Gazzetta Ufficiale N. 85
del 11 Aprile 2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 17 gennaio 2002, n.58
Regolamento recante disposizioni
integrative e correttive al
provvedimento di regolamentazione delle
procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per esami" al
grado di maresciallo aiutante, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI PER
L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI
VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA
PER ESAMI".
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n.
189, e successive modifiche ed
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e
successive modifiche ed
integrazioni, estesa con varianti al
Corpo della Guardia di finanza
con legge 17 aprile 1957, n. 260, che
regola lo stato dei
sottufficiali;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modifiche ed
integrazioni, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e
l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed
integrazioni, recante "Nuove norme in
materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il
"Regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e dei
casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici
impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive
modifiche ed integrazioni, recante
"Attuazione dell'articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di
finanza", ed in particolare l'articolo
58, comma 3;
Visto il decreto del Ministro delle
finanze 7 agosto 1996, n. 424,
recante "Regolamento concernente le
procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per esami al
grado di maresciallo aiutante,
di cui all'articolo 58, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente "Regolamento recante
norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo
della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, recante
"Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo
della Guardia di finanza", ed
in particolare l'articolo 15, comma 1,
il quale prevede l'adozione di
un decreto del Ministro delle finanze,
ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di apportare
disposizioni integrative e correttive al
decreto del Ministro delle
finanze 7 agosto 1996, n. 424, e
disciplinare le procedure di
avanzamento "a scelta per esami" al
grado di maresciallo aiutante;
Visto il decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78", ed in particolare
l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia
di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78", ed in particolare
l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare gli articoli 2 e
23;
Ravvisata l'esigenza, in ragione delle
risultanze emerse nel
periodo di applicazione del decreto del
Ministro delle finanze 7
agosto 1996, n. 424, di apportare
disposizioni integrative e
correttive al medesimo regolamento;
Considerata altresi' la natura
valutativa della procedura di
avanzamento "a scelta per esami" al
grado di maresciallo aiutante;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 22 ottobre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 3 - 15945 del 17
dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione delle procedure di
valutazione
1. Le procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per
esami" al grado di maresciallo aiutante
si articolano su:
a) determinazione del comandante
generale, ovvero dell'autorita'
da questi delegata, di ammissione alle
procedure del personale che
abbia presentato domanda di
partecipazione e che sia in possesso dei
requisiti indicati al successivo
articolo 3;
b) effettuazione delle seguenti prove
d'esame scritte:
1) una prova di cultura generale,
consistente nella
somministrazione di questionari a
risposta multipla;
2) una prova di preparazione
tecnico-professionale, consistente
nella somministrazione di questionari a
risposta multipla;
c) valutazione dei precedenti di
servizio e dei titoli conseguiti
da ciascun ispettore interessato dalle
procedure di valutazione;
d) formazione dei quadri di avanzamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica,
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189,
recante "Ordinamento
del Corpo della guardia di finanza". e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959,
n. 98.
- La legge 31 luglio 1954, n. 599,
recante "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
1954, n. 181.
- La legge 17 aprile 1957, n. 260,
recante "Stato dei
sottufficiali della Guardia di finanza",
e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 3
maggio 1957.
- La legge 10 maggio 1983, n. 212,
recante "Nome sul
reclutamento, gli organici e
l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza", e'
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23
maggio 1983, n.
138.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante "Nuove norme
in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990,
n. 192.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, recante "Regolamento per
la disciplina delle
modalita' di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto
di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti
amministrativi", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1992, n. 177.
- Per l'argomento della legge 7 agosto
1990, n. 241,
vedi nota precedente; si riporta il
testo dell'art. 24,
comma 2:
"2. Il Governo e' autorizzato ad
emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, uno o piu' decreti
intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di
accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e
le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i loro
interessi giuridici".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante "Regolamento
recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici
impieghi" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n.
185.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199,
recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo
della guardia di
finanza" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995,
n. 122.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante
"Conversione
in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di
spesa per la
perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione
alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonche'
perequazione dei
trattamenti economici relativi al
personale delle
corrispondenti categorie delle altre
Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle
Forze armate nonche' per il riordino
delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti
economici", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
7 marzo 1992, n.
56; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992,
su proposta,
rispettivamente, dei Ministri
dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i
Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti
legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli
ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con
esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per
il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei
trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina
omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti
istituzionali, le norme
fondamentali di Stato, nonche' le
attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza,
previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale
delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono
adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con
la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo
saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del
personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli
organismi di rappresentanza del
personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere
entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende
favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre
mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1,
al Parlamento
affinche' le competenti commissioni
permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della
Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di
cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i
decreti
legislativi potranno prevedere che la
sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei
connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la
revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche
mediante la
soppressione di qualifiche o gradi,
ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche
o gradi con
determinazione delle relative dotazioni
organiche, ferme
restando le dotazioni organiche
complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente
legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo
stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a)
per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche,
ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni
sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per
esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in
possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo
grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia
riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed
esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o
qualifica
immediatamente sottostante in possesso
di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo
del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto
puo' essere
diversamente definito per il solo
accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati
a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi
decreti
legislativi saranno altresi' previste le
occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di
entrata in vigore
della presente legge, riveste la
qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere
dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente
al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa
data e' inoltre
attribuito il trattamento economico
corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo
o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di
polizia
giudiziaria, previa collocazione degli
stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di
apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con
qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo
ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi
equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma
una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal
comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di
spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a
decorrere dal 1993".
- Per l'argomento del decreto
legislativo 12 maggio
1995, n. 199, vedi nota precedente: si
riporta il testo
dell'art. 58, comma 3:
"3. L'avanzamento "a scelta per esami
avviene secondo
le modalita' da stabilire con il decreto
del Ministro delle
finanze, da emanare entro centoventi
giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana con previsione
che, nel
quadriennio 1995-1998, tale avanzamento
venga effettuato
con criteri selettivi ad opera di
apposita commissione, da
nominare con le modalita' stabilite
dallo stesso decreto,
anche sulla base dei precedenti di
servizio e dei titoli
conseguiti".
- Il decreto del Ministro delle finanze
7 agosto 1996,
n. 424, recante "Regolamento concernente
le procedure di
valutazione per l'avanzamento "a scelta
per esami al grado
di maresciallo aiutante del Corpo della
Guardia di finanza
di cui all'art. 58, comma 3, del decreto
legislativo 12
maggio 1995, n. 199" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
del 14 agosto 1996. n. 190.
- Per il testo dell'art. 58, comma 3,
del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi
nota precedente.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante "Regolamento
recante norme per la
determinazione della struttura
ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art.
27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999,
n. 44.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza
pubblica" e'
pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302;
si riporta il testo
dell'art. 27, commi 3 e 4:
"3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988. n.
400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
e' determinata la struttura ordinativa
del Corpo della
Guardia di finanza in sostituzione di
quella prevista dagli
articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile
1959, n. 189, con
contestuale abrogazione delle citate
norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova
disciplina, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con
l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e
rispondenza
al pubblico interesse dell'azione
amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle
altre
amministrazioni pubbliche presenti nei
diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze
connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per
funzioni
omogenee, diversificando tra strutture
con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di
supporto;
c) assicurare a livello periferico una
efficace
ripartizione della funzione di comando e
controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di
dipendenza dei
Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni
vigenti, con
il medesimo regolamento di cui al comma
3, vengono altresi'
previste le corrispondenze tra le
denominazioni dei Comandi
e Reparti individuati e quelle
previgenti".
- Il decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 67,
recante "Disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo. 12 maggio 1995, n. 199, in
materia di nuovo
inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza" e'
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo
2001, n. 71.
- Per l'argomento del decreto
legislativo 12 maggio
1995, n. 199, vedi nota precedente.
- Per l'argomento del decreto
legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, vedi nota precedente; si
riporta il testo
dell'art. 15, comma 1:
"1. Con decreto del Ministro delle
finanze, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono apportate
disposizioni
integrative e/o correttive, anche in
conseguenza
dell'applicazione del presente decreto,
al decreto
ministeriale 7 agosto 1996, n. 424,
disciplinate le
procedure di avanzamento "a scelta per
esami al grado di
maresciallo aiutante, con previsione che
tali procedure
potranno effettuarsi, nel massimo, con
due prove d'esame
scritte, articolate su questionari a
risposta multipla
tendenti ad accertare il livello di
cultura generale e di
preparazione tecnico-professionale dei
valutandi".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e'
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988. n.
214. Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri,
possono essere
adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
- Per l'argomento del decreto del
Ministro delle
finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota
precedente.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n.
78" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante
"Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del
Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme
in materia di
coordinamento delle Forze di polizia" e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n.
79; si riporta il
testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Delega al Governo per il
riordino del Corpo
della Guardia di finanza). - 1. Il
Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la
revisione delle norme concernenti il
reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza e per l'adeguamento,
fermo restando
l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189, dei compiti
del Corpo in relazione al riordino della
pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle
funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela
del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina
ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle
relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e
tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative
connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di
natura
economico-finanziaria derivanti dalla
appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento
potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale,
speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale
soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero
l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione
delle consistenze
organiche del restante personale. Tale
revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei
ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di
reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di
valutazione ed il
numero delle promozioni annue per
ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di
generale di Corpo
d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle
carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di
eta', per i generali
di Corpo d'armata e di divisione,
equiparando
correlativamente anche quello del
comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per
la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di
eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno
assicurati la
sovraordinazione gerarchica del
Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione
funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni
inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio,
nonche' riordino
della normativa relativa ai
provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della
disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni
dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle
effettive esigenze
operative ed al nuovo modello
organizzativo previsto
dall'art. 27, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di
selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del
Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni
transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente
normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di
eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze
del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri
previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze
di carattere
finanziario, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni
annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
- Per l'argomento del decreto
legislativo 19 marzo
2001, n. 68, vedi nota precedente; si
riporta il testo
dell'art. 1:
"Art. 1 (Natura e dipendenza). - 1. Il
Corpo della
Guardia di finanza e' forza di polizia
ad ordinamento
militare con competenza generale in
materia economica e
finanziaria sulla base delle peculiari
prerogative
conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del
Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
dipendenza del Corpo
della Guardia di finanza di cui all'art.
1 della legge
23 aprile 1959, n. 189, si intende
riferita al Ministro
dell'economia e delle finanze".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001.
n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del
Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n.
78, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- Per il testo dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000,
n. 78, vedi nota precedente.
- Per l'argomento del decreto
legislativo 19 marzo
2001, n. 69, vedi nota precedente; si
riporta il testo
dell'art. 2:
"Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I
ruoli nei quali
sono iscritti gli ufficiali del servizio
permanente del
Corpo della Guardia di finanza sono i
seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo aeronavale;
c) ruolo speciale;
d) ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.
2. Il maestro direttore ed il maestro
vice direttore
della banda musicale della Guardia
finanza di cui al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
79, sono computati
nell'organico del ruolo speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli
ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva
nonche' quelli
della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del
servizio permanente".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59" e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
"Delega al
Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica
amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e'
pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63; si
riporta il testo
dell'art. 11:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti
legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri,
anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali
anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici
nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e
previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le
societa' per azioni,
controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella
promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo
nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi
e gli
strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle
anministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli
interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore
della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli
organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati
previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da
rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione
degli stessi.
Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative
ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel
rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e
con le medesime
procedure, entro un anno dalla data
della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le
disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della
presente legge
recanti principi e criteri direttivi per
i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del
presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive
modificazioni, possono essere emanate
entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai
principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai
criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione
tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e
compiti e
responsabilita' di direzione delle
amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o
modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) completare l'integrazione della
disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro
privato e la
conseguente estensione al lavoro
pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle
leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle
amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di
cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi
quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un
ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da
garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite
le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare
e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra
amministrazioni ai
fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi
comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e
la
contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto
previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive
modificazioni, e stabiliscano altresi'
una distinta
disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali,
implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni
pubbliche
autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna
amministrazione; prevedere che per
ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o
rappresentative,
possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo,
la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468. e
successive modificazioni, alla Corte dei
conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna
certificazione contrattuale, con
provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la
Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici
giorni, decorso il
quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo
dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel
caso di
amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il
presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo
il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie
per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva
debbano essere
completate entro il termine di quaranta
giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi
di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998,
al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti
amministrativi
presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche
di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la
contestuale
estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle
relative al
risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi'
un regime
processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di
consultazione
delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento
dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita'
di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la
costituzione da parte delle singole
amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli
organismi stessi
con il Dipartimento della funzione
pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al
comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari
permanenti competenti per materia, che
si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma
48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto
fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei
decreti
legislativi di cui al comma 4, sono
abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i
medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole:
"prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite
dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i
diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del
settore privato ; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t)
dopo le parole:
"concorsi unici per profilo
professionale sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello
regionale, .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39
del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono
fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia
stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
- Per l'argomento del decreto
legislativo 30 luglio
1999, n. 300, vedi nota precedente; si
riporta il testo
degli articoli 2 e 23:
"Art. 2 (Ministeri). - 1. A decorrere
dalla prossima
legislatura, i Ministeri sono i
seguenti:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle
finanze;
6. Ministero delle attivita' produttive;
7. Ministero delle politiche agricole e
forestali
8. Ministero dell'ambiente e della
tutela del
territorio;
9. Ministero delle infrastrutture dei
trasporti;
10. Ministero del lavoro, della salute e
delle
politiche sociali;
11. Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca;
12. Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della
propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle
agenzie
disciplinate dal presente decreto
legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e
secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna
amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai
Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di
personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo
politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo
n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle
materie di
rispettiva competenza, i rapporti con
l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie
internazionali di
settore, fatte salve le competenze del
Ministero degli
affari esteri".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le
funzioni o i compiti
spettanti allo Stato in materia di
politica economica,
finanziaria e di bilancio,
programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento
della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche
fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica
degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale
e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero
svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita'
e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di
vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le
inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del
tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle
finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni
conferite dalla vigente legislazione
alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie
funzionali".
- Per l'argomento del decreto del
Ministro delle
finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota
precedente.
- Per l'argomento dell'art. 17, comma 3,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota
precedente; si riporta il
testo dell'art. 17, comma 4:
"4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che
devono recare la
denominazione di "regolamento , sono
adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Art. 2.
Promozioni conferibili e modalita' di
svolgimento delle procedure di
valutazione
1. Con determinazione del comandante
generale della Guardia di
finanza, ovvero dell'autorita' da questi
delegata, da pubblicarsi sul
Foglio d'ordini del Corpo, sono
stabiliti, annualmente:
a) il numero delle promozioni da
conferire attraverso le
procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per esami", da
determinare in relazione alle esigenze
istituzionali del Corpo e
proporzionalmente alla forza organica di
ciascun contingente ai sensi
dell'articolo 58-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
b) modalita' e termini per la
presentazione delle domande di
ammissione alle procedure;
c) sedi e diario delle prove di esame;
d) programmi d'esame distinti per
ciascun contingente;
e) il numero dei quesiti da
somministrare agli ispettori per
ciascuna prova d'esame nonche' il tempo
massimo concesso per
l'effettuazione di ogni prova d'esame;
f) eventuali specifiche modalita' di
partecipazione per i
marescialli capo che, nei prescritti
giorni di effettuazione delle
prove d'esame, si trovino in particolari
situazioni di legittimo
impedimento;
g) ogni altra misura organizzativa
ritenuta necessaria per un
corretto svolgimento delle procedure di
valutazione.
Nota all'art. 2:
- Per l'argomento del decreto
legislativo 12 maggio
1995, n. 199, vedi nota alle premesse;
si riporta il testo
dell'art. 58-bis:
"Art.58-bis (Avanzamento al grado di
maresciallo
aiutante). - 1. L'avanzamento al grado
di maresciallo
aiutante avviene:
a) per il 70% dei posti disponibili, da
stabilire al
31 dicembre di ogni anno nell'ambito
della determinazione
del comandante generale o dell'autorita'
dal medesimo
delegata di cui all'art. 54, mediante
procedura di
avanzamento "a scelta alla quale sono
ammessi i marescialli
capo:
1) che abbiano maturato il periodo
minimo di
permanenza nel grado, stabilito dalla
tabella D/2 allegata
al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento ma
non
rientrati nel numero delle promozioni
annuali da conferire
"a scelta con riferimento alle aliquote
di valutazione
determinate negli anni precedenti;
b) per il restante 30% dei posti
disponibili,
mediante procedura valutativa "a scelta
per esami di cui
all'art. 58, comma 3.
2. I marescialli capo giudicati idonei
ed iscritti nel
quadro di avanzamento "a scelta , in
deroga alle
disposizioni di cui all'art. 58, comma
2, sono promossi al
grado superiore, nel limite dei posti
disponibili,
nell'ordine di merito del quadro
medesimo e decorrenza dal
1 gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono
verificate le vacanze. Gli stessi, nel
ruolo dei
marescialli aiutanti, sono iscritti
mantenendo l'ordine
gia' acquisito nel comune ruolo di
provenienza.
3. Le procedure di avanzamento "a scelta
per esami non
possono essere indette qualora i posti
disponibili
riservati a tale forma di avanzamento
non superino le cento
unita'. In tal caso, gli stessi sono
devoluti per la
procedura di avanzamento di cui al comma
1, lettera a).
4. Il numero delle promozioni al grado
di maresciallo
aiutante, da attribuire mediante le
procedure di
avanzamento "a scelta ed "a scelta per
esami , di cui alla
tabella D/2 allegata al presente
decreto, non puo' superare
annualmente il limite di un trentesimo
dell'organico
previsto per il ruolo ispettori.
5. I marescialli capo promossi ai sensi
del comma 1,
lettera a), precedono nel ruolo, a
parita' di anzianita'
assoluta, quelli promossi "a scelta per
esami ".
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione alle
procedure di valutazione e cause di
esclusione
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per esami" i
marescialli capo in possesso dei
requisiti fissati dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, che, alla data
di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di
partecipazione, risultino:
a) non aver riportato, nell'ultimo
biennio, con provvedimenti
passati in giudicato, sanzioni penali
per delitti non colposi;
b) non aver riportato, nell'ultimo
biennio, sanzioni disciplinari
pari o piu' gravi della "consegna di
rigore";
c) aver conseguito in sede di
valutazione caratteristica,
nell'ultimo triennio, una qualifica
almeno pari a "nella media" o
giudizio equivalente;
d) non essere sospesi dall'impiego
ovvero in aspettativa, per un
periodo non inferiore a sessanta giorni,
per qualsivoglia motivo
concessa ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Con determinazione del comandante
generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata, sono
esclusi dalle procedure di
valutazione, a titolo definitivo, gli
ispettori che alla data di
scadenza del termine per la
presentazione delle domande di
partecipazione stabilita con il
provvedimento di cui all'articolo 2,
risultino non in possesso dei requisiti
di ammissione previsti dal
presente articolo. In qualsiasi momento
delle procedure di
valutazione, sono altresi' esclusi, a
titolo definitivo, gli
ispettori che alla data sopraindicata
non risultavano in possesso dei
medesimi requisiti.
3. Con analoga determinazione di cui al
comma 2, sono esclusi dalle
procedure di valutazione, a titolo
definitivo, gli ispettori che nel
periodo compreso tra la scadenza del
termine indicato al comma 1 e la
data di formazione del quadro di
avanzamento "a scelta per esami":
a) abbiano visto concludersi a loro
carico un procedimento penale
per delitto non colposo, con sentenza
passata in giudicato, di
condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti,
ovvero con applicazione di sanzioni
penali definitive conseguenti ad
altri procedimenti speciali di cui al
libro sesto del codice di
procedura penale;
b) abbiano riportato una qualsiasi
sanzione disciplinare pari o
piu' grave della "consegna di rigore";
c) abbiano visto espresso nei loro
confronti parere non
favorevole alla promozione da parte
della competente autorita'
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto
legislativo 12 maggio
1995, n. 199, vedi nota alle premesse;
si riporta il testo
della tabella D/2:
"progressione di carriera per i
sottufficiali
appartenenti al ruolo "ispettori"
=====================================================================
| | | Forme
Grado | | Requisiti | d'avanzamento
=====================================================================
Da |A | |
---------------------------------------------------------------------
| |2 anni di |
|Maresciallo |permanenza nel |
Maresciallo |Ordinario |grado |ad anzianita'
---------------------------------------------------------------------
| |7 anni di |
Maresciallo | |permanenza nel |
Ordinario |Maresciallo Capo|grado |a scelta
---------------------------------------------------------------------
| |1 giorno di |
| |permanenza nel |
| |grado ovvero 8 |
| |anni di |
|Maresciallo |permanenza nel |a scelta per
Maresciallo Capo|Aiutante |grado |esami (1)
---------------------------------------------------------------------
| | |a scelta
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante | | |
(1) Il numero delle promozioni da
conferire "a scelta per esami ,
ai sensi dell'art. 58 del presente
decreto, e' determinato come
segue:
- nel quadriennio 1995-1998: 1.000
unita' all'anno;
- a decorrere dal 1999: unita' non
superiori ad un trentesimo
della forza organica del ruolo
"Ispettori ".
- Il decreto legislativo 28 luglio
1989. n. 271,
recante "Norme di attuazione, di
coordinamento e
transitorie del codice di procedura
penale" e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del
5 agosto 1989, n. 182; si riporta il
testo dell'art. 15:
"Art. 15 (Promozioni). - 1. Le
promozioni degli addetti
alle sezioni di polizia giudiziaria non
possono essere
disposte senza il parere favorevole del
procuratore
generale presso la corte di appello e
del capo dell'ufficio
presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che
dirigono i servizi
o specifici settori o articolazioni di
questi non possono
essere disposte senza il parere
favorevole del procuratore
generale presso la Corte di appello e
del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano anche
quando l'ufficiale o l'agente ha cessato
dalle funzioni di
polizia giudiziaria da non piu' di due
anni.".
Art. 4.
Comunicazioni agli ispettori
partecipanti
1. Gli ispettori che non abbiano
avuto notizia dell'esclusione
dalle procedure di valutazione, sono
tenuti a presentarsi secondo le
modalita' ed i tempi di convocazione
stabiliti con determinazione del
comandante generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata.
2. Agli ispettori partecipanti alle
procedure di valutazione e'
data comunicazione del punteggio di
merito:
a) conseguito nella prova di cultura
generale, di cui
all'articolo 6;
b) conseguito nella prova di
preparazione tecnico-professionale,
di cui all'articolo 7;
c) definitivo conseguito nelle prove
d'esame, di cui
all'articolo 9;
d) definitivo conseguito nella
valutazione dei precedenti di
servizio e dei titoli conseguiti, di cui
all'articolo 11, comma 3;
e) finale conseguito nelle procedure di
valutazione, di cui
all'articolo 12.
3. Fatto salvo quanto diversamente
disposto dal presente decreto,
ogni eventuale comunicazione effettuata
a mezzo pubblicazione sul
Foglio d'ordini del Corpo ha comunque
valore, ad ogni effetto, nei
confronti di tutti gli interessati.
Capo II
NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Con determinazione del comandante
generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata, e'
nominata apposita commissione
giudicatrice per le procedure di
valutazione per l'avanzamento "a
scelta per esami" al grado di
maresciallo aiutante, competente sia
per la valutazione delle prove d'esame
che dei precedenti di servizio
e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o
analogo provvedimento sono
nominati i membri supplenti.
2. La commissione giudicatrice di cui al
comma 1 e' presieduta da
un ufficiale generale della Guardia di
finanza ed e' composta, oltre
che dal presidente:
a) da due ufficiali superiori del Corpo,
membri;
b) da due ufficiali inferiori del Corpo,
membri, di cui uno con
funzioni anche di segretario della
commissione;
c) da due ispettori del Corpo con il
grado di maresciallo
aiutante, membri, di cui uno
appartenente al contingente di mare, che
non siano gia' componenti della
commissione permanente di avanzamento
di cui all'articolo 31 della legge 10
maggio 1983, n. 212, e che
siano, altresi', in grado di far parte
della commissione giudicatrice
per l'intera durata delle procedure di
valutazione.
3. Un ufficiale superiore ovvero
inferiore della commissione
giudicatrice indicata al comma 2, e'
rappresentato da un ufficiale
appartenente al ruolo aeronavale del
Corpo.
4. La commissione giudicatrice puo'
avvalersi, per l'assolvimento
dei propri compiti, dell'ausilio di
strutture informatiche e di altro
personale specializzato e/o tecnico. Con
determinazione del
comandante generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata, viene
nominato, ove necessario, ulteriore
personale addetto alla vigilanza.
5. Con determinazione del comandante
generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata, e'
costituito, laddove le prove
d'esame abbiano luogo in distinte sedi,
un comitato di vigilanza per
ciascuna sede, presieduto da almeno un
ufficiale del Corpo membro,
titolare o supplente, della commissione
giudicatrice di cui al comma
2.
6. Ciascun comitato di vigilanza e'
composto da almeno due
ufficiali e da uno o piu' marescialli
aiutanti, di cui il meno
anziano svolge le funzioni di
segretario.
Nota all'art. 5:
- Per l'argomento della legge 10 maggio
1983, n. 212,
vedi nota alle premesse; si riporta il
testo dell'art. 31:
"Art. 31. - Per la valutazione ai fini
dell'avanzamento
ad anzianita' e a scelta e per la
compilazione dei relativi
quadri, e' istituita una commissione
permanente presso
ciascuna Forza armata e presso i Comandi
generali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Per ciascuna commissione sono nominati
membri
supplenti".
Capo III
MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
Art. 6.
Prova di cultura generale
1. I questionari della prova di
cultura generale, indicati
all'articolo 1, sono predisposti dalla
commissione giudicatrice. La
stessa commissione procede alla
correzione di tali questionari
attribuendo a ciascun elaborato, anche
attraverso sistemi
automatizzati, un punteggio espresso in
trentesimi, con facolta' di
attribuzione di frazioni di punto
espresse in centesimi. Il giudizio
cosi' espresso costituisce il punteggio
di merito conseguito nella
prova di cultura generale.
2. La commissione giudicatrice, al
termine della correzione della
prova d'esame, redige appositi elenchi
in ordine alfabetico, distinti
per contingente di appartenenza, degli
ispettori che hanno sostenuto
la medesima prova con il relativo
punteggio di merito conseguito. Il
mancato conseguimento del punteggio
minimo richiesto, ovvero
l'espulsione dalla prova d'esame,
determina l'esclusione
dell'ispettore dalle procedure di
valutazione.
3. Sono ammessi alla prova di
preparazione tecnico-professionale
gli ispettori che conseguono un
punteggio di merito nella prova di
cultura generale di almeno diciotto
trentesimi.
4. Per l'effettuazione della prova di
cultura generale, si
osservano le disposizioni recate dagli
articoli 11, comma 1, secondo
periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 6:
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994. n. 487, vedi
nota alle premesse;
si riporta il testo degli articoli 11,
comma 1, 13 e 15,
comma 1:
"Art. 11 (Adempimenti della
commissione). - 1. Prima
dell'inizio delle prove concorsuali la
commissione,
considerato il numero dei concorrenti,
stabilisce il
termine del procedimento concorsuale e
lo rende pubblico. I
componenti, presa visione dell'elenco
dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non
sussistono
situazioni di incompatibilita' tra essi
ed i concorrenti,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del
codice di procedura
civile".
(Omissis).
"Art.13 (Adempimenti dei concorrenti
durante lo
svolgimento delle prove scritte). - 1.
Durante le prove
scritte non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della
vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti
esclusivamente,
a pena di nullita', su carta portante il
timbro d'ufficio e
la firma di un componente della
commissione esaminatrice o,
nel caso di svolgimento delle prove in
localita' diverse,
da un componente del comitato di
vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta
da scrivere,
appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque
specie. Possono consultare soltanto i
testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla
commissione, se previsti
dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle
disposizioni
dei commi precedenti o comunque abbia
copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema, e'
escluso dal concorso. Nel
caso in cui risulti che uno o piu'
candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte,
l'esclusione e' disposta nei
confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il
comitato di
vigilanza curano l'osservanza delle
disposizioni stesse ed
hanno facolta' di adottare i
provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi
membri devono
trovarsi nella sala degli esami. La
mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che
l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle
prove medesime".
"Art. 15 (Processo verbale delle
operazioni d'esame e
formazione delle graduatorie). - 1. Di
tutte le operazioni
di esame e delle deliberazioni prese
dalla commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i
singoli lavori, si
redige giorno per giorno un processo
verbale sottoscritto
da tutti i commissari e dal segretario".
(Omissis).
Art. 7.
Prova di preparazione
tecnico-professionale
1. Ferma restando la disposizione di
cui all'articolo 4, comma 3,
l'ammissione alla prova di preparazione
tecnico-professionale e'
comunicata agli ispettori interessati
almeno quindici giorni prima
dell'effettuazione della stessa.
2. I questionari della prova di
preparazione tecnico-professionale,
indicati all'articolo 1, sono
predisposti dalla commissione
giudicatrice. La stessa commissione
procede alla correzione di tali
questionari attribuendo a ciascun
elaborato, anche attraverso sistemi
automatizzati, un punteggio espresso in
trentesimi, con facolta' di
attribuzione di frazioni di punto
espresse in centesimi. Il giudizio
cosi' espresso costituisce il punteggio
di merito conseguito nella
prova di preparazione
tecnico-professionale.
3. La commissione giudicatrice, al
termine della correzione della
prova d'esame, redige appositi elenchi
in ordine alfabetico, distinti
per contingente di appartenenza, degli
ispettori che hanno sostenuto
la medesima prova con il relativo
punteggio di merito conseguito. Il
mancato conseguimento del punteggio
minimo richiesto, ovvero
l'espulsione dalla prova d'esame,
determina l'esclusione
dell'ispettore dalle procedure di
valutazione.
4. Sono ammessi alla valutazione dei
precedenti di servizio e dei
titoli conseguiti, gli ispettori che
conseguono un punteggio di
merito nella prova di preparazione
tecnico-professionale di almeno
diciotto trentesimi.
5. Per l'effettuazione della prova di
preparazione
tecnico-professionale, si osservano le
disposizioni recate dagli
articoli 11, comma 1, secondo periodo,
13 e 15, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 11, comma
1, 13 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, vedi nota
all'art. 6.
Art. 8.
Mancata presentazione alle prove d'esame
1. L'ispettore che, regolarmente
convocato anche ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia
la causa, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per lo
svolgimento di ciascuna delle
prove d'esame, sara' considerato
rinunciatario ed escluso dalle
procedure di valutazione senza alcuna
ulteriore comunicazione.
2. Per ciascuna prova d'esame, la
commissione giudicatrice redige
appositi elenchi nominativi, distinti
per contingente di
appartenenza, degli ispettori risultati
assenti.
Art. 9.
Adempimenti della commissione
giudicatrice al termine delle prove
d'esame
1. La commissione giudicatrice, al
termine della prova d'esame di
cui all'articolo 7, compila appositi
elenchi, in ordine alfabetico e
distinti per contingente, con
l'indicazione del punteggio di merito
definitivo conseguito nelle prove
d'esame dagli ispettori ammessi
alla fase di valutazione dei precedenti
di servizio e dei titoli
conseguiti.
2. A tal fine, i punteggi riportati da
ciascun ispettore nelle
singole prove di esame sono sommati tra
loro e il totale cosi'
ottenuto e' diviso per due. Il quoziente
cosi' determinato, calcolato
al centesimo di punto, costituisce il
punteggio di merito definitivo
relativo alla valutazione delle prove
d'esame di ciascun ispettore.
3. Per l'esecuzione degli adempimenti
previsti dal presente
articolo, si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1,
del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, vedi
nota all'art. 6.
Capo IV
MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI
SERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI.
Art. 10.
Modalita' procedurali per la valutazione
dei precedenti di servizio e
dei titoli conseguiti
1. La commissione giudicatrice
procede alle operazioni di
valutazione dei precedenti di servizio e
dei titoli conseguiti nei
confronti degli ispettori inseriti negli
elenchi previsti
all'articolo 9, sulla base degli
elementi, positivi e negativi,
rilevati dalla documentazione personale.
2. I titoli da valutare sono costituiti
dai seguenti complessi di
elementi:
a) valutazioni caratteristiche e
qualifiche finali riportate nel
grado e nei gradi precedentemente
rivestiti nel ruolo "ispettori" e
nel preesistente ruolo "sottufficiali",
ricomprese tra le voci da
"nella media" a "eccellente, con
apprezzamento e lode" o giudizi
equivalenti;
b) anni di servizio, precedenti di
carriera e di servizio tra i
quali: benemerenze e ricompense militari
e civili conseguite,
incarichi operativi o non operativi
ricoperti, periodo e tipo di
comando, periodi di imbarco e
specializzazioni acquisite;
c) titolo di studio, risultati di corsi,
esami ed esperimenti;
d) valutazioni caratteristiche e
qualifiche finali riportate nel
grado e nei gradi precedentemente
rivestiti nel ruolo "ispettori" e
nel preesistente ruolo "sottufficiali",
ricomprese nella voce di
"inferiore alla media" o giudizi
equivalenti; precedenti di carriera
e di servizio tra i quali: giudizi di
"non idoneita'"
all'avanzamento, sospensioni
dall'impiego di carattere penale e
disciplinare, pareri negativi
all'avanzamento espressi dall'autorita'
giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari
irrogate dalla medesima
autorita', sanzioni disciplinari di
stato e di corpo.
3. Ai fini della valutazione dei
precedenti di servizio e dei
titoli conseguiti sopraindicati sono:
a) presi in considerazione i titoli in
possesso di ciascun
ispettore alla data di scadenza del
termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alle
procedure di valutazione,
stabilita con la determinazione di cui
all'articolo 2;
b) valutati esclusivamente i titoli che
risultano trascritti
nella documentazione personale di ogni
ispettore. A tal fine, ciascun
interessato e' tenuto a verificare la
completezza dei propri atti ed
a rilasciare apposita "dichiarazione di
completezza" conforme al
modello da approvarsi con la
determinazione di cui all'articolo 2.
4. La commissione giudicatrice, prima di
iniziare le procedure di
valutazione dei precedenti di servizio e
dei titoli conseguiti,
stabilisce i criteri per la valutazione
dei precedenti di servizio e
dei titoli conseguiti di cui al comma 2
ivi compreso i punteggi di
merito singolarmente attribuibili ai
vari titoli oggetto di
valutazione.
5. Delle operazioni di valutazione e
delle deliberazioni assunte
dalla commissione giudicatrice, e'
redatto, giorno per giorno,
apposito verbale sottoscritto da tutti i
membri della medesima
commissione.
Art. 11.
Criteri per la valutazione dei
precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti
1. La commissione giudicatrice
procede alle operazioni di
valutazione mediante attribuzione
all'insieme dei precedenti di
servizio e dei titoli conseguiti
relativi a ciascun ispettore, di un
punteggio di merito espresso in
trentesimi.
2. La medesima commissione, ai fini
dell'espletamento delle
operazioni di cui al comma 1, dispone di
un massimo di:
a) diciotto trentesimi, per la
valutazione del complesso di
elementi di cui all'articolo 10, comma
2, lettera a);
b) sei trentesimi, per la valutazione
del complesso di elementi
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
b);
c) sei trentesimi, per la valutazione
del complesso di elementi
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
c);
d) dieci trentesimi, per la valutazione
del complesso di elementi
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
d).
3. Ai fini della determinazione del
punteggio definitivo di merito
relativo alla valutazione dei precedenti
di servizio e dei titoli
conseguiti, si procede come segue:
a) la commissione, per singolo
ispettore, attribuisce a ciascun
complesso di elementi indicati
all'articolo 10, comma 2, un punteggio
di merito secondo le modalita' stabilite
al precedente comma 2, e
tenendo conto di quanto disposto
all'articolo 10, con facolta' di
attribuzione fino ai centesimi di punto;
b) i singoli punteggi relativi alla
valutazione dei complessi di
elementi di cui all'articolo 10, comma
2, lettere a), b) e c), sono
sommati tra loro;
c) al totale come sopra determinato e'
sottratto il punteggio di
merito relativo alla valutazione del
complesso di elementi di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera d);
d) la differenza cosi' ottenuta
costituisce il punteggio
definitivo di merito relativo alla
valutazione dei precedenti di
servizio e dei titoli conseguiti da ogni
ispettore. In caso di
punteggio negativo, viene comunque
attribuito un punteggio di merito
pari a zero.
4. In assenza di "precedenti" di cui
all'articolo 10, comma 2,
lettera d), la commissione attribuisce a
tale complesso di elementi
un punteggio di merito pari a zero.
5. La commissione giudicatrice, al
termine della valutazione dei
precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti, compila, in ordine
alfabetico e distinti per contingente di
appartenenza, appositi
elenchi con l'indicazione del punteggio
definitivo di merito
conseguito da ciascun ispettore
valutato.
6. Delle operazioni previste dal
presente articolo, la commissione
giudicatrice redige, giorno per giorno,
apposito verbale sottoscritto
da tutti i membri della medesima
commissione.
Capo V
FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO "A
SCELTA PER ESAMI" AL GRADO DI
MARESCIALLO AIUTANTE
Art. 12.
Formazione dei quadri di avanzamento
1. La commissione giudicatrice, sulla
base dei punteggi definitivi
di merito di cui agli articoli 9 e 11,
procede, per ogni contingente,
alla formazione di due distinte
graduatorie e, quindi, alla
formazione dei rispettivi quadri di
avanzamento "a scelta per esami"
al grado di maresciallo aiutante.
2. Ai fini della formazione dei quadri
di avanzamento, nei
confronti di ciascun ispettore idoneo
all'avanzamento "a scelta per
esami", la medesima commissione procede
come segue:
a) il punteggio definitivo di merito
relativo alla valutazione
dei precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti, di cui
all'articolo 11, e' moltiplicato per un
coefficiente pari a 2. Il
prodotto cosi' ottenuto viene sommato al
punteggio definitivo di
merito conseguito dal medesimo ispettore
relativamente alle prove
d'esame, di cui all'articolo 9;
b) il totale cosi' determinato e' diviso
per tre ed il quoziente
ottenuto, calcolato al centesimo di
punto, rappresenta il punteggio
di merito finale della valutazione "a
scelta per esami" attribuito ad
ogni ispettore;
c) sulla base del punteggio di merito
finale, gli ispettori sono
iscritti nel quadro di avanzamento "a
scelta per esami" al grado di
maresciallo aiutante, relativo al
contingente di appartenenza. A
parita' di punteggio di merito, e' data
preferenza all'ispettore piu'
anziano secondo l'iscrizione nel ruolo
di appartenenza.
Art. 13.
Pubblicazione dei quadri di avanzamento
1. I quadri di avanzamento "a scelta
per esami" al grado di
maresciallo aiutante sono pubblicati sul
Foglio d'ordini del Corpo
della Guardia di finanza.
Capo VI
MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE
PROMOZIONI
Art. 14.
Modalita' di conferimento delle
promozioni
1. Le promozioni "a scelta per esami"
al grado di maresciallo
aiutante hanno decorrenza, ad ogni
effetto, dal 1 gennaio dell'anno
al quale si riferisce la procedura
valutativa.
2. Conseguono la promozione gli
ispettori iscritti nel quadro di
avanzamento, relativo al contingente di
appartenenza, che risultano
compresi nel numero delle promozioni da
conferire, determinato ai
sensi dell'articolo 2.
3. Fermo restando quanto disposto
all'articolo 3, commi 2 e 3, e'
sospesa la promozione dell'ispettore
iscritto nel quadro di
avanzamento che, successivamente alla
data di formazione del medesimo
quadro, risulti:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi di cui al
libro sesto del codice di procedura
penale, per un procedimento
penale per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento
disciplinare di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle
attribuzioni del grado.
4. Il provvedimento di sospensione della
promozione e' adottato con
determinazione del comandante generale,
ovvero dell'autorita' da
questi delegata. Della sospensione della
promozione e dei motivi che
l'hanno determinata e' data
comunicazione personale all'interessato.
5. L'ispettore gia' utilmente iscritto
nel quadro di avanzamento "a
scelta per esami" e nei cui confronti
sia stata sospesa la promozione
ai sensi del comma 3, che:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi in un
procedimento penale per un delitto non
colposo, abbia visto il
relativo procedimento concludersi senza
l'applicazione di sanzioni
penali;
b) sottoposto a procedimento
disciplinare di stato, abbia visto
il relativo procedimento concludersi
senza l'applicazione di sanzioni
disciplinari di stato;
c) sospeso dall'impiego ai sensi
dell'articolo 20, della legge 31
luglio 1954, n. 599, abbia visto il
relativo provvedimento revocato a
tutti gli effetti,
ha diritto al conseguimento della
promozione "a scelta per esami",
con la sede di anzianita' e la data di
decorrenza che gli sarebbe
spettata qualora la promozione non fosse
stata sospesa.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma
5, l'applicazione di una
sanzione penale per delitto non colposo,
di una sanzione disciplinare
di stato ovvero della sospensione
dall'impiego, in assenza di un
provvedimento che ne dispone la revoca a
tutti gli effetti, determina
l'annullamento della valutazione gia'
effettuata e l'esclusione, a
titolo definitivo, dell'ispettore dalla
procedura di valutazione alla
quale ha partecipato.
7. La promozione dell'ispettore non e'
conferita nel caso in cui
nei confronti del medesimo,
successivamente alla data di formazione
del quadro di avanzamento, sia stato
espresso parere non favorevole
alla promozione da parte della
competente autorita' giudiziaria, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Tale parere determina
l'annullamento della valutazione gia'
effettuata e l'esclusione, a titolo
definitivo, dell'ispettore dalla
procedura di valutazione alla quale ha
partecipato.
Nota all'art. 14:
- Per l'argomento della legge 31 luglio
1954, n. 599,
vedi nota alle premesse; si riporta il
testo dell'art. 20:
"Art. 20. Il sottufficiale che sia
sottoposto a
procedimento penale per imputazione da
cui possa derivare
la perdita del grado. o che sia
sottoposto a procedimento
disciplinare per fatti di notevole
gravita', puo' essere
sospeso precauzionalmente dall'impiego,
a tempo
indeterminato, fino all'esito del
procedimento penale o
disciplinare.
Tale provvedimento e' sempre adottato
nei confronti del
sottufficiale a carico del quale sia
stato emesso ordine o
mandato di cattura o che si trovi
comunque in stato di
carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con
sentenza
definitiva che dichiari che il fatto non
sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso, la
sospensione e' revocata a
tutti gli effetti. In ogni altro caso di
proscioglimento,
se il sottufficiale non venga sottoposto
a procedimento
disciplinare, la sospensione e'
ugualmente revocata a tutti
gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma
precedente, la
sospensione e' ad ogni effetto revocata
quando il
procedimento disciplinare si esaurisce
senza dar luogo a
provvedimento disciplinare di stato.
Quando sia inflitta al
sottufficiale la sospensione
dall'impiego di carattere
disciplinare, nel periodo di tempo di
tale sospensione
viene computato il periodo della
sospensione precauzionale
sofferta, revocandosi l'eventuale
eccedenza".
- Per il testo dell'art. 15, del decreto
legislativo
28 luglio 1989, n. 271, vedi nota
all'art. 3.
Art. 15.
Iscrizioni a ruolo dei promossi
1. Gli ispettori promossi ai sensi
dell'articolo 14 sono iscritti
nel relativo ruolo dopo gli ispettori da
promuovere al grado di
maresciallo aiutante, con la medesima
decorrenza, ai sensi
dell'articolo 58-bis, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, secondo l'ordine di
iscrizione nel ruolo di
appartenenza quale maresciallo capo.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 58-bis, comma
2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi
nota all'art. 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16.
Disposizioni amministrative
1. Nei confronti del presidente, dei
membri e del segretario della
commissione giudicatrice e dei comitati
di vigilanza nonche' del
personale addetto alla vigilanza, di cui
all'articolo 5, si applicano
le disposizioni amministrative di cui
all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
Nota all'art 16:
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi
nota alle premesse;
si riporta il testo dell'art. 18:
"Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto
del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato di
concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati,
per tutti i tipi di
concorso, i compensi da corrispondere al
presidente, ai
membri ed al segretario delle
commissioni esaminatrici,
nonche' al personale addetto alla
vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel
comma 1 puo'
essere aggiornata, ogni triennio, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alle
variazioni del costo
della vita, rilevate secondo gli indici
ISTAT".
Art. 17.
Rinnovo della valutazione
1. La commissione giudicatrice che
debba procedere al riesame di
una valutazione "a scelta per esami" o
al suo rinnovo perche'
annullata d'ufficio o in seguito ad
accoglimento di ricorso
giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica, in caso di obiettiva
indisponibilita' dei membri ordinari
e supplenti gia' nominati per
l'effettuazione della procedura cui si
riferisce la valutazione da riesaminare
ovvero annullata, e'
integrata con personale parigrado di
quello indisponibile.
2. Il personale in sostituzione di cui
al comma 1, scelto
preferibilmente tra coloro gia' nominati
membri di analoghe
commissioni giudicatrici "a scelta per
esami", e' nominato con
determinazione del comandante generale,
ovvero dell'autorita' da
questi delegata.
3. Le modalita' di adeguamento della
commissione giudicatrice, di
cui al comma 1, si applicano comunque in
sede di rinnovo delle
valutazioni "a scelta per esami" da
effettuarsi dopo l'entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 18.
Disposizioni di coordinamento
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, le disposizioni
del presente decreto si
applicano, ove non diversamente
stabilito, con riferimento alle
procedure di avanzamento "a scelta per
esami" non ancora avviate alla
data di entrata in vigore dello stesso.
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, le promozioni da
conferirsi fino al 31 dicembre
2001, si effettuano secondo le modalita'
di cui alla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, in vigore
alla medesima data del 31 dicembre 2001.
3. Alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, restano
comunque validi gli atti ed i
provvedimenti adottati sino a quel
momento sulla scorta della vigente
disciplina e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base delle
norme di cui al decreto del Ministro
delle finanze 7 agosto 1996, n.
424, in vigore fino al giorno
precedente.
Nota all'art. 18:
- Per l'argomento del decreto
legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, vedi nota alle premesse;
si' riporta il testo
dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1:
"Art.15 (Correttivi).
(Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 1, si
applica con
riferimento alle procedure di
avanzamento "a scelta per
esami non ancora avviate alla data di
entrata in vigore del
presente decreto".
(Omissis).
"Art. 16 (Entrata in vigore). - 1. Le
disposizioni
introdotte dall'art. 58-bis del decreto
di inquadramento
entrano in vigore dal 1 gennaio 2002.
Fino al 31 dicembre
2001, le procedure di avanzamento al
grado di maresciallo
aiutante si effettuano secondo le
modalita' di cui alla
tabella D/2 allegata al decreto di
inquadramento in vigore
alla medesima data del 31 dicembre 2001.
(Omissis).
- Per il testo della tabella D/2
allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi
nota all'art. 3.
- Per l'argomento del decreto del
Ministro delle
finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota
alle premesse.
Art. 19.
Disposizione abrogativa
1. Alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il
decreto del Ministro delle finanze 7
agosto 1996, n. 424, e'
abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 gennaio 2002
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15
marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri
economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 18
Nota all'art. 19:
- Per l'argomento del decreto del
Ministro delle
finanze 7 agosto 1996, n. 424. vedi nota
alle premesse