Il
danno da illegittima,
ritardata od omessa
valutazione del militare
di
Luca Scirman
Premessa. 1.
Natura giuridica
della valutazione.
2. Illeciti
commissivi ed
omissivi: danno
patrimoniale e danno
non patrimoniale. 3.
Illeciti commissivi
e danno
patrimoniale. 4.
Danno patrimoniale
immediato, futuro e
perdita di chances.
5. Danno non
patrimoniale: il
danno biologico. 6.
Il danno non
patrimoniale segue:
il danno morale
subiettivo. 7. Il
danno non
patrimoniale segue:
il danno
esistenziale. 8.
Danno patrimoniale
da ritardo nella
valutazione del
militare. 9. La
reintegrazione in
forma specifica
nella valutazione
del militare.
Le recenti novità in
campo giurisprudenziale
e normativo impongono
talune osservazioni
specifiche in materia di
risarcimento del danno
per lesione di interessi
nascenti dalla
valutazione del
personale militare,
tradizionalmente
sottratti alla
risarcibilità. Con il
presente articolo, si
tenta di operare
un’applicazione critica
alla materia delle
risultanze dottrinali e
giurisprudenziali più
recenti in tema di
risarcimento del danno
da azione
amministrativa.
Nel contempo si
cercherà di seguire un
percorso descrittivo che
esula dai tradizionali
schemi dottrinali della
responsabilità collegata
all’atto, per collocare
il significato della
responsabilità per
valutazione militare nel
quadro
dell’organizzazione
delle FF.AA.
Chi scrive chiede
dunque un atto di
clemenza al lettore,
poiché la materia
trattata è, in base
all’attuale stato di
evoluzione
giurisprudenziale e
normativa, torbida e
magmatica.
1. NATURA
GIURIDICA DELLA
VALUTAZIONE
Sia la giurisprudenza
amministrativa sia il
quadro normativo
esistente inclinano a
definire l’atto di
valutazione come1
un atto di giudizio2
di natura
tecnico-discrezionale,
non congiunto a singoli
fatti di riferimento ma
ad una complessa e
globale valutazione
generale di una serie di
qualità personali
(morali, professionali,
fisiche, di carattere)
giudicate, con
riferimento ad un dato
periodo di tempo e con
un modello valutativo
precostituito, da
soggetti individuati
mediante apposito atto
normativo. La dottrina
che si è occupata della
materia, ha invece
privilegiato la
dimensione
procedimentale della
valutazione a scapito di
un univoco e preciso
giudizio sulla natura
giuridica dell’atto
finale.
La disciplina
fondamentale della
documentazione
caratteristica consente
di avallare
l’impostazione
giurisprudenziale. Essa
è racchiusa nella legge
quadro del 5 novembre
1962, n. 1695
concernente “i
documenti caratteristici
degli Ufficiali, dei
Sottufficiali e dei
militari di truppa
dell’Esercito, della
Marina, dell’Aeronautica
e della Guardia di
Finanza”. L’Arma dei
carabinieri invece trova
la sua fonte legislativa
nel dlvo n. 298 del 5
ottobre 2000, che,
adottando norme dalla
generica formulazione,
sembra estendere ad essa
le disciplina valutativa3.
Il discendente D.P.R. n.
213 del 8 agosto 2002,
che ha abrogato il
precedente regolamento,
disciplina le modalità
di redazione dei
documenti caratteristici
ed il cui art. 1, comma
1, stabilisce che “i
documenti caratteristici
hanno lo scopo di
registrare
tempestivamente il
giudizio personale,
diretto ed obiettivo dei
superiori sui servizi
prestati e sul
rendimento fornito dal
militare, rilevando le
capacità e attitudini
dimostrate ed i
risultati conseguiti”.
Tale D.P.R. 213 è stato
modificato
ulteriormente, ma in
modo non sostanziale,
dal D.P.R. n. 255 del
11/7/2006. Per la
Guardia di Finanza, in
particolare, vige il
D.P.R. n. 429 del
13/12/1967 e s.m.i., il
cui art. 1 riproduce la
medesima formula sopra
indicata4.
Seguendo
l’impostazione normativa
di cui all’art. 1 della
L. 241/90, che
distingue tra atti
paritetici ed atti
autoritativi, si può
affermare che l’atto di
valutazione non è un
atto paritetico o
negoziale, ma piuttosto
un atto ad indole
autoritativa5,
perché esplicantesi
senza necessità del
consenso del
destinatario, essendo,
più esattamente, atto a
carattere iussivo,
sottratto alla
disciplina degli atti
paritetici.
L’atto di valutazione
avrebbe natura
tecnico-discrezionale e,
secondo l’insegnamento
classico, a fronte di
esso dovrebbero
agitarsi, in via
ordinaria, solo
interessi legittimi di
tipo oppositivo.
Rientra, tuttavia,
nell’ambito della
cognizione della
giurisdizione esclusiva6
(e non di legittimità né
di merito) del G.A.
2. ILLECITI
COMMISSIVI ED OMISSIVI:
DANNO PATRIMONIALE E
DANNO NON PATRIMONIALE
La complessità
dell’organizzazione
sociale e dei relativi
rapporti, sia nella loro
natura che nella loro
misura, ha imposto alle
corti di giudizio un
profondo sforzo di
analisi teso a
diversificare le
caratteristiche del
pregiudizio conseguente
ad azione pubblicistica
illegittima in relazione
alle esigenze
prospettate dagli
istanti ed in armonia
con le analoghe varietà
delle tipologie di
risarcimento che si
riscontrano con più
frequenza nel diritto
privato.
Il risarcimento per
equivalente, in
particolare, è misura
ristorativa di diverse
tipologie di danno. La
summa divisio
generalmente fatta in
dottrina riguarda il
danno patrimoniale e
quello non patrimoniale.
Mentre il danno
patrimoniale (d’ora in
poi, per brevità, dp)
è definito come il
complesso delle perdite
economiche subite7
e/o del mancato
guadagno, il danno non
patrimoniale (dnp)
si sta faticosamente
configurando – sia in
dottrina che in
giurisprudenza – secondo
un plesso comprensivo,
con maggiore o minore
certezza8,
di:
- danno morale
soggettivo (‘praetium
doloris’ o ‘pecunia
doloris’);
- danno biologico
(lesione del bene
giuridico ‘salute’
suscettibile di
accertamento medico
legale);
- danno
conseguente alla
lesione di un
interesse di rango
costituzionale
inerente alla
persone
(tradizionalmente
definito ‘danno
esistenziale’).
Il dnp
costituirebbe pertanto,
alla luce della recente
giurisprudenza9,
un danno derivante dalla
“lesione di valori
inerenti alla persona”.
Anche la figura
dell’illecito
amministrativo è stato
studiato analiticamente
e riguardato sotto il
duplice aspetto della
commissività e della
omissione.
L’illecito commissivo
10
consiste in una lesione
causata mediante un
provvedimento
amministrativo lesivo di
un interesse pretensivo
(ad es., il diniego di
un atto abilitativo)
oppure lesivo di un
interesse difensivo o
conservativo (ad es., il
ritiro di un precedente
atto abilitativo già
concesso). L’illecito
omissivo, invece, ha
luogo nei casi di
silenzio illegittimo
della PA ovvero quando
non sia esercitato –
nonostante un atto di
impulso – il potere di
vigilanza o di
repressione di un
illecito lesivo di un
diritto assoluto o
relativo di chi può
trarre vantaggio
dall’esercizio del
potere. Omissione può
esservi, infine, quando
non sia concluso un
procedimento
caratterizzato
dall’emanazione di atti
autoritativi ablatori
(ad es., non è emesso il
decreto di esproprio pur
essendovi la
preordinazione del
vincolo, la
dichiarazione di
pubblica utilità e
l’occupazione
d’urgenza). In
definitiva, l’illecito
omissivo11
riguarda il mancato od
il ritardato esercizio
di una doverosa funzione
pubblica.
Applicando i criteri
distintivi illustrati
nel precedente
paragrafo, il soggetto
militare sembra essere
ordinariamente
titolare del solo
interesse oppositivo a
fronte degli atti di
valutazione, mentre un
interesse pretensivo
pare configurabile nelle
ipotesi di omissione o
di ritardo
nell’emanazione del
provvedimento, ma solo
laddove esse siano
fondate su un obbligo
della PA di emanare un
atto di valutazione
secondo i presupposti
statuiti dalla cit.
legge del 1962 e dal
successivo regolamento
D.P.R. n. 213/02 e
s.m.i..
Tuttavia, l’interesse
vantato può essere di
natura pretensiva anche
nel caso in cui,
intervenuta una res
iudicata, il giudice
dell’ottemperanza abbia
imposto l’emanazione di
un atto valutativo
secondo determinati
criteri prefissati12
nella sentenza da
eseguire. Qui, secondo
una giurisprudenza13,
sarebbe addirittura
configurabile un diritto
soggettivo dell’istante
all’attuazione del
decisum, quando il
ricorso sia diretto
all’esecuzione di una
statuizione tassativa e
puntuale da cui
discendano obblighi
precisi per la PA. Ma
laddove questa dia
esecuzione al giudicato,
anche se parzialmente o
mediante l’emanazione di
un atto illegittimo,
l’interesse resta di
natura oppositiva.
Poiché, come detto,
l’interesse oppositivo
emerge laddove
l’interessato voglia
evitare un pregiudizio
concreto alla propria
sfera giuridica a fronte
di un atto
amministrativo, esso
sembrerebbe esercitabile
in sede giudiziaria
soltanto ex post,
ossia dopo l’emanazione
dell’atto. Prima di tale
momento, il militare
sembrerebbe privo di
tutela, in quanto,
mancando la lesione
concreta, non è
possibile agire per
l’annullamento mediante
i ricorsi amministrativi
(che non legittimano a
richiedere il
risarcimento del danno)
né sarebbe possibile
agire mediante il potere
di intervento che la
Legge 241/90
attribuisce a tutti i
destinatari di un atto
amministrativo
adottabile con forme
procedimentali, poiché
la giurisprudenza
prevalente tende a
dichiarare inammissibili
le domande di intervento
nel procedimento
amministrativo volto
all’emanazione di un
atto altissimamente
discrezionale quale è la
valutazione.
Sul piano
processuale, a fronte
del silenzio della PA,
che omette di emanare
l’atto valutativo, la
giurisprudenza richiede
che il soggetto
interessato faccia
accertare previamente
l’illegittimità di tale
silenzio che si
configura come silenzio
inadempimento. Solo dopo
aver fatto accertare
tale illegittimità, egli
può agire, con un
separato giudizio,
dinanzi al GA per
chiedere il risarcimento
del danno. Il danno
infatti non potrebbe
essere richiesto in seno
allo stesso rito del
silenzio, poiché esso14
postula incombenti
istruttori che si
giudicano non
compatibili con la sua
sommarietà15
e poiché esso non solo
non è azionabile contro
il silenzio su istanze
meramente patrimoniali
ma non sarebbe – almeno
secondo la tesi che
appare prevalente -
nemmeno convertibile in
un rito di cognizione16.
Se poi la PA emani il
provvedimento valutativo
mentre è in corso il
giudizio sul silenzio17
il giudice non può
estendere il sindacato
su tale atto
sopravvenuto, perché vi
ostano sia la specialità
del procedimento sul
silenzio sia il fatto
che, dovendo il giudice
pronunziarsi in base a
quanto chiesto con la
domanda iniziale (art.
112 cpc), la domanda
formulata nell’atto
introduttivo non
contiene la specifica
impugnativa dell’atto
emanato.
Quindi il ricorrente
dovrebbe agire per le
vie giurisdizionali (o
amministrative) contro
il provvedimento
valutativo sopravvenuto
ovvero, se non è scaduto
il termine decadenziale
e se ciò è riconosciuto
ammissibile dal giudice,
potrebbe proporre motivi
aggiunti e chiedere la
conversione del rito
sommario in quello
cognitorio.
Inoltre, la PA resta
libera di determinare il
contenuto discrezionale
del provvedimento. Una
differente soluzione,
infatti, cozzerebbe con
il principio desunto dal
notissimo disposto di
cui all’art. 4 dell’All.
E della legge sul
contenzioso
amministrativo del 1865,
che impedisce al giudice
di condannare la PA ad
un facere
determinato (ossia,
all’emanazione di un
atto valutativo del
tutto conforme alle
richieste del
valutando).
Indirettamente,
determinerebbe
l’annullamento del
potere di valutazione
del relativo titolare
attribuito con atto
normativo.
3. ILLECITI
COMMISSIVI E DANNO
PATRIMONIALE
La regola generale
prevede che il danno
patrimoniale è
risarcibile solo in
quanto sia conseguenza
immediata e diretta
della lesione (art. 1223
CC). La dottrina e la
giurisprudenza
riconducono alla
risarcibilità anche
taluni effetti
indiretti, che tuttavia
si pongono nel solco
della normalità del
nesso eziologico tra
lesione e danno (cd.
danno indiretto)18.
Sembrerebbe arduo
ipotizzare che una
valutazione -
illegittima a causa dei
noti sintomi di eccesso
di potere, incompetenza
e violazione di legge -
produca un danno
diretto ed immediato,
suscettibile di
valutazione economica,
nella sfera giuridica
patrimoniale del
valutando.
Supponiamo, ad
esempio, che l’atto di
valutazione sia adottato
da un soggetto
incompetente e che si
tratti di un caso di
incompetenza relativa
rientrante nelle ipotesi
di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 213/02 e
s.m.i.. Se l’atto non è
ritirato in via di
autotutela dalla stessa
PA, esso può essere
impugnato
dall’interessato, ma
nessun risarcimento
potrà ottenersi se
l’atto non ha avuto
alcuna influenza diretta
ed immediata sul
patrimonio giuridico
dell’istante (si pensi
al caso di un militare
superiore in anzianità
giudicato da un pari
grado di minore
anzianità). Da citare è
anche una recente
sentenza19
con cui si nega il
risarcimento del danno
nel caso in cui l’atto
amministrativo,
annullato per
incompetenza, possa
essere reiterato ora per
allora dall’organo
competente.
Se invece l’atto
assume una valenza
negativa in sede di
attuazione di un
successivo atto o di un
successivo procedimento
e viene impugnato in
tale occasione sotto
forma di atto
presupposto o collegato
(frequente è il caso
dell’atto di valutazione
che è utilizzato come
titolo in seno ad un
procedimento di
avanzamento20),
potrebbe discutersi se
siamo in presenza di un
danno diretto o
indiretto, ma
rileverebbero
fondamentalmente due
problemi:
- uno relativo
all’impugnativa
dell’atto di
valutazione, poiché,
qualora sia scaduto
il termine di
impugnativa, potrà
essere impugnato
soltanto l’atto
finale della
procedura di
avanzamento o della
diversa procedura
successiva,
protestando che
l’illegittimità
dell’atto di
valutazione ha
influito sul
risultato finale
della procedura
successiva secondo
un meccanismo
solitamente definito
di invalidità
derivata;
- un altro di
risarcibilità
dell’atto di
valutazione, nel
senso che nessun
risarcimento sarà
dovuto per
l’illegittima
valutazione in sé,
se non quello che
consiste nelle
probabili influenze
negative sulla
procedura
successiva.
Quanto al primo
aspetto, l’atto
illegittimo di
valutazione dovrà essere
influente sulla
procedura di avanzamento
secondo un rapporto di
causalità adeguato e
normale21
e tale questione si
presenta pregiudiziale
su ogni altra22.
Dottrina e
giurisprudenza23,
con riguardo allo
specifico caso di una
procedura di avanzamento
a scelta già
effettuatasi,
affermano che
l’annullamento ex se
dell’atto di valutazione
non comporti un obbligo
di rinnovazione della
procedura di
avanzamento, perché ciò
sarebbe in contrasto
con l’intero sistema di
avanzamento. Se24
invece la procedura di
avanzamento è annullata,
l’unico rimedio sarà il
rinnovo della stessa
(=reintegrazione in
forma specifica)
escludendo il
risarcimento per
equivalente, perché il
bene della vita
(promozione) non è
riconosciuto dalla
sentenza di
annullamento. Se poi
l’annullamento comporti,
ai sensi dell’art. 40
del d.lgs. n. 490/97 in
materia di avanzamento,
l’immediata promozione
dell’interessato, allora
quest’ultimo avrà titolo
anche al
risarcimento del danno
per equivalente.
Quanto al secondo
aspetto, è evidente che
l’onere della prova del
danno patrimoniale da
probabile mancato
avanzamento sarà più
difficile25.
Se si ritiene che la
lesione nasca non
dall’atto valutativo
presupposto, ma dal
successivo atto, allora
quest’ultimo soltanto è
meritevole di
impugnazione ed il danno
sarebbe diretto ed
immediato nella
prospettiva del mancato
avanzamento. Se invece
si ritiene che la
lesione (mancato o
ingiusto avanzamento)
nasca da un atto
valutativo dannoso non
impugnato nei termini,
dovrebbe ricorrere la
figura del danno
indiretto.
Giustificazione
troverebbe in tale
ipotesi la tesi che
ammette il risarcimento
a prescindere dalla
specifica impugnativa
dell’atto di valutazione
(abbandono della
pregiudiziale
amministrativa), anche
laddove il ricorrente,
nell’atto di ricorso, si
limiti ad estendere la
sua impugnazione anche
agli atti “collegati e/o
presupposti”, indicati
nella formula di stile
che usualmente si pone
nelle premesse. La
giurisprudenza26
ammette in generale
l’istituto della
presupposizione non
soltanto con riferimento
agli atti della medesima
serie procedimentale, ma
anche ad atti contenuti
in procedimenti
differenti; avverte però27
che è inoppugnabile, in
sede di ricorso avverso
il giudizio di
avanzamento a scelta, la
documentazione
caratteristica che
l’interessato conosca da
tempo e che non abbia
provveduto ad impugnare,
e che l’impugnazione
deve essere comunque
specificamente rivolta a
quel dato atto supposto
lesivo.
Problema collegato è
quello di stabilire se
sia configurabile la
disapplicazione
provvedimentale, con
riguardo all’atto
valutativo ormai
inoppugnabile rispetto
al successivo
procedimento, in modo
che il giudice
amministrativo possa
considerare lesivo
l’atto relativo a quest’ultimo
procedimento. Parte
minoritaria della
giurisprudenza ammette
tale disapplicazione,
senza però classificarla
come obbligatoria,
purché l’atto
amministrativo da
disapplicare incida su
diritti soggettivi28,
altrimenti nega tale
potere al giudice
sostenendo che sarebbero
violati i termini
decadenziali di
impugnativa. Nel caso di
specie, pur trattandosi
di giurisdizione
esclusiva, prevale la
tesi che dinanzi ad atti
valutativi si possano
agitare solo interessi
legittimi, poiché si
tratta di atti
autoritativi
discrezionali. Tuttavia
potrebbe ipotizzarsi il
caso in cui l’atto
valutativo costituisca
il presupposto (ormai
inoppugnabile, benché
supposto illegittimo) di
un procedimento
amministrativo volto a
dare attuazione a
situazioni giuridiche
soggettive aventi la
forma e la consistenza
di diritti soggettivi,
soprattutto quando la
qualifica finale
contenuta nell’atto di
valutazione sia connessa
con la concessione di
determinate indennità o
altre utilità
patrimoniali, supponendo
esistenti gli altri
concorrenti presupposti
di fatto o di diritto.
Se poi l’atto
valutativo fosse
illecito29
(ad es., perché
ingiurioso), allora
anche una qui una
lesione diretta del
patrimonio del valutando
sarebbe tendenzialmente
inconfigurabile. Il
danno patrimoniale
potrebbe ricorrere, ma
in via indiretta, in
quanto abbia influenzato
negativamente
provvedimenti ulteriori
incisivi sullo status o
sulle vicende
modificative del
rapporto di pubblico
impiego del militare.
Nascerebbe invece
direttamente un diritto
al risarcimento per
equivalente od anche in
forma specifica (ad es.,
con la pubblicazione
della sentenza) del
danno morale ai sensi
dell’art. 185 cp.
Infatti, ad essere
illecita è la condotta
umana e non l’atto in
sé, che di solito è
strumento per attuare la
condotta. Resta il fatto
che un atto di
valutazione contenente,
per restare all’esempio
addotto, un’ingiuria è
sicuramente
sottoponibile ad un
vaglio di annullamento,
se non altro perché la
mancata cancellazione
degli effetti della
lesione potrebbe dare
vita ad un danno
indiretto o, al limite,
ad un danno permanente o
ad effetti permanenti.
Il giudice penale,
dal canto proprio, non
può annullare l’atto di
valutazione emanato, ma
può solo farne
disapplicazione,
sindacandone – come
paiono ritenere
giurisprudenza e
dottrina prevalenti -
tutti e tre i vizi di
legittimità.
Non sembra che
rilevino, in tal caso,
le limitazioni che
alcuni, sia in dottrina
che in giurisprudenza,
pongono per il sindacato
del G.O.: talora
escludendolo per tutte
le ipotesi di eccesso di
potere, talaltra per
alcuni casi di eccesso
di potere (travisamento
dei fatti, ingiustizia
manifesta), poiché in
tali ipotesi esso
sarebbe così penetrante
da far sospettare
un’indebita influenza
del giudice sulla
discrezionalità della PA
o addirittura su scelte
di merito della stessa.
Il riconoscimento
dell’illiceità penale,
infatti, dovrebbe
condurre il giudice –
soprattutto nei casi in
cui l’atto valutativo
costituisca il risultato
del reato, ossia
l’evento lesivo – a
farne disapplicazione
quanto meno sotto il
profilo della
ingiustizia manifesta.
Se il reato fosse
omissivo (es. rifiuto di
atti d’ufficio), anche
qui sarebbe difficile
ipotizzare un danno
patrimoniale diretto,
perché, a parte la
considerazione che la PA
militare attiva un
sistema di controllo
costante della
sussistenza degli atti
di valutazione, vigendo
un obbligo di “custodia”
della documentazione
caratteristica in capo
ad un differente organo
individuato dal
regolamento (art. 12
D.P.R. n. 213/02), in un
ordinamento gerarchico
sono attivabili i noti
poteri di sostituzione
ed avocazione, che
coprirebbero il vuoto
valutativo
provvisoriamente
prodotto dal reato, in
analogia con quanto
previsto dal comma 4
dell’art. 2 del cit.
regolamento, che
disciplina le ipotesi di
“mancanza” del
compilatore o dei
revisori.
Se si ritiene che
l’atto, pur illecito,
non sia nullo per
carenza di potere ma
resti annullabile,
costituendo una modalità
di esecuzione del reato,
allora saranno
esperibili l’azione
dinanzi al G.A. o i
rimedi amministrativi
per annullare l’atto
secondo i canoni dei
noti vizi
amministrativi.
L’atto valutativo si
potrebbe ritenere
illegittimo ed
improduttivo di effetti
tanto se esso riguarda
l’intero giudizio
finale, quanto se
l’illiceità riguarda un
singolo giudizio
interno, a meno che si
ritenga difficile che
ricorra un rapporto di
armonico sviluppo logico
e conseguenziale con il
giudizio finale, il
quale potrebbe non
esserne inficiato. Ad
ogni modo,
l’accertamento
definitivo del reato,
sia se attuato con
riferimento ad un
giudizio interno sia con
riferimento al giudizio
finale, dovrebbe
costituire ipotesi di
vizio di legittimità
“palese e manifesto”,
come sogliono dire i
giudici quando
riconoscono
l’illegittimità
dell’atto valutativo.
In tali casi,
pertanto, il danno
patrimoniale diretto
discende dalle spese
sostenute in occasione
del processo penale
(esclusi le spese
processuali e gli
onorari, che sono
riconosciuti nella
sentenza come voce a sé
stante) e per attivare
il processo
amministrativo di
annullamento ovvero i
rimedi amministrativi
opportuni, salvo che la
PA non provveda ad
annullare l’atto in via
di autotutela.
4. DANNO
PATRIMONIALE IMMEDIATO,
FUTURO E PERDITA DI
‘CHANCES’
Quale perdita
economica diretta ed
immediata può subire il
valutato a fronte di un
atto valutativo non
conforme? Ovvero quale
diretto ed immediato
mancato guadagno?
Se si ritiene l’atto
valutativo come atto
puntuale rispondente
soltanto all’interesse
della PA di monitorare e
controllare nel tempo
l’attività e le qualità
dei propri dipendenti30,
sembra difficile
considerare l’esistenza
di un possibile dp.
Ma se si ritiene l’atto
valutativo come
strumento di gestione
del personale in cui
poter comparare
l’interesse del singolo
con gli obiettivi
dell’organizzazione,
come tende a riconoscere
la dottrina specifica31,
allora il discorso può
mutare.
Accogliendo la prima
impostazione, infatti,
la valutazione potrebbe
non corrispondere, in sé
considerata, ad un
interesse patrimoniale
immediato
dell’interessato. Di qui
il dubbio che, in caso
di illegittimità, ne
scaturisca un danno
patrimoniale
consequenziale ai sensi
dell’art. 1223 CC:
l’eventuale danno
sarebbe diretto
ma non immediato,
con conseguente
impossibilità di
risarcimento.
La casistica si trae,
principalmente,
dall’art. 4 del D.P.R.
213/02 e s.m.i.. Per
comodità di studio, si
può distinguere a
seconda che si tratti di
illecito commissivo
(valutazione illegittima
non tardiva) ovvero di
illecito omissivo
(mancata emanazione
dell’atto valutativo).
Sia nel caso di
illecito commissivo che
omissivo, difficile
appare configurare il
risarcimento del danno
patrimoniale diretto
quando l’emanazione
dell’atto di valutazione
corrisponde ad un
interesse organizzativo
principale della PA (ad
esempio, nei casi in cui
la valutazione è fatta
per compimento del
periodo annuale non
documentato: art. 4,
comma 1, lett. f).
Tuttavia si consideri
che solo in apparenza
l’interesse è proprio
unicamente della PA,
poiché l’interesse alla
valutazione corretta
sussiste comunque anche
in capo al valutando,
che, ad esempio in sede
di avanzamento, viene
valutato con riferimento
ad ogni periodo
pregresso di
valutazione.
Quando invece la
valutazione è prodromica
ad un successivo
procedimento
amministrativo sia
d’ufficio (è il caso in
cui la valutazione è
fatta in vista di una
procedura per
avanzamento) che su
impulso di parte (è il
caso della domanda per
partecipare a concorsi),
allora occorre
distinguere.
Nel caso di illecito
commissivo, occorre
per lo più attendere
il provvedimento finale
per accertare se vi è
stato danno
eziologicamente
collegato alla
valutazione illegittima
od omessa. Ciò pone
essenzialmente il
problema di una
tempestiva impugnativa
dell’atto di
valutazione, scaduto il
termine della quale non
sarebbe possibile, alla
luce della tesi
favorevole alla cd.
pregiudizialità
amministrativa,
richiedere il ristoro
del danno. Inoltre, se
l’atto successivo è
emesso oltre il termine
decadenziale di
impugnativa dell’atto
valutativo prodromico,
l’interessato non
potrebbe chiedere il
danno derivante da un
illegittima valutazione,
sicché si riproporrebbe
la problematica del
ristoro del danno sotto
il differente profilo
dell’omissione o del
ritardo dell’atto
successivo.
Nel caso, invece, di
mancata emissione
dell’atto di valutazione
da parte della PA
(illecito omissivo: per
il ritardo si veda
infra), non occorre
attendere l’emanazione
del provvedimento
successivo32.
In tal caso, l’assenza
di provvedimento
valutativo è sicuramente
fonte di danno, nella
misura in cui esso
costituisca un
presupposto legale o
comunque necessario del
successivo
provvedimento. Ne segue
allora che, in tale
ultima ipotesi, il
problema non sarebbe
afferente al nesso
eziologico tra lesione e
danno, ma sarebbe
limitato
all’accertamento
relativo alla forma
ed al momento in cui
si manifesti il danno
patrimoniale diretto:
ciò, in particolare, al
fine di comprendere che
tipo di danno andrebbe
risarcito in quanto
l’atto valutativo è
vincolato nei casi di
emanazione, mentre è
discrezionale quanto al
contenuto nonché per
stabilire se è
intervenuta o meno la
prescrizione del diritto
al risarcimento ovvero,
nell’ipotesi più
radicale, per accertare,
alla luce della
contrastata tesi della
cd. pregiudiziale
amministrativa, se è
ammissibile il ricorso
avverso l’atto
valutativo non promosso
nel termine decadenziale
prescritto ex lege.
Al contrario, da
un’analisi della
casistica sopra
indicata, la mera
omissione, disgiunta
dalla considerazione che
essa è collegata ad un
successivo atto,
potrebbe determinare, al
più, un danno
patrimoniale diretto ed
immediato sotto forma di
perdita di chances.
Tale danno però
sembra configurabile
nella sola ipotesi di
esclusione dalla
possibilità di
partecipare ad un
concorso33
(art. 4, comma 1, lett.
g) andrebbe considerata
come una perdita di
chances, intesa non come
un danno futuro. Essa è
danno attuale e consiste
in una “probabilità
perduta”34
secondo un giudizio
sintetico e statistico,
di cui alcune Corti
fissano anche la
percentuale (in genere
il 50%). Il danno futuro
invece è un danno che
deve ancora realizzarsi
e che è prevedibile si
realizzerà dopo che
l’interessato farà
valere la propria
pretesa35.
Dal punto di vista
dell’onere della prova,
le corti giudiziarie
propendono, in tema di
sussistenza del danno da
perdita di chances, per
un ventaglio di mezzi
piuttosto ampio, che
passa dalle presunzioni
ad un mero calcolo di
probabilità36.
Secondo una diversa
prospettiva e per
ragioni di completezza
di analisi, si osserva
che la problematica
potrebbe essere sussunta
nell’alveo di un nuovo
modello di
responsabilità che
talune voci in dottrina
ed in giurisprudenza
hanno collegato alla
violazione di obblighi
di protezione posti a
capo
dell’Amministrazione: la
cd. responsabilità da
contatto amministrativo
qualificato37.
Il contatto tra PA e
singolo mediante
procedimento
importerebbe già di per
sé obblighi di
protezione (obblighi cd.
senza
controprestazione)
in capo alla PA, la cui
violazione
determinerebbe un regime
di onere della prova
circa l’elemento
psicologico simile a
quello ex art. 1218 CC
(il danneggiato non deve
provare la colpa del
danneggiante, che invece
deve dimostrare che il
danno non è ad esso
imputabile) e
determinerebbe
l’applicabilità di un
termine prescrizionale
decennale anziché
decadenziale per
l’impugnativa. Si
tratterebbe pertanto di
una responsabilità di
tipo contrattuale.
In base a tale
prospettiva, qualunque
ipotesi di cui all’art.
4 del D.P.R. n. 213/02
cit. potrebbe essere, in
linea generale, fonte di
danno da contatto
qualificato.
Tuttavia, a parte la
considerazione che la
tesi della
responsabilità da
contatto sembra essere
minoritaria, c’è da dire
che la problematica si
riproporrebbe –
quantomeno - in
relazione al tipo di
danno individuabile e
quindi risarcibile.
Il problema è che il
fondamento di tali
obblighi di
controprestazione
dovrebbe essere, a detta
della dottrina che se ne
è occupata, il dovere di
correttezza di cui
all’art. 1175. Tali
doveri però sono
individuabili solo dove
esista un rapporto
giuridico patrimoniale
obbligatorio tra singolo
e PA, secondo i
caratteri di cui agli
artt. 1173 e 1174 CC. Né
la fonte potrebbe essere
il dovere di buona fede
di cui all’art. 1375 CC,
che parimenti postula
una relazione giuridica
patrimoniale
preesistente.
La fonte degli
obblighi di protezione
non potrebbe essere
nemmeno il dovere del
neminem laedere di
cui all’art. 2043 CC,
perché la norma è
applicabile in presenza
di danno e quindi, se lo
fosse, prevarrebbe la
prospettiva della
responsabilità
extracontrattuale che
andrebbe ad assorbire
quella discendente dalla
violazione dei doveri di
protezione.
Appare altresì
difficile configurare,
in date ipotesi, quale
sia il concreto
contenuto degli obblighi
di protezione a cui
l’Amministrazione è
soggetta. Bisogna
rammentare infatti che
l’impostazione
giurisprudenziale
prevalente nega la
(quasi) totalità delle
regole partecipative
alle operazioni di
valutazione
disconoscendo che siamo
in presenza di un vero e
proprio procedimento
amministrativo e talora
quasi individuando il
giudizio di valutazione
come un atto ad
efficacia istantanea, il
quale produce i suoi
effetti non appena
comunicato. Di
conseguenza, non
sarebbero configurabili
obblighi diretti
di protezione in favore
del valutando, mancando
appunto il “contatto
qualificato”, ossia il
procedimento. Inoltre la
tesi prevalente in
dottrina ed in
giurisprudenza postula
la preminenza
dell’interesse
organizzativo della PA
con riguardo alla
valutazione del
dipendente militare, con
la conseguenza che tali
supposti obblighi di
protezione sembrano
essere dettati talora
per esigenze di tutela
di soggetti diversi
dal valutando, ossia
dell’organizzazione nel
suo insieme e degli
altri partecipi alle
operazioni di
valutazione, come accade
nel caso di cambi del
rapporto di dipendenza
(lett. b, comma 1, art.
4 DPR 213/02): in tal
caso, infatti, non vi è
la necessità primaria di
valutare il soggetto
passivo del giudizio, ma
circoscrivere il periodo
di valutazione
riferibile ai soggetti
valutatori/revisori,
rispetto al quale essi
stessi sono valutabili e
rispetto a cui hanno
esercitato il potere
gerarchico di loro
competenza, assumendo
obblighi ed esercitando
la debita gestione del
personale.
Per non dire che il
termine del servizio del
valutando (lett. a,
comma 1, art. 4 cit.),
che si traduca in una
cessazione permanente da
esso, ad es., in quanto
conseguente ad
un’ipotesi di dimissioni
volontarie, pone il
valutando medesimo fuori
della linea di
protezione con riguardo
al momento successivo
alla valutazione del
soggetto, determinando
non la nascita bensì la
cessazione dei supposti
obblighi di protezione38.
Lesioni
patrimonialmente
valutabili non sono
ipotizzabili anche nel
caso (lett. d, comma1,
art. 4 cit.) di termine
di un corso di
istruzione39
o di eventuali periodi
di esperimento e nel
caso (lett. f) di
compimento del periodo
massimo di 12 mesi di
servizio non
documentato. Anche qui,
infatti, sembra essere
in presenza di casi nei
quali prevale
l’interesse pubblico
organizzativo proprio
della PA., contro il
quale l’interesse
individuale non avrebbe
la forza di imporsi.
Si noti infine che il
regolamento in tema di
documentazione
caratteristica non
disciplina tutti i casi
in cui un’atto di
valutazione può essere
utile per un successivo
atto od un successivo
procedimento.
La PA ha il potere di
prevedere altre ipotesi
in cui la valutazione è
necessaria a certi scopi
(ad es. il conseguimento
di una data qualifica
finale di giudizio è
condicio sine qua
non per un
trasferimento a domanda
all’estero40,
ove il trattamento
economico è
particolarmente
favorevole). In tale
ipotesi sembra di poter
richiamare le medesime
considerazioni sopra
illustrate rispetto alla
configurabilità di un
danno patrimoniale
diretto ed immediato.
5. DANNO NON
PATRIMONIALE: IL DANNO
BIOLOGICO
La figura del danno
non patrimoniale è stata
ben analizzata nel campo
del diritto privato. Si
possono trasporre le
osservazioni elaborate
in dottrina ed in
giurisprudenza nel campo
amministrativo, ma
occorre tener conto
della particolare
dimensione autoritativa
in cui esse vengono ad
essere applicate.
Chi scrive ritiene
che il danno non
patrimoniale possa
trovare una sua debita
collocazione anche
rispetto alla
valutazione del
personale militare. A
prima vista, sembrerebbe
da escludersi la
configurabilità del
danno biologico41
in relazione alla
illegittima, alla
ritardata od alla
mancata valutazione del
militare. Senza voler
ripercorrere la storia e
la casisistica del danno
biologico, appare oggi
prevalente
l’orientamento secondo
il quale il danno
biologico trova una sua
collocazione non nel
danno patrimoniale
quanto in quello non
patrimoniale.
La lesione del bene
‘salute’ può
ricomprendere varie
sfaccettature,
discendenti da uno stato
patologico fisico da
accertarsi con perizia
medica. Il danno
biologico trova infatti
il suo fondamento nel
diritto alla salute di
cui all’art. 32 Cost.,
che viene solitamente
classificato dalle Corti
ed in dottrina come bene
costituzionale primario,
mentre a livello di
legislazione ordinaria
la sua fonte normativa è
costituita dall’art.
2059 CC anziché in
quella generale
costituita dall’art.
2043 CC.
Così impostato il
problema, nulla vieta
che l’illegittima
valutazione (ossia un
illecito commissivo)
possa comportare una
lesione del bene salute.
Attribuire un
giudizio illegittimo
potrebbe in qualche
maniera minare la
‘salute’ del valutando
(ad es. determinando
forme di depressione che
involgono una riduzione
della capacità
lavorativa generica,
ossia dell'attitudine
dell'uomo al lavoro in
generale, ovvero una
riduzione
dell'efficienza
psicofisica, ossia una
ridotta possibilità di
utilizzare il proprio
corpo a seguito
dell’emersione di una
sindrome patologica). Si
pensi, tra l’altro, che
il rapporto valutativo è
collocato nell’ambito di
una organizzazione
gerarchica dove un
giudizio negativo del
proprio superiore può
avere un peso ben
diverso da quello
espresso nell’ambito del
rapporto di impiego
privatizzato ovvero in
quello pubblico speciale
non militare.
A rigore, tuttavia,
tale tipo di danno non
sarebbe individuabile
laddove il valutatore
abbia espresso un
giudizio interno
semplicemente barrando
una casella,
corrispondente alle
possibili e tassative
opzioni di valutazione
poste da regolamento. In
tal caso, infatti,
mancherebbe qualsivoglia
lesione, perché quelle
opzioni sono state
ritenute legittime a
monte con apposito atto
normativo, le cui scelte
di merito risultano
insindacabili. Laddove
invece il valutatore
esprima un proprio
giudizio senza avvalersi
di un testo già
predisposto
unilateralmente in sede
normativa (ad es. nel
giudizio finale), allora
sembra vi siano i
margini per configurare
astrattamente il danno
in questione.
Nel corso degli
ultimi anni il danno
biologico è stato
accostato ad altre
figure di danno sovente
viste come
esplicitazioni dello
stesso (così, ad es. il
danno alle attività
sociali e ricreative42),
come si argomenta anche
dalla classica
definizione
giurisprudenziale già
riportata. Alla luce
della ricostruzione
operata dalla
giurisprudenza,
tuttavia, il danno
biologico non andrebbe
confuso con il danno che
colpisce altri interessi
diversi dalla salute e
tutelati a livello
costituzionale.
La lesione non
affonda nelle sabbie
dell’irrisarcibilità a
fronte di un atto
autoritativo, stante il
fondamento
costituzionale del
diritto leso che non
degrada in interesse
legittimo.
Il problema maggiore
comunque è dato dalla
tematica relativa
all’onere della prova
della sussistenza del
danno, soprattutto con
riguardo
all’accertamento del
rapporto di causalità.
Davanti al giudice
occorrerà articolare un
percorso dimostrativo
particolarmente efficace
su come l’illegittima
valutazione abbia
violato il bene salute
del ricorrente. A tal
fine, saranno utili le
certificazioni mediche,
che, mediante il
meccanismo delle
presunzioni, potrebbero
indurre il giudice a
riconoscere il nesso
eziologico e quindi a
risarcire il danno. C’è
da dire tuttavia che la
giurisprudenza tende a
considerare che
l’accertamento della
lesione del bene salute
costituisca un indiretto
riconoscimento del
danno, perché ogni
lesione della salute è
di per sé già dannosa.
Una volta accertata
la sussistenza del danno
biologico, la sua
liquidazione43,
ossia la determinazione
della misura del
risarcimento, può essere
effettuata con ricorso
al metodo equitativo
(artt. 1226 e 2056 CC),
tenendo conto delle
circostanze del caso
concreto e
specificamente, quali
elementi di riferimento
della gravità delle
lesioni, degli eventuali
postumi permanenti,
dell’età, dell’attività
espletata, delle
condizioni sociali e
familiari del
danneggiato.
Più improbabile
invece la
configurabilità del
danno biologico in caso
di illecito omissivo
(compreso il ritardo
nella valutazione),
stante la mancanza di un
atto in grado di
incidere (come accade
con la positiva
formulazione di giudizi
negativi) sull’integrità
psicofisica del
valutando. Qui, in altri
termini, o si mette in
dubbio la stessa
esistenza della lesione
ovvero, secondo un
parametro più specifico
e da accertare caso per
caso, viene a mancare il
rapporto di causalità.
Sono questi, per lo più,
i casi concernenti le
ipotesi di “termine del
servizio del valutando”,
di cui all’art. 4, comma
1, lett. a, del D.P.R.
n. 213/02.
La tardività o
l’omissione del
provvedimento
valutativo, invece,
potrebbero avere una
loro maggior rilevanza
ai fini risarcitori nei
casi in cui esso
costituisca il
presupposto necessario,
tipizzato in sede
normativa o in sede
amministrativa (ad es.,
con un apposito decreto
ministeriale), di
successivi
provvedimenti.
Argomentando dal citato
art. 4, comma 1, lett.b,
sembrano questi taluni
dei casi tipizzati (e
non tutti), relativi
alla “variazione del
rapporto di dipendenza”,
quali l’inclusione nelle
aliquote di avanzamento
e la partecipazione a
concorsi.
In verità, la
questione si pone in
termini di prova.
Ammettendo che siamo in
presenza di valutazioni
del tutto tecnico
discrezionali della PA e
che la controversia è
sottoposta alle regole
della giurisdizione
esclusiva, sarebbe in
linea generale possibile
che il giudice sia
confortato da una
consulenza tecnica
d’ufficio, che potrebbe
fornire al giudice
quelle certezze tecniche
necessarie affinché lo
stesso riconosca il
danno anche in ipotesi
di illecito omissivo.
Non constano
precedenti
giurisprudenziali
specifici, benché se ne
rinvengano in ambito di
lavoro professionale non
speciale, la cui
ratio sembra
identica con la
situazione del militare.
La dottrina che si è
occupata della tematica
della responsabilità
della PA militare, dal
canto suo non ha nemmeno
ventilato l’ipotesi di
un danno biologico da
valutazione illegittima,
omessa o ritardata, ed
il suo silenzio,
probabilmente, deve
essere interpretato come
una voluntas
negativa della
configurabilità di un
danno così prodotto.
6. IL DANNO NON
PATRIMONIALE SEGUE: IL
DANNO MORALE SUBIETTIVO
Figura di danno
ancora incerta, essa si
differenzia dal danno
prettamente fisico,
eventualmente
risarcibile per danno
biologico, poiché la
lesione fisica lascia
sempre una traccia
tangibile, mentre la
lesione psichica può
cagionare manifestazioni
di carattere nervoso e
psichico che non sempre
si ripercuotono sul
corpo del soggetto.
Occorrerà quindi una
analisi di differente
tipologia sul soggetto
affetto da patologia di
carattere psichico al
fine di accertare se e
in quale misura tali
manifestazioni di
comportamento
costituiscano
menomazione nel senso
tecnico-giuridico del
termine, ossia nella sua
accezione medico legale,
per poi risalire dalla
menomazione alla lesione
psichica ed al fatto
illecito.Certamente
dovrà essere preso in
considerazione il
fattore effetto, ovvero
la ripercussione che
tale danno sta avendo
sulla vita del soggetto
che si pretende aver
subito la lesione.
La menomazione psichica
si traduce nella
riduzione, temporanea o
permanente, di una o più
funzioni psichiche della
persona, la quale,
incidendo sul valore
uomo globalmente inteso,
impedisce alla vittima
di attendere in tutto o
in parte alle sue
ordinarie occupazioni di
vita.
Arduo è individuare il
nesso causale tra danno
psichico e fatto lesivo.
La giurisprudenza civile
si è occupata
sporadicamente di
questioni inerenti il
danno psichico44.
Nel caso del pubblico
impiego non privatizzato
non sembrano in verità
nemmeno configurabili
quelle ipotesi di dnp
che invece trovano
applicazione in
altre sedi (cfr. ad es.
il richiamo alla tutela
della “personalità
morale” del lavoratore
nell’impresa: art. 2087
CC). In verità la
giurisprudenza
civilistica ha
cominciato ad
intravedere ipotesi di
dnp anche in caso
di responsabilità
contrattuale non
derivante da reato,
soprattutto con
riferimento alle lesioni
del bene della salute45.
Il danno morale sta
con fatica fuoriuscendo
da una tralaticia
relegazione nell’alveo
delle conseguenze del
fatto illecito penale ai
sensi dell’art. 185 cp.
Sotto tale profilo,
va considerata l’ipotesi
in cui l’atto di
valutazione sia ad un
tempo illecito e
illegittimo. Si è visto
che l’atto valutativo
illecito difficilmente
produce un danno
patrimoniale diretto, in
specie nei casi in cui
non vi sono
ripercussioni su atti o
procedimenti diversi, da
cui l’atto valutativo
risulti essere
disgiunto.
Qui ora si valuta che
da un atto valutativo
illecito discenda un
danno non patrimoniale.
Anche in tal caso, però,
il danno non discende
dalla violazione di un
interesse legittimo, ma
da un’offesa a beni o a
valori penalmente
tutelati, i quali
solitamente si
atteggiano a diritti
soggettivi (come il bene
del decoro o
dell’onore), anche se è
difficile ritenere che
non ricorrano, nel
medesimo contesto,
aspetti di illegittimità
dell’atto. Inoltre,
mentre tali valutazioni
sono sostenibili in
relazione all’illecito
commissivo, l’illiceità
penale difficilmente
sembra poter coincidere
con l’omissione
dell’atto
amministrativo, che il
nostro codice penale
riserva alle sole
ipotesi di cui all’art.
328 cp., con la
conseguenza che
l’omissione dell’atto di
valutazione non
configura di per sé un
reato, mentre potrebbe
rilevare ad altri fini
(ad es. a quelli
disciplinari). La
giurisprudenza
amministrativa, tra
l’altro, tende
generalmente a
considerare ordinatori i
termini procedimentali,
salvo quelli relativi ai
procedimenti
sanzionatori e d’urgenza
oppure salvo un’apposita
previsione di legge.
Si potrebbe allora
separare l’ipotesi di un
atto valutativo illecito
(es. falso in atto
pubblico, ingiuria),
produttivo del danno
morale, da quella in cui
l’atto valutativo non
sia penalmente rilevante
ma, comunque,
illegittimo. Se poi
volessimo ammettere la
tesi che nega valore
alla cd. pregiudiziale
amministrativa, dovremmo
ammettere che ai fini
del ristoro del danno
morale non sarebbe
necessario neanche fare
annullare previamente
l’atto valutativo.
Attualmente si
registrano aperture
verso il riconoscimento
della possibilità per
l’interessato,
nell’ambito della
violazione dei diritti
soggettivi, di agire in
responsabilità per danno
morale,
indipendentemente dal
fatto che la violazione
integri un fatto di
reato e che vi sia una
espressa volontà di
legge che legittimi la
reintegrazione. Tale
possibilità, peraltro, è
da taluni estesa non
solo alle ipotesi di
danni extracontrattuali,
ma altresì ai casi di
responsabilità ex
contractu.
Partendo dalla tesi
dottrinaria che sembra
trovare maggior credito,
secondo cui il diritto
soggettivo e l’interesse
legittimo si
differenziano solo per
aspetti quantitativi e
di tipologia di tutele
apprestate, potrebbe
ritenersi che sia
configurabile un
danno morale sia in
relazione alla
violazione di un diritto
soggettivo che di un
interesse legittimo.
Tale impostazione sembra
coerente anche con una
lettura
comunitariamente
orientata, ai sensi
dell’art. 117 comma 1
della Cost.,
considerando che la
Corte di Giustizia
ammette forme di
risarcimento delle
lesioni alle situazioni
giuridiche soggettive
tutelate, a prescindere
dalla forma di diritto
soggettivo o di
interesse legittimo
eventualmente rivestita.
Più in particolare il
danno morale sembra – in
via generale -
eziologicamente
collegato ad un illecito
commissivo, data la
maggior incisività di un
giudizio negativo
espresso secondo l’id
quod plerumque accidit,
piuttosto che ad un
illecito omissivo ovvero
ad un danno da ritardo.
Tuttavia, con riguardo a
quest’ultima tipologia
di reato, si potrebbe
profilare un danno da
ritardo laddove una
eccessiva durata del
tempo di mancata
emanazione possa in
qualche modo incidere
sulla psiche del
valutando, a condizione
di non cadere nelle
maglie della
duplicazione dei danni,
quantunque mascherati da
nomina iuris
diversi, come il danno
esistenziale o, più
realisticamente, come il
danno biologico.
Si tratterebbe
pertanto di impostare un
corretto onus
probandi al fine di
far accertare
l’esistenza del danno
morale derivante da atto
valutativo illegittimo e
non penalmente
rilevante. A tal
riguardo si potrebbe
aggiungere che sia più
agevole l’uso delle
presunzioni rispetto
all’illecito commissivo,
mentre nell’ipotesi di
illecito omissivo la
prova dovrebbe essere
corroborata da una
maggiore attendibilità.
7. IL DANNO NON
PATRIMONIALE SEGUE: IL
DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale
consiste in una lesione
diversa sia dal danno
morale che dal danno
biologico46.
Più esattamente la
giurisprudenza
civilistica tende a
considerarlo un ampia
categoria ricompresa
nell’ambito del danno
non patrimoniale e
costituita da numerose
ipotesi di danno
aredittuale. Ciò che lo
caratterizza, infatti, è
il suo riferimento ad
interessi della persona
privi di un valore
economico di scambio,
quali l’interesse alla
vita sociale e di
relazione, l’interesse
al mantenimento del
nucleo familiare e del
rapporto parentale,
inteso come reciproco
sostegno ed appoggio
morale ed affettivo,
l’interesse allo
svolgimento di attività
ricreative, sportive,
culturali, artistiche,
l’interesse ad
esplicarsi e a
realizzarsi nel mondo
del lavoro, l’interesse
ad un processo rapido e
giusto, ecc.
Insomma, si tratta
dell’elaborazione di una
forma di insofferenza,
come sostiene la
dottrina, verso una
patrimonializzazione
derivante da un mutato
orientamento sociale e
culturale maggiormente
interessato agli
sviluppi personali
della vita di relazione.
Se fino a qualche
anno fa sembrava
impossibile condannare
la PA al risarcimento
del danno esistenziale
da attività
amministrativa
illegittima, oggi non lo
è più, soprattutto alla
luce della nota sentenza
della
Corte Cost. n. 204/04,
secondo cui la tutela
del singolo non sarebbe
piena ed effettiva –
come impone l’art. 24
Cost. - se il GA non
fosse munito di adeguati
poteri per risarcire il
danno.
Dato per assunta ed
acquisita la figura di
danno e. anche
nel panorama della
giurisprudenza
amministrativa e civile,
il problema è capire se
esso è configurabile (e
sotto quale specifica
forma) in quanto
derivante da
illegittima, ritardata
od omessa valutazione
del militare.
Una dottrina
specifica47
ha insistito sugli
aspetti esistenziali di
talune espressioni della
vita del singolo privato
chiamato alle armi,
sostenendo che
l’illegittima chiamata
alle armi, la cui
illegittimità derivi da
erronee e prodromiche
valutazioni
tecnico-discrezionali di
tipo medico relative
alla formazione del
procedimento di
arruolamento di leva,
comporta un danno di
tipo esistenziale, in
quanto violativa del cd.
diritto al tempo di vita
dell’arruolando. Tale
situazione giuridica è
tutelata – continua la
detta dottrina – “a
livello generale”
dagli artt. 2 e 3 Cost.
Si tratterebbe di una
situazione giuridica
prodromica e
indipendente da
ulteriori, eventuali
lesioni ad interessi
patrimoniali biologici
dell’arruolato: la
lesione del diritto al
tempo di vita
costituisce infatti il
prius di ogni
altro danno. In
particolare, la citata
dottrina, richiamando
anche Corte Cost. n.
41/90, sostiene che
l’assolvimento degli
obblighi di leva,
attuato in base ad un
arruolamento
illegittimo, produca
effetti negativi
sull’esistenza del
singolo, incidenti sulla
“ricerca del lavoro,
nella prosecuzione di
studi postuniversitari,
nell’avvio di attività
professionali od
autonome, nei rapporti
familiari”48.
Tale impostazione non
sembra distinguere tra
omissività e
commissività dell’azione
lesiva, quantunque il
riferimento ad erronee
valutazioni paia
giustificare il maggior
rilievo attributo alla
commissività
dell’illecito. Inoltre
sembra avallare
l’impostazione che
ritiene non necessaria
una espressa previsione
di legge che imponga il
risarcimento del dnp.,
essendo sufficiente il
riconoscimento della
Costituzione circa il
carattere fondamentale
del diritto leso.
Si registra anche un
filone giurisprudenziale
interpretativo,
soprattutto nelle aule
dei giudici di pace, che
consente di dare
ingresso al risarcimento
dei cd. danni
microesistenziali
o danni esistenziali
bagatellari49,
derivanti in particolare
da stati di ansia,
perdita di serenità
della persona, chances
lavorative perdute,
soffocamento e
affaticamento,
tachicardia,
cardiopalma, stato di
disagio, ecc., cagionati
– fuori delle ipotesi di
forza maggiore o stato
di necessità o del fatto
di terzi (es. la
responsabilità dei
vettori), che ne
impedirebbero il
risarcimento – da
ritardi dei mezzi
pubblici di trasporto o
dalla illegittima
condotta dei gestori
telefonici.
Seguendo le
indicazioni generali e
specifiche sopra
riportate non appare
facile individuare un
danno esistenziale di
cui la PA militare sia
responsabile
nell’esercizio del
potere di valutazione.
La difficoltà deriva
dalla individuazione
della specifica lesione
di un aspetto della vita
del singolo valutando
nell’ambito delle sue
normali occupazioni. La
stessa dottrina
specifica già citata non
esemplifica affatto in
materia di valutazione
del militare né
tantomeno, per quanto
consti, la
giurisprudenza ha avuto
modo di pronunciarsi
espressamente
sull’argomento.
Un’ipotesi di danno
esistenziale potrebbe
essere quella derivante
da una sorta di stress
psicologico causato da
un illecito commissivo
(illegittima
valutazione), che sia in
grado di incidere sulla
serenità dei rapporti
del singolo valutando in
seno alla propria
famiglia ed alle
relazioni
socio-affettive ovvero
che incida sui rapporti
dello stesso nell’ambito
lavorativo.
Con riguardo a tale
ipotesi, il ritardo o
l’omessa valutazione
sembrano, al contrario,
non avere la stessa
forza lesiva
dell’illegittima
valutazione. Come per
altri tipo di danno,
assente o quantomeno
oggetto di una difficile
prova sembra essere il
rapporto di causalità
tra lesione e danno, che
avrebbe una portata così
indiretta e remota da
far dubitare – almeno -
sulla autonomia della
forza lesiva dell’azione
tardiva od omessa da
parte della PA militare.
Non pare che la
condizione di militare
possa essere, di per sé,
ostativa al risarcimento
dei danni causati agli
aspetti esistenziali
della vita del militare
: l’art. 3 della legge
382/78 (recante “norme
di principio sulla
disciplina militare”),
infatti, consente, per
il militare, la
deminutio dei
diritti
costituzionalmente
tutelati, solo se ciò è
necessario per assolvere
i compiti istituzionali.
Così impostato, però,
il danno esistenziale si
configura come
danno-conseguenza e non
come danno-evento, nel
senso che, in primo
luogo, non sarebbe
derivante direttamente
da una violazione
specifica di un diritto
fondamentale
riconosciuto dalla
Costituzione (con una
ricostruzione semantica
analoga a quella del
danno biologico), bensì
da ogni comportamento
illegittimo che abbia la
capacità di incidere
sulla piena
realizzazione della
sfera individuale.
Quindi sarebbe un
danno-conseguenza
derivante dalla lesione
dell’integrità
fisico-psicologica(danno
biologico). D’altro
canto si ammette, in
generale, la dimensione
plurioffensiva
dell’illecito
amministrativo.
Una giurisprudenza
civile50
ha negato l’esistenza
del danno esistenziale,
sulla base di quattro
argomenti confutati
dalla dottrina. In
particolare la detta
giurisprudenza ha
affermato che se è un
danno evento esso è
imprevedibile e quindi
non è attribuibile
all’offensore a titolo
di colpa; se invece è un
danno conseguenza deve
presupporre un danno
evento incidente sulla
salute, sul patrimonio o
sul morale e, quindi,
essere regolato dalle
regole risarcitorie
poste dalla legge o
elaborate dalla
giurisprudenza per tali
tre tipi di danno.
Nel primo caso (danno
evento) il fondamento
costituzionale sarebbe
quello indicato dagli
artt. 2 e 3 Cost., cui
si accompagnerebbe la
coeva violazione
dell’art. 2043 cc; nel
secondo caso (danno
conseguenza) il
fondamento giuridico
sarebbe solo l’art. 2043
cc nella prospettiva di
una responsabilità di
tipo extracontrattuale a
carico della PA militare
ovvero l’art. 1218, se
si aderisce alla tesi
della responsabilità
contrattuale della PA.
In secondo luogo,
altre differenze si
registrerebbero, in
particolare, sul piano
probatorio. In generale,
data l’immaterialità dei
beni o valori colpiti,
sembra impiegabile lo
strumento della prova
per presunzioni sulla
scorta di valutazioni
prognostiche anche
basate su fatti notori e
massime di esperienza
(cd. prove logiche,
ampiamente ammesse in
giurisprudenza51).
Tale strumento serve a
provare l’esistenza del
danno, una volta provato
il quale occorre
calcolarne la misura.
Ciò può avvenire solo in
via equitativa.
8. DANNO
PATRIMONIALE DA RITARDO
NELLA VALUTAZIONE DEL
MILITARE
La citata legge
quadro del 1962 ha
deferito al potere
regolamentare
dell’organo competente
la determinazione
concernente “gli
elementi in base ai
quali compilarli, i
periodi di tempo e gli
altri casi in cui vanno
compilati” (art. 5).
La legge non fissa un
termine per l’emanazione
dell’atto valutativo, ma
i periodi di tempo a cui
la valutazione va
riferita. Tale caso
esula dalla tematica del
ritardo, che attiene più
esattamente alla
conclusione del
procedimento
amministrativo, e,
quindi, all’emanazione
ed alla comunicazione
dell’atto valutativo. Il
riferimento normativo
primario, pertanto, è il
regolamento DMD n. 690
del 8 agosto 199652,
il cui art. 8 recita che
“il termine iniziale[del
procedimento] decorre
dalla data in cui il
competente organo o
ufficio
dell’Amministrazione…,
per gli atti vincolati
quanto all’emanazione,
abbia conoscenza del
fatto o della situazione
da cui sorge l’obbligo
di provvedere o abbia
accertato la sussistenza
dei presupposti ai quali
la legge subordina la
loro emanazione”. Ma
ulteriore riferimento
normativo necessario è
l’art. 4 del DPR 213/02,
da cui si desume la
necessità di rispettare
termini che si
diversificano in
relazione alla casistica
ivi riportata.
Per quanto interessa
in tale sede, si deve
osservare la relativa
novità della figura del
danno da ritardo nel
procedimento
amministrativo. Il
concetto di ritardo
peraltro non va
identificato con quello
di omissione. Mentre il
primo presuppone infatti
che il potere della PA
non si sia ancora
consumato, il secondo
invece prelude ad una
impossibilità, da parte
della PA, di emanare il
provvedimento
definitivo. I due
concetti si
sovrappongono solo per
un iniziale segmento
temporale,
diversificandosi poi nel
momento finale.
Il ritardo può essere
tanto iniziale, con
riferimento cioè
all’inizio del
procedimento, quanto
finale, con riferimento
alla conclusione del
procedimento. Secondo
chi scrive, non basta,
però, accertare se il
termine è dilatorio o
perentorio per stabilire
se vi è stato ritardo.
L’interprete deve
piuttosto appurare se il
termine abbia natura
essenziale o meno e se,
una volta violato, leda
un interesse
patrimoniale ovvero non
patrimoniale del
militare. La mera
violazione di un
termine, infatti, non
comporta necessariamente
un danno risarcibile53.
La tematica del danno
da ritardo sta
affascinando le aule
giudiziarie del nostro
Paese. Il Consiglio di
Stato54
ha di recente sottoposto
all’attenzione della
Adunanza plenaria la
problematica, sostenendo
che, a seguito della
nota
sentenza 204/2004 della
Corte Costituzionale,
la questione vada posta
in termini diversi da
come in passato è stata
affrontata.
Il CdS parte
dall’impostazione che
l’omesso esercizio del
potere pubblico, anche
nella forma (iniziale)
del ritardo, non può
essere considerato un
mero comportamento,
perché, ai sensi della
succitata sentenza,
essendo svincolato dal
potere autoritativo, non
ricadrebbe nella
cognizione del giudice
amministrativo. Al GA
spetta la cognizione
anche del mero ritardo,
se correlato ad
interessi strumentali o
procedimentali che dir
si voglia.
Affermata la
giurisdizione del G.A.,
il CdS passa ad
analizzare se “l’interesse
procedimentale al
rispetto dei tempi del
procedimento possa
ricevere”, oltreché
tutela processuale (ad
es. con il rito del
silenzio o in sede
cautelare), “una
tutela risarcitoria per
equivalente”. A tale
scopo ipotizza quattro
casi di danno:
- il mero ritardo
della PA ad emanare
l’atto (“il bene
della vita”) a cui
il ricorrente ha
titolo;
- il ritardo, che,
dopo l’annullamento
dell’atto per motivi
formali, si impiega
fino al successivo
rilascio dell’atto a
cui il ricorrente ha
titolo;
- l’omessa
emanazione del
provvedimento;
- l’emanazione
ritardata di un
provvedimento di
diniego.
Nei primi due casi,
dice il CdS, non occorre
la previa diffida.
L’inerzia che si protrae
oltre i termini fissati
già per legge o per
regolamento rendono già
illegittima l’inerzia.
Non occorrerebbe,
pertanto, in tali due
ipotesi, far dichiarare
dal giudice
l’illegittimità del
silenzio per conseguire
il risarcimento del
danno per equivalente55.
Quanto alle due
restanti ipotesi, la
giurisprudenza, prosegue
il CdS nella sua
disamina, si divide: è
risarcibile il danno
indipendentemente dalla
spettanza del bene della
vita?
Secondo un
orientamento56,
il nuovo modello di
azione amministrativa,
quale risulta dalla
Legge 241/90, rende
rilevanti ed autonome le
posizioni soggettive di
natura strumentale
rispetto alla spettanza
del bene della vita.
L’instaurazione di un
procedimento
amministrativo va fatta
in un’ottica di
correttezza da parte
della PA, correttezza
che è idonea a generare
un affidamento del
privato (cd.
responsabilità da
contatto qualificato).
Questi ha titolo ad una
risposta certa e
tempestiva, a
prescindere dai
contenuti della
medesima.
Esisterebbero, in
altre parole, degli
interessi procedimentali,
che non si identificano
con gli interessi
pretensivi ma che sono
operanti accanto ad
essi. La lesione di tali
interessi genererebbe
responsabilità
amministrativa, anche se
il provvedimento
amministrativo non è
emanato.
Come già detto, tale
impostazione implica una
condotta da parte della
PA violativa dei doveri
di correttezza sanciti
dal codice civile (art.
1175 CC), sicché
dovrebbe richiedere una
relazione giuridica
patrimoniale
preesistente. Nel caso
di danno da ritardo,
però, è dubbio che
sussista una
obbligazione giuridica
di base. Semmai il
debito potrebbe nascere
da una sentenza che,
accertata
l’illegittimità
dell’inerzia, ordini
alla PA di provvedere su
istanza del privato.
Contro tale tesi milita
però la considerazione
che non sono
rintracciabili nel
supposto debito i tratti
caratteristici
prescritti dagli artt.
1173 e 1174 CC.
Così la tesi
prevalente. Si potrebbe
obiettare, tuttavia, che
tali argomentazioni
hanno valore con
riferimento all’ipotesi
in cui il singolo sia un
privato cittadino, che
in effetti non ha alcun
tipo di relazione con la
PA. Nel caso di specie,
invece, il militare è in
organico alla stessa PA
che lo giudica e dunque
esiste un rapporto
giuridico tra i due,
rappresentato dal
rapporto di pubblico
impiego.
Secondo un altro
orientamento57,
il danno da ritardo è
risarcibile solo se il
privato abbia titolo
all’emanazione del
provvedimento
favorevole. E per
alcuni, occorre che tale
ritardo sia accertato
con il procedimento del
silenzio; per altri, il
GA adito dovrebbe
emettere un giudizio
prognostico, in termini
probabilistici, sulla
spettanza del bene della
vita ai soli fini del
risarcimento.
Il CdS critica quella
impostazione che
richiede di azionare il
rito del silenzio per
farne accertare
l’illegittimità e
chiedere,
contestualmente, il
risarcimento del danno,
poiché, afferma, tale
rito ha uno scopo
differente: serve ad
ottenere il
provvedimento finale e
non a fini risarcitori.
L’Adunanza plenaria
ha risposto al quesito
formulato dal CdS58,
confermando che il
ritardo non costituisce
comportamento sottratto,
per ciò solo, alla
cognizione del giudice
amministrativo ed
affermando che il danno
da ritardo sussiste solo
se spetta il bene della
vita, solamente cioè se
si ha titolo
all’emanazione dell’atto59.
A giudizio di chi
scrive, nella materia
della valutazione del
militare potrebbero
configurarsi le prime
tre ipotesi. L’ultima
ipotesi sembrerebbe da
escludersi.
Il problema della
spettanza del bene della
vita, infatti, nel caso
della valutazione del
militare, non dovrebbe
porsi poiché esiste un
regolamento che impone
alla PA di provvedere in
presenza di determinate
di situazioni di fatto
tassativamente indicate:
detto altrimenti, il
bene della vita spetta.
Tuttavia la singolarità,
in tema di valutazione
del militare, sta nel
fatto che il giudizio
del valutatore/revisore
è vincolato quanto ai
casi di emanazione, ma è
tecnico-discrezionale
nel contenuto e quindi,
se spetta il bene della
vita, non è detto che
esso spetti secondo il
petitum
dell’interessato.
Accogliendo le
suddette risultanze
giurisprudenziali,
pertanto, l’interesse
legittimo procedimentale
del valutando potrebbe
trovare ristoro se si
accoglie la tesi del
mero ritardo, ma
verosimilmente
sottoforma interesse
negativo, perché, con
riguardo all’interesse
positivo, sarebbe ardua
la configurabilità e la
quantificazione del
danno. Inoltre,
occorrerà comunque
dimostrare gli altri
elementi del danno,
eventualmente anche a
mezzo di presunzioni.
L’interesse legittimo
sostanziale, invece,
potrebbe essere leso da
una omissione non
definitiva legata ai
casi in cui l’atto di
valutazione costituisca
il necessario
presupposto di un
successivo procedimento
o atto60,
mentre nessun
risarcimento – salvo le
ventilate eccezioni già
supra illustrate
- dovrebbe spettare
laddove l’atto di
valutazione non abbia
alcun valore prodromico
o strumentale né
influisca negativamente
sulla sfera giuridica
dell’interessato secondo
un rapporto di causalità
normale ed adeguato.
Quindi sarebbe forse
più corretto impostare
la questione secondo i
canoni del rapporto di
causalità adeguato tra
danno e lesione: in
difetto del nesso, è
inammissibile la domanda
di ristoro dei danni
lamentati.
Peraltro, la
giurisprudenza
amministrativa61
è del parere che in tema
di documentazione
caratteristica manchi,
allo stato, una norma
che fissi termini
perentori per
l’emanazione del
relativo giudizio. Di
conseguenza, l’atto di
valutazione emanato e
notificato oltre i
periodi cui il giudizio
si riferisce, non
configura neanche un
caso di nullità: il che
porta a semplificare
ulteriormente la
problematica del
ritardo.
9. LA
REINTEGRAZIONE IN FORMA
SPECIFICA NELLA
VALUTAZIONE DEL MILITARE
L’art. 35, comma 1,
del
d.lgs. 80/98 e
s.m.i. prevede che il
GA, nell’ambito della
propria giurisdizione,
dispone anche attraverso
la reintegrazione in
forma specifica il
risarcimento del danno
ingiusto. Analoga
disposizione è contenuta
nell’art. 7, comma 3,
legge n. 1034/71, come
sostituito dall’art. 35,
comma 4, del
d.lgs. n. 80/98 alla
luce delle modifiche
introdotte dall’art. 7
della
Legge n. 205/00. Le
norme attestano come il
rimedio in questione sia
utilizzabile nelle tre
tipologie di
giurisdizione
amministrativa
conosciute (di merito,
di legittimità e, per
quello che interessa in
tale sede, esclusiva).
Il r. in f.s.
consiste nella rimozione
delle conseguenze
derivanti dalla lesione
mediante la produzione
di una situazione
materiale corrispondente
(ma non eguale) a quella
che si sarebbe
realizzata se non fosse
intervenuto il fatto
illecito produttivo del
danno. Tale misura non
ripristina la situazione
precedente al fatto
lesivo, ma quella che si
sarebbe avuta in assenza
dell’illecito. Mancando
specificazioni di legge,
il richiamo è alle
regole civilistiche
(art. 2058 cc) anche nel
campo del diritto
amministrativo.
La scelta di
avvalersene o meno
spetta al creditore,
cioè al ricorrente.
In dottrina62,
alcuni ritengono che
essa sia un azione di
adempimento, cioè di
condanna ad un facere
anche consistente
nell’emanazione di atti
amministrativi, purché –
aggiungono taluni - si
tratti di atti vincolati
e non discrezionali. La
tesi si ritiene essere
corroborata anche
dall’art. 14 del d.lgs.
190 del 20 agosto 2002,
relativo alla
realizzazione delle
infrastrutture e degli
insediamenti strategici
e di interesse
nazionale. Quando il GA
sospenda o annulli
l’atto di aggiudicazione
di gare pertinenti alla
materia ed il relativo
contratto sia stato già
stipulato, la detta
norma impedisce la
risoluzione del
successivo contratto già
stipulato ed ammette
solo il risarcimento per
equivalente escludendo
la reintegra in f.s..
Quindi, secondo tale
tesi, il legislatore ha
qui costruito la
reintegrazione come
adempimento, facendone
un effetto
dell’annullamento
dell’aggiudicazione:
perciò il legislatore la
esclude.
Una tesi cd.
civilistica critica tali
due impostazioni, perché
mentre l’azione di
adempimento mira a far
adempiere al debitore
quella stessa
obbligazione oggetto di
inadempimento (non hai
costruito il muro,
perciò devi costruirlo),
il r. in f.s. impone una
prestazione diversa in
sostituzione di quella
originaria (devi
abbattere il muro che
hai indebitamente
costruito o mi devi dare
i soldi necessari per
sostenere le spese di
abbattimento: danno
emergente). Del resto,
dove il Legislatore
voleva, ha espressamente
previsto i casi di
condanna della PA ad uno
specifico facere
(es. art. 25
L. 241/90: “il
giudice ordina
l’esibizione dei
documenti richiesti…”).
La r. in f. s. quindi
non va confusa con
l’azione di adempimento,
che è diretta ad
ottenere la condanna del
debitore ad adempiere
l’obbligazione dovuta e
non va confusa nemmeno
con l’esecuzione in
forma specifica, che
attua coercitivamente un
diritto e non serve a
rimuovere il pregiudizio
verificatosi. Per
restare all’esempio
addotto dalla dottrina
abbattere un muro che
non si aveva il diritto
di elevare è oggetto di
richiesta di r. in f.s.,
mentre è esecuzione in
forma specifica,
soggetta alle relative
regole, l’azione
esecutiva diretta a far
costruire il muro che il
debitore aveva l’obbligo
giuridico di costruire.
Né decisivo63
è l’argomento in favore
dell’azione di
adempimento, tratto dal
citato art. 14 del
d.lgs. n. 190/02: qui la
reintegrazione è intesa
erroneamente, per
improprietà legislativa,
un effetto
dell’annullamento
dell’aggiudicazione,
poiché - per sua natura
e per come è ricostruita
dall’art. 2058 CC - essa
non consente di ottenere
la medesima prestazione
inadempiuta, ma una
differente prestazione a
titolo di riparazione.
In dottrina vi è
anche chi64
preferisce separare un
indirizzo pubblicistico,
secondo cui la r.
sarebbe implicita in
ogni richiesta di
annullamento dell’atto
mediante il rinnovo
legittimo dell’atto
annullato, ed un
indirizzo civilistico
(distinguendo
ulteriormente tra
istituto di carattere
processuale - con
conseguente valutazione
dell’eccessiva onerosità
non con riferimento alla
persona del debitore ma
al pubblico interesse ed
alla collettività -, ed
istituto sostanziale
civilistico riparatorio,
come ricostruito dal
citato art. 2058 cc).
La tesi civilistica,
inoltre, annota che
l’obbligo della PA di
provvedere in un dato
modo è già un effetto
del giudicato
amministrativo e
precisamente del cd.
effetto conformativo. Se
la PA non adempie al
disposto del giudice o
non lo osservi in toto,
il rimedio consiste nel
giudizio di
ottemperanza. Insomma,
se la PA non adempie,
l’attuazione del suo
obbligo non avviene con
il r. in f.s., ma con
mezzi di adempimento e
di esecuzione.
Si aggiunga che la r.
in f.s. richiede, ai
fini della sua
applicazione, una
verifica di non
eccessiva onerosità, la
quale invece non è
richiesta per
l’adempimento o
l’esecuzione. Il privato
avrebbe una tutela
diminuita se si
accogliessero le due
tesi in tema di
adempimento: il cd
effetto conformativo
della res iudicata
per la PA (il cui unico
limite è l’impossibilità
sopravvenuta) sarebbe
condizionato senza
ragione alla verifica di
non eccessiva onerosità
di cui all’art. 2058 cc,
oltreché
all’accertamento della
colpa della PA.
La tutela del
privato, inoltre,
diventa effettiva solo
se possieda il requisito
della eseguibilità. Non
basta guardare al
dispositivo della
sentenza per stabilire
se la tutela è
effettivamente
conseguibile ma occorre
che la sentenza possa
essere concretamente
portata a completa
esecuzione. Ciò può
avvenire solo con il
giudizio di
ottemperanza, poiché,
nel caso della r. in
f.s., questa può trovare
applicazione solo per
gli interessi di tipo
oppositivo, ove
all’attività giuridica
segua un’attività
materiale.
Nel caso di interessi
pretensivi non è
configurabile la r. in
f.s., poiché il
silenzio, il ritardo, o
l’illegittimo diniego
incidono sempre su una
situazione che resta
insoddisfatta, ragion
per cui nulla può essere
reintegrato. Semmai,
rispetto agli interessi
pretensivi, si può
applicare – parlando in
generale - l’esecuzione
in forma specifica, ma
solo per i casi di
attività vincolata e non
per quelli da attività
discrezionale. La r. in
f.s. con riguardo agli
interessi pretensivi
risulta ammissibile solo
aderendo alla tesi
dell’azione di
adempimento che ammette
che, anche attraverso
tale strumento, possa
essere impartito un
ordine alla PA.
In passato il CdS si
era orientato per
ritenere la r. in f.s.
una forma di tutela
parallela
all’annullamento65,
sostenendo che la
domanda di annullamento
contiene in sé
l’implicita domanda di
risarcimento in f.s. che
induce la PA ad emanare
un atto favorevole al
ricorrente. La
giurisprudenza
amministrativa propende
ora, in maggioranza, per
la tesi civilistica66,
ritenendo cioè che la r.
in f.s. sia una
alternativa
risarcitoria. Anzi il
CdS ha precisato67
che lo scopo della r. in
f.s. non è quello di
sostituire la tutela
demolitoria o
conformativa discendente
dal giudicato di
annullamento, ma di
integrare tale tutela in
modo che la r. in f.s.
svolge un ruolo identico
a quello del giudizio di
ottemperanza in caso di
interesse oppositivo.
Facendo applicazione
di tali criteri alla
materia in esame, si può
sostenere che lo spazio
applicativo per la r. in
f.s. alla valutazione
illegittima, ritardata
od omessa del militare è
assai improbabile. Qui
se ne discute in quanto
la tesi prevalente68
ammette la r. in f.s.
solo con riferimento
agli interessi di tipo
oppositivo, che sono
agitabili in merito alla
valutazione del
militare, mentre la
esclude o la limita
alquanto per gli
interessi di tipo
pretensivo.
Se si accede alla
tesi che fa della r. in
f.s. un’azione di
adempimento, essa non
può essere applicata
alle illegittime
valutazioni (illecito
commissivo), che, avendo
carattere discrezionale,
non consentono – per i
noti limiti di legge -
al giudice di
sostituirsi alla PA
imponendole un dato
contenuto.
Se invece la PA
militare omette o
ritarda (illecito
omissivo) nell’emanare
la documentazione
caratteristica nei casi
previsti dal regolamento
e dalla legge, potrebbe
affermarsi che è
possibile l’ordine di
emanazione, quantunque
nessun controllo
potrebbe essere fatto
dal giudice con riguardo
al contenuto
discrezionale dell’atto
valutativo. Questa
sembrerebbe essere una
possibilità avanzata –
su un piano più generale
- da una autorevole
dottrina69,
che per le attività
vincolate è di parere
favorevole, affermando
anzi che il giudice
potrebbe anche spingersi
a delineare il contenuto
dell’atto da adottare,
mentre, per le attività
discrezionali, opina che
l’ordine potrebbe essere
emanato ma solamente con
carattere
procedimentale, ossia
che il giudice potrebbe
costringere
(=condannare) la PA a
riprendere il
procedimento senza però
avere il potere di
influenzarne l’esito
contenutistico.
Tuttavia, tale
ricostruzione presuppone
innanzitutto una norma
di legge che, allo
stato, non è dato di
rinvenire nei testi
pertinenti (e
segnatamente nella
L. 205/00) e
presuppone altresì un
rapporto di tipo
obbligatorio
privatistico tra PA e
singolo nell’ambito del
procedimento
amministrativo, che
invece non si riscontra
tra PA e militare. In
secondo luogo l’adozione
in f.s. di quello stesso
atto di valutazione che
la PA avrebbe dovuto
emanare non sarebbe più
una misura risarcitoria,
quale è la r. in f.s.
appunto, ma semmai
esecuzione della
sentenza.
Come visto, resta il
fatto che la tesi
prevalente non aderisce
alla ricostruzione della
r. in f.s. come azione
di adempimento e
pertanto il singolo
interessato potrebbe
solo agire con il
diverso istituto
dell’esecuzione in forma
specifica ovvero, più
realisticamente, con la
procedura del silenzio,
impregiudicata la
circostanza che la PA
militare potrebbe essere
condannata ad emanare
l’atto, ma non un atto
conforme alle richieste
del ricorrente.
Se si accede alla
tesi prevalente, che
vuole la r. in f.s.
un’azione alternativa al
risarcimento del danno
per equivalente e
accompagnata alla
domanda di annullamento,
il ricorrente può
ottenere solamente una
prestazione diversa da
quella di cui lamenta il
mancato adempimento.
Quindi, se la PA ha
valutato
illegittimamente (ad es.
ha dato un giudizio
manifestamente erroneo)
(cd. illecito commissivo),
il ricorrente può
ottenere solo
l’annullamento dell’atto
e non, mediante la r. in
f.s., un giudizio
conforme alle sue
richieste, perché dal
giudicato di
annullamento discende
già un effetto
conformativo cui la PA
deve aderire e nessuna
diversa prestazione
specifica sembra
ravvisabile. Laddove la
PA non si conforma, il
ricorrente può solo
agire in ottemperanza
dell’annullamento già
ottenuto.
Se la PA ha valutato
con ritardo o ha omesso
di valutare (cd.
illecito omissivo),
allora la r. in f.s. non
è applicabile per la
ragione che la diversa
prestazione non potrebbe
che consistere
nell’emanazione
dell’atto richiesto e
finirebbe per essere
un’azione di
adempimento, dalla cui
configurazione la tesi
in parola appunto si
distacca. Il ricorrente,
in tal caso, potrà
esperire la procedura
sul silenzio.
Sempre a maggior
chiarimento, si può
aggiungere che, essendo
la r. in f.s. una misura
riparatoria/risarcitoria,
essa presuppone la
configurabilità di un
danno cagionato e
provato secondo i
dettami e gli elementi
di cui all’art. 2043 CC
ovvero, per chi aderisce
alla tesi della
responsabilità
contrattuale della PA,
secondo il disposto di
cui all’art. 1218 CC.
Non solo: c’è anche da
considerare che
l’orientamento
prevalente postula il
previo annullamento
dell’atto per ottenere
il risarcimento del
danno (pregiudiziale
amministrativa).
Pertanto, il
ricorrente dovrà agire
in giudizio domandando
l’annullamento dell’atto
di valutazione ed il
risarcimento in f.s. “qualora
sia in tutto o in parte
possibile” (art.
2058 CC). Poiché per le
ragioni esposte tale
possibilità non ricorre,
egli potrà chiedere in
primo grado solo il
risarcimento per
equivalente, purché
adempia all’onere della
prova.
Dottrina ed
giurisprudenza70
ammettono peraltro che
la proposizione della
domanda di r. in f.s.
senza congiungerla alla
subordinata domanda di
risarcimento per
equivalente, non
precluda quest’ultimo.
Con un chiaro favore per
il ricorrente e con il
giusto rispetto della
lettera di un testo di
legge (art. 2058 CC), si
ritiene che la r. in
f.s. contenga in sé la
domanda di risarcimento
per equivalente e che il
giudice che ammetta
quest’ultimo non giunge
a violare il principio
della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato,
ai sensi dell’art. 112
cpc, anch’esso
applicabile al processo
amministrativo.
Non è invece ammesso
il contrario,
verificandosi in tal
caso la detta
violazione.
Sul piano
processuale, infine,
l’orientamento
prevalente ritiene che
la domanda di r. in f.s.,
essendo una domanda di
risarcimento, non possa
essere riproposta per la
prima volta in appello e
nemmeno in sede di
giudizio di ottemperanza71.
Si discute invece se,
proposta in primo grado
la domanda di r. in f.s.,
il giudice possa
ritenerla in appello o
in ottemperanza come
domanda di risarcimento
per equivalente.
Accogliendo la
sovraesposta tesi,
relativa alla continenza
delle domande di
risarcimento, la
risposta dovrebbe essere
affermativa. Accogliendo
la tesi che la domanda
di r. in f.s. non trova
cittadinanza con
riguardo alle
valutazioni
discrezionali e che
pertanto va rigettata
già in primo grado,
occorrerebbe che la
domanda di risarcimento
per equivalente fosse
già proposta insieme e
subordinatamente alla
prima.
Luca Scirman
72
__________________
1 SCIRMAN L., “Il
diritto nella
valutazione del militare”,
in LPA, Giuffré, nn 3-4,
2005, pp. 699ss e a
SCIRMAN L. “Il metodo
nella valutazione del
militare. Raffronto con
la disciplina del
pubblico impiego
privatizzato”, in
http://www.giustamm.it/,
III, n. 7, luglio 2006.
SCIRMAN L., “Contributo
allo studio del nuovo
modello di Difesa e
delle FF.AA.”, in
http://www.giustamm.it/,
II, n. 5, giugno 2006;
IOVINO P. e RITACCO A.,
“L’autonomia dei
giudizi in sede di
documentazione
caratteristica:
orientamenti
giurisprudenziali”,
in Riv. Guardia di Fin.,
n. 5/2005, pp. 1585ss;
AA.VV., “L’ordinamento
militare”, (POLI V.
e TENORE V., a cura di),
Giuffré, 2006; TENORE
V., “L’incidenza
della nuova legge n. 241
del 1990 sulle pubbliche
ammnistrazioni (e su
quella militare in
particolare)”, Cedam,
Padova, 2006; POLI V. e
TENORE V., AA.VV., “I
procedimenti
amministrativi tipici e
il diritto di accesso
nelle Forze Armate”,
Giuffré, Milano, 2002;
TAR Calabria, Sez.
staccata RC, Sent.
9/1/2004, n. 3, con nota
di BASSETTA F., “La
valutazione
caratteristica del
personale militare”,
in Il lavoro nelle PA,
2004, nr 1, pp. 282ss;
Id., “Lo stato
giuridico del personale
militare”, in serie
Quaderni nr 6, suppl. al
n. 3/2003 della Rassegna
dell’Arma dei
Carabinieri (in partic.
parte V, cap. XIII,
rubricato “La
valutazione del
personale militare”),
pubblicato altresì in
www.carabinieri.it/editoria/rassegna/.
MEREGAZZI R., “Rassegna
di giurisprudenza sulle
leggi di stato giuridico
e di avanzamento degli
appartenenti alle Forze
armate”,
Giuffrè, Milano, 1965;
SCHWARZENBERG C., “L’importanza
in Italia e all’estero
della documentazione
caratteristica degli
Ufficiali, con
particolare riguardo ai
problemi
dell’avanzamento”,
in Rass. Arma CC, n. 1,
gen.-marzo 1993. MESSA
G., “L’impugnabilità
dei documenti
caratteristici nella
nuova normativa”, in
Rivista della Guardia di
Finanza, n. 2, aprile
1975 S. MARCOLINI S. “Il
controllo del giudice
amministrativo sulla
documentazione
caratteristica degli
appartenenti alle forze
armate tre principio di
legalità e merito
insindacabile delle
scelte della p.a.
militare”, in F.A. –
TAR, 2002, 2854; LABELLA
B.- CARDUCCI G.(2003), “La
nuova documentazione
caratteristica del
personale militare delle
Forze armate”, in
Informazioni Difesa,
2003, nr. 3, pp. 45ss;
ALESIO M., "Le 'note
caratteristiche' degli
appartenenti alle Forze
armate nell'evoluzione
normativa", in
Diritto e Giustizia, V,
n. 6, 2004, 93-95.
2 Cons. Stato, Sez.
IV, 25 novembre 1960, n.
987, in Rass. “Il Cons.
St.”, 1960, I, 2041. Più
esattamente i giudizi
del compilatore e del
revisore sono ritenuti
giudizi autonomi l’uno
rispetto all’altro (Cons.
Stato, IV Sez., 2 luglio
1943, n. 221 in FA,
1943, 1, I, 1943; Cons.
Stato, IV Sez., 13
febbraio 1963, n. 72 in
Rass. “Il Cons. St.”,
1963, I, 153). Il
Consiglio di Stato
precisa che i vari
giudizi, interni e
finali, che compongono
la scheda sono “giudizi
di valore” di natura
relativa e non assoluta,
cfr. Cons. St., IV Sez.,
25 maggio 1979, n. 393,
in Consiglio di Stato,
1979, I, 1737. Cfr pure
la giurisprudenza
richiamata da BASSETTA
F., “Il pubblico…”,
cit., par.1, nota 5. Il
giudizio valutativo non
si esaurisce in un atto
di accertamento tecnico,
di cui quindi non è
possibile applicare
tout court la
relativa disciplina,
essendo annoverabile tra
le valutazioni tecniche:
D’ANGELO G., “Giudice
amministrativo e
valutazioni tecniche
dopo la l. 21 luglio
2000 n. 205”, in
Dir. Amm., n. 3/2005,
pp. 659ss; TESSARO T., “Valutazioni
tecniche e attività
consultiva nella recente
legislazione di principi”,
in L’Ammin. It., n.
10/93, pp. 1494ss.
3 Sui dubbi di
legittimità del
regolamento DPR 213/02
proprio a causa della
mancanza di una chiara
base legislativa per
l’Arma dei CC, sia
lecito rinviare a:
SCIRMAN, “Il diritto…”,
cit., p. 717ss.
4 Cfr. POLI V.-TENORE
V., “Codice di
diritto amministrativo
militare”, Giuffré,
Mi, 2006; POLI, in AA.VV.,
“L’ordinamento…”,
cit., vol. II, p. 379ss.
5 A. SANDULLI, “Manuale
di diritto
amministrativo”,
1978, Jovene, p. 420;
QUARTULLI A., “Atti
autoritativi e atti
paritetici: validità di
una distinzione”, in
Studi per il
centocinquantenario del
Consiglio di Stato,
Roma, 1981, vol. III.;
M. S. GIANNINI,
Diritto amministrativo,
p. 712-713, Giuffrè,
1988; MATTARELLA B. E.
G. FUOCO, “L’art. 1,
comma 1bis, della legge
241/90. Alla ricerca
delle proprietà
alchemiche del diritto
privato”, in
http://www.lexitalia.it/,
n. 6/2005. L’atto
autoritativo, però, non
coincide con l’atto
iussivo (in particolare,
l’ordine gerarchico),
che è un atto ablativo
personale incidente su
una situazione giuridica
soggettiva del
destinario in modo da
imporre, senza
possibilità di scelta,
una data prestazione,
positiva o negativa. I
due atti sembrano essere
in un rapporto di genere
a specie.
6 POZZI A., “La
giurisdizione esclusiva
del pubblico impiego non
privatizzato”, in
CdS, novembre 2003, II,
2209ss.
7 Arduo riportare
una bibliografia
completa relativa al
danno. Si rimanda alle
fondamentali
osservazioni del DE
CUPIS A., “Danno
(dir. vig.)”, in EdD,
Giuffré, 1962, p.627,
che individua il dp
nella lesione ad un
interesse patrimoniale,
ossia ad una utilità
economica che un
soggetto può trarre da
un bene. Cfr. poi CIAN
G. e TRABUCCHI A., “Commentario
breve al CC”, Cedam,
2004, sub art. 1223.
8 Da ultimo, per
particolare completezza,
si segnala la sent. n.
210/05 del 22/2/2005 del
Trib. di Reggio Emilia,
Sez. I civ., in
http://www.altalex.it/.
9 Cass. Civ., Sez.
III, n. 8827 del
31/5/2003.
10 MARUOTTI L., “La
struttura dell’illecito
amministrativo lesivo
dell’interesse legittimo
e la distinzione tra
l’illecito commissivo e
quello omissivo”,
2005, in
http://www.giurisprudenza.it/.
11 Ad. Plen. del CdS
13/9/2005 n. 7 e
30/8/2005 n. 4, in
http://www.giustiziaamministrativa.it/.
12 Per CAIANELLO V.,
“Manuale di diritto
processuale
amministrativo”,
Utet, To, 1997, p. 851,
l’Amministrazione ha
l’obbligo di eseguire il
giudicato amministrativo
ed il successivo
giudizio di ottemperanza
risulta essere una sorta
di esecuzione forzata.
Può verificarsi che, pur
a seguito del giudicato
amministrativo, la PA 1)
rimanga inerte; 2)
rifiuti di ottemperare;
3) reiteri il
provvedimento annullato;
4) emani un
provvedimento elusivo 5)
adempia parzialmente.
Mentre è ammesso
pacificamente in
giurisprudenza il
giudizio di ottemperanza
per il caso di inerzia e
per i casi di
macroscopica elusione,
qualche dubbio nasce in
caso di parziale o
incompleta esecuzione e
nelle rimanenti ipotesi.
Interesse pretensivo
sembra sussistere anche
nel caso in cui
l’Amministrazione non
abbia ottemperato alle
misure cautelari
disposte dal giudice
amministrativo: art.
21bis legge TAR, come
modificata dalla legge
205/2000.
13 Cfr. DEODATO C.,
in “Codice della
Giustizia Amministrativa”,
a cura di MORBIDELLI G.,
Giuffré, Milano, 2005,
pp. 357-358. Poiché l’A.
non critica tale
impostazione,
indirettamente sembra
avallarla. Applicando il
criterio dettato dalla
richiamata
giurisprudenza alla
tematica in questione,
non è assurdo ipotizzare
che una data
osservazione (ad es.
relativa ad un
illegittima valutazione
dello stato di salute
del valutato) debba
essere corretta in modo
da essere ricondotta
alla legittima
condizione fisica
dell’interessato.
14 Ancora non è
stata ben chiarita la
portata dell’
innovazione di cui
all’art. 2, comma 5,
della legge 241/90,
secondo cui il giudice,
in tema di silenzio
rifiuto/inadempimento,
può conoscere della
fondatezza della
domanda. In
giurisprudenza vi è
persino chi ne fa un
nuovo caso di
giurisdizione sul
merito: CGA, IV, n. 726
del 4/11/05 e TAR
Liguria, I, n. 102 del
8/2/06, in Urb. e app.,
2006, p. 975.
15 TAR Lazio, Roma,
IIbis, n. 6786 del
9/9/05 e TAR Campania,
II, n. 850 del 16/6/06,
TAR Campania, Na, II, n.
112, del 9/1/06; TAR
Campania, Na, VI, n.
3099 del 17/3/06, in
http://www.giustizia_amministrativa.it/.
Una giurisprudenza ha
negato il cumulo delle
azioni sul silenzio e
sul risarcimento del
danno anche per le
ragioni che non solo le
domande devono fondarsi
su identici presupposti
di fatto e di diritto ed
essere riconducibili al
medesimo rapporto o al
medesimo procedimento,
ma anche perché non
possono essere trattate
con lo stesso rito: TAR
Puglia, Le, n. 1415 del
14/12/2001, in MONTEDORO,
in AA.VV., “Codice
della giustizia…”,
cit., p. 276. In
dottrina, di recente,
GIOVAGNOLI R., “I
silenzi della Pubblica
Amministrazione dopo la
legge n. 80/2005”,
Mi, 2005 e STICCHI
DAMIANI E., “L’accertamento
della fondatezza
dell’istanza nel
giudizio sul silenzio”,
in FA-TAR, 2005, 3365;
PARISIO V., “Il
silenzio della Pubblica
Amministrazione tra
prospettive attinie e
fattuali alla luce delle
novità introdotte dalla
l. 11 febbraio 2005, n.
15 e dalla l. 14 maggio
2005, n. 80”, in
FA-TAR, nn. 7-8, 2006,
pp. 2798ss.
16 TAR Sicilia, Ct,
III, n. 1983 del
3/11/05, in
http://www.giustizia-amministrativa.it/.
17 CdS, V, n. 4968
del 24/8/06 in Corr.
Giur. N. 11/06, p. 1222.
18 Cass. SS.UU. n.
9556/2002.
19 TAR Campania –
Napoli, Sez. IV, sent.
12 aprile 2005, in
http://www.lexitalia.it/.
20 LAMBERTI C. e
BALDANZA A., in AA.VV.,
“I procedimenti
amministrativi tipici…”,
cit., in specie pp.
193-197; POLI, in AA.VV.,
“L’ordinamento…”,
cit., vol. II, pp.
421-423.
21 La
giurisprudenza, infatti,
non propende per
l’automatica influenza
della documentazione
caratteristica annullata
in via giurisdizionale o
di autotutela sulla
successiva procedura di
avanzamento: CdS, Sez.
IV, 14/2/05, n. 407 in
http://www.giustizia-amministrativa.it/.
22 Arg. ex CdS, IV,
5/4/77, n. 321, in CdS,
1977, I, 477. Altro è,
dice POLI in AA.VV., “L’ordinamento…”,
cit., vol. II, p. 290
citando una pronuncia
del CdS, il rapporto tra
due differenti procedure
di avanzamento, che,
essendo autonome, non
possono interferire
reciprocamente
23 POLI, “L’ordinamento
militare…”, cit.,
vol. II, p. 393 ed ivi
la giur. citata.
24 Loc. ult. Cit.,
pp. 422-423.
25 La casistica
offre però anche esempi
di annullamento del
giudizio di avanzamento
per documentazione
caratteristica “irregolare
per effetto di
cancellazioni e
variazioni” del
libretto personale
trascritte su fogli
incollati, privi di
firma e senza indicare
il provvedimento in base
a cui le correzioni sono
state fatte: CdS, IV,
7/3/78, n. 183, in CdS,
1978, I, 359. Contra CdS
IV n. 6668 del 9/12/02
in Cons. St., 2002, I,
2679.
26 Il rapporto di
presupposizione è
individuato ove un
atto/provvedimento
costituiscano la ragione
unica ed essenziale
delle successive
determinazioni e vi sia
necessaria
consequenzialità di
effetti giuridici. Per
ciò riguarda anche atti
di procedimenti
differenti: con riguardo
ad incarichi
dirigenziali, cfr. CdS,
V, n. 2148 del 4/5/2005,
in
http://www.giustizia-amministrativa.it/,
raccolta sentenze.
Quindi, non vi è nemmeno
presupposizione tra due
diversi atti di
valutazione e
l’illegittimità dell’uno
non influisce
sull’altro: POLI, “L’ordinamento…”,
cit., vol. II, p. 387.
27 CdS, IV,
10/12/1974, n. 970, in
CdS, 1974, I, 1597.
28 Ad es., TAR Emila
Romagna, Pr, n. 81 del
9/2/99, in Giur. di
merito, n. 4-5/2000, con
nota di ANCORA F., pp.
942ss.; TAR Lombardia,
I, Mi, n. 1732 del
8/10/97, in
http://www.giustizia-amministrativa.it/,
sezione sentenze TAR.
29 TENORE, in AA.VV.,
“L’ordinamento…”,
cit., pp. 822ss.
Sintetica ed efficace
pure VIPIANA P.M., “Introduzione
ai vizi di legittimità
dell’atto amministrativo”,
Cedam, 1997, pp.
192-197; GAROFOLI,
RACCA, DI PALMA, “Responsabilità
della PA e risarcimento
del danno innanzi al
giudice amministrativo”,
Giuffrè, Mi, 2003, in
particolare pp. 99ss. Di
recente, VACCARO R., “La
disapplicazione del
provvedimento
amministrativo in sede
penale”, in
http://www.neldiritto.it/,
n. 10/febbraio 2007;
DAUNO TREBASTONI F., “Il
sindacato del giudice
penale sulla
discrezionalità
amministrativa,
nell’abuso d’ufficio”,
febbraio 2007, in
http://www.giustizia-amministrativa.it/,
sez. contributi.
30 Così si argomenta
in giurisprudenza, ad es.:
CdS, VI, n. 4100 del
27/6/06, in FA-CdS, n.
6/06, 1790, secondo cui
l’interesse pubblico
sotteso alla valutazione
alberga “nel
monitoraggio continuo
della qualità del
servizio prestato”.
31 BASSETTA F., “Lo
stato giuridico…”,
cit., pp. 209-210;
SCIRMAN L., “Il
metodo…”, cit., par.
1.
32 Nel caso sub art.
4, comma 1, lett. e (qui
la sospensione
dall’impiego del
giudicando è il
presupposto in base a
cui emanare il
successivo atto di
valutazione),
paradossalmente
l’omissione di
provvedimento potrebbe,
almeno non alla lunga,
produrre un beneficio
per il giudicando, non
essendo rivelata ai
futuri valutatori/revisori
la condizione di
sospensione, soprattutto
ove questa sia l’effetto
di una situazione
negativa a carico dello
stesso giudicando (ad es.,
la commissione di un
reato). Pertanto, in
tale ipotesi,
l’interessato, pur
avendo interesse
azionabile
all’emanazione
dell’atto, non avrebbe
titolo per postulare
forme di ristoro del
danno.
33 La norma sembra
riferirsi, sul piano
letterale e un po’ meno
su quello logico e di
ratio, anche ai concorsi
banditi anche da
un’amministrazione
diversa da quella di
appartenenza del
militare.
34 Da ultimo,
TREMANTE L., “La
perdita di chance.
Risarcimento del danno
da attività
amministrativa
illegittima”, Halley
Editrice, 2006 e
CHINDEMI D., “Il
danno da perdita di
chance”, Giuffré,
2007.
35 Cfr. ex plurimis:
CdS Sez. VI del 7/2/2002
n. 686, su
www.lexfor.com, dalla
quale sono tratte le
definizioni, e Cass.
Civ. nr. 6506/85, che
configura l’esclusione
dal concorso come danno
da perdita di chance.
Sulla stessa linea:
T.A.R. Emilia Romagna –
Bologna, 17 aprile 2002,
n.592; Tribunale di
Milano, 30 novembre
2001, Lanzani c/ Azienda
Ospedaliera ; T.A.R.
Campania – Napoli, 21
novembre 2001, n.4917;
Cass. 21 luglio 2003, n.11322
e Cass. 11 dicembre
2003, n.18945.
36 Da ultimo Cass
Civ., Sez. Lav., n. 238
del 11/1/07.
37 CASETTA E., “Manuale
di diritto
amministrativo”,
Giuffré, Mi, 2004, p.589;
MOLASCHI V., “Responsabilità
extracontrattuale,
responsabilità
precontrattuale e
responsabilità da
contatto”, in FI,
2002, col. 8 ss..
38 Si potrebbe
ipotizzare un caso di
danno indiretto laddove
la lodevole prestazione
di un servizio pubblico,
ai sensi dell’art. 5,
punto 5, lett. b, del
DPR 487/94 (cd.
regolamento sui
concorsi) e s.m.i. sia
scriminante come titolo
preferenziale in un
pubblico concorso in cui
il valutando sia
risultato idoneo, ma
vincitore a parità di
merito con un altro
concorrente e non sia
possibile l’assunzione
di entrambi gli idonei.
Ma, onestamente, sembra
essere un caso limite.
39 Tra l’altro, la
giurisprudenza ritiene
che i giudizi valutativi
emessi in occasione di
corsi di istruzione e di
Accademia siano
pressoché vicini al
merito, tanto da poter
essere sindacati
soltanto “entro i
ristretti limiti della
manifesta abnormità,
discriminatorietà o
travisamento dei
presupposti di fatto”:
CdS, IV, n. 2129 del
14/4/2006, in FA-CdS, n.4/2006,
p.1143. Quindi, essendo
difficilmente
dichiarabili
illegittimi, altrettanto
difficilmente ne
deriverà un danno.
40 Qualche dubbio se
il trasferimento fosse
d’autorità: in tal caso
infatti resterebbe un
margine di
discrezionalità alla PA
militare, nonostante il
possesso della richiesta
qualifica.
41 Classicamente
definito in
giurisprudenza come: "menomazione
dell'integrità
psicofisica della
persona in sé e per sé
considerata, in quanto
incidente sul valore
uomo in tutta la sua
concreta dimensione, che
non si esaurisce nella
sola attitudine a
produrre ricchezza, ma
si collega alla somma
delle funzioni naturali
afferenti al soggetto
nell'ambiente in cui la
vita si esplica, ed
aventi rilevanza non
solo economica, ma anche
biologica, sociale,
culturale ed estetica"
(Cass. 90/7101; Cass.
Sez. Lav. 88/5033; Cass.
Civ. n.2883 del 1988).
Dell’individuazione del
contenuto del danno
biologico e della sua
differenza dal danno
morale o patrimoniale ha
avuto occasione di
esprimersi con dovizia
di particolari la Corte
Costituzionale con la
sentenza n.184 del 14
luglio 1986 in Giust.
Civ., 1986, I, 2324.
42 Cass. Civ., Sez.
III, 5/11/1994 n. 9170
in Giust. Civ. 1994,
fasc. nr. 11.
43
Cass. Civ., Sez. III, n.
20323 del 20/10/2005.
Si ricorre sovente anche
alle tabelle preordinate
dalla Corte di Appello
di Milano o di Ancona
44 Inquinamento
acustico in Cass Civ. n.2396
del 1983; Cass. Civ. n.3367del
1988, Trib. Biella
22/4/89; esaurimento
nervoso per fatto
illecito altrui in Pret.
Aquila 10/5/91; stress;
morte di animale
domestico; morte di un
congiunto in Trib.
Milano 1/2/93 e 2/9/93.
45 V.si – di recente
- la già cit. sent. Cass
Civ., sez. Lav. n.
238/07.
46 LIMA F.,
Il danno esistenziale,
7/2/2007, che analizza e
riporta la
giurisprudenza recente
formatasi in materia;
CdS, VI, 16/3/2005, n.
1096; Trib. Roma –
30/6/05 in
Giurisprudenza di merito
n. 3/2006, 579ss, con
nota di L. STELLA, “L’equazione
di Liberati sul
risarcimento del danno
esistenziale”, 582ss
ed ivi bibliografia;
Trib. Napoli – 1° Marzo
2005 in Giurisprudenza
di Merito, n. 3/06,
591ss; CENDON P. e ZIVIZ
P.,
Vincitori e vinti dopo
la sentenza n. 233/2003
della Corte
Costituzionale,
in
http://www.altalex.com/.
Cfr. pure TENORE, in
AA.VV., “L’ordinamento…”,
cit., vol. I, pp.
1379ss; VIOLA L., “Nuove
prospettive della
responsabilità civile
della PA: l’applicazione
della nuova categoria
del danno esistenziale
ai provvedimenti in
materia di servizio di
leva”, in Diritto
Militare, n. 2-3, anno
II, 2002, pp. 7ss; Eid.,
“Il danno non
patrimoniale da
illegittima prestazione
del servizio militare di
leva”, nota a TAR
Campania, Sez. II, Na,
Sent. 4/3/04 in
http://www.giustamm.it/.
47 VIOLA L., “Nuove
prospettive…”, cit.,
p. 27.
48 Cfr. pure E.
BETTINELLI, “Tempo di
vita e servizio militare”,
in FI, 1990, I, 1459ss.
49 Proprio per
arginare una eccessiva
frammentazione del danno
ed evitare duplicazioni
di danno Cass. Civ., III,
n. 23918 del 9/11/2006,
in Corr. Giur., n. 1/07,
pp. 20-21, ha negato, in
un’ipotesi di colpa
medica, il risarcimento
del danno esistenziale
oltre al già
riconosciuto danno
biologico e morale
soggettivo, in quanto il
danno alla salute (o
danno biologico)
comprende ogni
pregiudizio diverso da
quello consistente nella
diminuzione o nella
perdita della capacità
di produrre reddito che
la lesione del bene
salute abbia provocato
alla vittima e non si
differenzia dal danno
estetico o dal danno
alla vita di relazione,
qui considerati come
“componenti” del danno
biologico.
50 Citata e discussa
da CASSANO G.,
Fondamenti giuridici del
danno esistenziale:
novità giurisprudenziali
e questioni in tema di
prova
51 Cass. Civ. n.
2767 del 21/12/1998;
Cass. Civ. n. 12124 del
19/8/2003.
52 “Regolamento
recante disposizioni di
attuazione degli
articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n.
241, nell’ambito degli
enti , dei
distaccamenti, dei
Reparti dell’Esercito,
della Marina e
dell’Aeronautica”,
in POLI-TENORE, Op. cit.,
appendice normativa, pp.
556ss.
53 MONTEDORO G., in
“Codice della
Giustizia Amministrativa”,
Giuffré, Milano, 2005,
p. 252: per
giurisprudenza “assolutamente
costante”, il
termine procedimentale è
sempre ordinatorio,
salvo che nei casi di
procedimenti
sanzionatori e d’urgenza
nonché ove esso sia
configurato come
perentorio dalla legge.
Cfr. pure TAR PUGLIA, Ba,
Sez. II, 13/1/05, n. 56,
in Giurisprudenza di
merito, n. 2/06,
428ss, con nota di G.
MICARI, “Il cd. danno
da ritardo ed i
corollari tratti da una
sentenza-trattato del
TAR Puglia”, 435ss.
Per un esempio in
materia di valutazione,
CdS, VI, n. 4100 del
27/6/2006, in FA-CdS, n.6/2006,
p. 1790: “il termine
di redazione del
rapporto informativo,
previsto dall’art. 62,
comma 2, DPR 24/4/82, n.
335, ha carattere
ordinatorio e non
perentorio, la cui
violazione non si
risolve in vizio di
legittimità dell’atto a
contenuto valutativo”.
Sulla tematica
dell’inerzia nell’ambito
dei procedimenti
amministrativi militari,
cfr. TENORE, in AA.VV.,
“L’ordinamento…”,
cit., vol. I, pp. 272ss
e pp. 1354ss.
54 CdS, sez. IV, ord.
n. 875 del 7 marzo 2005,
su
http://www.lexfor.it/.
Il caso attiene ad una
controversia tra una
società privata ed il
Comune di Perugia circa
la realizzazione di un
complesso turistico su
un vasto agro perugino,
su cui è stato apposto
un vincolo
paesaggistico, con
conseguente diniego di
rilascio di titoli
edilizi, applicazione di
misure sanzionatorie e
pretese risarcitorie
avanzate a vario titolo.
Per la ricorrente, il
mero ritardo del
rilascio del titolo
edilizio sarebbe fonte
di responsabilità
contrattuale da contatto
qualificato, a
prescindere dalla
spettanza o meno del
“bene della vita”, cioè
delle concessioni
richieste. Il TAR ha
negato la tutela
ritenendo che non
ricorressero gli estremi
della responsabilità del
Comune e che la ditta ha
omesso di azionare i
rimedi volti a
formalizzare il silenzio
della PA.
55 Il CdS annota
però (punto 4.2
dell’ordinanza) che il
comportamento del
privato che non si è
avvalso dei riti
acceleratori a sua
disposizione potrebbe
essere valutato per
ridurre il danno a
carico della Pa, secondo
un meccanismo (così si
argomenta anche se il
CdS non lo dice
espressamente) di
concorso di colpa del
danneggiato.
56 Cass. Civ., 10
gennaio 2003, n. 157;
Cons. Stato, Sez. VI, 20
gennaio 2003, n. 204 e
15 aprile 2003, n. 1945.
57 Es. TAR PUGLIA,
Ba, II, n. 56 del
13/1/05, in Giur. di
merito, n. 2/06, pp.
97ss, con nota di MICARI
G. In tal senso pure
TENORE, in AA.VV., “L’ordinamento…”,
cit., vol. I, p. 1357.
58 CdS, Ad. Plen.,
15 settembre 2005, n. 7,
in
http://www.personaedanno.it/.
59 L’Ad. Plen. in
verità prosegue dicendo
che la ricostruzione qui
illustrata non si
applica al caso
trattato, perché non è
stata esperita apposita
diffida prevista fino
all’emanazione della
legge n. 80/05, che non
risulta invocabile
ratione temporis.
60 Già in passato,
la giurisprudenza di
regola richiedeva un “necessario
rapporto di
strumentalità”
perché la formazione
della scheda valutativa
incida su un successivo
procedimento e
soprattutto perché
avvenga “con il
vincolo delle scadenze e
dei tempi propri di tale
procedimento”, in
CdS, IV, 26/10/76, n.
955, in CdS, 1976, I,
1011. Concorde, sebbene
senza l’impostazione
prospettata nel testo,
sembra essere anche
TENORE, op. cit., p.
1359.
61 Ad es., TAR
Basilicata, 7/2/2004, n.
58, in
http://www.armadeicarabinieri.it/.
CdS, VI, n. 529 del
10/2/2006 e n.
5807/2005, in
http://www.giustizia-amministrativa.it/.
62 Al riguardo si
veda la ricostruzione
operata da CHIEPPA R.,
in AA.VV.,(a cura di
MORBIDELLI) “Codice
della giustizia
amministrativa”,
Giuffré, Mi, 2005, p.
313ss; CLARICH M., “Tipicità
delle azioni e azione di
adempimento nel processo
amministrativo”,
marzo 2005, in
http://www.giustizia-amministrativa.it/.
63 TRAVI, “La
reintegrazione in forma
specifica nel processo
amministrativo fra
azione di adempimento e
azione risarcitoria”,
in Dir. Proc. Amm.,
2003, p. 222ss.
64 VOLPE C., “La
reintegrazione in forma
specifica”, in
http://www.giustizia-amministrativa.it/
L’A. critica tuttavia
l’indirizzo
pubblicistico, promosso
da TAR Campania, NA, I,
29/5/2002, n. 3177, in
http://www.giust.it/,
n. 6/02 e citata dallo
stesso, perché la r. in
f.s. non è una sorta di
anticipazione
dell’attività di
conformazione della PA.
Tale indirizzo è in
realtà già inaugurato da
CdS, VI, 18/12/2001 n.
1681, in FA, 2001, 3210,
secondo cui, appunto, la
domanda di annullamento
conterrebbe già in sé la
richiesta di
risarcimento in f.s.
65 CdS, VI,
18/12/2001, n. 6281.
66 CdS, VI, n.
3308/02, Id., n. 1716/03
e Id., IV, n. 45/05.
67 CdS, IV, n.
3169/2001.
68 LOPILATO V., “Il
Consiglio di Stato
chiarisce la natura ed i
limiti del risarcimento
del danno in forma
specifica”, in
Diritto&Formazione,
2002, p. 1175ss.
69 CARINGELLA F. “La
tutela risarcitoria dopo
la sentenza 500/99 delle
Sezioni Unite della
Corte di Cassazione”,
in CARINGELLA F., DE
NICTOLIS R., LIPARI M.,
MATASSA N., “Il
processo in materia di
opere pubbliche”,
MI, p. 366ss.
70 VOLPE, op. cit.,
p. 9, il quale riporta
Cass. Civ. , II,
18/1/2002, n. 552, in
Giust. Civ., Mass.,
2002, 94. Cfr. altresì
CHIEPPA, op. cit., p.
316 e la giur. di
cassazione ivi
riportata.
71 CHIEPPA R., op.
cit., p. 323.
72 DIRIGENTE REGIONE
CAMPANIA.