La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi umanitari, di stabilizzazione
di ricostruzione e di cooperazione
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 33.320.634 per la
prosecuzione della missione umanitaria,
di stabilizzazione e di ricostruzione in
Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle
finalita' individuati nella risoluzione
delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8
novembre 2005, le attivita' operative
della missione di cui al comma 1 sono
finalizzate alla realizzazione o
prosecuzione di interventi nei settori
di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 219, e di
iniziative concordate con il Governo
iracheno e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce
piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della
pubblica amministrazione, delle
infrastrutture, della informatizzazione
e della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo
socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di
comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza
diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della
missione di cui al comma 1.
4. Per le finalita' e nei limiti
temporali previsti dai commi 1 e 2, il
Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e
urgenza, a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita'
generale dello Stato.
5. Per le finalita' e nei limiti
temporali previsti dai commi 1 e 2, il
Ministero degli affari esteri e'
autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza anche a enti e
organismi specializzati e a stipulare
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche professionalita',
in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i
contratti di cui al precedente periodo
sono affidati a
enti od organismi e stipulati con
persone di nazionalita' irachena, ovvero
di nazionalita' italiana o di altri
Paesi a condizione che il Ministero
degli affari esteri abbia escluso che
localmente esistono le professionalita'
richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto,
alla missione di cui al comma 1 si
applicano l'articolo 2, comma 2,
l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e
per la stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 219, si
applicano altresi' le disposizioni di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo
9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e'
incrementato, per l'anno 2006,
della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
181.070 per l'invio in missione di
personale non diplomatico presso
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il
relativo trattamento economico e'
determinato secondo i criteri di cui
all'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive
modificazioni.
10. Per la realizzazione di interventi
di cooperazione in
Afghanistan e Sudan, destinati ad
assicurare il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione, e'
autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 17.500.000 a
integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati nella
Tabella C - Ministero degli affari
esteri della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Detti interventi sono
finalizzati alla realizzazione di
iniziative destinate, tra l'altro, al
sostegno dello sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce
piu' deboli della popolazione.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro2.000.000, da
iscrivere in apposito capitolo di
bilancio nell'ambitodell'unita'
previsionale di base 12.1.2.2 del
Ministero degli affari
esteri per la partecipazione dell'Italia
ai Fondi fiduciari della
NATO destinati all'assistenza e al
reinserimento nella vita civile
del personale militare in esubero in
BosniaErzegovina, Serbia e
Montenegro.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
199.895 per lo svolgimento in Italia del
corso di formazione per
magistrati e funzionari iracheni, a cura
del Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione
integrata dell'Unione europea
denominata EUJUST LEX, di cui
all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e
8, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
13. Nei limiti dello stanziamento di cui
al comma 12, con decreto
del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono
stabilite la misura delle
indennita' orarie e dei rimborsi
forfettari delle spese di viaggio
per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennita'
giornaliere e delle spese di vitto per i
partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi
didattici.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
5.010.000 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, disposti nei casi di
necessita' e urgenza dai comandanti
dei contingenti militari che partecipano
alle missioni di cui alla
presente legge, al fine di sopperire a
esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi
essenziali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art.
39-vicies bis, commi da
1 a 8 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio
2006, n. 51, recante «Definizione e
proroga di termini,
nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di
termini relativi all'esercizio di
deleghe legislative»,
pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006:
«Art. 39-vicies bis (Missione
umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in
Iraq). - 1. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la
spesa di euro
22.928.310 per la prosecuzione della
missione umanitaria,
di stabilizzazione e di ricostruzione in
Iraq, di cui
all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 112,
convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 158, al fine di
fornire sostegno al Governo provvisorio
iracheno nella
ricostruzione e nell'assistenza alla
popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle
finalita'
individuati nella risoluzione delle
Nazioni unite n. 1546
dell'8 giugno 2004, le attivita'
operative della missione
sono finalizzate, oltre che ai settori
di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165,
convertito con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003,
n. 219, e, in particolare, alla
prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di
iniziative
concordate con il Governo iracheno e
destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo
socio-sanitario in
favore delle fasce piu' deboli della
popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della
pubblica
amministrazione, delle infrastrutture,
della
informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo
socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di
comunicazione.
Per le finalita' e nei limiti temporali
previsti dai
commi 1 e 2, il Ministero degli affari
esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e
urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita'
generale dello
Stato.
4. Al capo della rappresentanza
diplomatica italiana a
Baghdad e' affidata la direzione in loco
della missione di
cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto,
alla missione
di cui ai commi da 1 a 8 si applicano
l'art. 2, comma 2,
l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art.
4, commi 1, 2 e
3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003,
n. 219.
6. Per l'affidamento degli incarichi e
per la stipula
dei contratti di cui all'art. 4, comma
1, del citato
decreto-legge n. 165 del 2003,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 219 del
2003, si applicano
altresi' le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio
1987, n. 49.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 189.895 per lo svolgimento in
Italia di un corso di
formazione per magistrati e funzionari
iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell'ambito
della missione
integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui
al comma 7, con
decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite la
misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi forfettari
delle spese di viaggio per i docenti e
gli interpreti, la
misura delle indennita' giornaliere e
delle spese di vitto
per i partecipanti ai corsi, la misura
delle spese per i
sussidi didattici.».
- Si riporta il testo degli articoli 1,
comma 2, 2,
comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4,
commi 1, 2, e 3-bis
del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219, recante
«Interventi urgenti a favore della
popolazione irachena» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale n. 191
del 19 agosto 2003:
«Art. 1 (Missione umanitaria e di
ricostruzione in
Iraq). 1. (Omissis).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la
riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture
clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la
ristrutturazione del sistema di
sanita' pubblica, con particolare
riferimento alla
attivita' di prevenzione e profilassi
delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con
particolare
riferimento alla riabilitazione ed al
risanamento di quelle
viarie, portuali ed aeroportuali,
elettriche, idriche,
agricole e delle comunicazioni, anche
elettroniche;
c) al settore scolastico, con
particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle
relative strutture;
d) al settore della conservazione del
patrimonio
culturale, per il ripristino della
funzionalita' delle
strutture destinate alla tutela ed alla
gestione dello
stesso, nonche' al restauro dei beni
culturali
danneggiati».
«Art. 2 (Organizzazione della missione).
- 1.
(Omissis).
2. Al personale inviato in missione in
Iraq per le
finalita' di cui al presente Capo e'
corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal
decreto ministeriale
13 gennaio 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30
per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1.
Per la
realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge l°
luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si
applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6
febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione
del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla
stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche'
all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui
al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino,
riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o
danneggiate di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il
Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art.
24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di
appalti pubblici di
servizi si applica l'art. 7, comma 2,
lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture
si applica l'art.
9, comma 4, lettera d), del testo unico
delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di
forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e successive
modificazioni.
4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a
tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal
presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati
e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di
intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla
Croce Rossa
Italiana in Iraq viene riconosciuto il
diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un
impegno non
superiore a novanta giorni annui anche
non continuativi,
che il datore di lavoro e' tenuto a
consentire. In virtu'
dell'impegno medesimo viene altresi'
riconosciuta e
corrisposta, a titolo di mancato
guadagno giornaliero, una
somma non superiore a euro 103,29 lordi
oltre a quelle pari
agli oneri assicurativi e previdenziali
eventualmente
anticipate dai datori di lavoro. Il
rimborso di tali somme
potra' avvenire previa apposita
richiesta alla Croce Rossa
Italiana da presentarsi entro e non
oltre un anno dal
termine della missione di cui al
presente Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni
strumentali). - 1.
Il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche
ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico
specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti
dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla
pubblica
amministrazione, in possesso di
specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art.
34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, per
la durata degli interventi di cui
all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre
amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto
in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle
procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1,
del medesimo decreto
legislativo.
3. (Omissis).
3-bis. Il Ministro degli affari esteri
identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento
di organizzazioni
non governative che intendano operare in
Iraq per fini
umanitari».
- Si riporta il testo del comma 9,
dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
«Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»,
pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre
2005, come modificato dall'art. 27 del
decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1,
comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la
spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione, sostenuta
dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni, esclusi le universita',
gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere
dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento
di quella sostenuta
nell'anno 2004.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49,
recante «Nuova
disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel
Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1987.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma
1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con
modificazioni dalla legge 26 luglio
2005, n. 152, recante
«Disposizioni urgenti in materia di
protezione civile», e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio
2005:
«Art. 9 (Disposizioni per il Ministero
degli affari
esteri). - 1. Per il funzionamento
dell'Unita' di crisi del
Ministero degli affari esteri e'
autorizzata la spesa di
200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006
e 2007, da
iscrivere in apposito capitolo,
nell'ambito dell'unita'
previsionale di base n. 2.1.1.0 del
predetto Ministero, per
la corresponsione di compensi
onnicomprensivi al personale
della Unita' a fronte delle prestazioni
rese per assicurare
adeguati interventi, in occasione di
catastrofi naturali,
eventi bellici, o comunque in situazioni
di emergenza
all'estero. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli
affari esteri per l'anno 2005. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 204 del
decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri», e
pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
«Art. 204 (Trattamento dei componenti
delle
delegazioni diplomatiche speciali). - Ai
componenti delle
delegazioni diplomatiche speciali di cui
all'art. 35 e'
attribuita, con decreto del Ministro
degli affari esteri,
di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e
della programmazione economica su parere
della commissione
di cui all'art. 172, un'indennita'
adeguata ed un assegno
per oneri di rappresentanza determinato
secondo i criteri
di cui all'art. 171-bis. Il trattamento
economico
complessivo e' comunque non superiore a
quello che il
personale di analogo rango percepisce o
percepirebbe nel
Paese in cui e' istituita la delegazione
diplomatica
speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei
casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto,
all'indennita'
personale si intende sostituita quella
prevista dal primo
comma del presente articolo. La
indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186
e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso
comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma
del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto
2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita
con la stessa
procedura indicata nel primo comma del
presente articolo.».
Art. 2.
Missioni internazionali delle Forze
armate
e delle Forze di polizia
1. E' autorizzata la spesa di euro
130.430.101 per la fase di
rientro, entro l'autunno 2006, del
contingente militare che partecipa
alla missione internazionale in Iraq,
denominata Antica Babilonia, di
cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9,
del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
550.268 per la proroga della
partecipazione di esperti militari
italiani alla riorganizzazione dei
Ministeri della difesa e
dell'interno iracheni, nonche' alle
attivita' di formazione e
addestramento del personale delle Forze
armate irachene, di cui
all'articolo 39-vicies bis, comma 11,
del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
135.583.381 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in
Afghanistan, denominata International
Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'articolo 39-vicies
semel, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
25.569.180 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione multinazionale nel Golfo
arabico gia' denominata
Resolute Behaviour, operante nel quadro
della missione Enduring
Freedom, e alla missione nel
Mediterraneo Active Endeavour, a essa
collegata, di cui all'articolo 39-vicies
semel, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
95.174.625 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alle missioni internazionali, di cui
all'articolo 39-vicies semel,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU),
in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area
balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in
Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
28.861.078 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies
semel, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated
Police Unit (IPU).
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
641.286 per il sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena,
che partecipa alla missione denominata
Joint Enterprise, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 19,
del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
45.665 per la partecipazione di
personale dell'Arma dei carabinieri
alla missione in Kosovo, denominata
European Union Planning Team
(EUPT), di cui all'azione comune
2006/304/PESC del Consiglio, del 10
aprile 2006.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
761.702 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione internazionale denominata
Temporary International
Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 39-vicies semel,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
10. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
510.598 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European
Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma
10, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
167.692 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione nella regione del Darfur
in Sudan, denominata AMIS II,
di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 7, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
201.296 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione di polizia dell'Unione
europea nella Repubblica
democratica del Congo, denominata EUPOL
Kinshasa, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 9, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
4.523.032 per la partecipazione di
personale militare alla missione
militare a sostegno della missione di
osservazione delle Nazioni
Unite nella Repubblica democratica del
Congo, denominata EUFOR RD
CONGO, di cui all'azione comune
2006/319/PESC del Consiglio, del 27
aprile 2006.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
126.303 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),
di cui all'articolo 39-vicies
semel, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
15. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
95.432 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo
della guardia di finanza alla missione
denominata United Nations
Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma
3, lettera d), del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
16. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
482.804 per la partecipazione di
personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione ISAF.
17. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
582.293 per la proroga della
partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione
denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 20, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
18. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
4.159.702 per la proroga dei programmi
di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 21,
del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
19. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
581.491 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma
dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM,
di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 22, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
20. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
136.754 per la proroga della
partecipazione di personale della
Polizia di Stato alle attivita' per
l'istituzione di una missione
dell'Unione europea di assistenza alla
gestione delle frontiere e dei
controlli doganali in Moldavia e
Ucraina, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 24, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51.
21. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
31.828 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla
missione in Palestina, denominata
European Union Police Mission for
the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'azione comune
2005/797/PESC del Consiglio, del 14
novembre 2005, con compiti di
assistenza alla polizia civile
palestinese.
22. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
102.708, determinata ai sensi
dell'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive
modificazioni, per l'invio in
Afghanistan di un funzionario
diplomatico con l'incarico di
consigliere diplomatico del comandante
del contingente militare che partecipa
alla missione ISAF, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 15,
del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
23. Con decorrenza dalla data di entrata
nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino
alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio
nazionale, al personale che partecipa
alle missioni di cui alla
presente legge e' corrisposta per tutta
la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e
agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di
missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle
misure di seguito indicate,
detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi
internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale
militare che partecipa
alle missioni MSU, Joint Enterprise,
Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani,
TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente,
nonche' al personale del
Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato che partecipa
alla missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata
sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al
personale militare che partecipa alle
missioni Antica Babilonia in
Iraq, Enduring Freedom, Active Endeavour
e ISAF in Afghanistan,
nonche' al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di
sicurezza presso la sede diplomatica di
Kabul;
c) misura intera al personale della
Polizia di Stato che
partecipa alla missione in Moldavia e
Ucraina e alla missione EUPOL
COPPS;
d) misura intera incrementata del 30 per
cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto
e alloggio gratuiti, al
personale militare che partecipa alle
missioni CIU ed EUPT, nei
Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed
EUFOR RD CONGO, in Africa,
UNFICYP, a Cipro, e al personale
dell'Arma dei carabinieri che
partecipa alla missione EUPM, in
Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per
cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, al personale che,
nell'ambito della missione Antica
Babilonia in Iraq, e' impiegato nella
NATO Training Mission (NTM),
agli esperti militari impiegati in Iraq,
nonche' al personale
militare impiegato in Bahrain e nella
cellula nazionale interforze
operante a Tampa, se non usufruiscono, a
qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del 30 per
cento, calcolata sul
trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
consigliere diplomatico del
comandante del contingente militare che
partecipa alla missione ISAF,
in Afghanistan.
24. Al personale che partecipa ai
programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica
si applica il trattamento economico
previsto dalla legge 8 luglio
1961, n. 642, e l'indennita' speciale,
di cui all'articolo 3 della
medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero.
25. E' autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro
8.747 per l'attribuzione del trattamento
assicurativo previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15,
al personale dell'Arma dei carabinieri
impiegato in Iraq per il
servizio di protezione e sicurezza
dell'Ambasciata d'Italia e del
Consolato generale.
26. Al personale militare che partecipa
alle missioni di cui alla
presente legge si applicano il codice
penale militare di pace e
l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a),
b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.
27. I reati commessi dallo straniero in
territorio iracheno o
afgano, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti alle
missioni Antica Babilonia, Enduring
Freedom, Active Endeavour e ISAF,
sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito
il Ministro della difesa per i reati
commessi a danno di appartenenti
alle Forze armate.
28. Per i reati di cui al comma 27 la
competenza territoriale e'
del Tribunale di Roma.
29. Le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento,
di equipaggiamenti individuali
e di materiali informatici e si
applicano entro il limite complessivo
di euro 50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 3.
30. I mezzi e materiali, escluso il
materiale d'armamento di cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
utilizzati a supporto
dell'attivita' operativa di unita'
militari all'estero, per i quali
non risulta conveniente il rimpatrio in
relazione ai costi di
trasporto, su disposizione degli
ispettorati o comandi logistici di
Forza armata, previa autorizzazione del
Capo di stato maggiore della
difesa, possono essere ceduti,
direttamente e a titolo gratuito nelle
localita' in cui si trovano, alle Forze
armate e alle Forze di
polizia estere, ad autorita' locali, a
organizzazioni internazionali
non governative ovvero a organismi di
volontariato e di protezione
civile, prioritariamente italiani, ivi
operanti. Con decreto del
Ministro della difesa si provvede a
disciplinare le modalita'
attuative.
31. Il Ministero della difesa e'
autorizzato a cedere a titolo
gratuito al Governo iracheno sei
motovedette del Corpo delle
capitanerie di porto dismesse alla data
di entrata in vigore della
presente legge.
32. I periodi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle
Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unita',
i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle
missioni internazionali di cui
alla presente legge sono validi ai fini
dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e
5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
33. Per le esigenze connesse con le
missioni internazionali, in
deroga a quanto previsto dall'articolo
64 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, nell'anno 2006 possono essere
richiamati in servizio a
domanda, secondo le modalita' di cui
all'articolo 25 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del
contingente stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle
forze di completamento.
34. Per quanto non diversamente
previsto, alle missioni militari
internazionali di cui alla presente
legge si applicano gli articoli
2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e
2, 9 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15.
35. E' autorizzata, per l'anno 2006, la
spesa di euro 300.000 per
la prosecuzione dello studio
epidemiologico di tipo prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei
livelli di uranio e di altri
elementi potenzialmente tossici presenti
in campioni biologici di
militari impiegati nelle missioni
internazionali, al fine di
individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire
fattore di rischio per la salute, di cui
all'articolo 13-ter del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art.
39-vicies bis, commi 9
e 11 del citato decreto-legge n. 273 del
2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51:
«9. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 189.965.418 per la proroga della
partecipazione di
personale militare alla missione
internazionale in Iraq, di
cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge
18 marzo 2005. n. 37.
10. (Omissis).
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 541.297 per la partecipazione di
esperti militari
italiani alla riorganizzazione dei
Ministeri della difesa e
dell'interno iracheni, nonche' alle
attivita' di formazione
e addestramento del personale delle
Forze armate
irachene.».
- Si riporta il testo dell'art.
39-vicies semel, commi
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20,
21, 22 e 24 del
citato d.-l. n. 273 del 2005,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51:
«Art 39-vicies semel. (Partecipazione di
personale
militare a missioni internazionali). -
1. E' autorizzata,
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
13.437.521 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione internazionale Enduring Freedom
e alle missioni
Active Endeavour e Resolute Behaviour a
essa collegate, di
cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 148.935.976 per la proroga della
partecipazione di
personale militare alla missione
internazionale
International Security Assistance Force
(ISAF), di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157;
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 111.918.982 per la proroga della
partecipazione di
personale militare, compreso il
personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei
cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta,
speciale ausiliario
dell'Esercito italiano, alle missioni
internazionali, di
cui all'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157, di
seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e
Kosovo;
b) Multinational Specialized Uni (MSU)
in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e
NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom:
d) United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in
Kosovo.
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana
(NATO HQT) in
Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 21.285.597 per la proroga della
partecipazione di
personale militare alla missione
dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di
cui all'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 157, nel cui
ambito opera la missione Integrated
Police Unit-IPU.
5. (Omissis).
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 727.361 per la proroga della
partecipazione di
personale militare alla missione
internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH
2), di cui all'art.
1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 3.037.774 per la proroga della
partecipazione di
personale militare al processo di pace
per il Sudan, di cui
all'art. 1, comma 8, del decreto-legge
28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157.
8. (Omissis).
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 114.106 per la proroga della
partecipazione di
personale militare alla missione di
polizia dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del
Congo, denominata
EUPOL Kinshasa, di cui all'art. 3 del
decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio
2005, n. 157.
10. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 1.656.594 per la partecipazione di
personale militare
alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM Rafah), di cui
all'azione comune 2005/889/PESC del
Consiglio, del
25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 136.311 per la partecipazione di
personale militare
alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),
di cui alla
risoluzione n. 1642 adottata dal
Consiglio di sicurezza il
14 dicembre 2005.
12-14 (Omissis).
15. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 49.354 per l'invio in Afghanistan
di un funzionario
diplomatico per l'espletamento
dell'incarico di consigliere
diplomatico del comandante della
missione ISAF, di cui al
comma 2.
16-18 (Omissis).
19. E' autorizzata fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 1.444.396 per il sostegno logistico
della compagnia di
fanteria rumena, di cui all'articolo 11
del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 696.404 per la proroga della
partecipazione del
personale della Polizia di Stato alla
missione Unired
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di
cui all'art. 7, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 3.908.511 per la proroga dei
programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in
Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, di cui all'art. 7,
comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157.
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
curo 792.264 per la proroga della
partecipazione di
personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei
carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata
EUPM, di cui all'art. 7. comma 3, del
decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio
2005, n. 157.
23. (Omissis)
24. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di
euro 71.787 per la partecipazione di
personale della
Polizia di Stato alle attivita' per
l'istituzione di una
missione dell'Unione europea di
assistenza alla gestione
delle frontiere e dei controlli doganali
in Moldavia e
Ucraina.».
- Per l'art. 204 del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si
veda nelle note
all'art. 1.
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, recante
«Indennita' al personale
dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno
1926.
- Si riporta il testo degli articoli 1,
primo comma,
lettera b), e 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642, recante
«Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero
presso delegazioni o rappresentanze
militari ovvero presso
enti, comandi od organismi
internazionali», e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29
luglio 1961:
«Art. 1. - Il personale militare
dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente presso
delegazioni o rappresentanze militari
all'estero, per un
periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) omissis;
b) un'assegno di lungo servizio
all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere
come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di
destinazione;»
«Art. 3. - Al personale di cui all'art.
1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo
servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in
relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita'
speciale da
stabilirsi nella stessa valuta
dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita'
previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- Si riporta il testo degli articoli 2,
commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7, 8 commi 1 e 2, 9 e 13, del
decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
recante «Disposizioni
urgenti per la proroga della
partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali», e
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
49 del 27 febbraio
2002:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1.
(Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e
recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori
dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al
personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta
un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione
dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale,
in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono
equiparati ai
volontari di truppa in servizio
permanente.».
«Art. 3. (Trattamento assicurativo e
pensionistico) -
1. Al personale militare e della Polizia
di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo
di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con
l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26
luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al
trattamento
economico del personale con il grado di
sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita'
per causa di
servizio si applicano, rispettivamente,
l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione
privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle
norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di
decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui
al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e
con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio
decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive
modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei
casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art.
4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del
decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con
modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia
o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli
2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale
militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o
disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale
disperso e'
computato per intero ai fini del
trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al
personale che
partecipa alle operazioni internazionali
di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma,
lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in
materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo
gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non
risultano
disponibili sul posto adeguate utenze
telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al
personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni
militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni
del presente
decreto per quanto compatibili, ad
eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia
contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui
all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con
l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza
armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza
armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono
disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione
alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della
difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed
urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in
economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere
sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle
esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e
integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e
chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). -
1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di
cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma
annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto
legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da
un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di
ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del
personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato
domanda di
partecipazione ai concorsi interni
banditi dal Ministero
della difesa per il personale in
servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali,
in quanto
impiegato nell'operazione di cui
all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio
nazionale per
attivita' connesse alla predetta
operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile
successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di
partecipazione
previsti dal bando di concorso per il
quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1,
qualora vincitore
del concorso e previo superamento del
relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini
giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori
del concorso per
il quale ha presentato domanda e
l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe
occupato nella relativa
graduatoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi
3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge
1° dicembre 2001,
n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge
31 gennaio 2002, n. 6, recante
«Disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare
all'operazione
multinazionale denominata Enduring
Freedom», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 28 del
2 febbraio 2002:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). -
1.-2. (Omissis).
3. La competenza territoriale e' del
tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art.
380, comma 1,
del codice di procedura penale gli
ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono
all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti
reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto
dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale
militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del
codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175
del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza,
previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace,
e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto
dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e-f) (Omissis).
5. Nei casi di arresto in flagranza o
fermo, qualora
le esigenze belliche od operative non
consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a
disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare,
l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il
relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici,
entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di
convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del
difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso
gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato
sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale
ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze
belliche od
operative non lo consentano, si procede
all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai
sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e
all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini
preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura
penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico
od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni
provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero
l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo
della temporanea
custodia, con modalita' tali da
assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese
processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo
sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per
mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia
giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la
persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando
atto che non sono
posti impedimenti di limitazioni
all'esercizio dei diritti
e delle facolta' a lui spettanti e
redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per
la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha
altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si
trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un
ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i
provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il
rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad
essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al
comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona
sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in
carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei
termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura
penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a
disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185,
recante «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito
dei materiali di armamento», e'
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662», e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le
tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come
modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299,
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294
del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento
nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio
permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298,
recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo
2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le
tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo
prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della
valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza
degli ufficiali in
servizio permanente.
- Si riporta il testo dell'art. 64 della
legge
10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato
degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», e'
pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954:
«Art. 64. - La categoria della riserva
di complemento
comprende gli ufficiali che, avendo
cessato di appartenere
alla categoria di complemento o al
servizio permanente nei
casi e nelle condizioni previsti dalla
presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in
tempo di guerra».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del
decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
recante «Disposizioni
per disciplinare la trasformazione
progressiva dello
strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001, e successive
modificazioni:
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di
completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre
di adeguate forze
di completamento, con specifico
riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali
ovvero con le
attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli
ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su
proposta dei
rispettivi stati maggiori o comandi
generali e previo
consenso degli interessati, possono
essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita'
posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno,
rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di
una volta, al
termine della quale sono collocati in
congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di
completamento si
applicano le norme di stato giuridico
previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali
avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del
congedo di cui al
titolo IV della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze
di completamento
possono partecipare ai concorsi per il
reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sempre che
gli stessi non
abbiano superato il quarantesimo anno di
eta'. Al termine
dei prescritti corsi formativi, i
predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento
al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6,
comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali
interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di
eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori
requisiti
prescritti dalla normativa vigente, gli
ufficiali inferiori
delle forze di completamento del Corpo
della Guardia di
finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai
posti loro riservati ai sensi dell'art.
26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 69
del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non
abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al
termine dei
prescritti corsi formativi i predetti
ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento
ai sensi
dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio
1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani
in possesso di
spiccata professionalita' che diano
ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze
armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della
commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado
ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi
capi di stato maggiore
o comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa
o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive
competenze, sono
definite in relazione alle specifiche
esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della
Guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione
delle ferme e
della loro eventuale estensione
nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali
richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni
previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in
servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza
individuano gli eventuali specifici
requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive
articolazioni interne;
c) le procedure da seguirsi, le
modalita' per
l'individuazione delle professionalita'
e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli
eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a
quelli individuati
dal titolo II del regio-decreto 16
maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di
completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici,
chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di
completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed
eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma
5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle
posizioni
precedentemente individuate, anche lo
stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e
continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa
speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne
assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter
del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo
2004, n. 68, recante
«Proroga della partecipazione italiana a
operazioni
internazionali. Disposizioni in favore
delle vittime
militari e civili di attentati
terroristici all'estero», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n.
65 del 18 marzo 2004:
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca
scientifica a fini
di prevenzione sanitaria). - 1. E'
autorizzata la spesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la
realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo
prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli
di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici
presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle
operazioni
internazionali, al fine di individuare
eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore
di rischio per la
salute.».
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni della
presente legge, pari complessivamente a
euro 488.119.565 per l'anno
2006, si provvede, quanto a euro
457.858.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 1, comma
97, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e, quanto a euro
30.261.565, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando gli
accantonamenti relativi ai sottoindicati
Ministeri, nella misura di
seguito specificata:
a) Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, quanto a euro
10.039.565;
b) Ministero degli affari esteri, quanto
a euro 2.000.000;
c) Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,
quanto a euro 3.700.000;
d) Ministero dell'interno, quanto a euro
8.800.000;
e) Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, quanto
a euro 682.000;
f) Ministero delle politiche agricole e
forestali, quanto a euro
5.040.000.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 97
dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
«Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», e
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie
generale - n. 302 del 29 dicembre 2005:
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva
per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle
missioni internazionali di pace e'
stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia
delle deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle
quali viene data
formale comunicazione alle competenti
Commissioni
parlamentari».
Art. 4.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto previsto dalle
disposizioni della presente
legge sono convalidati gli atti
adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate dal 1° luglio
2006 fino alla data di entrata
in vigore.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1288):
Presentato dal Ministro dell'interno
(Amato), dal
Ministro degli affari esteri (D'Alema),
dal Ministro della
giustizia (Mastella), dal Ministro
dell'economia e finanze
(Padoa-Schioppa), dal Ministro della
difesa (Parisi), dal
Presidente del Consiglio (Prodi), il 5
luglio 2006.
Assegnato alle commissioni riunite III
(Affari esteri)
e IV (Difesa), in sede referente, il 5
luglio 2006 con
pareri