<< APPLICAZIONE C.P.M.G. - LETTERA APERTA AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA - Prof. Arturo PARISI >>



Egregio Signor Ministro,

 

prima di tutto voglio congratularmi con Lei per l’alto incarico che gli è stato affidato, ed un auspicio per il Suo mandato: che sappia cogliere e risolvere le problematiche che affliggono tutto il personale militare da Lei dipendente, soprattutto la base, ossia quello che non ha voce, e non soltanto i vertici delle Forze Armate come purtroppo è successo con i Suoi predecessori.

In tale contesto, voglio rappresentarLe una delle più gravi problematiche che il personale militare dei quadri negli ultimi tempi è stato costretto a subire senza poter obbiettare niente. Riguarda una questione molto delicata che richiede pertanto molta attenzione da parte Sua e del Governo tutto, si tratta dell’applicazione del C.P.M.G. (Codice Penale Militare di Guerra) ai militari facenti parte di contingenti impegnati in operazioni extra-nazionali, sia facenti parte degli Organismi Internazionali (ONU, NATO ecc.), sia a seguito di coalizioni con altri Stati Esteri es: Enduring Freedom.

Dopo la seconda guerra mondiale credo che il succitato CPMG non sia stato mai applicato in nessuna operazione internazionale di pace e, pare che nessuno sentisse l’esigenza di affrontare minimamente il problema di un eventuale Ombrello Giuridico da dare alle missioni militari di pace.

Invece il precedente Governo si, loro hanno avuto questa necessità, forse dettata dal fatto di dover giustificare una presenza “di pace” come sistematicamente viene definita, ed essere coinvolti però in uno scenario di guerra.

Inoltre, vi era l’esigenza di trovare il modo di inviare il personale d’autorità, al fine di mantenere gli impegni presi con i paesi “amici” e che naturalmente non riuscivano a trovarlo.

Forse ……, nessuno sa bene quali i fatti e quali le circostanze per cui hanno dovuto emanare i D.L. nr. 421/01 e D.L. nr. 451/01, convertiti rispettivamente con le Leggi nr. 6/02 e nr. 15/02.

Ebbene signor Ministro, secondo tali Norme Legislative il CPMG non solo si applica sul teatro di guerra in IRAQ (Enduring Freedom) ma a tutte le altre missioni Internazionali e non è tutto, infatti, il CPMG si applica anche al personale militare con funzioni di comando e controllo e di supporto al Corpo di Spedizione che resta sul territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri Paesi.

Ma vi è di più, per il personale non direttamente aggregato al Corpo di Spedizione la soggezione al CPMG decorre “dal momento in cui e' ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio"; molto sottile quest’ultima disposizione.


Quanto sopra esposto comporta che, anche se non si è momentaneamente impiegati, ed anche sul territorio nazionale, non solo l’inasprimento delle pene per reati civili e militari, ma l’unicità della giurisdizione militare, ossia tutti i reati militari ed ordinari sono giudicati dal giudice militare (del Tribunale militare di Roma), questo significa che a tutti i reati viene applicato il CPMG, anche sul territorio nazionale ed in tempo di pace.

Ebbene Signor Ministro, tutto questo è inaccettabile.

Infatti, le conseguenze pratiche dell’attuazione del CPMG comporta l’applicazione di norme particolari

che prevedono:
- l’aumento, in taluni casi, fino alla metà delle pene detentive stabilite dal cpmp, salvo quando l’aumento sia specificamente disposto dal cpmg;
- la non applicabilità dell’art. 260 cpmp (richiesta di procedimento del Comandante di Corpo/Ministro a seconda dei casi);
- la competenza del giudice militare sulla maggior parte dei reati ordinari commessi da militare in luogo militare (art. 47 cpmg – novellato);
- la possibilità di differire al termine delle operazioni la maggior parte delle pene detentive ed accessorie (art. 29-37 cpmg);
- casi speciali di estinzione del reato (artt. 38-41 cpmg);
- la riabilitazione di guerra (art. 41-46 cpmg);
- l’applicazione delle disposizioni del cpmp, concernenti i reati militari in particolare, in tutti i casi non previsti dal cpmg (1° comma, art. 47 cpmg);
- la punizione di specifici reati contro la fedeltà e la difesa militare (artt. 48-93 cpmg) -   tradimento, spionaggio militare, sedizione militare;
- la repressione di particolari reati contro il servizio di guerra (artt. 94-164 cpmg) - abbandono del comando, resa, codardia, abbandono di posto e violata consegna, diserzione al nemico, distruzione/sabotaggio di opere/cose militari;
- la tutela del diritto umanitario, attraverso la punizione di specifici reati contro le leggi e gli usi di guerra (artt. 165-230 cpmg): omissione alla cessazione delle ostilità; uso di mezzi di guerra vietati; saccheggio; maltrattamenti verso infermi; feriti o naufraghi; sevizie o maltrattamenti contro i prigionieri; appropriazione della preda bellica.


Inoltre il comma 4 dell’art.9 della L. 6/2002 prevede testualmente;

  • oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all’ARRESTO di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
    a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del cpmp;
    b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;
    c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;
    d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del cpmp, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;
    e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scorta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;
    f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del cpmg.

Alla luce di quanto sopra esposto, mi permetta una semplice considerazione: meno male che in Italia è stata abrogata la pena di morte.


E’ vero che sono state modificate nel tempo anche i compiti delle Forze Armate, all’uopo vedasi art. 1 della Legge 14.11.2000 nr. 331 (anch’essi cambiati dal vecchio Governo per …………..esigenze di politica estera), ma sia l’Ordinamento sia l’Attività delle Forze Armate restano conformi agli art. 11 e 52 della Carta Costituzionale ed alle Leggi (che a loro volta non possono essere incostituzionali).

E pare che fino ad oggi tali articoli della Costituzione non sono stati modificati, pertanto “l’Italia ripudia la Guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli” e “l’Ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, inoltre l’art. 78 precisa che “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

Perciò quanto sopra potrebbe avvenire solo in un contesto di DIFESA DELLA PATRIA.

Pertanto senza tali presupposti e senza una delibera (stato di guerra) del Parlamento e poteri particolari assunti dal Governo, come si fa ad applicare il Codice Penale Militare di Guerra? Non sono forse INCOSTITUZIONALI le summenzionate Leggi e pertanto vanno abrogate? O quantomeno modificate radicalmente?

C’è un’altra Legge per esempio la nr. 51/2006 di conversione del D.L. 273/05 che all’art. 39 vicies semel, con titolo “partecipazione di personale militare a missioni internazionali”, che prevede la copertura di spesa per quasi tutte le missioni all’estero fino alla fine di Giugno 2006, al comma 32 così recita: al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, nr. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002 nr. 6.

Lo stesso disposto lo troviamo al comma 17 dell’art. 39 vicies bis con titolo “ missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in IRAK”.

Ora pare che dall’IRAK ci dobbiamo ritirare completamente e definitivamente, ma alle altre missioni internazionali esistenti? Senza considerare quello che può avvenire in futuro.


Infine vi è un altro aspetto da evidenziare in riferimento alla problematica in parola, l’art. 1, comma 4 della suddetta Legge 331/2000 così recita: le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte.

Orbene, in merito vi è da dire che le nostre Forze Armate operano nello scenario Internazionale secondo l’adozione e l’applicazione delle regole d’ingaggio ROE (le Rules Of Engagement), esse com’è noto costituiscono direttive stipulate con gli alleati di coalizione ed impartite dal potere politico alle Forze Armate per definire, tra l’altro, la circostanza, il grado e le condizioni in cui può farsi ricorso all’uso della forza.

In pratica esse costituiscono l’unico strumento per autorizzare l’uso della forza in tempo di pace ed in situazioni di crisi. Esse inoltre devono essere conformi ai principi di diritto internazionale e non contrastanti con quelli di diritto nazionale.

Perciò, se le succitate “regole” non possono essere in contrasto con la Nostra Carta Costituzionale (base del diritto nazionale), non sono esse in contrasto con l’applicazione del CPMG sul territorio dove le stesse regole operano?

Insomma per le missioni di pace dovrebbe bastare il C.P.M.P. (Codice Penale Militare di Pace) e se questo risultasse uno strumento inadeguato alle circostanze ed allo stato di crisi, certamente non lo può essere il CPMG che con le sue norme coercitive è stato pensato e risulta efficace, solo in presenza di uno stato di guerra dichiarata.

Eventualmente bisognerebbe pensare ad altri strumenti giuridici meno incisivi, nel rispetto dei diritti inviolabili nazionali ed internazionali che ora non sono garantiti.

 

Per tutte le sovra-esposte motivazioni, si chiede il Suo autorevole intervento affinché si faccia promotore (in concerto con gli altri Dicasteri interessati) di adeguata iniziativa di Governo e/o Parlamentare atta a disciplinare la succitata delicata materia, secondo il dettato Costituzionale.


Nel formulare Sinceri Voti Augurali per un proficuo lavoro, La ringrazio sentitamente ed anticipatamente per tutto quello che è in Suo potere e che vorrà fare in merito.


Data, 21 Maggio 2006.


CHIRICO Giuseppe
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
NAZIONALE DELL’AS.SO.DI.PRO.

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