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Come è noto l'AS.SO.DI.PRO. segue da molto tempo le problematiche
che riguardano il personale Della M.M. e le gravissime conseguenze
provocate dall'amianto al personale imbarcato sulle Unità Navali.
E' fuori d'ogni dubbio la causa delle numerosissme vite umane
perdute. Circa le responsabilità
Sono al lavoro
le procure di Padova (militare e civile) nonché quella di Taranto.
Con il
DDL
23 - (Disposizioni
a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti
all’amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per
l’adozione del testo unico in materia di esposizione all’amianto).
Grandissima soddisfazione proviene dai provvedimenti di carattere
economico vario nonché la forma Previdenziale, ma più di tutti
merita grandissima ammirazione l'art 7:
(prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti
all'amianto).
Legislatura 15º - Disegno di legge N. 23
Disposizioni a favore
dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto e
dei loro familiari, nonché delega al Governo per l’adozione del
testo unico in materia di esposizione all’amianto
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA
———–
N. 23
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CASSON, MALABARBA, BAIO DOSSI,
RIPAMONTI, TIBALDI, ALBONETTI, ALFONZI, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BATTAGLIA
Giovanni, BENVENUTO, BOSONE, BULGARELLI, BRUTTI Paolo, BUBBICO, CALVI, CAPELLI,
CAPRILI, CONFALONIERI, D’AMBROSIO, DE PETRIS, DI LELLO FINUOLI, DONATI, EMPRIN
GILARDINI, FERRANTE, FILIPPI, GARRAFFA, GIANNINI, GRASSI, MARITATI, MARTONE,
MAZZARELLO, MERCATALI, NARDINI, PALERMO, PEGORER, PISA, RAME, RONCHI, RUSSO
SPENA, SCALERA, SCARPETTI, SODANO, TECCE, TONINI, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO,
VILLECCO CALIPARI, VITALI e COLOMBO Furio
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006
———–
Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed
ex esposti all’amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per
l’adozione del testo unico in materia di esposizione all’amianto
———–
Onorevoli Senatori. – Al fine di tenere sempre alta l’attenzione sui problemi
causati dalla presenza dell’amianto nel nostro Paese e di offrire finalmente
soluzioni alle drammatiche e a tutt’oggi irrisolte conseguenze derivanti
dall’esposizione all’amianto, si ritiene opportuno presentare, in occasione
della seconda «Giornata mondiale delle vittime dell’amianto» questo disegno di
legge, già presentato nella scorsa legislatura (A.S. 3696).
L’amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale
naturale a struttura fibrosa, presente anche in Italia, appartenente alla classe
chimica dei silicati. Esso è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste
sia al fuoco che al calore, nonchè agli agenti chimici e biologici,
all’abrasione e all’usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte
flessibilità è stato ampiamente usato nell’industria e nell’edilizia, benchè –
già negli anni 40 del secolo scorso – fosse stato scientificamente dimostrato
che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi
avere anche effetti cancerogeni. Oltre trentacinque
anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare
l’amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi
anni ’70 in Piemonte – dove si trovavano le cave di Balangero e l’Eternit di
Casale Monferrato –, in Friuli Venezia-Giulia – a Monfalcone –, in Veneto a
Porto Marghera – e in Lombardia – a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto –
portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l’istituzione
dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto
nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli
ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi
regionali e, successivamente, da leggi
nazionali. Dopo oltre venti anni di processi civili e
penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto», che prevedeva il divieto di
estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto, la
bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela
sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all’amianto, nonché misure
per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia
professionale e del danno biologico. Purtroppo in
questi ultimi quattordici anni la legge è stata solo parzialmente attuata,
mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da
esposizione all’amianto. Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti
fondamentali della legge come la mappatura della presenza dell’amianto nel
nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del
registro degli ex esposti e dei mesoteliomi e, solo nel 1999, si è svolta la 1ª
Conferenza governativa sull’amianto che ha consentito una verifica dello stato
di attuazione della legge. A fronte di questi ritardi il registro nazionale dei
mesoteliomi – finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 – registrava 3.670
casi di decesso. È importante sottolineare però che si tratta di dati molto
parziali, sia perchè, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto
alla creazione del registro degli ex esposti, sia perchè trattasi di decessi
avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il
numero dei decessi «non ufficiali». Nei prossimi
decenni – stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai
trenta anni – si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall’amianto,
che raggiungerà l’apice tra il 2015 e il 2025, e, secondo alcuni esperti,
persino nel 2040. Dal 1992 fino al 2004 la lotta
contro l’amianto è stata incentrata sull’obiettivo di attuare appieno la legge
n. 257 del 1992; sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati
avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e
previdenziale per i lavoratori esposti. L’emergenza
amianto non è però finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come
ricordato, hanno un’incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo
gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari contaminati dai vestiti portati a
casa e i cittadini che vivono nelle vicinanze delle
fabbriche. Il 12 e 13 novembre 2004 si è svolta a
Monfalcone la Conferenza nazionale sull’amianto nel corso della quale sono stati
indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta
contro l’amianto finalizzata alla completa eliminazione della «fibra-killer»
dall’Italia entro il 2015.
1. L’amianto in Europa e nel mondo
Il 22 ed il 23 settembre 2005 si è tenuta a Bruxelles
la Conferenza europea sull’amianto. In questa sede è stato sottolineato come
l’amianto sia la causa principale di tumori determinati dallo svolgimento di
attività professionali. La presenza di prodotti contenenti amianto nelle
abitazioni, negli edifici pubblici e privati e nelle infrastrutture, nonché la
presenza di rifiuti contenenti amianto nell’ambiente continuano a provocare
l’insorgenza di malattie ed un alto livello di mortalità.
Secondo l’Ufficio internazionale del lavoro sono
oltre 100.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall’esposizione
all’amianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale
sull’amianto – svoltasi nel 2004 in Giappone – di questi oltre 100.000 morti,
70.000 muoiono per cancro polmonare e 44.000 per mesotelioma
pleurico. Se di uso dell’amianto (per scopi «magici»,
rituali o di arredo domestico) si parla fin dall’epoca degli antichi persiani,
greci e romani, sono probabilmente i cinesi che tessono per primi fibre di
amianto antifuoco. E superando le ritenute proprietà terapeutiche dell’amianto
tra i medici naturalisti dei ’600, è nel corso del 1800 che – a partire
dall’Austria e dall’Inghilterra – l’amianto comincia ad essere utilizzato
nell’industria di tutto il mondo. Risale agli inizi del ’900 il primo processo
in Italia (in Piemonte) all’esito del quale venne condannato il titolare di
un’azienda che lavorava amianto perchè la pericolosità del minerale era stata
ritenuta circostanza di conoscenza comune per chiunque avesse un minimo di
cultura. Ma tale affermazione appare nettamente in contrasto con le scelte
legislative dell’epoca che – seppur per situazioni eccezionali riferite
all’emigrazione di quei tempi (1909) – prescrivevano l’uso anche dell’amianto
per tutelare la salute delle persone. È solo nei decenni successivi che viene
scientificamente accertato che la consistenza fibrosa dell’amianto è alla base,
oltre che delle sue apprezzate proprietà tecnologiche, pure delle sue
caratteristiche di pericolosità, proprio a causa del rilascio nell’aria di fibre
inalabili, estremamente suddivisibili, che possono causare gravi patologie a
carico principalmente dell’apparto
respiratorio. Peraltro, nonostante di nesso di
causalità tra l’esposizione ed il sopraggiungere della malattia si sia
cominciato a ragionare ben presto, questo nesso a livello scientifico è stato
negato per decenni, benchè i primi allarmi risalissero alla fine del 1800,
Purtroppo, la certezza – anche il livello giudiziario – di un nesso casuale tra
esposizione ad amianto e malattia asbesto correlata la possiamo dire raggiunta
solamente agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso, certezza riconosciuta
anche da sentenze (susseguitesi fino ad epoca recentissima) della Corte di
cassazione. Il fatto è che negli anni ’70, in seguito
a ripetute richieste di risarcimenti in Inghilterra, in Francia e in Italia, la
verità sulla pericolosità dell’esposizione all’amianto non potè più essere
taciuta. Passarono però altri vent’anni prima di poter arrivare al divieto della
produzione: nel 1992 in Italia, nel 1993 in Germania, nel 1996 in Francia e solo
nel 2000 in Svizzera dove, a tutt’oggi, non esiste il registro degli esposti e
si può fare causa entro dieci anni dalla fine del rapporto di lavoro, senza
tener conto del fatto (o forse proprio per questo) che spesso il mesotelioma
sopraggiunge successivamente. L’industria
dell’amianto continua ad estrare e trattare ancora oggi 2 milioni di tonnellate
l’anno (erano 5 fino a poco tempo fa), realizzando due tipi di produzioni:
pulite, alternative e controllate in Europa; sporche negli altri Paesi. Il
problema è stato spostato dall’Europa in Ucraina, in Russia, in India, in
Egitto, in Thailandia, in Cina, in Brasile, dove si continuano a svuotare i
sacchi a mano senza sistemi di aerazione e la materia viene trattata senza
protezioni. Questi lavoratori sono destinati in gran parte a morire, come è
successo in Europa, e i loro familiari hanno probabilità di ammalarsi di alte
patologie tumorali gravissime. Ma anche in alcuni
Paesi europei il problema si pone ancora nella sua drammaticità. In Bulgaria
sono stati registrati venticinquemila esposti, con circa mille morti all’anno;
in Ucraina lavorano a pieno ritmo 10 fabbriche, che importano da Kazakistan e
Russia quasi mezzo milione di tonnellate di materia prima per trasformarlo in
lastre, tubi e caminetti; in Grecia (sesto produttore al mondo) non c’è, a
tutt’oggi, una copertura sanitaria adeguata; mentre in Turchia desta grande
preoccupazione la quantità di giacimenti all’aria aperta; in Cappadocia, poi, la
gente usa ancora l’amianto per costruire e isolare le
case. La quantità mondiale complessiva utilizzata tra
il 1900 ed il 2000, è stata di circa 173 milioni di tonnellate, con una
produzione annua (nel 2000) di 2.130.000 tonnellate. I maggiori produttori sono
oggi la Russia (con 700.000 tonnellate), la Cina (con 450.000 tonnellate), il
Canada (con 335.000 tonnellate, di cui il 98 per cento esportato), il Kazakistan
(con 180.000 tonnellate), il Brasile (con 170.000 tonnellate), lo Zimbabwe (con
130.000 tonnellate) e poi la Grecia (con 35.000 tonnellate), gli Stati Uniti con
(7.000 tonnellate) e la Bulgaria (7.000
tonnellate). Questi milioni di tonnellate di «fibra
killer» provocano, come già detto, oltre centomila morti l’anno per tumore ed il
numero è destinato a crescere. Nella stessa Europa comunitaria la crescita dei
mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre causando, in un
ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5000 vittime del 1998 alle
9.000 vittime e più nel 2018. Malgrado ciò, l’amianto
è ancora utilizzato nei Paesi in via di sviluppo e perfino in alcuni dei
venticinque Paesi della Comunità europea, nonostante la direttiva 2003/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio datata 27 marzo 2003 preveda l’obbligo per
tutti i Paesi della Comunità europea di cessarne totalmente l’utilizzo entro il
15 aprile 2006. La Conferenza europea sull’amianto si
è conclusa con l’approvazione di una risoluzione che indica le iniziative
necessarie da adottare in Europa e in tutto il mondo per porre fine – entro un
ventennio – alla presenza dell’amianto nel mondo. Sarebbe principalmente
necessario arrivare a stabilire il divieto di utilizzo nei Paesi che lo
producono (Canada, Russia, Kazakistan, Cina, Brasile, India) e che lo esportano
in particolare nei Paesi in via di sviluppo (Oriente, Africa, Sud
America). A livello europeo è necessario mettere in
atto un piano di azione che persegua i seguenti obiettivi:
a) l’applicazione
rigorosa della legislazione europea e nazionale in materia di amianto;
b) l’apposizione su
tutti i prodotti contenenti amianto (come già accade con altre sostanze
cancerogene) dell’etichetta raffigurante il simbolo del pericolo di
morte; c)
l’introduzione di verifiche obbligatorie sugli edifici pubblici, entro il 2007,
sulle residenze private e sui mezzi di trasporto entro il
2008; d)
l’introduzione di linee guida per la misurazione della contaminazione da amianto
nel terreno; e) la
ricerca di metodi sicuri per il trattamento dei rifiuti contenenti
amianto; f)
l’istituzione di registri nazionali dei lavoratori esposti all’amianto e di
lavoratori con malattie causate dall’esposizione
all’amianto; g) il
riconoscimento di tutte le malattie relative ad attività lavorative collegate
all’amianto come malattie professionali, nel quadro di un’armonizzazione degli
schemi di indennizzo delle malattie professionali nell’Unione
europea; h) lo
sviluppo di linee guida mediche per il «miglior trattamento» di malattie causate
dall’esposizione all’amianto; lo sviluppo e il finanziamento di un programma di
ricerca per il trattamento e la cura di queste
malattie; i)
l’istituzione di fondi finanziati obbligatoriamente da imprese coinvolte nella
produzione di amianto e da autorità pubbliche, al fine di garantire assistenza a
tutte le vittime dell’amianto ed alle persone esposte
all’amianto; l)
l’istituzione di un centro di ricerca europeo per l’individuazione e l’adozione
di una tecnologia sicura per la rimozione dell’amianto dalle aree
contaminate.
A livello mondiale infine si rende ormai necessario:
– introdurre e sancire il divieto dell’estrazione, lavorazione e
commercializzazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto; – approvare
un programma di bonifica, con la realizzazione di apposite discariche, tenendo
presente che le fibre di amianto – per evitarne la dispersione – devono essere
fuse prima di essere portate nella discarica; – adottare i registri degli ex
esposti e i registri dei mesoteliomi; – prevedere la creazione di fondi sia per
la ricerca dei mesoteliomi e altre patologie da amianto, sia per la bonifica
dall’amianto; – effettuare indagini nelle aziende produttrici di amianto; –
istituire un Fondo internazionale per le vittime dell’amianto.
2. Le finalità del disegno di legge
Per quanto concerne l’Italia, per portare a
compimento, nei tempi auspicati, l’ultima fase della lotta contro l’amianto,
iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire nel nostro Paese, tre
obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme
adeguate di tutela sanitaria e la creazione del «Fondo per le vittime
dell’amianto».
Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto
che, a quattordici anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del
1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre d’amianto
e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici,
nell’ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo molto
ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura della
presenza dell’amianto nel nostro Paese, l’individuazione di discariche
specializzate, «la fusione» delle fibre d’amianto prima del loro trasferimento
nella discarica. Il disegno di legge dà, all’articolo
1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti
ed ex esposti all’amianto. È importante infatti considerare persone a rischio
anche coloro che, pur non manipolando l’amianto, ne vengono a contatto per
motivi abitativi, familiari o ambientali. L’articolo
2 prevede l’istituzione, presso l’INAIL, del Fondo per le vittime dell’amianto,
finalizzato all’erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita
diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del
Fondo è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e per un quarto a
carico delle imprese, responsabili della mancata realizzazione della anagrafe
dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei
lavoratori che dei cittadini e, più in generale, di una grave situazione di
inquinamento ambientale che causa migliaia di
decessi. È necessario e doveroso prevedere una forma
di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge
n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio
previdenziale. Occorre ricordare infatti, che, sulla base di quanto disposto
dalla suddetta legge, possono accedere ai benefici previdenziali solo quei
lavoratori che, presentata la domanda all’INAIL – e in seguito alle modifiche
apportate alla legge, anche all’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) – ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione
all’amianto per un periodo superiore ai dieci
anni. Oltre 228.000 erano le domande presentate
all’INAIL alla data del 1º ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito
positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di
istruttoria. Successivamente, anche a causa delle
modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall’articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono
state presentate all’INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state
accolte e 18.986 sono state respinte. Altre 94.199
domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati INAIL e 48.972
domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati
INAIL). Al riguardo si precisa che il totale delle
domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno
2005, è pari a 607.764. Di queste sono state evase finora con certificazioni
positive o negative solo 253.258 domande. Risultano pertanto ancora in
trattazione 354.506 domande. Da ricordare però che,
dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori
assicurati e non assicurati INAIL altre circa 60.000
domande. L’articolo 3 prevede l’istituzione del
«Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» finalizzato al
finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l’amianto dagli edifici
pubblici. Il programma decennale per il risanamento, da approvare con decreto
del Ministro della salute, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli
edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme,
degli uffici aperti al pubblico. L’articolo 4
introduce una serie di agevolazioni tributarie per l’eliminazione dell’amianto
dagli edifici privati. Le agevolazioni sono riconosciute per le spese sostenute
nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro della salute verranno poi disciplinate le modalità di
accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello
stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende
sanitarie locali dovranno poi verificare l’attendibilità delle suddette
segnalazioni e la congruità degli interventi
previsti. L’articolo 5 prevede alcune modifiche
all’articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con
modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, che ha modificato la disciplina
relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi
contraddistinti da esposizione all’amianto. Si ricorda che la precedente
normativa concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate
fattispecie di esposizione. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento
delle prestazioni pensionistiche, era costituito da un coefficiente di
moltiplicazione, pari a 1,5 della contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi:
a) di prestazione
lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;
b) di esposizione
all’amianto (soggetto alla relativa assicurazione INAIL), nel caso di:
1)
contrazione di malattia professionale – documentata dall’INAIL – a causa della
suddetta esposizione;
2) un
periodo di esposizione superiore a dieci anni.
Il comma 1 dell’articolo 47 del citato decreto-legge
n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui
al suddetto numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la
misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l’applicazione di
quest’ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
L’articolo 47 del più volte citato decreto-legge
n. 269 del 2003 prevedeva, fra l’altro, che i benefici previdenziali
venissero riconosciuti solo a quei lavoratori che erano stati esposti
all’amianto per un periodo non inferiore a dieci
anni. L’articolo 5 del presente disegno di legge
introduce alcune importanti modifiche correttive del suddetto articolo 47. In
particolare prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del
lavoratore, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini
della determinazione dell’importo delle prestazioni
pensionistiche. Si prevede inoltre che i benefici
previdenziali di cui all’articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano
stati esposti all’amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti
modalità:
1) il coefficiente
moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di
esposizione;
2) il coefficiente
moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di
esposizione.
A questo proposito va evidenziato come,
successivamente alle modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge
n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefici previdenziali, siano aumentate
in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefici. Molte
sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai
lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefici
previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
Altrettanto numerose negli ultimi anni sono le
sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei
lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. In queste sentenze
si afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di garantire il
rispetto dei cosiddetti valori limite della sostanza emessa nell’aria
(prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali
valori), ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee ad evitare
l’esposizione ricorrendo alla migliore tecnologia
disponibile. L’articolo 5 prevede altresì la
riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei
benefici previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza 15 giugno 2005 –
termine ultimo previsto dal comma 5 dell’articolo 47 del decreto-legge
n. 269 del 2003 – sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine
viene prorogato al 31 dicembre 2006. Inoltre a questo proposito si introduce una
importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi
è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun
termine, dando così ad essi l’opportunità di presentare la domanda in qualsiasi
momento. Se l’eliminazione, mediante bonifica,
dell’amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la
definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i
lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente,
dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale
Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto S. Giovanni, sottolinea la
drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e
la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex
esposti all’amianto e dell’anagrafe dei mesoteliomi pleurici e del Programma
sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti
all’amianto. Per ovviare a queste lacune nella
realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro
familiari, il disegno di legge prevede, all’articolo 6, una serie di provvidenze
economiche consistenti, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie
professionali e ambientali, nel diritto ad un assegno mensile pari ad un
dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno
biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 e, per i loro superstiti,
all’erogazione di un assegno pari a tre annualità della rendita erogata ai
superstiti. All’articolo 7 è prevista poi
l’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti
all’amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza
sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle
malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della
persona malata ed a rendere più efficace l’intervento
terapeutico. L’articolo 8 contiene modifiche alla più
volte citata legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della
Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all’impiego dell’amianto ed i compiti della
stessa. L’articolo 9 prevede l’istituzione della
Conferenza nazionale e della Conferenza regionale annuale sull’amianto con la
partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell’amianto,
delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti
scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri
Paesi. All’articolo 10 si prevede l’assistenza legale gratuita per i lavoratori
e i cittadini esposti ed ex esposti. L’articolo 11 prevede la promozione di
campagne informative sulle malattie derivanti dall’esposizione all’amianto.
L’articolo 12 prevede l’istituzione della Commissione regionale sull’amianto,
mentre l’articolo 13 conferisce una delega al Governo per l’adozione di un testo
unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all’esposizione
all’amianto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) soggetti esposti
all’amianto: 1)
i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell’amianto, a scopo di
individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con
esso in modo diretto o indiretto;
2) i
cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui
sia approvata l’esposizione a fibre di amianto;
b) soggetti ex esposti
all’amianto: 1)
i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a
contatto con esso in modo diretto o indiretto;
2) i
cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali
in cui sia provata l’esposizione a fibre di amianto.
Art. 2.
(Fondo per le vittime dell’amianto)
1. È istituito presso l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità
autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti
affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei
soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa
dell’esposizione all’amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia,
a favore dei loro superstiti, ai sensi dell’articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali l’ente
assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica,
aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita
dall’INAIL. 3. Il finanziamento del Fondo è a carico,
per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La
quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del
Fondo. L’onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative
comportanti esposizione all’amianto. 4. Per la
gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione,
la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 5.
L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonchè le procedure e le modalità
di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici
pubblici)
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli
edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad
eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto
negli edifici pubblici.
2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione
relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure
individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996,
n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
ottobre 1999, n. 249. 3. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un
programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo
prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari,
delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con
il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi
di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di
competenza delle regioni in relazione ai programmi delle
regioni. 4. Ai fini del presente articolo, il fondo
di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.
Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l’eliminazione dell’amianto
dagli edifici privati)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
«6-bis. A decorrere dall’anno 2006, la
detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle
spese sostenute, con la riduzione dell’IVA al 10 per cento, per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute
pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».
2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione
relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro
della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999,
n. 249. 3. L’agevolazione tributaria di cui al
comma 6-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
introdotto dal comma 1, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge. 4. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e
segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di
conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie
locali verificano l’attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità
degli interventi previsti. 5. Per le finalità di cui
al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all’amianto)
1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il
predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai
fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della
determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.»;
b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al
comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell’anticipazione
dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle
prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate
dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto che hanno
prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo inferiore ai dieci
anni con le seguenti
modalità: a) il
coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni
di esposizione;
b) il coefficiente
moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di
esposizione.»;
c) il comma 3 è
abrogato;
d) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata
dell’esposizione all’amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e
certificate dall’INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende
unità sanitarie locali (AUSL) presso il cui territorio si trova o si trovava
l’impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava
l’amianto»; e) il
comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I
lavoratori ex esposti all’amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui al comma 1, devono presentare domanda alla gestione
previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto entro il 31 dicembre
2006. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all’escavazione ed
estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il
riconoscimento dei benefici di cui al comma
1»; g) dopo il comma
6-quinquies sono aggiunti i
seguenti: «6-sexies. I benefici di cui al
comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
6-septies. Il Governo esercita il potere
sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti
necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica
delle aree interessate dall’inquinamento da amianto».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa annuale di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006.
Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate
dall’amianto)
1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie
professionali e ambientali causate dall’amianto, denunciate e riconosciute a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad
un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla
«Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario
n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie
professionali causate dall’amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell’articolo 85 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto ad un assegno una
tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di
cui allo stesso articolo 85. 3. Per i lavoratori
assicurati presso l’INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui
ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni
assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non
assicurati presso l’INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su
domanda da presentare all’Istituto stesso allegando la documentazione necessaria
a provare il diritto. 4. Per i primi due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’onere
derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai
sensi del comma 1, nonchè da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico
del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico
del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a
carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di
applicazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente
all’INAIL a consuntivo degli importi erogati
nell’anno. 5. Le provvidenze economiche di cui ai
commi 1 e 2, a favore dei lavoratori, sono erogate dall’INAIL. Le corrispondenti
somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati
capitoli nel bilancio dell’Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei
cittadini di cui al comma 1, sono a carico del Fondo per le vittime dell’amianto
di cui all’articolo 2. 6. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2006,
11 milioni di euro per l’anno 2007 e 11 milioni di euro per l’anno 2008.
Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed
ex-esposti all’amianto)
1. I lavoratori esposti ed ex-esposti all’amianto
hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di
sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di
patologie correlabili all’amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica,
mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l’intervento
terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate
dall’INAIL, ed affidate ai dipartimenti di prevenzione delle AUSL che possono
avvalersi anche di strutture sanitarie
accreditate. 3. I dati e le informazioni acquisite
dall’INAIL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione
all’amianto di cui al comma 4 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come modificato dall’articolo 5 dalla presente legge, e di
sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nei registri
nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli
35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonchè nei centri
di raccolta dati regionali, ove esistenti. 4. Con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di
assistenza di cui al comma 1. 5. Per le finalità di
cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992,
n. 257)
1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
4: 1)
dopo la lettera e) è inserita la
seguente: «e-bis) tre
esperti designati dalle
regioni»; 2)
dopo la lettera m) è inserita la
seguente: «m-bis) un
rappresentante delle associazioni degli ex esposti all’amianto ed un
rappresentante delle associazioni delle vittime dell’amianto maggiormente
rappresentative a livello
nazionale»; b)
all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente: «f-bis) a
predisporre un piano nazionale triennale avente ad
oggetto: 1)
il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell’amianto la cui innocuità non
sia già stata dimostrata;
2) il
completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente
inquinati; 3)
le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; 4)
le possibilità di smaltimento
alternativo; 5)
le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex
esposti; 6)
il modello di registro degli
esposti; 7)
la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la
diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex
esposti; 8)
la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da
malattie asbesto-correlate».
Art. 9.
(Istituzione della Conferenza nazionale e Conferenza
regionale annuale sull’amianto)
1. L’articolo 7 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionale) – 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di
cui all’articolo 4 e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una
Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull’amianto con la
partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell’amianto,
delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti
scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri
Paesi.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in
ogni regione una Conferenza annuale sull’amianto al fine di verificare la
condizione epidemiologica della popolazione regionale quanto a malattie asbesto
correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonchè
l’applicazione complessiva delle leggi e dei piani nazionali e regionali
sull’amianto».
2. La Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale
e sanitaria sull’amianto di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 27 marzo
1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa
a decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 10.
(Assistenza legale gratuita)
1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti
all’amianto affetti da malattie causate dall’esposizione diretta o indiretta
all’amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all’assistenza
legale gratuita.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche
mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei cittadini e
dei lavoratori esposti ed ex esposti. 3. Per le
finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2006.
Art. 11.
(Campagne informative)
1. Il Ministero della salute promuove, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di
informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla
legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2006.
Art. 12.
(Istituzione della Commissione regionale
sull’amianto)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le
modalità per l’istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente
sull’amianto avente lo scopo di monitorare l’applicazione delle leggi nazionali
e regionali sull’amianto, e di preparare la Conferenza regionale annuale
sull’amianto di cui all’articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
sostituito dall’articolo 9 della presente legge.
2. La Commissione regionale sull’amianto è formata da
nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle AUSL e
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), un terzo
rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell’epidemiologia e degli
istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti dei
cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell’amianto
designati dalle associazioni e dalle organizzazioni
sindacali. 3. La Commissione regionale sull’amianto
elegge un presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei
cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto e delle vittime
dell’amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono
stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.
Art. 13.
(Testo unico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative
all’esposizione all’amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei
princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge determinati, quanto all’articolo 2, in 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, quanto all’articolo 3, in 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, quanto all’articolo 4, in 15 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, quanto all’articolo 5, in 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, quanto all’articolo 6, in 9 milioni di euro per l’anno
2006, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quanto
all’articolo 7, in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, quanto
all’articolo 10 in 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, quanto
all’articolo 11, in 2 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 8,
quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai
premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento»;
b) a decorrere dal 1º
gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al
fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni di euro
annui.
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