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con modifiche congresso 10-20 maggio 2006
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
STATUTO
AS.SO.DI.PRO
Titolo I – Natura, Finalità, Oggetto e Rappresentanza
Art.1 – Denominazione e sede È costituita un’Associazione di promozione sociale
denominata Solidarietà, Diritto e Progresso. La sue sede è in Roma, Via Palestro, 78 Art.2 – Natura dell’Associazione
L’Associazione è una organizzazione costituita ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle leggi che hanno per oggetto la
disciplina delle formazioni di promozione sociale quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha fini di lucro, né richiede ai
soci altri adempimenti all’infuori di quelli previsti dalle disposizioni del
presente Statuto e dei relativi Regolamenti di attuazione, in coerenza con i
fini non patrimoniali dell’Associazione stessa. Art.3 - Emblema
L’emblema dell’Associazione raffigura, su fondo
azzurro contenente in basso il tricolore nazionale, la Solidarietà nelle due
mani che si stringono, il Diritto nel simbolo della bilancia e della giustizia
e il Progresso nelle dodici stelle poste in un cerchio, simbolo dalla Comunità
Europea e identificato come ispiratore al progresso nella Unità dei Popoli. Art.4 – Finalità ed oggetto sociale
L’Associazione fonda la sua esistenza e la sua
attività sui principi espressi dalla Costituzione della Repubblica e sui
diritti fondamentali da essa garantiti. L’Associazione opera in difesa del pieno e concreto
esercizio da parte dei soci dei diritti garantiti dalla Costituzione della
Repubblica e per lo sviluppo della partecipazione degli stessi alla vita ed al
progresso civile e sociale, sulla base dell’affermazione dei principi di
democrazia, uguaglianza e partecipazione. Opera tra l’altro a favore degli appartenenti alle
Forze Armate, Forze di Polizia, Corpi di Vigilanza in servizio e in quiescenza,
nonché a favore dei Dipendenti Pubblici di cui agli artt.1 e 2 del Decreto
Legislativo 3.2.1993, n.29 e successive modifiche, delle vedove e degli orfani
e dei familiari dei medesimi soggetti. Art.5 – Attività Per realizzare le finalità di cui sopra,
l’Associazione:
a)
intraprende e promuove ogni iniziativa utile alla
piena affermazione dei principi associativi, con particolare riguardo alle
esigenze sociali, culturali, civili, legislative e legali dei propri soci;
b)
promuove e organizza convegni, seminari, conferenze,
dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studio multidisciplinare sulle
tematiche relative alla promozione ed alla integrazione sociale degli
appartenenti all’Associazione ed all’apprezzamento della loro condizione
professionale, con particolare attenzione allo stato ed alla misura di
esercizio dei diritti costituzionali fondamentali;
c)
promuove iniziative ed interventi presso gli Organi
istituzionali, l’opinione pubblica e i mezzi di informazione per stimolare e
per sollecitare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei fini perseguiti
dall’Associazione;
d)
promuove rapporti convenzionali su tutto il territorio
nazionale, con studi legali, per la tutela dei diritti e dei legittimi
interessi degli associati;
e)
intraprende iniziative di carattere ricreativo e
culturale, organizzando manifestazioni e concorsi, e promuove l’istituzione di
borse di studio e di riconoscimenti ai soci che particolarmente si siano
distinti in campo artistico, culturale e sociale;
f)
previa decisione del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.),
attua forme di organizzazione e di cooperazione con o aderisce ad altre
associazioni, enti o strutture, nazionali o internazionali, operanti nei vari
settori delle finalità statutarie. Art.6 -
Rappresentanza Il Presidente Nazionale rappresenta l’Associazione,
sia in giudizio che nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, ed ha la
firma sociale. Art.7 – Stampa e informazione
L’Associazione, finché rimane sprovvista di un proprio
organo di stampa, utilizza, quale mezzo d’informazione, un periodico
specializzato nel settore e nelle problematiche di particolare interesse per i
soci, con possibilità di prevedere ulteriori spazi informativi a cura delle
Sedi Locali per la divulgazioni di ogni opportuna notizia sulle attività ed
iniziative sociali.
Il protocollo d’intesa che stabilisce oneri e servizi
è deliberato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Gli oneri di cui ai
precedenti comma qualora abbiano riflessi sulla quota associativa annuale dei
soci debbono ritenersi come contribuzione, per servizi aggiuntivi erogati, che
non modifica il valore della quota stessa né i criteri di riparto del suo
ammontare (1/3 al bilancio nazionale, 2/3 alle Sezioni e U.C.). Art.8 – Durata
La durata dell’Associazione viene stabilita fino
all’anno 2020 (duemilaventi). Titolo II – Rapporto associativo e Cariche sociali
Art.9 – Soci
All’Associazione possono liberamente aderire tutti
coloro che, persone fisiche maggiori d’età e persone giuridiche, enti o
organismi, sia italiani che stranieri, ne condividano la natura e le finalità
statutarie e siano interessati al perseguimento delle stesse.
I Soci si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci sostenitori; d) soci onorari. Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo
della Associazione. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota sociale annuale. Sono soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota sociale,
conferiscono contribuzioni straordinarie all’Associazione. L’adesione all’Associazione deve essere richiesta per iscritto. L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale o locale. Contro la decisione che respinge la domanda di adesione è ammesso
ricorso al Collegio dei Probiviri. Sono soci onorari coloro che, essendosi particolarmente distinti
nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione o essendo personalità
di rilievo della società civile, vengono nominati tali dal Congresso Nazionale,
su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale. Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al
pagamento della quota sociale. Essi hanno diritto a ricevere eventuali
pubblicazioni della Associazione, nonché ogni altra prestazioni gratuita
offerta dalla stessa. Attraverso il volontariato, partecipano alle attività
sociali. Art.10 – Recesso ed esclusione Il socio può sempre recedere dall’Associazione. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo
Nazionale o locale ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
Il socio può essere escluso dall’Associazione:
-
per mancato
versamento della quota associativa annuale;
-
per
inosservanza delle norme statutarie;
-
per
inottemperanza alle deliberazioni degli organi associativi;
-
per assunzione
di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome
dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri.
I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono in nessun
caso ripetere le quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
patrimonio sociale.
Art.11 – Cariche sociali
Tutte le cariche sociali, nazionali e locali, sono elettive. Hanno diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e sono
eleggibili alle stesse tutti i soci in regola con il pagamento della quota
associativa, nonché i soci onorari. I soci, persone fisiche o giuridiche,
esprimono un solo voto ciascuno. Le modalità delle votazioni per le elezioni delle cariche sociali
nazionali sono disciplinate, per quanto qui non regolato, con apposito
regolamento. Le cariche sociali così come ogni altro incarico operativo
deliberato dai competenti Organi sociali non danno diritto a compenso alcuno,
ad eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate (viaggio – vitto
– alloggio) o forfetariamente deliberate
dal Comitato Esecutivo Nazionale. Art.12 – Cumulo di cariche
Le cariche di Presidente e Vicepresidente Nazionale, Segretario e Vicesegretario
Nazionale, Tesoriere, membro del Collegio dei Revisori e membro del Collegio
dei Probiviri non sono cumulabili tra di loro. Chiunque venisse a trovarsi a cumulare due o più delle suddette
cariche deve, con dichiarazione scritta, optare per una di esse entro quindici
giorni dal verificarsi della situazione di cumulo o dalla notifica della
stessa. Titolo III – Organizzazione territoriale
Art.13 – Sezioni e Unità coordinate
L’Associazione promuove e sviluppa la sua attività a livello
periferico attraverso le Sezioni provinciali e le Sezioni regionali, aventi
funzione di raccordo delle prime e sede nel capoluogo di provincia con il
maggior numero di associati. Le Sezioni provinciali si costituiscono con un numero minimo di
cinquanta associati e sono regolate da statuti che ricalcano l’organizzazione
nazionale e si conformano a quanto stabilito da apposito regolamento. Negli ambiti territoriali dove non esistono Sezioni ed in funzione
della creazione delle stesse, possono essere costituite Unità Coordinate,
temporaneamente gestite ed amministrate da Delegati nominati dal Presidente
Nazionale previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Le Sezioni e le Unità coordinate hanno autonomia amministrativa e
contabile, salvo che per la quota stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Di qualunque obbligazione assunta dalle strutture periferiche rispondono, ai
sensi dell’art.38 c.c., solo ed unicamente queste ultime e coloro che per esse
hanno agito. Titolo
IV – Organizzazione dell’Associazione
Art.14 – Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante
della Associazione ed è formato:
-
da un delegato
eletto da ogni sezione provinciale e da ogni unità coordinata, a prescindere
dal numero di associati che ne fanno parte;
-
da delegati
eletti da ogni sezione provinciale e da ogni unità coordinata in proporzione al
numero dei soci che di esse fanno parte o che ad esse sono stati assegnati, in
ragione di uno ogni 100 associati e con apprezzamento di eventuali resti; I componenti
degli organi sociali nazionali partecipano di diritto al Congresso Nazionale,
senza diritto di voto se non delegati. Il Congresso Nazionale:
-
definisce gli
orientamenti generali e le direttive amministrative della Associazione;
-
ratifica
l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
-
elegge, anche
al di fuori dei propri componenti, i membri, da 8 a 11, del Comitato Esecutivo;
-
elegge, anche
al di fuori dei propri componenti, il
Collegio dei Revisori;
-
elegge, anche
al di fuori dei propri componenti, il
Collegio dei Probiviri;
-
approva le
eventuali modifiche allo Statuto;
-
approva i
regolamenti e le modifiche agli stessi;
-
delibera le
azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi per fatti da loro
compiuti;
-
delibera sullo
scioglimento della Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio
associativo;
-
delibera sugli
argomenti proposti dai soci che ne hanno chiesto la convocazione ai sensi del
secondo comma dell’articolo 15. Art.15 -
Convocazione Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni
dal Presidente Nazionale, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo Nazionale presa a maggioranza assoluta dei
componenti. Il Congresso Nazionale può essere convocato in via straordinaria
dal Presidente, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo Nazionale presa
con la maggioranza di cui sopra, e deve essere convocato in via straordinaria
quando ne faccia richiesta motivata e firmata almeno 1/3 dei soci. In
quest’ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere
ordinata dal Presidente del Tribunale. Il Congresso Nazionale è convocato anche fuori dalla sede sociale,
purché nel territorio nazionale, mediante raccomandata indicante la data,
l’ora, la località, l’ordine del giorno e la presumibile durata, inviata a
tutte le sedi periferiche almeno 60 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza. Art.16 – Validità della costituzione del Congresso
Nazionale
Il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario, è
validamente costituito in prima convocazione con la presenza di tanti delegati
in rappresentanza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione,
trascorse quattro ore dalla prima, è validamente costituito qualunque sia il
numero dei delegati presenti. Il Congresso Nazionale straordinario convocato per deliberare
in ordine allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del
patrimonio è validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione,
con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di ¾ dei soci. Il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario,
delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. La composizione della Presidenza del Congresso
Nazionale e le modalità di svolgimento dello stesso sono disciplinate da
apposito regolamento. Art.17 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è organo di direzione della
As.So.Di.Pro nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale ed è
composto:
-
da un delegato eletto da ogni sezione
provinciale e da ogni unità coordinata, a prescindere dal numero di soci che ne
fanno parte;
-
da delegati eletti da ogni sezione
provinciale e da ogni unità coordinata in proporzione al numero dei soci che ne
fanno parte o che ad esse sono stati assegnati, in ragione di uno ogni 250
associati e con apprezzamento di eventuali resti. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
-
elegge con votazione segreta, anche al di
fuori dei propri componenti, il Presidente Nazionale, il o i Vicepresidenti
Nazionali, il Segretario Nazionale e il Vicesegretario Nazionale;
-
approva annualmente gli atti contabili
dell’Associazione e, contestualmente, delibera in merito alle finalità ed alle
attività statutariamente previste a favore delle quali deve essere destinato
l’eventuale avanzo dello esercizio finanziario concluso;
-
trasforma la piattaforma programmatica
approvata dal Congresso Nazionale in progetti e programmi di attuazione;
-
delibera in merito alla struttura
tecnico-operativa che supporta il lavoro del Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica tre anni ed i
suoi componenti sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade dalle sue funzioni:
-
se viene a mancare la maggioranza dei suo
componenti;
-
se il Congresso Nazionale, su proposta
avanzata da 1/3 degli iscritti alla Associazione o da 1/3 dei Delegati al
Congresso medesimo o da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale,
approva una mozione di sfiducia. Art.18 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il
Presidente Nazionale lo ritenga necessario o quando almeno 1/3 dei suoi
componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta l’anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, alle finalità ed alle
attività statutariamente previste alle quali destinare l’eventuale avanzo
dell’esercizio finanziario concluso e all’ammontare della quota sociale. Gli avvisi di convocazione sono inviati con lettera raccomandata o
con telegramma almeno sette giorni prima della riunione e devono contenere
l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione, nonché
dell’ordine del giorno. Trascorsa un’ora dopo quella indicata nell’avviso di
convocazione, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi preside la
riunione. Il voto non può essere dato per delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono
presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente o, in caso di
assenza anche di quest’ultimo, dal più anziano dei presenti. Il verbale delle riunioni e delle delibere in esse
assunte, al termine, viene letto, sottoposto a votazione e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario Nazionale. Art.19 Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo attua i progetti e i programmi elaborati dal
Consiglio Direttivo Nazionale in raccordo con la struttura tecnico operativa e
coadiuva il Presidente Nazionale nel coordinamento esterno e verso l’insieme
delle attività associative curate dalla struttura tecnico operativa. Elegge il
Tesoriere Nazionale, anche al di fuori dei propri membri. Il Comitato Esecutivo Nazionale delibera in merito:
-
agli adeguamenti della quota sociale annuale
della iscrizione;
-
ai protocolli di intesa con soggetti esterni
all’Associazione relativi alla fornitura di servizi;
-
alla ammissione di soci;
-
alla costituzione di gruppi di lavoro;
-
alla attribuzione di mandati di
rappresentanza territoriale in occasione della costituzione di nuove strutture
periferiche;
-
alla assegnazione alle strutture territoriali
dei soci non residenti in zone provviste di Sezioni o U.C.;
-
alla sostituzione con i primi fra i non
eletti dei membri decaduti, deceduti o dimissionari degli Organi Nazionali
dell’Associazione. Il Comitato Esecutivo è composto da 8 a 11 membri, eletti dal
Congresso Nazionale. È convocato e presieduto, con diritto di voto, dal
Presidente Nazionale. Vi partecipano, senza diritto di voto se non anche
componenti eletti, il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale ed il
Tesoriere Nazionale. Il Comitato Esecutivo decade dalle funzioni, se viene a mancare la
maggioranza dei suoi componenti, nonché in caso di mozione di sfiducia motivata
deliberata dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale su
proposta avanzata da 1/3, rispettivamente, dei soci e dei componenti. Art.20 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale,
presiede e convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Esecutivo,
rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con i terzi e le
pubbliche autorità, ed ha la firma sociale. Il Presidente Nazionale inoltre:
-
cura l’esecuzione dei deliberati del
Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato
Esecutivo;
-
assume tutti i provvedimenti urgenti che
ritiene opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, sottoponendoli alla
ratifica dei competenti organi sociali;
-
esprime la posizione ufficiale
dell’Associazione sui temi di interesse generale, attenendosi alle
determinazioni assunte dagli organi sociali in conformità agli indirizzi
espressi dal Congresso Nazionale. Art.21 – Vicepresidente/i Nazionale/i
Il/i Vicepresidente/i Nazionale/i è/sono eletto/i dal Consiglio
Direttivo Nazionale e svolge/svolgono tutti i compiti del Presidente Nazionale
quando questo sia assente o impedito, nonché i compiti dallo stessi
delegatigli. Art.22 – Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale
ed esegue i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato
Esecutivo con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico. In particolare, il Segretario Nazionale:
-
in stretta collaborazione con il Presidente
Nazionale e il Comitato Esecutivo, organizza e dirige la Segreteria Nazionale,
alla quale è preposto;
-
relaziona sommariamente sull’andamento del
proprio Ufficio il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo, alle
riunioni dei quali partecipa con diritto di voto, se membro degli stessi;
-
coordina e armonizza le attività
dell’Associazione;
-
cura l’adempimento delle diverse incombenze
connesse con la vita associativa al fine di garantire la continuità e il buon
funzionamento della stessa;
-
cura i rapporti dell’Associazione con uffici
pubblici e privati;
-
cura la corretta compilazione del verbale
delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo,
nonché della custodia dell’archivio;
-
mantiene contatti permanenti con gli
organismi periferici. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il
Segretario Nazionale si avvale della collaborazione di un Vicesegretario e di
eventuali consulenti e collaboratori scelti tra i soci, con il benestare del
Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce uno stanziamento annuale
per l’ufficio della Segreteria Nazionale, previa presentazione del relativo
preventivo di spesa. Art.23 Vicesegretario Nazionale
Il Vicesegretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo
Nazionale, collabora con il Segretario Nazionale nelle varie attività connesse
all’organizzazione della Segreteria, svolge tutti i compiti che il Segretario
Nazionale gli assegna in caso di sua assenza o impedimento e partecipa, con
diritto di voto se membro, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e
del Comitato Esecutivo. Art.24 – Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo ed è il responsabile
amministrativo del patrimonio e della gestione economico-contabile
dell’Associazione. Il Tesoriere:
-
partecipa, con diritto di voto se membro,
alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato E secutivo,
relazionando periodicamente sulla situazione economica;
-
mantiene i rapporti con gli istituti bancari
e postali ove sono depositati i fondi dell’Associazione;
-
provvede ai pagamenti di ordinaria amministrazione
e a quelli deliberati dagli organi statutari competenti per forniture di beni e
servizi, acquisendo e custodendo la documentazione relativa ad ogni spesa;
-
mantiene collegamenti permanenti con le sedi
periferiche per ciò che attiene il movimento finanziario e patrimoniale nei due
sensi, acquisendo la documentazione originale;
-
detiene ed aggiorna il registro delle
attrezzature, dei macchinari e dei materiali dell’Associazione, provvedendo a
periodiche verifiche d’inventario;
-
collabora alle verifiche del Collegio dei
Revisori, fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione
richiesta;
-
alla chiusura di ogni anno finanziario,
predispone i dati della contabilità generale e la relativa documentazione,
mettendola a disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale per la redazione
del bilancio consuntivo e preventivo. Per le sue mansioni, il Tesoriere può avvalersi di eventuali
consulenti e collaboratori, previo benestare del Comitato Esecutivo. Per le funzioni svolte dal Tesoriere, il Consiglio Direttivo
Nazionale stabilisce uno stanziamento annuale, previa presentazione del
relativo preventivo di spesa. Art.25 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti, che, eletti dal Congresso Nazionale, durano in carica tre
esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il Collegio dei Revisori
elegge fra i membri effettivi il proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori esamina periodicamente ed occasionalmente,
anche in forma individuale, la contabilità sociale per verificarne l’andamento
e la correttezza, redigendo apposito verbale contenente osservazioni e
suggerimenti. Esamina, in particolare, il bilancio consuntivo e preventivo,
redigendo apposita relazione da presentare al Congresso Nazionale. In relazione a tematiche di carattere amministrativo-finanziario, i
componenti del Collegio dei Revisori, su invito del Presidente Nazionale,
possono partecipare, in veste di consulenti, alle sedute del Consiglio
Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo. Art.26 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti, che, eletti dal Congresso Nazionale, durano in carica tre
esercizi sociali e non sono rieleggibili per più di una volta. Il Collegio dei
Probiviri elegge tra i membri effettivi il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri:
-
decide sulle eventuali controversie che
insorgono tra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi;
-
vigila sul rispetto delle norme contenute
nello Statuto e nei regolamenti di attuazione, dei quali è il garante;
-
decide sui reclami contro le deliberazioni
che rigettano domande di iscrizione;
-
decide sulla espulsione dei soci. Per l’espletamento dei propri compiti, ha la facoltà di acquisire
la documentazione che ritiene necessaria e che, pertanto, dovrà essergli messa
a disposizione da chi la detiene in custodia. Salvi casi di urgenza, la cui valutazione è affidata
all’apprezzamento del suo Presidente, il Collegio dei Probiviri, entro novanta
giorni, decide, con voto segreto, a maggioranza le questioni sottopostegli,
comunicando immediatamente agli interessati la decisione. Titolo V – Struttura di supporto tecnico-operativo
Art.27 – Struttura tecnico-operativa
Al fine di dare attuazione pratica al lavoro dell’Associazione e,
in particolare, del Comitato Esecutivo e della Segreteria Nazionale, è
costituita una struttura tecnico-operativa, suddivisa nelle seguenti aree di
interesse: 1.
Rapporti
esterni; 2.
Contenzioso
– Legislazione; 3.
Organizzazione,
tesseramento, coordinamento territoriale; 4.
Informazione
e stampa; 5.
Amministrazione. La responsabilità di esecuzione degli atti e di vigilanza circa il
loro effettivo concretizzarsi in relazione ad ogni singola area della struttura
tecnico-operativa è affidata ad uno o più componenti del Comitato Esecutivo, su
deliberazione dello stesso. Titolo VI – Gestione Finanziaria
Art.28 – Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
-
dai contributi
di ammissione;
-
dalle quote
sociali annue;
-
dai
contribuiti straordinari dei soci;
-
dai
contribuiti volontari di simpatizzanti non soci;
-
da eventuali
donazioni, legati, lasciti ed elargizioni;
-
da ogni altra
entrata che intervenga a diverso titolo. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in ordine
alle finalità ed attività statutariamente previste alle quali deve essere
destinato l’eventuale avanzo dell’esercizio finanziario concluso. In nessun caso i proventi delle attività sociali
possono essere divisi, direttamente o indirettamente, fra i soci. Art.29 – Adempimenti e scadenze
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario concluso ed il
bilancio preventivo dell’anno seguente, unitamente alla relazione del Collegio
dei Revisori, devono essere presentati per l’approvazione, entro il 30 aprile
di ogni anno, al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale delibera
contestualmente in merito alle finalità ed alle attività statutariamente
previste a favore delle quali deve essere destinato l’eventuale avanzo dell’esercizio
finanziario concluso. Art.30 – Servizio di cassa
Il servizio di cassa dell’Associazione è disimpegnato mediante
conto corrente bancario e postale. Per le esigenze immediate ed impreviste, il Tesoriere Nazionale
detiene presso di sé una congrua somma in contanti. Ogni operazione deve ottenere il benestare scritto del Presidente
Nazionale ed essere annotata sugli appositi libri contabili. Titolo VII – Modifiche statutarie e Scioglimento
Art.31 – Modifiche statutarie
Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dal
Congresso Nazionale in seduta straordinaria, con la presenza di tanti Delegati
Nazionali in rappresentanza di ¾ dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei
presenti. Ai fini dell’iscrizione e della permanenza dell’iscrizione della
Associazione nel Registro Nazionale delle Associazione di promozione sociale di
cui all’art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 e successive modifiche ed
integrazioni, il Presidente Nazionale è autorizzato ad apportare allo Statuto
le variazioni e le innovazioni che si rendano urgentemente necessarie, le
quali, però, dovranno essere ratificate entro dodici mesi, con le modalità di
cui al comma precedente, ad opera del Congresso Nazionale, da convocarsi
appositamente a tal fine. Art.32 – Scioglimento
Oltre che quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile oppure quando tutti gli associati sono venuti a mancare, è
considerata causa di scioglimento dell’Associazione una apposita delibera del
Congresso Nazionale. Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il
Congresso Nazionale:
-
determina le modalità della liquidazione e
della devoluzione del patrimonio, individuando i fini di utilità sociale ai
quali destinarlo. In nessun caso il patrimonio può essere ripartito fra i soci;
-
nomina fino a tre liquidatori, anche tra i
soci, fissandone i poteri. Art.33 – Norme finali
Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge.
AS.SO.DI.PRO. Il Presidente F.to Emilio Ammiraglia Le modifiche
apportate allo Statuto sociale in vigore inserite nel presente testo sono state
discusse e approvate durante i lavori del Congresso Nazionale svoltosi a Rimini
nei giorni 19 e 20 maggio 2006.
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