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“DIRITTI POLITICI DEI MILITARI"
Articolo 10 comma 2 del RDM
Doveri attinenti al grado.
art. 10. 2-Egli deve
astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque
condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio
dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze
armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito
dal successivo art. 29.
che recita testualmente:
“L’esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le
modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare, nonché
dalle altre disposizioni di legge vigenti”.
La Costituzione ha riconosciuto ai militari i
seguenti diritti politici:
a.
art.49, "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale";
b.
art. 52, “L’adempimento del servizio militare non pregiudica l’esercizio
dei diritti politici…l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica”;
c.
art. 98, “si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di
iscriversi ai partiti politici per…i militari in carriera in servizio attivo…”.
La legge 382 del 1978 stabilisce:
a.
all’art. 6, cui rinvia l’art. 29 del RDM, che “le Forze armate debbono in
ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. Ai
militari che si trovano nelle condizioni previste dal 3° comma dell’art. 5 è
fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti,
associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore
o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni
politiche ed amministrative;
b.
all’art. 5, comma 3, richiamato dall’art, 6 suddetto, che il regolamento
di disciplina militare si applica ai militari che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
1)
svolgono attività di servizio;
2)
sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
3)
indossano l’uniforme;
4)
si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si
rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
Il decreto legge 3 maggio 1991, nr. 141, che doveva
stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti ai militari e
poliziotti, non è stato convertito in legge.
| Rappresentanti di lista : Min.Difesa
n. 2053/D-XV-73 ////
SMA152/P.06.03 -
M_D.AAVSMA. 29/1/2007. 5913 |
COMUNICATO STAMPA: Avv. Giorgio Carta
DIFESA:
SUBORDINATO AD UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE IL DIRITTO DEI MILITARI DI
CONFERIRE CON I PARLAMENTARI
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Leggi DIRETTIVA |
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04786 Iscrizione a Partiti Politici
Ai militari la legge 11 luglio 1978, n.
382 recante « Norme di principio sulla disciplina militare »,
attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a
tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l’assolvimento dei compiti
propri delle Forze Armate, la stessa legge impone ai militari
limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonche´
l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi
costituzionali. Infatti, la disciplina del personale sottende alla
indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura
organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a
prioritari compiti istituzionali con la precipua finalita` di garantire
l’efficenza e l’imparzialita`. Cio` detto, con riferimento
all’iscrizione del personale delle Forze Armate a partiti politici,
l’articolo 6 della citata legge n. 382 del 1978 prevede espressamente
che: « le Forze Armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di
fuori delle competizioni politiche »; ai militari che si trovino nelle
specifiche condizioni di cui all’articolo 5 di tale legge « e` fatto
divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti,
associazioni ed organizzazioni politiche, nonche´ di svolgere propaganda
a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o
candidati ad elezioni politiche ed amministrative ». Seppure non risulti
esistere, allo stato, una disposizione di legge che dia espressa e
diretta applicazione all’ipotesi di divieto di iscrizione ai partiti
politici, di cui all’articolo 98 della Costituzione, nondimeno in
perfetta linea con il valore espresso da tale indicazione dalla Carta
Costituzionale, a tutela della imparzialita` dei comportamenti
dell’apparato militare, la precitata legge pone evidenti limitazioni
inerenti la condizione di iscritto a partiti politici, come appare
evidente sin dalla sua lettura. Non pare, pertanto, dubitabile la piena
coerenza di tali limitazioni con il valore consacrato dalla Carta
Costituzionale. In conclusione, l’azione dell’Amministrazione, lungi dal
voler negare e/o limitare ai militari i diritti costituzionali, e`
sempre indirizzata a perseguire il prevalente interesse pubblico e a
preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare. |
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