-
DIRITTI DEI MILITARI -
ADDIO ALL'ORARIO DI LAVORO!
L'orario di lavoro è già stato eliminato, da un punto di vista legislativo, con
due provvedimenti entrati in vigore nel 2001.Finora però tali provvedimenti non
hanno trovato ancora una piena applicazione per motivi connessi sostanzialmente
alla copertura finanziaria.
Le norme citate sono le seguenti:
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2001 - Supplemento
Ordinario n. 142
Art. 29 co. 4.
Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile
concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero
per imprescindibili esigenze funzionali, puo' essere corrisposto, in luogo
delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei
limiti previsti dalla vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili
nell'apposito Fondo.
Legge 29 marzo 2001, n. 86
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001
Art. 3
1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in
esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di
lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti
disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a
condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di
continuità per almeno quarantotto ore..2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di
carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate,
nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della
difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad
un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere,
salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere
operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere
garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la
fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo
impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e
del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo
decreto legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività
dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della
medesima indennità.
7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 4, nonchè con le indennità di missione all'estero.
Il primo provvedimento, il Dlgs 215/2001, ha già trovato applicazione in
diversi reparti delle FF.AA e di fatto si concretizza in una forfettizzazione
delle ore eccedenti le 36 settimanali per un corrispettivo di £ 65.000 lorde
(prendendo la fascia di A.V.O. (alta valenza operativa) dei marescialli,
prevista dal dpr 139/1999) al posto del pagamento o del recupero di 8 ore di
straordinario. Di fatto accade che un ora di straordinario viene pagata circa £
5.000 (la cifra deriva dalla divisione tra 40.000 nette circa al giorno e le
otto ore corrispondenti ) ovvero meno di 1/3 di quanto dovrebbe invece essere
pagata come ora eccedente il normale orario.Senza entrare nel merito della sua
applicazione, che spesso da luogo a dei veri e propri abusi da parte dei
comandanti, va evidenziato come per 60 giorni all'anno le ore eccedenti alla 36
settimanali possano essere forfettizzate con un irrisorio pagamento, che non
supera nemmeno la soglia del pagamento salariale riconosciuto invece
"all'ultimo bracciante assunto per la raccolta dei pomodori".Le
stesse considerazioni sono valide anche per il secondo provvedimento, la legge
86/2001, che però estende la forfettizzazione per altri 120 giorni all'anno.
Tale norma non dovrebbe però trovare applicazione, per il momento, in quanto l'ammontare
del pagamento forfettario dovrà essere definito in sede della attuale
concertazione tra il cocer ed il governo (il condizionale viene usato poiché
esistono reparti che hanno già anticipato l'applicazione di tale norma
nell'attesa della cosiddette finestre operative ovvero della definizione delle
indennità forfettarie della L. 86).Facendo la somma dei 60 gg del dlgs 215 e
dei 120 gg della l. 86, la sospensione dell'orario di lavoro con la
corrispondente forfettizzazione può avvenire per un totale di 180 giorni. Di
fatto, tali provvedimenti coprono quasi l'intero arco lavorativo annuale
tenendo conto che al netto delle ferie e dei giorni festivi si possono
conteggiare circa 200 giorni lavativi all'anno.Tale scempio va considerato una
offesa alla professionalità dei militari e allo loro dignità di cittadini
lavoratori, oltre a rappresentare una retrocessione rispetto agli innumerevoli
anni di lotte per il riconoscimento del sacrosanto diritto ad avere un orario
di lavoro.
Per il momento l'unica azione possibile è quella che il cocer, in sede di
concertazione, non permetta che venga destinato alcunché dello stanziamento
contrattuale dalla legge finanziaria 2002, per il pagamento di queste
forfettizzazioni che di conseguenza non potrebbero mai essere applicate. Tale
scelta contrattuale andrebbe altresì a vantaggio di tutti in quanto il relativo
stanziamento andrebbe ad alimentare gli assegni fondamentali, corrispondendo
aumenti maggiori e più equamente distribuiti.Il comunicato del cocer A.M. , che
tra l'altro parla di una "legittima difesa" anche per mezzo di una
"visita al Quirinale", deriva sostanzialmente dalla consapevolezza
che dall'altra parte della concertazione, vi è invece una evidente volontà di
dare attuazione alle forfetizzazioni di cui si è parlato sopra.Dobbiamo
pertanto prestare la massima attenzione all'evolversi della concertazione per
valutare se sia necessario avvalersi degli strumenti di democrazia riconosciuti
dalla costituzione a tutti i cittadini, inclusi i militari, per porre in essere
tutte le azioni idonee all'esercizio di una legittima difesa. P.S. : si fanno
sempre più attendibili le voci che si riferiscono ad una totale
omogenenizzazione dei dirigenti militari a quelli civili. In tal caso questi
ultimi non sarebbero più soggetti ad un orario di lavoro poiché la loro
flessibilità verrebbe compensata con una indennità mensile (molto probabilmente
una cospicua indennità) che andrebbe a compensare eventuali ore prestate in
eccedenza all'orario.Sorgono spontanee le seguenti domande:
Che ci sia qualche connessione fra questa eventualità e il desiderio dei
vertici militari di mettere mano all'orario di lavoro? Viste le condizioni di
lavoro che si prospettano, Il trattamento economico del personale dei ruoli
esecutivo e direttivo, sarà adeguato proporzionalmente a quello dei dirigenti
ed assimilati? Dal momento in cui i dirigenti non potranno più godere del
pagamento dello straordinario, potrà l'orario di lavoro rimanere appannaggio
dei soli volontari, sottufficiali e ufficiali non dirigenti?
ASSODIPRO
06/04/2002