ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
PER MOTIVI SANITARI
IL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO,
in
data 26/10/2000 ha diramato la circolare n°DGPM/II/SEGR./806/Circ. in materia
di collocamento in aspettativa per motivi sanitari dei militari
TESTO
DELLA CIRCOLARE
Oggetto:
Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi
sanitari. Applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.P.R. 13.3.1999, n°
255, e dell’art. 56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n° 254.
Riferimenti
normativi:
- Legge 10.04.1954, n° 113;
-
Legge 31.07.1954, n°
599;
-
Legge 05.05.1976, n°
187;
-
Legge 24.12.1993, n°
537;
-
Legge 23.12.1994, n°
724;
-
Legge 08.08.1996, n°
427, di conversione di legge del D.L. 29.06.1996, n° 341
(art. 3, 2° comma);
-
D.P.R. 31.07.1995, n°
394;
-
D.P.R. 31.07.1995, n°
395;
-
D.LGS.12.05.1995, n°
195;
-
D.LGS.12.05.1995, n°
196;
-
D.LGS.12.05.1995, n°
198;
-
Norme unificate per
la concessione delle licenze per i militari delle FF.AA.
1.
PREMESSA
A seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 254 e 255, entrambi
datati
16.03.1999, i
provvedimenti di collocamento in aspettativa del personale delle
FF.AA., che non
comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale,
sono emanati dal
Comandante di Corpo.
La normativa in esame, in pratica, demanda agli Enti periferici la
gestione del
collocamento in
aspettativa solo per i seguenti periodi di assenza dal servizio:
A)
per infermità NON dipendenti da causa di servizio:
1)
sino a 12 mesi continuativi;
2)
tutti i periodi di aspettativa frazionati nel tempo, qualora tra un
periodo e l’altro intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre
mesi;
3)
tutti i periodi di aspettativa, che sommati non superano i 12 mesi,
qualora fra i detti periodi intercorra un periodo di servizio attivo uguale o
inferiore a tre mesi;
B)
per infermità SI dipendente da causa di servizio:
1)
sino a 24
mesi (1).
La
presente circolare si propone di fornire un utile ausilio nell’applicazione
della normativa che disciplina la materia al fine di assicurare una corretta
gestione della stessa e l’uniformità delle procedure da adottare da parte di
tutti i Comandi / Enti / Reparti, delle Forze Armate.
Di
seguito sono riportate, in modo analitico, tutte le varie fasi della procedura
riguardante il personale militare che, superato il tetto massimo dei 45 giorni
di licenza straordinaria, continua a trovarsi in uno stato di inidoneità al
servizio per convalescenza, infermità o ricovero in luogo di cura e, pertanto,
deve essere collocato in aspettativa.
Nota.
(1) superato detto termine il personale
deve essere posto in congedo a cura della Direzione Generale
del
Personale Militare.
2.
COMPUTO DELL’ASPETTATIVA
L’aspettativa è conteggiata in giorni calendariali, per
un totale massimo, nel
quinquennio (ndr. 5 anni) , di 730 giorni, esclusi i giorni di licenza
previsti dalla
vigente normativa. Nel caso che l’aspettativa sia fruita in un periodo
complessivo
del giorno 29 febbraio
di un anno bisestile, il totale massimo dei giorni di
aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere maggiorato di un giorno.
Si precisa che in tale periodo devono essere conteggiati anche eventuali
periodi di
aspettativa concessa
per motivi privati. Per effettuare il calcolo dei giorni di
aspettativa sofferti
in un quinquennio si deve partire dal primo giorno dell’ultimo
periodo sofferto
dall’interessato in detta posizione, andando a ritroso per cinque
anni da quest’ultima
data; pertanto, i giorni eccedenti i 5 anni devono essere
considerati ai fini del computo dei 730 giorni.
3.
RICOVERO IN LUOGO DI CURA
I periodi di ricovero in luogo di cura devono essere computati sia per il
raggiungimento del
limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia ai
fini del collocamento
in aspettativa.
Tanto premesso, i commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei DD.PP.RR. nn.
394/95
e 395/95 dispongono,
rispettivamente, che il periodo di ricovero in luogo di
cura dovuto a ferite o
lesioni riportate per causa di servizio non è computato
ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa e che, fino a
completa guarigione
clinica, i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o
lesioni traumatiche
riportate in servizio, che non comportino inidoneità
assoluta, non vanno
considerati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.
Si richiama l’attenzione sul fatto che tali assenze rientrano comunque
nel
conteggio dei 45 giorni di
licenza straordinaria. Pertanto, soltanto i giorni che
superano il tetto massimo
dei 45 giorni non dovranno essere computati nel
periodo massimo di
aspettativa.
Al riguardo, si precisa che la posizione di stato del personale militare
interessato
deve essere definita
collocando il medesimo in aspettativa d’ufficio per il periodo
eccedente il
richiamato tetto massimo di 45 giorni. Cio’ a prescindere dalla
circostanza che tale
periodo di assenza dal servizio, per la natura della patologia cui
si riferisce,
non sia computabile ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa
fruibile in un quinquennio.
4.
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA’ A DOMANDA O
D’UFFICIO –
FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA
Sono collocati in aspettativa per infermità gli Ufficiali, i
Sottufficiali e i Volontari
di Truppa in servizio
permanente (s.p.), ai sensi delle leggi n° 113/54, n° 599/54 e
n° 404/90 e dei
DD.LL. n° 195/95 e n° 196/95.
Il collocamento in aspettativa puo’ essere disposto a domanda o d’ufficio.
A)
A DOMANDA
I periodi di licenza di convalescenza concessi a seguito di giudizi degli
Organi
Medico Legali possono essere
tramutati in periodi di aspettativa, a domanda degli
interessati, durante la
fruizione della licenza medesima. Al fine di consentire
un’adeguata azione di
controllo, in relazione ai conseguenti riflessi giuridico-
amministrativi, tale istanza dovrà essere presentata al Comando di
appartenenza
entro il termine massimo di 10 giorno dall’inizio del periodo di
inidoneità.
I periodi di assenza dal servizio dovuti a infermità o malattie di breve
durata,
attestate da certificazione
del medico curante, possono essere commutate in
aspettativa, a richiesta del
militare, solo ed esclusivamente nel caso di assenze o
malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi. L’istanza
deve essere
presentata ai Comando di
appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in
servizio.
B)
D’UFFICIO
Il militare assente dal servizio per infermità, al superamento del 45°
giorno di
licenza straordinaria,
fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio
dal Comando di appartenenza.
C)
FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA
Il
suddetto personale puo’ inoltre chiedere di fruire, dopo il 1° mese di
licenza straordinaria di convalescenza, della licenza ordinaria non ancora
goduta nell’anno, producendo apposita istanza al Comando di appartenenza. Tale
richiesta deve essere, comunque, prodotta prima dello scadere del 45° giorno
della licenza straordinaria.
5.
COMPETENZE DEGLI ORGANI MEDICO LEGALI (OO.MM.LL.)
Occorre premettere che i competenti OO.MM.LL. avranno cura di
trasmettere, nel
piu’ breve tempo
possibile, la documentazione relativa ai provvedimenti medico-
legali adottati nei confronti degli interessati agli Enti di appartenenza
dei
medesimi. L’esigenza dell’invio in tempi rapidi della citata
documentazione discende
dalla necessità che gli Enti comunichino tempestivamente alla Direzione
Generale
del Personale Militare (D.G.P.M.) gli eventi medico-legali che possono
determinare
problematiche in
relazione all’avanzamento del personale interessato. Gli
OO.MM.LL. avranno,
altresi’, cura di emettere provvedimenti conseguenziali fra di
loro in modo da
coprire tutto il periodo di assenza per malattia del militare. E’
opportuno ribadire che
nei detti provvedimenti dovrà, inoltre, essere specificato se
l’infermità
sofferta sia “SI/NO dipendente da causa di servizio” e, in caso
affermativo, indicato
se ricorrono le condizioni per l’applicazione dei commi 2 e 3
dell’art. 14 del
D.P.R. n° 394/95, ovvero dell’art. 16 del D.P.R. n° 395/95. Dovrà
altresi’ essere
indicata con chiarezza la posizione del congedo (riserva o congedo
assoluto) in cui deve essere collocato il personale giudicato
permanentemente non
idoneo al servizio
militare incondizionato.
Nel caso in cui venga riscontrato il concorso di piu’ infermità alla
idoneità, alcune SI
dipendenti da causa di
servizio ed altre NO dipendenti, dovrà essere specificata
quale è l’infermità prevalente.
Resta inteso chi i giudizi di permanente inabilità al servizio dovranno
essere
immediatamente fatti
pervenire, per tutti i militari, a questa D.G.P.M. (4^ Divisione
per gli Ufficiali, 5^
Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di
Truppa in s.p.)
anticipandone la trasmissione via fax (4^ Divisione n. 06/47353765;
5^ Divisione n.
06/4885740; 6^ Divisione n. 06/4746098).
Le predette comunicazioni – avendo per oggetto dati ultrasensibili –
dovranno
essere effettuate
tenendo presente quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.
6.
PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI / ENTI
Di seguito si riporta la procedura da adottare dal momento in cui il
militare è
assente dal servizio
per infermità:
a)
acquisizione in tempi brevi della documentazione medica, sia le
certificazioni rilasciate dagli organi sanitari pubblici o privati sia quella
originata dagli OO.MM.LL.. Per la certificazione rilasciata da questi ultimi,
accertarsi che i provvedimenti emessi siano completi del giudizio relativo alla
dipendenza o meno da causa di servizio e siano consequenziali tra di loro in
modo da coprire tutto il periodo di assenza sino al giorno dell’idoneità;
b)
verifica dei giorni di licenza straordinaria fruita nell’anno in corso.
Nell’ipotesi che il militare abbia fruito di tale licenza durante l’anno e
che non abbia superato il tetto dei 45 giorni previsti, l’assenza dovrà
essere considerata come licenza straordinaria fino al raggiungimento del tetto
massimo;
c)
predisposizione ed emissione da parte del Comandante di Corpo del
provvedimento di aspettativa per infermità. Il provvedimento deve essere
comunicato tempestivamente al personale interessato, curando che l’avvenuta
notifica risulti certa e documentata;
d)
trascrizione a matricola dei periodi di assenza dal servizio per infermità
dei militari da effettuare secondo le disposizioni in vigore per ciascuna Forza
Armata. In particolare, i Comandi / Enti della Marina Militare, per il
personale collocato in aspettativa, dovranno darne comunicazione scritta a
PERSOMIL – V Reparto – 15^ Divisione, affinche’ copia della suddetta
comunicazione sia inserita nella Raccolta dei Documenti Personali Valutativi
(RDPV) degli interessati. Per l’Aeronautica Militare la comunicazione
dovrà essere data a PERSOMIL, V Reparto, 16^ Divisione (Roma Palazzo
Aeronautica per gli Ufficiali; Bagni di Tivoli per i Sottufficiali e i Volontari
di Truppa in s.p..
e)
comunicazione immediata a questa D.G.P.M. (4^ Divisione per gli
Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di
Truppa in. S.p.) del collocamento in aspettativa o dell’assenza per infermità
dal servizio del personale interessato, nel caso in cui lo stesso sia incluso
nelle aliquote d’avanzamento, per dare necessariamente corso all’esclusione
o all’eventuale sospensione dall’avanzamento medesimo;
f)
comunicazione immediata a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio
per infermità del personale interessato nonche’ trasmissione, a mezzo fax,
del provvedimento medico-legale di riforma entro e non oltre il giorno
successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10°
giorno dalla sua emissione;
Tanto
allo scopo di consentire a questa D.G.P.M. la predisposizione del provvedimento
di stato relativo al collocamento in congedo entro il termine massimo di 15
giorni previsti dal D.P.R. n° 1032/73 ed evitare il pagamento degli eventuali
interessi moratori conseguenziali al ritardato pagamento delle indennità di
buonuscita;
g)
invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso
non riacquisti l’idoneità al servizio militare – in prossimità dello
scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. Nel
contempo, il Comando di Corpo dovrà acquisire dall’Organo Medico
Legale (O.M.L.) competente, la documentazione relativa alla posizione del
congedo (riserva o congedo assoluto) un cui il medesimo dovrà essere collocato
qualora non venga emesso nei suoi confronti un giudizio di idoneità al servizio
militare incondizionato;
h)
dispensa dal servizio del militare, dal giorno successivo al superamento
dei 730 giorni (cioè a decorrere dal 731° giorno), inviando a questa D.G.P.M.,
per la formalizzazione del relativo decreto, tutta la documentazione relativa al
periodo di assenza entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla
ricezione dell’ultimo provvedimento medico-legale;
i)
invio alla D.G.P.M. delle istanze di collocamento in aspettativa per
motivi privati, allegando alle medesime uno statino riepilogativo
dell’aspettativa a qualsiasi titolo fruita dagli interessati nel quinquennio
o, se del caso, dichiarazione che gli stessi non hanno fruito di aspettativa. La
suddetta documentazione dovrà essere autenticata dal Comandante di Corpo.
7.
ASSENZE DAL SERVIZIO OLTRE I 12 MESI
Qualora l’inidoneità – per infermità NON dipendente da causa di
servizio -
si
protragga per un
periodo superiore ai 365 giorni, con la conseguente riduzione o
sospensione del
trattamento stipendiale, il Comando / Ente dovrà:
a) controllare, nel tempo, la posizione del personale interessato sino
all’emissione del
giudizio
di idoneità o di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato,
avendo
cura di informare il citato personale del totale dei giorni di aspettativa
fruiti
e che, allo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio (il cui
computo
deve essere effettuato tenendo presente quanto stabilito al precedente
punto
2), dovrà essere collocato in congedo. La comunicazione del totale dei giorni
di
aspettativa fruiti deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dello scadere
del citato
limiti;
b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di
inidoneità
temporanea
e quello di idoneità del personale interessato al rientro in servizio;
c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di
10 giorni
dalla
emissione del provvedimento di idoneità al servizio, dei seguenti atti:
-
il citato
provvedimento di idoneità al servizio;
-
la documentazione
sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia
autentica);
-
uno statino
riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel
quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà
provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo;
d) inviare, altresì, copia del foglio matricolare dell’interessato
(per il solo personale
dell’Esercito
e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo.
Nel
caso di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato
il Comando / Ente dovrà:
a)
dispensare dal servizio il personale interessato, curando l’immediata
comunicazione a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio medesimo nonche’
la trasmissione del provvedimento medico legale di riforma entro e non oltre il
giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre
il 10° giorno dalla sua emissione;
b)
acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di
inidoneità temporanea;
c)
curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10
giorni dalla emissione del provvedimento di permanente inidoneità al servizio,
dei seguenti atti:
-
la documentazione
sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia
autenticata);
-
uno statino
riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa
concessi nel
quinquennio,
indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a
collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo e la data di
cessazione dal servizio;
d) inviare, altresi’, copia del foglio matricolare dell’interessato
(per il solo
personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e
completo).
8.
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
All’atto del trasferimento di un militare, il Comando che perde di
forza il militare
deve inviare al nuovo
Comando che lo assumerà in forza quanto di seguito elencato:
-
prospetto della
licenza straordinaria fruita nell’anno;
-
copia autenticata
della documentazione sanitaria che ha dato origine alla fruizione della licenza
straordinaria ed al collocamento in aspettativa;
-
riepilogo di tutti i
periodi di aspettativa fruiti nel quinquennio;
-
copia autenticata di
tutti i provvedimenti di aspettativa emessi dal Comandante di Corpo;
-
copia delle eventuali
comunicazioni inviate alla D.G.P.M.;
-
foglio matricolare
aggiornato (con esclusione del personale della Marina Militare).
9.
DIRAMAZIONE E APPLICAZIONE NORMATIVA
A) Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la diramazione della
presente
circolare a tutti i Comandi / Enti dipendenti (per l’Esercito Italiano
fino al livello
di Reggimento/Battaglione Autonomo).
B)
Le disposizioni contenute nella presente direttiva:
-
entrano in vigore dal
1° gennaio 2001;
-
vanno osservate con
particolare scrupolo, anche per evitare ricusazioni e/o ritardi;
-
abrogano tutte le
previsioni in contrasto, già emanate dalle preesistenti Direzioni Generali del
Personale delle Forze Armate.
C)
Le pratiche pervenute fino al 31 dicembre 2000 saranno definite da questa
D.G.P.M., richiedendo
ai Comandi / Enti interessati la documentazione
integrativa
eventualmente ritenuta necessaria.
Esempio:
L’Aiutante
SEMPRONIO nell’arco di un quinquennio cominciato il 15.02.1995
ha fruito di vari periodi di aspettativa. Pertanto tale quinquennio
dovrebbe presumibilmente scadere il 14.02.2000
1°
periodo di aspettativa
gg. 45
dal 15.02.1995 al 31.03.1995
2°
periodo di aspettativa
gg. 102 dal 12.08.1995 al
21.11.1995
3°
periodo di aspettativa
gg. 110 dal 16.09.1997 al
04.01.1998
4
periodo di aspettativa
gg. 150 dal 11.04.1998 al
09.09.1998
5
periodo di aspettativa
gg. 262 dal 14.04.1999 al
31.12.1999
Nell’anno
2000 lo stesso fruisce vari periodi di licenza straordinaria:
-
licenza straord. per G.M. di Famiglia
gg. 10 dal 20.01.2000 al
29.01.2000
-
licenza straord. per cure termali
gg. 15 dal 01.02.2000 al
15.02.2000
-
ricoveri ospedalieri
gg. 7
dal 15.03.2000 al 21.03.2000
TOTALE
giorni
32
L’Aiutante
SEMPRONIO il giorno 21.03.2000 viene dimesso dall’ospedale militare sulla base
di un provvedimento di temporanea inidoneità di giorni 120. Pertanto al
militare, prima del collocamento in aspettativa, deve essere conteggiata la
parte rimanente dei 45 giorni di licenza straordinaria, spettategli nell’anno
2000 (gg. 13 dal 22.03.2000).
-
licenza straord. convalescenza
gg. 13
dal 22.03.2000 al 03.04.2000
-
aspettativa per infermità
gg. 107 dal 04.04.2000 al
19.07.2000
MODALITA’
DI CALCOLO DELL’ASPETTATIVA FRUITA NEL QUINQUENNIO
Dopo aver concesso la licenza di convalescenza spettante all’Aiutante, bisogna provvedere al collocamento in aspettativa dello stesso a partire dal giorno 04.04.2000 e conteggiare l’ammontare dell’aspettativa fruita nel quinquennio. Per fare cio’ si torna indietro di 5 anni sino al 05.04.1995. Pertanto il totale dell’aspettativa fruita dal militare nel quinquennio risulta essere di giorni 624 (si sommano giorni 262 del 5° periodo di aspettativa, gg. 150 del 4° periodo di aspettativa, gg. 110 del 3° periodo e gg. 102 del 2° periodo, mentre i 45 giorni del 1° periodo non risultano computabili nel quinquennio), dopodiche’ dal giorno 04.04.2000 si contano i giorni che rimangono per raggiungere la somma di 730 (vale a dire gg. 106). A questo punto si puo’ notare che il periodo di aspettativa in cui collocare il militare (cioe’ gg. 107) è superiore al periodo che lo stesso puo’ fruire (solo gg. 106, dal 04.04.2000 al 18.07.2000). Pertanto, il quinquennio risulta essere di un totale di gg. 731 per cui l’Aiutante SEMPRONIO con il periodo eccedente (gg. 01 dal 19.07.2000) ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (scadente il 18.07.2000). In questa ipotesi l’Aiutante SEMPRONIO essendo alla data del 19.07.2000 ancora non idoneo al servizio dovrà essere collocato, sotto la stessa data, in congedo per aver superato i 730 giorni di aspettativa fruibili in un quinquennio.
ALLEGATO
2
DOMANDA
DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA’
AL COMANDO / ENTE di appartenenza
Ufficio Comando / Sez. Personale
LOCALITA’
OGGETTO:
domanda di collocamento in aspettativa per infermità.
Il
sottoscritto (1) ______________________________matricola___________,
nato
a_________________________il_____________, in servizio presso ____
CHIEDE
Di
essere collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 26, lettera
C, paragrafo I, delle Norme Unificate per la concessione delle licenze ai
militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, a decorrere
dal_________________.
A
tal fine dichiara che alla data sopra indicata ha fruito di:
-
n°______ giorni di
licenza straordinaria relativa all’anno in corso.
(2)
_____________________
(3) ___________________________
PRESENTATA
IN DATA _________________
ASSUNTA
IN CARICO DA QUESTO COMANDO IN DATA________________ CON PROTOCOLLO N°______________.
IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
Note
(1)
grado, categoria, cognome e nome;
(2)
data di presentazione;
(3)
firma
N.B.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni dall’inizio
del periodo di inidoneità direttamente al Comando di appartenenza.
ALLEGATO
4
DOMANDA
PER LA FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA
AL COMANDO / ENTE di appartenenza
Ufficio Comando / Sez. Personale
LOCALITA’
OGGETTO:
domanda intesa ad ottenere la fruizione della licenza ordinaria prima del
collocamento in aspettativa per infermità.
Il
sottoscritto (1) ______________________________matricola___________,
nato
a_________________________il_____________, in servizio presso ____
CHIEDE
Ai
sensi dell’art. 26, lett. C. paragrafo I delle Norme Unificate per la
concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, di fruire dopo il 1° mese di licenza straordinaria di
convalescenza o di gravi motivi per infermità, la licenza ordinaria non ancora
goduta nell’anno____________.
(2)
_____________________
(3) ___________________________
PRESENTATA
IN DATA _________________
ASSUNTA
IN CARICO DA QUESTO COMANDO IN DATA________________ CON PROTOCOLLO N°______________.
Il
(1) ___________________________________ prima del provvedimento di temporanea
inabilità, ha fruito soltanto di gg._________ di licenza ordinaria, pertanto
puo’ fruire ancora di gg.______________.
IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
Note
(1)
grado, categoria, cognome e nome;
(2)
data di presentazione;
(3)
firma
N.B.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni
dall’inizio del periodo di inidoneità direttamente al Comando di
appartenenza.
ALLEGATI
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15
OMISSIS