UN ABBAGLIO
COLLETTIVO ?
Il 23 Novembre scorso, unitamente a
tanti colleghi in servizio e in congedo
ho assistito presso la sede della Corte
Costituzionale all’udienza relativa al
giudizio di costituzionalità
dell’articolo 8 della L. 382/78.
Unanime la certezza che accompagnava la
nostra attesa: pensavamo di assistere ad
un “processo” storico capace di
riallineare l’esercizio dei diritti
associativi e sindacali dei militari
allo spirito democratico e garantista
della nostra carta costituzionale.
Certezza alimentata dalle buone ragioni
giuridiche racchiuse nell’ormai famosa
sentenza del Consiglio di Stato del
giugno 98 e dalla fiducia riposta nel
prof. Carlo Rienzi legale di fiducia
delle associazioni So.Di.Pro. e UNARMA,
del quale noto a tutti era il prestigio
in campo nazionale che gli veniva
riconosciuto.
Il considerare inoltre che il mondo
sindacale confederale, i sindacati delle
forze di polizia ad ordinamento civile e
alcune significative forze politiche
convergevano, pur nella gradualità e
nelle distinzioni, intorno alla
necessità di aprire il comparto
militare alla sindacalizzazione, era
elemento che rafforzava ulteriormente le
nostre aspettative.
Con un sincronismo tanto perfetto
quanto sospetto nelle stesse ore è
scoppiato il contenzioso delle famose e
fumose 18.000 lire di aumento
stipendiale medio dei militari per
l’anno 2000; contenzioso rumoroso,
plateale, demagogico durato giusto il
tempo necessario per impedire ai mezzi
di informazione di occuparsi
dell’evento, questo sì sostanziale per
il futuro della tutela dei militari, che
stava consumandosi nel palazzo della
Consulta.
I fuochi artificiali producono rumore,
stupore e meraviglia, il loro fascino
svanisce però sotto l’alito del primo
venticello che trascina lontano il fumo
che è già un ricordo; gli eventi che
contano, quelli che danno senso e
significato alla vita degli uomini
restano invece scolpiti nella memoria e
negli atti. Questo è quanto accaduto in
conseguenza della udienza citata i cui
esiti sono contenuti nella sentenza 449
del 17 dicembre 1999.
Una sentenza sorprendente, amara,
deludente che ha relegato le nostre
certezze nel rango delle pie illusioni.
Ma siamo stati veramente tutti
abbagliati da una illusione che a ben
leggere e rileggere la sentenza era
fondata sul nulla giuridico, su una
errata e frettolosa interpretazione del
garantismo costituzionale che avrebbe
dovuto spazzar via dal nostro
ordinamento giuridico una norma, l’art.8
della L. 382/78 tanto vituperata ieri
quanto santificata oggi?
Nulla è consentito avverso tale
sentenza se non il riflettere intorno ai
suoi contenuti; ad essa è dovuto il
rispetto e la sottomissione in virtù
della sua inappellabilità nonché come
fatto sostanzialmente conclusivo di un
procedimento legale (si può sperare in
un ribaltone da parte del Consiglio di
Stato a cui compete il giudizio finale
?).
Ciò non significa però che il dibattito
intorno alla materia dei diritti di
tutela dei militari sia destinato alla
estinzione e che la stessa sentenza non
possa e non debba essere sottoposta al
vaglio di una severa e serena critica
allo scopo di comprenderne meglio il
valore, i significati e i limiti
operativi che lascia ai tanti militari
che non si rassegnano a vivere
dell’esistente rappresentato dal
superiore istituto delle RR.MM.
Qualche considerazione quindi nel
merito della sentenza 449 della Corte
Costituzionale attraverso la quale si
confermano per i militari i divieti
sanciti dall’art. 8 della 382/78 e più
precisamente i divieti di costituire
associazioni di categoria a carattere
sindacale e di adesione a sindacati già
costituiti.
Preliminarmente va detto che la sentenza
della Corte Costituzionale non è una
semplice rettifica della precedente del
Consiglio di Stato; è la totale
demolizione di quest’ultima, il
capovolgimento generalizzato di una
lettura interpretativa della norma
costituzionale e una lezione di diritto
che sembra non ammettere replica.
Da questa constatazione, brutale quanto
si vuole ma reale, ricavo una serie di
interrogativi.
E’ da accettare con serenità il fatto
che nel merito di un giudizio circa le
libertà associative e sindacali due
organi come la Corte Costituzionale e il
Consiglio di Stato possano pensarla in
maniera diametralmente opposta?
E’ possibile che l’interpretazione di
una norma possa godere di tanta
elasticità tale da far leggere ad uno
ciò che l’altro non è in grado di
rintracciare? E’ accettabile tanta
distanza? Se tutto ciò può accadere è
lecito ritenere che da qualche parte si
decide con leggerezza e disinvoltura e
dall’altra con severo scrupolo?
Che la sentenza 449 sia inappellabile e
da rispettare è un conto; che debba
essere anche condivisa è altra
questione; per quanto mi riguarda e per
quanto posso comprendere affermo
categoricamente che non sono soddisfatto
né del giudizio né tantomeno delle
argomentazioni attraverso le quali ad
esso si è pervenuti.
Disaccordo totale che cercherò di
spiegare.
Il Consiglio di Stato allo scopo di
rimuovere i divieti di cui ci stiamo
occupando faceva leva sugli articoli 3,
39 e 52 terzo comma della Costituzione,
chiari erano quindi i suoi intendimenti.
La Repubblica deve garantire ai militari
in quanto cittadini pari dignità
sociale, deve rimuovere tutti gli
ostacoli che impediscono agli stessi il
pieno sviluppo della propria personalità
e l’effettiva partecipazione
all’organizzazione politica ed economica
del paese.
Vale la pena ricordare che l’art. 3 è
ritenuto dagli esperti “il cuore della
Costituzione e la chiave essenziale di
lettura in quanto il principio di
uguaglianza sostanziale rappresenta una
delle norme-parametro più invocate nei
giudizi di costituzionalità davanti alla
Corte Costituzionale”.
Gli articoli 39 (L’organizzazione
sindacale è libera) e 52, terzo comma
(L’ordinamento delle FF. AA. si informa
allo spirito democratico della
Repubblica) usati in combinazione
servivano ad irrobustire le ragioni per
il superamento dell’art. 8 della L.
382/78.
L’art. 39 per essere attuato non ammette
riserve di legge; la libertà associativa
e/o sindacale rientra nel catalogo dei
diritti fondamentali dell’uomo e non
giova affermare che essa possa
concretizzarsi attraverso l’istituto
della RR. MM. che è carente di troppi
requisiti sindacali; così come non
serviva (sempre per il C.d. S.)
sostenere il fatto che attraverso
l’introduzione dell’associazionismo
sindacale nelle FF. AA. sarebbero venuti
meno i princìpi della gerarchia e della
disciplina ritenuti i pilastri sui quali
regge tutto l’ordinamento militare e ciò
in ragione della considerazione che
nessuna norma regolamentatrice di tali
aspetti sarebbe caduta in conseguenza
del superamento dell’art. 8 citato.
Tali valori restavano in piedi, protetti
e garantiti da norme disciplinari che
dovevano però immergersi nel principio
generale stabilito dall’art. 52 terzo
comma che vuole l’ordinamento militare
informato allo spirito democratico della
Repubblica.
Le ragioni del C.d.S. riprese ed
ampliate con dovizia di particolari
giuridici dal prof. Rienzi non sono però
bastate per superare le rigidità
interpretative operate dalla Consulta
che ha ritenuto infondato il ricorso su
tutta la linea.
Nessun aspetto segnalato è stato
considerato utile alla causa dei diritti
sindacali dei militari; per riassumere:
non è invocabile l’art. 3 della
costituzione perché l’analogia con i
diritti sindacali della Polizia di Stato
non è proponibile in quanto questa è
corpo smilitarizzato (quando l’abito fa
anche il monaco).
Non servono i rilievi di disattenzione
circa gli artt. 39 e 52 in particolare
perché ciò che conta non è tanto quel
che dicono ma ciò che in essi si può
leggere in riferimento all’assoluta
specialità della funzione delle FF.AA.
rispetto alle quali bisogna tener conto
delle esigenze di organizzazione,
coesione interna e massima operatività.
In riferimento all’art. 39 e in
considerazione della lettura del terzo
comma dell’art. 52 della Costituzione
che deve comprendere le preoccupazioni
sopra espresse, la tutela di interessi
collettivi non deve passare
necessariamente attraverso il
riconoscimento di organizzazioni
sindacali la cui attività potrebbe
risultare non compatibile con i
caratteri di coesione interna e
neutralità dell’ordinamento militare.
La tutela di interessi collettivi deve
essere pertanto ricondotta entro
l'istituto delle RR. MM. per il quale
l'ordinamento deve assicurare forme di
salvaguardia; di tale protezione
riferita agli spazi di intervento e di
autonomia ne fanno testimonianza secondo
la Corte alcuni progetti di riforma
della 382/78 e l'emanando decreto
legislativo che deve modificare entro il
31/3/2000 le procedure di concertazione.
Fin qui per sommi capi i contenuti delle
due sentenze, detto ciò proverò a dire
perché non condivido la più importante
ovvero quella della Corte
Costituzionale.
In primo luogo perché non mi persuade né
mi convince la lettura operata in
riferimento al terzo comma dell'art. 52
che è poi l'aspetto nodale di tutta la
sentenza "l'ordinamento delle FF. AA. si
informa allo spirito democratico della
Repubblica". A questo enunciato, tanto
semplice quanto chiaro si è voluto dare
un significato che non traspare né dalla
sua interpretazione letterale né
tantomeno esso è rintracciabile nello
spirito che animò il legislatore
costituente.
La norma di cui si discute "ha lo scopo
di tutelare la pari dignità e libertà
dei cittadini anche nell'ambito della
gerarchia militare, per evitare che essa
soffochi la dignità della persona. Al
cittadino in armi spettano dunque tutti
i diritti inviolabili riconosciuti agli
altri cittadini pur nel contesto della
disciplina militare e delle inevitabili
limitazioni che essa comporta".
Non a caso il costituente volle scrivere
tale norma.
Dalla combinazione del disposto di cui
parliamo con il successivo articolo 98
terzo comma della Costituzione emerge il
disegno del costituente che volle
ancorare le FF. AA. dentro il nuovo
modello di Stato Repubblicano per
sganciarle dal superato regime
monarchico-fascista e la preoccupazione
di affermare la loro apoliticità e
neutralità.
Altra questione che merita qualche
critica considerazione è quella riferita
al punto 3 della sentenza 449.
Allo scopo di ritenere illegittimo
l'art. 8 della 382/78 a giudizio della
Corte non è sufficiente il rilievo mosso
dal C.d. S. secondo il quale "la
struttura militare non è un ordinamento
estraneo ma costituisce un'articolazione
dello Stato che in esso vive………." perché
"pur essendo fuori discussione, infatti,
il riconoscimento ai singoli militari
dei diritti fondamentali che loro
competono al pari degli altri cittadini
della repubblica, è pur vero che in
questa materia non si deve considerare
soltanto il rapporto d'impiego del
militare ……….." bisogna invece
considerare "il servizio, reso in un
ambito speciale come quello militare"
(art. 52 primo e secondo comma Cost.).
In considerazione di ciò secondo la
corte "la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 8 nella parte
denunciata, aprirebbe inevitabilmente la
via a organizzazioni la cui attività
POTREBBE risultare non compatibile
con i caratteri di coesione interna e
neutralità dell'ordinamento militare".
Francamente mi sembra troppo!
L'art. 52 primo e secondo comma (da
leggere in combinazione con gli artt. 23
e 54 della Costituzione) lungi dal
pretendere di mettere la mordacchia ai
diritti sindacali dei militari sta a
significare essenzialmente due cose:
1-
La Patria da difendere non è
soltanto la "terra dei padri" ma anche
il patrimonio comune dei valori che
trovano riconoscimento e rilievo nella
Costituzione: libertà, uguaglianza,
pluralismo democratico ecc. (Luther).
Tale dovere è considerato sacro e
riguarda tutti i cittadini senza alcuna
distinzione, potendo implicare anche
obblighi di mobilitazione civile e in
via estrema, atti di resistenza
individuale e collettiva all'eventuale
occupazione di FF.AA. straniere.
La sacralità del dovere di difendere la
Patria contenuta nella norma dà un
valore speciale al concetto giuridico ed
è riferita al fatto che esso
(l'assolvimento del dovere) può portare
soprattutto in tempo di guerra al
sacrificio della vita.
2-
L'obbligatorietà del servizio
militare che è risvolto meno drastico
del dovere di difendere la patria
riguarda la coscrizione obbligatoria
imponendo ai chiamati una prestazione a
favore dello Stato.
Nulla a che vedere sostanzialmente con
le preoccupazioni circa la coesione e la
neutralità dell'ordinamento militare che
sono invece aspetti tutelati questa
volta sì in maniera assorbente dall'art.
54 Cost. (fedeltà alla Repubblica,
osservanza della Costituzione e delle
leggi, giuramento) e dall'art. 98 terzo
comma (apoliticità e neutralità delle
FF. AA.)
Se le disposizioni dell'art. 52 della
Costituzione, miravano come si è visto a
solennizzare da un lato la difesa della
Patria, e a "disciplinare" il servizio
militare obbligatorio dall'altro, perché
si è voluto usarle a riferimento
ostativo per giustificare i divieti del
primo comma dell'art. 8 della 382/78
inerenti le associazioni professionali a
carattere sindacale che riguardano
invece i militari di professione?
In virtù di quale esempio, precedente,
atto concreto, ragionamento, o
possibilità reale l'attività di un
eventuale sindacato dei militari
potrebbe non essere compatibile con i
caratteri di coesione interna e
neutralità dell'ordinamento militare?
Per quanto si possa negativizzare il
"mostro" sindacato esso sarebbe
costretto nel caso de quo a misurarsi
con le rigide disposizioni della 382/78
(vedi art. 5) e con l'applicabilità del
R.D.M. che in riferimento al servizio e
alla disciplina tutelano i caratteri
fondativi delle FF.AA. obbligando i
militari al rispetto della gerarchia e
dell'ordine.
Una sentenza che ricorre al condizionale
(…..POTREBBE…) presta il fianco
alle peggiori considerazioni e ai più
negativi accostamenti; comunque sia
diventa una sentenza debole perché non
ancorata alla chiarezza di un disposto
che in realtà non dovrebbe ammettere
dubbi.
Altra questione che lascia l'amaro in
bocca è quella riferita alla
valorizzazione delle RR. MM. che passa
attraverso emanandi provvedimenti di
riforma di queste ultime e degli spazi
operativi delle stesse (concertazione).
Il riferimento ai provvedimenti
legislativi annunciati ma non approvati
serve a dimostrare che il legislatore
mostra attenzione verso le istanze
avanzate dagli organismi di
rappresentanza e pertanto la tutela
collettiva appare valorizzata.
La considerazione citata crea imbarazzo
per due buone ragioni:
1-
è una argomentazione meramente
politica ed è riferita a provvedimenti
che allo stato non hanno alcuna
efficacia; per accrescere le ragioni del
no al sindacato dei militari occorrevano
riferimenti giuridici operativi,
condivisi, riformatori in positivo.
2-
Gli annunciati provvedimenti non
solo riscontrano il disappunto dei COCER
e quindi non sono condivisi nella
sostanza ma risultano essere chiaramente
peggiorativi per quanto concerne la
riforma della RR. MM. (vedi art. 11 del
doppio binario del nuovo sistema
elettorale prospettato), e conservativi
per quanto riguarda la procedura di
concertazione.
Se questi provvedimenti in itinere
fossero stati letti con imparzialità
tenendo anche nel dovuto conto le
opinioni dei destinatari, siamo proprio
sicuri che sarebbero stati ritenuti
idonei alla valorizzazione dello
strumento di tutela dei militari?
In presenza del fatto nuovo
rappresentato dalla sentenza esaminata
alle associazioni che hanno alimentato
la speranza sindacale si impone una
riflessione sull'accaduto allo scopo di
verificare la valenza di un eventuale
ricorso alla Corte di Giustizia Europea
e per stabilire se sussistono ancora
buone ragioni per una loro decorosa
attività sociale.
Privati degli orizzonti in cui
credevamo, sfiduciati dalla
impossibilità di inseguire ulteriormente
una speranza a lungo caldeggiata, oggi,
qualora non fossimo capaci di
rielaborare in positivo un progetto per
far avanzare la domanda di tutela dei
militari, potremmo anche dichiarare
conclusa questa esperienza.
Dentro quale sindrome entrare (Aventino,
8 settembre, Stoccolma) è solo questione
di sensibilità personale; le prime
avvisaglie di queste malattie, come i
primi starnuti invernali, ci annunciano
che è in arrivo una probabile epidemia.
Esistono vaccini utili per evitare il
contagio? Penso proprio di si.
In politica come nella vita si può
restare in piedi dopo una sconfitta se
si è in grado di conservare una grande
dignità personale e l'orgoglio della
propria identità.
Valori ai quali oggi come non mai
dobbiamo ricorrere per non disperdere al
vento una storia che comunque siano
andati i fatti ha sicuramente giovato
alla giusta causa dei diritti dei
militari.
Emilio Ammiraglia
Presidente
AS.SO.DI.PRO.
Sezione Marche
19/2/2000