ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

                     DIRITTI E RIFORME: IL LAVORO DELLA POLITICA,

LA MEMORIA DEI FATTI, LA COERENZA DEGLI ATTI 

Ginevra - giugno 1978. La conferenza generale dell’ O.I.L. (Organizzazione internazionale del lavoro) adotta fra l’altro nella 63^-64^-65^ sessione la convenzione n. 151 relativa alla “Protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni d’impiego della Funzione Pubblica”.

L’atto di cui trattasi trae origine da altre e più datate disposizioni, ovvero dalle disposizioni della “Conferenza sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale” del 1948; della “Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva” del 1949 e della “Raccomandazione relativa ai rappresentanti dei lavoratori” del 1971. Un aggancio resosi necessario dal fatto che la convenzione del 1949 non contemplava come soggetti da tutelare alcune categorie di pubblici dipendenti, mentre si riscontrava nel contempo una considerevole espansione delle attività inerenti la funzione pubblica in molti Paesi; da ciò la necessità di organizzare nuove e sane relazioni di lavoro tra  le autorità pubbliche e le organizzazioni dei pubblici dipendenti.

Cosa dice in buona sostanza la Convenzione n. 151 del 1978 dell’ O.I.L. in generale e in riferimento allo specifico status dei militari?

Che essa si applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche nella misura in cui non vengono loro applicate delle disposizioni più favorevoli contenute in altre Convenzioni Internazionali del lavoro (Parte I - Art. 1 comma 1);

che la legislazione nazionale determinerà la misura in cui le garanzie previste nella stessa convenzione si applicheranno alle forze armate e di polizia (Parte I; Art. 1 comma 3).

Una formulazione semplice e chiara che non ammette dubbi: i militari sono fruitori della normativa che sarà dettagliata con una successiva legge nazionale allo scopo di determinare la misura di esercizio dei diritti introdotti; in sostanza una disciplina delle regole all’interno delle quali si concretizza e si sviluppa il diritto di tutela. Ciò che non è messo in discussione è il principio relativo al diritto associativo e/o sindacale; un diritto che la convenzione intende infatti ampliare e proteggere.

I successivi articoli 2 e 3 sempre della prima parte (Sfera di applicazione e definizioni) specificano alcune espressioni ovvero: “Pubblico dipendente” che è ogni persona cui si applica la convenzione in conformità dell’art. 1 della stessa; “Organizzazione di pubblici  dipendenti” che è ogni organizzazione, indipendentemente dalla sua composizione, che abbia lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei pubblici dipendenti.

La seconda parte della Convenzione 151 (Art. 4 e 5) detta norme miranti a proteggere il diritto di organizzazione; infatti

il comma 1 dell’art. 4 stabilisce  che

“I pubblici dipendenti dovranno godere di un’adeguata protezione contro ogni atto di discriminazione

che tenda a pregiudicare la libertà sindacale in materia di impiego”,

e il comma 2 che

“Tale protezione dovrà applicarsi in particolare verso quegli atti che hanno il  fine di:

a) subordinare l’impiego di un pubblico dipendente alle condizioni che non s’iscriva ad una organizzazione di pubblici dipendenti o che cessi di far parte di una tale organizzazione;

b) licenziare un pubblico dipendente o danneggiarlo in altro modo, a motivo della sua iscrizione ad una organizzazione di pubblici dipendenti o della sua partecipazione alla normale attività di tale organizzazione”.

L’art. 5 chiarisce i profili di indipendenza, di formazione, di funzionamento e di gestione delle organizzazioni di pubblici dipendenti e focalizza gli atti di ingerenza della autorità pubblica che contrastano con i profili sopra citati.                                                                                                                                                            

Nello specifico l’art. 5 recita:

Comma 1. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di una completa indipendenza nei confronti delle autorità pubbliche;

Comma 2. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di un’adeguata protezione contro ogni atto di ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento e gestione;

Comma 3. Vengono in particolare assimilati ad atti di ingerenza, ai sensi del presente articolo,  le misure tendenti a promuovere la creazione di organizzazioni di pubblici dipendenti sotto un’autorità pubblica o a sostenere delle organizzazioni di pubblici dipendenti con mezzi finanziari o altri, con l’obiettivo di porre tali organizzazioni sotto il controllo di un’autorità pubblica.

La chiarezza della norma aiuta in questo caso a comprendere la natura di un sano soggetto di tutela e il contesto altrettanto sano in cui deve operare; considerazioni queste che saranno successivamente sviluppate quando andremo ad analizzare la realtà edificata nel nostro Paese in materia di tutela militare.

La terza parte della Convenzione disciplina le facilitazioni da accordare alle organizzazioni di pubblici dipendenti inerenti lo svolgimento delle funzioni rappresentative e il fatto che esse non debbano pregiudicare l’efficace funzionamento delle amministrazioni o dei servizi (Art. 6 Commi 1 e 2).

La quarta parte (Procedure di determinazione delle condizioni di impiego) all’art. 7 tende a incoraggiare e promuovere lo sviluppo delle procedure che permettono di negoziare le condizioni di impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni dei pubblici dipendenti, o qualsiasi altro metodo che permetta ai rappresentanti dei pubblici dipendenti di prendere parte alla determinazione di dette condizioni.

La quinta parte (Regolamento delle controversie) all’art. 8 individua la disciplina del cosiddetto raffreddamento dei conflitti fra le parti; intorno ad eventuali contrasti viene creata una rete di garanzia indipendente ed imparziale, che dispone di strumenti quali la  mediazione, la conciliazione o l’arbitrato, istituita in modo tale da riscuotere la fiducia delle parti stesse.

La sesta parte (Diritti civili e politici) all’art. 9 stabilisce che al pari degli altri lavoratori i pubblici dipendenti dovranno godere dei diritti civili e politici che sono essenziali per il normale esercizio della libertà sindacale, con la sola riserva degli obblighi imposti dal loro status e dalla natura delle funzioni da essi esercitate.

Riserva che per il militare sta a significare il fatto che l’esercizio dei diritti di cui trattasi deve sempre misurarsi con la sua specificità (status) e con le sue prerogative professionali (funzioni); è fruitore dei citati diritti ma può esercitarli solo in condizioni regolamentate.

Seguono altre parti che riguardano aspetti di ratifica e di entrata in vigore delle norme richiamate che appaiono ininfluenti ai fini della riflessione che l’articolo si prefigge.

La Convenzione 151 dell’ O.I.L., che mi auguro venga letta ed esaminata senza pregiudizio, soprattutto dai componenti del comitato ristretto della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, incaricato di formulare un progetto di riforma della RR. MM., ed in particolare da quei parlamentari che sostengono l’inconciliabilità fra militarità e diritti sindacali, è legge del nostro ordinamento giuridico in quanto ratificata secondo le procedure, avvero approvata dai due rami del Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica del tempo che era Sandro Pertini. La legge di ratifica o di recepimento è la n. 862 del 18 novembre 1984 ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20.12.84.

Unitamente alla 151 vennero ratificate altre convenzioni (148, 149, 150, 152) così come convenuto con l’art.1.

Le due righe dell’art. 2 garantivano che “piena ed intera attuazione è data alle Convenzioni di cui all’art. precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente agli artt. 18, 10, 12, 11 e 45 delle Convenzioni stesse”.

Il terzo e ultimo articolo della 862/84 impegnava il Governo ad emanare uno o più decreti di disciplina, nessuno riguardante  però la convenzione 151 che come precedentemente detto doveva essere disciplinata da una successiva legge per lo specifico militare.

Per gli aspetti inerenti il personale militare e di polizia la 862/84 è quindi una legge di riferimento, ovvero una legge che introduceva princìpi che una successiva legislazione nazionale avrebbe dovuto nei dettagli disciplinare.

Così non è stato; dopo quella legge....... l’indifferenza che affossa ogni tentativo di progresso del comparto e il buio che avvolge il futuro di una compiuta democrazia sindacale nonostante i segnali che l’Europa continua a mandare.

In perfetta sintonia di tempi, nel luglio ‘78 (la convenzione 151 era del giugno ‘78) il Parlamento della Repubblica Italiana approva la L. 382, meglio conosciuta come legge dei principi sulla disciplina militare, che  determina la nascita degli organismi di RR. MM. e introduce con l’art. 8 il mai abbastanza contestato divieto di costituire associazioni  professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali.

Dal confronto di merito fra le due leggi, ovvero dal paragone che è possibile fare fra le norme della Convenzione 151 dell’ O.I.L. e quelle della 382/78 relativamente agli aspetti di tutela si ricava una prima considerazione: il Legislatore Europeo si è mostrato all’altezza dei tempi e delle responsabilità; ha saputo volare alto aprendo nuove strade a favore dei dipendenti pubblici ai quali come si è visto ha riconosciuto in un quadro di ampie garanzie la facoltà dell’autotutela; il Legislatore nostrano non ha saputo rapportarsi con i diritti e i bisogni dei dipendenti militari, non ha saputo garantire ad essi quello che la Costituzione protegge; ha concretizzato un sistema di tutela virtuale, evanescente e quindi inutile.

La seconda considerazione che è possibile fare riguarda il lavoro della politica e la sua coerenza.

La legge 862/84 che garantiva piena ed intera attuazione della convenzione 151 doveva rimettere coerentemente in moto un processo riformatore condizionato alla fine degli anni 70 da trasversali interessi politici e da pressioni interne al comparto; essa rappresentava un nuovo impegno per la politica che doveva tornare a fare il proprio lavoro per sanare una diseguaglianza dura a morire; una diseguaglianza che continua ad esistere grazie alla indifferenza, alla ignoranza, alla protervia e al nanismo della politica.

Se così non fosse non si comprenderebbe come mai il Legislatore che si sta occupando della riforma della RR. MM. trascuri l’aggancio all 862/84 che di fatto, se analizzata senza pregiudizio, rende incompatibile la RR. MM. stessa con il diritto associativo-sindacale e con ogni qualsiasi organizzazione di pubblici dipendenti costituita secondo i criteri della più avanzata legislazione dalla stessa propugnata.

Non sarà infatti difficile individuare nella RR. MM. i caratteri della non indipendenza nella formazione, nel funzionamento e nella gestione; così come non sarà difficile comprendere che un simile istituto di fatto promosso dallo Stato e dallo stesso finanziato, rappresenta una chiara violazione della legge (vedi comma 3 art. 5, 862/84) assimilata ad atti di ingerenza, che hanno lo scopo di porre la RR. MM. sotto il controllo della pubblica autorità.

Prendere atto della inconciliabilità esistente fra i diritti sanciti e quelli concessi sta a significare per la politica e quindi per il legislatore l’occasione per saldare i conti con i ritardi che in materia vedono il nostro Paese sordo e insensibile ai segnali che il Parlamento Europeo continua a mandare (vedi carta europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del maggio 1996, parte II art. 5).

Se l’Europa è oggi un riferimento istituzionale da tutti accettato e condiviso, tanti, troppi continuano a vederla con le lenti dei propri interessi e ad ignorarla quando bisogna misurarsi con atti politici sconvenienti; da ciò il municipalismo della politica che non ha respiro perché rende importante l’inutile; da ciò la mancanza di progettualità che cede spazio alla discrezione, all’opportunismo, al compromesso di basso profilo e alla  mortificazione di ogni idealità.

Una storia amara che sta lasciando sul campo speranze, riferimenti, ideali e comuni impegni; una storia che crea angosciosi disorientamenti in quelle coscienze che hanno sempre servito l’idea del progresso e della democrazia; tutto ciò rappresenta un problema o un fastidio?

Dai segnali che si ricevono si recepisce freddezza e calcolata indifferenza, dai fatti speriamo di ricevere una concreta smentita.                                                                                                                           

Una smentita che faccia di questa storia una semplice pagina oscura, una parentesi dalla cui lettura l’uomo riparte per andare avanti, correggendosi per migliorarsi e quindi per cambiare così come è sempre stato.

Così continuerà ad essere fino a quando vivranno individualità capaci di pensare alle vicende umane attraverso sentimenti di giustizia, di solidarietà, di legalità e di rispetto.

Solo questo rende nobile l’arte della politica, diversamente essa è pratica da artigiani del vuoto incartato.

 

                                                                                                                             Emilio Ammiraglia

                                                                                                             Presidente As.so.di.pro. Sezione Marche

11/10/1999