Con
Ordinanza n. 4025/07 del 30 - 31 luglio 2007, il
Consiglio di Stato, Sez IV^, ha sospeso l'efficacia
della Sentenza
5273/07 del T.A.R. del Lazio, Sez. Prima bis.
L'intervento dell'Ordinanza non elimina l'ipotesi di di
inottemperanza dell'Amministrazione militare che, solo
in data 30.07.2007, aveva provveduto ad indicare alla
parte ricorrente le modalità di esecuzione della
Sentenza del T.A.R..
La
volontà di esecuzione manifestata dall'Amministrazione,
comunque, fa ritenere vera l'esistenza degli atti
richiesti dal Maresciallo COMELLINI; pertanto, il
Consiglio di Stato, il giorno 16.10.2007, dovrà decidere
sulla questione proposta.
Nonostante la tipologia della causa pendente presso il
Consiglio di Stato, che ricordiamo tratta di un diniego
di accesso agli atti amministrativi, supponiamo che la
scelta della data per la fissazione della camera di
Consiglio, oltre il termine normativamente previsto, sia
stata effettuata in modo da attendete le decisioni che
il
G:IP./G.U.P. del Tribunale di Roma dovrà assumere
nel corso dell'udienza camerale del giorno 02.10.2007
sull'inottemperanza alla precedente Sentenza
8211/2005 del T.A.R. Lazio.
In
attesa delle decisioni che i Giudici aditi assumeranno
vogliamo ricordare ancora una volta che la Suprema Corte
di Cassazione penale ha stabilito che: "L'inottemperanza
a una decisione del giudice amministrativo, al di là di
un termine ritenuto congruo, costituisce rifiuto di atto
dovuto per ragioni di giustizia e integra pertanto il
reato di rifiuto di atti di ufficio (Cass. pen., Sez.VI,
26/05/1999, n.9400)".
In merito al breve
commento sulla questione relativa ai criteri di
avanzamento preordinati e/o concretamente adottati dalla
Commissione di Valutazione, di cui ne avevamo
preannunciato la pubblicazione, riteniamo sia opportuno
attendere la definizione delle questioni pendenti presso
le Corti di Giustizia interessate.
Luca Marco COMELLINI