Gazzetta Ufficiale N. 133
del 11 giugno 2001
DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n.
215
Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a
norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n.
331, che conferisce al Governo la delega
ad emanare, tra le altre,
disposizioni concernenti la graduale
sostituzione, entro sette anni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dei
militari in servizio obbligatorio di
leva con volontari di truppa e
con personale civile del Ministero della
difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni,
concernente i ruoli degli ufficiali
del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni,
concernente i ruoli dei volontari
in servizio permanente e dei
sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni,
concernente i volontari di truppa in
ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore
delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, della
giustizia, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e delle
politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Generalita'
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo disciplinano
la progressiva trasformazione dello
strumento militare in
professionale, prevedendo la graduale
sostituzione del personale in
servizio obbligatorio di leva
dell'Esercito, della Marina militare,
di seguito Marina e dell'Aeronautica
militare, di seguito
Aeronautica, con volontari di truppa
nonche', in coerenza con i
relativi compiti, con personale civile
della difesa. Le disposizioni
in materia di gestione degli organici
non si applicano ai Corpo delle
capitanerie di porto ove noti
espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione,
viene disciplinato il
progressivo adeguamento delle dotazioni
organiche ovvero dei
contingenti massimi del personale
militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica appartenenti
alle categorie:
a} dei ruoli degli ufficiali del
servizio permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in
servizio permanente di cui
all'articolo 3 dei decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio
permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma
breve di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive
modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1,
della legge 14
novembre 2000, n. 331, si veda in note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione
di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della
Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici,
ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331,
recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare
professionale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
novembre 2000, n.
269; si riporta il testo dell'art. 3,
comma 1: "1. Il.
Governo e' delegato ad adottare, entro
un anno dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, previo parere
delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione del
relativo schema, corredato dai pareri
previsti dalla legge,
un decreto legislativo per disciplinare
la graduale
sostituzione, entro sette anni a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, dei
militari, in servizio obbligatorio di
leva con volontari di
truppa e con personale civile del
Ministero della difesa.
Il decreto legislativo sara' informato
ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione
a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle
Forze armate,
secondo un andamento della consistenza
del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli
oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge,
ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di
porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle
finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale
rispondente
alle esigenze ordinativo-funzionali di
ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di
personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente,
di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio
permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in
servizio
permanente ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di
cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39
della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle
esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni
di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai
giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la
progressiva
riduzione dell'organico complessivo
delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo
raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole
categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il
transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle
Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in
relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla
programmazione delle
assunzioni da parte delle
amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in
ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta'
previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e
l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per
il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni
di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali
ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia
di finanza, da trarre anche dagli
ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo
incremento
dell'entita' dell'organico dei
volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di
volontari in ferma
prefissata nella misura massima di
30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di
non piu' di 10.450
volontari ad incremento della
consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i
volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con
esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari
in ferma
prefissata di durata di uno o cinque
anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero,
modificando in
funzione di tali previsioni le
corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le
modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma
contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di
un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di
rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni
per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al
termine di
una ferma minima di cinque anni,
l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei
volontari in servizio
permanente; in relazione alle esigenze
organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma
prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali
e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio
permanente,
costituiscano titoli da valutare
l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le
qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale
periodo;
4) incentiva il reclutamento dei
volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che
le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in
servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e
dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione
alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel
medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del
personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate
ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi
indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il
sostegno, la
formazione professionale, il
completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale
sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il
ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le
associazioni delle
imprese private e l'attivazione di
agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le
assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da
riservare
ai militari volontari che cessano dal
servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma
dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della
Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del
Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei
corpi di polizia municipale e nei ruoli
civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della
riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le
amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30
della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito
dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva
per i
volontari nei concorsi per l'assunzione
agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per
l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa
operare,
integralmente o parzialmente, perche'
da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la
riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa
amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione
nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico
ed economico
dei volontari in ferma prefissata
quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei
volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai
diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data
della sua
entrata in vigore sia modificata la
disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2
del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in
corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo
volte
anche a tutelare la posizione del
personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di
entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le
previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei
volontari di
truppa, il progressivo affidamento di
incarichi
amministrativi e logistici a personale
civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti
procedure e
garantendo il soddisfacimento delle
esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per
lo svolgimento di
attivita' di natura logistica
attualmente svolte da
personale militare e non connesse al
soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle
strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il
servizio
militare obbligatorio, fermo restando
quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o
alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7
del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in
modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei
giovani
disponibili a prestare in armi il
servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei
contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto
legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme
abrogate in
materia di servizio militare
obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle
emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato
prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti
dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza
ed il personale che
risponde per indice di idoneita'
somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente
occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo
altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite
le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad
agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i
militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che
non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal
luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita'
e delle strutture
militari, sul territorio nazionale, allo
scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di
residenza;
i) coordinare le norme vigenti in
materia di
reclutamento del personale militare
femminile;
l) prevedere che, ferme restando le
disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle
Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di
porto, a decorrere dal
10 gennaio 2003 e relativamente al
periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il
Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato
di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e
delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia
di Stato, nel
Corpo della guardia di finanza, nel
Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva
contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi".
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale
decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto
legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2000, n. 180; si
riporta il testo
dell'art. 2: "Art. 2 (Ruoli degli
ufficiali delle Forze
armate con esclusione di quelli
dell'Arma dei carabinieri).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del
servizio permanente dell'Esercito sono i
seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti
e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli
ingegneri
dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei
materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del
servizio permanente della Marina sono i
seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato
maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio
navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi
navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario
militare
marittimo (4/a);
e) ruolo normale del Corpo di
commissariato militare
marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di
porto:
g) ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio
navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi
navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario
militare
marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di
commissariato militare
marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di
porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del
servizio permanente dell'Aeronautica
sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di
commissariato
aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di
commissariato
aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli
ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva
nonche' quelli
della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del
servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei
carabinieri
continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e
successive
modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei
ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n.
122. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal
decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82, pubblicato nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001,
n. 75; si riporta il
testo degli articoli 2, 3 e 7: "Art. 2
(Ruolo dei
volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo
dei volontari di truppa in servizio
permanente e'
articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1o caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1o aviere scelto;
1o aviere capo;
1o aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei
volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi
costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto
inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle
capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'
3. Le eventuali vacanze organiche nel
ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti
massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma
1 del successivo
art. 7".
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei
marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei
seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e'
articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
primo maresciallo;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei
sergenti e dei
marescialli e' cosi costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100
aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227
aiutanti);
Capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli 24.300 (di cui 7.290
aiutanti)".
"Art. 7 - (Volonrari di truppa in ferma
breve). - 1. Le
Forze armate con esclusione dell'Arma
dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in
ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere,
altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma
breve delle
capitanerie di porto nella misura di
1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni
tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che
abbiano completato
senza demerito la ferma triennale,
continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65,
della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del relativo
regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno
prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative
e addestrative
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, v. nota alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 2, 3 e 7
del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, v.
nota alle premesse.
CAPO II
Disciplina degli organici nel periodo
transitorio
Art. 2
(Organico complessivo delle Forze
armate)
1. L'entita' complessiva delle dotazioni
organiche del personale
militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a
190.000 unita' a decorrere dalla data
del 1o gennaio 2007.
2. Alla data del 1o gennaio 2021 le
dotazioni organiche per
ciascuna delle categoria di personale
indicate all'articolo 1, comma
2, sono riportate nella tabella "A"
allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva
riduzione a 190.000
unita', secondo un andamento delle
consistenze del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli
oneri indicata nella tabella
"A" allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto
della ripartizione indicata nella
tabella "A" di cui al comma 2, sino
al 31 dicembre 2020, le dotazioni
organiche dei personale
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica. a decorrere dal 2003,
sono annualmente determinate con decreto
del Ministro della difesa.
di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo della tabella A
allegata alla
citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
==============
Anno | Onere
=============
-- | --
2000 | 43
2001 | 362
2002 | 618
2003 | 649
2004 | 681
2005 | 717
2006 | 752
2007 | 790
2008 | 830
2009 | 871
2010 | 915
2011 | 960
2012 | 978
2013 | 997
2014 | 1.013
2015 | 1.031
2016 | 1.045
2017 | 1.060
2018 | 1.078
2019 | 1.093
2020 | 1.096".
Art. 3.
(Ufficiali)
1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino
degli organici dei ruoli
degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica,
incluso il Corpo delle capitanerie di
porto. continua ad essere
disciplinato con le modalita' definite
dall'articolo 60, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni
organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto
di cui all'articolo 2, comma
3.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 60,
commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490:
"1. Al fine di realizzare con
gradualita' la riduzione
degli organici, le dotazioni complessive
di ciascun grado
di ogni Forza Armata sono annualmente
definite con decreto
ministeriale in modo da ricondurle entro
il 10 gennaio 2006
ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e
3 allegate al
presente decreto. Per il Corpo delle
Capitanerie di Porto
detto decreto e' adottato d'intesa con
il Ministero dei
trasporti e della navigazione
2. In relazione alla determinazione
delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, il numero
complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore
per ogni grado dei
ruoli del servizio permanente nonche' la
determinazione
delle relative aliquote di valutazione e
l'eventuale
elevazione delle permanenze minime nei
gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita',
sono annualmente
fissati, con decreto ministeriale,
secondo i seguenti
criteri:
a) qualora il numero di promozioni
annuali previsto a
regime dal presente decreto sia
superiore a quello fissato
dalla pregressa normativa, puo' essere
mantenuto il numero
di promozioni previsto dalla pregressa
normativa fino al
conseguimento dei volumi organici
previsti dal presente
decreto per la singola Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni
annuali
disciplinato dal presente decreto sia
inferiore a quello
della pregressa normativa, il numero di
promozioni da
conferire puo' essere aumentato fino a
raggiungere quello
prevista dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni
da conferire
ai vari gradi dei ruoli unificati potra'
essere ripartito
tra i ruoli di provenienza in relazione
alla composizione
delle aliquote di valutazione ed alle
distinte graduatorie
di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di
valutazione
dovranno comprendere ufficiali con
anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei
ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2006
l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le
permanenze minime nei
gradi previste dal presente decreto. Il
numero di ufficiali
da includere annualmente in aliquota
potra' essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e
grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli
ufficiali inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento
dei tenenti
colonnelli dei ruoli normali non opera
il disposto del
comma 2 dell'art. 21 e non si applica la
misura massima del
30% di cui alla lettera d)".
Art. 4
(Sottufficiali)
1. Per gli anni 2001 e 2002, le
dotazioni organiche dei ruoli dei
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica sono
indicate nella tabella "B" allegata al
presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualita'
la riduzione degli
organici da conseguire al 31 dicembre
2020, nella misura indicata per
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
nella tabella "A" allegata al
presente decreto, a decorrere dall'anno
2003, le dotazioni organiche
del personale di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), sono
determinate annualmente con il decreto
di cui all'articolo 2, comma
3.
Art. 5
(Volontari di truppa in servizio
permanente e in ferma breve)
1. Nell'ambito del progressivo
incremento dei volontari di truppa
in servizio permanente, o' autorizzata,
per il biennio 2001-2002,
l'immissione in servizio permanente di
non piu' di 10.450 unita',
comprensive dei 2.531 volontari di cui
all'articolo 3, comma 2 della
legge 14 novembre 2000, n. 331, ad
incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Il personale in servizio
non puo' comunque eccedere le
seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unita';
Marina 2.797 unita';
Aeronautica 1.658 unita';
b) anno 2002: Esercito 23.438 unita';
Marina 3.183 unita';
Aeronautica 1.750 unita'.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i
contingenti dei volontari di
truppa in ferma breve e in rafferma in
servizio non possono eccedere
le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unita';
Marina 5.272 unita';
Aeronautica 2.033 unita';
b) anno 2002: Esercito 24.066 unita';
Marina 5.318 unita';
Aeronautica 2.075 unita'.
3. Al fine di realizzare con gradualita'
il raggiungimento degli
organici da conseguire al 1 gennaio
2021. nella misura indicata nella
tabella "A" allegata al presente decreto
a decorrere dall'anno 2003,
le dotazioni organiche del personale di
cui all'articolo 1, comma 2,
ledere c) e d), sono determinate
annualmente con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel
ruolo dei volontari in
servizio permanente possono essere
devolute in aumento ai limiti
massimi dei volontari in ferma breve, in
rafferma o in ferma
prefissata.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma
2, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
"2. Al fine di incentivare i
reclutamenti dei volontari
di truppa in ferma prefissata e favorire
l'iniziale
sostituzione del personale di leva, il
Ministero della
difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a
immettere in
servizio permanente, a valere sul
contingente aggiuntivo di
cui alla lettera e) del comma 1 del
presente articolo, 2531
volontari ad incremento della
consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.
196".
- Per il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 12
maggio 1995, n. 196, v. nota alle
premesse.
Art. 6
(Gestione delle eccedenze)
1. Ai fini del progressivo conseguimento
dei volumi organici
stabiliti dalla tabella "A" allegata al
presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020, il personale
militare in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica eccedente
rispetto alle dotazioni organiche
stabilite per l'anno di
riferimento, da individuarsi con decreto
del Ministro della difesa.
e' assorbito attraverso il transito, nei
limiti delle rispettive
dotazioni organiche. nei ruoli del
personale civile
dell'Amministrazione della difesa
nonche' nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, tenuto conto
dei rispettivi fabbisogni
annuali, dei profili di impiego e nel
rispetto della programmazione
delle assunzioni di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il transito dovra' in ogni caso
avvenire salvaguardando i
processi di riqualificazione previsti
dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque
nell'ambito della quota prevista per
l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli
del personale vivile della
amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali non
economici di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e'
definita con decreto del Presidente
della Repubblica. da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni e
integrazioni, su proposta del Ministro
della difesa. di concetto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il
Ministro per la funzione
pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle
amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da
quelle di cui al comma 2
avviene, fermi restando i limiti
stabiliti al comma 1, e
compatibilmente con i titoli culturali e
professionali necessari,
secondo tabelle di corrispondenza e
criteri di priorita' stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al
comma 1 puo' permanere presso
l'Amministrazione della difesa per un
periodo massimo di 9 mesi,
entro il quale puo' avvenire, a domanda.
il transito di cui ai commi
2 e 3. Al termine di tale periodo, e
comunque a decorrere dal 1o
gennaio 2004, qualora sussistano ancora
eccedenze, il personale con
meno di cinque anni dai limiti di eta'
provati per, ciascuna
categoria di personale viene collocale
in ausiliaria. il contingente
massimo di personale da collocare in
ausiliaria e' stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Il collocamento in ausiliaria di cui
al comma 4 avviene a
domanda. Qualora le domande siano
insufficienti viene collocato in
tale posizione l'ufficiale o il
sottufficiale anagraficamente piu'
anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale o il sottufficiale meno
anziano in grado. Qualora, invece, le
domande siano superiori al
contingente massimo di cui al comma 4,
viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano
e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in
grado.
6. Al fine di rispettare il limite
massimo degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, il personale
militare che, dopo la conclusione delle
procedure di cui ai commi da
1 a 5, permanga in eccedenza e'
considerato in servizio ai fini dei
successivi decreti annuali di cui
all'articolo 2, comma 3.
7. Non e' consentito il transito di cui
ai commi 2 e 3 agli
ufficiali o ai sottufficiali che abbiano
in corsa una ferma
obbligatoria. Gli ufficiali o i
sottufficiali transitati nei ruoli
del personale civile
dell'Amministrazione della difesa o
nelle altre
amministrazioni sono rispettivamente
collocati nella riserva di
complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali
transitati nei ruoli del
personale civile dell'Amministrazione
della difesa o nelle altre
amministrazioni conservano. ai fini del
trattamento economico, le
anzianita' di grado e di servizio
complessivamente maturate nonche',
ove piu' favorevole, il trattamento
economico acquisito, mediante
l'attribuzione di assegno personale pari
alla relativa differenza.
riassorbibile con i futuri incrementi
retributivi conseguenti a
progressione di carriera o per effetto
di disposizioni normative a
carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per
effetto delle disposizioni
del presente articolo e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per
il raggiungimento dei limiti di eta'. Al
medesimo personale si
applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 498, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso
l'Amministrazione di appartenenza od
altra amministrazione.
Note all'art. 6:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "Misure di
stabilizzazione della finanza pubblica",
e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1997, n. 302, S.O.; si
riporta il testo dell'art. 39, commi 1,
2, 2-bis, 3, 3-bis
e 3-ter:
"1. Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalita'
e di ottimizzare le risorse per il
migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le
disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti
alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle
unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482;
2. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto
previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato
su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo
della riduzione complessiva del
personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle
unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del
personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla
data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e'
assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di
personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle
procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve
essere
prioritariamente garantita l'immissione
in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica
e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999;
2-bis. Allo scopo di assicurare il
rispetto delle
percentuali annue di riduzione del
personale di cui al
comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno
precedente, separatamente per i
Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con
organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze
armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione
pubblica e del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri
entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei
processi di
riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi
all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica, definisce preliminarmente le
priorita' e le
necessita' operative da soddisfare,
tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di
introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro,
entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio
dei Ministri
determina il numero massimo complessivo
delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i
dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le
assunzioni restano
comunque subordinate
all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure
di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente
presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di
personale. Le
disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie;
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la
disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla
generalita' delle amministrazioni dello
Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte
le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di
personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31
gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche
differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli
indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle
peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza
con gli
obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione
funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono
essere corredate da
una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi
rispondenti ai
principi di semplificazione e di
funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico
riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette
richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei
Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di
nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni
alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di
misure di
razionalizzazione interna. Per le
amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche'
per gli enti
pubblici non economici con organico
superiore a duecento
unita', i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da
una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della
nuova
classificazione del personale,
certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52,
comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono
trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che,
entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai
sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione
di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti
riprendono le trattative".
- Il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n.
30, S.O.; si riporta
il testo dell'art. 1, comma 2:
"2. Per le amministrazioni pubbliche si
intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e'
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario;
si riporta il testo dell'art. 17, comma
1:
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla
competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge,
sempre che non si
tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i
rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi
sindacali".
- Per il testo della tabella A allegata
alla legge
14 novembre 2000, n. 331, v. nota
all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 498,
recante "Modifiche alla normativa
concernente la
disposizione ausiliaria del personale
militare, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 1998.
CAPO III
Sospensione del servizio di leva
Art. 7
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il servizio obbligatorio di leva e'
sospeso a decorrere dal 1 o
gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006,
le esigenze delle Forze
armate sono soddisfatte ricorrendo ai
giovani soggetti alla leva nati
entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di
militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio obbligatorio di
leva e' annualmente ripartito,
con decreto del Ministro della difesa.
tra l'Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, e l'Aeronautica. Per il
Corpo delle capitanerie di porto il
decreto e' adottato di concerto
con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2,
comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il
servizio di leva e' ripristinato
con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma
1, lettera f),
della citata legge 14 novembre 2000, n.
331:
"1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
a)-e) (Omissis);
f) personale da reclutare su base
obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia
di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale
in servizio sia
insufficiente e non sia possibile
colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in
servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio
da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di
guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi
internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta
direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza
numerica delle
Forze armate".
Art. 8
(Modalita' per la chiamata alle armi)
1. Con decreto del Ministro della
difesa, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e'
disciplinata la gestione unitaria dei
giovani disponibili a prestare
in armi il servizio di leva, mediante la
definizione delle priorita'
per l'assegnazione dei giovani alle
Forze armate secondo quanto
disposto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
504. Tale decreto tiene conto, per
l'assegnazione dei Giovani al
Corpo equipaggi militari marittimi della
Marina, dei requisiti
previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, cosi' come
sostituito dall'articolo 4 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il
Ministro della difesa
dispone, altresi', affinche' sia
reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti e reparti
dislocati entro 100
chilometri dal luogo di residenza e il
personale che risponde per
indice di idoneita' somatico-funzionale
o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di
incarico di ciascuna Forza
armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, allo scopo di agevolare il
periodico rientro al luogo di
residenza dei militari di leva che non
possono essere impiegati entro
i 100 chilometri dal predetto luogo di
residenza, a causa della
dislocazione delle unita' e delle
strutture militari sul territorio
nazionale, il rimborso degli oneri
connessi alle spese effettivamente
sostenute per viaggi in ferrovia,
autolinee e piroscafi. nel limite
del costo del biglietto a tariffa d'uso,
escluso l'eventuale
supplemento per il vino e per la classe
di diritto stabilita
dall'articolo 12 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e' a carico
dell'Amministrazione della difesa. Tali
norme sono estese anche ai
volontari in ferma annuale di cui
all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa- di concerto
con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sentite
le regioni e gli enti locali
interessati, assume iniziative volte ad
agevolare la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblici per i
militari di leva ed i volontari di
truppa in ferma annuale di ciascuna
Forza armata.
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504,
recante "Adeguamento delle norme in
materia di ritardi,
rinvii e dispense relativi al servizio
di leva, a norma
dell'art. 1, comma 106, della legge 23
dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio
1998, n. 26; si riporta il testo
dell'art. 1:
"Art. 1 (Formazione dei contingenti e
disponibilita). -
1. I cittadini italiani maschi sono
chiamati alla leva nel
trimestre in cui compiono il
diciottesimo anno di eta' e
comunque non prima del raggiungimento
della maggiore eta';
si intende per primo trimestre il
periodo gennaio-marzo,
per secondo trimestre il periodo
aprile-giugno. per terzo
trimestre il periodo luglio-settembre.
per quarto trimestre
il periodo ottobre-dicembre;
2. I cittadini dichiarati idonei alla
visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il
semestre successivo
al trimestre in cui e' stata effettuata
la visita e,
comunque, non oltre il successivo
trimestre in relazione
alle esigenze funzionali delle Forze
armate determinate nel
quadro di una gestione unitaria delle
risorse. Decorso
inutilmente tale periodo il cittadino ha
diritto alla
dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare
servizio in
qualita' di ausiliari di leva, il
periodo di cui al comma 2
entro il quale deve iniziare il servizio
di leva degli
aspiranti ausiliari non prescelti,
decorre dalla data in
cui viene comunicata la relativa
determinazione ai
competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono del
beneficio del
ritardo per motivi di studio sono
chiamati alla visita di
leva e assegnati agli enti secondo
quanto indicato nei
successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto valgono
anche per gli
obiettori di coscienza. Il periodo di
nove mesi complessivi
previsto come limite massimo per
l'impiego si applica anche
agli obiettori di coscienza a partire
dall'anno 2000. Tale
termine comprende anche il periodo
necessario per il
riconoscimento della posizione di
obiettore di coscienza ai
sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e
reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina
e
nell'Aeronautica", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5
maggio 1964, n. 110, supplemento
ordinario; si riporta il
testo dell'art. 2, come sostituito
dall'art. 4 della legge
31 maggio 1975, n. 191:
"Art. 4. - Sono soggetti alla leva per
l'arruolamento
nel Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) della Marina
militare i giovani in possesso dei
seguenti requisiti:
1-a) siano stati o siano iscritti tra il
personale
marittimo e della navigazione interna in
base al codice
della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attivita'
lavorativa
nell'ambito del demanio marittimo quali
titolari o
dipendenti di imprese concessionarie di
beni demaniali
marittimi o di servizi portuali o di
operazioni portuali o,
comunque, soggetti alla vigilanza dei
comandanti di porto -
ai sensi dell'art. 68 del codice della
navigazione -
nell'esplicazione delle loro attivita';
1-c) siano stati o siano iscritti a
societa' o enti di
sport nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a
personale di
qualsiasi categoria in servizio negli
arsenali, nei
cantieri e negli stabilimenti di lavoro
e negli uffici di
qualsiasi genere della Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da
ditte che
provvedono:
a) alla costruzione, allestimento,
arredamento e
riparazione di navi e galleggianti di
qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o
forniture di
caldaie, macchinari e in genere di
materiale per
l'allestimento od arredamento delle navi
e galleggianti di
qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da
stabilimenti
meccanici o industriali compresi nelle
citta' o paesi
costieri la cui produzione sia di
preminente interesse
marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in
tonnare o altri
impianti di pesca fissi a terra, ovvero
siano stati o siano
dipendenti da industrie che producono
materiale ed
attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria
nel Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM)
compresi gli arruolati
volontari della guardia di finanza -
contingente di mare;
7) siano stati prosciolsi
dall'arruolamento volontario
precedentemente contratto nella Marina
militare o nella
guardia di finanza - contingente di
mare, salvo i casi di
proscioglimento d'ufficio a seguito di
condanna escludente
dal servizio militare;
8-a) siano diplomati aspiranti al
comando di navi
mercantili o aspiranti alla direzione
macchine di navi
mercantili navalmeccanici, meccanici o
costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a
corsi di laurea in
ingegneria navale e meccanica,
discipline nautiche o
scienze economiche e marittime oppure
negli istituti
tecnici nautici o nelle scuole di
avviamento professionale
a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di
navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di
scuole marittime,
pescherecce o professionali per la
maestranza marittima o
di scuole a carattere marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi
professionali
dell'Associazione nazionale marinai
d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di
prestare servizio
militare in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei
comuni costieri.
Fermo restando quanto previsto al numero
13) del
precedente comma, la Marina militare
forma i propri
contingenti in misura proporzionale alla
consistenza dei
militari di leva autorizzati annualmente
con legge di
bilancio attingendo prioritariamente
alle regioni Liguria,
Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia,
Calabria e Sicilia ed
iniziando dagli iscritti piu' anziani di
ciascun mese di
ogni trimestre di chiamata; per
soddisfare le esigenze
delle capitanerie di porto possono
essere chiamati alla
leva anche i cittadini residenti nei
comuni costieri di
regioni diverse da quelle
precedentemente elencate.
Le operazioni di indagine e di controllo
per
l'individuazione di tutti coloro che, a
norma del presente
articolo, sono tenuti a prestare
servizio militare di leva
in Marina sono affidate, nelle varie
giurisdizioni, ai
rispettivi comandanti di porto oppure ad
ufficiali
appositamente designati dal Ministero
della difesa".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836,
recante
"Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei
dipendenti statali", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1973, n. 333, supplemento
ordinario; si riporta
il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Ai dipendenti in missione
compete il
rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi
in ferrovia o sui piroscafi nel limite
del costo del
biglietto a tariffa d'uso (escluso
l'eventuale supplemento
per il vitto) e per la classe di diritto
stabilita come
segue:
prima classe per il personale delle
carriere
direttive, di concetto ed equiparabili,
per i coadiutori
alla terza classe di stipendio e
qualifiche corrispondenti
o superiori delle carriere esecutive ed
equiparabili,
nonche' per i marescialli dei tre gradi
e gli allievi delle
accademie militari;
seconda classe per tutto il rimanente
personale.
Spetta ugualmente il rimborso della
spesa sostenuta per
i viaggi eventualmente effettuati con
altri servizi di
linea quando questi consentano notevole
risparmio di tempo
ed il loro uso sia autorizzato dal capo
dell'ufficio che ha
ordinato la missione, ovvero quando
manchi un collegamento
ferroviario con la localita' da
raggiungere. Il rimborso e'
limitato all'importo delle spese
effettivamente sostenute
per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non
inferiore a quella di
dirigente superiore o equiparata spetta
altresi' il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta
per l'uso di un
compartimento singolo in carrozza con
letti. Per i primi
dirigenti e' consentito il rimborso
dell'eventuale spesa
sostenuta per l'uso di un posto letto.
Per il personale
delle qualifiche inferiori e' consentito
il rimborso della
eventuale spesa sostenuta per l'uso di
una cuccetta di
prima classe.
E' ammesso l'uso dei treni rapidi
normali, speciali e
di lusso purche' per i medesimi sia
consentita, per il
tragitto da compiere, la classe
spettante a norma del primo
comma del presente articolo. Sono
ammesse altresi' le
deviazioni consentite dall'orario
ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con
mezzi aerei di
linea, sia all'interno che all'estero,
l'uso della prima
classe e' limitato al personale con
qualifica non inferiore
a quella di dirigente generale o
equiparata.
La disposizione di cui al precedente
comma si applica
anche ai viaggi di servizio e di
trasferimento del
personale civile e militare in servizio
all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di
percorso non
serviti da ferrovia o da altri servizi
di linea e'
corrisposta, a titolo di rimborso spesa,
un'indennita' di
lire 43 a chilometro aumentabile, per i
percorsi effettuati
a piedi in zone prive di strade, a lire
62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente
comma, le
frazioni di chilometro inferiori a 500
metri non sono
considerate. Le altre sono arrotondate a
chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo
competono per
tutti i servizi resi fuori della
ordinaria sede di servizio
anche se il personale non acquista
titolo all'indennita' di
trasferta.".
Art. 9
(Ritardi per motivi di studio
degli studenti universitari)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, le parole "Per ottenere il
beneficio " sono sostituite
dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre
2003, per ottenere il
beneficio".
2. All'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: "2-bis. A decorrere dal
1o gennaio 2004, per ottenere i benefici
del ritardo di cui al comma
1, il cittadino deve dimostrare, se
appartenente alla classe di leva
19$5 e precedenti: a) per la prima
richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma e di
laurea presso universita' statali o
legalmente riconosciute: b) per
la seconda richiesta, di aver sostenuto
con esito positivo quattro
esami previsti: dal piano di studi; c)
per la terza richiesta, di
aver sostenuto con esito positivo otto
esami previsti dal piano di
studi; d) per la quarta richiesta e le
successive, di aver sostenuto
ulteriori quattro esami previsti dal
piano di studi per anno rispetto
alla terza richiesta e alle
successive.".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del
citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Ritardo per motivi di studio
degli studenti
universitari). - 1. In tempo di pace,
possono fruire del
beneficio del ritardo dall'adempimento
dagli obblighi di
leva i cittadini che frequentano corsi
di istruzione
universitaria di diploma o di laurea
presso universita'
statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del
venticinquesimo anno di
eta', per i corsi aventi la durata di
tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo
anno di eta',
per i corsi aventi la durata di quattro
anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo
anno di
eta', per i corsi aventi la durata di
cinque anni;
d) fino al compimento de1 ventottesimo
anno di eta',
per i corsi aventi una durata maggiore
di cinque anni.
2. Sino al 31 dicembre 2003, per
ottenere il beneficio
del ritardo di cui al presente articolo,
il cittadino deve
dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di
essere
iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o
legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo un esame previsto dal
piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo tre esami previsti dal
piano di studio del
primo e del secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo sei esami, previsti dal
piano di studio del
primo, secondo e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le
successive, aver
sostenuto ulteriori tre esami per anno
rispetto alla quarta
richiesta.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004,
per ottenere i
benefici del ritardo di cui al comma 1,
il cittadino deve
dimostrare, se appartenente alla classe
di leva 1985 e
precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di
essere
iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o
legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo quattro esami previsti
dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo otto esami previsti dal
piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le
successive, di aver
sostenuto ulteriori quattro esami
previsti dal piano di
studi per anno rispetto alla terza
richiesta e alle
successive.
3. Possono altresi' chiedere il ritardo
dell'adempimento dagli obblighi di leva,
fino al compimento
del ventinovesimo anno di eta', i
cittadini in possesso del
diploma di laurea, iscritti ad un corso
di specializzazione
di perfezionamento o di dottorato di
ricerca, nonche' a
scuole ad ordinamento speciale
post-laurea, attivati od
istituiti presso universita' statali o
legalmente
riconosciute. Ai fini della concessione
del beneficio il
cittadino dove dimostrare la frequenza
ai predetti corsi ed
il superamento di eventuali esami
stabiliti dal piano di
studio o dal programma formativo.
4. I limiti di eta' ed i requisiti da
possedere per
ottenere il beneficio di cui ai commi 1,
2 e 3 possono
essere modificati, con decreto del
Ministro della difesa di
concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, a seguito
dell'entrata in vigore
dei decreti concernenti i criteri
generali degli
ordinamenti degli studi universitari di
cui all'art. 17,
commi 95 e 96, della legge 15 maggio
197, n. 127.
5. Gli studenti universitari che hanno
titolo a
presentare richiesta di ritardo, esclusa
la prima, e non la
presentano, hanno diritto, al di fuori
dei periodi di
addestramento, alla concessione di
quattro periodi di
assenza dal servizio per la durata di
otto giorni, al fine
di completare la preparazione e
sostenere gli esami. Per le
prove di esame non superate, detti
periodi non sono
computati ai fini del compimento del
servizio.
6. Gli studenti universitari che non
hanno piu' titolo
al ritardo e che debbono sostenere non
piu' di quattro
esami di profitto e l'esame di laurea o
di diploma per
completare gli studi universitari, sono
avviati al
servizio, su richiesta, presso un ente
ubicato nel comune
ove ha sede l'universita' o in un comune
limitrofo. Gli
stessi studenti possono usufruire di
quattro periodi di
assenza al servizio della durata di otto
giorni per
sostenere gli esami di profitto, nonche'
di due giorni per
sostenere l'esame di laurea o di diploma
universitario, che
non sono computati ai fini del
compimento del servizio
qualora tali prove di esame abbiano
esito negativo.
7. Coloro che presentano domanda di
ritardo per motivi
di studio sono sottoposti alla visita di
leva nel trimestre
successivo a quello in cui termina il
beneficio del
ritardo; i cittadini risultati idonei
iniziano il servizio
di leva nel semestre successivo al
trimestre in cui e'
stata effettuata la visita e, comunque,
non oltre il
trimestre successivo in relazione alle
esigenze funzionali
di Forza armata.
8. Le domande di ritardo per motivi di
studio devono
essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno
precedente a
quello per il quale si intende usufruire
del ritardo dagli
studenti iscritti al primo anno e devono
essere corredate
dal certificato di iscrizione ovvero da
dichiarazione
temporaneamente sostitutiva di essere in
attesa di
iscrizione con esibizione, entro il 31
dicembre successivo,
del certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a
quello per il quale si intende usufruire
del ritardo dagli
studenti iscritti agli anni successivi e
devono essere
corredate dal certificato comprovante
gli esami sostenuti
rilasciato dall'universita' o da una
dichiarazione
temporaneamente sostitutiva cui dovra'
seguire, entro il
31 gennaio successivo, la certificazione
dovuta.
9. Nei limiti di cui al comma 1
beneficiano del rinvio
per motivi di studio, alle medesime
condizioni degli
studenti universitari, i cittadini che,
dopo aver
conseguito il diploma universitario,
accedano ad un corso
di laurea.".
Art. 10
(Dispensa dalla ferma di leva)
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: "b)
responsabile diretto della conduzione di
impresa o di attivita'
economica da almeno un anno ovvero di
impresa o attivita' economica
avviata con il sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in
materia di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro
autonomo;";
2. All'articolo 7. comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, dopo la lettera d) sono
aggiunte le seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di studio o
di un assegno di ricerca
per laureati della durata di almeno un
anno. ovvero frequenza di
dottorato di ricerca, presso Universita'
dell'Unione Europea
legalmente riconosciute o presso
istituzioni di livello universitario
di altri paesi. Ai fini del
conseguimento del beneficio, il
cittadino
deve dimostrare la frequenza dei
predetti corsi e il superamento di
eventuali esami stabiliti dal piano di
studi o dal programma
formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di
maturita' presso la Scuola
militare "Nunziatella" di Napoli o la
Scuola militare -Teulie'" di
Milano o la Scuola navale militare
"Francesco Morosini" di Venezia.".
3. All'articolo 7, comma I. lettera f).
del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, le parole "per un
periodo di almeno 60 giorni"
sono soppresse.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del
citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva).
- 1. In tempo
di pace, conseguono la dispensa dalla
ferma di leva i
cittadini che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con
funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a
carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e
convivente, di
genitore portatore di handicap che lo
renda non
autosufficiente o invalido civile
affetto da mutilazione o
invalidita' analoghe a quelle per le
quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto
del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di
genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermita'
permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad
esplicare la sua
abituale attivita' lavorativa, ovvero di
padre vedovo o
celibe o di madre vedova o nubile,
purche', in tutti i
casi, a causa della partenza alle armi
dell'arruolato, la
famiglia venga a perdere i necessari
mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di
portatore di handicap
o affetto da grave patologia, non
autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di
persona che, a
causa di tale reato o come diretta
conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta' personale o
delle condizioni
di normale salute fisica o psichica;
g) fratello di militare deceduto durante
la
prestazione del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla leva
di ciascuna
classe, il Ministro della difesa puo',
verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee,
determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1
del presente
articolo, altri titoli di dispensa dal
compiere la ferma di
leva per particolari condizioni di
bisogno della famiglia.
Qualora il gettito dei singoli
contingenti non sia
sufficiente ad assicurare il fabbisogno
delle Forze armate,
il Ministro della difesa puo' non
inserire nei manifesti di
chiamata alla leva alcuni dei titoli
elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze
rispetto alle
esigenze di incorporazione, possono
altresi' essere
dispensati dal servizio di leva i
cittadini che si trovano,
in ordine di priorita' decrescente, in
una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari
ovvero
particolari responsabilita' lavorative;
b) responsabile diretto della conduzione
di impresa o
di attivita' economica da almeno un anno
ovvero di impresa
o attivita' economica avviata con il
sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in materia
di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro
autonomo;
c) minor indice di idoneita'
somatico-funzionale o
psicoattitudinale attribuito in sede di
visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti
particolari, sul
piano nazionale o internazionale, in
carriere scientifiche
artistiche, culturali;
d-bis) titolari di una borsa di studio o
di un
assegno di ricerca per laureati della
durata di almeno un
anno, ovvero frequenza di dottorato di
ricerca, presso
universita' dell'Unione europea
legalmente riconosciute o
presso istituzioni di livello
universitario di altri paesi.
Ai fini del conseguimento del beneficio,
il cittadino deve
dimostrare la frequenza dei predetti
corsi e il superamento
di eventuali esami stabiliti dal piano
di studi o dal
programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di
maturita' presso
la Scuola militare "Nunziatella di
Napoli o la Scuola
militare "Teulie' di Milano o la Scuola
navale militare
"Francesco Morosini di Venezia.
4. Le condizioni di cui alle lettere a),
b) e d) del
comma 3 sono determinate con decreto del
Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla leva
di ciascuna
classe, il Ministro della difesa, sulla
base
dell'aggiornamento annuale dell'indice
ISTAT del costo
della vita, indica con proprio decreto i
livelli di reddito
e gli altri elementi obiettivi di cui
tener conto nel
determinare l'avvenuta perdita dei
necessari mezzi di
sussistenza necessaria ai fini del
riconoscimento dei
titoli previsti dai commi 1 e 3. I
livelli di reddito
indicati in tale decreto devono essere
computati su base
familiare, considerando il reddito
complessivo percepito
dal nucleo familiare suddiviso per il
numero dei componenti
la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo dei dispensati,
ai sensi del
presente articolo, deve essere esposto
annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti
militari e gli uffici
di leva delle capitanerie di porto
competenti per
territorio e da questi trasmesso ai
comuni di residenza dei
dispensati per l'affissione agli albi
comunali.
7. Il Ministro della difesa indica, con
decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i
criteri per la
individuazione degli arruolati che, in
caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio
di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta
provvedimenti di
invio in licenza illimitata senza
assegni in attesa di
congedo in favore dei giovani alle armi
per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro
incorporazione o non
fatte valere in tempo utile, di fatto
riconducibili a
quelle previste al comma 3.".
Art. 11
(Contingenti ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di concerto
con i Ministri
dell'interno, della giustizia e delle
finanze, fatte salve le
esigenze dell'Esercito, della Marina,
ivi comprese quelle del Corpo
delle capitanerie diporto, e
dell'Aeronautica, stabilisce, a
decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino
alla sospensione della leva, i
contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva nell'Arma dei
carabinieri, nella Polizia di stato, nel
Corpo della guardia di
finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, compresi i volontari
di cui all'articolo 10, comma
6, della legge 10 agosto 2000, n. 246,
tenendo conto della
progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle
armi.
Nota all'art. 11:
- La legge 10 agosto 2000, n. 246,
recante
"Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2000, n.
206; si riporta il testo dell'art. 10,
comma 6:
"6. Il personale volontario in attivita'
negli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed
in attesa della chiamata alle armi puo',
su richiesta e
qualora idoneo, essere incorporato nelle
unita' di leva del
Corpo stesso prestando il proprio
servizio nell'ambito
della sede volontaria. Tale richiesta e'
accolta fino a
concorrenza dell'onere di lire 7.500
milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. All'onere
derivante
dall'applicazione del presente comma,
pari a lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 2000 e
2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro
del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.".
CAPO IV
Volontari di truppa.
Art. 12
(Volontari di truppa in ferma prefissata
e in rafferma)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002,
l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a
reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di cinque
anni, con la possibilita' d:
concedere. al termine della ferma
prefissata, due successive rafferme
biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 sono
assegnati ai comandi, enti,
reparti e unita' dislocati su tutto il
territorio nazionale e possono
essere impiegati anche in operazioni
condotte fuori dal territorio
nazionale,
3. Ai volontari di cui al comma 1 e'
corrisposto il trattamento
economico previsto per i volontari in
ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono
estese, in quanto
applicabili. le norme in materia di
stato giuridico e avanzamento
relative ai volontari di truppa in
servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma I che,
comandati in servizio
isolato, si trovino nell'impossibilita'.
attestata dall'autorita' che
dispone il servizio, di usufruire di
infrastrutture militari idonee,
sono rimborsate le spese documentate
relative ai pasti e al
pernottamento in albergo, nei limiti di
spesa previsti dalla vigente
normativa per i volontari di truppa in
servizio permanente
6. A decorrere dal 1o gennaio 2006.
l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a
reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di un anno.
Ai volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno compete il
trattamento economico dei
volontari di cui all'articolo 16, comma
I. Con decreto del Ministro
della difesa sono stabilite le modalita'
di valutazione della ferma
prefissata di un anno ai fini
dell'ammissione alla ferma prefissata
di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma
prefissata si applicano gli
articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma
prefissata ed in rafferma
possono usufruire a titolo gratuito
della mensa e degli alloggi
collettivi di servizio.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 505,
recante "Armonizzazione del trattamento
giuridico dei
volontari al terzo anno di ferma breve
con quello del
personale militare in servizio
permanente effettivo, a
norma dell'art. 1, comma 99, della legge
23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio
1998, n. 27; si riporta il testo degli
articoli 6, 7, 8, 9,
10 e 11:
"Art. 6 (Festivita). - 1. Sono
considerati giorni
festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a
tutti gli effetti
civili, nonche' la ricorrenza del Santo
Patrono del comune
sede di servizio, se ricadente in
giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese
cristiane
avventiste ed alla religione ebraica si
applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre
1988, n. 516, e
8 marzo 1989, n. 101.".
"Art. 7 (Alloggiamento e pernottamenti).
- 1. L'art. 48
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Alloggiamento e
pernottamenti). - 1. Tutti i
militari hanno l'obbligo di alloggiare
nella localita' sede
di servizio.
2. I volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di
servizio e quelli dei contingenti
occorrenti per i servizi
di pronto impiego, nonche' i graduati e
militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di
dieci mesi ed i
graduati e militari in servizio di leva
hanno l'obbligo di
fruire degli alloggiamenti di reparto o
di unita' navale
ove possono conservare cose di
proprieta' privata secondo
quanto prescritto dall'art. 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio,
il comandante
di corpo in relazione alla situazione
abitativa locale,
puo' autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari di
truppa in servizio permanente, i
volontari in ferma breve
con oltre dieci mesi di servizio,
nonche' i graduati e
militari semplici vincolati a ferme
speciali da piu' di
dieci mesi ad alloggiare in localita'
diversa da quella di
servizio;
b) i volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi
di servizio nonche' i graduati e
militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di
dieci mesi, con la
famiglia abitante nella localita' sede
di servizio, a
pernottare presso la stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, in
relazione agli specifici
compiti istituzionali, si applicano le
particolari
disposizioni emanate in materia. ."
"Art. 8 (Libera uscita). - 1. Il comma 1
dell'art. 45
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"1. I volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi
di servizio, i graduati e militari
semplici vincolati a
ferme speciali da meno di dieci mesi ed
i graduati e
militari in servizio di leva fruiscono
di libera uscita
secondo turni o orari stabiliti dalle
norme in vigore per
ciascuna Forza armata o Corpo armato.
1-bis. Quanto previsto al comma 1, si
applica altresi'
al rimanente personale volontario in
ferma breve o di leva
vincolato a ferme speciali che pur non
avendo l'obbligo
dell'accasermamento fruisce degli
alloggiamenti di reparto
o di unita' navale.
1-ter. Al personale di cui al comma
1-bis, fatte salve
improrogabili esigenze di servizio e
procedimenti
disciplinari in corso, possono, qualora
il militare ne
faccia richiesta, essere concessi
permessi speciali
notturni'.".
"Art. 9 (Modalita' di impiego). - 1. Le
modalita' di
impiego settimanale dei volontari in
ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio, nonche' dei
graduati e militari
semplici vincolati a ferme speciali da
meno di dieci mesi
sono equiparate a quelle previste per il
personale in ferma
di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative,
addestrative, di
sicurezza e di servizio dei reparti,
l'impiego del
personale volontario in ferma breve con
oltre dieci mesi di
servizio ha una durata complessivamente
pari a quella dei
volontari in servizio permanente.
3. L'attivita' giornaliera comprende i
periodi di
lavoro effettivamente svolti escludendo
dal computo le
attivita' dedicate all'espletamento di
esigenze di
carattere personale, ancorche'
disciplinate dall'orario di
servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere
disciplinati
prevedendo appositi turni di riposo. Le
modalita' di
fruizione di detti turni di riposo sono
disciplinate da
apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in
ferma breve per
durate superiori rispetto alla prevista
attivita' di
impiego, le eventuali eccedenze daranno
luogo ad adeguati
turni di riposo/recupero psicofisico,
disciplinati da
apposita normativa di Forza armata.".
"Art. 10 (Trattenimento a domanda dei
volontari che
hanno subito ferite/lesioni in servizio
e per causa di
servizio). - 1. I volontari di cui
all'art. 1 che subiscano
in servizio, per causa di servizio,
ferite o lesioni tali
da provocare una permanente inidoneita'
psico-fisica agli
incarichi specializzazioni, categorie e
specialita' di
assegnazione, possono, a domanda,
purche' idonei al
servizio militare incondizionato,
permanere in servizio
fino al termine della ferma contratta,
in deroga a quanto
previsto dall'art. 9, n. 2), lettera a),
della legge
10 maggio 1983, n. 212.
2. Il personale indicato al comma 1, a
cui e' stata
accolta la domanda di permanenza in
servizio, puo'
partecipare, secondo quanto previsto
dalla normativa
vigente, ai concorsi per l'immissione
nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio
permanente per essere
impiegato in incarichi,
specializzazioni, categorie e
specialita' adeguate al profilo
psico-fisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche
ai militari di truppa in ferma di leva
prolungata,
transitati nei volontari in ferma breve
ai sensi dell'art.
37 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 396,
sempreche' ne sussistano le condizioni,
anche se nei loro
confronti e' gia' stato emesso un
provvedimento di
proscioglimento d'autorita' dalla ferma
contratta ai sensi
del predetto art. 9, n. 2), lettera a),
della legge
10 maggio 1983, n. 212.".
"Art. 11 (Licenza straordinaria di
convalescenza). - 1.
I volontari in ferma breve
temporaneamente non idonei al
servizio sono collocati in licenza
straordinaria di
convalescenza.
2. La durata massima della licenza
straordinaria di
convalescenza, nell'intero periodo di
ferma non puo'
superare un anno nel triennio e termina
con il cessare
della causa che l'ha determinata. In
presenza di rafferma,
oltre la ferma triennale, la durata
della licenza
straordinaria di convalescenza e'
elevabile fino ad un
massimo di due anni. In ogni caso la
licenza straordinaria
di convalescenza non puo' superare
complessivamente i due
anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima
dell'invio in
licenza straordinaria di convalescenza,
puo' fruire, a
richiesta, la licenza ordinaria ancora
spettante nell'anno
in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre
dieci mesi di
servizio, durante la licenza
straordinaria di convalescenza
per infermita' non dipendente da causa
di servizio, compete
il trattamento economico per intero per
i primi sei mesi e
ridotto alla meta' per i successivi tre
mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di
convalescenza non
comporta alcuna detrazione di anzianita'
ed e' computato
per intero ai fini dell'attribuzione
degli aumenti
periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma
breve in licenza
straordinaria di convalescenza per
infermita' dipendente da
causa di servizio compete l'intero
trattamento economica
goduto dal pari grado in attivita' di
servizio. Agli
effetti previdenziali, il tempo
trascorso dal militare in
licenza straordinaria di convalescenza
per infermita'
proveniente o non proveniente da causa
di servizio e'
computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo
si applicano
dal 1o gennaio 1998. Per la connessa
disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia
per il personale
militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
Art. 13
(Licenze e permessi dei volontari di
truppa
in ferma prefissata e in rafferma)
1. Al personale volontario di truppa in
ferma prefissata con meno
di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la
normativa vigente per il
personale militare in servizio di leva
obbligatorio, tenendo conto
della maggiore durata del servizio. ad
eccezione di quanto previsto
in materia di licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale e' concessa
limitatamente alla fattispecie
prevista dall'articolo 6 della legge 11
luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte
le esigenze di servizio e
qualora non risultino procedimenti
disciplinari in corso, permessi
speciali con decorrenza dall'inizio
della libera uscita dell'ultimo
giorno lavorativo della settimana o
precedente una festivita'.
2. Al personale volontario di truppa in
ferma prefissata con oltre
un anno e meno di tre anni di servizio,
con esclusione del personale
che frequenta corsi di formazione, al
quale continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai relativi
ordinamenti:
a) e' concesso annualmente un periodo di
licenza ordinaria
retribuito pari a ventotto giorni
lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma
1, lettera a), della legge
23 dicembre 1977, n. 937, e sono
altresi' attribuite quattro gioviate
di riposo da fruire nell'anno solare ai
sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977,
n. 937. Durante i predetti
periodi, al personale spetta la normale
retribuzione, escluse le
indennita' che non siano corrisposte per
dodici mensilita';
b) in caso di servizio all'estero o
presso organismi
internazionali, con sede in Italia o
all'estero, competono le licenze
previste dalle leggi che ne disciplinano
l'impiego, da accordi
internazionali, ovvero da norme proprie
dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e
reparti ove l'orario
settimanale di lavoro e' distribuito su
cinque giorni, il sabato e'
considerato non lavorativo ed i giorni
di licenza ordinaria di cui
alla lettera a) sono ridotti di quattro
giorni lavorativi;
d) nell'anno di Maturazione del diritto
di cui alla lettera a) o
di cessazione dal servizio, la durata
della licenza ordinaria e'
determinata in proporzione ai dodicesimi
di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici
giorni e' considerata a tutti.
gli effetti come mese intero. La licenza
ordinaria e' un diritto
irrinunciabile e non e' monetizzabile,
fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel
caso di indifferibili esigenze
di servizio che non rendano possibile la
fruizione della licenza
ordinaria nel corso dell'anno, la
licenza ordinaria e' fruita entro
il primo semestre dell'anno successivo.
Compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere
personale, il personale fruisce della
licenza residua al 31 dicembre
entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non
e' pregiudicato in caso
di assenza per infermita', anche se tale
assenza si protrae per
l'intero anno solare. In quest'ultima
ipotesi e' autorizzato il
periodo di godimento della licenza
ordinaria in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
Le infermita' insorte
durante la fruizione della licenza
ordinaria ne interrompono il
godimento nei casi di ricovero
ospedaliero o di infortuni e malattie
di durata superiore a tre giorni,
adeguatamente documentate e che
l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di
tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza
ordinaria per indifferibili
esigenze di' servizio, al personale
richiamato comete il rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in
sede nonche' il trattamento
previsto in occasione di servizi isolati
fuori sede. Identico
trattamento compete anche nel caso di
ritorno nella localita' ove il
personale fruiva della licenza
ordinaria. Il personale ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di licenza
ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui
alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Al personale volontario di truppa in
ferma prefissata con oltre
tre anni di servizio o in rafferma. con
esclusione del personale che
frequenta i corsi di formazione. per il
quale continua ad applicarsi
la disciplina prevista dai rispettivi
ordinamenti:
a) e' concesso, in ogni anno di
servizio, un periodo di. licenza
ordinaria retribuito pari a trenta
giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e
sono altresi' attribuite
quattro giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 2
dicembre 1977, n. 937. Durante
i predetti periodi, al personale spetta
la normale retribuzione,
escluse le indennita' che non siano
corrisposte per dodici
mensilita':
b) si applicano le disposizioni di cui
alle lettere b), c), d),
e), f) e g) del comma 2.
Nota all'art. 13:
- La legge 11 luglio 1978, n. 382,
recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n.
203; si riporta il
testo dell'art. 6:
"Art. 6. - Le Forze armate debbono in
ogni circostanza
mantenersi al di fuori delle
competizioni politiche.
Ai militari che si trovano nelle
condizioni previste
dal terzo comma dell'art. 5 e' fatto
divieto di partecipare
a riunioni e manifestazioni di partiti,
associazioni e
organizzazioni politiche, nonche' di
svolgere propaganda a
favore o contro partiti, associazioni,
organizzazioni
politiche o candidati ad elezioni
politiche ed
amministrative.
I militari candidati ad elezioni
politiche o
amministrative possono svolgere
liberamente attivita'
politica e di propaganda al di fuori
dell'ambiente militare
e in abito civile. Essi sono posti in
licenza speciale per
la durata della campagna elettorale.
Ferme le disposizioni di legge
riguardanti il
collocamento in aspettativa dei militari
di carriera eletti
membri del Parlamento o investiti di
cariche elettive
presso gli enti autonomi territoriali, i
militari di leva o
richiamati, che siano eletti ad una
funzione pubblica,
provinciale o comunale, dovranno,
compatibilmente con le
esigenze di servizio, essere destinati
ad una sede che
consenta loro l'espletamento delle
particolari funzioni cui
sono stati eletti ed avere a
disposizione il tempo che si
renda a cio' necessario.".
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937,
recante
"Attribuzione di giornate di riposo ai
dipendenti
pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
30 dicembre 1977, n. 355; si riporta il
testo degli
articoli 1 e 2:
"Art. 1. - Ai dipendenti civili e
militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e
locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti
pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi
di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate
complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come
segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo
ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli
interessati,
tenendo conto delle esigenze dei
servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del
precedente comma
seguono la disciplina del congedo
ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b)
del primo comma
non fruite nell'anno solare, per fatto
derivante da
motivate esigenze inerenti alla
organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in
ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.".
"Art. 2. - Le giornate di cui al punto
b) dell'art. 1
sono attribuite dal funzionario che,
secondo i vigenti
ordinamenti, e' responsabile
dell'ufficio, reparto,
servizio o istituto da cui il personale
direttamente
dipende.
Il funzionario responsabile di cui al
precedente comma
che per esigenze strettamente connesse
alla funzionalita'
dei servizi (lavorazioni a turno, a
ciclo continuo o altre
necessita' dipendenti dalla
organizzazione del lavoro) non
abbia potuto attribuire nel corso
dell'anno solare le
giornate di cui al punto b) del primo
comma dell'art. 1,
dovra' darne motivata comunicazione al
competente ufficio
per la liquidazione del relativo
compenso forfettario che
dovra' essere effettuata entro il 31
gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione
del compenso
forfettario comporta diretta
responsabilita' personale dei
funzionari che l'hanno disposta.".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo
1999, n. 255, recante "Recepimento del
provvedimento di
concertazione per le Forze armate
relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 1999, n. 180,
supplemento ordinario; si riporta il
testo dell'art. 11,
commi 1 e 2:
"1. La disciplina dell'art. 14, comma
14, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 395
del 1995 e' estesa
al personale militare dell'Esercito,
della Marina e
dell'Aeronautica.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che
nei casi
previsti dal comma 1, si procede anche
quando la licenza
ordinaria non sia stata fruita per
decesso o per cessazione
dal servizio per infermita'.".
Art. 14
(Licenza straordinaria dei volontari di
truppa
in ferma prefissata e in rafferma)
1. Per il personale volontario di truppa
in ferma prefissata con
oltre un anno di servizio, la licenza
straordinaria e' disciplinata
dalla normativa prevista dall'articolo
13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, e successive
modificazioni. La licenza straordinaria
di convalescenza non e'
compresa nel tetto massimo fissato per
la licenza straordinaria dal
predetto articolo 13, comma 1. del
decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1995.
Per il personale di cui al comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
3. Al personale volontario di truppa in
ferma prefissata con oltre
un anno di servizio che. intenda
conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o
Partecipare a corsi di
specializzazione post-universitari o ad
altri corsi istituiti presso
le scuole pubbliche o parificate nella
stessa sede di servizio, oltre
ai normali periodi di licenza
straordinaria per esami. e' concesso,
fatto salvo il soddisfacimento delle
esigenze di servizio un periodo
annuale complessivo di centocinquanta
ore da dedicare alla frequenza
dei corsi stessi. Tale periodo viene
detratto dai periodi previsti
per la normale attivita' d'impiego.
secondo le esigenze prospettate
dall'interessato al comando di
appartenenza. Nel caso di mancata
frequenza dei corsi, il periodo di
licenza straordinaria gia' fruito
potra' essere detratto dalla licenza
ordinaria dell'anno in corso
ovvero dell'anno successivo.
4. Al personale volontario di truppa in
ferma prefissata o in
rafferma, il periodo di inidoneita' al
servizio, anche qualora non
dipenda da causa di servizio, e'
computato quale licenza
straordinaria di convalescenza con i
seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi
per un periodo di ferma o
rafferma di durata inferiore o pari a un
anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un
periodo di ferma o
rafferma di durata inferiore o pari a
tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per
ogni periodo di ferma o
rafferma superiore a tre anni. In ogni
caso la licenza straordinaria
non puo' superare complessivamente i due
anni a quinquennio.
Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, recante "Recepimento del
provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995
riguardante il personale
delle Forze armate (Esercito, Marina e
Aeronautica)", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 1995, n.
222, supplemento ordinario; si riporta
il testo dell'art.
13, comma 1:
"1. Per il persona le di cui all'art. 1,
comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata
dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537,
come interpretato, modificato ed
integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.".
Art. 15
(Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai
volontari in ferma breve si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli 13 e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi
di volontari di truppa in
ferma breve di cui all'articolo 5. e'
consentito prolungare la ferma
dei volontari in ferma breve triennale
con tre ulteriori rafferme
biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del
trattamento economico con
quello dei volontari in servizio
permanente, al personale volontario
in ferma breve o in rafferma e'
corrisposta un'indennita' mensile
pari a lire 200.000 volta anche a
compensare l'attivita' effettuata
oltre il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve
e in rafferma sono
estese, in quanto applicabili, le norme
in materia di stato giuridico
e avanzamento relative ai volontari di
truppa in sevizio permanente.
Art. 16
(Volontari di truppa in ferma annuale di
cui all'art. 2,
comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile
1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186)
1. Fino al 31 dicembre 2006. l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica
possono continuare a reclutare volontari
di truppa in ferma annuale
di cui all'articolo 2, comma 4-bis,"del
decreto-legge 21 aprile 1999.
n. 110. convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n.
186. Si applica il comma 4-ter del
citato articolo 2 del decreto
legge n. 110 del 1999, con riferimento
agli organici e contingenti
definiti all'articolo 5. Per il Corpo
delle capitanerie di porto gli
arruolamenti di cui al presente comma
possono effettuarsi nei limiti
delle dotazioni organiche stabiliti
dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al
secondo periodo del comma 1,
il periodo di ferma dei volontari in
ferma annuale puo' essere
prolungato, su proposta dello Stato
maggiore della Forza armata di
appartenenza e previo consenso
dell'interessato, sino ad un massimo
di ulteriori sei mesi, per consentirne
l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni
condotte fuori dal territorio
nazionale o a bordo di unita' navali
impegnate fuori dalla normale
sede di servizio, ovvero in concorso con
le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale.
nonche' per la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla ferma breve
o prefissata.
3. I volontari in ferma annuale,
congedati senza demerito, possono
concorrere per l'assunzione di una nuova
ferma annuale, previa
rinuncia ai grado conseguito.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai
volontari in ferma annuale
si, applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, e
all'articolo 14, comma 4.
Nota all'art. 16:
- Il decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110, recante
"Autorizzazione all'invio in Albania ed
in Macedonia di
contingenti italiani nell'ambito della
missione NATO per
compiti umanitari e di protezione
militare, nonche'
rifinanziamento del programma italiano
di aiuti all'Albania
e di assistenza ai profughi", come
modificato dalla legge
di conversione 18 giugno 1999, n. 186,
e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n.
144; si riporta il
testo dell'art. 2, commi 4-bis e 4-ter:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il
reclutamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, emanato in attuazione
dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i
volontari di truppa
in ferma breve delle Forze armate
possono essere anche
reclutati tra i soggetti che abbiano
contratto la ferma
volontaria ai sensi delle seguenti
disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre
una ferma
volontaria di un anno. Essi sono
disponibili per
l'assegnazione a comandi, enti, reparti
e unita' dislocati
su tutto il territorio nazionale e ad
essere impiegati
anche all'estero; il servizio prestato
per i dodici mesi
previsti e' valido ai fini
dell'assolvimento degli obblighi
di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si
applicano le
norme di stato giuridico e di
avanzamento e le disposizioni
regolamentari valide per i volontari in
ferma breve al
primo anno di ferma, fatto salvo quanto
segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga
equivalente a quella dei militari di
leva, maggiorata, in
relazione alla disponibilita' di cui
alla lettera a) e dai
rischi connessi con l'attivita'
addestrativa ed operativa,
di un assegno mensile pari al 50 per
cento della paga
corrisposta ai volontari in ferma breve
durante il primo
anno di ferma. Ai militari reclutati ai
sensi della
lettera a), non compete alcun premio di
congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le
norme per
il proscioglimento valide per i
volontari in ferma breve di
tre anni. In caso di proscioglimento, a
domanda, d'ufficio
o d'autorita', il periodo di servizio
prestato in qualita
di volontario in ferma annuale non e'
valido ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di
leva;
3) i predetti soggetti possono
partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma
breve ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997,
n. 332. Qualora il personale in
questione non possa essere
sottoposto, durante la ferma annuale, a
tutte o parte delle
prove di selezione previste per il
reclutamento quale
volontario in ferma breve, puo', a
domanda, chiedere il
prolungamento della ferma contratta per
il periodo
strettamente necessario allo svolgimento
delle suddette
prove di selezione ed eventualmente al
successivo transito
in ferma breve che potra' avvenire,
pertanto, senza
soluzione di continuita'. Il mancato
superamento, nel corso
del periodo di prolungamento della
ferma, di una delle
prove di selezione comportera' il
collocamento in congedo
dell'interessato.
4-ter. I reclutamenti annuali di cui al
comma 4-bis
sono adottati in modo da assicurare
l'invarianza di spesa
derivante dalle dotazioni organiche di
volontari di truppa
in servizio permanente definite
dall'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
dal contingente di
volontari in ferma breve autorizzato
annualmente con legge
di bilancio. E' altresi' possibile
reclutare personale a
ferma annuale a compensazione delle
carenze che si
dovessero produrre nel contingente di
leva da chiamare alle
armi, rispetto a quello autorizzato
annualmente con legge
di bilancio, nei limiti di invarianza
della spesa.".
Art. 17
(Formazione professionale, inserimento
nel mondo
del lavoro e crediti formativi)
1. Il Ministro della difesa stipula
convenzioni con associazioni
di imprese private al fine di favorire
il collocamento preferenziale
sul mercato dei lavoro del personale
eccedente le esigenze delle
Forze armate come determinate in
applicazione dell'articolo 2,
prevedendo, in particolare, il ricorso
agli istituti previsti dalla
legislazione vigente diretti ad
incentivare le assunzioni da parte
delle imprese.
2. Le norme di incentivazione
dell'occupazione e
dell'imprenditorialita' che individuino
i beneficiari anche sulla
base dell'eta', della condizione
occupazionale precedente, o della
residenza, sono applicate ai volontari
di truppa in ferma breve e in
ferma prefissata congedati senza
demerito che abbiano completato la
ferma prescindendo dai limiti di eta' e
dai requisiti relativi alla
precedente condizione occupazionale, e
considerando la residenza
precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa
con la Conferenza
Stato-regioni, definisce un programma di
iniziative in materia di
formazione professionale e di
collocamento nel mercato del lavoro dei
volontari di truppa in ferma breve e in
ferma prefissata congedati da
attuarsi nelle singole regioni, tramite
la stipula di apposite
convenzioni tra le amministrazioni
regionali e le autorita' militari
periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce
la costituzione di
cooperative di servizi tra i militari di
truppa in ferma breve e in
ferma prefissata congedati per
l'affidamento di attivita' di supporto
logistico di interesse delle Forze
armate.
5. Le Universita' degli studi possono
riconoscere crediti
formativi, ai fini del conseguimento di
titoli di studio da esse
rilasciati, per attivita' formative
prestate nel corso del servizio
militare in qualita' di volontario di
truppa in ferma breve ovvero in
ferma prefissata di uno o cinque anni,
rilevanti per il curriculum
degli studi.
Art. 18
(Riserve di posti per i volontari
in ferma prefissata e in ferma breve)
1. Nei concorsi relativi all'accesso
nelle carriere iniziali dei
seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata
e ferma breve sono cosi
determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa
100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%."
2. Le riserve di posti di cui al comma 1
non operano nei confronti
del personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui
all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto con uno o piu' regolamenti,
adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive
modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, i
criteri per l'applicazione delle riserve
di posti di cui al comma 1.
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo dei regolamenti
previsti dal presente comma e' abrogato
l'articolo 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto, con uno o piu' regolamenti,
adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8
dei decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e' disciplinato
l'accesso dei volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma
breve, congedati senza demerito, nelle
carriere iniziali nei Corpi di
polizia municipale e provinciale,
attraverso la previsione di riserve
dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio
decreto, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,
disciplina la riserva di posti da
devolvere ai volontari di truppa in
ferma prefissata e ferma breve,
congedati senza demerito, in misura
pari al 50 per cento dei posti
annualmente messi a concorso nei ruoli
civili del personale non dirigente del
Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39,
comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509, e successive
modificazioni e integrazioni, e della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
elevata al 30% e si applica ai volontari
in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni
delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme
contratte. I bandi di concorso o
comunque i provvedimenti che
prevedano assunzioni di personale
emanati dalle amministrazioni,
dalle aziende. dagli enti e dagli
istituti dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni,
debbono recare l'attestazione
dei predetti posti riservati agli aventi
diritto. Tali
amministrazioni, aziende, enti e
istituti, trasmettono al Ministero
della difesa copia dei bandi di concorso
o comunque dei provvedimenti
che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di
gennaio di ciascun anno, il prospetto
delle assunzioni operate ai
sensi del presente articolo, nel corso
dell'anno precedente. La
riserva di cui al presente comma non si
cumula con quella prevista
dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di
truppa in ferma
prefissata e in ferma breve nei concorsi
per le assunzioni nelle
carriere iniziali delle amministrazioni
indicate nei commi 1, 4, 5 e
6 non possa operare integralmente o
parzialmente, perche' da' luogo a
frazioni di posto, tale frazione si
cumula con la riserva relativa ad
altri concorsi banditi dalla stessa
amministrazione ovvero ne e'
prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in
cui l'amministrazione
proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano
le norme generali
regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente
"Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari
delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa,
delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del
Corpo militare della
Croce rossa italiana", e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 1997, n. 231.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante
"Interventi correttivi di finanza
pubblica", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi nella
nota all'art. 6.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202; si riporta
il testo dell'art. 8:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato- citta' ed
autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle
province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o
dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari
regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 39,
comma 15, del
citato decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196:
"15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge
24 dicembre 1993, n. 537, per
l'assunzione agli impieghi
civili nelle pubbliche amministrazioni
nei profili
professionali di qualifiche o categorie
ricomprese nei
livelli retributivo-funzionali, la
riserva obbligatoria di
posti a favore dei militari delle tre
Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma
triennale o
quinquennale e' del 20 per cento.".
- Il decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509,
recante "Norme per la revisione delle
categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti,
nonche' dei benefici
previsti dalla legislazione vigente per
le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma
1, della legge
26 luglio 1988, n. 291", e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale 26 novembre 1988, n. 278.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
"Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68,
supplemento
ordinario.
Art. 19
(Eta' massima per il reclutamento dei
volontari di truppa)
1. L'eta' massima per il reclutamento
dei volontari di truppa in
ferma prefissata e' stabilita in 25
anni.
CAPO V
Disposizioni in materia di' ufficiali
Art. 20
(Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni)
1. All'articolo 4. comma 8. del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 490. e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il personale
femminile che, ai sensi dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
non possa frequentare il
corso, e' rinviato al corso successivo e
qualora io superi con esito
favorevole assume l'anzianita' relativa
che sarebbe spettata nel
corso di appartenenza.".
2. All'articolo 5. comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni. dopo la lettera a) sono
aggiunte le seguenti:
"a-bis) per concorso per titoli ed
esami, con il grado rivestito,
dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento che abbiano
aderito ai richiami in servizio per le
esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impiegati
in attivita' addestrative
operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero e
che non abbiano superato il 40o anno
d'eta':
a-ter) per concorso per titoli ed esami
con il grado rivestito
dagli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di
servizio complessivo.".
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo, e'
aggiunto il seguente: "Ciascuna Forza
armata puo' bandire concorsi
per l'ammissione alle Accademie
riservati al proprio personale nella
misura massima del 30 per cento dei
posti disponibili."
4. All'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il
comma 5 sono aggiunti i
seguenti:
"5-bis. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 1, lettere a-bis)
e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo
l'ultimo dei parigrado dello
stesso ruolo."
5-ter. Il personale femminile che, ai
sensi dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non
possa frequentare il corso, e'
rinviato al corso successivo e qualora
lo superi con esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe
spettata nel corso di
appartenenza.".
5. All'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 e successive modifiche,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da
"Ispettore Logistico" a
"Ispettore delle Armi" sono sostituite
dalle seguenti: "ed ispettori
a competenza generale nell'ambito
dell'esercito";
b) alla lettera c), le parole: "dai tre
tenenti generali" sono
sostituite dalle seguenti: "dai due
tenenti generali dei ruolo
normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni";
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1,
allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni,
alla riga "tenente", colonna 6, le
parole: "3 anni" sono sostituite
dalle seguenti: "2 anni";
7. Ai quadri II e VII della Tabella 1,
allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni,
alla riga "tenente", colonna 6,
sostituire le parole: "3 anni di
comando di plotone o di sezione recuperi
o riparazioni o incarico
equipollente ovvero 3 anni complessivi
negli incarichi di comandante
di autosezione o di addetto alle
lavorazioni, permanendo almeno 1
anno in ciascuno di questi ultimi
incarichi, anche se compiuti tutti
o in parte nel grado inferiore" con le
seguenti: "2 anni di comando
di plotone o di sezione recuperi o
riparazioni o incarico
equipollente ovvero un anno di
comandante di autosezione e un anno di
addetto alle lavorazioni, anche se
compiuto tutto o in parte nel
grado inferiore";
8. All'articolo 58 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il
comma 3 e' inserito il
seguente;
"3-bis. Fino al 2005, su richiesta della
Forza armata interessata,
in relazione alle effettive consistenze
nei ruoli e dei risultati
conseguiti nei reclutamenti pianificati
negli anni precedenti,
possono essere ammessi a partecipare ai
concorsi per il reclutamento
nei ruoli speciali anche gli ufficiali
di complemento in servizio di
prima nomina.".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 4,
5, 12, 58 del
citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 e dei
quadri I, II, VI e VII della Tabella 1
allegata allo stesso
decreto legislativo, come modificati dal
decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). -
1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio
permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da
coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che
abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo
previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza
armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle Accademie
militari possono
essere previste, oltre alle riserve di
posti stabilite da
leggi speciali, anche riserve di posti a
favore di
particolari categorie di persone
militare in servizio nella
relativa Forza armata. Ciascuna Forza
armata puo' bandire
concorsi per l'ammissione alle Accademie
riservati al
proprio personale nella misura massima
del 30 per cento dei
posti disponibili.
3. L'eta' per la partecipazione ai
concorsi per
l'ammissione alle Accademie militari non
puo' essere
inferiore a 17 anni e superiore a 22
anni alla data
indicata nel bando di concorso. Fatta
eccezione per il
ruolo naviganti normale dell'Aeronautica
il limite massimo
e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre
anni a favore dei
cittadini italiani che prestino o
abbiano prestato servizio
militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente
dei ruoli
normali possono essere tratti con il
grado di tenente
mediante concorso per titoli ed esami
anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea
definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2
dell'art. 3, che non
abbiano superato il trentaduesimo anno
di eta' alla data
indicata nel bando di concorso
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4,
gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle
capitanene di porto
possono essere tratti, con il grado di
guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di
capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5
possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile
numero dei
frequentatori delle accademie, che
concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per
un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del
numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore
stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3
allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di
merito dei concorsi di cui ai commi 4 e
5 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad
un anno accademico
le cui modalita' sono disciplinate dagli
ordinamenti degli
Istituti di formazione di ciascuna Forza
armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali
di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito
del superamento
degli esami di fine corso, dalla media
del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello
conseguito al termine
del corso stesso. Gli stessi sono
iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi
regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il
ciclo formativo nello
stesso anno.
Il personale femminile che, ai sensi
dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non
possa frequentare il
corso, e' rinviato al corso successivo e
qualora lo superi
con esito favorevole assume l'anzianita'
relativa che
sarebbe spettata nel corso di
appartenenza.
9. I candidati che non superino il corso
applicativo
sono collocati in congedo a meno che non
debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero
restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di
durata del corso e'
computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e
per il restante
personale non e' computabile ai fini
dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle
accademie militari
o di conseguimento della nomina ad
ufficiale per effetto
delle disposizioni del presente
articolo, al personale
proveniente senza soluzione di
continuita', dai ruoli del
complemento degli ufficiali, dal ruolo
dei marescialli, dal
ruolo dei sergenti ovvero dai volontari
di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e'
attribuito un assegna personale pari
alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri
incrementi
stipendiali conseguenti a progressione
di carriera o per
effetto di disposizioni normative a
carattere generale.".
"Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali).-
1. Gli
ufficiali dei ruoli speciali delle Forze
armate possono
essere tratti, fatta eccezione per
quanto previsto al comma
2:
a) per concorso per titoli ed esami con
il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale
appartenente al
ruolo dei marescialli, in possesso del
diploma di
istruzione secondaria di secondo grado,
che non abbia
superato il trentaquattresimo anno di
eta' e che all'atto
dell'immissione nel ruolo degli
ufficiali abbia almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, ovvero 3 anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza
se reclutato ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),
del predetto
decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che
all'atto di
immissione nel ruolo speciale abbiano
completato senza
demerito la ferma biennale e non abbiano
superato il
trentaduesimo anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non
vincitore
dei concorsi per la nomina ad ufficiale
in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali
delle Forze armate e
che non abbia superato il trentaduesimo
anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali
delle
Accademie militari che non abbiano
completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo
formativo, purche' idonei
in attitudine militare;
a-bis) per concorso per titoli ed esami,
con il grado
rivestito, dagli ufficiali inferiori
delle forze di
completamento che abbiano aderito ai
richiami in servizio
per le esigenze correlate con le
missioni internazionali
ovvero impiegati in attivita'
addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale
sia all'estero e
che non abbiano superato il quarantesimo
anno d'eta';
a-ter) per concorso per titoli ed esami
con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano
completato un anno di servizio
complessivo.
b) a domanda, mantenendo il grado,
l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli
ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle
Accademie militari
che non abbiano completato il previsto
ciclo formativo,
previo parere favorevole della
Commissione ordinaria di
avanzamento che indica il ruolo di
transito, valutati i
titoli di studio, le attitudini
evidenziate e la situazione
organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti
speciale
dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali
piloti dei ruoli
speciali del Corpo di stato maggiore
della Marina e del
Corpo delle capitanerie di porto sono
tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con
il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale
appartenente al
ruolo dei marescialli, reclutato ai
sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, previo superamento del concorso
e successivo corso
finalizzato al conseguimento del
brevetto di pilota o
navigatore militare, che non abbia
superato il
ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del
ruolo
naviganti, e Corpo di stato maggiore
della Marina e del
Corpo delle capitanerie di porto muniti
di brevetto di
pilota o di navigatore militare che non
abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' ed abbiano
almeno due anni di
servizio;
b) d'autorita', previo parere della
Commissione
ordinaria di avanzamento, dagli
ufficiali del ruolo
naviganti normale che, non avendo
completato gli studi
dell'ultimo anno di corso, conseguono
comunque il brevetto
di pilota o di navigatore militare. Gli
stessi mantengono
la ferma precedentemente contratta.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere
posseduti, se non diversamente
stabilito, alla data
indicata nei rispettivi bandi di
concorso.
4. Gli ufficiali di complemento ed il
personale
appartenente al ruolo dei marescialli
possono partecipare
ai concorsi di cui al comma 1
limitatamente a quelli
concernenti il Corpo o il ruolo o la
categoria o la
specialita' di appartenenza.
Con decreto del Ministro della difesa,
da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto vengono definite le
corrispondenze occorrenti per
la partecipazione ai precedenti
concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella
graduatoria di
merito dei concorsi di cui al comma 1
sono nominati
sottotenenti ed ammessi a frequentare un
corso applicativo
di durata non inferiore a tre mesi.
L'anzianita' relativa
e' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella
graduatoria di fine corso.
5-bis. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 1,
lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti
in ruolo dopo
l'ultimo dei parigrado dello stesso
ruolo.
5-ter. Il personale femminile che, ai
sensi dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
non possa
frequentare il corso, e' rinviato al
corso successivo e
qualora lo superi con esito favorevole
assume l'anzianita'
relativa che sarebbe spettata nel corso
di appartenenza.
6. I frequentatori che non superino i
corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei
marescialli,
rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi
computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento,
completano la
ferma eventualmente contratta ovvero
vengono ricollocati in
congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei
corsi
normali, completano la ferma
eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti,
vengono collocati in
congedo;
d) se provenienti dalla vita civile,
sono collocati
in congedo a meno che non debbano
assolvere o completare
gli obblighi di leva.
6-bis. Nel caso di conseguimento della
nomina ad
ufficiale per effetto delle disposizioni
del presente
articolo, al personale proveniente,
senza soluzione di
continuita', dai ruoli del complemento
degli ufficiali, dal
ruolo dei marescialli, dal ruolo dei
sergenti ovvero dai
volontari di truppa, qualora gli
emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano
superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno
personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con
i futuri incrementi stipendiali
conseguenti a progressione
di carriera o per effetto di
disposizioni normative a
carattere generale.".
"Art. 12 (Commissioni di vertice.
Commissioni superiori
di avanzamento). - 1. per la valutazione
dei Maggior
generali e gradi corrispondenti e'
costituita presso
ciascuna Forza armata una Commissione di
vertice di cui
fanno parte i medesimi membri della
Commissione superiore
d'avanzamento.
2. Il Capo di stato Maggiore della
difesa assume la
Presidenza di ciascuna Commissione di
vertice ed il Capo di
Stato maggiore di Forza armata ne assume
la funzione di
vice presidente.
3. La commissione superiore di
avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) dal Capo di Stato maggiore
dell'Esercito;
b) dai Tenenti generali che ricoprano le
cariche di
Comandante delle Forze operative
terrestri, ed ispettori a
competenza generale nell'ambito
dell'Esercito;
c) dai due tenenti generali del ruolo
normale della
Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio,
trasmissioni piu' anziani in ruolo che
abbiano espletato o
stiano espletando funzioni del grado,
che non ricoprano le
cariche di cui alla lettera b) o quella
di comandante
generale dell'Arma dei carabinieri o di
Capo del Corpo
degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo
di Stato maggiore
dell'Esercito ove non compreso nei tre
suddetti Tenenti
generali;
d) dall'Ufficiale generale piu' elevato
in grado e
piu' anziano dei singoli Corpi quando si
tratti di valutare
ufficiali appartenenti ai rispettivi
Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado
e piu'
anziano dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, ove non
ricopra l'incarico di Ispettore
logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali
appartenenti a tale Arma.
4. La Commissione superiore di
avanzamento della Marina
e' composta:
a) dal Capo di Stato maggiore della
Marina;
b) dall'Ammiraglio di squadra piu'
anziano in ruolo,
che non sia Capo di Stato maggiore;
c) dagli Ammiragli di squadra che siano
o siano stati
preposti al comando in capo di forze
navali o al comando in
capo di dipartimento militare marittimo;
d) dall'Ufficiale ammiraglio piu'
elevato in grado, o
piu' anziano, del Corpo del genio
navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato
o delle capitanerie
di porto, quando la valutazione riguardi
ufficiali del
rispettivo Corpo.
5. La Commissione superiore di
avanzamento
dell'Aeronautica e' composta:
a) dal Capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica;
b) dai quattro Generali di squadra area
piu' anziani
in ruolo che non ricoprano la carica di
cui alla lettera a)
e che siano o siano stati preposti al
Comando operativo
delle Forze aeree o a Comandi di grande
unita' ovvero ad
Alto comando di vertice nei settori
operativo, tecnico
logistico o addestrativo;
c) dall'Ufficiale generale piu' elevato
in grado, o
piu' anziano, dell'Arma aeronautica
ruolo delle armi o del
Corpo del genio aeronautico, o del Corpo
di commissariato
aeronautico, o del Corpo sanitario
aeronautico, quando la
valutazione riguardi gli ufficiali della
rispettiva Arma o
Corpo.
6. Il Segretario generale del Ministero
della difesa,
ovvero il vice Segretario generale
militare nel caso in cui
il Segretario generale rivesta qualifica
dirigenziale
civile, partecipa, quale componente,
alla Commissione di
vertice della Forza armata di
appartenenza, sempre che non
vi faccia gia' parte ai sensi dei commi
3, 4, 5. E'
obbligatoriamente consultato dalle
Commissioni di vertice
allorche' la valutazione riguardi
ufficiali di Forza armata
diversa in servizio presso Uffici o
Organi dipendenti.
7. Il vice Segretario generale militare
del Ministero
della difesa, nonche' il Sottocapo di
Stato maggiore della
Difesa partecipano, quali componenti,
alle Commissioni
superiori di avanzamento della Forza
armata di
appartenenza, sempre che non vi facciano
gia' parte, ai
sensi dei commi 3, 4, 5. Sono
obbligatoriamente consultati
dalle commissioni superiori di
avanzamento: il vice
segretario generale militare del
Ministero della difesa
quando le commissioni valutino gli
ufficiali di Forza
armata diversa da quella di
appartenenza, in servizio
presso gli organi dell'area centrale
tecnico
amministrativa, il sottocapo di stato
maggiore della difesa
quando le commissioni valutino gli
ufficiali di Forza
armata diversa da quella di
appartenenza, in servizio
presso gli organi interforze dell'area
tecnico operativa.
8. Assume la Presidenza della
commissione superiore di
avanzamento il Capo di Stato maggiore di
Forza armata o, in
caso di assenza o di impedimento, il
Tenente generale o
grado corrispondente piu' anziano di
grado e, a parita' di
anzianita' di grado, piu' anziano di
eta' tra i presenti.".
Tabella 1
----> Vedere tabella alle pagg. 41 - 42
- 43 <----
"Art. 58 (Disposizioni varie). - 1. In
attesa
dell'adeguamento dell'ordinamento e dei
programmi didattici
delle accademie e degli istituti di
formazione, gli
ufficiali dei ruoli normali possono
continuare ad essere
reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4
e 5. Fatto salvo
quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a
quando non saranno
emanati i decreti ministeriali di cui
all'art. 3, comma 2,
i concorsi per il reclutamento degli
ufficiali saranno
regolati sulla base della normativa
previgente.
2. Per poter dare concreta attuazione
all'art. 5, comma
1, ed in coerenza con la graduale
riduzione delle
consistenze di ufficiali di complemento
diplomati, che a
partire dal 2005 non saranno piu'
incorporati, dal concorso
che sara' bandito nell'anno 1998 la
percentuale di posti
destinati al personale appartenente al
ruolo dei
marescialli per l'accesso ai ruoli
speciali degli ufficiali
non potra' essere inferiore al 50 per
cento. I posti
eventualmente rimasti scoperti sono
devoluti in aumento ai
posti destinati alle altre forme di
reclutamento.
3. Fino al 2005, per la partecipazione
ai concorsi, il
limite di eta' del personale
appartenente al ruolo dei
marescialli per l'accesso ai ruoli
speciali di cui all'art.
5, comma 1, e' elevato a quaranta anni.
Per la
partecipazione a detti concorsi non sono
richiesti i
requisiti di servizio previsti dall'art.
5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2) del presente
decreto. Al primo di
detti concorsi possono partecipare anche
i
sergenti maggiori e gradi corrispondenti
di cui all'art. 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, in possesso
del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e,
alla data del 1o ottobre 1995, degli
ulteriori requisiti
richiesti, nonche' gli ufficiali di
complemento in ferma
biennale o che abbiano completato detta
ferma.
3-bis. Fino al 2005, su richiesta della
Forza armata
interessata, in relazione alle effettive
consistenze nei
ruoli e dei risultati conseguiti nei
reclutamenti
pianificati negli anni precedenti,
possono essere ammessi a
partecipare ai concorsi per il
reclutamento nei ruoli
speciali anche gli ufficiali di
complemento in servizio di
prima nomina.
4. Ai maggiori con quindici anni di
servizio dalla
nomina a tenente e' corrisposto negli
anni 1998, 1999, 2000
e successivi, rispettivamente, il 20, il
50 ed il 100 per
cento della quota spettante degli
incrementi stipendiali di
cui al comma 2 dell'art. 65.
5. Ai tenenti colonnelli con venticinque
anni di
servizio dalla nomina a tenente e'
corrisposto negli anni
1998, 1999, 2000 e successivi,
rispettivamente, il 20, il
50 ed il 100 per cento della quota
spettante degli
incrementi stipendiali di cui al comma 3
dell'art. 65.
6. I limiti di eta' per la cessazione
dal servizio
permanente riportati nelle tabelle A),
B) e C) allegate
alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e
successive
modificazioni ed integrazioni, sono
gradualmente elevati
secondo le decorrenze fissate dall'art.
7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165.
7. I limiti di eta' per la cessazione
dal servizio
permanente riportati nelle tabelle A) e
E) allegate alla
legge 27 dicembre 1990, n. 404, e
successive modificazioni
ed integrazioni, sono elevati a
sessantuno anni a decorrere
dal 2008 per il grado di maggior
generale del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio,
trasmissioni, per il grado di colonnello
dei ruoli speciali
delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio,
trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e
dei materiali e
per il grado di colonnello dei Corpi
logistici
dell'Esercito nonche' per il grado di
ammiraglio di
divisione. Fino all'anno 2008 i limiti
di eta' per la
cessazione dal servizio permanente degli
ufficiali dei
Corpi logistici dell'Esercito sono
uguali ai limiti di eta'
previsti per i pari grado del ruolo
speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i
limiti di eta' per
la cessazione dal servizio permanente
del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono
pari a sessanta
anni per i colonnelli, a sessantuno anni
per i brigadieri
generali e a sessantatre anni per i
maggiori generali.
9. I limiti di eta' per la cessazione
dal servizio
permanente riportati nella tabella C)
allegata alla 1egge
27 dicembre 1990, n. 404 e successive
modificazioni ed
integrazioni, per i gradi di generale
dell'aeronautica sono
elevati di un anno a decorrere dal 2005
e di un ulteriore
anno a decorrere dal 2008. Per il grado
di generale di
squadra aerea sono elevati di un anno a
decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto e di un
ulteriore anno a decorrere dal 2008.
10. Per gli ufficiali fino al grado di
tenente
colonnello, in servizio alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, restano validi i
periodi di comando e di
attribuzioni specifiche previste per il
grado rivestito
dalla pregressa normativa.
11. Qualora il conferimento delle
promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di
generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto
agli organici di
legge, salvo quanto disposto dall'art.
8, comma 3, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, il
collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri
viene effettuato solo
nel caso in cui la predetta eccedenza
non possa essere
assorbita nei numeri massimi complessivi
di tale grado,
fissati per ogni Forza armata dalla
legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e successive modificazioni ed
integrazioni. Qualora
si determinino eccedenze in piu' ruoli
di una Forza armata
non totalmente riassorbibili, e'
collocato in aspettativa
per riduzione di quadri, se colonnello,
l'ufficiale dei
predetti ruoli anagraficamente piu'
anziano ed, a parita'
di eta', l'ufficiale meno anziano nel
grado ovvero, se
generale, l'ufficiale piu' anziano in
grado ed, a parita'
di anzianita', l'ufficiale
anagraficamente piu' anziano.
12. Fino al 31 dicembre 2005, il
collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri di
cui al comma 11, e'
disposto al 31 dicembre dell'anno di
riferimento.
13. Alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, gli organici dei gradi di
colonnello e di generale
dei ruoli di ciascuna Forza armata
coincidono con i
contingenti dei predetti gradi stabiliti
con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio
1974, in attuazione
dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, e
successive modificazioni ed
integrazioni.
14. Gli ufficiali in servizio permanente
a disposizione
ai sensi dell'art. 48 della legge 12
novembre 1955, n.
1137, sono computati negli organici dei
rispettivi ruoli e
permangono in tale posizione di stato
fino alla cessazione
dal servizio permanente. Gli stessi
possono essere
impiegati in tutte le cariche previste
per gli ufficiali in
servizio permanente.
15. Sulla base delle esigenze di
ciascuna Forza armata,
qualora nei rispettivi ruoli speciali
del Corpo sanitario
non risultino ricoperte particolari
posizioni organiche,
possono essere indetti annualmente
concorsi straordinari
per titoli ed esami per il reclutamento
di ufficiali nei
citati ruoli da trarre dai giovani che
non abbiano superato
il trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata dal bando
di concorso e in possesso di uno dei
diplomi di laurea
richiesti.
Art. 21
(Ufficiali ausiliari)
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna
Forze armata, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, i cittadini di
ambo i sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio
di prima nomina e in ferma
o rafferma biennale, reclutati ai sensi
della normativa vigente, o
del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento
reclutati ai sensi dei titoli
II e III della legge 19 maggio 1986, n.
224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in
rafferma;
d) ufficiali delle forze di
completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali
ausiliari di cui alle lettere
c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate
esigenze delle singole Forze armate
connesse alla carenza di
professionalita' tecniche nei rispettivi
ruoli ovvero alla necessita'
di fronteggiare particolari esigenze
operative.
3. Il numero massimo delle singole
categorie di ufficiali
ausiliari da ammettere annualmente in
servizio e' fissato con la
legge di bilancio, in coerenza con il
processo di trasformazione
dello strumento militare in
professionale.
Nota all'art. 21:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224,
recante: "Norme per
il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e
modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574,
riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e della
Guardia di finanza", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
del 31 maggio 1986, n. l25 - supplemento
ordinario; si
riporta il testo delle disposizioni
comprese nei titoli II
e III:
"Titolo II
NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL
RUOLO
SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 1. - Ferme restando le forme di
reclutamento
ordinario previste dalle norme vigenti,
il Ministro della
difesa ha la facolta' di bandire
concorsi straordinari, per
titoli ed esami, per la nomina a
sottotenente in servizio
permanente dell'Arma aeronautica, ruolo
servizi, riservati
ai sottufficiali in servizio permanente,
in ferma o
rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo
specialisti.
2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti
per
l'ammissione e le modalita' di
svolgimento di detti
concorsi straordinari ai quali e'
possibile partecipare
prescindendo dai limiti d'eta' previsti
dalle leggi in
vigore.
Art. 2. - 1. L'organico del ruolo
servizi dell'Arma
aeronautica, previsto dalla tabella 3
annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni e
integrazioni, nei gradi di sottotenente
e tenente e'
fissato in 567 unita' e nel grado di
capitano in 734
unita'.
2. La consistenza organica complessiva
dei sergenti e
dei sottufficiali in servizio permanente
del ruolo
naviganti e del ruolo specialisti
dell'Arma aeronautica,
stabilita dall'art. 1 della legge 10
maggio 1983, n. 212,
e' diminuita di un numero di unita' pari
all'aumento
dell'organico disposto dal precedente
comma 1.
3. I tenenti del ruolo servizi sono
valutati e, qualora
giudicati idonei, sono promossi al grado
superiore,
sempreche' abbiano compiuto i prescritti
periodi di
servizio ed abbiano maturato quattro
anni di permanenza nel
grado.
4. Per gli ufficiali di cui ai
precedenti commi 1 e 3
si continuano ad applicare, anche negli
anni successivi al
1983, le norme di cui all'art. 30 della
legge 20 settembre
1980, n. 574, come modificato dall'art.
24 della presente
legge.
5. Ai predetti ufficiali si applicano,
altresi', le
norme di cui all'articolo 25 della legge
20 settembre 1980,
n. 574, con il rispetto del termine
previsto dall'art. 39
della presente legge.
Titolo III
NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI
DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA
Art. 3. - 1. Gli ufficiali di
complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, sono
reclutati mediante corsi
di pilotaggio aereo o corsi per
navigatori militari,
indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai
suddetti corsi
sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo e
non superato il
ventitreesimo anno di eta' alla data di
emanazione del
bando di concorso;
c) non essere stati espulsi dalle Forze
armate, dai
corpi militarmente organizzati o
destituiti da pubblici
uffici; non aver riportato condanna a
pena detentiva per
delitto non colposo; non essere stati
sottoposti a misure
di prevenzione;
d) aver conseguito un diploma di
istituito di
istruzione secondaria di secondo grado o
altro titolo di
studio in Italia o all'estero,
riconosciuto equipollente
dal Ministero della pubblica istruzione;
e) possedere le qualita' fisiche e
psicoattitudinali,
accertate presso appositi organi
dell'Aeronautica militare,
necessarie per effettuare la navigazione
aerea, in qualita'
di piloti militari, di navigatori
militari;
f) aver ottenuto, se minorenni, il
consenso dei
genitori o di chi esercita la tutela.
3. coloro che chiedono di essere ammessi
ai corsi di
pilotaggio, ai corsi di navigatore
devono, all'atto della
presentazione della domanda, impegnarsi
a contrarre una
ferma di anni dodici.
4. Per coloro che sono gia' incorporati
ovvero hanno
adempiuto gli obblighi di leva presso
altra Forza armata,
l'ammissione al corso resta condizionata
al nulla osta
della Forza armata di appartenenza.
Art. 4. - 1. I giovani, ammessi ai corsi
di pilotaggio
aereo, corsi di navigatore, sono assunti
con il grado di
aviere allievo ufficiale di complemento
per compiere la
ferma di anni dodici, decorrente dalla
data di inizio dei
corsi suddetti.
2. Essi sono promossi avieri scelti dopo
un primo
periodo di istruzione della durata di
tre mesi e sergenti
all'atto del conseguimento del brevetto
di pilota di
aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i
sottufficiali,
ammessi ai corsi di pilotaggio, corsi di
navigatore,
assumono la qualifica di aviere allievo
ufficiale. Qualora
essi vengano dimessi dai corsi di
pilotaggio, corsi di
navigatore, sono reintegrati nel grado
originariamente
posseduto e il periodo di frequenza dei
corsi medesimi e'
computato ai fini della anzianita' di
grado.
4. Durante il periodo di frequenza dei
corsi di
pilotaggio, corsi di navigatore, agli
allievi provenienti
dai sottufficiali in servizio
permanente, in servizio
continuativo o in ferma o in rafferma,
competono gli
assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Art. 5. - 1. Al termine dei corsi, gli
allievi, che
hanno superato le prove prescritte per
il conferimento del
brevetto di pilota militare, navigatore
militare e gli
esami teorici, conseguono, se giudicati
idonei ad assumere
il grado, la nomina a sottotenente di
complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti.
2. Gli allievi che non hanno superato
gli esami teorici
o che sono stati giudicati non idonei ad
assumere il grado
di sottotenente di complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo
naviganti, pur avendo superato le prove
prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota
militare, del brevetto
di navigatore militare, conseguono la
nomina a pilota
militare, navigatore militare. In tale
qualita' sono tenuti
a prestare servizio con il grado di
sergente per un periodo
di sei anni, decorrente dalla data
d'inizio dei corsi di
pilotaggio e dei corsi di navigatori.
3. Il Ministro della difesa, su proposta
del comandante
della scuola di pilotaggio, ha facolta'
di dimettere dai
corsi gli allievi che, per motivi
psico-fisici o per
mancanza di attitudine al pilotaggio o
per motivi
disciplinari, sono ritenuti non
pienamente idonei a
proseguire i corsi stessi.
Art. 6. - 1. Fermo restando quanto
previsto dal
precedente art. 4, comma 3, coloro che
non conseguono il
brevetto di pilota d'aeroplano,
attitudine ad espletare
mansioni di navigatore o quello di
pilota militare, di
navigatore militare ovvero che sono
dimessi dal corso per
motivi psico-fisici o per mancanza di
attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari,
perdono la qualifica
di allievo ufficiale e completano la
ferma di leva nella
categoria di governo del ruolo servizi
dell'Arma
aeronautica, col grado raggiunto.
2. Ad eccezione di quelli dimessi per
motivi
disciplinari, i militari di cui al
precedente comma
possono, a domanda, partecipare, in
relazione al titolo di
studio posseduto, ad uno dei corsi
indetti per allievi
ufficiali di complemento dell'Arma
aeronautica di ruoli
diversi da quello naviganti e, in attesa
di iniziare tali
corsi, possono essere inviati in licenza
straordinaria
senza assegni.
3. Il periodo di tempo trascorso alle
armi in qualita'
di allievo ufficiale e' considerato
utile agli effetti
dell'assolvimento degli obblighi di
leva.
4. Coloro che intendono partecipare ai
corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito
possono, a domanda,
e previa rinuncia al grado raggiunto,
essere messi a
disposizione dei rispettivi distretti
militari.
Art. 7. - 1. Al termine della ferma di
anni dodici gli
ufficiali piloti di complemento
dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, reclutati a norma della
presente legge,
sono collocati in congedo illimitato.
2. Nei primi dieci anni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge gli ufficiali, di
cui al precedente
comma, che hanno compiuto almeno otto
anni di ferma,
possono chiedere di essere collocati in
congedo illimitato
prima del termine della ferma stessa, in
relazione alle
esigenze della compagnia di bandiera,
ovvero di altre
compagnie italiane, concessionarie di
linee di trasporto
aereo. Sulla domanda decide il Ministro
della difesa.
Art. 8. - 1. Nei primi dieci anni dalla
data di entrata
in vigore della presente legge il
Ministro della difesa
puo', previa domanda dell'interessato,
prosciogliere dalla
ferma contratta, ai sensi del precedente
art. 4, gli
allievi che abbiano conseguito il
brevetto di pilota di
aeroplano o il brevetto di navigatore
militare, in
relazione ad eccezionali esigenze della
compagnia di
bandiera ovvero di altre compagnie
italiane, concessionarie
di linee di trasporto aereo.
2. I predetti allievi sono tenuti ad
adempiere gli
obblighi di leva, qualora non abbiano a
cio' ottemperato.".
Art. 22
(Ufficiali di complemento)
1. Gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina
possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti
alla leva nati entro il
1985;
b) qualora venga ripristinata la
coscrizione obbligatoria, nei
casi previsti dall'articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 14
novembre 2000, n. 331.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1,
lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, si veda
in nota all'art. 7.
Art. 23
(Ufficiali in ferma prefissata)
1. A decorrere dal 1o Gennaio 2003,
ciascuna Forza armata, l'Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia
di finanza possono
arruolare, nei rispettivi ruoli,
ufficiali in ferma prefissata con
durata della ferma di un anno e sei
mesi, incluso il periodo di
formazione, da reclutare tra coloro che
hanno superato con esito
favorevole gli appositi corsi formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede
tramite pubblico concorso
al quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di
cui alle lettere c), e), f)
e g) dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni;
b) non abbiano superato il 38o anno
d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale
necessaria all'esercizio delle mansioni
connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per
l'Arma dei carabinieri si
accede tramite pubblico concorso al
quale possono partecipare i
cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di
cui alle lettere b), c), d),
e), f) dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 ottobre
2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32o anno
d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il
Corpo della guardia di
finanza, si accede tramite pubblico
concorso al quale possono
partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di
cui alle lettere b), c), d),
e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, dei
decreto legislativo emanato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 31
marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32o anno
d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale ai servizio incondizionato
quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa
o del Ministro delle
finanze, secondo le rispettive
competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per
l'ammissione ai singoli corsi,
ed eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalita' dei
concorsi e delle eventuali prove di
esame, prevedendo, ove
necessario, programmi differenziati in
relazione ai titoli di studio
richiesti, nonche' la durata dei corsi;
le modalita' per lo
svolgimento dei rispettivi corsi di
formazione e relativi programmi
sono determinati dai rispettivi Stati
maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti fisici ed attitudinali
richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste
per gli ufficiali in ferma
prefissata.
6. Gli allievi che superano gli esami di
fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma
prefissata, ausiliari
della corrispondente Arma o Corpo della
Forza armata d'appartenenza,
qualora il titolo di studio richiesto
dal bando di concorso sia il
diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in
ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo
normale della Forza armata
d'appartenenza qualora il titolo di
studio richiesto dal bando di
concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei
carabinieri in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo
speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico.
d) sottotenenti del Corpo della guardia
di finanza in ferma
prefissata, ausiliari, del
corrispondente ruolo speciale ovvero
tenenti del corrispondente ruolo
tecnico-logistico.
7. L'anzianita' relativa e' determinata
dalla media del punteggio
della graduatoria del concorso e di
quello conseguito al termine del
corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami
di fine corso in prima
sessione, sono ammessi a ripeterli in
una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla
sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione
sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo, dopo i pari
grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la
medesima anzianita' assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli
esami in seconda sessione o
che dimostrino di non possedere il
complesso delle qualita' e delle
attitudine necessarie per bene assolvere
le funzioni del grado o che
si rendano colpevoli di gravi mancanze
contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che non
frequentino almeno un terzo delle
lezioni ed esercitazioni, sorto dimessi
dal corso previa
determinazione del direttore generale
del personale militare e ad
essi si applica l'articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 30
dicembre 1997. 490, e successive
modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma
prefissata compete il
trattamento economico previsto per gli
allievi ufficiali delle
accademie.
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma
1, lettere c),
e), f) e g), del citato decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 490:
"1. Per conseguire la nomina ad
ufficiale in servizio
permanente delle Forze armate e'
necessario possedere i
seguenti requisiti:
a)-b) (omissis);
c) essere in possesso di diploma di
istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di
diploma di laurea;
d) (omissis);
e) essere in possesso del godimento dei
diritti
civili e politici;
f) non essere stati destituiti,
dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso
una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario in
altra accademia o
istituto di formazione militare;
g) essere in possesso di qualita' morali
e di
condotta incensurabili.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298,
recante: "Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge 31 marzo 2000,
n. 78", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre
2000, n. 248, s.o., si riporta il testo
dell'art. 5, comma
1, lettere b), c), d), e) ed f):
"1. Per conseguire la nomina ad
ufficiale in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e'
necessario
possedere i seguenti requisiti:
a) (omissis);
b) essere in possesso del diploma di
istruzione
secondaria di secondo grado ovvero del
diploma di laurea;
c) essere in possesso dell'idoneita'
psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale in
servizio permanente, accertata dal
Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti,
dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso
una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia;
f) essere in possesso delle qualita'
morali e di
condotta di cui all'art. 26 della legge
1o febbraio 1989,
n. 53, e non aver tenuto i comportamenti
previsti dall'art.
17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382.
L'accertamento di tale requisito viene
effettuato d'ufficio
dall'Arma dei carabinieri.".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, recante:
"Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del
Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, s.o., si riporta il testo
dell'art. 5, comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f):
"Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per
conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio
permanente del Corpo della
guardia di finanza e' necessario
possedere i seguenti
requisiti:
a) (omissis);
b) essere in possesso di diploma di
istruzione
secondaria di secondo grado overo di
diploma di laurea;
c) essere riconosciuti i possesso della
idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio
incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) di essere in possesso dei diritti
civili e
politici;
e) non essere stati destituiti,
dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso
una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita'
morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento
di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di
finanza.".
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, del
decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si
veda in nota
all'art. 20.
Art. 24
(Stato giuridico ed avanzamento
degli ufficiali in ferma prefissata)
1. Agli ufficiali in ferma prefissata si
applicano le norme di
stato giuridico previste per gli
ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato la
ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare,
in relazione al titolo di
studio posseduto, ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di
cui all'articolo 4, comma 4, e
all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e
successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano
superato il 40o anno d'eta'. Il
servizio prestato in qualita' di
ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della
formazione delle graduatorie di
merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano all'Arma dei
carabinieri con riferimento al
reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e
8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
sempreche' gli ufficiali
interessati non abbiano superato il 34o
anno di eta'.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata
possono essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza
della ferma, venendo
collocati nella riserva del complemento,
per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in
servizio. Il provvedimento e'
adottato dal direttore generale del
personale militare su proposta
dei superiori gerarchici competenti ad
esprimere giudizi
sull'avanzamento.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata
possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore
ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un
massimo di sei mesi, su
proposta dei rispettivi Stati maggiori o
Comandi generali e previo
consenso degli interessati, per
consentirne l'impiego ovvero la
proroga dell'impiego nell'ambito di
operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale ovvero in concorso
con le Forze di polizia per
il controllo del territorio nazionale o
a bordo di unita' navali
impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in
ferma prefissata sono
valutati per l'avanzamento ad anzianita'
al grado superiore dai
superiori gerarchici al compimento del
secondo anno di permanenza nel
grado e, se idonei, promossi con tale
decorrenza.
Note all'art. 24:
- Per il testo degli articoli 4, comma
4, e 5, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, si veda
in nota all'art. 20.
- Si riporta il testo degli articoli 6,
comma 3, 7,
comma 1, 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre
2000, n. 298:
"Art. 6 (Ruolo normale). - 1.-2.
(omissis);
3. Il concorso di cui all'art. 4, comma
4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive
modificazioni, puo' essere bandito nel
caso in cui il
prevedibile numero dei sottotenenti che
concluderanno
nell'anno il corso di applicazione per
essi previsto
risulti inferiore ad 1/13 della
consistenza organica degli
ufficiali inferiori del ruolo normale".
"Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri sono
tratti con il grado
di sottotenente, mediante concorso per
titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli
aiutanti,
marescialli capi e marescialli ordinari
in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri,
muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per
l'ammissione ai corsi
dell'accademia che abbiano riportato
nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media e
che alla data indicata nel bando di
concorso, abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e
non superato il
quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di
complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano
compiuto il servizio
di prima nomina e non abbiano superato,
alla data indicata
nel bando di concorso, il trentaduesimo
anno di eta'".
"Art. 8 (Ruolo tecnico-logistico). - 1.
Il reclutamento
degli ufficiali delle varie specialita'
del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri avviene
mediante pubblico concorso, per titoli
ed esami, al quale
possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano
superato il
trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di
concorso e che siano in possesso dei
requisiti generali
previsti dalle norme vigenti per gli
ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri,
nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di
concorso pertinente alla
specifica professionalita' del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei
carabinieri che non
abbiano superato il quarantesimo anno di
eta' alla data
indicata nel bando di concorso, che
abbiano riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a
"superiore alla media e siano in
possesso del diploma di
laurea richiesto dal bando di concorso".
Art. 25
(Ufficiali delle forze di completamento)
1. In relazione alla necessita' di
disporre di adeguate forze di
completamento, con specifico riferimento
alle esigenze correlate con
le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative,
operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero,
gli ufficiali di complemento o in ferma
prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli
interessati, possono essere richiamati
in servizio con il grado e
l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una
ferma non superiore ad un
anno, rinnovabile a domanda
dell'interessato per non piu' di una
volta, al termine della quale sono
collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di
completamento si applicano le
norme di stato giuridico previste per
gli ufficiali dei servizio
permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali
avviene con le modalita'
previste per gli ufficiali del congedo
di cui al Titolo IV della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze
di completamento possono
partecipare ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di cui
all'articolo 4, comma 4, e all'articolo
5, comma 1, dei decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano
superato il 40o anno di eta'. Al
termine dei prescritti corsi formativi,
i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo dei
parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano all'Arma dei
carabinieri con riferimento al
reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e
8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
sempreche' gli ufficiali
interessati non abbiano superato il 34o
anno di eta'.
6. La nomina ad ufficiale di complemento
ai sensi dell'articolo 4
del regio-decreto 16 maggio 1932, n.
819, puo' essere conferita ai
cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano
ampio affidamento di prestare opera
proficua nelle Forze armate. La
nomina e' conferita previo giudizio
della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado
ed il ruolo d'assegnazione,
sentiti i rispettivi Capi di stato
maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa
o del Ministro delle
finanze, secondo le rispettive
competenze, sono definite in relazione
alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza:
a) le modalita' per l'individuazione
delle ferme e della loro
eventuale estensione nell'ambito del
limite massimo di cui al comma
1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali
richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste
per gli ufficiali chiamati o
richiamati in servizio. Gli ordinamenti
di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici
requisiti richiesti, anche
relativamente alle rispettive
articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le
modalita' per l'individuazione
delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 5,
gli eventuali ulteriori requisiti,
secondo criteri analoghi a quelli
individuati dal titolo II del
regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di
completamento, che siano
lavoratori dipendenti pubblici, chiamati
in servizio per le esigenze
delle forze di completamento, spettano,
in aggiunta alle competenze
fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'articolo
28, comma 5, e limitatamente al periodo
di effettiva permanenza nelle
posizioni precedentemente individuate,
anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e
continuativo, fatta eccezione per
l'indennita' integrativa speciale,
dovute dall'amministrazione di
origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.
Nota all'art. 25:
- La legge 12 novembre 1955, n. 1137,
recante:
"Avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
del 7 dicembre 1955, n. 282; il titolo
IV concerne:
"Avanzamento degli ufficiali in
ausiliaria, degli
ufficiali di complemento e degli
ufficiali della riserva".
- Per il testo degli articoli 4, comma
4, e 5, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, v. nota
all'art. 20.
- Per il testo degli articoli 6, comma
3, 7, comma 1,
8, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298,
v. nota all'art. 24.
- Il regio decreto 16 maggio 1932, n.
819, recante:
"Approvazione del testo unico delle
disposizioni
legislative riguardanti gli ufficiali di
complemento della
regia Marina", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1932, n. 165. Le disposizioni
comprese nel titolo
II prevedono le condizioni speciali per
la nomina ad
ufficiale di complemento in ciascun
ruolo della Marina
militare; si riporta il testo dell'art.
4:
"Art. 4. (art. 1o, comma terzo e quarto
del regio
decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289,
e art. 50 del regio
decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317,
modificati). -
Puo' essere conferito senza concorso il
grado di capitano
di fregata di complemento (o di tenente
colonnello) ai
cittadini muniti di titoli superiori a
quelli prescritti
per ottenere il grado inferiore per
concorso per titoli, i
quali, godano di fama indiscussa in
materie attinenti ai
servizi della regia marina.
Possono essere nominati in via
eccezionale senza
concorso ufficiali di complemento dai
gradi di
guardiamarina (o sottotenente) a
capitano di corvetta (o
maggiore) incluso, quei cittadini muniti
del titolo
prescritto, i quali per particolare
competenza diano ampio
affidamento di prestare opera proficua
alla regia marina.
Per comprovata alta competenza in
discipline nautiche o
tecniche, da valutarsi caso per caso,
nelle nomine di cui
al precedente comma si potra'
prescindere anche dal
prescritto titolo di studio, salvo che
per la nomina ad
ufficiale di complemento nel corpo
sanitario militare
marittimo (ufficiali medici e chimici
farmacisti).
Per meriti eccezionali, da accertarsi
caso per caso,
possono anche conferirsi, a seconda
della natura ed entita'
delle benemerenze acquistate e del
servizio prestato in
tempo di guerra, i gradi di
guardiamarina, sottotenente di
vascello o tenente di vascello di
complemento ai cittadini
che nel periodo dal 1915 al 1918
disimpegnarono la carica
di capo gruppo nel corpo nazionale
volontari motonauti, o
che, avendo comandato mas in zona di
guerra, siano stati
almeno insigniti della croce di guerra,
o che nella
qualita' di volontari motonauti abbiano
reso in guerra
importanti servizi alla marina.
Le nomine di cui sopra sono subordinate
al parere
favorevole della commissione ordinaria
di avanzamento.".
Art. 26
(Incentivi per il reclutamento degli
ufficiali ausiliari)
1. Agli ufficiali ausiliari si applicano
le disposizioni
dell'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni. nonche' le
previsioni della legge 3 maggio 1955, n.
370, e successive
modificazioni, in materia di
conservazione del posto di lavoro per i
richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale
ufficiale ausiliario sono
valutati nei pubblici concorsi con un
punteggio incrementale non
inferiore a quello che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per
i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che
abbiano prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica sono previste
riserve di posti fino all'80 per cento
dei posti annualmente
disponibili per la partecipazione ai
concorsi di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
4. Per ali ufficiali ausiliari che
abbiano prestato servizio senza
demerito nell'Arma dei carabinieri sono
previste riserve di posti
fino all'80 per cento dei posti
annualmente disponibili per l'accesso
al ruolo tecnico-logistico dell'Anna dei
carabinieri di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 5
ottobre 200, n. 298.
Le disposizioni di cui all'articolo 17
si applicano anche agli
ufficiali ausiliari. che abbiano
prestato servizio senza demerito.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del
citato decreto
del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237.
"Art. 77 (Ferme di leva e conservazione
del posto di
lavoro). - Gli arruolati di leva sono
tenuti a compiere la
ferma di leva per la durata prevista
dalla normativa
vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di
leva sospende il rapporto di lavoro per
tutto il periodo
della ferma e il lavoratore ha diritto
alla conservazione
del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o
dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il
lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per
riprendere servizio.
In mancanza, il rapporto di lavoro e'
risolto.
Per l'ammissione ai concorsi nelle
pubbliche
amministrazioni e per le assunzioni in
impieghi, servizi e
attivita' in uffici pubblici e privati,
non deve essere
imposta la condizione di aver
soddisfatto gli obblighi
militari di leva o di esserne esente.
L'interessato e' comunque tenuto a
comprovare di essere
in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva e
nei riguardi degli obblighi del servizio
militare.
Per la partecipazione ai pubblici
concorsi il limite
massimo di eta' richiesto e' elevato di
un periodo pari
all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a
tre anni, per i cittadini che hanno
prestato servizio
militare volontario, di leva e di leva
prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare
di leva di
richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e
nell'Arma dei
carabinieri, sono valutati nei pubblici
concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati
negli impieghi civili
presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilita' e della
valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni
e' da considerarsi a tutti gli effetti
il periodo di tempo
trascorso come militare di leva o
richiamato, in pendenza
di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono
applicabili ai
concorsi banditi dalle amministrazioni
dello Stato,
comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici,
regionali, provinciali e comunali per
l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in
tutte le qualifiche,
carriere, fasce a categorie funzionali
previste dai
rispettivi ordinamenti organici.".
- La legge 3 maggio 1955, n. 370,
recante:
"Conservazione del posto ai lavoratori
richiamati alle
armi", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio
1955, n. 112.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del
decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v.
nota all'art. 20.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, v. nota all'art.
24.
Art. 27
(Modifiche al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298)
1. All'articolo 7 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il personale femminile che, ai
sensi dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 12004, non
possa frequentare o completare
il corso applicativo di cui al comma 2,
lettera b), fermo restando le
norme previste dal decreto legislativo
31 gennaio 2000, n. 24, e'
rinviato al corso successivo e qualora
lo superi con esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe
spettata nel corso di
appartenenza.".
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del
citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come
modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri sono
tratti con il grado
di sottotenente. mediante concorso per
titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli
aiutanti,
marescialli capi e marescialli ordinari
in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri,
muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per
l'ammissione ai corsi
dell'accademia che abbiano riportato
nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media e
che alla data indicata nel bando di
concorso, abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e
non superato il
quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di
complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano
compiuto il servizio
di prima nomina e non abbiano superato,
alla data indicata
nel bando di concorso, il trentaduesimo
anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita'
relativa
stabilita in base all'ordine della
graduatoria di merito;
unica per entrambe le categorie di
concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso
applicativo, della
durata non inferiore a sei mesi, al
termine del quale viene
determinata una nuova anzianita'
relativa in base
all'ordine della graduatoria finale del
corso stesso.
3. Ai sottotenenti del ruolo speciale
reclutati ai
sensi del comma 1 si applicano le norme
di cui all'art. 65,
secondo e terzo comma, della legge 12
novembre 1955, n.
1137, sostituendo al corso di
applicazione il corso
applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale
reclutati ai sensi
del comma 1 che non superino il corso
applicativo di cui al
comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei
marescialli,
rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi
computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di
complemento,
vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della
nomina ad ufficiale
per effetto delle disposizioni del
presente articolo al
personale proveniente, senza soluzione
di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali o
dal ruolo degli
ispettori, qualora gli emolumenti fissi
e continuativi in
godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno
personale pari alla
relativa differenza, riassorbibile con i
futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione
di carriera o a
disposizioni normative a carattere
generale.
5-bis. Il personale femminile che, ai
sensi dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
non possa
frequentare o completare il corso
applicativo di cui al
comma 2, lettera b), fermo restando le
norme previste dal
decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.
24, e' rinviato al
corso successivo e qualora lo superi con
esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe
spettata nel corso
di appartenenza.".
Art. 28
Armonizzazione del trattamento economico
degli ufficiali
1. Al sottotenente di complemento in
servizio di prima nomina ed al
tenente di complemento in rafferma
continuano ad essere corrisposti
lo stipendio e le indennita' relative
rispettivamente ai livelli
retributivi VIo e VIIo-bis nonche' le
indennita' operative gia'
previste, rispettivamente, per i gradi
di sottotenente e di tenente
dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di
sottotenente, tenente, capitano e
maggiore in servizio permanente o in
ferma dodecennale di cui alla
legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali
si applica l'articolo 32,
comma 3, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, sono
corrisposte, a decorrere dal 15 marzo
2001, anche le indennita'
operative previste per il grado
superiore dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
e successive modificazioni e
integrazioni.
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli
ufficiali dell'Arma dei
carabinieri destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo
43, commi ventiduesimo e ventitreesimo,
della legge 1o aprile 1981,
n. 121, lo stipendio e' determinato, se
piu' favorevole, sulla base
dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 27 settembre 1982, n.
681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n.
869, prescindendo dalla promozione ai
gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si
applica il trattamento
previsto per gli ufficiali di
complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di
completamento si applica, qualora
in servizio, il trattamento economico
previsto per gli ufficiali del
servizio permanente.
Note all'art. 28:
- Per i riferimenti al decreto del
Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, v.
nota all'art. 14.
- Per i riferimenti alla legge 19 maggio
1986, n. 224,
vedi nota all'art. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 32,
comma 3, del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298:
"3. A decorrere dalla stessa data di cui
al comma 1,
gli effetti dell'equiparazione disposta
dai commi 1 e 2
sono estesi agli ufficiali in servizio
permanente dei
corrispondenti gradi e ruoli
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali
piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio
1936, n. 224.".
- La legge 1o aprile 1981, n. 121,
recante "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza",
e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si
riporta il testo
dell'art. 43, commi ventiduesimo e
ventitreesimo:
"Ai funzionari del ruolo dei Commissari
ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano
prestato servizio senza
demerito per 15 anni, e' attribuito il
trattamento
economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari
ed equiparati
della Polizia di Stato e ai primi
dirigenti che abbiano
prestato servizio senza demerito per 25
anni, e' attribuito
il trattamento economico spettante al
dirigente
superiore.".
- Il decreto-legge 27 settembre 1982, n.
681, recante
"Adeguamento provvisorio del trattamento
economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad
essi collegato",
come modificato dalla legge di
conversione 20 novembre
1982, n. 869, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
25 novembre 1982, n. 325; si riporta il
testo dell'art. 4,
comma 3:
"Per il personale militare, in caso di
promozione a
colonnello o grado superiore, se piu'
favorevole, continua
ad applicarsi la norma di cui all'art.
156 del regio
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e
successive
modificazioni ed integrazioni.".
CAPO VI
Disposizioni varie e Finali
Art. 29
Disposizioni finali
1. Fermi restando gli organici
complessivi fissati per ciascuna
Forza armata indicati nella tabella "A"
allenata al presente decreto,
potranno essere apportati, senza oneri
aggiuntivi, con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, modifiche alle dotazioni
organiche delle singole categorie di
personale al fine di adeguarne
la disponibilita' alle effettive
esigenze funzionali da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni
organiche indicate nella
tabella "A" allegata al presente
decreto, le procedure di
reclutamento dei volontari di truppa in
servizio permanente e in
ferma prefissata avvengono in deroga a
quanto previsto dall'articolo
39 della legge 27 novembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
3. Nell'ambito della progressiva
trasformazione dello strumento
militare in professionale, il Ministero
della difesa promuove, anche
mediante specifci corsi di
riqualificazione previsti dal contratto
collettivo nazionale integrativo di
lavoro, l'impiego di personale
civile della difesa in sostituzione di
personale delle Forze armate,
inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine
di contribuire a garantire il
sostegno tecnico, logistico e
amministrativo dello strumento militare
e di recuperare unita' di personale
militare per l'espletamento dei
compiti d'istituto.
4. Al personale impiegato in servizi
armati e non, al quale non sia
possibile concedere recuperi
compensativi prima del trasferimento ad
altro ente ovvero per imprescindibili
esigenze funzionali, puo'
essere corrisposto, in luogo delle
predette giornate di recupero, il
compenso di alta valenza operativa nei
limiti previsti dalla vigente
normativa e nell'ambito delle risorse
disponibili nell'apposito
Fondo.
Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre
1997, n. 449, v. nota all'art. 6.
Art. 30
(Modifica e abrogazione di norme)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli
articoli 7, 8, e 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
505, si applicano ai
volontari di truppa in ferma breve e in
ferma prefissata con meno di
dodici mesi di' servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve
e in ferma annuale in
servizio alla data del 1o gennaio 2002
da piu' di' 10 mesi, continua
ad applicarsi la previgente normativa in
materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2002, sono
abrogati gli articoli 2,
3, 4 e 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002, e'
abrogato l'articolo 3,
comma 2, della legge 18 dicembre 1964,
n. 1414.
Note all'art. 30:
- Per il testo degli articoli 7, 8 e 9
del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, v.
nota all'art. 12.
- Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto
legislativo
30 dicembre 1997, n. 505, prevedevano
disposizioni in
materia di licenze del personale
volontario in ferma breve
con meno di dieci mesi di servizio,
permessi speciali,
licenza ordinaria e licenza
straordinaria.
- La legge 18 dicembre 1964, n. 1414,
recante:
"Reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1965,
n 2.
Art. 31
(Clausola finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente decreto si
provvede con le risorse finanziarie e
con le modalita' previste
all'articolo 8. commi 1, 2 e 3, della
legge 14 novembre 2000, n. 331.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Fassino, Ministro della giustizia
Del Turco, Ministro delle finanze
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politicheagricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi
1, 2 e 3,
della citata legge 14 novembre 2000, n.
331:
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato
per il triennio 2000-2002,
rispettivamente, in lire 43
miliardi per l'anno 2000, lire 362
miliardi per l'anno 2001
e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione del
Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero
della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione
della presente
legge per ciascuno degli anni a
decorrere dal 2003 sono
determinati nella misura massima
indicata dalla tabella A
allegata alla presente legge. L'onere a
regime a decorrere
dal 2020 e' determinato nella misura
massima di lire 1.096
miliardi.
3. A decorrere dall'anno 2003 e fino
all'anno 2020, nel
caso in cui il tasso di incremento degli
oneri individuato
dalla tabella A allegata alla presente
legge risulti
superiore al tasso di incremento del
prodotto interno lordo
a prezzi correnti, previsto nel
documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dalle
risoluzioni
parlamentari, la legge finanziaria
quantifica, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i), della
legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, la quota
dell'onere, relativo all'anno di
riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due
tassi di
variazione.".
Tabella "A"
RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEL
PERSONALE DELLE F.A. DA
CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2021.
(prevista dall'art. 2, comma
2)
------------------------------------------------------------
FORZA ARMATA ESERCITO MARINA AERONAUTICA
CATEGORIE
------------------------------------------------------------
UFFICIALI 12.050 4.500 5.700
------------------------------------------------------------
SOTTUFFICIALI
AIUTANTI 2.400 2.178 3.000
MARESCIALLI 5.583 5.774 6.480
SERGENTI 16.108 5.624 16.800
------------------------------------------------------------
TOTALE 24.091 13.576 26.280
------------------------------------------------------------
VOLONTARI
DI TRUPPA
VSP 44.496 9.400 7.049
VFP 31.363 6.524 4.971
------------------------------------------------------------
TOTALE 75.859 15.924 12.020
------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 112.000 34.000 44.000
------------------------------------------------------------
Tabella "B"
RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEI
SOTTUFFICIALI DELLE F.A. DA
CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DEL
2001 E ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2002 (prevista dall'art. 4,
comma 1)
------------------------------------------------------------
ESERCITO MARINA 31 dicembre 2001 31 dicembre 2002
AERONAUTICA
------------------------------------------------------------
AIUTANTI 15.248 15.000
MARESCIALLI 53.737 52.817
SERGENTI 7.685 8.588
------------------------------------------------------------
TOTALE 76.670 76.405
------------------------------------------------------------