ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
MINISTERO
DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
Prot.n. CIRC. DGPM – 301/ 1999 Roma, 20 dicembre 1999
OGGETTO:
Disposizioni in materia d’esercizio di attività private
extraprofessionali retribuite da parte del Personale Militare in servizio
permanente e di concessione delle relative autorizzazioni.
**************
riferimento: a) Circolare 6838/OAP in data 10.03.1980
dell’U.S.G./DNA
b) Circolare 053070/21-2/07924/94 in data 10.03.1994 di MARIPERS
c) Circolare AD1/7/4/36780/P6-5/1 in data 30.04.1997 di PERSAEREO
**************
1.
PREMESSA
Le
disciolte Direzioni Generali per il Personale Militare, in base ai criteri
contenuti nella circolare in riferimento a), hanno provveduto nel tempo ad
emanare disposizioni per regolamentare la concessione delle autorizzazioni di
cui all’oggetto. La presente circolare, anche alla luce della normativa
sopravvenuta, intende fornire un quadro organico, sistematico e completo della
materia nonché chiarire alcuni aspetti in ordine ai quali più frequentemente
si sono manifestate incertezze.
2.
PERSONALE
DESTINATARIO
Le
presenti disposizioni si applicano agli Ufficiali e Sottufficiali vincolati da
rapporto d’impiego con l’A.D. (in servizio permanente o in ferma)
dell’Esercito – compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri – della Marina
e dell’Aeronautica nonché ai volontari di Truppa in servizio permanente o in
ferma delle Forze Armate.
Il
personale militare non vincolato da rapporto d’impiego con l’Amministrazione
(in servizio di leva obbligatorio, compresi gli Ufficiali di complemento di 1^
nomina) è destinatario delle sole disposizioni del paragrafo 4. b..
Per
il personale appartenente al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, in servizio
permanente o in ferma volontaria, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva
per la competenza di firma degli atti di gestione amministrativa dell’A.D.,
emanata da Segredifesa nel 1994 in applicazione del D.Lgs.n. 29/1993, e
competente in materia il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
3.
FONTI
NORMATIVE
Le
norme di riferimento disciplinanti la materia sono:
a.
l’art. 16 della legge 113/1954, il quale dispone che “Con la professione di Ufficiale è incompatibile l’esercizio di ogni
altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E’ altresì
incompatibile l’esercizio di un’industria o di un commercio, la carica di
amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in
società costituite a fine di lucro”;
b.
l’art. 12 della legge 599/1954, il quale a sua volta prevede che “Il Sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna
professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad
occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi
doveri”;
c.
l’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 196/1995, in forza del
quale “Il volontario (di truppa) in
servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria
o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni od assumere incarichi
incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova
applicazione l’art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37”;
d.
l’art. 58 del D.Lgs.n. 29/1993 come modificato dal art. 26 del D.Lgs.
80/1998 il quale dispone che “I
dipendenti pubblici (compresi i militari) non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza” comma 7.
Ai
sensi del comma 6, “gli incarichi
retribuiti … sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:
a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)
dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere
dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c)
dalla partecipazione a convegni e seminari;
d)
da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e)
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f)
(…
omissis …).
“In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri
oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità,
tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,
nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” (comma 5).
I
criteri oggettivi e predeterminati richiesti dalla legge per la concessione
delle autorizzazioni sono stati individuati in ambito interforze con la
circolare 6838/OAP del 10.03.1980 di Segredifesa e mantengono tuttora la loro
validità ove compatibili con le norme di legge sopravvenute.
4.
CONDIZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRIVATA
Sulla
base delle norme sopra indicate:
a.
gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa in servizio
permanente possono svolgere, dietro specifica autorizzazione della A.D., attività
extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di
servizio inerenti al rapporto d’impiego esclusivamente a condizione che le
attività in oggetto siano:
-
compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel
rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio
sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di
Disciplina Militare);
-
svolte al di fuori dell’orario di servizio;
-
effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza
eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità
lavorativa ed il rendimento in servizio del militare;
-
meramente isolate e saltuarie;
Non
necessitano di autorizzazione ministeriali le attività svolte a titolo gratuito
o con percezione del solo rimborso delle spese documentate, nonché quelle
retribuite contemplate espressamente dal .lg. 29/1993 e riportate al precedente
sottoparagrafo 3.d..
Rimane
fermo che anche queste attività, ancorché non necessitino di autorizzazione
preventiva, devono essere rese note dagli interessati al Comandante di Corpo e
comunque compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, alla
luce delle disposizioni della legge n. 382/1978 e del Regolamento di Disciplina
Militare.
b.
I militari non vincolati da rapporto d’impiego con l’Amministrazione
Difesa (cioè in servizio di leva obbligatorio, compresi gli Ufficiali di
complemento di 1^ nomina) possono svolgere attività private retribuite senza
preventiva autorizzazione, con le limitazioni derivanti dall’osservanza dei
doveri di servizio e di ufficio e dalla compatibilità delle prestazioni con la
dignità del grado, che dovrà valutare il Comandante di Corpo al quale le
predette attività dovranno essere rese note dagli interessati.
5.
ATTIVITA’
DI VOLONTARIATO
Le
attività di volontariato riconosciute e tutelate dalla legge n. 266/1991 sono
quelle “prestate in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”
(art. 2, 1° comma).
Trattandosi
di prestazioni a titolo gratuito o con solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute, possono essere svolte senza preventiva autorizzazione ministeriale a
condizione che le medesime siano:
-
compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel
rispetto dei contenuti della Legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio
sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di
Disciplina Militare);
-
svolte al di fuori dell’orario di servizio;
-
tali da richiedere un impegno che, pur continuo e/o assiduo, non sia
eccessivo e, comunque, non sia pregiudizievole per le prioritarie esigenze di
servizio, nonché per la capacità lavorativa e per il rendimento del militare;
-
svolte all’interno di organizzazioni di volontariato iscritte negli
appositi registri generali istituiti e tenuti dalle Regioni e Province Autonome
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991.
Per quanto riguarda le attività di volontariato nel
campo della protezione civile, gli interessati possono fruire dei particolari
benefici previsti dall’art. 10 del D.P.R. 21.9.1994 n. 613 (licenza speciale
nella misura di trenta giorni calendariali fino ad un massimo di novanta giorni
nell’arco di un anno), secondo quanto disposto da Segredifesa con il foglio n.
10614/131/98 del 17.9.1998. A tal fine è necessario che l’appartenenza ad una
associazione di volontariato legalmente riconosciuta ed inserita nell’elenco
del Dipartimento ella Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 613/1994, venga preventivamente
notificata dagli interessati ai rispettivi Comandanti di corpo.
Al verificarsi dell’esigenza, l’interessato dovrà
produrre inoltre il dispaccio di allertamento del Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di calamità
naturale nonché la richiesta da parte dello stesso Dipartimento e
l’autorizzazi0one di intervento in operazioni di soccorso
dell’organizzazione di volontariato alla quale è iscritto.
La licenza speciale potrà essere concessa semprechè
gli eventuali e prioritari impegni di servizio, valutabili di volta in volta dal
Comandante di corpo del richiedente, non siano impeditivi al suo rilascio.
Peraltro ogni militare in servizio è già inserito
in una organizzazione cha ha fra i suoi compiti primari quello di assicurare
interventi di protezione civile in ambito nazionale, destinando a tal fine
proprio personale addestrato e propri mezzi opportunamente predisposti.
Pertanto, l’inserimento volontario di un militare
in servizio attivo in una organizzazione locale di volontariato deve essere
considerato quale partecipazione di un privato cittadino e in quanto tale deve
essere compatibile con i doveri inerenti al servizio.
Infatti il particolare stato di militare è
contraddistinto, come richiamato dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, da una
condizione di “assoluta e permanente disponibilità al servizio” che risulta
prevalente su eventuali provvedimenti di precettazione adottati in caso di
calamità dalle Autorità.
6.
INCARICHI
DI CONSULENZA TECNICA
Ai
sensi dei vigenti codici di procedura penale e civile, il personale militare può
essere chiamato a dare le seguenti tipologie di consulenza tecnica:
-
consulenza tecnica d’ufficio (qualifica come “perizia” nel nuovo
c.p.p.);
-
consulenza tecnica su richiesta del Pubblico Ministero (prevista solo nel
processo penale);
-
consulenza tecnica su istanza della Polizia Giudiziaria (prevista solo
nel processo penale);
-
consulenza tecnica di parte.
In
merito alle condizioni ed ai requisiti richiesti per la concessione della
relativa autorizzazione, le prime
tre tipologie di consulenza vanno distinte dalla consulenza tecnica di parte.
a.
Consulenza tecnica d’ufficio, su richiesta del P.M. e su istanza della
P.G.
-
Per la consulenza tecnica d’ufficio (perizia, nel processo penale),
l’art. 221, 1° e 3° comma, del c.p.p. prevede che “Il
giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra
persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. (…). Il
perito (nominato dal giudice) ha l’obbligo di prestare il suo ufficio
(…)”.
-
Analoga previsione esiste per il procedimento innanzi al giudice civile.
L’art. 61 del c.p.c. stabilisce infatti che “quando
è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza
tecnica”. Anche qui, a norma dell’art. 63 c.p.c., “Il consulente (…) ha l’obbligo di prestare il suo ufficio”.
-
Per la consulenza tecnica su richiesta del P.M. (ipotizzabile solo nel
processo penale), l’art. 359 c.p.p. stabilisce che “Il
Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che
non possono rifiutare la propria opera”.
-
Per la consulenza tecnica su istanza della P.G. (ipotizzabile
esclusivamente nell’ambito del processo penale), l’art. 348, 4° comma, del
c.p.p. dispone che “La Polizia
Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico
ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la
propria opera”.
Alla
luce della suesposta normativa, ogniqualvolta gli organi dell’Autorità
Giudiziaria (Giudice, P.M. o P.G.) richiedano l’opera di appartenenti alle
FF.AA. in qualità di consulenti tecnici, sia nei processi penali che in quelli
civili, l’espletamento della relativa attività da parte del soggetto
designato è da considerarsi un atto dovuto e quindi non condizionato ad alcuna
autorizzazione preventiva da parte dell’A.D.. E ciò in quanto un eventuale
rifiuto non legittimamente motivato, per la sancita obbligatorietà
dell’ufficio, configura un delitto contro l’attività giudiziaria o,
quantomeno, una contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria.
Tuttavia,
poiché frequentemente la richiesta della consulenza tecnica di un militare da
parte dell’A.G. in tanto ha luogo in quanto lo stesso risulta iscritto, per
propria volontà, nell’albo dei consulenti tecnici o dei periti istituito
presso ogni Tribunale, gli interessati devono chiedere a questa Direzione
Generale la preventiva autorizzazione all’iscrizione nel citato Albo.
Allorquando
poi pervenga una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio da parte dell’A.G.,
che può anche prescindere dalla predetta iscrizione all’Albo, devono essere
seguite le sottonotate disposizioni:
-
il personale dovrà tempestivamente notificare al Comando di appartenenza
la richiesta degli organi dell’A.G. (Giudice o P.M.) o della P.G., indicando,
ove possibile, la durata presumibile dell’impegno e precisando altresì se è
iscritto o meno nell’albo dei consulenti tecnici o dei periti degli Organi
Giudiziari.
L’Ente
di appartenenza informerà le Autorità gerarchiche sopraordinate, lo S.M. di
F.A. competente e questa D.G.P.M.;
-
il personale dovrà svolgere l’attività in discorso nel rispetto delle
disposizioni del vigente Regolamento di Disciplina Militare (art. 17, paragrafo
5);
-
al personale chiamato dinanzi all’Autorità Giudiziaria in qualità di
consulente tecnico d’ufficio è che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede
di servizio, qualora lo stesso non sia iscritto negli appositi Albi istituiti
presso ogni Tribunale e sempre che la convenzione sia in connessione causale con
le mansioni svolte o con le competenze professionali acquisite in servizio, dovrà
essere attribuito il trattamento economico di missione per i connessi rimborsi
dedotto, ovviamente, quanto per il medesimo servizio sia stato liquidato dal
Ministero di Grazia e Giustizia.
In
tal caso, pertanto, l’Ente di appartenenza dovrà rilasciare al personale
interessato specifico certificato di viaggio, nel quale si concretizzerà
l’ordine di effettuare il particolare servizio, legittimando altresì
l’allontanamento del militare dall’ordinaria sede di servizio;
-
al personale chiamato dinanzi all’Autorità Giudiziaria in qualità di
consulente tecnico d’ufficio, qualora lo stesso abbia chiesto di essere
iscritto negli appositi Albi o allorquando la convocazione non sia in
connessione causale con le mansioni svolte o con le competenze professionali
acquisite in servizio, dovrà comunque essere consentito o di rispondere alla
convocazione fruendo, ove in orario di servizio, della propria licenza spettante
o di recuperi compensativi.
b.
Consulenza tecnica di parte
Per
l’espletamento dell’attività di consulenza tecnica disposta su istanza
delle parti private del processo (attore, convenuto e terzi intervenienti nel
processo civile; imputato e parte civile nel processo penale, ai sensi
dell’art. 225 c.p.p. e dell’art. 201 c.p.c.), le norme processuali non
prevedono alcuna obbligatorietà dell’ufficio e il militare ha pertanto piena
libertà di accettare o declinare l’incarico di consulente tecnico che gli
venisse proposto da uno dei suddetti soggetti.
Pertanto,
l’esercizio dell’attività di consulente tecnico di parte è consentito
esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione di questa D.G., la quale
verrà rilasciata soltanto ove siano soddisfatte tutte le condizioni elencate al
sottoparagrafo 4.a. della presente direttiva.
Considerato
che l’attività di consulenza tecnica di parte presenta aspetti che
travalicano le specifiche competenze e responsabilità di questa D.G. in ordine
alla concessione dell’autorizzazione, sarà acquisito il preventivo parere del
Gabinetto del Ministro della Difesa.
Allo
scopo di consentire una sollecita trattazione delle relative pratiche, le
istanze presentate al personale militare ed aventi ad oggetto l’espletamento
dell’incarico di consulenza tecnica di parte, debitamente istruite ai sensi
del successivo paragrafo 8 della presente circolare, dovranno essere inviate
alla D.G.P.M. – III Reparto – 7^ Divisione con la necessaria tempestività.
7.
INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO
a.
L’esercizio da parte del personale militare dell’insegnamento
universitario è soggetto a una particolare disciplina. Per tali attività il
combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del T.U. n. 311/1958 e dell’art.
105 del T.U. n. 1592/1933 prevede una deroga al divieto di cumulo tra impiego
nelle FF.AA. ed esercizio di qualsiasi altra professione, di cui alle leggi di
Stato del personale militare.
Stabilisce,
infatti, l’art. 8, comma 2, del T.U. n. 311/1958 che “E’ consentito il
cumulo dell’ufficio di professore di ruolo con quello ufficiale superiore o
generale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica nei casi e nei
limiti previsti dalle norme in vigore”.
L’art.
105 del T.U. n. 1592/1933 dispone, a sua volta, che “E’ in facoltà
dell’Amministrazione di consentire il cumulo dell’ufficio di professore di
ruolo di Università (…) con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito,
della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattasi di insegnamenti
che, di comune accordo fra il Ministro dell’Educazione Nazionale (oggi,
Ministro della Pubblica Istruzione) e il Ministro da cui l’Ufficiale
dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie
dell’Arma cui l’ufficiale appartiene.
Il
consenso (…) deve essere dato dal Ministro dell’Educazione Nazionale e dal
Ministro da cui dipende l’ufficiale e può in qualsiasi momento essere
revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno
di essi”.
Alla
luce di tale disposto normativo, l’autorizzazione al cumulo tra incarichi di
insegnamento universitario e impiego nella F.A. potrà essere esclusivamente
concessa:
-
agli Ufficiali superiori e ai Generali e Ammiragli delle FF.AA.,
rimanendo escluso il restante personale ufficiale, Sottufficiale e Truppa;
-
per l’esercizio degli incarichi di professore universitario di ruolo
e, per evidente analogia, di professore universitario associato, in
presenza di espressa delibera del Consiglio dell’Università di assegnazione
della cattedra al militare richiedente. Deve, pertanto, ritenersi esclusa la
possibilità di cumulo tra impiego in F.A., e svolgimento dell’incarico di
insegnante di ruolo presso Istituti di Istruzione Superiore;
-
per incarichi universitari aventi ad oggetto insegnamenti attinenti
alle materie professionali proprie della Forza Armata di appartenenza;
-
a condizione, in ogni caso, che l’esercizio dell’attività di
insegnamento si svolga al di fuori dell’orario di servizio e con modalità
tali da non pregiudicare il rendimento in servizio del militare.
b.
Le Università possono anche nominare professori a contratto, per la
durata di un anno accademico, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli
ufficiali impartiti nelle facoltà (art. 25 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382).
Gli
studiosi od esperti, in possesso di alta qualificazione scientifica o
professionale, ai quali le Università affidano tali corsi integrativi,
prefissandone le prestazione e il compenso da corrispondere, possono essere,
come previsto dalla stessa norma citata, dipendenti dell’Amministrazione dello
Stato e, di conseguenza, anche militari in servizio, senza limiti di grado.
Se
le funzioni di professore a contratto vengono svolte con la percezione di un
compenso, dovrà essere richiesta l’autorizzazione di questa D.G.. Viceversa,
qualora le predette funzioni vengano svolte a titolo gratuito o in esecuzione di
convenzioni stipulate fra le Università e organismi dell’A.D. senza oneri per
le Università stesse, non è richiesto il rilascio di specifica autorizzazione
da parte di questa D.G..
c.
Dagli incarichi di professore universitario di ruolo, associato o a
contratto devono essere tenute distinte tutte le altre attività, di varia
natura, consistenti nello svolgimento, presso Università o Istituti di
Istruzione Superiore, di cicli di lezioni, gruppi di studio o di lavoro, ovvero
nell’assistenza al titolare di una cattedra universitaria in qualità di
“cultore della materia”. Trattasi, infatti, di incarichi che, pur rientrando
nell’ambito della collaborazione tecnico-scentifica, si differenziano
nettamente dall’insegnamento universitario di ruolo o associato per la
mancanza di un provvedimento ufficiale di assegnazione di cattedra
universitaria.
Ne
consegue che l’esercizio delle attività in questione, qualora avvenga a
titolo gratuito, non necessita di autorizzazione. Qualora invece avvenga con
percezione di un compenso, esclusi quelli derivanti dalle attività elencate nel
citato art. 8, comma 6, del D.Lgs. 29/1993, deve considerarsi assoggettato alla
medesima disciplina generale prevista per lo svolgimento di attività
extraprofessionale di cui al sottoparagrafo 4.a. della presente circolare.
8.
ATTIVITA’ ARTISTICA E CULTURALE
Le
norme indicate nel precedente paragrafo 3, non trovano applicazione per le
attività artistiche o culturali che non si configurano quale professione,
industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto.
Tali
attività, costituendo libere espressioni culturali, non necessitano di alcuna
autorizzazione, avuto riguardo anche a quanto previsto dall’art. 9 della legge
11 Luglio 1978 n. 382, “Norme di principio sulla disciplina militare”, il
quale prevede che “i militari possono liberamente pubblicare i loro
scritti, tenere pubbliche conferenze e, comunque, manifestare pubblicamente il
proprio pensiero…omissis…”.
Di
conseguenza dette attività costituiscono libera estrinsecazione della sfera
privata e rientrano nell’impiego del tempo libero. Ciò vale anche per le
attività ricreative e sportive, le quali possono essere svolte senza
autorizzazione, sempre che avvengano a titolo gratuito o con percezione del solo
rimborso delle spese documentate.
Inoltre
lo stesso art. 58 comma 6 del D.Lgs., al punto a) esclude espressamente dal
novero degl’incarichi retribuiti per i quali è necessaria l’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza i compensi derivanti dalla collaborazione
a giornali, riviste, enciclopedie e simili.
9.
COLLABORAZIONE CON GLI AERO-CLUB DA PARTE DI PERSONALE
PILOTA ISTRUTTORE DELL’AERONAUTICA MILITARE
La
collaborazione del personale pilota istruttore dell’A.M. con l’Aero Club
d’Italia ed i sodalizi ad esso federati, in qualità d’istruttore di volo,
è strettamente vincolata alle sottoelencate particolari condizioni, a suo tempo
concordate con Civilavia e con l’Aero Club d’Italia:
-
dimostrata indisponibilità di piloti – istruttori civili;
-
possesso da parte del pilota dei previsti titoli civili e della nomia ad
istruttore di volo militare;
-
nulla osta della D.G.P.M.;
-
gratuità delle prestazioni;
-
temporaneità dell’autorizzazione (6 mesi);
-
impegno degli Aero-Club a stipulare una polizza assicurativa a copertura
dei rischi derivanti dallo svolgimento della collaborazione in argomento;
-
richiesta nominativa dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a cui
gli Aero-Club interessati, secondo le modalità riportate nel foglio n. 302802,
del 01.02.1983 di Civilavia, dovranno rappresentare l’esigenza.
Si
precisa che:
-
pur a fronte della gratuità delle prestazioni, l’autorizzazione rimane
necessaria in quanto prevista dagli accordi di collaborazione, tenuto conto,
altresì, della particolare qualificazione professionale in questione, dei
possibili riflessi sull’impiego del personale interessato, degli obblighi
assicurativi previsti nonché delle garanzie richieste dalle organizzazioni di
rappresentanza dei piloti – istruttori civili a tutela della situazione
occupazionale di tale personale.
-
L’inoltro delle istanze e della relativa documentazione, di cui al
seguente paragrafo 11, non costituisce alcun titolo per gli interessati ad
iniziare, sotto qualsiasi forma, una collaborazione con gli Aero-Club prima
ancora che questa D.G. abbia notificato, tramite gerarchico, il proprio
nulla-osta e che venga stipulata la prevista polizza assicurativa;
-
In mancanza di richiesta nominativa di Civilavia alla scrivente, che dovrà
procedere o essere contestuale all’istanza dell’interessato, la pratica non
potrà essere istruita;
-
La copia della polizza assicurativa dovrà pervenire a questa D.G. entro
30 giorni dalla notifica del nulla-osta, pena la revoca dello stesso;
-
Per la collaborazione fornita in assenza di nulla-osta si applicheranno
le norme contenute al seguente paragrafo 12, che prevedono l’adozione del
provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza a seguito di diffida
dell’Amministrazione;
-
Il nulla-osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, prima della
sua naturale scadenza, qualora venga a mancare anche uno solo dei presupposti
che hanno consentito di concederlo o per sopraggiunte esigenze di servizio.
10.
PARTECIPAZIONE DEL
PERSONALE MILITARE A COMMISSIONI
PER ESAMI DI STATO
Si
rimanda alla specifica circolare di Segredifesa n. 309060/01/38202/92/402 del
17.7.1992 della quale si conferma la vigenza.
11.
PROCEDURE PER LA
CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
a.
Per
la concessione di un’autorizzazione allo svolgimento di attività
extraprofessionali retribuite, dovrà essere inoltrata apposita istanza in carta
semplice, indirizzata alla D.G.P.M. – III Reparto – 7^ Divisione, corredata
dei motivati pareri dei superiori gerarchici fino a livello di
Alto Comando o corrispondente nonché di una dichiarazione probatoria,
rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (società, associazione, ente
etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività,
dalla quale risultino:
-
la natura, le caratteristiche e le modalità di esercizio dell’attività
extraprofessionale;
-
i limiti temporali della prestaione;
-
la natura isolata e meramente occasionale della retribuzione con
l’indicazione del compenso lordo previsto o presunto.
b.
Ove l’istanza sia stata inoltrata per la prevista via gerarchica e
risulti correttamente istruita oltrechè corredata dalla documentazione
specificata sopra, l’autorizzazione a svolgere l’attività
extraprofessionale sarà concessa:
-
sulla base dei pareri espressi dai superiori gerarchici, tenendo conto
delle osservazioni e delle raccomandazioni contenute nel foglio di Segredifesa
n. 4659/142/97 del 8.5.1997;
-
in proposito si precisa che dai pareri deve emergere una valutazione
positiva o negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo
4.a. senza che tale valutazione venga demandata alla discrezionalità dello
stesso richiedente;
-
valutata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 4.a.
per le attività extraprofessionali in genere (consulenza tecnica di parte
compresa);
-
per prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo; non
rispondono a tale requisito le attività svolte per più periodi frazionati
artificiosamente senza effettiva soluzione di continuità fra gli stessi.
c.
Per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica di parte,
l’istante dovrà produrre, in sostituzione della dichiarazione probatoria di
cui al precedente sottoparagrafo a., la seguente documentazione:
-
copia dell’Ordinanza con cui il Giudice ha autorizzato le parti private
del processo a nominare un proprio consulente tecnico, ai sensi dell’art. 225
c.p.p. o dell’art. 201 c.p.c.;
-
copia della dichiarazione, ricevuta dal Cancelliere del Giudice
competente, con la quale la parte processuale privata ha disposto la nomina del
militare istante in qualità di proprio consulente tecnico.
d.
Per gl’incarichi di insegnamento universitario, compresi quelli di
Professore a contratto quando è prevista la corresponsione di un compenso, le
richieste di autorizzazione dovranno essere inviate corredate dei pareri dei
superiori gerarchici del richiedente, da copia della delibera del Consiglio di
Università di assegnazione della cattedra universitaria o dell’insegnamento
integrativo e di un documento dell’Università da cui risultino:
-
la materia (o le materie) di insegnamento oggetto dell’incarico;
-
la natura dell’incarico e la posizione giuridica che assumerà il
militare (professore universitario di ruolo, professore associato o professore a
contratto);
-
il numero delle ore giornaliere e settimanali da dedicare alle lezioni e
al ricevimento degli studenti, nonché i periodi di tempo nel corso dei quali il
professore sarà impegnato nell’effettuazione degli esami.
e.
Per il rilascio del nulla-osta per la collaborazione con gli Aero-Club
da parte di personale pilota – istruttore dell’A.M., l’istanza
dell’interessato dovrà essere corredata:
-
della dichiarazione che la collaborazione con l’Aero-Club sarà svolta
gratuitamente e volontariamente, a titolo privato e personale, limitatamente ai
soli “giorni liberi dal servizio”;
-
dei motivati pareri dei superiori gerarchici, tenuto conto delle esigenze
di servizio dell’Ente di appartenenza;
-
della dichiarazione dell’Aero-Club ampiamente liberatoria di ogni
responsabilità dell’Amministrazione Difesa e con l’impegno a stipulare
polizza assicurativa a favore del personale interessato, con i seguenti
massimali, secondo quanto disposto dallo S.M.A. – 5° Reparto:
(
) L. 600.000.000 in caso di morte o invalidità permanente;
(
) L. 600.000.000 in caso d’invalidità specifica aeronautica;
( ) L. 200.000 quale diaria giornaliera per
temporanea invalidità conseguente
al sinistro, non inferiore a 180 giorni;
Copia
autenticata della suddetta polizza dovrà essere successivamente trasmessa alla
scrivente.
Il nulla-osta a svolgere la collaborazione con gli
Aero-Club, valido
sei mesi, sarà concesso:
-
verificata la sussistenza di tutte le condizioni indicate al precedente
paragrafo 9.;
-
sulla base dei pareri espressi dai superiori gerarchici e dallo S.M.A. 3°
Reparto.
12.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PRIVATE INCOMPATIBILI O NON
AUTORIZZATE
Nel
caso di accertato svolgimento da parte del personale militare di attività
private incompatibili o non autorizzate, questa Direzione Generale provvederà a
dar corso alla procedura prevista dall’art. 1 della legge 37/1968 il quale
dispone che “l’Ufficiale e il Sottufficiale… in servizio permanente (nonché,
in forza del rinvio di cui al citato art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 196/1995,
il volontario di truppa in servizio permanente) che contravvengono ai divieti
posti dalle rispettive leggi di stato sono diffidati dal Ministro per la Difesa
a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che
l’Ufficiale, il Sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla
diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni
dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, …cessano dal
servizio permanente… per decadenza. Il realtivo provvedimento è adottato
previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi
sull’avanzamento”.
Pertanto,
in caso d’inottemperanza alla diffida dell’Amministrazione, sarà possibile
l’adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza.
Le
eventuali segnalazioni sull’esistenza delle sopraccitate situazioni di
incompatibilità dovranno essere inviate dalle competenti Autorità gerarchiche
con la massima urgenza, mediante trasmissione di una dettagliata relazione,
supportata da idonea documentazione probatoria.
13.
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
Tutte
le attività private extraprofessionali retribuite autorizzate da questa D.G.
sono soggette all’Anagrafe delle prestazioni secondo le modalità della
circolare n. DGPM/UDG/1/326/21-PERS del 23.6.1999.
14.
DISPOSIZIONI FINALI
Con
l’entrata in vigore della presente circolare, sono abrogate le circolari a
riferimento b) e c). S’invita a voler dare al contenuto della stessa la più
ampia diffusione presso gli Enti, i Reparti e le Unità dipendenti.
IL
DIRETTORE GENERALE
Ten.Gen. Antonino TAMBUZZO