RELAZIONE SUL MEETING DELL’EUROMIL
IN SONTHOFEN MAGGIO 2000
L’Euromil organizza solitamente due incontri nell’arco dell’anno. Uno a carattere Amministrativo, l’altro a carattere politico.
L’incontro di maggio ha assunto una connotazione particolare poiché ha dato luogo ai lavori preliminari alla Assemblea Generale che si svolgerà in Danimarca nel mese di ottobre 2000.In questa occasione infatti verranno proposte e discusse delle sostanziali modifiche statutarie relativamente alla struttura, ai metodi di lavoro e agli obbiettivi politici. Proprio per la particolare attività preparatoria che doveva compiersi in Sonthofen, le operazioni che solitamente vengono svolte nei 2-3 giorni degli incontri periodici, sono state concentrate nel primo giorno in una intensa attività che ha spaziato dall’analisi del bilancio alla discussione delle istanze presentate dalle varie associazioni.
In questa prima fase, l’ASSODIPRO ha chiesto la parola per informare l’intera assemblea (PRESIDIUM) della situazione italiana riguardo il diritto sindacale, presentando altresì una breve relazione che viene di seguito riportata:
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RELAZIONE PRESENTATA ALPRESIDIUM DELL’EUROMIL IN
OCCASIONE DEL MEETING DI SONTHOFEN MAGGIO 2000
Signor Presidente, Signori delegati, con molto piacere partecipiamo a questo nostro primo meeting all’Euromil in qualità di membro effettivo.
Porgiamo un cordiale saluto a nome di tutta la nostra associazione, approfittiamo di questa occasione per mettere al corrente l’Euromil della particolare situazione italiana relativamente al diritto sindacale e associativo per il personale militare. Recentemente la Corte Costituzionale Italiana ha rigettato il ricorso che abbiamo presentato per il riconoscimento del diritto sindacale. A nostro avviso è stato un giudizio prettamente politico in quanto il rigetto è stato motivato paventando il pericolo che il sindacato minerebbe la coesione, la disciplina e l’efficienza delle FF.AA. mentre nono vi sono riferimenti giuridici tanto meno a divieti costituzionali.
Inoltre, dopo la sentenza si è avviata una repressione dei diritti fondamentali dei militari. Le associazioni esistenti sono infatti oggetto di repressione da parte dell’Amministrazione Militare con l’appoggio del potere politico. Siamo consapevoli che l’Italia in Europa è uno degli ultimi paesi nell’esercizio dei diritti collettivi in particolare per i militari e questo non può che darci un ulteriore stimolo per proseguire nella nostra lotta per il riconoscimento dei diritti sindacali.
A questo punto ci rimane il ricorso alla Corte di Giustizia Europea per il quale chiederemo, per quanto possibile, l’aiuto all’Euromil. Sarà necessario, oltre che sul piano giuridico, anche sul piano politico, magari utilizzando gli strumenti che la nostra organizzazione europea può mettere a disposizione.
Speriamo infine che, con le modifiche che ci accingiamo a compiere, l’Euromil possa dotare di strumenti in grado di intervenire in modo più incisivo sui governi nazionali per garantire il rispetto dei trattati internazionali.
Rinnoviamo i saluti e un augurio di buon lavoro.
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Il Segretario Generale dell’Euromil Ulrike Hundt ha manifestato le sue forti perplessità di fronte alla vicenda italiana, ritenendo particolarmente gravi gli accadimenti che si stanno verificando sia sul piano giuridico che politico. A riguardo ha riferito che il caso Italia è stato discusso nelle precedenti riunioni del direttivo dell’Euromil con riferimento alla decisione di procedere con un ricorso alla Corte Europea. E stato evidenziato inoltre che la situazione italiani è favorevole per una azione di fronte alla Corte in quanto il divieto è posto da una legge comune. La Costituzione quindi non verrebbe messa in discussione. Il Segretario ha concluso con la raccomandazione di inviare tempestivamente tutti i documenti relativi alla nostra vicenda giudiziaria tenendolo aggiornato sugli sviluppi della nostra situazione.
Il secondo ed il terzo giorno del meeting sono stati dedicati alla definizione dei punti principali del programma politico, dapprima formando dei gruppi di lavoro fra le associazioni accomunate dalla stessa lingua scelta per il meeting, successivamente con un consesso generale è stata fatta una sintesi di tali lavori allo scopo di enucleare i punti fondamentali da cui dovrà muovere il documento politico che verrà votato all’assemblea generale in Danimarca. Contestualmente sono state discusse e approvate gli emendamenti alla bozza di modifica dello statuto dell’Euromil.
Questa seconda fase è stata di essenziale importanza per gli scopi dell’ASSODIPRO che non ha perso l’occasione per sostenere con piena energia la necessità che il primo obbiettivo dell’Euromil debba essere l’estensione del diritto sindacale a tutti i paesi in cui ancora non è riconosciuto. La nostra posizione è stata sostenuta dalle associazioni del Portogallo e della Spagna, la cui situazione assume tratti analoghi a quella italiana, ma anche dai sindacati del Belgio dell’Olanda e della Danimarca. Un intervento di questo genere si è reso necessario un quanto, in una situazione in cui la maggior parte dei delegati presenti godono dei diritti sindacali dal parecchie decine di anni, potrebbe attenuarsi l’attenzione verso quegli stati il diritti di associazione e sindacali non si sono ancora sviluppati.
Prima di concludere il meeting è stata data la possibilità a tutte le associazioni di formulare le richieste principali in ordine alle esigenze politiche o organizzative che, secondo le associazioni, meritano particolare attenzione. Sono state presentate dall’Assodipro le seguenti istanze:
MAGGIORE INFLUENZA POLITICA SULLEISTITUZIONIEUROPEE
UTILIZZO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PER IL RICORSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA EUROPEI SFRUTTANDO I MECCANISMI DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI PER OBBLIGARE GLISTATI AD APPLICARE I DIRITTI FONDAMENTALI DI ASSOCIAZIONE E SINDACALI
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI SUGLI ARGOMENTI RELATIVI AL PERSONALE MILITARE DELLE DIVERSE FORZE ARMATE EUROPEE E NON (STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO, BENEFITS FAMIGLIE, TRATTAMENTO DI QUIESCENZA) DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI EUROPEE PER LA STESURA DELI ATTI NORMATIVI (DIVENEDO COSI’ UN RIFERIMENTO ISTITUZIONALE)
RICORSO ALLA CORTE EUROPEA PER IL DIRITTO SINDACALE
Per quanto riguarda la possibilità di intraprendere azioni legali presso gli organi di giustizia europei è necessario fare una premessa sulle alternative che ci vengono offerte.
A livello europeo va fatta una distinzione tra le istituzioni dell’Unione Europea costituite dal Parlamento, il Consiglio, la Commissione ecc. il cui funzionamento è sancito dai trattati dell’Unione Europea (Maastrich,Amsterdam ...).e il Consiglio d’Europa che è stata la prima organizzazione europea con finalità di origine generale a cui aderiscono, oltre ai 15 stati dell’Unione Europea, altri stati compresi quelli dell’Est Europa (sono 40 in tutto). I documenti principali elaborati dal Consiglio d’Europa sono la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955) e la Carta Sociale Europea (Entrata in vigore in Italia il 03 luglio 1965 con L. n°929).
Questi documenti sono stati fatti propri dall’Unione Europea con un esplicito richiamo nel preambolo e nell’art. 6 del “Trattato sull’Unione Europea (ultima modifica con il trattato di Amsterdam del 1997 ratificato dall’Italia con legge 16/giugno1998 n° 209).
Questa premessa sull’origine delle fonti è stata necessaria poiché, a seconda della norma comunitaria cui ci si vuole appellare per la difesa dei diritti sindacali può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea che fa capo all’Unione Europea o alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo che fa capo al Consiglio d’Europa.
Per la scelta del percorso più conveniente per il proseguo della nostra lotta giudiziaria, verranno interessati degli esperti del diritto internazionale inclusi quelli che metterà a disposizione l’Euromil attraverso le sue strutture.
Bisognerà comunque attendere che il Consiglio di Stato in Italia si esprima con Sentenza definitiva sul ricorso che abbiamo presentato.
EUROFEDOP RICORSO PER I DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI.
Per correttezza d’informazione è necessario rilevare un altro percorso utilizzabile per la denuncia alle istituzioni europee della violazione del diritto sindacale dei militari.
Oltre alla Carta Sociale Europea (l. 929 03/07/1965) dei diritti fondamentali, vi sono allegati dei protocolli aggiuntivi che integrano le disposizioni di principio dettate dalla Carta. Uno di questi protocolli (l.298 28/08/1997) iguarda le procedure di presentazione di reclami collettivi e riconosce questa facoltà a determinate organizzazioni non governative elencate nello stesso. L’EUROFEDOP è una delle associazioni che gode di questo status ed ha sfruttato questa possibilità presentando un reclamo alla Commissione del Consiglio d’Europa che si occupa dell’applicazione della Carta Sociale Europea. Il reclamo contesta le legislazione di tutti quei paesi europei che attualmente non riconoscono ai militari il diritto sindacale.
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE
Due parole vanno dette anche a proposito delle conseguenze relative ad una ipotetica pronuncia positiva sui ricorsi presentati alle istituzioni europee.
Non vi e la possibilità per le istituzioni Europee di obbligare in modo diretto uno stato membro a modificare la sua legislazione. Vi sono invece dei meccanismi di sanzione indiretta che privano gli stati membri di taluni dei diritti di cui sono titolari in seno agli organismi europei, e richiedono, tra l’altro una maggioranza qualificata dell’assemblea. Ciò non toglie che un’eventuale pronuncia positiva abbia comunque un peso rilevante sul piano politico e possa influenzare la sensibilità politica nazionale sul tema del diritto sindacale.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
(LA COSTITUZIONE EUROPEA)
L’Euromil, in virtù dello status consultivo di cui gode presso il Consiglio d’Europa, è stato chiamato a fornire il suo contributo nella definizione e nel perfezionamento della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il documento che dovrebbe diventare la Carta Costituzionale della Comunità Europea.
Nelle more di questo intervento l’ASSODIPRO ha inviato all’Euromil le sue proposte di principio sulle disposizioni che dovrebbero essere inserite nella Carta Fondamentale Europea e che riportiamo di seguito:
Il diritti di associazione e i diritti sindacali devono essere riconosciuti ai militari da ogni stato membro;
Gli stati possono prevedere delle limitazioni per il personale militare solamente per il diritto di sciopero ma non per i metodi alternativi pacifici di manifestazione che non inficiano il servizio.
Deve essere riconosciuto il diritto di contrattazione su tutte le materie di interesse del personale militare. Gli stati possono prevedere delle limitazioni per le materie operative. Per queste materie deve essere previsto inoltre un diritto di informazione per le decisioni che hanno effetti sul benessere del personale;
Le autorità militari non possono infliggere sanzioni disciplinari che limitano la libertà personale (questa norma è implicita nell’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti fondamentali dell’Uomo, ma in alcuni stati come ad esempio in Italia questo articolo viene disatteso. Infatti in Italia un comandante può ordinare la reclusione di un militare nelle strutture militari previo un processo interno dove il giudice è lo stesso comandante il quale ha il solo obbligo di ascoltare una commissione il cui parere non è vincolante).
E invece un principio basilare che solamente una autorità giudiziaria possa limitare la libertà personale di una persona.
Ogni stato deve garantire la salute del personale militare.
Possono essere previste esclusioni solamente per eccezionali ragioni e in questo caso lo stato deve fare una relazione in cui spiega le ragioni e evidenzia quali tentativi abbia fatto per limitare queste esclusioni.
Possono essere previste alcune eccezioni per i principi di cui sopra in caso di guerra;
E’ necessario infine prevedere delle sanzioni più incisive e veloci per gli stati che violano i diritti fondamentali
Successivamente, all’incontro avutosi tra l’Euromil e gli Uffici competenti del Consiglio d’Europa per formulare la propria opinione sulla bozza di Carta Europea, L’organizzazione Europea ha presentato un documento in cui ha espresso le sue valutazioni sulle disposizioni che regolano il diritto di associazione e il diritto sindacale, presentando inoltre delle proposte di emendamento. Il documento viene di seguito riportato:
( TRADUZIONE )
DOCUMENTO ELABORATO DALL’EUROMIL RELATIVO AI LAVORI DI REDAZIONE DELLA
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
L’Euromil è l’unica organizzazione internazionale che rappresenta gli interessi sociali e professionali dei militari. Attualmente vi aderiscono 26 associazioni e sindacati di militari appartenenti a 19 Paesi Europei. Il diritto di associazione per i membri delle forze armate ed il relativo diritto fondamentale di costituire o unirsi in associazioni o sindacati per la protezione degli interessi sociali ed economici, è l’interesse primario dell’Euromil. Alla data odierna sei degli stati membri dell’Unione Europea negano questi diritti ai membri delle forze armate.
Euromil accoglie con favore l’iniziativa dell’Unione Europea di redigere una Carta dei Diritti Fondamentali e di chiamare le istituzioni europee per la preparazione di una Carta che diventi parte integrante dei Trattati Europei.
In questo ambito l’Euromil invita l’Unione Europea a includere il diritto di associazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. senza alcuna limitazione di carattere generale. Una proposta di emendamento sulle formulazioni ambigue e restrittive e inclusa nel testo sottoriportato.
ANALISI DELL’ART.17: LIBERTA’ DI RIUNIONE E ASSOCIAZIONE
Nell’art. 17”Libertà di Riunione e di Associazione” (doc. 4333/00; Convent 36) della Carta dell’UE dei diritti fondamentali, il diritto di associazione è regolato come segue:
“Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione pacifica e ala libertà di associazione con gli altri, in particolare nell’ambito politico, sindacale e civile.”
Anche se l’art. 17 non prevede alcuna restrizione alla libertà di associazione per certe categorie di persone, la questione delle limitazioni dei diritti garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali è affrontata in una corrispettiva clausola inclusa nell’art.47 (doc. 4316/00, Convent 34) “Limitazioni dei diritti garantiti” L’art.47 recita:
“ Ogni limitazione dei diritti e delle libertà riconosciuti da questa Carta devono essere previsti dalla competente autorità legislativa. L’effettiva sostanza di questi diritti e libertà deve essere rispettata. Nel rispetto del principio di proporzionalità ogni limitazione deve rimanere nei limiti necessari per la protezione di legittimi interessi di una società democratica.
Le limitazioni non devono eccedere le restrizioni permesse dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani”.
Pertanto, in conformità alle limitazioni previste dall’art.47 le limitazioni ai diritti garantiti sono così permesse fino a quando vengono previste dall’autorità legislativa competente, devono rispettare la effettiva sostanza dei diritti garantiti e devono essere conformi al principio di proporzionalità e non eccedere le restrizioni previste dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani.
Le ultime due previsioni “conformità al principio di proporzionalità” e “non eccedere alle restrizioni permesse dalla C.E.D.U.” sono di speciale rilevanza per il diritto di associazioni dei militari:
Art. 11 della C.E.D.U. disciplina il diritto di associazione al comma 1 e le restrizioni legali al comma 2 come segue:
“ 1. Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associarsi con gli altri , incluso il diritto di formare ed unirsi in sindacati per la protezione dei suoi interessi.
L’esercizio di questi diritti no può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie , in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle Forze Armate , della polizia o delle amministrazioni dello Stato.”
Pertanto l’art. 11 permette una generale e piena esclusione dei membri delle forze armate, della polizia e delle amministrazioni dello stato dal diritto di associazione.
Soltanto la disposizione dell’art. 18(1) della C.E.D.U., che stabilisce che la limitazione dei diritti sia soggetta al principio di proporzionalità, potrebbe essere inteso nel senso di una limitazione ad una generale esclusione delle categorie sopra indicate dal diritto di associazione.
La conclusione di rilievo delle disposizioni del’art.47 “ Le limitazioni non possono eccedere quelle permesse dalla C.E.D.U.
In assenza di casi di diritto è difficile prevedere se la giurisprudenza interpreti il principio di proporzionalità come una esclusone di una piena e generale esclusione dei membri delle Forze Armate, Polizia e Amministrazioni dello Stato dal diritto di Associazione.
A causa del riferimento nell’art. 47 alla Convenzione Europea dei Diritti Umani potrebbe essere inserita una piena e generale esclusione nell’ambito della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea.
Art. 18 C.E.D.U. “ Le limitazioni che in base alla presente Convenzione , sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.
Con riguardo al<” Principio di proporzionalità “ come previsto all’art.47 della Carta dei diritti Fondamentali dell U.E. si può notare come anche questo principio potrebbe essere inteso ad escludere una piena e generale esclusione dei militari ma, anche in questo caso, non vi sarebbe la certezza che tale interpretazione venga fatta propria dalla giurisprudenza.
Conclusioni genarli
Con riguardo al diritto di associazione dei militari, in relazione alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea non si può dire che vi sia un passo in avanti rispetto la Convenzione Europea dei Diritti Umani firmata a Roma nel 1950. La situazione attuale rimarrebbe quindi invariata.
PROPOSTE DELL’EUROMIL DI EMENDAMENTO ALL’ART. 17
“Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione pacifica a alla libertà di associazione con gli altri, incluso il diritto di formare e di unirsi in sindacati o partiti politici.
Questo articolo non può essere soggetto ad alcuna restrizione almeno che queste restrizioni non siano inevitabili con riguardo al mantenimento della funzionalità dello Stato”.
ARGOMENTAZONI
Le ambiguità dell’art.17 che sottolineano le restrizioni formulate nell’art.47 con riguardo alla “ Libertà di Associazione per i membri delle forze armate , di polizia e delle amministrazioni dello stato”, lasciano troppi spazi interpretativi. Gli emendamenti consentono delle limitazioni al diritto di associazione , con riguardo al diritto di sciopero o al diritto di consultazione sulle materie operative.
Bisogna prevenire comunque che ai militari possa essere impedito di unirsi o fondare delle associazioni o sindacati con l’unico proposito di proteggere i loro interessi sociali ed economici. Da molto tempo la maggior parte dei paesi permette il diritto di associazione ai civili delle amministrazioni dello stato, la formulazione del diritto come è oggi intesa può portare a situazioni dove i civili delle forze armate godono del diritto di associazione con la conseguente possibilità di proteggere i loro interessi sociali, mentre ai loro colleghi militari gli stessi diritti vengono negati.
In generale l’opinione dell’Euromil è la seguente:
I membri delle forze armate, come gli altri cittadini, hanno il legittimo interesse a proteggere e migliorare i loro interessi sociali ed economici. Il diritto di Associazione è una conditio sine qua non per la tutela di questi interessi.
Lo stato come “datore di lavoro” dovrebbe principalmente basarsi sulle stesse regole e regolamenti degli altri lavoratori e non dovrebbe approfittare del suo ruolo di legislatore per attuare una esclusione generale dal diritto di provvedere ai lorodiritti sociali fondamentali.
La professione militare è una professione speciale. I militari in servizio accettano speciali obblighi e compiuti e si dichiarano pronti a “difendere la libertà e la democrazia” se necessario con la loro stessa vita. In cambio una speciale attenzione dovrebbe essere data agli aspetti sociali e umani della professione militare, così che i militari possano conoscere e godere di quegli stessi diritti che sono chiamati a difendere.
Tenendo conto che l’Unione Europea sta sviluppando una progressiva competenza nel campo della Politica Estera di Sicurezza ( vedere le decisioni di Cologne e Helsiki sulla gestione delle crisi europee e la costituzione di una Forza Europea di reazione Rapida di 50.000 - 60.000 uomini sotto il controllo dell’Unione Europea), la U.E. dovrebbe diventare consapevole delle sue responsabilità nei confronti dei militari, i quali saranno spediti in futuro nelle missioni di Peacekeeping.
Fino ad ora c’è stata molta ambiguità all’interno dell’U.E. riguardo alla questione se la lesislazione sociale Europea era applicabile ai membri delle forze armate ( gli uomini in servizio sono una materia militare che cade al di fuori della competenza della U.E. oppure dei lavoratori sottoposti alla legislazione sociale Europea?). La Corte Europea di Giustizia ha recentemente sentenziato ( in un caso di uguaglianza tra gli uomini e le donne nelle forze armate - Caso C - 285/98 del 11.01.2000 Tania Krail contro Repubblica Tedesca) che i membri delle forze armate sono lavoratori e pertanto non sono sottoposti ad una generale esclusione dalla legislazione sociale Europea.
EUROMIL sarebbe favorevole se l’Unione Europea volesse usare la Carta dei diritti Fondamentali come una opportunità di integrare i membri delle forze armate nei diritti sociali fondamentali dai quali sono stati per così molto tempo esclusi dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dalla Carta Sociale Europea.
Perché il diritto di associazione à così importante per i membri delle forze armate?
A questa domanda si può rispondere molto chiaramente con una domanda corrispondente:
Perché il diritto di associazione è così importante per gli insegnanti quando devono affrontare la diminuzione delle loro condizioni in caso di pre - pensionamento ?
Perché è così importante per i camionisti che le cui ore di lavoro non oggetto di discussione?
Perché è così importante per i macchinisti che soffrono di sovraccarico di lavoro e stress per carenze organiche? E così via.
I militari possono avere esattamente gli stessi problemi. In nove paesi dell’Unione Europea i governi hanno riconosciuto il diritto di associazione e non hanno il timore che il riconoscimento di tale diritto per i militari possa condurre ad una diminuzione della qualità delle forze armate o possa in ogni caso essere una minaccia alla funzionalità dello stato. Ancora nei rimanenti sei paesi dell’Unione Europea non hanno istituzioni esterne alla gerarchia militare cui possano rivolgere le loro istanze, perché tali istituzioni sono vietate dalla legge.
Questa differenza di applicazione dei diritti sociali fondamentali nell’ambito delle forze armate di diversi paesi diventa problematica quando gli uomini in servizio di differenti nazioni lavorano fianco a fianco con gli stessi compiti nei corpi multinazionali.
Trascurare il fattore umano e sociale spesso impedisce una piena integrazione.
Contro questa prospettiva EUROMIL invita le istituzioni a formulare questo diritto e le conseguenti limitazioni in modo non ambiguo nella Carta dei Diritto Fondamentali dell’unione Europea. Inoltre EUROMIL ritiene opportuno che queste previsioni del diritto di associazione divengano vincolanti con l’inclusione delle stesse nel trattato dell’Unione Europea.