Legge 31 gennaio 2002, n. 6
"Conversione
in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
recante disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom". Modifiche
al codice penale militare di guerra,
approvato con regio decreto 20 febbraio
1941, n. 303"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° dicembre 2001,
n.421, recante disposizioni urgenti per
la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom", e'
convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Al codice penale militare di
guerra, approvato con regio decreto 20
febbraio 1941, n. 303, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - (Corpi di spedizione
all'estero) - Sino alla entrata in
vigore di una nuova legge organica sulla
materia penale militare, sono soggetti
alla legge penale militare di guerra,
ancorche' in tempo di pace, i corpi di
spedizione all'estero per operazioni
militari armate, dal momento in cui si
inizia il passaggio dei confini dello
Stato o dal momento dell'imbarco in nave
o aeromobile ovvero, per gli equipaggi
di questi, dal momento in cui e' ad essi
comunicata la destinazione alla
spedizione.
Limitatamente ai fatti connessi con le
operazioni all'estero di cui al primo
comma, la legge penale militare di
guerra si applica anche al personale
militare di comando e controllo e di
supporto del corpo di spedizione che
resta nel territorio nazionale o che si
trova nel territorio di altri paesi, dal
momento in cui e' ad esso comunicata
l'assegnazione a dette funzioni, per i
fatti commessi a causa o in occasione
del servizio";
b) all'articolo 15, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del
presente codice, sotto la denominazione
di Stato alleato si intende compreso
anche lo Stato associato nelle
operazioni belliche o partecipante alla
stessa spedizione o campagna";
c) all'articolo 47, dopo il primo
comma sono aggiunti i seguenti:
"Costituisce altresi' reato militare ai
fini del presente codice, ogni altra
violazione della legge penale commessa
dall'appartenente alle Forze armate con
abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti allo stato di militare, o in
luogo militare, e prevista come delitto
contro:
1) la personalita' dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumita' pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralita' pubblica e il buon
costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.
Costituisce inoltre reato militare ogni
altra violazione della legge penale
commessa dall'appartenente alle Forze
armate in luogo militare o a causa del
servizio militare, in offesa del
servizio militare o dell'amministrazione
militare o di altro militare o di
appartenente alla popolazione civile che
si trova nei territori di operazioni
all'estero.
Costituisce infine reato militare ogni
altra violazione della legge penale
prevista quale delitto in materia di
controllo delle armi, munizioni ed
esplosivi e di produzione, uso e
traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, commessa
dall'appartenente alle Forze armate in
luogo militare";
d) l'articolo 165 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 165. - (Applicazione della
legge penale militare di guerra in
relazione ai conflitti armati) - Le
disposizioni del presente titolo si
applicano in ogni caso di conflitto
armato, indipendentemente dalla
dichiarazione dello stato di guerra";
e) dopo l'articolo 184 e' inserito il
seguente:
"Art. 184-bis. - (Cattura
di ostaggi) - Il militare che viola
i divieti della cattura di ostaggi
previsti dalle norme sui conflitti
armati internazionali e' punito con la
reclusione militare da due a dieci anni.
La stessa pena si applica al militare
che minaccia di ferire o di uccidere una
persona non in armi o non in
atteggiamento ostile, catturata o
fermata per cause non estranee alla
guerra, al fine di costringere alla
consegna di persone o cose.
Se la violenza e' attuata si applica
l'articolo 185";
f) all'articolo 185, primo comma, le
parole: "fino a due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a
cinque anni";
g) dopo l'articolo 185 e' inserito il
seguente:
"Art. 185-bis. - (Altre
offese contro persone protette dalle
convenzioni internazionali) - Salvo
che il fatto costituisca piu' grave
reato, il militare che, per cause non
estranee alla guerra, compie atti di
tortura o altri trattamenti inumani,
trasferimenti illegali, ovvero altre
condotte vietategli dalle convenzioni
internazionali, inclusi gli esperimenti
biologici o i trattamenti medici non
giustificati dallo stato di salute, in
danno di prigionieri di guerra o di
civili o di altre persone protette dalle
convenzioni internazionali medesime, e'
punito con la reclusione militare da uno
a cinque anni";
h) gli articoli 17, commi primo,
secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e
183 sono abrogati;
i) la rubrica del Titolo II del libro
primo e' sostituita dalla seguente: "(Comandante
supremo)"; la rubrica dell'articolo
17 e' sostituita dalla seguente: "(Comandante
supremo)"; alla rubrica
dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine,
le parole: ". Reato militare ai fini del
codice penale militare di guerra".
Art. 3.
1. In relazione all'operazione
multinazionale denominata "Enduring
Freedom", il codice penale militare
di guerra si applica ai soggetti di cui
all'articolo 9 dello stesso codice
penale militare di guerra, come
modificato dalla presente legge.

Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2002
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom"
1. E' autorizzata, a decorrere dal 18
novembre 2001 e fino al 31 dicembre
2001, la spesa per la partecipazione di
personale militare all'operazione
multinazionale denominata "Enduring
Freedom".
2. Con decorrenza dalla data di
entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei
Paesi interessati e fino alla data di
uscita dagli stessi, al personale
militare e' corrisposta, in aggiunta
allo stipendio o alla paga ed agli altri
assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura del 90 per
cento per tutta la durata del periodo.
L'indennita' e' corrisposta in lire,
sulla base della media dei cambi
registrati nel periodo dal 1° gennaio al
31 maggio 2001, nella misura prevista
per il trattamento economico all'estero
con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman.
3. Ai fini della corresponsione del
trattamento economico di cui al comma 2,
i volontari in ferma annuale, in ferma
breve e in ferma prefissata delle Forze
armate sono equiparati ai volontari di
truppa in servizio permanente.
4. Durante i periodi di riposo e
recupero previsti dalle normative di
settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al
personale militare e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita.
5. Al personale militare e'
attribuito il trattamento assicurativo
di cui alla legge 18 maggio 1982, n.
301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'articolo 10 della legge 26
luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il
massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di
sergente maggiore o grado
corrispondente.
6. Nei casi di decesso e di
invalidita' per causa di servizio si
applicano, rispettivamente, l'articolo 3
della legge 3 giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di pensione
privilegiata ordinaria di cui al testo
unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni. Il trattamento previsto
per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui
al comma 5, nonche' con la speciale
elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla legge 3 giugno
1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei
casi di infermita' contratta in servizio
si applica l'articolo 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 agosto 2001, n. 339.
Art. 2.
Personale in stato di prigionia o
disperso
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 5, si
applicano anche al personale militare in
stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale
disperso e' computato per intero ai fini
del trattamento di pensione.
Art. 3.
Disposizioni varie
1. Al personale di cui all'articolo
1:
a) non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, primo comma, lettera
b), della legge 21 novembre 1967, n.
1185, per il rilascio del passaporto di
servizio;
b) non si applicano le disposizioni in
materia di orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo
gratuito delle utenze telefoniche di
servizio, se non risultano disponibili
sul posto adeguate utenze telefoniche
per uso privato, fatte salve le
priorita' correlate alle esigenze
operative.
2. Al personale militare impiegato
nel territorio nazionale in attivita' di
supporto all'operazione di cui
all'articolo 1 non si applicano le
disposizioni in materia di limiti al
numero massimo di ore di lavoro
straordinario, entro le ordinarie
risorse di bilancio.
Art. 4.
Personale civile
1. Al personale civile eventualmente
impiegato nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, si applicano le
disposizioni del presente decreto per
quanto compatibili.
Art. 5.
Norme di salvaguardia del personale
1. Il personale militare che ha
presentato domanda di partecipazione ai
concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in
servizio e che non puo' partecipare alle
varie fasi concorsuali in quanto
impiegato nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, ovvero
impegnato fuori dal territorio nazionale
per attivita' connesse alla predetta
operazione, e' rinviato al primo
concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal bando di
concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma
1, qualora vincitore del concorso e
previo superamento del relativo corso
ove previsto, sono attribuite la stessa
anzianita' assoluta dei vincitori del
concorso per il quale ha presentato
domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe
occupato nella relativa graduatoria.
Art. 6.
Prolungamento delle ferme
1. In relazione alle esigenze
connesse con l'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, il periodo di
ferma dei volontari in ferma annuale di
cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, puo' essere prolungato da un minimo
di ulteriori sei mesi ad un massimo di
ulteriori nove mesi.
Art. 7.
Disposizioni in materia contabile
1. In relazione all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con
l'operativita' del contingente, gli
Stati maggiori di Forza armata, e per
essi i competenti Ispettorati di Forza
armata, accertata l'impossibilita' di
provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono
disporre l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla vigente
normativa per l'acquisizione di beni e
servizi.
2. Nei limiti temporali ed in
relazione all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, il Ministero
della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita' ed urgenza, anche in deroga
alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale dello Stato e ai
capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in
economia, entro il limite complessivo di
lire 15.000 milioni, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 11, in
relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione.
3. Gli stanziamenti disposti dal
presente decreto e non impegnati
nell'esercizio finanziario 2001 possono
essere mantenuti in bilancio per
l'esercizio finanziario 2002.
Capo II
Disposizioni in materia penale
Art. 8.
Applicazione della legge penale
militare di guerra
1. Al corpo di spedizione italiano
che partecipa alla campagna per il
ripristino ed il mantenimento della
legalita' internazionale, denominata
"Enduring Freedom", di cui all'articolo
1, comma 1, si applica il codice penale
militare di guerra, approvato con regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo
quanto previsto dall'articolo 9 del
presente decreto.
Art. 9.
Disposizioni processuali
1. Non si applicano le disposizioni
contenute nel Libro IV del codice penale
militare di guerra sulla procedura
penale militare di guerra, approvato con
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni
concernenti l'ordinamento giudiziario
militare di guerra, contenute nella
Parte II dell'Ordinamento giudiziario
militare, approvato con regio decreto 9
settembre 1941, n. 1022, e successive
modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del
tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti
dall'articolo 380, comma 1, del codice
di procedura penale gli ufficiali di
polizia giudiziaria militare procedono
all'arresto di chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti reati
militari:
a) disobbedienza aggravata previsto
dall'articolo 173, secondo comma, del
codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'articolo 174
del codice penale militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'articolo
175 del codice penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza,
previsto dall'articolo 186 del codice
penale militare di pace, e violenza
contro un inferiore aggravata, previsto
dall'articolo 195, secondo comma, del
medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna
da parte di militari di sentinella,
vedetta o scolta, previsto dall'articolo
124 del codice penale militare di
guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto
dall'articolo 138, commi secondo e
terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o
fermo, qualora le esigenze belliche od
operative non consentano che l'arrestato
sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare,
l'arresto mantiene comunque la sua
efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici,
entro quarantotto ore al pubblico
ministero e l'udienza di convalida si
svolga, con la partecipazione necessaria
del difensore, nelle successive
quarantotto ore. In tale caso gli avvisi
al difensore dell'arrestato o del
fermato sono effettuati da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e
fatto salvo il caso in cui le oggettive
circostanze belliche od operative non lo
consentano, si procede
all'interrogatorio da parte del pubblico
ministero, ai sensi dell'articolo 388
del codice di procedura penale, e
all'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai
sensi dell'articolo 391 del codice di
procedura penale, a distanza mediante un
collegamento videotelematico od
audiovisivo, realizzabile anche con
postazioni provvisorie, tra l'ufficio
del pubblico ministero ovvero l'aula ove
si svolge l'udienza di convalida e il
luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto viene detto e senza
aggravio di spese processuali per la
copia degli atti. Il difensore o il suo
sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di
strumenti tecnici idonei. Un ufficiale
di polizia giudiziaria e' presente nel
luogo in cui si trova la persona
arrestata o fermata, ne attesta
l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti e redige
verbale delle operazioni svolte. Senza
pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha
altresi' diritto di essere assistito,
nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un
ufficiale presente nel luogo. Senza
pregiudizio per i provvedimenti
conseguenti all'interrogatorio medesimo,
dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad
essere ulteriormente interrogato nelle
forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al
comma 5 si procede all'interrogatorio
della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in
carcere, quando questa non possa essere
condotta, nei termini previsti
dall'articolo 294 del codice di
procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a
disposizione dell'autorita' giudiziaria
militare.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10.
Disposizioni di convalida
1. Sono convalidati gli atti
adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato complessivamente in lire 71.682
milioni per l'anno 2001, si provvede
mediante utilizzo del fondo di riserva
per le spese impreviste, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.