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ORARIO DI SERVIZIO DEI MILITARI:
DALLA
CHIAREZZA DEI PRINCIPI INTRODUTTIVI AI
TORTUOSISMI DELLE PRATICHE APPLICATIVE
L'istituto in titolo, introdotto
nell'ordinamento militare nell'ormai
lontano 1990 dall'art.10 della L.231 e
dalla disciplina dei successivi decreti
ministeriali di attuazione (25.9.90;
10.12.90, n°192436) nonostante la sua
non più giovane età stenta ancora a
produrre quegli effetti di
armonizzazione e di equità del lavoro
militare per i quali era stato voluto
dal legislatore e auspicato dal
personale dipendente.
Ricordare gli assurdi carichi di lavoro
che gravavano sulle spalle dei militari,
dipendenti di Enti o Unità Operative è
storia remota che vale sempre la pena
rileggere.
Turni
professionali, esercitazioni,
addestramento, servizi armati e di
reparto,cerimonie e rappresentanze
istituzionali, si combinavano sovente in
una frenesia senza respiro che non
ammetteva riconoscimenti ne
compensazioni. Da ciò nasceva l'esigenza
di regolamentare il lavoro militare; è
per questo che venne salutato e accolto
con favore dai tanti che avevano sempre
dato molto e in silenzio allo Stato.
Come
tutte le novità che si introducono in un
corpo riluttante ad accogliere il nuovo,
anche l'orario di servizio ha rischiato
il rigetto da parte del suo corpo o
quantomeno si deve registrare che gli
anticorpi utili ad evitarne il rigetto
stentano ancora a produrre gli effetti
desiderati.
Eppure a
ben riflettere sulle norme istitutive
dell'orario di servizio si deve
ammettere che esse erano di una
chiarezza solare, esaustive di tutto lo
scibile della professione militare, tali
da essere disciplinate con semplicità.
Così non è stato e purtroppo ancora non
è per la semplice ragione che la norma
originale quando viene elaborata dalle
disposizioni attuative, interne ai
presìdi militari, tende a smarrire i
suoi connotati peculiari, finendo per
diventare una approssimazione del
pensiero del legislatore, che produce
effetti diversi da quelli ad essa
affidati.
Ritenere
che i gestori della norma possano essere
dilettanti del diritto o sciagurati
esecutori di disposizioni venute
dall'alto come comunemente sono
percepiti dai destinatari della legge è
sentimento a cui non ci sentiamo di
legare il nostro giudizio.
Siamo
invece e più semplicemente in presenza
di un vizio antico, praticato
smodatamente secondo una liturgia che si
esprime attraverso la sottile arte della
trasfigurazione.
Piegare
la norma fino a farle assumere
significato diverso allo scopo di
intercettarne gli effetti che
diversamente altrove sarebbero
ricaduti.
Siamo
alla solita coperta corta (fondi dello
straordinario) tirata a senso unico per
soddisfare ogni inappagato appetito e ai
metodi premiali nei confronti dei fedeli
e dei condiscendenti, altro che sana
applicazione della norma o equità
oggettiva nelle valutazioni delle
eccedenze.
Come
spiegare diversamente il fatto che sono
occorsi anni di contenziosi, valanghe di
ricorsi amministrativi e di non
concordanze sulle valutazioni
riepilogative mensili, deliberazioni
delle RR. MM. per stabilire l'orario
medio settimanale autocompensante del
personale addetto alle turnazioni H 24?
Come
spiegare il fatto che per sanare il
contenzioso relativo alla valutazione
delle eccedenze scaturite dai servizi
armati e di reparto riferiti alle 24 ore
ci siano voluti 9 anni circa (D.P.R.
255/99) e i soliti ricorsi amm.vi?
Come
spiegare che tra i servizi di istituto
svolti nelle giornate considerate
superfestività (Natale, Capodanno,
Pasqua, Ferragosto) e meritevoli di
particolari indennità siano esclusi i
servizi professionali propri di ogni
militare?
Come
spiegare il non recupero delle festività
per eccedenze maturate in servizio
armato o di reparto da parte del
personale turnista?
Quale
spiegazione è possibile dare agli
"improcrastinabili impegni" che dopo il
1990 hanno risvegliato la cosciente
zelanteria di tanti pseudo servitori
dello Stato dediti in precedenza alla
puntualità con la smessa lavori delle
16.30?
Come
spiegare il perverso riparto dei fondi
dello straordinario destinato sempre a
senso unico e la grande abbuffata di
recuperi compensativi che viene
riservata alla stragrande maggioranza
degli operatori che prestano lavoro
straordinario?
Denaro
come medicina ricostituente per
l'ingegno umano, denaro come fosforo che
alimenta la memoria dei propri doveri
professionali,denaro che lubrifica i
tanti rapporti utili al consenso.
Altro
che dedizione al servizio o risveglio
delle coscienze; in tanti, troppi casi
è solo una miserevole ed egoistica
questione economica.
Fra le
tante questioni irrisolte relative
all'orario di servizio ho volutamente
scelto di trattare a margine quella
riguardante la valutazione delle
turnazioni HJ, HJ+/-30, HJ+HN ecc. posta
in essere al CO.FA.CO. di Poggio
Renatico (FE) e più in generale le
difficoltà di molti operatori costretti
ad un duro pendolarismo dai luoghi di
residenza in ragione dei recenti
trasferimenti dagli ex Enti disciolti e
le avventure di un generoso, rigoroso e
onesto ufficiale che ha deciso di
pretendere "la semplice applicazione
della legge" relativa all'orario di
servizio.
Presso
l'Ente citato per un lungo periodo (7
anni circa) le turnazioni HJ, HJ+N ecc.
sono state equiparate in relazione
all'orario settimanale di servizio alle
turnazioni H24 (33,36 h); ciò in ragione
di una coerente e corretta applicazione
dei disposti di cui all'art.3 del D.P.R.
25.9.90 e della loro normativa attuativa
prevista dalla SMA 124 ed. 91 e 96
entrambe ai punti 3.
Riconoscimento dovuto grazie al fatto
che le turnazioni in questione hanno il
carattere della continuità e sono
pertanto svolte nei giorni festivi.
Un
addetto a tale sistema di turnazione
oltre ai servizi feriali e prefestivi è
impegnato mediamente in 20-22 giornate
festive; come l'orario settimanale di
lavoro di tale addetto possa essere
equiparato a quello di base che non
prevede impieghi festivi è questione che
francamente non si comprende.
Tale
perversa decisione è maggiormente
incomprensibile alla luce di una lettura
non frettolosa della SMA 124 ed.96 punto
3 che non differisce sostanzialmente
dalla precedente del 1991.
Il
sottoparagrafo e del punto 3 recita
testualmente:"Altre attività di durata
diversa dall'orario di base, sottoposte
a turnazioni di vario tipo (HJ,HJ+/-30,HJ+HN,
ecc.) devono essere analogamente
organizzate,secondo le modalità
stabilite al precedente sottoparagrafo a
".
Quindi,
relativamente alla organizzazione, la
disciplina di ogni turnazione è quella
del sottoparagrafo a del punto 3 SMA
124/96.
Se si
scorre la norma fino al sottoparagrafo b
sempre del punto 3 SMA 124/96 si legge:
"il suddetto sistema che comporta
un'attività di servizio mediamente pari
a 33ore e36 minuti settimanali, è
considerato autocompensante dei recuperi
che spetterebbero al personale per le
turnazioni svolte negli archi notturni
e/o festivi ". Dal combinato dei
disposti richiamati risulta chiaro che
tutte le turnazioni, indistintamente,
debbono fare riferimento all'orario
autocompensante di 33,36 h settimanali
di servizio.
Se
infine si volesse effettuare la prova
del 9 per verificare se quanto
precedentemente detto è esatto o meno,
si provi a riflettere sulle ragioni che
hanno introdotto l'orario
autocompensante e sulla dizione usata a
tale giustificazione.
L'orario
autocompensante di 33,36 h settimanali
medie è il frutto di un riconoscimento,
ovvero si stabilisce di pretendere dagli
operatori addetti alle varie turnazioni
un monte ore settimanale più basso di
2,24h+1 rispetto all'orario di base in
ragione del fatto che parte cospicua di
tale impegno è svolta negli archi
notturni e/o festivi.
Se il
riconoscimento doveva essere riferito
solo alle turnazioni H24 la dizione
corretta doveva essere "notturni e
festivi " perché questi, in
combinazione, sono i caratteri premiali
che ne giustificano l'autocompensazione.
Poiché
invece la dizione usata mirava a
ricomprendere anche le turnazioni HJ,
HJ+N ecc., è ovvio che rispetto a quanto
poc'anzi detto essa doveva essere
integrata allo scopo di assorbire la
nuova tipologia di turnazioni; ecco
perché è diventata "notturni e/o festivi
" dove gli elementi di valutazione
premiale per le turnazioni H24 sono i "
notturni e festivi " e per le altre
turnazioni alternativamente secondo i
casi " notturni o festivi ".
Inciampare superficialmente su una
congiunzione, semplice o disgiuntiva,
quando si amministra il lavoro umano è
questione che sconforta; è invece
angosciante se si pensa che non sono
bastati 10 anni di applicazione
dell'orario di servizio per sanare
questioni così tanto semplici.
Se a
quanto in precedenza detto aggiungiamo
che presso l'Ente in questione i
recuperi compensativi per le eccedenze
maturate vengono imposti nei giorni
liberi dal servizio, allora dobbiamo
ritenere che siamo in presenza di un
caso che va oltre la superficialità, del
quale dovrebbero farsi carico autorità
militari superiori, governo e
magistratura per ricondurlo a ordinaria
e sana amministrazione.
La
ristrutturazione delle FF.AA. prevista
dal nuovo modello di difesa ha
comportato tra l'altro drastiche
soppressioni di Enti, trasferimenti
massicci di personale con inevitabili
recriminazioni dei tanti scontenti e
reali problemi di insediamento
strutturale e sociale nei nuovi presidi
militari e nelle nuove realtà sociali
per i singoli militari e per le loro
famiglie.
Problemi
seri non sempre sorti da operazioni
chiare e trasparenti; sovente causati da
una programmazione poco accorta dei
movimenti verso le nuove destinazioni.
Oggi non
si tratta di mettere in discussione la
preminenza del diritto della Amm.ne
Difesa ad autodefinirsi rispetto al
diritto dei singoli dipendenti che
pretendono un lavoro certo, ben
retribuito, comodo e che produca
serenità negli affetti; NO non è questo
ordine che si pretende di cambiare.
Il
principio che si dovrebbe affermare è
quello della armonizzazione delle
duplici esigenze: l'A.D. nella sua
giurisprudenziale preminenza affermi il
proprio diritto organizzativo ma sappia
essere sensibile nell'interpretare i
disagi che insorgono nel personale
dipendente in seguito ai movimenti che
ha determinato e accorta nel farsi
carico di ogni azione utile per
mitigarne gli effetti.
Il
pendolarismo da e per il luogo di lavoro
è questione troppo seria per non essere
presa in considerazione ; lo è
maggiormente di più quando coinvolge un
numero elevato di dipendenti.
Organizzare le turnazioni operative H24,
come chiedono i pendolari, in
pomeriggio-mattino-notte,che è poi la
configurazione tipica e storica dell'H24
,diversamente da quanto viene fatto (diurno+notturno),
servirebbe in primo luogo a distribuire
meglio il carico di lavoro dentro una
turnazione e a garantire di riflesso una
più qualificata operatività;
agevolerebbe gli spostamenti dei
dipendenti che nella maggioranza dei
casi non avverrebbero più in orari (alba
o notturni) ritenuti pesanti e
pericolosi dati i ritmi biologici che
scombinano e le vie padane da
percorrere.
Se si
considera poi l'aspetto economico
indotto dal pendolarismo (trasporto) si
comprende bene che l'articolazione delle
turnazioni richieste (inizio turno ore
13.00) consentirebbe ai dipendenti l'uso
alternativo e più sicuro dei mezzi delle
FF.SS. per il raggiungimento del posto
di lavoro che non è questione
irrilevante per i loro bilanci
familiari; così come in riferimento
alla loro salute bisognerebbe riflettere
sullo stress da viaggio che in tal modo
potrebbe venire meno a tutto vantaggio
del rendimento in servizio.
Questioni poco importanti? Pretese che
scombinano l'efficienza di una
collaudata organizzazione del lavoro?
NO; richieste legittime, che come si è
dimostrato contemperano al meglio le
esigenze di un qualificato e sereno
lavoro e quelle del disagio di tanti
dipendenti già fortemente penalizzati
dai trasferimenti.
Della
risoluzione delle tematiche generali sin
qui trattate in relazione al COFA-CO di
Poggio Renatico -Fe- unitamente a
questioni personali di rilevanza
secondaria si è fatto carico il T.C.
Carlo Coppa dipendente dell'Ente
succitato attraverso una serie di
iniziative rigorosamente legali
intraprese ai sensi e per gli effetti
del R.D.M. e della L.241/90.
Richieste di deliberazioni al locale
COBAR e di intervento al COCER A.M.,istanze
verso le autorità militari locali e
superiori nazionali (DIPMA), richieste
di rapporto e diffide verso i silenzi
ricevuti.
Una
pletora di iniziative che si vorrebbe
sgonfiare dietro la copertura di un
parere emesso da una ossequiosa
commissione d'inchiesta e attraverso
sottili intimidazioni che per quanto ci
riguarda faremo oggetto di segnalazione
all'autorità governativa.
Per
ultimo: la questione avendo assunto
connotati che rasentano la rilevanza
penale e quella disciplinare in
riferimento ad arbitrari e
discrezionali appesantimenti dei
procedimenti amm.vi originati dalle
istanze/diffida già dette e dalle
inevase richieste di rapporto, è stata
affidata per ogni tutela di parte all'Avv.to
Romeo di Padova.
In
attesa che l'intricata vicenda esaurisca
il suo corso a noi preme sottolinearne
in questa sede due aspetti , entrambe
connessi ad un certo modo di intendere
la difficile arte del comando.
La RR.MM
in questo caso il COBAR di Poggio
Renatico, tiepidamente intervenuto
nella vicenda con apposita deliberazione
( N° 3/99; Verb.N°6 del 13.12.99) è
ancora in attesa di una risposta
rispetto a quanto segnalato.Rispondere
ad una deliberazione è un opzional o un
doveroso obbligo?
Quale
dignità viene riconosciuta alla RR.MM.
attraverso tali atti delegittimanti?
Nessuna.
Quale
considerazione si può avere in relazione
a tale fatto di un Organismo che non ha
la forza ne il coraggio civico di
pretendere rispetto per il proprio
operato e per quello che rappresenta?
Nessuna.
C'è
ancora bisogno di ulteriori prove per
comprendere che questo sistema di tutela
è solo virtuale?
Il
procedimento amm.vo ad iniziativa di
parte (istanze) in virtù degli enunciati
di cui alla L.241/90 (art.1 c.2; art.2 c.1)
e del D.M. 603/93 (art. 1 c.4; art.4 c.1-2-3-4;
art.11 c.1 ecc.) dovrebbe seguire
linearmente il suo percorso che non può
essere aggravato o eluso arbitrariamente
o discrezionalmente se non per
straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento della
istruttoria.
Può un
Ente periferico ritardare o omettere di
inoltrare agli Enti superiori la
presentazione di una istanza senza che
ricorrano i presupposti delle
straordinarie e motivate esigenze
istruttorie? Inequivocabilmente NO.
L'obbligo di notificare all'istante
eventuali ragioni che impediscono
oggettivamente al procedimento amm.vo di
seguire la sua linearità fino alla
conclusione è un opzional o un preciso
dovere?Si può sospendere l'applicazione
della legge senza assumerne le
conseguenze?
Dello
sviluppo di questa assurda storia
terremo informati i lettori; ad essi
lasciamo in conclusione la necessità di
continuare a riflettere intorno al
vigente sistema di tutela dei militari
che come ormai è ampiamente dimostrato
tutto tutela e tutto garantisce fuorché
l'emancipazione degli uomini in divisa e
la considerazione e il rispetto del loro
lavoro.Di retorica a tal proposito i
militari ne hanno digerita ormai
troppa;è tempo di passare ai fatti
concreti.
AS.SO.DI.PRO.
Il Segretario Generale Aggiunto
Emilio Ammiraglia |