ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

Gazzetta Ufficiale N. 133 del 11 giugno 2001

 

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre,
disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei
militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e
con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali
del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari
in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in
ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Generalita'

Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano
la progressiva trasformazione dello strumento militare in
professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in
servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare,
di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito
Aeronautica, con volontari di truppa nonche', in coerenza con i
relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni
in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle
capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il
progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei
contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
a} dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui
all'articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: "1. Il.
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del
relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge,
un decreto legislativo per disciplinare la graduale
sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei
militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di
truppa e con personale civile del Ministero della difesa.
Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle Forze armate,
secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente
alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio
permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento
dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di
una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio
permanente; in relazione alle esigenze organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la
formazione professionale, il completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare
ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i
volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte
anche a tutelare la posizione del personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di
truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da
personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani
disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in
materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture
militari, sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di
reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
10 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2000, n. 180; si riporta il testo
dell'art. 2: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze
armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo (4/a);
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto:
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive
modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75; si riporta il
testo degli articoli 2, 3 e 7: "Art. 2 (Ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente e'
articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1o caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1o aviere scelto;
1o aviere capo;
1o aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7".
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
primo maresciallo;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
marescialli e' cosi costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
Capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli 24.300 (di cui 7.290 aiutanti)".
"Art. 7 - (Volonrari di truppa in ferma breve). - 1. Le
Forze armate con esclusione dell'Arma dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni: Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, v. nota alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2, 3 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, v. nota alle premesse.

CAPO II
Disciplina degli organici nel periodo transitorio

Art. 2
(Organico complessivo delle Forze armate)
1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale
militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissata a
190.000 unita' a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.
2. Alla data del 1o gennaio 2021 le dotazioni organiche per
ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma
2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000
unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella
"A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto
della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino
al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. a decorrere dal 2003,
sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa.
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo della tabella A allegata alla
citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)

  ==============
   Anno | Onere
   =============
   --   | --
   2000 | 43
   2001 | 362
   2002 | 618
   2003 | 649
   2004 | 681
   2005 | 717
   2006 | 752
   2007 | 790
   2008 | 830
   2009 | 871
   2010 | 915
   2011 | 960
   2012 | 978
   2013 | 997
   2014 | 1.013
   2015 | 1.031
   2016 | 1.045
   2017 | 1.060
   2018 | 1.078
   2019 | 1.093
   2020 | 1.096".

Art. 3.
(Ufficiali)
1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere
disciplinato con le modalita' definite dall'articolo 60, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma
3.

Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 60, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"1. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione
degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado
di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto
ministeriale in modo da ricondurle entro il 10 gennaio 2006
ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al
presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto
detto decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei
trasporti e della navigazione
2. In relazione alla determinazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei
ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione
delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale
elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente
fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti
criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a
regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato
dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero
di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al
conseguimento dei volumi organici previsti dal presente
decreto per la singola Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali
disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello
della pregressa normativa, il numero di promozioni da
conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello
prevista dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire
ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito
tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione
delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie
di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di valutazione
dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali
da includere annualmente in aliquota potra' essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti
colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del
comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del
30% di cui alla lettera d)".

Art. 4
(Sottufficiali)
1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono
indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli
organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al
presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche
del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono
determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma
3.

Art. 5
(Volontari di truppa in servizio
permanente e in ferma breve)
1. Nell'ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa
in servizio permanente, o' autorizzata, per il biennio 2001-2002,
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 unita',
comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della
legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Il personale in servizio non puo' comunque eccedere le
seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unita'; Marina 2.797 unita';
Aeronautica 1.658 unita';
b) anno 2002: Esercito 23.438 unita'; Marina 3.183 unita';
Aeronautica 1.750 unita'.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di
truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere
le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unita'; Marina 5.272 unita';
Aeronautica 2.033 unita';
b) anno 2002: Esercito 24.066 unita'; Marina 5.318 unita';
Aeronautica 2.075 unita'.
3. Al fine di realizzare con gradualita' il raggiungimento degli
organici da conseguire al 1 gennaio 2021. nella misura indicata nella
tabella "A" allegata al presente decreto a decorrere dall'anno 2003,
le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2,
ledere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in
servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti
massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma
prefissata.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
"2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari
di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale
sostituzione del personale di leva, il Ministero della
difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in
servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di
cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196".
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, v. nota alle premesse.

Art. 6
(Gestione delle eccedenze)
1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici
stabiliti dalla tabella "A" allegata al presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente
rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di
riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa.
e' assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive
dotazioni organiche. nei ruoli del personale civile
dell'Amministrazione della difesa nonche' nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni
annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione
delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il transito dovra' in ogni caso avvenire salvaguardando i
processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per
l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non
economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e'
definita con decreto del Presidente della Repubblica. da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro
della difesa. di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il Ministro per la funzione
pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2
avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e
compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari,
secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorita' stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 puo' permanere presso
l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi,
entro il quale puo' avvenire, a domanda. il transito di cui ai commi
2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1o
gennaio 2004, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con
meno di cinque anni dai limiti di eta' provati per, ciascuna
categoria di personale viene collocale in ausiliaria. il contingente
massimo di personale da collocare in ausiliaria e' stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a
domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in
tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu'
anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale meno
anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al
contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano
e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in
grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale
militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da
1 a 5, permanga in eccedenza e' considerato in servizio ai fini dei
successivi decreti annuali di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Non e' consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli
ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma
obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli
del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre
amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di
complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del
personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre
amministrazioni conservano. ai fini del trattamento economico, le
anzianita' di grado e di servizio complessivamente maturate nonche',
ove piu' favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante
l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza.
riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a
progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni
del presente articolo e' equiparato a tutti gli effetti a quello per
il raggiungimento dei limiti di eta'. Al medesimo personale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od
altra amministrazione.

Note all'art. 6:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di
stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.; si
riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis
e 3-ter:
"1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita'
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999;
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie;
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.; si riporta
il testo dell'art. 1, comma 2:
"2. Per le amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1988, n. 214, supplemento ordinario;
si riporta il testo dell'art. 17, comma 1:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498,
recante "Modifiche alla normativa concernente la
disposizione ausiliaria del personale militare, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 1998.

CAPO III
Sospensione del servizio di leva

Art. 7
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1 o
gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze
armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati
entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito,
con decreto del Ministro della difesa. tra l'Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il
Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera f),
della citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
"1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da:
a)-e) (Omissis);
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate".

Art. 8
(Modalita' per la chiamata alle armi)
1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare
in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorita'
per l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto
disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504. Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al
Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti
previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, cosi' come sostituito dall'articolo 4 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa
dispone, altresi', affinche' sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100
chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per
indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza
armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di
residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro
i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della
dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio
nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente
sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite
del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale
supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita
dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' a carico
dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai
volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa- di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di
truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
recante "Adeguamento delle norme in materia di ritardi,
rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma
dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
1998, n. 26; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Formazione dei contingenti e disponibilita). -
1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel
trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e
comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta';
si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo,
per secondo trimestre il periodo aprile-giugno. per terzo
trimestre il periodo luglio-settembre. per quarto trimestre
il periodo ottobre-dicembre;
2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo
al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione
alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel
quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso
inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla
dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in
qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2
entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli
aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in
cui viene comunicata la relativa determinazione ai
competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del
ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di
leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei
successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli
obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi
previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche
agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale
termine comprende anche il periodo necessario per il
riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai
sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario; si riporta il
testo dell'art. 2, come sostituito dall'art. 4 della legge
31 maggio 1975, n. 191:
"Art. 4. - Sono soggetti alla leva per l'arruolamento
nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina
militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale
marittimo e della navigazione interna in base al codice
della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa
nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o
dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali
marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o,
comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto -
ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione -
nell'esplicazione delle loro attivita';
1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di
sport nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di
qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei
cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di
qualsiasi genere della Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da ditte che
provvedono:
a) alla costruzione, allestimento, arredamento e
riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o forniture di
caldaie, macchinari e in genere di materiale per
l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di
qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti
meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi
costieri la cui produzione sia di preminente interesse
marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri
impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano
dipendenti da industrie che producono materiale ed
attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati
volontari della guardia di finanza - contingente di mare;
7) siano stati prosciolsi dall'arruolamento volontario
precedentemente contratto nella Marina militare o nella
guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di
proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente
dal servizio militare;
8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi
mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi
mercantili navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in
ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o
scienze economiche e marittime oppure negli istituti
tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale
a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di scuole marittime,
pescherecce o professionali per la maestranza marittima o
di scuole a carattere marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali
dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio
militare in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
Fermo restando quanto previsto al numero 13) del
precedente comma, la Marina militare forma i propri
contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei
militari di leva autorizzati annualmente con legge di
bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria,
Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed
iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun mese di
ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze
delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla
leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di
regioni diverse da quelle precedentemente elencate.
Le operazioni di indagine e di controllo per
l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente
articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva
in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai
rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali
appositamente designati dal Ministero della difesa".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante
"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1973, n. 333, supplemento ordinario; si riporta
il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Ai dipendenti in missione compete il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del
biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento
per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come
segue:
prima classe per il personale delle carriere
direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori
alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti
o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili,
nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle
accademie militari;
seconda classe per tutto il rimanente personale.
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per
i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di
linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo
ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha
ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento
ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e'
limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute
per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di
dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un
compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi
dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa
sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale
delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della
eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di
prima classe.
E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e
di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il
tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo
comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le
deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di
linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima
classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore
a quella di dirigente generale o equiparata.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del
personale civile e militare in servizio all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non
serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e'
corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di
lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati
a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le
frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono
considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per
tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio
anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di
trasferta.".

Art. 9
(Ritardi per motivi di studio
degli studenti universitari)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, le parole "Per ottenere il beneficio " sono sostituite
dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il
beneficio".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. A decorrere dal
1o gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo di cui al comma
1, il cittadino deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva
19$5 e precedenti: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di
laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute: b) per
la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro
esami previsti: dal piano di studi; c) per la terza richiesta, di
aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di
studi; d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto
ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto
alla terza richiesta e alle successive.".

Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Ritardo per motivi di studio degli studenti
universitari). - 1. In tempo di pace, possono fruire del
beneficio del ritardo dall'adempimento dagli obblighi di
leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione
universitaria di diploma o di laurea presso universita'
statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del venticinquesimo anno di
eta', per i corsi aventi la durata di tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta',
per i corsi aventi la durata di quattro anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo anno di
eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni;
d) fino al compimento de1 ventottesimo anno di eta',
per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
2. Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio
del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve
dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del
primo e del secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del
primo, secondo e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le successive, aver
sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta
richiesta.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, per ottenere i
benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve
dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e
precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le successive, di aver
sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di
studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle
successive.
3. Possono altresi' chiedere il ritardo
dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento
del ventinovesimo anno di eta', i cittadini in possesso del
diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione
di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a
scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od
istituiti presso universita' statali o legalmente
riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il
cittadino dove dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed
il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di
studio o dal programma formativo.
4. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per
ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore
dei decreti concernenti i criteri generali degli
ordinamenti degli studi universitari di cui all'art. 17,
commi 95 e 96, della legge 15 maggio 197, n. 127.
5. Gli studenti universitari che hanno titolo a
presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la
presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di
addestramento, alla concessione di quattro periodi di
assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine
di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le
prove di esame non superate, detti periodi non sono
computati ai fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo
al ritardo e che debbono sostenere non piu' di quattro
esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per
completare gli studi universitari, sono avviati al
servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune
ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Gli
stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di
assenza al servizio della durata di otto giorni per
sostenere gli esami di profitto, nonche' di due giorni per
sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che
non sono computati ai fini del compimento del servizio
qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi
di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre
successivo a quello in cui termina il beneficio del
ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio
di leva nel semestre successivo al trimestre in cui e'
stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il
trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali
di Forza armata.
8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono
essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a
quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli
studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate
dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione
temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di
iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo,
del certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli
studenti iscritti agli anni successivi e devono essere
corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti
rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva cui dovra' seguire, entro il
31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.
9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio
per motivi di studio, alle medesime condizioni degli
studenti universitari, i cittadini che, dopo aver
conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso
di laurea.".

Art. 10
(Dispensa dalla ferma di leva)
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
responsabile diretto della conduzione di impresa o di attivita'
economica da almeno un anno ovvero di impresa o attivita' economica
avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in
materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro
autonomo;";
2. All'articolo 7. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca
per laureati della durata di almeno un anno. ovvero frequenza di
dottorato di ricerca, presso Universita' dell'Unione Europea
legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario
di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino
deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di
eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma
formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita' presso la Scuola
militare "Nunziatella" di Napoli o la Scuola militare -Teulie'" di
Milano o la Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia.".
3. All'articolo 7, comma I. lettera f). del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, le parole "per un periodo di almeno 60 giorni"
sono soppresse.

Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva). - 1. In tempo
di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i
cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di
genitore portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermita' permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua
abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o
celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i
casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la
famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di handicap
o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona che, a
causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta' personale o delle condizioni
di normale salute fisica o psichica;
g) fratello di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro della difesa puo', verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente
articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di
leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia.
Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia
sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate,
il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di
chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle
esigenze di incorporazione, possono altresi' essere
dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano,
in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero
particolari responsabilita' lavorative;
b) responsabile diretto della conduzione di impresa o
di attivita' economica da almeno un anno ovvero di impresa
o attivita' economica avviata con il sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;
c) minor indice di idoneita' somatico-funzionale o
psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul
piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche
artistiche, culturali;
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un
assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un
anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso
universita' dell'Unione europea legalmente riconosciute o
presso istituzioni di livello universitario di altri paesi.
Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve
dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento
di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal
programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita' presso
la Scuola militare "Nunziatella di Napoli o la Scuola
militare "Teulie' di Milano o la Scuola navale militare
"Francesco Morosini di Venezia.
4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del
comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro della difesa, sulla base
dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo
della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel
determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di
sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei
titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito
indicati in tale decreto devono essere computati su base
familiare, considerando il reddito complessivo percepito
dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del
presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici
di leva delle capitanerie di porto competenti per
territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei
dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la
individuazione degli arruolati che, in caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di
invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non
fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a
quelle previste al comma 3.".

Art. 11
(Contingenti ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le
esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo
delle capitanerie diporto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a
decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei
carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di
finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all'articolo 10, comma
6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della
progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle
armi.

Nota all'art. 11:
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, recante
"Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n.
206; si riporta il testo dell'art. 10, comma 6:
"6. Il personale volontario in attivita' negli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed
in attesa della chiamata alle armi puo', su richiesta e
qualora idoneo, essere incorporato nelle unita' di leva del
Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito
della sede volontaria. Tale richiesta e' accolta fino a
concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".

CAPO IV
Volontari di truppa.

Art. 12
(Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilita' d:
concedere. al termine della ferma prefissata, due successive rafferme
biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti,
reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e possono
essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale,
3. Ai volontari di cui al comma 1 e' corrisposto il trattamento
economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto
applicabili. le norme in materia di stato giuridico e avanzamento
relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma I che, comandati in servizio
isolato, si trovino nell'impossibilita'. attestata dall'autorita' che
dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee,
sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al
pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente
normativa per i volontari di truppa in servizio permanente
6. A decorrere dal 1o gennaio 2006. l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei
volontari di cui all'articolo 16, comma I. Con decreto del Ministro
della difesa sono stabilite le modalita' di valutazione della ferma
prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata
di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli
articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma
possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi
collettivi di servizio.

Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
recante "Armonizzazione del trattamento giuridico dei
volontari al terzo anno di ferma breve con quello del
personale militare in servizio permanente effettivo, a
norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1998, n. 27; si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9,
10 e 11:
"Art. 6 (Festivita). - 1. Sono considerati giorni
festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti
civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune
sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e
8 marzo 1989, n. 101.".
"Art. 7 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. L'art. 48
del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i
militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede
di servizio.
2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di
servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi
di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i
graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di
fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale
ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo
quanto prescritto dall'art. 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante
di corpo in relazione alla situazione abitativa locale,
puo' autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di
truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve
con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e
militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di
dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di
servizio;
b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi
di servizio nonche' i graduati e militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la
famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a
pernottare presso la stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici
compiti istituzionali, si applicano le particolari
disposizioni emanate in materia. ."
"Art. 8 (Libera uscita). - 1. Il comma 1 dell'art. 45
del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi
di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a
ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e
militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita
secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per
ciascuna Forza armata o Corpo armato.
1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresi'
al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva
vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo
dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto
o di unita' navale.
1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, fatte salve
improrogabili esigenze di servizio e procedimenti
disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne
faccia richiesta, essere concessi permessi speciali
notturni'.".
"Art. 9 (Modalita' di impiego). - 1. Le modalita' di
impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio, nonche' dei graduati e militari
semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi
sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma
di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di
sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del
personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei
volontari in servizio permanente.
3. L'attivita' giornaliera comprende i periodi di
lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le
attivita' dedicate all'espletamento di esigenze di
carattere personale, ancorche' disciplinate dall'orario di
servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati
prevedendo appositi turni di riposo. Le modalita' di
fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da
apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per
durate superiori rispetto alla prevista attivita' di
impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati
turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da
apposita normativa di Forza armata.".
"Art. 10 (Trattenimento a domanda dei volontari che
hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di
servizio). - 1. I volontari di cui all'art. 1 che subiscano
in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali
da provocare una permanente inidoneita' psico-fisica agli
incarichi specializzazioni, categorie e specialita' di
assegnazione, possono, a domanda, purche' idonei al
servizio militare incondizionato, permanere in servizio
fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto
previsto dall'art. 9, n. 2), lettera a), della legge
10 maggio 1983, n. 212.
2. Il personale indicato al comma 1, a cui e' stata
accolta la domanda di permanenza in servizio, puo'
partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente per essere
impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e
specialita' adeguate al profilo psico-fisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
ai militari di truppa in ferma di leva prolungata,
transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'art.
37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 396,
sempreche' ne sussistano le condizioni, anche se nei loro
confronti e' gia' stato emesso un provvedimento di
proscioglimento d'autorita' dalla ferma contratta ai sensi
del predetto art. 9, n. 2), lettera a), della legge
10 maggio 1983, n. 212.".
"Art. 11 (Licenza straordinaria di convalescenza). - 1.
I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al
servizio sono collocati in licenza straordinaria di
convalescenza.
2. La durata massima della licenza straordinaria di
convalescenza, nell'intero periodo di ferma non puo'
superare un anno nel triennio e termina con il cessare
della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma,
oltre la ferma triennale, la durata della licenza
straordinaria di convalescenza e' elevabile fino ad un
massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria
di convalescenza non puo' superare complessivamente i due
anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in
licenza straordinaria di convalescenza, puo' fruire, a
richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno
in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza
per infermita' non dipendente da causa di servizio, compete
il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e
ridotto alla meta' per i successivi tre mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non
comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato
per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti
periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza
straordinaria di convalescenza per infermita' dipendente da
causa di servizio compete l'intero trattamento economica
goduto dal pari grado in attivita' di servizio. Agli
effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in
licenza straordinaria di convalescenza per infermita'
proveniente o non proveniente da causa di servizio e'
computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1o gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".

Art. 13
(Licenze e permessi dei volontari di