CONVEGNO SU
“GIUSTIZIA E DIRITTI”
Quale
futuro per le Forze Armate Europee
Roma 1 Marzo 2005
Questo convegno su Giustizia e Diritti
dello specifico militare si svolge in un
momento storico politico molto
particolare per la vita della Repubblica
Italiana e della Comunità europea.
Nelle vicende di politica internazionale
che hanno caratterizzato questo inizio
di secolo, è fortemente evidente
l’influenza che gli strumenti militari
hanno nella definizione degli
orientamenti economici, sociali,
culturali e istituzionali dell’intero
pianeta.
Oggi, forse più di ieri, la politica dei
singoli stati è improntata su una
supremazia militare e sulla capacità di
influenzare le scelte di organizzazione
sociale, statuale e legislativa fino a
porre in essere, attraverso essa, uno
stato permanente di “assedio” delle
istituzioni e degli organismi deputati
al controllo della legalità.
In questa ottica vengono stravolti e
sacrificati alcuni cardini dello stato
democratico, quali la libertà di
pensiero, la libertà di movimento e la
libertà di organizzazione sindacale per
alcune categorie di lavoratori.
Quello che ne deriva, per tornare allo
specifico nazionale, è uno
stravolgimento della nostra Carta
Costituzionale nei suoi precetti
fondamentali di tutela della libertà
individuale e collettiva, del rispetto
della dignità umana, di partecipazione
attiva alle scelte politiche e sociali
del paese.
Le recenti riforme istituzionali
(fondamentali per la vita democratica
di questo Paese), concernenti i settori
della Giustizia, delle Forze Armate e
di Polizia hanno da una parte dato
avvio a necessari assestamenti in merito
alla razionalizzazione delle risorse
disponibili; dall’altra hanno invece
reso iniqua l’azione dello Stato nei
confronti di alcuni dei suoi cittadini.
Le incomprensibili separazioni tra
cittadini e poteri istituzionali che si
sono generate negli ultimi dieci anni a
seguito di numerose riforme, sono dovute
in prima analisi alla mancata
costituzione di organismi deputati al
controllo democratico delle stesse.
La mancanza di contemperamento tra il
nuovo assetto di alcune istituzioni
dello Stato e la società di riferimento,
hanno reso del tutto vane, se non
addirittura pericolose, molte di queste
riforme.
È ovvio che ogni società ha il dovere di
rimodellare la sua organizzazione
statale alle esigenze che un’evoluzione
sociale richiede e da cui trae una
ragione di esistenza, ma è altrettanto
ovvio che in una nuova organizzazione
quale quella delle Forze Armate
professionali, non possono essere
sacrificati i principi morali, culturali
ed etici che sono alla base del
contratto sociale tra tutti i cittadini
appartenenti al medesimo stato.
Tra le tante riforme messe in cantiere
in questi anni, quelle delle Forze
Armate e di Polizia riteniamo siano di
interesse primario per la sopravvivenza
dello Stato Repubblicano e per la sua
futura partecipazione alla Comunità
Europea.
Dal 2000 ad oggi ci sono almeno due
passaggi legislativi che meritano
un’attenzione particolare.
La prima in merito alla trasformazione
dell’Arma dei Carabinieri in autonoma
Forza Armata; la seconda è la
Professionalizzazione delle Forze Armate
con la conseguente sospensione della
leva militare che questa ha comportato.
Due riforme che non possono essere viste
separatamente perché rappresentano un
passaggio delicatissimo ed importante,
dato che alcune sfere di competenza
costituzionale, quale il controllo di
polizia e quello del territorio,
assumono nuovi assestamenti.
I carabinieri che fino al 2000
svolgevano compiti di polizia anche
militare, avendo strutture ed
organizzazioni idonee al lavoro di
investigazione e di controllo, oggi sono
una vera e propria Forza Armata con
mezzi e reggimenti che prima erano di
competenza del solo esercito.
Si è trasformato un apparato dello Stato
già preposto alla prevenzione e
repressione della criminalità, in
apparato di difesa e di guerra,
dotandolo di un potenziale bellico
capace di intervenire come un vero e
proprio esercito, avendone acquisito
tutti i requisiti.
In tal modo si è operata una vera e
propria rivoluzione istituzionale che
non trova riscontri in altri Stati della
Comunità Europea; il potere attribuito
all’Arma dei Carabinieri è spropositato
e illogico, dato che oggi possiamo ben
dire che l’ordine pubblico in Italia è
gestito non più da una forza di polizia,
bensì da un apparato militare dello
Stato, dotato di armamento pesante e
idoneo ad affrontare una guerra
piuttosto che il controllo del
territorio.
Irrazionale ed illogico, perché
l’operazione ha causato lo
smantellamento di grandi unità corazzate
dell’Esercito in ragione del
ridimensionamento dei quadri delle forze
armate e in previsione della
professionalizzazione della leva
militare. Ciò che era di troppo
nell’Esercito o che bisognava
sacrificare alle esigenze del nuovo
modello di difesa in termini di
ridefinizione funzionale e strutturale e
di ridimensionamento degli organici
diventa operazione ininfluente per la
trasformazione dell’Arma dei Carabinieri
in autonoma FF.AA.
In questo contesto è evidente che si sta
andando verso una militarizzazione
sempre più accentuata delle istituzioni
dello Stato che dovrebbe far riflettere
la classe politica italiana, sia sul
ruolo delle nostre Forze Armate sia sul
controllo istituzionale delle stesse.
In questo contesto, ad esempio, non è
stato previsto, come invece è avvenuto
in Francia con la Gendarmerie francese
(che ha analogie molto strette con i
nostri Carabinieri), un dirigente civile
al posto di uno militare, che
svincolasse l’Arma dei Carabinieri da un
accentuato corporativismo finora
contenuto dall’appartenenza subordinata
della stessa arma all’Esercito Italiano
e oggi invece totalmente indipendente
rispetto ad ogni altra organizzazione
dello stato.
Non è infatti riscontrabile in nessuno
Stato Europeo una così notevole
concentrazione di poteri in una
istituzione militare, che oltre ai
compiti di polizia ha anche reparti
operativi di tipo squisitamente
militari.
Ma le situazioni delle altre tre Forze
Armate Italiane, Esercito, Aeronautica e
Marina, non sono migliori.
A seguito della sospensione del servizio
di Leva, siamo passati da un Esercito
Popolare, contemplato dalla nostra
Costituzione all’art. 52, ad uno
professionale.
Il vincolo dell’Art. 52 della
Costituzione che recita “ la difesa
della Patria è sacro dovere del
cittadino”, viene oggi spogliato
dall’enfasi della sacralità e sostituito
da un più generico significato che tende
a far pensare che esso sia questione
attinente a prestatori d’opera
retribuita, vincolati da un contratto
di lavoro.
In questa nuova visione, il militare
professionista non può essere più
considerato un missionario al quale si
delega una funzione paragonabile ad un
ordine o ad una fede religiosa, ammesso
e concesso che così veniva percepito il
soldato italiano.
È evidente che siamo di fronte ad una
figura istituzionalmente nuova che non
trova fondamento alcuno nella concezione
culturale militare italiana dal
dopoguerra ad oggi.
Lungi dall’interpretare il volere del
legislatore in materia di diritti/doveri
costituzionalmente sanciti, resta a noi
la sola riflessione relativa al
funzionamento e all’aderenza del nuovo
assetto istituzionale delle forze armate
rispetto all’art. 52 della Costituzione.
Oggi, il sacro dovere di difendere la
Patria non è più del cittadino soldato,
bensì di un militare professionista.
Questa trasformazione implica quattro
aspetti fondamentali:
1.
il servizio militare non è più
reso da tutti i cittadini;
2.
il militare professionista è un
prestatore d’opera qualificata e
particolare;
3.
la partecipazione del soldato
professionista alla vita politica e
sociale del Paese, diventa una garanzia
irrinunciabile;
4.
il nuovo assetto istituzionale,
deve essere contemperato con organismi
di garanzia democratica esterni alle
Forze Armate e sganciati dall’influenza
della gerarchia militare.
Se si analizzano i quattro punti
esposti, si possono individuare alcuni
tratti caratteristici ai quali dare una
risposta in termini di organizzazione e
controllo democratico delle Forze
Armate.
La prima è ovvia e si basa sull’assunto
che il costituente, nella formulazione
del 1° comma dell’art. 52 della
Costituzione, ha voluto sancire la
garanzia che le Forze Armate non fossero
soggette a spinte ideologiche o
antidemocratiche.
La partecipazione di tutti i cittadini
al servizio militare, serviva proprio a
preservare la neonata Repubblica da
spinte corporative e reazionarie,
affidando a tutti e non a pochi
soggetti, il potere delle armi in
dotazione alle Forze Armate.
Il dibattito dei Costituenti intorno a
questo tema, traeva fondamento dalle
vicende storiche legate al fascismo e al
nazismo.
Quello che si voleva evitare era proprio
il corporativismo, l’asservimento del
potere armato dello Stato ad alcune
elite intellettuali, politiche o
militari, che potevano servirsene a
proprio vantaggio.
Quello che si era verificato con
l’istituzione della Guardia Nazionale
Fascista, dove venivano reclutati e
addestrati uomini fedeli al potere
esecutivo, o l’epurazione dalle file
dell’esercito regio di militari non
allineati al regime, era un tema che
toccava in profondità la coscienza dei
Costituenti.
La partecipazione popolare al servizio
militare rappresentava quindi, la
garanzia che tali situazioni, non
potessero più verificarsi.
L’enfasi di sacralità attribuito al
dovere di difesa della Patria da parte
di tutti i cittadini, era un principio
sancito per evitare che l’uso degli
armamenti delle Forze Armate fosse
relegato ad una élite di professionisti.
È proprio nell’ambito dell’Assemblea
Costituente che troviamo vari
orientamenti sull’assetto democratico
dell’organizzazione militare.
L’On. Moro e il relatore dell’Art. 52
cost. Merlin, posero la questione del
controllo democratico delle Forze Armate
come elemento essenziale per la vita
della Repubblica e chiesero con
decisione l’inserimento del 3° comma
dell’art. 52 della Costituzione che
recita “L’ordinamento
delle Forze Armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica”,
volendo dare in tal modo un segnale
davvero riformista rispetto al passato.
Il perché si sia insistito per inserire
il comma 3 dell’Art. 52 nel contesto
organizzativo delle Forze Armate,
risponde alla consapevolezza che era
necessario sottolineare che non potevano
esistere ordinamenti differenziati
all’interno della organizzazione dello
stato.
Quindi nessuna giustificazione può
essere posta come elemento
discriminante, sotto il profilo
giuridico, della differenza di
trattamento tra i militari e gli altri
lavoratori dello stato; anzi,
sembrerebbe che proprio nelle
organizzazioni armate il principio della
democraticità debba essere rafforzato e
non certo limitato.
Ed è proprio nella distinzione operata
tra i militari di carriera in servizio
attivo rispetto a quelli di leva che si
può osservare il contemperamento tra
potere istituzionale e garanzie
popolari.
La presenza del coscritto di leva, a
parere del costituzionalista, garantiva
l’apoliticità delle forze armate, in
quanto sinonimo di pluralismo, utile a
scongiurare il corporativismo anche di
stampo politico o ideologico.
La libertà del cittadino soldato di
aderire ai partiti politici anche nella
condizione di militare, seppur di leva,
veniva interpretata come apoliticità
delle forze armate e quindi, di fatto,
garante dei valori repubblicani.
Con la formula della sospensione della
leva e non la abrogazione del servizio
militare, avvenuta con la legge 78 del
2000, si è voluto eludere un principio
di garanzia Costituzionale che serviva
alla Repubblica per preservarsi da
spinte corporative ed ideologiche di
matrice militare o di assolutismo
politico.
Non si critica l’aver voluto sollevare
da un obbligo costituzionale quei
ragazzi che per convinzione religiosa,
laica o quant’altro, non abbiano voluto
prestare il servizio militare;
riteniamo giusto che una qualsiasi
evoluzione sociale possa contemplare
scelte “nuove” sotto il profilo
dell’organizzazione statale; quello che
però ci sentiamo di osservare è che, a
fronte dello smantellamento di una
garanzia Costituzionalmente sancita, non
siano stati previsti contrappesi
istituzionali che sostituissero la
partecipazione popolare nelle forze
armate.
L’elemento perturbante in questo
contesto, è l’aver voluto trasformare un
esercito di leva in uno professionale
senza però introdurre nel dibattito
politico una riflessione attenta al
problema del controllo istituzionale.
Se nell’arco dei 57 anni di Stato
Repubblicano, affrontando la
questione relativa al personale delle
Forze Armate si è sempre enfatizzato
sul diritto/dovere di ogni cittadino di
difendere la Repubblica, oggi, alla luce
del nuovo assetto ordinamentale delle
stesse Forze Armate occorre ridefinire i
margini dei diritti dei militari
professionisti quali elementi di
garanzia democratica dell’ordinamento,
che sostituiscono la previgente
consapevolezza dell’influenza imposta
dalla leva obbligatoria.
Per fare un esempio, possiamo dire che:
mentre con i militari di leva era più
difficile realizzare in concreto una
forma corporativa di militari che
potesse sfociare in forme di
aggregazione caratterizzate anche
ideologicamente o fondate su di uno
spirito di corpo più forte del senso di
giustizia, oggi le caserme sottraendosi
al sindacato ispettivo della volontà
popolare, acquistano, volenti o nolenti,
una autonomia di tipo corporativo.
La nuova figura del militare
professionista si pone come un soggetto
che presta un’attività lavorativa al
pari del poliziotto, del vigile del
fuoco, del magistrato, del medico
dell’insegnante e via dicendo,
configurandosi, a tutti gli effetti,
come un lavoratore dello Stato a cui
sono demandati compiti particolari.
Ed è proprio nella peculiarità di questa
nuova attribuzione, che devono
verificarsi dei cambiamenti di indirizzo
politico e di gestione, che devono
caratterizzarsi attraverso un controllo
penetrante ed oculato nel modo di
amministrare il personale militare.
Nella tradizione militare italiana del
dopoguerra, questo controllo è stato
demandato alle stesse autorità militari
e ad altre Istituzioni come quello della
magistratura militare.
Né l’una né l’altra attualmente sono in
grado oggi di rivestire questo ruolo di
garanzia.
La prima per ovvie ragioni di
incompatibilità, dato che anche e
soprattutto la gerarchia militare deve
essere sottoposta in primis al controllo
della sua azione di comando, la seconda
perché, oltre al ruolo anacronistico e
antistorico della magistratura militare
nel contesto del sistema giudiziario
italiano e anche europeo, non si ritiene
opportuno eticamente e moralmente, una
differenziazione di trattamento tra il
cittadino e il soldato.
Per quanto attiene alle funzioni di
controllo democratico dell’istituzione
militare, la delega alle gerarchie,
oltre a presentare gli aspetti negativi
sopra elencati, presenta delle
contraddizioni in essere.
Infatti, se è vero che la disposizione
Costituzionale dell’art. 52, tendeva ad
una presenza massiccia di cittadini in
armi per un breve periodo di tempo,
contratto negli ultimi decenni ad un
solo anno,con la nuova strutturazione
dell’esercito professionale si ha un
vincolo contrattuale di lunga durata,
derivato dal periodo di addestramento e
dall’obbligatorietà della durata della
ferma imposta dai bandi concorsuali.
L’addestramento, la permanenza nel
periodo di ferma obbligatoria e la
futura progressione di carriera, sono
elementi coordinati, controllati e
giudicati dalla gerarchia militare.
Con tutto il rispetto dovuto per la
gerarchia militare, pensiamo che la
separazione dei poteri, così cara
all’illuminismo francese, è auspicabile
anche nel nuovo assetto
dell’organizzazione militare, pertanto
la scelta di delegare alla catena di
comando il controllo del funzionamento
democratico delle Forze Armate, non
garantisce quell’imparzialità di
giudizio ora necessaria più che mai.
Per quanto attiene alla Magistratura
Militare, le valutazioni sono di ordine
diverso.
Diamo pure per scontato, che la
giustizia militare ha svolto in questi
anni un ruolo determinante per definire
i margini di intervento giudiziario nei
confronti degli appartenenti alle Forze
Armate, sapendo applicare con sapienza e
professionalità il codice militare di
pace e sollevando di volta in volta i
vizi di legittimità costituzionale degli
articoli ivi contenuti ma crediamo sia
arrivato il momento di ripensare al
reato militare contemplandolo
all’interno del codice penale e a quello
di procedura penale e quindi
demandandolo alla magistratura
ordinaria.
Come si è operato ad esempio, per la
professionalizzazione delle Forze Armate
riformando una struttura che non
rispondeva più alle esigenze della
nostra società, altrettanto auspichiamo
nei confronti dei tribunali militari,
che, avendo fatto la loro storia, si
pongono in una dimensione che oggi non
ha ragione di esistere se non per
particolarissimi casi.
Infatti, già nel 1996 l’Associazione
Nazionale Magistrati Militari, chiedeva
la sospensione dei Tribunali Militari
con il transito dei magistrati nei
tribunali ordinari.
La tesi, decisamente sostenibile per
tante ragioni, una delle quali è
l’immissione in ruolo dei magistrati
militari in quelli ordinari portandovi
un beneficio in termini di organici che
allo stato attuale sembrano carenti,
veniva supportata da una nuova
prospettazione del reato militare, visto
come una particolarità di quello
contemplato nel codice penale.
Quindi, più che aggiornare il codice
penale militare di pace, si chiedeva di
aggiornare quello penale ordinario,
contemplando anche i reati militari.
La proposta dell’Associazione Magistrati
Militari non solo ci trova pienamente
d’accordo, ma ci consente di affermare
il concetto dell’inutilità dei tribunali
militari in tempo di pace, che semmai
andrebbero attivati in un’eventuale
dichiarazione dello stato di guerra.
C’è da rilevare che l’Italia è uno dei
pochissimi stati democratici
occidentali, a mantenere in vita i
tribunali militari anche in tempo di
pace.
Resta comunque dubbia ogni ipotesi di
intervento di organi giudiziari in
merito al controllo del funzionamento
delle Forze Armate professionali, dando
per scontato che la magistratura, sia
essa militare sia ordinaria, si occupa
di amministrare la giustizia e non anche
di prevenire i reati, sfera di
competenza del legislatore e non del
giudice.
Quella che invece a nostro parere
andrebbe sviluppata, è l’integrazione
del sistema italiano di difesa con
quello europeo, con tutti gli annessi e
connessi non solo di matrice prettamente
militare.
Per integrazione debbono necessariamente
intendersi tutti quegli atti che
convergono in una politica del diritto
comunitario, includendo il rispetto
della dignità umana in ogni sua
espressione, non escludendo i lavoratori
militari.
Negli ultimi dieci anni, gran parte dei
Paesi della comunità europea hanno (o
stanno) abbandonato il sistema di leva
per quello professionale.
La Spagna e la Francia sono le ultime in
ordine di scelta.
Nei nuovi modelli di difesa proposti
nelle rispettive sedi parlamentari,
emerge chiaro l’intento del
riconoscimento dei diritti civili e
politici ai militari senza restrizioni
di sorta.
Sia il modello francese sia quello
spagnolo, prevedono una organizzazione
di tipo sindacale tra gli appartenenti
alle Forze Armate.
La formula della concessione sindacale
al personale militare, è scaturita
dall’esigenza di avere un canale di
dialogo tra la società e le proprie
Forze Armate, ricalcando i modelli già
largamente diffusi nel resto degli
eserciti europei.
Già altri Paesi appartenenti alla
comunità europea hanno concesso la
libertà sindacale al personale militare,
tra questi la Germania, l’Austria,
l’Olanda, il Portogallo, la Norvegia,
l’Irlanda, il Belgio, l’Ungheria,la
Finlandia,la Svezia, la Slovenia,la
Repubblica Ceca e quella Slovacca.
Nel Regno Unito,pur esistendo un sistema
che garantisce un legame strettissimo
tra le massime autorità governative e
quelle militari in termini di benefici
economici e sociali si sta attualmente
discutendo l’opportunità di concedere ai
militari il diritto di esercizio delle
libertà sindacali.
La necessità di contemperare i diritti
di tutela dei militari con la
funzionalità degli ordinamenti viene
avvertita come una esigenza
democratica, ossia come un cardine
importante per il funzionamento
democratico delle istituzioni dello
stato.
Quindi una necessità della democrazia,
piuttosto che una concessione ad una
classe di lavoratori quali quelli
militari.
È evidente che nel panorama europeo è
ben chiara la strada da percorrere
rispetto all’integrazione dei diritti e
dei doveri dei cittadini della comunità,
e in questo ragionamento
dell’allargamento dell’esercizio dei
diritti, non sono esclusi i militari con
le loro organizzazioni sindacali; resta
a questo punto paradossale e illogica la
posizione dell’Italia e della Grecia,
che allo stato attuale sono gli unici
due paesi della comunità che non hanno
concesso, e sembra nemmeno vogliono
concedere, il diritto di associazione
sindacale alle rispettive Forze Armate.
In Italia, ad esempio, a parte qualche
eccezione, sono stati presentati disegni
e proposte di legge in materia di
diritti sindacali delle Forze Armate,
che ricalcano il modello della
Rappresentanza Militare istituita nel
1978.
Un’organizzazione, la Rappresentanza dei
Militari organica alla gerarchia che
dalla stessa viene controllata e
indirizzata e che presenta spiccate
caratteristiche corporative, tanto da
contemplare il voto come dovere militare
sottoposto a vincolo disciplinare.
Quello che ne deriva è una somma di voti
che ha il solo scopo di costituire un
organismo centrale, dove comunque a capo
dello stesso siede un alto ufficiale che
gestisce, punisce, coordina e controlla
l’operato di quei militari che ne fanno
parte.
In un tale contesto, dove manca del
tutto una autonomia sia organizzativa
sia di indirizzo, rimane quindi
impenetrabile per la pubblica opinione e
la classe politica, la gestione
dell’apparato militare.
Il nuovo assetto professionale delle
Forze Armate invece esige un controllo
svincolato dalla gerarchia militare e
sottoposto ad una più penetrante ed
incidente politica della trasparenza nei
confronti della gestione dei rapporti
interni.
Questo è un presupposto che serve a
garantire la piena affidabilità
dell’apparato militare nei confronti
delle istituzioni repubblicane e in
analogia agli altri paesi europei
democraticamente avanzati, non si
possono più considerare gli appartenenti
alle Forze Armate come soggetti scollati
dalla società di appartenenza, in quanto
siamo in presenza di un’organizzazione
armata che è la sola ad avere delle
armi, a saperle usare e infine a
potersene servire.
Con la fine della leva è tramontata
anche la condizione di garanzia
democratica che i Costituenti avevano
affidato all’ esercito di popolo; come
hanno già fatto quasi tutti i Paesi
della Comunità Europea, occorre oggi un
contrappeso interno che eviti
l’isolamento delle Forze Armate dal
resto del Paese.
La via del riconoscimento della libertà
sindacale agli appartenenti alle Forze
Armate italiane, diventa un passaggio
obbligato, in quanto rappresenta l’unico
strumento di collegamento con gli
italiani e la classe politica, e quindi
anche con la società di riferimento.
Inutile ribadire che la piena
integrazione con il sistema Europa in
termini di diritti, di difesa comune e
di giustizia, si basa sul riconoscimento
dei militari italiani come soggetti
attivi e partecipi dei processi civili,
sociali, etici, morali e democratici del
Paese.
D’altra parte è illogico pensare che chi
viene inviato in missioni di pace per
ripristinare la democrazia, subisca egli
stesso una contrazione dei diritti che
sola questa può concedere.
Questo convegno vuole fissare un punto
di non ritorno nel panorama politico
italiano, specie in questo momento dove
si paventano riforme reazionarie nella
gestione delle Forze Armate con
l’adozione di un nuovo codice penale
militare di pace e di guerra e il
rafforzamento della giustizia militare
che sembra andrà ad interferire
profondamente non solo sui militari di
carriera ma anche nei confronti di tutti
quei cittadini che si dovessero
interessare delle problematiche
militari.
Non solo rimaniamo uno dei pochissimi
Paesi Democratici al mondo ad avere una
giustizia militare, ma addirittura si
pensa a questa in termini di
rafforzamento e di allargamento delle
competenze inquirenti e giudicanti.
In tema di diritti dei militari,
l’Italia, superata largamente anche
dalle nuove democrazie europee
provenienti dal blocco sovietico e da
quelle di recente costituzione quali
il Portogallo e la Spagna sembra
destinata ad un percorso all’indietro.
Il pericolo di questa inversione di
tendenza dell’Italia in temi così cari
alla nostra cultura e alla tradizione
risorgimentale-repubblicana, è quello di
creare una spaccatura tra la società e
le articolazioni istituzionali dello
Stato destinate ad agire ognuna rispetto
alle altre come una monade , avendo
perso il punto di riferimento
costituzionale nell’essenza del suo
significato, che certo non è quello
restrittivo e oppressivo, ma bensì,
quello di una società aperta ai
cambiamenti nel senso più largo del suo
significato terminologico.
Permettetemi di concludere questo
intervento con una citazione di Alexis
de Tocqueville, che mi accompagna da
qualche anno.
È vecchia di quasi 200 anni, ma conserva
un valore pedagogico di enorme
attualità.
Dice:
“..l’uguaglianza delle condizioni di
vita così come le istituzioni che ne
derivano, non sottraggono dunque un
popolo democratico all’obbligo di
mantenere un esercito, il quale esercita
sempre sul suo destino, una grande
influenza. È dunque importante studiare
la composizione sociale di questi
eserciti ed il comportamento e le
tendenze di coloro che lo compongono.