
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ DIRITTO E PROGRESSO
DIREZIONE NAZIONALE
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DIREZIONE PER L’IMPIEGO
DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA
D.I.P.M.A. 001/2001
Direttiva per l’impiego degli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero
PREMESSA
Nell'ambito del nuovo quadro normativo, definito dalla Legge n. 25 del 18 febbraio 1997 e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 556 del 22 ottobre 1999, i criteri per l'impiego del personale militare sono definiti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, mentre la competenza e responsabilità dell'impiego del personale militare dell'Aeronautica è demandata al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare che provvede "alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale Ufficiale, dei Sottufficiali e dei militari di truppa della Forza Armata e pone in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso".
Per l'esercizio delle suddette attribuzioni il Capo di Stato Maggiore dell'A.M.:
- si avvale della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica (D.I.P.M.A.) che, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ad essa delegate, "provvede alla programmazione ed alla relativa attuazione dei provvedimenti per l'impiego del personale dell'Aeronautica Militare per tutte le esigenze nazionali, interforze e intemazionali, curando specificamente tutte le attività di pianificazione e le relative designazioni alle SS.AA. secondo le normative in vigore";
- ha delegato i Comandanti dell'Organizzazione di Vertice della Forza Armata (C.S.A, COMLOG, C.G.S., -C.O.F.A. ed il Sottocapo di Stato Maggiore A.M.) a formalizzare le proposte per le cicliche "programmazioni d'impiego" ed a emanare gli atti relativi sia al conferimento di incarichi sino al grado di Tenente Colonnello, sia al trasferimento nell'ambito delle articolazioni dipendenti, purché non vi sia cambiamento della sede di servizio che comporti, tra l'altro, l'attribuzione di specifici emolumenti connessi al trasferimento di sede;
- ha, altresì, delegato i Comandanti di Corpo a conferire incarichi di livello inferiore a Comandante di Gruppo nell'ambito della propria unità, con esclusione di quelli per i quali sia previsto un D.M. o atto riservato ad altra Autorità.
SCOPO
In tale quadro è stata elaborata la presente Direttiva allo scopo di:
· riunire in un unico testo le molteplici direttive/circolari emanate nel tempo;
· uniformare le procedure per tutto il personale militare (Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in S.P.), fatte salve le differenze derivanti dai rispettivi profili d'impiego;
· decentrare al più basso livello decisionale l'impiego nel rispetto dei parametri fissati dalle deleghe;
· fornire a tutto il personale della FA., con particolare riferimento a quello preposto alle attività connesse con l'impiego del personale, un pratico strumento di consultazione e di lavoro.
OBIETTIVI
La presente Direttiva persegue i seguenti obiettivi:
· concorrere all'ottimizzazione dell'impiego del personale attraverso una corretta gestione;
· migliorare il flusso informativo nei confronti del personale militare dipendente (pianificazione e programmazione), assicurando allo stesso risposte precise e puntuali;
· favorire l'assolvimento del compito al personale che opera nel settore dell'impiego;
· soddisfare, attraverso una corretta azione di comando, le aspettative del personale militare riferite al proprio impiego.
DESTINATARI
La presente Direttiva è applicabile nei confronti degli Ufficiali (fino al grado di Colonnello), dei Sottufficiali (Ruolo dei Marescialli e Ruolo dei Sergenti) e dei Volontari di Truppa in S.P.(*).
(*) Per l'impiego dei militari di Tmppa in servizio di Leva è stata emanata apposita direttiva DIPMA 521/2000 in data-24 agosto 2000. Per i militari di Truppa in F.B. ed FA. vedi nota a pag. 17.
1. GENERALITA’
II processo di assegnazione del personale militare ai vari Enti/Reparti dell'area internazionale, interforze e di F.A. avviene annualmente attraverso la "fase di programmazione" dei trasferimenti e si formalizza mediante l'emissione da parte della D.I.P.M.A. di un "ORDINE DI IMPIEGO".
Al riguardo la L. n°25/97 riporta nell'alveo di competenza degli SS.MM. di F.A. tutte le attribuzioni e le attività relative all'impiego, trasferendo in F.A. una fondamentale potestà strettamente legata all'azione di comando. Ciò, avallando e rafforzando quanto già a suo tempo disposto con l'O.D. 1, che attribuisce al Comandante di Corpo "la facoltà di movimentare, all'interno del proprio Ente, militari di ogni grado, in ossequio alle TT.OO. del Reparto ed alle norme ordinative relative all'impiego".
In tale contesto, pertanto, l'impiego del personale militare deve tendere alla valorizzazione del processo decisionale del Comandante, al fine della più efficace gestione delle risorse umane allo stesso affidate; deve essere perseguita e ricercata, infatti, la maggiore convergenza tra le prioritarie esigenze della F.A. e gli interessi/aspirazioni del singolo che, per quanto possibile devono essere tenuti nella massima considerazione.
Tale inquadramento normativo dell'impiego trova sostegno nell'orientamento giurisprudenziale1 che configura e qualifica i trasferimenti del personale militare come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, e come tali rientrano nella sfera degli atti discrezionali dell'Amministrazione della Difesa. Proprio in ragione di tale configurazione la potestà per l'impiego è stata delegata agli Alti Comandanti che, nell'ambito dell'area di rispettiva competenza, provvedono alla valutazione anche delle esigenze personali rappresentate dal militare dipendente.
La presente Direttiva contiene le disposizioni e le procedure relative a:
- PRIMA ASSEGNAZIONE, intendendosi come tale, ai soli fini dell'impiego, il primo atto di assegnazione del personale ad un Ente/Reparto interforze o di F.A. al termine del corso iniziale di formazione professionale, ovvero di reimpiego in caso di cambio di ruolo.
- TRASFERIMENTO, intendendosi come tale la movimentazione del personale ad un nuovo Ente o Reparto in ambito nazionale di F.A. o
' II Consiglio di Stato: sentenze: n. 565 del 6 maggio 1999, n. 33 del 21 gennaio 1997, n. 85 del 29 gennaio 1996, n. 1017 del 16 novembre 1993, n. 573 del 1 giugno 1993, n.142 del 3 febbraio 1992 e da ultimo 4 aprile 2000 - Sez. IV.
interforze ed internazionale. Tale atto può avvenire d'autorità, per effetto di pianificazioni pluriennali e programmazioni annuali.
Possono altresì effettuarsi trasferimenti al di fuori delle programmazioni sopra citate, da intendersi "a domanda", nel caso che ricorrano i presupposti di cui alla L. 104/92 (legge quadro per l'integrazione e l'assistenza dei soggetti portatori di handicap), alla L. 265/99 (Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n°142) ed alla L. 100/87 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare).
Per comodità espositiva nella presente direttiva con il termine "Enti programmatori" si intendono i seguenti organismi: Gabinetto del Ministro. Stato Maggiore della Difesa. Segretariato Generale della Difesa. Uffici Centrali (area interforze). Stato maggiore Aeronautica (*}. Alti Comandi di F.A. (area di F.A.).
Le disposizioni e le procedure contenute nella presente direttiva si uniscono in un quadro complessivo di attività concernenti il personale espletate dai vari Organismi della Forza Armata ed Interforze, che vengono riepilogate nella tabella che segue:
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ATTIVITÀ
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ORGANISMI RESPONSABILI
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Definizione delle esigenze interforze ed Intemazionali
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Stato Maggiore della Difesa (**)
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Definizione delle esigenze operative dell'A.M.
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Stato Maggiore dell'A.M.
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Arruolamento del personale in funzione delle esigenze operative
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Dirczione Generale per il Personale Militare
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Incorporazione Selezione e Formazione •
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Comando Generale delle Scuole
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Impiego del personale
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II Capo di Stato Maggiore dell'A.M. attraverso la D.I.P.MA
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Impiego del personale
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ALTI COMANDI di F.A. (nei limiti delle deleghe conferite dal CSMA)
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Impiego del personale
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COMANDI DI CORPO (nei limiti delle deleghe conferite dal CSMA)
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Gestione Operativa, Amministrativa, Matricolare e Disciplinare del personale
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Ente/Reparto d'impiego
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NOTE;
(*) Nel testo della presente Direttiva ogni riferimento all'area dello SMA è
comprensivo anche dell'U.C.A.M, dell'U.Ge.Co., del R.G.S. e dell'I.S.V. (**) Gli Ufficiali da impiegare nelle aree interforze T/O, T/A e T/I vengono designati, su proposta del Capo di Stato Maggiore di F.A., rispettivamente dal Capo di SMD e, per delega dal Segretario Generale/DNA.
2. PRIMA ASSEGNAZIONE
A. CRITERI
La D.I.P.M.A. procede all'impiego presso un Ente o Reparto di un Ufficiale, Sottufficiale o Volontario di truppa in S.P. al termine del corso di formazione professionale sulla base di:
· prioritarie esigenze operative e funzionali della Forza Armata rappresentate da Enti programmatori interforze e di F.A.;
· tabelle ordinativo - organiche degli Enti o Reparti;
· necessità di un'equa ripartizione qualitativa e quantitativa del personale presso i singoli Enti o Reparti;
· sedi richieste dall'interessato;
· risultati ottenuti durante il concorso o il corso di formazione.
B. PROCEDURA
(1) La D.I.P.M.A., in previsione di nuove immissioni in F.A.:
acquisisce le esigenze operative-funzionali1 da Enti programmatori interforze e di F.A. per i Reparti/Enti da loro dipendenti;
· redige un "piano di alimentazione" suddiviso per ruoli/categorie/specialità/qualifiche accorpando gli Enti secondo , le esigenze/priorità definite dal Comando responsabile di ciascuna area;
· trasmette, se necessario, al Comando Generale delle Scuole (Alto Comando responsabile dei corsi di formazione) il "piano di alimentazione di F.A.".
(2) II Comando Generale delle Scuole, nel caso il personale da impiegare o reimpiegare sia frequentatore di corso presso una Scuola dipendente, provvede a:
- comunicare ai frequentatori gli Enti/Reparti che dovranno essere alimentati;
' Le esigenze dovranno riferirsi ad una o più delle seguenti condizioni:
- Ripianamento carenze organiche
- Avvicendamento del personale che non trova più utile collocazione presso l'Ente di appartenenza.
· trasmettere alla DIPMA le schede notizie dei frequentatori che invocano il diritto a fruire dei benefìci di cui alle citate L. 104/92, L. 265/99, od alla L. 100/87 e successive modificazioni ed integrazioni, corredate dei documenti attestanti tale diritto, nonché i risultati ottenuti durante la frequenza del/dei corsi stilati nella forma di graduatoria di merito con l'indicazione degli Enti d'impiego prescelti dagli interessati.
(3) La DIPMA, raccolte le suddette informazioni, provvede all'assegnazione dei frequentatori agli Enti/Reparti secondo la procedura di seguito specificata:
· effettua l'abbinamento tra il nominativo e la sede, in ragione della graduatoria e delle scelte effettuate dai frequentatori;
· emana gli atti formali di assegnazione.
(4) La DIPMA, in presenza di specifiche esigenze, provvedere all'assegnazione presso gli Enti/Reparti, in deroga ai criteri sopra descritti ed alle preferenze espresse dai frequentatori, basandosi esclusivamente sulle caratteristiche professionali previste per l'incarico che deve essere ripianato.
3. TRASFERIMENTO D'AUTORITA’
A. GENERALITA’
E' il provvedimento con il quale la D.I.P.M.A., dispone la movimentazione del personale ad altro Ente o Reparto in ambito interforze, internazionale e di F.A., per effetto delle pianificazioni pluriennali e delle programmazioni annuali derivanti da:
· necessità operative;
· obblighi derivanti da disposizioni di legge;
· esigenze funzionali Interforze e/o di F.A.;
· provvedimenti di carattere ordinativo;
· avvicendamento;
· esigenze particolari di natura personale e/o professionale prospettate dal personale;
· frequenza corsi addestrativi di lunga durata.
Gli Enti programmatori interforze designano, su proposta della DIPMA, il personale da impiegare rispettivamente nell'area interforze Tecnico - Operativa, Tecnico - Amministrativa e Tecnico - Industriale.
Lo SME, lo SMM ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Comando Generale della Guardia di Finanza saranno interessati di volta in volta, in ragione dei provvedimenti d'impiego relativi al personale A.M. destinato alle aree di rispettiva competenza.
Elementi cardine dai quali devono discendere le movimentazioni del personaie militare sono le PIANIFICAZIONI PLURIENNALI e le PROGRAMMAZIONI ANNUALI, le cui procedure sono di seguito definite.
B. PIANIFICAZIONE PLURIENNALE
(1) SCOPO
L'attività di pianificazione ha lo scopo di:
· indicare la conferma o gli avvicendamenti negli incarichi per ciascun anno del quinquennio successivo all'anno in corso (o di "riferimento");
· fornire al personale indicazioni, in termini di cambio incarico che comporti, o meno, un cambio di sede entro il successivo biennio.
(2} PROCEDURA
La procedura da attuare viene differenziata per Colonnelli, Ufficiali fino al grado di Ten.CoL, Sottufficiali e Truppa in S.P.:
(a) Colonnelli:
• la DIPMA entro il 1° settembre di ciascun anno fornisce agli Enti programmatori interforze e allo SMA un documento su formato elettronico (fac-simile in annesso 1) contenente:
· le posizioni organiche previste in ciascun ordinamento per "Colonnello A.M." con l'indicazione del nominativo del titolare;
· gli incarichi attribuiti a quegli Ufficiali impiegati, seppur temporaneamente, in posizioni extra-organiche, ovvero in posizioni organiche previste per un grado differente;
• gli Enti programmatori interforze e di F.A. restituiscono alla DIPMA entro il 30 settembre dello stesso anno tale documento (ove possibile su supporto elettronico), indicando:
· le proiezioni nell'incarico di ciascun Ufficiale per il successivo quinquennio, corredate da ogni altro utile elemento di valutazione;
· le sedi di eventuale gradimento (fac-simile in annesso 2) del personale interessato ai successivi due cicli di programmazione.
(b) Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello:
• Ciascun Ente/Reparto di F.A. entro il 1° settembre di ciascun anno fornisce, per il tramite gerarchico, all'A.C. da cui dipende l'elenco delle posizioni organiche previste in ciascun ordinamento per gli Ufficiali in F.E.O., indicando il nominativo del titolare e le proiezioni per il loro impiego/reimpiego nel successivo quinquennio, nonché ogni altro eventuale elemento.
• gli Enti programmatori interforze e lo SMA inviano, entro il 15 ottobre dello stesso anno, tale documento alla DIPMA, suddiviso per Reparti/Enti e possibilmente su formato elettronico (fac-simile in annesso 3), con proposte di trasferimenti da/per gli Enti dell'area di rispettiva competenza, relativamente al proprio personale, nonché con la disponibilità al reimpiego verso Enti che ricadono in altre aree d'impiego, corredate di ogni utile elemento di valutazione e una dichiarazione attestante le sedi di eventuale gradimento (fac-simile in annesso 2), limitatamente al personale per il quale si pianifica un trasferimento nei successivi due cicli di programmazione;
• gli AA.CC. inviano tale documento, entro il 15 ottobre dello stesso anno, alla DIPMA, suddiviso per Enti e possibilmente su formato elettronico (fac-simile in annesso 3), con proposte di trasferimenti da/per gli Enti dell'area di rispettiva competenza, relativamente al proprio personale, nonché la disponibilità al reimpiego verso Enti che ricadono in altre aree d'impiego. Tali proposte dovranno essere corredate di ogni utile elemento di valutazione e una dichiarazione attestante le sedi di eventuale gradimento (fac-simile in annesso 2), limitatamente al personale per il quale si pianifica un trasferimento nei successivi due cicli di programmazione.
C. PROGRAMMAZIONE ANNUALE
(1) SCOPO
L'attività di programmazione ha lo scopo di definire l'impiego del personale militare negli incarichi relativi al primo anno della pianificazione quinquennale. Le attività sono orientale ai seguenti obiettivi:
· esaminare e portare alla approvazione delle SS.AA., in un contesto globale ed in un'unica soluzione, le programmazioni d'impiego elaborate di concerto con Enti programmatori interforze e di F.A., suddivise per ruolo/categorie /specialità/qualifiche;
· allineare le cessioni/assunzioni di incarico, con relativi avvicendamenti/trasferimenti, al periodo giugno /settembre di ciascun anno.
(2} PROCEDURA
In analogia a quanto previsto in sede di pianificazione quinquennale la procedura da attuare viene differenziata per i Colonnelli, Ufficiali fino al grado di Ten.CoL, Sottufficiali e Truppa in S.P..
(a) Colonnelli'.
La DIPMA entro il 1° dicembre di ciascun anno fornisce a Enti programmatori interforze e di F.A. gli "Elementi di programmazione", preliminari all'impostazione della programmazione d'impiego dei Colonnelli di tutti i Ruoli, contenenti:
• le esigenze di avvicendamento/ripianamento desunte dal documento "Elementi di pianificazione" per il quinquennio successivo che tiene conto delle proiezioni di impiego di ciascun Colonnello rappresentate da Enti programmatori interforze e di F.A.;
• gli Ufficiali presumibilmente disponibili per le varie tipologie di incarichi di Comando/Dirczione, raccolti secondo una ripartizione per ruoli.
Entro il 15 gennaio di ciascun anno lo S.M.A. e gli AA.CC., avanzano alla D.I.P.M.A. proposte nominative, individuando il personale fra quello preferibilmente disponibile elencato nel documento "Elementi di programmazione":
In ragione degli elementi acquisiti ed in stretto coordinamento con gli Enti sopra menzionati, la DIPMA predispone la bozza di programmazione per l'anno in corso per le relative decretazioni entro 31 marzo dell'anno cui si riferisce.
La programmazione viene inviata agli Enti programmatori interforze e di F.A. (ciascuno per la parte attinente al proprio ordinamento), che entro il 15 maggio forniranno alla DIPMA le date di disponibilità del personale in uscita da ciascuna area, rendendo lo stesso edotto del provvedimento d'impiego cui è interessato (fac-simile in annesso 7).
Le eventuali proposte di varianti alla programmazione diverranno oggetto di nuova decretazione solo se pervenute entro il termine del 30 maggio. Oltre tale data le esigenze verranno rimandate ai successivi due cicli di programmazione.
Gli avvicendamenti dovranno aver luogo nel periodo giugno-settembre e dovranno essere conclusi entro il 15 settembre. Il periodo di "affiancamento" fra l'Ufficiale cedente ed il subentrante non dovrà di massima superare i 15 giorni calendariali. Risulta pertanto necessario che le movimentazioni, fra loro concatenate, vengano iniziate fin dai primi giorni del mese di giugno.
La D.I.P.M.A. in coordinamento con gli Enti/Comandi interessati, emanerà l'ORDINE DI IMPIEGO.
(b) Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello.
La DIPMA entro il 1° dicembre di ciascun anno fornisce agli Enti programmatori interforze e di F.A. (ognuno limitatamente alla parte relativa al proprio ordinamento) gli Elementi di programmazione, preliminari all'impostazione della programmazione d'impiego degli Ufficiali di tutti i Ruoli, contenenti:
• il piano di alimentazione suddiviso per Arma/Corpo Ruolo e specialità;
• le esigenze di avvicendamento/ripianamento desunte dal documento "Elementi di pianificazione" per il quinquennio successivo che deve necessariamente tenere conto delle proiezioni di carriera e di impiego di ciascun Ufficiale;
• gli eventuali impedimenti relativi all'attuazione, anche nei successivi cicli di impiego, dei provvedimenti proposti in sede di pianificazione pluriennale.
• i nominativi degli Ufficiali presumibilmente disponibili per le varie tipologie di incarichi, raccolti secondo una ripartizione per ruoli;
• i nominativi del personale che, presumibilmente, verrà inviato alla frequenza dei corsi di formazione di lunga durata;
Sulla base di tali elementi, lo SMA e gli AA.CC. formuleranno alla DIPMA, entro il 31 gennaio, proposte di impiego.
Entro la stessa data del 31 gennaio di ciascun anno gli Enti programmatori interforze confermeranno, o meno, per le aree di rispettiva competenza e limitatamente ai successivi due cicli di programmazione, la disponibilità al reimpiego del personale di cui ai punti precedenti.
In ragione degli elementi acquisiti ed in stretto coordinamento con gli Enti sopra menzionati la DIPMA predispone la bozza di programmazione da sottoporre all'approvazione del Capo di SMA entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
La programmazione è inviata agli Enti programmatori interforze e di F.A. (ognuno limitatamente alla parte relativa al proprio ordinamento), che entro il 15 maggio forniranno alla DIPMA le date di disponibilità del personale in uscita da ciascuna area, rendendo lo stesso edotto del provvedimento d'impiego cui è interessato (fac-simile in annesso 7).
Le eventuali proposte di varianti alla programmazione, originate da cause di forza maggiore, diverranno oggetto di nuova decretazione solo se pervenute entro il termine del 30 maggio. Oltre tale data le esigenze verranno rimandate al successivo ciclo di programmazione.
Gli avvicendamenti dovranno aver luogo nel periodo giugno-settembre e dovranno essere conclusi entro il 15 settembre di ciascun anno. Il periodo di "affìancamento" fra l'Ufficiale cedente ed il subentrante non dovrà, di massima, superare i 15 giorni calendariali. Diviene pertanto imperativo che le movimentazioni, fra loro concatenate, vengano iniziate fin dai primi giorni del mese di giugno.
(e) Sottufficiali e Truppa in S.P.:
In ragione degli elementi acquisiti in fase di pianificazione quinquennale la DIPMA predispone la bozza di programmazione annuale per la decretazione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
La programmazione, comprensiva dei provvedimenti di trasferimento proposti dagli AA.CC., viene inviata agli Enti programmatori interforze e di F.A. (ognuno limitatamente alla parte relativa al proprio ordinamento), che entro il 15 maggio forniscono alla DIPMA le date di disponibilità del personale in uscita da ciascuna area, rendendo lo stesso edotto dei provvedimenti d'impiego cui è interessato (facsimile in annesso 7). Unitamente alla programmazione la DIPMA avrà cura di indicare agli Enti programmatori ogni impedimento relativo all'attuazione, anche nei successivi cicli di impiego, dei provvedimenti proposti in sede di pianificazione pluriennale.
Gli Enti programmatori interforze per l'area di rispettiva competenza forniranno il previsto parere per il personale proposto in ingresso.
Le eventuali proposte di varianti alla programmazione, originate da cause di forza maggiore, verranno prese in considerazione e diverranno oggetto di nuova decretazione solo se pervenute entro il termine del 30 maggio di ciascun anno. Oltre tale data le esigenze verranno rimandate al successivo ciclo di programmazione.
Gli avvicendamenti dovranno aver luogo nel perìodo giugno-settembre e dovranno essere completate entro il 30 settembre di ciascun anno. L'eventuale periodo di "affiancamento" fra cedente ed il subentrante dovrà essere, al massimo, di 15 giorni calendariali.
4. ESIGENZE PARTICOLARI DI NATURA PRIVATA E/O PROFESSIONALE DEL PERSONALE
A. GENERALITA’
I Comandanti di Corpo, nell'ambito delle relazioni di servizio, possono acquisire dal personale dipendente esigenze di natura privata, ovvero connesse alla formazione professionale dello stesso. L'esigenza, se ritenuta meritevole di considerazione, può dar luogo all'inserimento di una proposta d'impiego nei ciclici processi di Pianificazione/Programmazione, ovvero, quando se ne presenti la necessità, può essere soddisfatta con un provvedimento da adottarsi con carattere d'immediatezza, configurandosi, in tale circostanza, il carattere di eccezionalità della fattispecie.
Al riguardo si ritiene necessario salvaguardare ogni ampia discrezionalità dell'azione di comando, ad ogni livello, nella valutazione delle eterogenee fattispecie afferenti il personale dipendente, che rivestono sempre, in relazione al quadro ambientale e familiare, connotati di spiccata soggettività. La D.I.P.M.A., comunque, al fine di garantire uniformità di giudizio effettuerà una valutazione comparata delle proposte d'impiego, in ragione delle esigenze della F.A. e della eccezionaiità delle situazioni prospettate.
B. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
Ove le esigenze di natura personale e/o professionale vengano valutate tali da comportare l'immediata adozione di un provvedimento d'impiego, ciascun Comandante di Corpo interesserà, per il tramite gerarchico, il rispettivo Ente programmatore interforze o di F.A., per le aree di rispettiva competenza, che potrà:
proporre alla DIPMA il movimento purché l'Ente di destinazione rientri nell'area di competenza, vi siano vacanze organiche e l'interessato possa nella nuova sede trovare utile impiego in relazione alla specifica professionalità ed alla propria specialità;
rendere disponibile alla DIPMA il militare per un reimpiego in altra area, qualora l'Ente richiesto rientri in altre aree di competenza.
5. VINCOLI
(1) II personale militare non può essere inserito nella Programmazione d'impiego, propedeutica al trasferimento di sede, prima che siano trascorsi tré anni di permanenza in uno stesso Comando/Ente/Reparto di assegnazione. Fanno eccezione i casi di personale in "comando" e quelli di natura eccezionale.
(2) Gli Ufficiali di complemento in ferma pluriennale, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, sono assimilati al personale in servizio permanente, agli stessi si applica quanto previsto dal precedente alinea.
NOTA: Gli Ufficiali di complemento 1^ nomina, quelli in ferma biennale nonché i Volontari di Truppa in Ferma Breve e Ferma Annuale non sono compresi nelle cicliche programmazioni d'impiego e l'eventuale trasferimento sarà determinato esclusivamente da esigenze dell'Amministrazione. Particolari situazioni personali/familiari possono indurre l'Ente programmatore a proporre alla DIPMA il trasferimento di detto personale sempre nell'area di competenza e purché nell'Ente di destinazione vi sia una esigenza dello stesso Ruolo/categoria/specialità. In tal caso il trasferimento sarà disposto "d'autorità", in quanto la gravita delle motivazioni poste a base della segnalazione proveniente dall'Ente programmatore si coniuga con l'interesse della F.A. di consentire al personale di operare al meglio delle proprie capacità.
6. LIMITI ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DI SEDE "D'AUTORITÀ"
II trasferimento d'autorità in sede diversa da quella di servizio, può essere disposto nei confronti del personale militare che:
· riveste la carica di Amministratore Locale (legge 3 agosto 1999 n. 265) solo previo consenso dell’interessato;
· fa parte di un organo della Rappresentanza Militare solo previa acquisizione del parere, non vincolante del predetto organo (D.P.R. 4.11.1979 n.691).
7. TRASFERIMENTO AD ISTANZA DI PARTE
A. GENERALITA’
II trasferimento ad istanza di parte (da attuare esclusivamente tra sedi diverse) discende dall'applicazione di specifiche norme che ne attribuiscono il titolo; in particolare dalla L. 265/99 (Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n°142), dalla L. 100/87 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) e dalla L. 104/92 (legge quadro per l'integrazione e l'assistenza dei soggetti portatori di handicap) e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali istanze dovranno essere inoltrate con carattere d'immediatezza e senza vincoli di sorta.
B. ISTANZA DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE L.3.8.1999 N.265
La D.I.P.M.A., atteso il tenore dell'ari. 19, comma 4, valuterà le domande prodotte ai sensi della legge in parola con carattere di priorità, entro il periodo massimo di 30 giorni dalla ricezione della stessa, disponendo il trasferimento compatibilmente con le vacanze organiche degli Enti/Reparti richiesti e con il fabbisogno dell'Ente ove gli interessati prestano servizio.
C. ISTANZA DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE L. 10 marzo 1987 N.100
La D.I.P.M.'A. - atteso il tenore dell'ari. 1, comma 5 della legge in titolo, così come modificato dalla L. 28 luglio 1999 n°266, art. 17 -valuterà le domande prodotte ai sensi della legge in parola con carattere di priorità, entro il periodo massimo di 30 giorni dalla ricezione della stessa, disponendo il trasferimento compatibilmente con gli organici degli Enti/Reparti situati nella sede/sedi richieste, ovvero in quelle viciniori.
D. ISTANZA DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92
GENERALITÀ
Destinatari del disposto di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 sono tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in servizio permanente che debbano assistere un proprio familiare (coniuge, parente od affine entro il terzo grado, persona in affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184) portatore di handicap.
Per "portatore di handicap " si intende il familiare che presenti una minorazione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, con conseguente attribuzione della connotazione di gravità alla situazione di handicap.
(2) REQUISITI
L'accertamento di quest'ultima situazione è effettuato dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'ari. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.
La legge 5 marzo 2000 n° 53 ha soppresso al comma 5 - art.33 la dicitura "con lui convivente". Pertanto il requisito della convivenza non è più necessario ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge in argomento, rimanendo in essere quelli più determinanti della continuità e della esclusività della assistenza.
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto portatore di handicap, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto portatore di handicap, non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare dove sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per il citato soggetto, ovvero familiari non lavoratori in grado di assisterlo. In Altre parole alla formula "in via esclusiva" deve essere riconosciuto il significato della indisponibilità oggettiva o soggettiva di altre persone in grado di sopperire alla esigenze; circostanza questa da provare con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, salvo l'onere di verifica da parte dell'amministrazione.
La finalità della norma non è infatti volta al riavvicinamento del militare al nucleo familiare, ma è diretta ad evitare che il portatore di handicap si trovi senza assistenza a causa della sede di attività della persona che continuamente se ne occupa.
In definitiva il legame che la norma intende tutelare è più complesso ed ulteriore rispetto alla parentela e alla convivenza, e può far capo solo a quel soggetto su cui ricade il maggior sforzo e la maggiore responsabilità nell'assistenza al portatore di handicap tanto da potersi qualificare, solo per tale persona, come continua. Pertanto una esplicita dichiarazione in tal senso deve essere rilasciata da qualunque aspirante al beneficio ed essere documentata.
(3) DOCUMENTAZIONE
La domanda tesa ad ottenere i benefici previsti dall'ari. 33, comma 5, della legge 104/92, deve essere corredata dalla seguente documentazione di base:
(a) stato di famiglia del familiare soggetto ad assistenza;
(b) atto di notorietà prodotto dal militare con l'indicazione di tutti i familiari o affini che siano domiciliati in località vicine al familiare portatore di handicap;
(e) atto di notorietà di ciascuno di questi familiari o affini, attestante i motivi (documentati) per i quali non sono in grado di prestare assistenza con carattere di continuità al familiare portatore di handicap e con la ulteriore precisazione, se lavoratori, di non fruire già del medesimo beneficio;
(d) certificazione sanitaria attestante l'esistenza di handicap in situazione di gravita, resa dalle commissioni mediche indicate dall'ari. 4 della legge 104/92 (commissioni mediche per l'accertamento dello stato di handicap, da non confondere con le commissioni per l'accertamento degli stati di invalidità civile):
(e) La documentazione di cui sopra può essere prodotta, nei casi previsti, ricorrendo all'autocertificazione.
La documentazione di cui al precedente (d) può essere provvisoriamente sostituita, fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della competente commissione, da un accertamento effettuato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL da cui è assistito l'interessato (art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 423). L'istante dovrà comunque presentare copia della richiesta di accertamento della situazione di handicap del familiare, ai sensi della legge 104/92, inoltrata alla ASL competente. Il provvedimento di trasferimento potrà essere
emanato solo a seguito dell'acquisizione della certificazione sanitaria definitiva.
(4} MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande possono essere presentate in qualunque periodo dell'anno presso gli Uffici personale dell'Ente/Reparto di appartenenza ed indirizzate al rispettivo Comando di Corpo. Le domande, redatte secondo il modello in "Annesso 4" devono contenere la motivazione riferita alla Legge 104/92.
Gli Enti/Reparti d'impiego dovranno provvedere con immediatezza a:
· accertare la completezza della documentazione prodotta secondo quanto indicato in precedenza;
· verificare che la documentazione medico - sanitaria sia aggiornata e rilasciata unicamente da strutture sanitarie pubbliche;
· esprimere il parere di competenza, limitando la valutazione alle sole necessità funzionali dell'Ente/Reparto omettendo qualsiasi considerazione di merito riferita alle situazioni che riguardano dati sensibili relativi al militare;
· apporre in calce all'istanza la dicitura in rosso "L.104/92";
· trasmettere direttamente alla D.I.P.M.A., dandone comunicazione ai Comandi sovraordinati, ovvero SMD 1 "Reparto, SGD 1° Reparto e SMA Reparto Affari Generali per le aree di rispettiva competenza, le istanze che risultano conformi ai requisiti previsti. La trasmissione deve avvenire non oltre il 30""' giorno dalla presentazione della domanda (data di assunzione a protocollo della domanda);
· restituire con atto formale agli interessati le domande che non racchiudono i requisiti previsti o risultano incomplete nella documentazione di base.
(5} FASE ISTRUTTORIA .
(a) Modalità di ricezione
Alla ricezione delle istanze la D.I.P.M.A. invia agli interessati, attraverso l'Ente/Reparto di appartenenza, immediata comunicazione dell'avvio del procedimento. In merito si precisa che le domande debbono riportare il numero di protocollo e le date di presentazione e partenza apposte dall'Ente/Reparto di appartenenza. La data di inizio del procedimento decorre dal giorno della ricezione.
(b) Accoglimento delle istanze
La D.I.P.M.A. procederà all'esame delle istanze avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del parere del Reparto Sanitario del Comando Logistico.
Successivamente, entro 240 giorni dalla presentazione delle istanze, la D.I.P.M.A. provvedere, attraverso gli Enti/Reparti di appartenenza, a notificare agli interessati l'accoglimento o meno delle istanze.
Al riguardo si precisa che è fatta salva la necessità di conciliare le esigenze dell'Amministrazione con quelle dei singoli; infatti per poter disporre il trasferimento è necessario che nella sede richiesta vi sia un Ente/Reparto le cui dotazioni organiche prevedano una carenza nello specifico ruolo, categoria e specialità.
(6) ELEMENTI AGGIUNTIVI
La DIPMA potrà chiedere, sulla scorta delle esigenze istruttorie, ogni ulteriore documentazione integrativa occorrente.
La domanda, inoltre, deve contenere una dichiarazione di impegno a comunicare alla DIPMA qualunque circostanza che faccia venire meno una delle condizioni necessarie al rilascio/mantenimento del beneficio, entro 30 giorni dal suo verifìcarsi.
E. VERIFICA DELLA POSIZIONE DEL BENEFICIAMO
La DIPMA si riserva di chiedere al militare beneficiario della legge n. 104/92 e della legge 265/99, con periodicità e comunque allorché ritenga opportuno valutarne la posizione, la conferma dell'attualità delle condizioni necessario al mantenimento del beneficio come pure della documentazione di base, qualora, per il tempo decorso, si renda necessaria una verifica in tal senso. A tal fine, la D.I.P.M.A. potrà avvalersi dei mezzi di controllo a disposizione per la verifica di stati", fatti o qualità relative al procedimento. Analogamente dovranno procedere i Comandanti di Corpo ogni qualvolta lo ritengano necessario.
Qualora venga meno il titolo che ha dato luogo al provvedimento d'impiego la D.I.P.M.A. potrà provvedere a rivalutare la posizione del militare, in ragione delle prioritarie esigenze di F.A., ai fini di un eventuale reimpiego che, sotto il profilo amministrativo, sarà effettuato "d'autorità".
8. SEDI ISOLATE/DISAGIATE
In annesso 5 è riportato l'elenco aggiornato degli Enti/Reparti collocati in località considerate isolate/disagiate.
Il periodo di permanenza in tali sedi è di 5 anni (4 anni solo per Lampedusa).
Trascorso il periodo di anni 4 (3 anni per Lampedusa) l'interessato può chiedere di essere avvicendato e di venire trasferito d'autorità nella sede prescelta all'atto della manifestazione di disponibilità all'impiego in sede isolata/disagiata.
La D.I.P.M.A. può, con frequenza generalmente annuale, disporre apposite ricerche di disponibilità per far fronte ad esigenze di impiego presso Enti/Reparti collocati in località considerate isolate/disagiate.
Il personale che si propone per il trasferimento in una sede isolata/disagiata avrà cura di segnalare l'area di interesse (provincia o città) per la successiva destinazione al termine del periodo svolto presso detta sede.
Al riguardo la D.I.P.M.A. prima di definire la programmazione di impiego presso le sedi isolate/disagiate potrà richiedere al personale designato, in relazione alla situazione organica esistente ed a quella prevedibile, una modifica delle aree richieste, pena l'accantonamento della segnalazione di disponibilità.
Qualora il personale, al termine del periodo di permanenza, chieda di essere reimpiegato in una sede diversa da quella indicata all'atto della segnalazione ed approvata dalla DIPMA, il movimento potrà essere disposto "a. domanda", sempreché sussistano le condizioni per accogliere tale richiesta.
Tali istanze di reimpiego dovranno essere presentate entro il mese di settembre unicamente dal personale che compirà entro l'anno solare quattro anni di permanenza nella sede disagiata (3 anni per Lampedusa).
Le istanze dovranno essere inoltrate alla DIPMA, per il tramite degli Alti Comandi, entro il successivo mese di novembre, così da permettere l'individuazione di idonei sostituti nella programmazione annuale di impiego.
Il personale che in prima assegnazione venga destinato presso una sede isolata/disagiata, fermi restando i periodi di permanenza di cui sopra, potrà indicare per il successivo reimpiego ed in ordine prioritario tré sedi tra quelle comunicate dalla DIPMA.
La D.I.P.M.A-, per far fronte a particolari, specifiche esigenze di F.A. o interforze, potrà applicare la stessa procedura prevista nel presente paragrafo per l'assegnazione di personale appartenente a particolari Categorie/Specialità/Corpi/Ruoli.
9. ESIGENZE NON PROGRAMMABILI
A. COMPETENZE
Per il soddisfacimento di particolari esigenze, caratterizzate da una situazione imprevedibile ed oggettivamente critica per le quali non risulta possibile attendere il normale sviluppo delle programmazioni d'impiego, lo S.M.A. o l'Alto Comando interessato potrà:
- provvedere direttamente nei limiti delle deleghe;
- interessare la D.I.P.M.A., proponendo l'impiego di risorse interne;
- interessare la D.I.P.M.A. per individuare risorse di altre aree di impiego.
Le stesse procedure vengono applicate anche per esigenze relative alle aree interforze.
B. PROCEDURE
La D.I.P.M.A. dispone, in base alla suddivisione percentuale delle risorse esistenti presso gli AA.CC. della Forza Armata, e solo in presenza di riscontrate carenze nell'area dell'Alto Comando cui si riferisce l'esigenza, una ricerca mirata all'individuazione di personale idoneo. L'esigenza rappresentata dall'Alto Comando deve essere supportata da una analitica e completa descrizione della professionalità richiesta (job description). -
La ricerca disposta dalla D.I.P.M.A. sarà rivolta verso uno o più Alti Comandi, ciascuno dei quali provvederà a segnalare direttamente all'Alto Comando che ha rappresentato l'esigenza, e per conoscenza alla D.I.P.M.A., una rosa di tré nominativi di personale rispondente alle caratteristiche in linea con la "job
description". L'Alto Comando, cui perverranno le segnalazioni (corredate di scheda biografica - fac-simile in annesso 6) fornirà alla D.I.P.M.A., per la conseguenti azioni, una terna di nominativi posti in ordine prioritario. Per esigenze relative alle aree interforze le suddette segnalazioni verranno fornite solo alla D.I.P.M.A., per le conseguenti azioni.
10. IMPIEGO INTERNAZIONALE
A. GENERALITÀ'
Le esigenze di personale da impiegare in campo internazionale possono raggnipparsi in quattro grandi gruppi:
- Enti internazionali all'estero (O.N.U., N.A.T.O., WEAG, OSCE, ecc.);
- Forze multinazionali di pace;
- Sedi diplomatiche;
- Enti NATO in Italia;
- Rappresentanze dell'A.M. all'estero.
B. ENTI INTERNAZIONALI CON SEDE ALL'ESTERO
(1) RESPONSABILITÀ '
In ragione del disposto di cui alla legge n°25 del 18 febbraio 1997 e al D.P.R. 556/1999, l'autorità cui è devoluta la responsabilità di formulare al Capo di SMD proposte relative all'impiego del personale A.M. in campo internazionale, è il Capo di SMA.
La materia è disciplinata dalle direttive emanate dallo SMD (SMD-P- 104/105).
Nell'espletamento di tale attività il Capo di SMA si avvale della D.I.P.M.A. cui è devoluto il compito di individuare e proporre alle SS.AA. il personale ritenuto più idoneo per soddisfare le esigenze internazionali.
Alla luce di quanto sopra esposto, la D.I.P.M.A. richiede agli Enti programmatori interforze e di F.A., di segnalare il personale in possesso dei requisiti professionali e linguistici richiesti ("job description"). Poiché l'impiego in campo internazionale è preminente rispetto a quello in campo nazionale, come sancito nella direttiva SMD - P - 104, i suddetti Organismi dovranno superare ogni eventuale possibile difficoltà nel rendere disponibile il proprio personale. La segnalazione del personale è una espressione di volontà del Comandante di Corpo e non un "domanda/candidatura" dell'interessato, il quale, tuttavia, può rappresentare al proprio Comando di Corpo la disponibilità a ricoprire un determinato/i incarico/chi internazionali.
(2) PROCEDURE
(a) Esigenze programmabili
La D.I.P.M.A. provvede a rendere note le esigenze di avvicendamento negli incarichi in campo internazionale mediante documenti di programmazione diffusi entro il mese di ottobre di ogni anno e riferiti rispettivamente a:
· Colonnelli;
· Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello;
· Sottufficiali.
Tali programmazioni vengono emanate con due anni di anticipo rispetto alle date di previsto avvicendamento, atteso l'elevato grado di priorità attribuito all'impiego nell'area internazionale.
Dette programmazioni vengono inviate ad Enti programmatori interforze e di F.A. che dopo aver esperita un'approfondita indagine e dopo aver accertata, per il tramite dei Comandi/Enti dipendenti, la disponibilità del personale interessato segnalano alla DIPMA il personale in possesso dei requisiti professionali e linguistici indicati per ciascuna posizione inclusa nella programmazione, nel numero di massimo due unità per ciascuna posizione in ordine prioritario.
La disponibilità del personale a ricoprire posizioni internazionali, ancorché orientata verso specifiche sedi, viene valutata come "incondizionata espressione di disponibilità a svolgere un servizio all'estero" e come tale, sarà considerata - compatibilmente con il profilo professionale posseduto - per tutti gli incarichi previsti nella programmazione d'impiego estero a riferimento.
La D.I.P.M.A., raccolte tutte le segnalazioni trasmesse secondo il termine indicato nella stessa programmazione, provvede ad operare una selezione per individuare personale idoneo sotto il profilo tecnico-professionale e linguistico per le posizioni che l'A.M. deve ricoprire presso Enti/Comandi internazionali all'estero. Tale selezione contempera le prioritarie esigenze "estere" con quelle comunque rilevanti d'impiego nazionale e favorisce, nel contempo, il miglior "ritorno" possibile per la F.A. in termini di professionalità ed esperienza del personale ivi impiegato.
La selezione operata dalla D.I.P.M.A. può comprendere un colloquio attitudinale che viene condotto da personale della stessa D.I.P.M.A., coadiuvato, di volta in volta, da personale tecnico con provata esperienza nel settore di specifico interesse.
Per i nominativi del personale destinato a ripianare posizioni organiche nell'ambito di Enti con sede all'estero, dipendenti disciplinarmente/per l'impiego da Comandi A.M., viene richiesto il preventivo parere a detti Comandi, prima di sottoporli all'approvazione delle SS.AA..
La D.I.P.M.A., dopo l'avvenuta decretazione da parte del Capo di S.M.A. del personale da indicare per ciascuna posizione in avvicendamento, comunica i nominativi allo Stato Maggiore Difesa per la successiva designazione. Va precisato che per il personale destinato a prestare servizio presso le Agenzie NATO, secondo la legge 1114/62 l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto a "Status Internazionale" viene rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite S.M.D. e S.G.D..
Ottenuta la designazione di cui sopra, la D.I.P.M.A. formalizza il trasferimento del personale con l'emissione del relativo dispaccio.
Una diversa procedura potrà essere prevista per il personale Sottufficiale da destinare presso le sedi diplomatiche all'estero, in ragione della specificità .dell'impiego cui lo stesso è destinato.
(b) Esigenze non programmabili
Una procedura differente viene utilizzata per quelle esigenze che vengono rese note anno durante, e non sono inserite nella programmazione annuale. Per queste esigenze la DIPMA utilizza due procedure in funzione dell'urgenza nel ripianamento della posizione.
(1) PROCEDURA "A":
Quando si dispone di un sufficiente margine di tempo per il ripianamento della posizione viene emesso un documento di ricerca indirizzato agli Enti programmatori interforze e di F.A. affinchè ciascuno segnali due nominativi di personale idoneo; la D.I.P.M.A. applicherà
in seguito la stessa procedura prevista per il personale segnalato nell'ambito della normale programmazione d'impiego estero annuale
(2) PROCEDURA "B":
Qualora invece il tempo a disposizione sia particolarmente ristretto, la D.I.P.M.A. opera d'ufficio una ricerca del personale in possesso della professionalità richiesta per la nuova esigenza, nell'ambito del personale già segnalato per il ciclo d'avvicendamento in atto.
Tra le esigenze "non programmabili" rientrano quelle rese note da SMD e/o da SG/DNA nel corso dell'anno - ed in genere con modesto preavviso - e che riguardano posizioni che, non attribuite ad una specifica Nazione (posizioni "quota"), sono messe a "concorso" tra il personale appartenente a tutte le nazioni NATO (posizioni "non quota"). Esse possono essere "militari" (L. 642/61) o a "Status Internazionale" (L. 1114/62). Tali posizioni possono risultare:
- d'interesse della F.A.:
Il nominativo decretato dalle SS.AA., al termine della procedura di cui sopra, viene inoltrato a S.M.D. quale "candidato di F.A.". Lo S.M.D. a sua volta opera una selezione interforze e presenta all'Organismo Internazionale il candidato nazionale. Qualora questi risultasse vincitore del "concorso" per una posizione "militare", lo stesso verrà impiegato presso l'Ente Internazionale all'estero per un mandato presumibile di tré anni. Ove invece si tratti di un posto a "Status Internazionale" il vincitore sarà autorizzato a sottoscrivere un "contratto", anch'esso triennale, con l'Agenzia/Organismo interessato, alla scadenza del quale sarà reimpiegato in F.A. ovvero, in termini prioritari, in area interforze (vds direttiva SMD - P - 105).
- non d'interesse della F.A.:
Il personale interessato, venuto a conoscenza della vacanza organica, può comunque "candidarsi" a titolo privato e, qualora vincitore del concorso, dovrà presentare domanda di collocamento in congedo per poter
sottoscrivere il contratto a "Status Internazionale" con l'Organismo Internazionale interessato. Corre l'obbligo inoltre rappresentare che di massima la durata del contratto è di tré anni. non sempre rinnovabili.
C. ENTI INTERNAZIONALI/NATO CON SEDE IN CAMPO NAZIONALE
Le procedure per la ricerca e l'individuazione di idoneo personale per le posizioni organiche relative ad Enti Internazionali e NATO situati sul territorio nazionale si richiamano, di massima, a quelle attuate per l'ambito estero ove, tuttavia, per la differente configurazione ambientale, legislativa e amministrativa, i tempi di programmazione sono limitati ad un ciclo annuale, con l'emanazione dei documenti di programmazione nell'anno precedente la scadenza del mandato.
La durata di tale mandato è stabilita secondo i sottonotati criteri:
Ufficiali: durata del mandato 3 anni più eventuali estensioni di un anno ciascuna in relazione a:
• indisponibilità di sostituti;
• eccezionali esigenze di servizio dell'Organismo NATO/Internazionali;
Sottufficiali: durata del mandato 8 anni più eventuali estensioni di un anno ciascuna in relazione a:
• indisponibilità di sostituti;
• eccezionali esigenze di servizio dell'Organismo NATO/Internazionali.
Qualora non vi siano disponibilità di personale per il ripianamento delle posizioni in argomento, la D.I.P.M.A. procederà ad individuare idoneo personale tra quello segnalato e non prescelto per le posizioni relative ad Enti Internazionali e NATO con sede all'estero.
NOTA: Tutte le posizioni internazionali in Italia ed all'estero devono essere ripianate con priorità dalla D.I.P.M.A., pertanto, in assenza di segnalazioni, la "volontarietà" risulta elemento auspicabile, ma non necessario.
1.IMPIEGO PRESSO ORGANISMI DI SICUREZZA
L'assegnazione di personale A.M. presso gli Organismi di Sicurezza viene determinato con cadenza variabile fissata dagli stessi 00.SS. e modalità disciplinate dalla legge n° 801 del 24 ottobre 1977.
Il personale viene selezionato direttamente dagli 00.SS. con procedure interne e richiesto alla F.A. con tempi di assegnazione compatibili con le esigenze della F.A. stessa.
12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
La presente direttiva abroga e sostituisce qualsiasi altra direttiva, circolare e disposizione emanate in precedenza in materia d'impiego del personale militare in S.P. dell'A.M. ed in contrasto con la presente. La presente direttiva entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione; le procedure di pianificazione e di programmazione, secondo le modalità in essa previste, troveranno applicazione per i Sottufficiali e la Truppa in S.P. a decorrere dal ciclo d'impiego 2002 -2003.
Al fine di salvaguardare le legittime aspettative del personale che ha presentato istanza di trasferimento secondo le precedenti normative viene previsto un periodo transitorio valido a tutto il ciclo d'impiego 2003 - 2004, durante il quale le domande in corso di validità alla data di emanazione della presente, saranno tenute in evidenza, per il periodo massimo previsto dalla precedente disciplina, costituendo un "serbatoio" da cui attingere per soddisfare le esigenze di personale manifestatesi nel suddetto periodo transitorio.
I Comandi di Corpo dovranno, l'anno antecedente la scadenza del periodo di validità delle domande, inserire in pianificazione per il successivo ciclo d'impiego il personale che risulti titolare di una istanza di trasferimento presentata secondo le precedenti normative.
Per quanto attiene il reimpiego del personale assegnato in Enti situati in località considerate isolate/disagiate si continuerà ad applicare la normativa precedente per coloro che terminano il mandato entro il 3 1 dicembre 2003. Il personale, assegnato secondo la previgente disciplina, che termina il mandato nel corso dell'anno 2004 sarà chiamato ad esprimere le proprie preferenze in ordine alle seguenti alternative:
- prorogare il mandato di un anno, comunicando le sedi di gradimento per il trasferimento da attuare con le norme previste dalla presente direttiva nell'anno 2005;
- anticipare il termine mandato all'anno 2003, fruendo del reimpiego secondo la normativa precedente.
La fase transitoria terminerà improrogabilmente con il ciclo d'impiego 2003 - 2004 (30 settembre 2004).