DISEGNO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE. 

ART.1

(Diritti Sindacali) 

Gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare hanno diritto di associarsi in sindacato.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale militare, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori. 

Gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare possono tenere riunioni anche in divisa:

a)     in locali dell’Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d’uso;

b)    in luoghi aperti al pubblico. 

Possono tenersi riunioni durante l’orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I Comandanti delle unità o reparti interessati hanno facoltà di fissare modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento. 

ART. 2

(Sindacati delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare) 

I Sindacati  delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati  da appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.  

Essi non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. 

ART. 3

(Divieto di esercizio di sciopero)

Gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero né azioni ad esso sostitutive che, effettuate durante il servizio, possono pregiudicare le esigenze operative, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria. 

ART. 4

(Norme abrogate  e modificate) 

E’ abrogato l’articolo 8 della legge 382 del 1978, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari in contrasto con la presente legge. 

Il secondo comma dell’articolo 83 della legge 121 del 1981 è così sostituito:

“Essi possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali”