REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE
PRIMA BIS
Registro Sentenze: 1462/2007
Registro Generale:
11191/2006
nelle
persone dei Signori:
ELIA
ORCIUOLO Presidente
PIETRO
MORABITO Cons.
DONATELLA SCALA Cons. , relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
Camera di Consiglio del 31
Gennaio 2007
Visto
il ricorso 11191/2006 proposto da:
T. P. rappresentato e
difeso da: BERTONI AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA -
VIA G. VASARI, 4 presso il suo
studio
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con
domicilio eletto in ROMA - VIA DEI
PORTOGHESI, 12
e nei
confronti di
NICOLETTI CALUDIO, n.c.;
per
l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,
del
provvedimento relativo alla
graduatoria per la rideterminazione
dell’anzianità di servizio del
21/04/2006;
Visti
gli atti e i documenti depositati
con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della
esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Vista
l'ordinanza collegiale n.
1392-c/2006 del 13.12.2006;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio
del MINISTERO DELLA DIFESA;
Udito
il relatore Cons. DONATELLA SCALA e
udito altresì per la parte
ricorrente l’avv. Bertoni;
RILEVATO che, come risulta dal
verbale di udienza, si è dato avviso
che il ricorso potrebbe essere
definito con decisione in forma
semplificata, ai sensi degli artt.21
e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come modificata e integrata
con la legge 21 luglio 2000 n. 205;
CONSIDERATO che, in relazione agli
atti in essere nel fascicolo
processuale, il ricorso è senz’altro
definibile nel merito con decisione
in forma semplificata, non essendo
necessario disporre eventuale
ulteriore istruttoria;
CONSIDERATO che il ricorrente,
Maresciallo dell’Esercito Italiano
con anzianità anno 1996 o
precedente, ha impugnato la
graduatoria in cui il medesimo, in
sede di rideterminazione
dell’anzianità,si è visto collocare
al 953° posato, con 20,92 punti, e
con attribuzione di anzianità dal
12.11.2000, deducendo la violazione
dell’art. 35, comma 6, legge
10.05.1983, n. 212, ed eccesso di
potere per mancanza di presupposti;
CONSIDERATO che il ricorrente
lamenta, in sostanza, l’erroneità
nell’attribuzione del punteggio,
siccome basata:
-
sull’erronea considerazione
della decorrenza dell’avanzamento al
grado di Sergente, ritenuta dal
1993, e non dal 1992;
-
mancata trascrizione sul
foglio matricolare del Corso A.D.R.
relativo al “trasporto materiali
pericolosi” – 19.11.1999 - e
dell’attestato al Corso utilizzatori
sottosistema materiali (SIE – LOG);
-
erronea considerazione in due
occasioni di infermità come non
dipendenti da causa di servizio, con
relativo abbattimento della relativa
anzianità;
CONSIDERATO che la resistente
Amministrazione, in data 26 gennaio
2007, ha depositato agli atti del
giudizio, in esecuzione
dell’ordinanza n. 1392-c/2006 sopra
richiamata, con cui la Sezione aveva
chiesto
ogni
documentato chiarimento in ordine
alla vicenda contenziosa, gli atti
del procedimento concluso con
l’avversato provvedimento, ivi
compresi i verbali redatti dalla
competente Commissione straordinaria
di avanzamento;
CONSIDERATO che, a mente dell’art. 1
bis, comma 9, D.L. 136/2004,
convertito con legge 27 luglio 1004,
n. 186, recante
disposizioni per il
“Riallineamento
delle posizioni di carriera del
personale appartenente ai ruoli
marescialli dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica con quelle
del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri.”,
i
marescialli ordinari e gradi
corrispondenti, di cui alla tabella
D allegata allo stesso
decreto legge, sono provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel
grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti senza mantenere
l'anzianità maturata nel grado di
provenienza. La decorrenza
dell'anzianità è attribuita, secondo
le modalità di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1996, n. 196, in base alla
graduatoria stilata, previo giudizio
di merito, secondo i criteri di cui
all'articolo 35, commi terzo e
quarto, della legge 10 maggio 1983,
n. 212, da una commissione
costituita a tal fine per ciascuna
Forza armata secondo le modalità di
cui all'articolo 32 della stessa
legge 212/1983, e successive
modificazioni;
RILEVATO che il richiamato art. 35,
legge 212/1983, recante norme in
tema di avanzamento dei
sottufficiali delle FF. AA., dispone
che le commissioni ai fini delle
dette valutazioni attribuiscono un
punto di merito per ogni elemento di
cui alle seguenti lettere:
a)
qualità morali, di carattere e
fisiche;
b)
benemerenze di guerra e
comportamento in guerra, benemerenze
di pace, qualità professionali
dimostrate durante la carriera,
specie nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio
prestato presso reparti o in
imbarco, eventuale attività svolta
al comando di minori unità, nonchè
numero ed importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni
possedute;
c) doti
culturali e risultati di corsi,
esami ed esperimenti;
e che
dalla somma dei singoli punteggi
viene calcolato un quoziente,
attraverso le operazioni ivi
indicate, che costituisce il punto
di merito finale attribuito al
sottufficiale valutando;
RILEVATO che, come da documentazione
versata in atti, la apposita
Commissione ha proceduto, in
applicazione della norma sopra
riportata, ad attribuzione di
punteggio in relazione ad ogni
singola qualitas, che,
complessivamente considerato, ha
dato luogo al punteggio finale, oggi
contestato;
RITENUTO, dunque, che non sono
pertinenti le dedotte censure,
siccome ininfluenti o irrilevanti le
presunte erroneità, atteso che la
graduatoria è stata stilata sulla
base della ritenuta meritevolezza
come dimostrata durante il servizio
per come emergente dalla
documentazione caratteristica,
culminata nella attribuzione del
punteggio di merito, profilo questo
non oggetto di alcuna censura;
RITENUTO che, pertanto, non
sussistono ragionevoli dubbi sulla
legittimità degli atti impugnati,
tenuto anche conto che nulla il
ricorrente ha opposto a seguito del
deposito documentale effettuato
dalla resistente Amministrazione,
per cui del ricorso può predicarsi
la infondatezza, con conseguente sua
reiezione;
RITENUTO condannare il ricorrente
alle spese del giudizio, che vengono
liquidate in via forfetaria nella
misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale -
Sezione Prima Bis
definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento,
in favore della intimata
Amministrazione, delle spese, delle
competenze e degli onorari del
presente giudizio, che liquida
forfetariamente nella complessiva
somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina
che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma il 31 gennaio 2007,
in Camera di consiglio.
il
Presidente
il
Consigliere, est.