Gazzetta Ufficiale N. 133
del 11 giugno 2001
DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n.
215
Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a
norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n.
331, che conferisce al Governo la delega
ad emanare, tra le altre,
disposizioni concernenti la graduale
sostituzione, entro sette anni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dei
militari in servizio obbligatorio di
leva con volontari di truppa e
con personale civile del Ministero della
difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni,
concernente i ruoli degli ufficiali
del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni,
concernente i ruoli dei volontari
in servizio permanente e dei
sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni,
concernente i volontari di truppa in
ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore
delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, della
giustizia, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e delle
politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Generalita'
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo disciplinano
la progressiva trasformazione dello
strumento militare in
professionale, prevedendo la graduale
sostituzione del personale in
servizio obbligatorio di leva
dell'Esercito, della Marina militare,
di seguito Marina e dell'Aeronautica
militare, di seguito
Aeronautica, con volontari di truppa
nonche', in coerenza con i
relativi compiti, con personale civile
della difesa. Le disposizioni
in materia di gestione degli organici
non si applicano ai Corpo delle
capitanerie di porto ove noti
espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione,
viene disciplinato il
progressivo adeguamento delle dotazioni
organiche ovvero dei
contingenti massimi del personale
militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica appartenenti
alle categorie:
a} dei ruoli degli ufficiali del
servizio permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in
servizio permanente di cui
all'articolo 3 dei decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio
permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma
breve di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive
modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1,
della legge 14
novembre 2000, n. 331, si veda in note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione
di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della
Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici,
ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331,
recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare
professionale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
novembre 2000, n.
269; si riporta il testo dell'art. 3,
comma 1: "1. Il.
Governo e' delegato ad adottare, entro
un anno dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, previo parere
delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione del
relativo schema, corredato dai pareri
previsti dalla legge,
un decreto legislativo per disciplinare
la graduale
sostituzione, entro sette anni a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, dei
militari, in servizio obbligatorio di
leva con volontari di
truppa e con personale civile del
Ministero della difesa.
Il decreto legislativo sara' informato
ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione
a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle
Forze armate,
secondo un andamento della consistenza
del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli
oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge,
ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di
porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle
finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale
rispondente
alle esigenze ordinativo-funzionali di
ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di
personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente,
di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio
permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in
servizio
permanente ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di
cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39
della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle
esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni
di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai
giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la
progressiva
riduzione dell'organico complessivo
delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo
raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole
categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il
transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle
Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in
relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla
programmazione delle
assunzioni da parte delle
amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in
ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta'
previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e
l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per
il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni
di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali
ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia
di finanza, da trarre anche dagli
ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo
incremento
dell'entita' dell'organico dei
volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di
volontari in ferma
prefissata nella misura massima di
30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di
non piu' di 10.450
volontari ad incremento della
consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i
volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con
esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari
in ferma
prefissata di durata di uno o cinque
anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero,
modificando in
funzione di tali previsioni le
corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le
modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma
contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di
un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di
rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni
per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al
termine di
una ferma minima di cinque anni,
l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei
volontari in servizio
permanente; in relazione alle esigenze
organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma
prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali
e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio
permanente,
costituiscano titoli da valutare
l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le
qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale
periodo;
4) incentiva il reclutamento dei
volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che
le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in
servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e
dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione
alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel
medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del
personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate
ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi
indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il
sostegno, la
formazione professionale, il
completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale
sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il
ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le
associazioni delle
imprese private e l'attivazione di
agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le
assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da
riservare
ai militari volontari che cessano dal
servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma
dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della
Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del
Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei
corpi di polizia municipale e nei ruoli
civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della
riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le
amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30
della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito
dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva
per i
volontari nei concorsi per l'assunzione
agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per
l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa
operare,
integralmente o parzialmente, perche'
da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la
riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa
amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione
nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico
ed economico
dei volontari in ferma prefissata
quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei
volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai
diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data
della sua
entrata in vigore sia modificata la
disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2
del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in
corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo
volte
anche a tutelare la posizione del
personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di
entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le
previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei
volontari di
truppa, il progressivo affidamento di
incarichi
amministrativi e logistici a personale
civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti
procedure e
garantendo il soddisfacimento delle
esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per
lo svolgimento di
attivita' di natura logistica
attualmente svolte da
personale militare e non connesse al
soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle
strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il
servizio
militare obbligatorio, fermo restando
quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o
alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7
del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in
modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei
giovani
disponibili a prestare in armi il
servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei
contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto
legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme
abrogate in
materia di servizio militare
obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle
emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato
prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti
dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza
ed il personale che
risponde per indice di idoneita'
somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente
occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo
altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite
le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad
agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i
militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che
non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal
luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita'
e delle strutture
militari, sul territorio nazionale, allo
scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di
residenza;
i) coordinare le norme vigenti in
materia di
reclutamento del personale militare
femminile;
l) prevedere che, ferme restando le
disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle
Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di
porto, a decorrere dal
10 gennaio 2003 e relativamente al
periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il
Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato
di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e
delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia
di Stato, nel
Corpo della guardia di finanza, nel
Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva
contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi".
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale
decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto
legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2000, n. 180; si
riporta il testo
dell'art. 2: "Art. 2 (Ruoli degli
ufficiali delle Forze
armate con esclusione di quelli
dell'Arma dei carabinieri).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del
servizio permanente dell'Esercito sono i
seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti
e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli
ingegneri
dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei
materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del
servizio permanente della Marina sono i
seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato
maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio
navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi
navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario
militare
marittimo (4/a);
e) ruolo normale del Corpo di
commissariato militare
marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di
porto:
g) ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio
navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi
navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario
militare
marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di
commissariato militare
marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di
porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del
servizio permanente dell'Aeronautica
sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di
commissariato
aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di
commissariato
aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli
ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva
nonche' quelli
della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del
servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei
carabinieri
continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e
successive
modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei
ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n.
122. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal
decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82, pubblicato nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001,
n. 75; si riporta il
testo degli articoli 2, 3 e 7: "Art. 2
(Ruolo dei
volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo
dei volontari di truppa in servizio
permanente e'
articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1o caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1o aviere scelto;
1o aviere capo;
1o aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei
volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi
costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto
inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle
capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'
3. Le eventuali vacanze organiche nel
ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti
massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma
1 del successivo
art. 7".
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei
marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei
seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e'
articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
primo maresciallo;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei
sergenti e dei
marescialli e' cosi costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100
aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227
aiutanti);
Capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli 24.300 (di cui 7.290
aiutanti)".
"Art. 7 - (Volonrari di truppa in ferma
breve). - 1. Le
Forze armate con esclusione dell'Arma
dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in
ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere,
altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma
breve delle
capitanerie di porto nella misura di
1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni
tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che
abbiano completato
senza demerito la ferma triennale,
continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65,
della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del relativo
regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno
prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative
e addestrative
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, v. nota alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 2, 3 e 7
del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, v.
nota alle premesse.
CAPO II
Disciplina degli organici nel periodo
transitorio
Art. 2
(Organico complessivo delle Forze
armate)
1. L'entita' complessiva delle dotazioni
organiche del personale
militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a
190.000 unita' a decorrere dalla data
del 1o gennaio 2007.
2. Alla data del 1o gennaio 2021 le
dotazioni organiche per
ciascuna delle categoria di personale
indicate all'articolo 1, comma
2, sono riportate nella tabella "A"
allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva
riduzione a 190.000
unita', secondo un andamento delle
consistenze del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli
oneri indicata nella tabella
"A" allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto
della ripartizione indicata nella
tabella "A" di cui al comma 2, sino
al 31 dicembre 2020, le dotazioni
organiche dei personale
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica. a decorrere dal 2003,
sono annualmente determinate con decreto
del Ministro della difesa.
di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo della tabella A
allegata alla
citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
==============
Anno | Onere
=============
-- | --
2000 | 43
2001 | 362
2002 | 618
2003 | 649
2004 | 681
2005 | 717
2006 | 752
2007 | 790
2008 | 830
2009 | 871
2010 | 915
2011 | 960
2012 | 978
2013 | 997
2014 | 1.013
2015 | 1.031
2016 | 1.045
2017 | 1.060
2018 | 1.078
2019 | 1.093
2020 | 1.096".
Art. 3.
(Ufficiali)
1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino
degli organici dei ruoli
degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica,
incluso il Corpo delle capitanerie di
porto. continua ad essere
disciplinato con le modalita' definite
dall'articolo 60, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni
organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto
di cui all'articolo 2, comma
3.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 60,
commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490:
"1. Al fine di realizzare con
gradualita' la riduzione
degli organici, le dotazioni complessive
di ciascun grado
di ogni Forza Armata sono annualmente
definite con decreto
ministeriale in modo da ricondurle entro
il 10 gennaio 2006
ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e
3 allegate al
presente decreto. Per il Corpo delle
Capitanerie di Porto
detto decreto e' adottato d'intesa con
il Ministero dei
trasporti e della navigazione
2. In relazione alla determinazione
delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, il numero
complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore
per ogni grado dei
ruoli del servizio permanente nonche' la
determinazione
delle relative aliquote di valutazione e
l'eventuale
elevazione delle permanenze minime nei
gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita',
sono annualmente
fissati, con decreto ministeriale,
secondo i seguenti
criteri:
a) qualora il numero di promozioni
annuali previsto a
regime dal presente decreto sia
superiore a quello fissato
dalla pregressa normativa, puo' essere
mantenuto il numero
di promozioni previsto dalla pregressa
normativa fino al
conseguimento dei volumi organici
previsti dal presente
decreto per la singola Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni
annuali
disciplinato dal presente decreto sia
inferiore a quello
della pregressa normativa, il numero di
promozioni da
conferire puo' essere aumentato fino a
raggiungere quello
prevista dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni
da conferire
ai vari gradi dei ruoli unificati potra'
essere ripartito
tra i ruoli di provenienza in relazione
alla composizione
delle aliquote di valutazione ed alle
distinte graduatorie
di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di
valutazione
dovranno comprendere ufficiali con
anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei
ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2006
l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le
permanenze minime nei
gradi previste dal presente decreto. Il
numero di ufficiali
da includere annualmente in aliquota
potra' essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e
grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli
ufficiali inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento
dei tenenti
colonnelli dei ruoli normali non opera
il disposto del
comma 2 dell'art. 21 e non si applica la
misura massima del
30% di cui alla lettera d)".
Art. 4
(Sottufficiali)
1. Per gli anni 2001 e 2002, le
dotazioni organiche dei ruoli dei
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica sono
indicate nella tabella "B" allegata al
presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualita'
la riduzione degli
organici da conseguire al 31 dicembre
2020, nella misura indicata per
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
nella tabella "A" allegata al
presente decreto, a decorrere dall'anno
2003, le dotazioni organiche
del personale di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), sono
determinate annualmente con il decreto
di cui all'articolo 2, comma
3.
Art. 5
(Volontari di truppa in servizio
permanente e in ferma breve)
1. Nell'ambito del progressivo
incremento dei volontari di truppa
in servizio permanente, o' autorizzata,
per il biennio 2001-2002,
l'immissione in servizio permanente di
non piu' di 10.450 unita',
comprensive dei 2.531 volontari di cui
all'articolo 3, comma 2 della
legge 14 novembre 2000, n. 331, ad
incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Il personale in servizio
non puo' comunque eccedere le
seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unita';
Marina 2.797 unita';
Aeronautica 1.658 unita';
b) anno 2002: Esercito 23.438 unita';
Marina 3.183 unita';
Aeronautica 1.750 unita'.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i
contingenti dei volontari di
truppa in ferma breve e in rafferma in
servizio non possono eccedere
le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unita';
Marina 5.272 unita';
Aeronautica 2.033 unita';
b) anno 2002: Esercito 24.066 unita';
Marina 5.318 unita';
Aeronautica 2.075 unita'.
3. Al fine di realizzare con gradualita'
il raggiungimento degli
organici da conseguire al 1 gennaio
2021. nella misura indicata nella
tabella "A" allegata al presente decreto
a decorrere dall'anno 2003,
le dotazioni organiche del personale di
cui all'articolo 1, comma 2,
ledere c) e d), sono determinate
annualmente con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel
ruolo dei volontari in
servizio permanente possono essere
devolute in aumento ai limiti
massimi dei volontari in ferma breve, in
rafferma o in ferma
prefissata.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma
2, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
"2. Al fine di incentivare i
reclutamenti dei volontari
di truppa in ferma prefissata e favorire
l'iniziale
sostituzione del personale di leva, il
Ministero della
difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a
immettere in
servizio permanente, a valere sul
contingente aggiuntivo di
cui alla lettera e) del comma 1 del
presente articolo, 2531
volontari ad incremento della
consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.
196".
- Per il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 12
maggio 1995, n. 196, v. nota alle
premesse.
Art. 6
(Gestione delle eccedenze)
1. Ai fini del progressivo conseguimento
dei volumi organici
stabiliti dalla tabella "A" allegata al
presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020, il personale
militare in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica eccedente
rispetto alle dotazioni organiche
stabilite per l'anno di
riferimento, da individuarsi con decreto
del Ministro della difesa.
e' assorbito attraverso il transito, nei
limiti delle rispettive
dotazioni organiche. nei ruoli del
personale civile
dell'Amministrazione della difesa
nonche' nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, tenuto conto
dei rispettivi fabbisogni
annuali, dei profili di impiego e nel
rispetto della programmazione
delle assunzioni di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il transito dovra' in ogni caso
avvenire salvaguardando i
processi di riqualificazione previsti
dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque
nell'ambito della quota prevista per
l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli
del personale vivile della
amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali non
economici di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e'
definita con decreto del Presidente
della Repubblica. da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni e
integrazioni, su proposta del Ministro
della difesa. di concetto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il
Ministro per la funzione
pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle
amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da
quelle di cui al comma 2
avviene, fermi restando i limiti
stabiliti al comma 1, e
compatibilmente con i titoli culturali e
professionali necessari,
secondo tabelle di corrispondenza e
criteri di priorita' stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al
comma 1 puo' permanere presso
l'Amministrazione della difesa per un
periodo massimo di 9 mesi,
entro il quale puo' avvenire, a domanda.
il transito di cui ai commi
2 e 3. Al termine di tale periodo, e
comunque a decorrere dal 1o
gennaio 2004, qualora sussistano ancora
eccedenze, il personale con
meno di cinque anni dai limiti di eta'
provati per, ciascuna
categoria di personale viene collocale
in ausiliaria. il contingente
massimo di personale da collocare in
ausiliaria e' stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Il collocamento in ausiliaria di cui
al comma 4 avviene a
domanda. Qualora le domande siano
insufficienti viene collocato in
tale posizione l'ufficiale o il
sottufficiale anagraficamente piu'
anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale o il sottufficiale meno
anziano in grado. Qualora, invece, le
domande siano superiori al
contingente massimo di cui al comma 4,
viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano
e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in
grado.
6. Al fine di rispettare il limite
massimo degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, il personale
militare che, dopo la conclusione delle
procedure di cui ai commi da
1 a 5, permanga in eccedenza e'
considerato in servizio ai fini dei
successivi decreti annuali di cui
all'articolo 2, comma 3.
7. Non e' consentito il transito di cui
ai commi 2 e 3 agli
ufficiali o ai sottufficiali che abbiano
in corsa una ferma
obbligatoria. Gli ufficiali o i
sottufficiali transitati nei ruoli
del personale civile
dell'Amministrazione della difesa o
nelle altre
amministrazioni sono rispettivamente
collocati nella riserva di
complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali
transitati nei ruoli del
personale civile dell'Amministrazione
della difesa o nelle altre
amministrazioni conservano. ai fini del
trattamento economico, le
anzianita' di grado e di servizio
complessivamente maturate nonche',
ove piu' favorevole, il trattamento
economico acquisito, mediante
l'attribuzione di assegno personale pari
alla relativa differenza.
riassorbibile con i futuri incrementi
retributivi conseguenti a
progressione di carriera o per effetto
di disposizioni normative a
carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per
effetto delle disposizioni
del presente articolo e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per
il raggiungimento dei limiti di eta'. Al
medesimo personale si
applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 498, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso
l'Amministrazione di appartenenza od
altra amministrazione.
Note all'art. 6:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "Misure di
stabilizzazione della finanza pubblica",
e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1997, n. 302, S.O.; si
riporta il testo dell'art. 39, commi 1,
2, 2-bis, 3, 3-bis
e 3-ter:
"1. Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalita'
e di ottimizzare le risorse per il
migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le
disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti
alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle
unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482;
2. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto
previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato
su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo
della riduzione complessiva del
personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle
unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del
personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla
data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e'
assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di
personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle
procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve
essere
prioritariamente garantita l'immissione
in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica
e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999;
2-bis. Allo scopo di assicurare il
rispetto delle
percentuali annue di riduzione del
personale di cui al
comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno
precedente, separatamente per i
Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con
organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze
armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione
pubblica e del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri
entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei
processi di
riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi
all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica, definisce preliminarmente le
priorita' e le
necessita' operative da soddisfare,
tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di
introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro,
entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio
dei Ministri
determina il numero massimo complessivo
delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i
dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le
assunzioni restano
comunque subordinate
all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure
di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente
presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di
personale. Le
disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie;
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la
disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla
generalita' delle amministrazioni dello
Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte
le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di
personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31
gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche
differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli
indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle
peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza
con gli
obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione
funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono
essere corredate da
una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi
rispondenti ai
principi di semplificazione e di
funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico
riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette
richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei
Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di
nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni
alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di
misure di
razionalizzazione interna. Per le
amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche'
per gli enti
pubblici non economici con organico
superiore a duecento
unita', i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da
una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della
nuova
classificazione del personale,
certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52,
comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono
trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che,
entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai
sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione
di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti
riprendono le trattative".
- Il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n.
30, S.O.; si riporta
il testo dell'art. 1, comma 2:
"2. Per le amministrazioni pubbliche si
intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e'
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario;
si riporta il testo dell'art. 17, comma
1:
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla
competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge,
sempre che non si
tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i
rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi
sindacali".
- Per il testo della tabella A allegata
alla legge
14 novembre 2000, n. 331, v. nota
all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 498,
recante "Modifiche alla normativa
concernente la
disposizione ausiliaria del personale
militare, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 1998.
CAPO III
Sospensione del servizio di leva
Art. 7
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il servizio obbligatorio di leva e'
sospeso a decorrere dal 1 o
gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006,
le esigenze delle Forze
armate sono soddisfatte ricorrendo ai
giovani soggetti alla leva nati
entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di
militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio obbligatorio di
leva e' annualmente ripartito,
con decreto del Ministro della difesa.
tra l'Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, e l'Aeronautica. Per il
Corpo delle capitanerie di porto il
decreto e' adottato di concerto
con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2,
comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il
servizio di leva e' ripristinato
con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma
1, lettera f),
della citata legge 14 novembre 2000, n.
331:
"1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
a)-e) (Omissis);
f) personale da reclutare su base
obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia
di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale
in servizio sia
insufficiente e non sia possibile
colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in
servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio
da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di
guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi
internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta
direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza
numerica delle
Forze armate".
Art. 8
(Modalita' per la chiamata alle armi)
1. Con decreto del Ministro della
difesa, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e'
disciplinata la gestione unitaria dei
giovani disponibili a prestare
in armi il servizio di leva, mediante la
definizione delle priorita'
per l'assegnazione dei giovani alle
Forze armate secondo quanto
disposto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
504. Tale decreto tiene conto, per
l'assegnazione dei Giovani al
Corpo equipaggi militari marittimi della
Marina, dei requisiti
previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, cosi' come
sostituito dall'articolo 4 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il
Ministro della difesa
dispone, altresi', affinche' sia
reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti e reparti
dislocati entro 100
chilometri dal luogo di residenza e il
personale che risponde per
indice di idoneita' somatico-funzionale
o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di
incarico di ciascuna Forza
armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, allo scopo di agevolare il
periodico rientro al luogo di
residenza dei militari di leva che non
possono essere impiegati entro
i 100 chilometri dal predetto luogo di
residenza, a causa della
dislocazione delle unita' e delle
strutture militari sul territorio
nazionale, il rimborso degli oneri
connessi alle spese effettivamente
sostenute per viaggi in ferrovia,
autolinee e piroscafi. nel limite
del costo del biglietto a tariffa d'uso,
escluso l'eventuale
supplemento per il vino e per la classe
di diritto stabilita
dall'articolo 12 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e' a carico
dell'Amministrazione della difesa. Tali
norme sono estese anche ai
volontari in ferma annuale di cui
all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa- di concerto
con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sentite
le regioni e gli enti locali
interessati, assume iniziative volte ad
agevolare la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblici per i
militari di leva ed i volontari di
truppa in ferma annuale di ciascuna
Forza armata.
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504,
recante "Adeguamento delle norme in
materia di ritardi,
rinvii e dispense relativi al servizio
di leva, a norma
dell'art. 1, comma 106, della legge 23
dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio
1998, n. 26; si riporta il testo
dell'art. 1:
"Art. 1 (Formazione dei contingenti e
disponibilita). -
1. I cittadini italiani maschi sono
chiamati alla leva nel
trimestre in cui compiono il
diciottesimo anno di eta' e
comunque non prima del raggiungimento
della maggiore eta';
si intende per primo trimestre il
periodo gennaio-marzo,
per secondo trimestre il periodo
aprile-giugno. per terzo
trimestre il periodo luglio-settembre.
per quarto trimestre
il periodo ottobre-dicembre;
2. I cittadini dichiarati idonei alla
visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il
semestre successivo
al trimestre in cui e' stata effettuata
la visita e,
comunque, non oltre il successivo
trimestre in relazione
alle esigenze funzionali delle Forze
armate determinate nel
quadro di una gestione unitaria delle
risorse. Decorso
inutilmente tale periodo il cittadino ha
diritto alla
dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare
servizio in
qualita' di ausiliari di leva, il
periodo di cui al comma 2
entro il quale deve iniziare il servizio
di leva degli
aspiranti ausiliari non prescelti,
decorre dalla data in
cui viene comunicata la relativa
determinazione ai
competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono del
beneficio del
ritardo per motivi di studio sono
chiamati alla visita di
leva e assegnati agli enti secondo
quanto indicato nei
successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto valgono
anche per gli
obiettori di coscienza. Il periodo di
nove mesi complessivi
previsto come limite massimo per
l'impiego si applica anche
agli obiettori di coscienza a partire
dall'anno 2000. Tale
termine comprende anche il periodo
necessario per il
riconoscimento della posizione di
obiettore di coscienza ai
sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e
reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina
e
nell'Aeronautica", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5
maggio 1964, n. 110, supplemento
ordinario; si riporta il
testo dell'art. 2, come sostituito
dall'art. 4 della legge
31 maggio 1975, n. 191:
"Art. 4. - Sono soggetti alla leva per
l'arruolamento
nel Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) della Marina
militare i giovani in possesso dei
seguenti requisiti:
1-a) siano stati o siano iscritti tra il
personale
marittimo e della navigazione interna in
base al codice
della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attivita'
lavorativa
nell'ambito del demanio marittimo quali
titolari o
dipendenti di imprese concessionarie di
beni demaniali
marittimi o di servizi portuali o di
operazioni portuali o,
comunque, soggetti alla vigilanza dei
comandanti di porto -
ai sensi dell'art. 68 del codice della
navigazione -
nell'esplicazione delle loro attivita';
1-c) siano stati o siano iscritti a
societa' o enti di
sport nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a
personale di
qualsiasi categoria in servizio negli
arsenali, nei
cantieri e negli stabilimenti di lavoro
e negli uffici di
qualsiasi genere della Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da
ditte che
provvedono:
a) alla costruzione, allestimento,
arredamento e
riparazione di navi e galleggianti di
qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o
forniture di
caldaie, macchinari e in genere di
materiale per
l'allestimento od arredamento delle navi
e galleggianti di
qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da
stabilimenti
meccanici o industriali compresi nelle
citta' o paesi
costieri la cui produzione sia di
preminente interesse
marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in
tonnare o altri
impianti di pesca fissi a terra, ovvero
siano stati o siano
dipendenti da industrie che producono
materiale ed
attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria
nel Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM)
compresi gli arruolati
volontari della guardia di finanza -
contingente di mare;
7) siano stati prosciolsi
dall'arruolamento volontario
precedentemente contratto nella Marina
militare o nella
guardia di finanza - contingente di
mare, salvo i casi di
proscioglimento d'ufficio a seguito di
condanna escludente
dal servizio militare;
8-a) siano diplomati aspiranti al
comando di navi
mercantili o aspiranti alla direzione
macchine di navi
mercantili navalmeccanici, meccanici o
costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a
corsi di laurea in
ingegneria navale e meccanica,
discipline nautiche o
scienze economiche e marittime oppure
negli istituti
tecnici nautici o nelle scuole di
avviamento professionale
a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di
navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di
scuole marittime,
pescherecce o professionali per la
maestranza marittima o
di scuole a carattere marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi
professionali
dell'Associazione nazionale marinai
d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di
prestare servizio
militare in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei
comuni costieri.
Fermo restando quanto previsto al numero
13) del
precedente comma, la Marina militare
forma i propri
contingenti in misura proporzionale alla
consistenza dei
militari di leva autorizzati annualmente
con legge di
bilancio attingendo prioritariamente
alle regioni Liguria,
Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia,
Calabria e Sicilia ed
iniziando dagli iscritti piu' anziani di
ciascun mese di
ogni trimestre di chiamata; per
soddisfare le esigenze
delle capitanerie di porto possono
essere chiamati alla
leva anche i cittadini residenti nei
comuni costieri di
regioni diverse da quelle
precedentemente elencate.
Le operazioni di indagine e di controllo
per
l'individuazione di tutti coloro che, a
norma del presente
articolo, sono tenuti a prestare
servizio militare di leva
in Marina sono affidate, nelle varie
giurisdizioni, ai
rispettivi comandanti di porto oppure ad
ufficiali
appositamente designati dal Ministero
della difesa".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836,
recante
"Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei
dipendenti statali", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1973, n. 333, supplemento
ordinario; si riporta
il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Ai dipendenti in missione
compete il
rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi
in ferrovia o sui piroscafi nel limite
del costo del
biglietto a tariffa d'uso (escluso
l'eventuale supplemento
per il vitto) e per la classe di diritto
stabilita come
segue:
prima classe per il personale delle
carriere
direttive, di concetto ed equiparabili,
per i coadiutori
alla terza classe di stipendio e
qualifiche corrispondenti
o superiori delle carriere esecutive ed
equiparabili,
nonche' per i marescialli dei tre gradi
e gli allievi delle
accademie militari;
seconda classe per tutto il rimanente
personale.
Spetta ugualmente il rimborso della
spesa sostenuta per
i viaggi eventualmente effettuati con
altri servizi di
linea quando questi consentano notevole
risparmio di tempo
ed il loro uso sia autorizzato dal capo
dell'ufficio che ha
ordinato la missione, ovvero quando
manchi un collegamento
ferroviario con la localita' da
raggiungere. Il rimborso e'
limitato all'importo delle spese
effettivamente sostenute
per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non
inferiore a quella di
dirigente superiore o equiparata spetta
altresi' il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta
per l'uso di un
compartimento singolo in carrozza con
letti. Per i primi
dirigenti e' consentito il rimborso
dell'eventuale spesa
sostenuta per l'uso di un posto letto.
Per il personale
delle qualifiche inferiori e' consentito
il rimborso della
eventuale spesa sostenuta per l'uso di
una cuccetta di
prima classe.
E' ammesso l'uso dei treni rapidi
normali, speciali e
di lusso purche' per i medesimi sia
consentita, per il
tragitto da compiere, la classe
spettante a norma del primo
comma del presente articolo. Sono
ammesse altresi' le
deviazioni consentite dall'orario
ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con
mezzi aerei di
linea, sia all'interno che all'estero,
l'uso della prima
classe e' limitato al personale con
qualifica non inferiore
a quella di dirigente generale o
equiparata.
La disposizione di cui al precedente
comma si applica
anche ai viaggi di servizio e di
trasferimento del
personale civile e militare in servizio
all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di
percorso non
serviti da ferrovia o da altri servizi
di linea e'
corrisposta, a titolo di rimborso spesa,
un'indennita' di
lire 43 a chilometro aumentabile, per i
percorsi effettuati
a piedi in zone prive di strade, a lire
62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente
comma, le
frazioni di chilometro inferiori a 500
metri non sono
considerate. Le altre sono arrotondate a
chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo
competono per
tutti i servizi resi fuori della
ordinaria sede di servizio
anche se il personale non acquista
titolo all'indennita' di
trasferta.".
Art. 9
(Ritardi per motivi di studio
degli studenti universitari)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, le parole "Per ottenere il
beneficio " sono sostituite
dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre
2003, per ottenere il
beneficio".
2. All'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: "2-bis. A decorrere dal
1o gennaio 2004, per ottenere i benefici
del ritardo di cui al comma
1, il cittadino deve dimostrare, se
appartenente alla classe di leva
19$5 e precedenti: a) per la prima
richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma e di
laurea presso universita' statali o
legalmente riconosciute: b) per
la seconda richiesta, di aver sostenuto
con esito positivo quattro
esami previsti: dal piano di studi; c)
per la terza richiesta, di
aver sostenuto con esito positivo otto
esami previsti dal piano di
studi; d) per la quarta richiesta e le
successive, di aver sostenuto
ulteriori quattro esami previsti dal
piano di studi per anno rispetto
alla terza richiesta e alle
successive.".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del
citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Ritardo per motivi di studio
degli studenti
universitari). - 1. In tempo di pace,
possono fruire del
beneficio del ritardo dall'adempimento
dagli obblighi di
leva i cittadini che frequentano corsi
di istruzione
universitaria di diploma o di laurea
presso universita'
statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del
venticinquesimo anno di
eta', per i corsi aventi la durata di
tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo
anno di eta',
per i corsi aventi la durata di quattro
anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo
anno di
eta', per i corsi aventi la durata di
cinque anni;
d) fino al compimento de1 ventottesimo
anno di eta',
per i corsi aventi una durata maggiore
di cinque anni.
2. Sino al 31 dicembre 2003, per
ottenere il beneficio
del ritardo di cui al presente articolo,
il cittadino deve
dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di
essere
iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o
legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo un esame previsto dal
piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo tre esami previsti dal
piano di studio del
primo e del secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo sei esami, previsti dal
piano di studio del
primo, secondo e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le
successive, aver
sostenuto ulteriori tre esami per anno
rispetto alla quarta
richiesta.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004,
per ottenere i
benefici del ritardo di cui al comma 1,
il cittadino deve
dimostrare, se appartenente alla classe
di leva 1985 e
precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di
essere
iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o
legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo quattro esami previsti
dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver
sostenuto con
esito positivo otto esami previsti dal
piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le
successive, di aver
sostenuto ulteriori quattro esami
previsti dal piano di
studi per anno rispetto alla terza
richiesta e alle
successive.
3. Possono altresi' chiedere il ritardo
dell'adempimento dagli obblighi di leva,
fino al compimento
del ventinovesimo anno di eta', i
cittadini in possesso del
diploma di laurea, iscritti ad un corso
di specializzazione
di perfezionamento o di dottorato di
ricerca, nonche' a
scuole ad ordinamento speciale
post-laurea, attivati od
istituiti presso universita' statali o
legalmente
riconosciute. Ai fini della concessione
del beneficio il
cittadino dove dimostrare la frequenza
ai predetti corsi ed
il superamento di eventuali esami
stabiliti dal piano di
studio o dal programma formativo.
4. I limiti di eta' ed i requisiti da
possedere per
ottenere il beneficio di cui ai commi 1,
2 e 3 possono
essere modificati, con decreto del
Ministro della difesa di
concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, a seguito
dell'entrata in vigore
dei decreti concernenti i criteri
generali degli
ordinamenti degli studi universitari di
cui all'art. 17,
commi 95 e 96, della legge 15 maggio
197, n. 127.
5. Gli studenti universitari che hanno
titolo a
presentare richiesta di ritardo, esclusa
la prima, e non la
presentano, hanno diritto, al di fuori
dei periodi di
addestramento, alla concessione di
quattro periodi di
assenza dal servizio per la durata di
otto giorni, al fine
di completare la preparazione e
sostenere gli esami. Per le
prove di esame non superate, detti
periodi non sono
computati ai fini del compimento del
servizio.
6. Gli studenti universitari che non
hanno piu' titolo
al ritardo e che debbono sostenere non
piu' di quattro
esami di profitto e l'esame di laurea o
di diploma per
completare gli studi universitari, sono
avviati al
servizio, su richiesta, presso un ente
ubicato nel comune
ove ha sede l'universita' o in un comune
limitrofo. Gli
stessi studenti possono usufruire di
quattro periodi di
assenza al servizio della durata di otto
giorni per
sostenere gli esami di profitto, nonche'
di due giorni per
sostenere l'esame di laurea o di diploma
universitario, che
non sono computati ai fini del
compimento del servizio
qualora tali prove di esame abbiano
esito negativo.
7. Coloro che presentano domanda di
ritardo per motivi
di studio sono sottoposti alla visita di
leva nel trimestre
successivo a quello in cui termina il
beneficio del
ritardo; i cittadini risultati idonei
iniziano il servizio
di leva nel semestre successivo al
trimestre in cui e'
stata effettuata la visita e, comunque,
non oltre il
trimestre successivo in relazione alle
esigenze funzionali
di Forza armata.
8. Le domande di ritardo per motivi di
studio devono
essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno
precedente a
quello per il quale si intende usufruire
del ritardo dagli
studenti iscritti al primo anno e devono
essere corredate
dal certificato di iscrizione ovvero da
dichiarazione
temporaneamente sostitutiva di essere in
attesa di
iscrizione con esibizione, entro il 31
dicembre successivo,
del certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a
quello per il quale si intende usufruire
del ritardo dagli
studenti iscritti agli anni successivi e
devono essere
corredate dal certificato comprovante
gli esami sostenuti
rilasciato dall'universita' o da una
dichiarazione
temporaneamente sostitutiva cui dovra'
seguire, entro il
31 gennaio successivo, la certificazione
dovuta.
9. Nei limiti di cui al comma 1
beneficiano del rinvio
per motivi di studio, alle medesime
condizioni degli
studenti universitari, i cittadini che,
dopo aver
conseguito il diploma universitario,
accedano ad un corso
di laurea.".
Art. 10
(Dispensa dalla ferma di leva)
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: "b)
responsabile diretto della conduzione di
impresa o di attivita'
economica da almeno un anno ovvero di
impresa o attivita' economica
avviata con il sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in
materia di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro
autonomo;";
2. All'articolo 7. comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, dopo la lettera d) sono
aggiunte le seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di studio o
di un assegno di ricerca
per laureati della durata di almeno un
anno. ovvero frequenza di
dottorato di ricerca, presso Universita'
dell'Unione Europea
legalmente riconosciute o presso
istituzioni di livello universitario
di altri paesi. Ai fini del
conseguimento del beneficio, il
cittadino
deve dimostrare la frequenza dei
predetti corsi e il superamento di
eventuali esami stabiliti dal piano di
studi o dal programma
formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di
maturita' presso la Scuola
militare "Nunziatella" di Napoli o la
Scuola militare -Teulie'" di
Milano o la Scuola navale militare
"Francesco Morosini" di Venezia.".
3. All'articolo 7, comma I. lettera f).
del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, le parole "per un
periodo di almeno 60 giorni"
sono soppresse.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del
citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva).
- 1. In tempo
di pace, conseguono la dispensa dalla
ferma di leva i
cittadini che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con
funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a
carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e
convivente, di
genitore portatore di handicap che lo
renda non
autosufficiente o invalido civile
affetto da mutilazione o
invalidita' analoghe a quelle per le
quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto
del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di
genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermita'
permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad
esplicare la sua
abituale attivita' lavorativa, ovvero di
padre vedovo o
celibe o di madre vedova o nubile,
purche', in tutti i
casi, a causa della partenza alle armi
dell'arruolato, la
famiglia venga a perdere i necessari
mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di
portatore di handicap
o affetto da grave patologia, non
autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di
persona che, a
causa di tale reato o come diretta
conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta' personale o
delle condizioni
di normale salute fisica o psichica;
g) fratello di militare deceduto durante
la
prestazione del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla leva
di ciascuna
classe, il Ministro della difesa puo',
verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee,
determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1
del presente
articolo, altri titoli di dispensa dal
compiere la ferma di
leva per particolari condizioni di
bisogno della famiglia.
Qualora il gettito dei singoli
contingenti non sia
sufficiente ad assicurare il fabbisogno
delle Forze armate,
il Ministro della difesa puo' non
inserire nei manifesti di
chiamata alla leva alcuni dei titoli
elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze
rispetto alle
esigenze di incorporazione, possono
altresi' essere
dispensati dal servizio di leva i
cittadini che si trovano,
in ordine di priorita' decrescente, in
una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari
ovvero
particolari responsabilita' lavorative;
b) responsabile diretto della conduzione
di impresa o
di attivita' economica da almeno un anno
ovvero di impresa
o attivita' economica avviata con il
sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in materia
di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro
autonomo;
c) minor indice di idoneita'
somatico-funzionale o
psicoattitudinale attribuito in sede di
visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti
particolari, sul
piano nazionale o internazionale, in
carriere scientifiche
artistiche, culturali;
d-bis) titolari di una borsa di studio o
di un
assegno di ricerca per laureati della
durata di almeno un
anno, ovvero frequenza di dottorato di
ricerca, presso
universita' dell'Unione europea
legalmente riconosciute o
presso istituzioni di livello
universitario di altri paesi.
Ai fini del conseguimento del beneficio,
il cittadino deve
dimostrare la frequenza dei predetti
corsi e il superamento
di eventuali esami stabiliti dal piano
di studi o dal
programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di
maturita' presso
la Scuola militare "Nunziatella di
Napoli o la Scuola
militare "Teulie' di Milano o la Scuola
navale militare
"Francesco Morosini di Venezia.
4. Le condizioni di cui alle lettere a),
b) e d) del
comma 3 sono determinate con decreto del
Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla leva
di ciascuna
classe, il Ministro della difesa, sulla
base
dell'aggiornamento annuale dell'indice
ISTAT del costo
della vita, indica con proprio decreto i
livelli di reddito
e gli altri elementi obiettivi di cui
tener conto nel
determinare l'avvenuta perdita dei
necessari mezzi di
sussistenza necessaria ai fini del
riconoscimento dei
titoli previsti dai commi 1 e 3. I
livelli di reddito
indicati in tale decreto devono essere
computati su base
familiare, considerando il reddito
complessivo percepito
dal nucleo familiare suddiviso per il
numero dei componenti
la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo dei dispensati,
ai sensi del
presente articolo, deve essere esposto
annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti
militari e gli uffici
di leva delle capitanerie di porto
competenti per
territorio e da questi trasmesso ai
comuni di residenza dei
dispensati per l'affissione agli albi
comunali.
7. Il Ministro della difesa indica, con
decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i
criteri per la
individuazione degli arruolati che, in
caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio
di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta
provvedimenti di
invio in licenza illimitata senza
assegni in attesa di
congedo in favore dei giovani alle armi
per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro
incorporazione o non
fatte valere in tempo utile, di fatto
riconducibili a
quelle previste al comma 3.".
Art. 11
(Contingenti ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di concerto
con i Ministri
dell'interno, della giustizia e delle
finanze, fatte salve le
esigenze dell'Esercito, della Marina,
ivi comprese quelle del Corpo
delle capitanerie diporto, e
dell'Aeronautica, stabilisce, a
decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino
alla sospensione della leva, i
contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva nell'Arma dei
carabinieri, nella Polizia di stato, nel
Corpo della guardia di
finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, compresi i volontari
di cui all'articolo 10, comma
6, della legge 10 agosto 2000, n. 246,
tenendo conto della
progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle
armi.
Nota all'art. 11:
- La legge 10 agosto 2000, n. 246,
recante
"Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2000, n.
206; si riporta il testo dell'art. 10,
comma 6:
"6. Il personale volontario in attivita'
negli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed
in attesa della chiamata alle armi puo',
su richiesta e
qualora idoneo, essere incorporato nelle
unita' di leva del
Corpo stesso prestando il proprio
servizio nell'ambito
della sede volontaria. Tale richiesta e'
accolta fino a
concorrenza dell'onere di lire 7.500
milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. All'onere
derivante
dall'applicazione del presente comma,
pari a lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 2000 e
2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro
del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.".
CAPO IV
Volontari di truppa.
Art. 12
(Volontari di truppa in ferma prefissata
e in rafferma)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002,
l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a
reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di cinque
anni, con la possibilita' d:
concedere. al termine della ferma
prefissata, due successive rafferme
biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 sono
assegnati ai comandi, enti,
reparti e unita' dislocati su tutto il
territorio nazionale e possono
essere impiegati anche in operazioni
condotte fuori dal territorio
nazionale,
3. Ai volontari di cui al comma 1 e'
corrisposto il trattamento
economico previsto per i volontari in
ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono
estese, in quanto
applicabili. le norme in materia di
stato giuridico e avanzamento
relative ai volontari di truppa in
servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma I che,
comandati in servizio
isolato, si trovino nell'impossibilita'.
attestata dall'autorita' che
dispone il servizio, di usufruire di
infrastrutture militari idonee,
sono rimborsate le spese documentate
relative ai pasti e al
pernottamento in albergo, nei limiti di
spesa previsti dalla vigente
normativa per i volontari di truppa in
servizio permanente
6. A decorrere dal 1o gennaio 2006.
l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a
reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di un anno.
Ai volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno compete il
trattamento economico dei
volontari di cui all'articolo 16, comma
I. Con decreto del Ministro
della difesa sono stabilite le modalita'
di valutazione della ferma
prefissata di un anno ai fini
dell'ammissione alla ferma prefissata
di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma
prefissata si applicano gli
articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma
prefissata ed in rafferma
possono usufruire a titolo gratuito
della mensa e degli alloggi
collettivi di servizio.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 505,
recante "Armonizzazione del trattamento
giuridico dei
volontari al terzo anno di ferma breve
con quello del
personale militare in servizio
permanente effettivo, a
norma dell'art. 1, comma 99, della legge
23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio
1998, n. 27; si riporta il testo degli
articoli 6, 7, 8, 9,
10 e 11:
"Art. 6 (Festivita). - 1. Sono
considerati giorni
festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a
tutti gli effetti
civili, nonche' la ricorrenza del Santo
Patrono del comune
sede di servizio, se ricadente in
giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese
cristiane
avventiste ed alla religione ebraica si
applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre
1988, n. 516, e
8 marzo 1989, n. 101.".
"Art. 7 (Alloggiamento e pernottamenti).
- 1. L'art. 48
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Alloggiamento e
pernottamenti). - 1. Tutti i
militari hanno l'obbligo di alloggiare
nella localita' sede
di servizio.
2. I volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di
servizio e quelli dei contingenti
occorrenti per i servizi
di pronto impiego, nonche' i graduati e
militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di
dieci mesi ed i
graduati e militari in servizio di leva
hanno l'obbligo di
fruire degli alloggiamenti di reparto o
di unita' navale
ove possono conservare cose di
proprieta' privata secondo
quanto prescritto dall'art. 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio,
il comandante
di corpo in relazione alla situazione
abitativa locale,
puo' autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari di
truppa in servizio permanente, i
volontari in ferma breve
con oltre dieci mesi di servizio,
nonche' i graduati e
militari semplici vincolati a ferme
speciali da piu' di
dieci mesi ad alloggiare in localita'
diversa da quella di
servizio;
b) i volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi
di servizio nonche' i graduati e
militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di
dieci mesi, con la
famiglia abitante nella localita' sede
di servizio, a
pernottare presso la stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, in
relazione agli specifici
compiti istituzionali, si applicano le
particolari
disposizioni emanate in materia. ."
"Art. 8 (Libera uscita). - 1. Il comma 1
dell'art. 45
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"1. I volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi
di servizio, i graduati e militari
semplici vincolati a
ferme speciali da meno di dieci mesi ed
i graduati e
militari in servizio di leva fruiscono
di libera uscita
secondo turni o orari stabiliti dalle
norme in vigore per
ciascuna Forza armata o Corpo armato.
1-bis. Quanto previsto al comma 1, si
applica altresi'
al rimanente personale volontario in
ferma breve o di leva
vincolato a ferme speciali che pur non
avendo l'obbligo
dell'accasermamento fruisce degli
alloggiamenti di reparto
o di unita' navale.
1-ter. Al personale di cui al comma
1-bis, fatte salve
improrogabili esigenze di servizio e
procedimenti
disciplinari in corso, possono, qualora
il militare ne
faccia richiesta, essere concessi
permessi speciali
notturni'.".
"Art. 9 (Modalita' di impiego). - 1. Le
modalita' di
impiego settimanale dei volontari in
ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio, nonche' dei
graduati e militari
semplici vincolati a ferme speciali da
meno di dieci mesi
sono equiparate a quelle previste per il
personale in ferma
di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative,
addestrative, di
sicurezza e di servizio dei reparti,
l'impiego del
personale volontario in ferma breve con
oltre dieci mesi di
servizio ha una durata complessivamente
pari a quella dei
volontari in servizio permanente.
3. L'attivita' giornaliera comprende i
periodi di
lavoro effettivamente svolti escludendo
dal computo le
attivita' dedicate all'espletamento di
esigenze di
carattere personale, ancorche'
disciplinate dall'orario di
servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere
disciplinati
prevedendo appositi turni di riposo. Le
modalita' di
fruizione di detti turni di riposo sono
disciplinate da
apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in
ferma breve per
durate superiori rispetto alla prevista
attivita' di
impiego, le eventuali eccedenze daranno
luogo ad adeguati
turni di riposo/recupero psicofisico,
disciplinati da
apposita normativa di Forza armata.".
"Art. 10 (Trattenimento a domanda dei
volontari che
hanno subito ferite/lesioni in servizio
e per causa di
servizio). - 1. I volontari di cui
all'art. 1 che subiscano
in servizio, per causa di servizio,
ferite o lesioni tali
da provocare una permanente inidoneita'
psico-fisica agli
incarichi specializzazioni, categorie e
specialita' di
assegnazione, possono, a domanda,
purche' idonei al
servizio militare incondizionato,
permanere in servizio
fino al termine della ferma contratta,
in deroga a quanto
previsto dall'art. 9, n. 2), lettera a),
della legge
10 maggio 1983, n. 212.
2. Il personale indicato al comma 1, a
cui e' stata
accolta la domanda di permanenza in
servizio, puo'
partecipare, secondo quanto previsto
dalla normativa
vigente, ai concorsi per l'immissione
nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio
permanente per essere
impiegato in incarichi,
specializzazioni, categorie e
specialita' adeguate al profilo
psico-fisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche
ai militari di truppa in ferma di leva
prolungata,
transitati nei volontari in ferma breve
ai sensi dell'art.
37 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 396,
sempreche' ne sussistano le condizioni,
anche se nei loro
confronti e' gia' stato emesso un
provvedimento di
proscioglimento d'autorita' dalla ferma
contratta ai sensi
del predetto art. 9, n. 2), lettera a),
della legge
10 maggio 1983, n. 212.".
"Art. 11 (Licenza straordinaria di
convalescenza). - 1.
I volontari in ferma breve
temporaneamente non idonei al
servizio sono collocati in licenza
straordinaria di
convalescenza.
2. La durata massima della licenza
straordinaria di
convalescenza, nell'intero periodo di
ferma non puo'
superare un anno nel triennio e termina
con il cessare
della causa che l'ha determinata. In
presenza di rafferma,
oltre la ferma triennale, la durata
della licenza
straordinaria di convalescenza e'
elevabile fino ad un
massimo di due anni. In ogni caso la
licenza straordinaria
di convalescenza non puo' superare
complessivamente i due
anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima
dell'invio in
licenza straordinaria di convalescenza,
puo' fruire, a
richiesta, la licenza ordinaria ancora
spettante nell'anno
in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre
dieci mesi di
servizio, durante la licenza
straordinaria di convalescenza
per infermita' non dipendente da causa
di servizio, compete
il trattamento economico per intero per
i primi sei mesi e
ridotto alla meta' per i successivi tre
mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di
convalescenza non
comporta alcuna detrazione di anzianita'
ed e' computato
per intero ai fini dell'attribuzione
degli aumenti
periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma
breve in licenza
straordinaria di convalescenza per
infermita' dipendente da
causa di servizio compete l'intero
trattamento economica
goduto dal pari grado in attivita' di
servizio. Agli
effetti previdenziali, il tempo
trascorso dal militare in
licenza straordinaria di convalescenza
per infermita'
proveniente o non proveniente da causa
di servizio e'
computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo
si applicano
dal 1o gennaio 1998. Per la connessa
disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia
per il personale
militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
Art. 13
(Licenze e permessi dei volontari di