DISEGNO
DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI SINDACALI PER IL PERSONALE
DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE.
ART.1
(Diritti
Sindacali)
Gli
appartenenti alle Forze Armate ed alle
Forze di Polizia ad ordinamento militare
hanno diritto di associarsi in
sindacato.
Essi non
possono iscriversi a sindacati diversi
da quelli istituiti specificamente per
il personale militare, né assumere la
rappresentanza di altri lavoratori.
Gli
appartenenti alle Forze Armate ed alle
Forze di Polizia ad ordinamento militare
possono tenere riunioni anche in divisa:
a)
in locali dell’Amministrazione,
messi a disposizione dalla stessa, che
ne fissa le modalità d’uso;
b)
in luoghi aperti al pubblico.
Possono
tenersi riunioni durante l’orario di
servizio nei limiti di dieci ore annue.
I Comandanti delle unità o reparti
interessati hanno facoltà di fissare
modalità di tempo e di luogo per il loro
svolgimento.
ART. 2
(Sindacati delle Forze Armate e delle
Forze di Polizia ad ordinamento
militare)
I
Sindacati delle Forze Armate e delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare
sono formati, diretti e rappresentati
da appartenenti alle stesse Forze, in
attività di servizio o comunque
assoggettabili ad obblighi di servizio e
ne tutelano gli interessi senza
interferire nella direzione dei servizi
o nei compiti operativi.
Essi non
possono affiliarsi o avere relazioni di
carattere organizzativo con altre
associazioni sindacali.
ART. 3
(Divieto
di esercizio di sciopero)
Gli
appartenenti alle Forze Armate ed alle
Forze di Polizia ad ordinamento militare
non esercitano il diritto di sciopero né
azioni ad esso sostitutive che,
effettuate durante il servizio, possono
pregiudicare le esigenze operative, di
tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o le attività di polizia
giudiziaria.
ART. 4
(Norme
abrogate e modificate)
E’
abrogato l’articolo 8 della legge 382
del 1978, nonché tutte le disposizioni
di legge e regolamentari in contrasto
con la presente legge.
Il
secondo comma dell’articolo 83 della
legge 121 del 1981 è così sostituito:
“Essi
possono affiliarsi o avere relazioni di
carattere organizzativo con altre
associazioni sindacali”