|
Il decreto su sicurezza e ronde all'esame dei
deputati
(Ddl Camera 2232-A)
In discussione in Aula alla Camera il disegno di legge di conversione
del decreto che ha istituzionalizzato le ronde di cittadini a
vigilanza del territorio, rafforzato le misure contro la violenza
sessuale, e introdotto il reato di stalking. Per quel che riguarda le
ronde, il provvedimento prevede la possibilità per i sindaci di
avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di
associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi
di polizia locale alle Forze di polizia dello Stato eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio
sociale. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco. I
requisiti di iscrizione nell'elenco, con le relative modalità di
tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi sono demandati a
un apposito decreto del Ministro dell'interno. La verifica dei
prescritti requisiti nonché il loro periodico monitoraggio sono
attribuiti alla stessa autorità provinciale di pubblica sicurezza con
l'ausilio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che i sindaci, per lo
svolgimento dell'attività di cui trattasi, debbano prioritariamente
avvalersi delle associazioni costituite tra personale in congedo delle
Forze dell'ordine, delle Forze armate e degli altri Corpi dello Stato.
È preclusa, invece, la possibilità per il sindaco di avvalersi delle
altre associazioni qualora destinatarie di risorse economiche a carico
della finanza pubblica. È prevista, poi, la possibilità per i comuni
di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico. È, altresì, stabilito che la conservazione dei dati
raccolti con i suddetti strumenti sia limitata ai sette giorni
successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione.
Quanto agli altri reati viene modificato il codice penale in modo da
rendere applicabile la pena dell'ergastolo nel caso in cui dalla
commissione dei reati derivi la morte della vittima. E' poi introdotta
come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall'autore del
delitto di atti persecutori. Diventa poi obbligatorio il carcere, in
caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti:
omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile,
escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale
pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore
gravità; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo.
Prevista, poi, l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il
delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore
gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo, consentendo,
conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito
direttissimo. Per questi reati è vietata l'applicazione di benefìci
quali permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure
alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno
che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia, ed è
esteso il gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla
sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di
atti sessuali con minorenni.
Viene poi introdotto il nuovo reato di «atti persecutori», che ha
lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie
reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più
gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio. La pena
prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti
aumenti di pena se il fatto è commesso dall'ex partner o nei
confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è
normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti
alcuni casi in cui si procede d'ufficio). Il provvedimento prevede
anche l'introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere
tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della
responsabilità penale, riconoscendo la possibilità che la vittima,
prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al
questore di ammonire l'autore della condotta. E' poi ampliata la
durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i
quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la
sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o
morale ovvero alla libertà dell'altro partner, di cessare la condotta
stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati, ed è istituisce un numero verde che
fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da
parte di personale dotato di adeguate competenze. Infine vengono rese
più efficaci le procedure di espulsione e di respingimento attraverso
il prolungamento del periodo di trattenimento degli stranieri
irregolari nei centri di identificazione e di espulsione.
Il testo è quello d'entrata in Aula e dunque soggetto ad
emendamenti. (07 aprile 2009)
Ddl Camera 2232-A - Conversione in legge del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di
atti persecutori
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE
DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Articolo 1.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della
commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del
delitto previsto dall'articolo 612-bis;».
Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, primo periodo, le parole:
«all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,
e 600-quinquies del codice penale»;
a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-octies del codice penale, purché risulti esclusa l'applicazione
delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la
seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di
violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale;».
Articolo 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le
seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e
dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis,
escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo
comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e
terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo
comma».
Articolo 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
Articolo 5.
(Esecuzione dell'espulsione).
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine,
in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice
di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di
sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo
precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga
di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento
non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni
caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei
centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia
e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate
all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di
entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente
riassegnate nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2009, a
valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti
necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno
2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di
assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della
collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di
segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che
possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei
requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il
prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio,
informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e
agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui
al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano
destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della
finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi
elenchi.
6-bis. Il Governo rende comunicazione ai competenti organi
parlamentari sullo schema del decreto di cui al comma 6.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare
sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai
sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI
Articolo 7.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria
o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Articolo 8.
(Ammonimento).
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui
all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la
persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti
dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al
questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo
verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto
ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in
materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice
penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito
ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis
del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai
sensi del presente articolo.
Articolo 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il
divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali
luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può
prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
«Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I
provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati
all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale
adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono
altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali
del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600,
600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale
il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona
minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite
dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite
dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono
inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente
vittima del reato».
Articolo 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Articolo 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).
1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni
pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti
persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte
le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul
territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche
provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza,
qualora ne faccia espressamente richiesta.
Articolo 12.
(Numero verde).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore
delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su
ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui
al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza
psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e
su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti
gli atti persecutori segnalati.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000
per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro
51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno
2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per
l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di
espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per
l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata
Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per
l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa
annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
SICUREZZA:CAMERA;OSTRUZIONISMO
SULLE RONDE,DL A RISCHIO/ANSA
DUELLO OPPOSIZIONI-LEGA,LA RUSSA MEDIA,DOMANI CONFRONTO CON FINI
(di Anna Laura Bussa)
(ANSA) - ROMA, 7 APR - Tra Lega e opposizione e' scontro
aperto sulle ronde. Il Pd in Aula alla Camera mette subito le
cose in chiaro: se si stralcia la norma che legalizza le ronde,
il decreto del governo, che contiene anche misure anti-stupro,
potra' essere votato in tempi brevi. Ieri sulle quote latte non
ci siamo messi di traverso per senso di responsabilita' nei
confronti delle vittime del terremoto, ricorda il capogruppo del
Pd Antonello Soro, ma i doveri li ha anche la maggioranza.
Quindi, interviene il vicepresidente del gruppo dell'Udc Michele
Vietti, anche il centrodestra ''si dimostri responsabile''
facendo un passo indietro sulle ronde.
La Lega pero' non sente ragione: quella sulle ronde, assicura
il ministro dell'Interno Roberto Maroni presente in Aula per
quasi tutto il giorno, ''e' una norma giusta, coerente e
moderna'', pertanto non si tocca. Restera', punto e basta.
Il centrosinistra ribatte ed e' subito ostruzionismo. Un
ostruzionismo che ora puo' mettere a rischio il decreto, che
scade il 23 aprile. Intervenendo tutti e 278 i deputati dell'
opposizione (Pd, Idv e Udc) su ogni emendamento o pronunciando
tutti anche solo una dichiarazione di voto, nel Pd si calcola
che l'esame del decreto non si potra' mai concludere entro
giovedi', come piacerebbe alla Lega. Dopodiche' cominciano le
vacanze di Pasqua e i deputati, per i sette giorni successivi,
avrebbero deciso di prendersi la cosiddetta ''settimana bianca''
(la settimana al mese in cui la Camera non si riunisce). Cosi'
potrebbero riconvocarsi il martedi' dopo ancora, cioe' il 21
aprile, ma poi il Senato avrebbe neanche due giorni di tempo per
dire la sua sul testo.
Insomma, si spiega nel Pdl, o si rinuncia alla 'settimana
bianca' oppure il decreto decade senza essere riconvertito. Il
tema delle ronde pero' non e' che appassioni proprio tutto il
centrodestra, tanto che sul voto chiesto dal capogruppo della
Lega Roberto Cota per ridurre i tempi del dibattito sul
complesso degli emendamenti e spuntare un po' le armi all'
opposizione, gli assenti nel Pdl sono stati ben 79. Cosi' nella
maggioranza si teme che saranno in pochi a rispondere all'
appello di tornare a Montecitorio subito dopo Pasqua. E la cosa
preoccupa non poco la Lega che delle ronde ha fatto il suo
cavallo di battaglia, nonostante, malignano nel Pdl, abbia gia'
incassato il federalismo fiscale e le quote latte.
A sciogliere il nodo ci provera' il presidente della Camera
Gianfranco Fini che per domani ha gia' convocato una conferenza
dei capigruppo proprio per decidere il calendario dei lavori.
Ma gia' oggi il ministro della Difesa Ignazio La Russa aveva
tentato di evitare il muro contro muro proponendo una
mediazione: le ronde saranno composte solo da ex uomini dello
Stato come ex carabinieri o ex poliziotti. Maroni accetta, ma
l'opposizione no. ''Noi - dice Soro - siamo proprio contrari
all'idea della milizia privata''. Il controllo del territorio e
la responsabilita' della sicurezza, incalza Marco Minniti, sono
affidati allo Stato dalla Costituzione. E su questo non si puo'
abdicare.
Naufragata la trattativa, i vertici della Lega si riuniscono:
ci sono Bossi, Maroni, Calderoli e Cota. Al termine, Cota chiede
in Aula che si voti la sua richiesta di cominciare subito con
l'esame dei singoli emendamenti anziche' continuare con la
discussione sul loro complesso che inchioda i deputati ai propri
banchi da ore. La richiesta passa, ma il centrosinistra riprende
con interventi fiume su ogni proposta di modifica. E giovedi'
non e' poi cosi' lontano.
Il braccio di ferro, insomma, continua nonostante un altro
piccolo scoglio fosse gia' stato eliminato da Fini con la
dichiarazione di inammissibilita' dell'emendamento che avrebbe
introdotto nel decreto anche il capitolo spinoso delle sedi
disagiate per i magistrati.(ANSA).
BSA
07-APR-09 20:17 NNNN
SICUREZZA. COLOMBO: RONDE SPEZZANO PAESE E UMILIANO POLIZIA
(DIRE) Roma, 7 apr. - Le ronde sono "bande di volontari proibite
in ogni altro paese, che spezzano il paese ed umiliano le forze
di polizia". Lo dice intervenendo in aula il deputato del Pd
Furio Colombo in sede di dichiarazione individuale. "La Lega-
dice Colombo- con queste norme infierisce il suo colpo letale".
(Rai/ Dire)
19:00 07-04-09
NNNN
SICUREZZA: PD, LEGA HA PRESO IN OSTAGGIO IL PARLAMENTO =
(AGI) - Roma, 7 apr - "La Lega ha preso in ostaggio il
Parlamento con la chiusura anticipata della discussione
generale sul dl sicurezza dopo che l'opposizione stamane aveva
mostrato disponibilita' a collaborare se si fosse stralciato
dal testo il capitolo delle ronde. Per questo motivo siamo
costretti a fare, in un momento tragico per l'Italia colpita
dal dramma dell'Abruzzo, interventi di dissenso e a titolo
personale per bloccare questa legge, cio' che e' l'ultima cosa
che vorremmo fare". In questo intervento in aula alla Camera di
un deputato del Pd, si riassume tuto il braccio di ferro che si
sta svolgendo a Montecitorio tra la maggioranza, guidata dalla
Lega, e l'opposizione, capeggiata dal partito democratico, che
sta impegnando l'aula in una serie di interventi interminabili,
di dissenso e a titolo personale, sui singoli emendamenti.
L'obiettivo dichiarato ,espresso da altri deputati del Pd in
Transatlantico, e' di rinviare il piu' possibile il voto,
spostandolo almeno a dopo Pasqua. (AGI)
Lam
071940 APR 09
SICUREZZA: SCONTRO SU RONDE, PD CHIEDE STRALCIO, MARONI VADO AVANTI
(2) =
SORO, MARONI E' SACCENTE - CICCHITTO, SINISTRA CERCA LA ROTTURA
(Adnkronos) - Dopo il no di Maroni, il Pd ha ribadito in aula di
non essere disposto ad abbassare la guardia sulla questione delle
ronde e il capogruppo Soro e' nuovamente intervenuto per criticare il
ministro dell'Interno. "Con una certa saccenza -ha dichiarato il
capogruppo democratico- il ministro rifiuta una richiesta
ragionevole.
Vuol dire che impegneremo questi giorni per spiegare cosa pensiamo
noi
delle ronde".
La maggioranza, invece, ha fatto quadrato. ''Nel testo del
decreto legge sicurezza presentato dal governo -ha puntualizzato il
presidente dei deputati del Pdl, Fabrizio Cicchitto- si propone un
ricorso a un volontariato di cittadini, sotto il controllo di sindaci
e prefetti, che non ha nulla a che fare con quello che si intende per
'ronde' nella polemica corrente. Per cui e' la sinistra a introdurre
inutili elementi di rottura, con conseguente ostruzionismo, in una
situazione che richiederebbe ben diversi rapporti parlamentari''.
"In merito alla questione delle ronde -gli ha fatto eco Maurizio
Gasparri- ricordo che al Senato abbiamo gia' votato in favore
dell'istituzione di queste associazioni di cittadini a tutela del
territorio, iscritte in un apposito elenco tenuto dal prefetto, che
ne
controlla anche i requisiti. Ricordo poi che, in via prioritaria,
prefetti e sindaci si devono avvalere delle associazioni costituite
tra gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e ad
altri corpi dello Stato in congedo". (segue)
(Pol/Ct/Adnkronos)
07-APR-09 19:39
NNNN
##Dl sicurezza/ Alla Camera scontro sulle ronde, ostruzionismo Pd
Esame non parte, ma premier non vuole fiducia. Domani capigruppo
Roma, 7 apr. (Apcom) - E' scontro alla Camera sul decreto
sicurezza, il provvedimento che contiene le misure contro gli
stupri e lo stalking e disciplina le cosiddette ronde: dopo una
giornata intera di discussione - iniziata alle 9 del mattino -
l'Aula non arriva neanche a votare il primo dei circa 90
emendamenti presentati. La causa dell'esame al rallenty è il
pesante ostruzionismo messo in campo dal Pd dopo che il governo
ha respinto la richiesta di stralciare dal provvedimento le norme
riguardanti quelli che il governo chiama "volontari per la
sicurezza".
Lo promette a inizio seduta il presidente dei deputati del Pd,
Antonello Soro: se il governo non stralcia le ronde, noi facciamo
ostruzionismo. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, presente
di persona in Aula per gran parte della giornata, risponde che
quella sulle ronde è "una misura giusta, coerente e moderna che
consente ai cittadini di partecipare alla sicurezza pubblica in
modo controllato ed adeguato". Quindi resta nel decreto. E'
l'inizio di una lunga giornata di interventi dell'opposizione -
instancabili quelli del Pd - e di accuse incrociate poco
concentrate sul merito del decreto e che invece hanno tutto il
sapore della strumentalizzazione politica: né maggioranza né
opposizione infatti esitano a tirare in ballo anche il terremoto
che ha colpito l'Abruzzo. "Non è un gesto di responsabilità
politica - Roberto Cota, presidente dei deputati del Carroccio -
quello di tenere qui in Parlamento il ministro dell'Interno,
costretto per senso di responsabilità a seguire il provvedimento
quando c'è bisogno di coordinare i soccorsi, di stare al Viminale
o di andare sulle zone colpite". Il Pd risponde che Maroni non è
costretto stare in Aula anzi, osserva Gianclaudio Bressa, "se
resta in Aula, vuol dire che è più preoccupato per le sue ronde
che non per la situazione dei cittadini dell'Abruzzo". E così,
avanti per tutto il giorno, fino a sera.
In mattinata si susseguono le voci su un possibile ricorso alla
questione di fiducia da parte del governo: la Lega, che ha fatto
delle ronde la propria bandiera, la vorrebbe. Ma il ministro
della Difesa, Ignazio La Russa, frena: "Costringere il Parlamento
a votare una fiducia non mi pare conforme con il clima che si è
instaurato dopo ieri". Cioè il clima dell'unità nazionale del
dopo-tragedia in Abruzzo. Un clima di cui oggi alla Camera non
c'è traccia. Ma il freno alla fiducia, secondo quanto riferiscono
alcuni parlamentari del Pdl, viene da più in alto, viene dal
premier Silvio Berlusconi che non vorrebbe ulteriormente irritare
il presidente della Camera, Gianfranco Fini, che tante volte ha
invitato il governo ha usare con più parsimonia la questione di
fiducia. Tanto più che alla Lega è già stato concesso tanto, da
ultimo il rapido esame del federalismo.
Accantonata, almeno per ora, l'ipotesi della fiducia, la palla
passa alla conferenza dei capigruppo che si riunirà domani
pomeriggio per stabilire il calendario dell'Aula prima e dopo
Pasqua. Salterà con molta probabilità la 'scaletta' che stabiliva
che i lavori d'Aula venissero sospesi domani sera e riprendessero
lunedì 20 (la settimana dopo Pasqua sarebbe dovuta essere
'bianca'). Le ipotesi sul tavolo della capigruppo saranno due:
andare avanti nella settimana santa fino ad approvazione del
decreto, oppure tornare al lavoro martedì 14 rinunciando alla
settimana 'bianca'. Il decreto infatti scade il 24 aprile e deve
ancora passare al vaglio del Senato.
Unico dato di merito da registrare nella giornata di oggi è la
bocciatura da parte della presidenza della Camera
dell'emendamento del governo che stabiliva il trasferimento
d'ufficio del magistrato nelle sedi disagiate. Per Fini è
"inammissibile". Esulta l'Associazione nazionale magistrati che
esprime "grande e rispettosa soddisfazione" per la decisione
della terza carica dello Stato.
Luc
071950 apr 09
SICUREZZA:DL; DE MAGISTRIS(IDV),RONDE A RISCHIO CRIMINALITA'
(ANSA) - ROMA, 7 APR - Luigi De Magistris, candidato alle
europee per l'Italia dei Valori, afferma che su giustizia e
sicurezza ''il governo e la maggioranza fanno soprattutto
propaganda''.
Sulla giustizia, ''si vogliono approvare leggi, quali quella
sulle intercettazioni e quella che non consente al pubblico
ministero di investigare di propria iniziativa, che di fatto
impediscono ai magistrati di esercitare efficacemente il proprio
lavoro''. Mentre il ministro della Giustizia Angelino Alfano,
''invece di fornire mezzi e risorse per il servizio giustizia''
pensa a ''inviare gli ispettori presso gli uffici giudiziari in
cui pendono procedimenti penali sgraditi al potere'', come a
Bari, ''con riferimento all'inchiesta che ha riguardato l'ex
presidente della regione (Raffaele) Fitto''.
Sulla sicurezza ''non si garantiscono finanziamenti alle
forze dell'ordine, mortificandone la loro professionalita', non
si forniscono le stesse di mezzi adeguati per contrastare una
criminalita''', ma si pensa alle ronde, ''una misura che - per
De Magistris - delegittima le forze dell'ordine e crea i
presupposti per le infiltrazioni della criminalita' mafiosa
nella vigilanza privata del territorio''.(ANSA).
COM-GRZ
07-APR-09 18:05 NNNN
SICUREZZA: 'FFWEBMAGAZINE', RONDE E VOLONTARI PARI NON SONO =
NESSUNO NEGA DIRITTO ALL'EGOISMO, MA L'ALTRUISMO E'
INFINITAMENTE MIGLIORE
Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Ronde e volontari? Pari non sono.
Qualcuno ha azzardato un paragone che proprio non regge, confrontando
le ronde di privati cittadini adibite al controllo del territorio con
i volontari che in queste ore stanno lavorando in Abruzzo per aiutare
la popolazione colpita dal terremoto. Due mondi diversi, se non
opposti. Da una parte l'egoismo legittimo di chi vuole piu' sicurezza
sotto casa sua, dall'altra l'altruismo di chi sente l'imperativo
morale di aiutare l'altro da se', lo sconosciuto". E' quanto si legge
nel corsivo di 'Ffwebmagazine' , periodico on line della Fondazione
FareFuturo, presieduta da Gianfranco Fini.
"Da un lato -prosegue l'articolo- l'esigenza antropologica di
difendere il proprio giardino, la propria famiglia, la propria
comunita'. Dall'altro l'intima necessita' del dono di se', del
sentirsi utile senza nessun ritorno personale. Due mondi psicologici
differenti: da una parte la paura e dall'altra il coraggio, da una
parte l'angoscia e dall'altra la speranza. Non si discute la
legittimita'. Non e' questa la sede. Ma non regge l'idea che una
ronda
che pattuglia il vialetto sotto casa abbia lo stesso valore morale di
chi scava con le mani per salvare un bambino, di chi raccoglie fondi,
coperte, beni di prima necessita' che andranno a perfetti
sconosciuti.
E' intrinsecamente ingiusta l'idea che i membri di una ronda siano
paragonabili a chi, lasciando il lavoro, decide di partire all'alba
per dare un pasto caldo a chi ha perso la casa, la famiglia, tutto".
"A ognuno il suo: nessuno nega il diritto all'egoismo.
Figuriamoci. Nessuno -conclude l'editoriale- nega il diritto di
difendere la propria 'roba'. Ma lasciateci il diritto di considerare
profondamente migliore, come uomo e come cittadino, chi decide di
dare
se stesso per salvare la roba degli altri. Senza altro scopo. Senza
secondi fini. Con una politica che, con una retorica vuota e
ripetitiva, non fa che riempirsi la bocca di valori, forse
bisognerebbe tornare all'abc: l'altruismo, quello vero, quello
disinteressato, e' infinitamente migliore dell'egoismo.
(Pol/Col/Adnkronos)
07-APR-09 17:55
NNNN
SICUREZZA: ROMANO (UDC), INASCOLTATO GRIDO ALLARME SINDACATI POLIZIA
=
Palermo, 7 apr. - (Adnkronos) - ''E' rimasto pressocche'
inascoltato il grido di allarme lanciato dalla stragrande maggioranza
dei sindacati di polizia contro il taglio dei fondi alla sicurezza da
parte del governo''. Questo il commento di Saverio Romano,
responsabile nazionale Organizzazione Udc. ''E' bene spiegare ai
cittadini - aggiunge Romano - che di fatto il governo Berlusconi ha
ridotto le risorse destinate alle forze dell'ordine, generando in
questo modo oltre alla carenza di organico delle stesse anche delle
gravi inefficienze nel servizio di sicurezza. Per l'esattezza vengono
tagliati 931 milioni di euro e non viene adottato alcun provvedimento
per il potenziamento dell'organico che, a causa dei 1500 pensionamenti
annui, non beneficia di eguali immissioni di nuove unita'".
"Questa pesante riduzione dei fondi per la sicurezza - prosegue
Romano - fa si' che si registri un generale disservizio con casi
limite sempre piu' frequenti come quello della soppressione di molti
servizi di controllo del territorio a causa della mancanza di fondi
per l'acquisto di carburante o come quello della carenza di
attrezzature di ufficio e di dotazioni per gli agenti. Evidentemente
-
conclude - il governo pensa di sopperire a queste lacune con l'impiego
dell'esercito nelle citta' o con le ronde di privati cittadini,
servizi questi che non possono di certo essere assimilati a quello che
la professionalita' e le funzioni delle forze dell'ordine sono in
grado di assicurare, senza parlare poi dei gravi rischi connaturati
all'impiego stesso di cittadini in servizi di vigilanza e di controllo
del territorio''.
(Ter/Col/Adnkronos)
07-APR-09 15:54
|