Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
Preambolo
Capo I. Dignità
Capo II. Libertà
Capo III. Uguaglianza
Capo IV. Solidarietà
Capo V. Cittadinanza
Capo VI. Giustizia
Capo VII. Disposizioni Generali
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
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Capo II. Libertà
Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che
lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme
con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di
cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16. Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e
alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18. Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o
ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capo VII. Disposizioni Generali
Articolo 51. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.
Articolo 52. Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a
quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta
al diritto dell'Unione di concedere una protezione più estesa.
Articolo 53. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in
particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla presente Carta.