L. 18.12.1986 n. 891
Disposizioni per l'acquisto da parte dei
lavoratori dipendenti della prima casa
di abitazione nelle aree ad alta
tensione abitativa
1. 1. Per l'acquisto, nonché per
l'acquisto ed il contestuale recupero di
un alloggio da adibire ad abitazione
propria o del proprio nucleo familiare,
i lavoratori dipendenti in possesso dei
requisiti di cui al comma 2 o loro
cooperative di abitazione possono fruire
di mutui erogati a carico del fondo di
cui al successivo articolo 3, secondo le
disposizioni contenute nella presente
legge.
2. I lavoratori dipendenti possono
beneficiare dei mutui di cui alla
presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di età;
b) non abbiano fruito di agevolazioni,
previste da leggi statali o regionali o
da provvedimenti di enti locali, dirette
all'acquisizione dell'abitazione, fatte
salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da
almeno due anni attività di lavoro
dipendente;
d) non siano proprietari di altra
abitazione adeguata alle esigenze del
nucleo familiare nei comuni di cui al
comma 1, nel cui ambito si intenda
utilizzare il mutuo ai sensi della
presente legge.
3. Ai fini della presente legge si
intende per nucleo familiare quello
costituito dal coniuge e dai figli
conviventi.
4. Ai fini della presente legge si
intende non adeguata alle esigenze del
nucleo familiare l'abitazione che
rientri nelle ipotesi previste dalle
lettere a) e b) del numero 1) e lettere
a) e b) del numero 4 dell'articolo 7 del
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
5. I mutui possono essere richiesti, in
nome e per conto di propri associati, in
possesso dei previsti requisiti, da
società cooperative anche per l'acquisto
ed il contestuale recupero di immobili
ad uso residenziale.
2. 1. I mutui di cui al precedente
articolo 1 possono essere concessi alle
seguenti condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento minimo del 10
per cento annuo, comprensivo del
corrispettivo spettante agli istituti ed
alle sezioni di credito fondiario ed
edilizio, salvo quanto stabilito dalla
successiva lettera c) e dal comma 3 del
presente articolo;
c) rate di ammortamento costanti,
comprensive di capitale ed interessi,
comunque non superiori al 20 per cento
della retribuzione annua cumulativamente
percepita dai soggetti di cui al
successivo comma 2, lettera a), durante
il precedente anno solare, quale risulta
dall'attestazione rilasciata, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, dai datori di lavoro
presso i quali l'attività lavorativa è
stata prestata nello stesso anno.
2. L'importo dei mutui di cui al comma 1
deve essere contenuto entro il meno
elevato dei seguenti limiti:
a) ammontare corrispondente a 25 volte
la retribuzione annua, riferita al
totale dei redditi di lavoro dipendente,
al lordo delle imposte e dei contributi
percepiti dai componenti il nucleo
familiare durante il precedente anno
solare;
b) 75 per cento del prezzo d'acquisto
ovvero della parte del prezzo di
acquisto non assistita da finanziamenti
concorrenti per lo stesso immobile;
c) importo di lire 60 milioni.
3. Quando la rata di ammortamento
determinata ai sensi della lettera b)
del comma 1 risulti superiore al limite
previsto dalla lettera c) dello stesso
comma, la relativa perdita è posta
annualmente a carico del fondo di cui al
successivo articolo 3. Quando la rata di
ammortamento al tasso del 10 per cento
risulti inferiore al predetto limite,
essa è rideterminata in aumento e dovuta
fino a concorrenza della rata annuale di
un mutuo corrispondente ad un tasso
comunque non superiore al 13 per cento
calcolato per eguale durata. L'eventuale
maggior provvigione dovuta agli istituti
di credito mutuanti in connessione con
l'attività di recupero dell'alloggio è a
carico dei mutuatari.
4. Gli immobili acquistati con mutui di
cui alla presente legge non possono
essere trasferiti prima del termine
dell'ammortamento del mutuo, salvo
quanto previsto dal successivo articolo
5.
5. Sono esclusi dai benefici previsti
dalla presente legge gli immobili
acquistati da parenti ed affini entro il
secondo grado.
3. 1. Per la concessione dei mutui
disciplinati dalla presente legge è
costituito presso la Cassa depositi e
prestiti un fondo speciale con gestione
autonoma e dotazione di lire 1.000
miliardi.
2. La Cassa depositi e prestiti è
autorizzata ad effettuare, con le
proprie disponibilità e alle condizioni
e modalità stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, anticipazioni al
fondo speciale di cui al comma 1 fino
alla concorrenza dell'importo di lire
1.000 miliardi.
3. Il fondo speciale di cui al comma 1
imputa annualmente alla Cassa depositi e
prestiti i rimborsi in conto delle
anticipazioni concesse, al netto delle
spese di amministrazione e degli oneri
derivanti dalle convenzioni di cui al
comma 2 del successivo articolo 4.
4. I criteri per il funzionamento del
fondo speciale e per l'erogazione dei
flussi finanziari sono stabiliti con
decreti del Ministro del tesoro.
5. Con decreti del Ministro del tesoro
sono stabiliti i limiti degli importi
annuali dei mutui erogabili a valere sul
fondo speciale ai sensi della presente
legge ed aggiornati i tassi dei mutui
previsti dall'articolo 2, in dipendenza
delle variazioni delle condizioni del
mercato finanziario.
6. Con decreti del Ministro del tesoro,
d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, è aggiornato l'importo massimo
concedibile ai sensi della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 2, in
dipendenza delle disponibilità del fondo
speciale, nonché, quando occorra, sono
stabilite le modalità di carattere
generale per la destinazione dei
finanziamenti.
7. é attribuita, fino al 25 per cento
delle disponibilità, priorità di
concessione ai mutui per l'acquisto di
alloggi ultimati successivamente al 31
dicembre 1985.
4. 1. Gli istituti e le sezioni di
credito edilizio sono abilitati ad
effettuare anche operazioni di credito
fondiario.
2. Gli istituti e le sezioni di credito
fondiario ed edilizio, avvalendosi delle
disponibilità del fondo di cui al
precedente articolo 3, concedono mutui
fondiari per l'acquisto di alloggi da
adibire ad abitazioni, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con la
Cassa depositi e prestiti e conformi
allo schema generale approvato con
decreto del Ministro del tesoro, sentito
il Ministro dei lavori pubblici. Della
avvenuta stipula delle singole
convenzioni è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale. Le domande di mutuo
possono essere presentate dopo la
predetta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e, qualora presentate prima di
tale termine, non hanno effetto. L'esito
dell'istruttoria, condotta in ordine
rigorosamente cronologico di
presentazione, è comunicato agli
interessati entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda.
3. I mutui sono garantiti da ipoteca di
primo grado sull'immobile. La garanzia
può essere costituita anche da ipoteca
di grado ulteriore, quando il valore
dell'immobile assicuri il
soddisfacimento del mutuo concesso nei
limiti di cui al comma 2 dell'articolo
2.
4. Quando il mutuo è concesso con
riferimento ai redditi di lavoro
dipendente di più appartenenti al nucleo
familiare, l'immobile deve essere
acquistato in comunione tra essi,
indipendentemente dal regime
patrimoniale familiare vigente tra le
stesse persone, purché i requisiti
previsti dalla presente legge siano
posseduti da tutti i componenti.
5. Nel caso previsto dal precedente
comma 4, il mutuo è concesso nei
confronti di tutti gli appartenenti al
nucleo familiare.
6. In caso di mancato o di ritardato
versamento da parte del mutuatario si
applica l'interesse di mora pari a
quello previsto per le operazioni di
mutuo fondiario-edilizio.
5. Per i mutui di cui all'articolo 1, i
mutuatari, anche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, o gli eredi
hanno la facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata del residuo
debito ad un tasso stabilito, anche in
deroga ai limiti indicati dall'articolo
2, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica, emanato con periodicità
annuale;
b) la continuazione del pagamento delle
rate residue ad un tasso agevolato,
anche in deroga ai limiti indicati
dall'articolo 2, stabilito con medesimo
decreto di cui alla lettera a). Nella
determinazione dei tassi di cui alla
lettera a) e alla presente lettera, il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica tiene
conto dell'evoluzione del tasso
ufficiale di sconto nonché dei
prevedibili utili del fondo speciale con
gestione autonoma di cui all'articolo 3,
ai fini di ogni possibile riduzione dei
tassi medesimi, garantendo comunque
l'equilibrio economico del fondo. I
predetti tassi non potranno comunque
superare, di norma, di più di un punto
il tasso ufficiale di sconto;
c) la cessione dell'immobile, entro sei
mesi dal decesso del dante causa, a
soggetti aventi i requisiti prescritti
dalla presente legge, che subentrano nel
contratto di mutuo fino alla scadenza da
questo prevista;
d) in caso di decesso del beneficiario,
qualora esistano eredi con diritto a
pensione di reversibilità, potrà essere
richiesta la sospensione del pagamento
delle rate per un anno. Il relativo
importo, aumentato degli interessi
vigenti alla data del decesso, verrà
corrisposto congiuntamente alle rate
ordinarie dell'anno successivo.
1-bis. [Nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro per cause diverse
dalle dimissioni volontarie, i mutuatari
hanno facoltà di optare per l'estinzione
anticipata del residuo debito ovvero per
la continuazione del pagamento delle
rate residue alle medesime condizioni e
con l'applicazione dei medesimi criteri
previsti per i lavoratori dipendenti].
2. Quando la rata prevista dalla lettera
b) del comma 1 non trovi capienza nel
trattamento pensionistico del
mutuatario, ovvero in caso di
impossibilità di adempiere alle residue
obbligazioni derivanti dal mutuo, il
mutuatario è tenuto ad alienare
l'immobile o la quota di sua proprietà
alla Direzione generale degli istituti
di previdenza del Ministero del tesoro.
In tal caso il mutuatario può richiedere
che l'immobile gli venga concesso in
locazione ai sensi della legge 27 luglio
1978, n. 392.
3. Il contratto di mutuo regola i
criteri per la determinazione del valore
dell'alloggio, nelle ipotesi di cui al
comma 2, in base all'apporto di capitale
proprio del mutuatario, maggiorato degli
interessi legali e dell'importo delle
rate versate, capitalizzate al tasso
minimo di ammortamento annuo, nonché
detratto il capitale eventualmente
garantito con ipoteca di grado
anteriore.
4. Il valore dell'alloggio, determinato
ai sensi del comma 3, è accreditato allo
stesso mutuatario previa compensazione
con l'importo corrispondente all'equo
canone di locazione per il periodo
antecedente alla cessione.
5. I partecipanti alla comunione ai
sensi dei commi 4 e 5 del precedente
articolo 4 hanno prelazione nei
confronti dei soggetti previsti dalla
lettera c) del comma 1 del presente
articolo e della Direzione generale
degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro. Tale facoltà può
essere esercitata entro tre mesi dalla
formale notificazione dei fatti che
hanno dato luogo alla richiesta di
cessione.
6. 1. Le convenzioni di cui all'articolo
4, comma 2, possono consentire che i
contratti di mutuo prevedano la delega
irrevocabilmente conferita dal
mutuatario al proprio datore di lavoro,
con il consenso di questi, a
corrispondere i ratei di mutuo o le
quote di retribuzione previsti
dall'articolo 2, mediante trattenuta
diretta sugli emolumenti mensili
spettanti.
2. Nell'ipotesi prevista dal precedente
comma, le somme trattenute sono versate
a cura del datore di lavoro, entro dieci
giorni, direttamente agli enti mutuanti
secondo le modalità dagli stessi
stabilite. Il rilascio della delega non
libera il mutuatario, ma l'ente mutuante
ha l'obbligo di escutere preventivamente
il datore di lavoro.
3. Nei confronti del datore di lavoro
inadempiente il credito dell'ente
mutuante ha privilegio speciale nel
grado previsto dal n. 8) dell'articolo
2778 del codice civile.
7. 1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad
accertare annualmente la corrispondenza
della rata versata alla retribuzione
percepita ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge.
2. In dipendenza di tale accertamento il
mutuatario ha l'obbligo di trasmettere
all'ente mutuante, con le modalità
previste dal contratto di mutuo, le
attestazioni di cui al precedente
articolo 2, comma 1.
3. Se il mutuatario non adempie nei
termini stabiliti all'onere di cui al
comma precedente si applica la rata di
mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3,
per l'intero anno cui il certificato si
riferisce, salvo che lo stesso
mutuatario non dimostri che
l'inadempimento è stato incolpevole.
4. Gli enti mutuanti devono provvedere
entro dieci giorni al versamento alla
Cassa depositi e prestiti di quanto
riscosso.
5. In caso di mancato o di ritardato
versamento da parte dei datori di lavoro
o degli enti mutuanti si applica
l'interesse di mora pari a quello
previsto per le operazioni di mutuo
fondiario-edilizio, maggiorato di
quattro punti.
7-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio
1999 sono trasferite alla Cassa depositi
e prestiti tutte le attività e le
passività del fondo speciale con
gestione autonoma istituito
dall'articolo.
8. 1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Determinazione del
tasso di interesse sui mutui della Cassa
depositi e prestiti, ai sensi della
legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante
disposizioni per l'acquisto da parte dei
lavoratori della prima casa di
abitazione.
(GU n. 179 del
3-8-2006)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE Vista la legge 18 dicembre 1986,
n. 891, e, in particolare, l'art. 5 come
novellato dall'art. 3 della legge 30
aprile 1999, n. 136, e successive
modificazioni, il quale prevede che con
decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica sono stabiliti con
periodicita' annuale, anche in deroga ai
limiti indicati dall'art. 2 della legge
medesima i tassi da applicare alle rate
ed alle estinzioni anticipate dei mutui
per l'acquisto da parte dei lavoratori
dipendenti della prima casa di
abitazione nelle aree ad alta tensione
abitativa previsti dalla legge medesima;
Considerato che, ai sensi della citata
legge, nella determinazione dei suddetti
tassi, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica tiene conto dell'evoluzione
del tasso ufficiale di riferimento,
garantendo comunque l'equilibrio
economico del fondo; Considerato che, i
predetti tassi non potranno comunque
superare, di norma, di piu' di un punto
il tasso ufficiale di riferimento;
Tenuto conto che il tasso ufficiale di
riferimento e' stato fissato con
provvedimento della BCE del 9 giugno
2006 al 2,75 per cento; Visto l'art. 2
della predetta legge n. 891 del 1986, il
quale, al comma 1, prevede che il tasso
di ammortamento annuo sia comprensivo
del corrispettivo spettante agli
istituti di credito per il servizio
prestato; Visto il decreto del Ministro
del tesoro in data 11 febbraio 1987, con
il quale e' stato approvato lo schema
generale di Convenzione tra Cassa
depositi e prestiti e gli istituti di
credito per la concessione dei mutui
fondiari previsti dalla legge n. 891;
Considerato che nel predetto schema di
Convenzione, all'art. 12, e' stabilito
un compenso semestrale pari a 0,40 punti
per ogni cento lire di capitale mutuato,
per l'intera durata del mutuo, dovuto
dalla Cassa depositi e prestiti agli
istituti di credito per i compiti da
essi svolti; Visto il decreto del
Ministro del tesoro in data 23 settembre
1989 con il quale e' stato approvato lo
schema di atto modificativo delle
convenzioni stipulate tra la Cassa
depositi e prestiti gli istituti di
credito, ai sensi della legge n. 891;
Yisto l'art. 7-bis della legge n. 891
che ha disposto, con decorrenza 1°
gennaio 1999, il trasferimento alla
Cassa depositi e prestiti delle
attivita' e passivita' del fondo
speciale con gestione autonoma; Visto il
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in
particolare, l'art. 5 ai sensi del quale
la Cassa depositi e prestiti si e'
trasformata in «Cassa depositi e
prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.a);
Visti il comma 4, lettera g), e il comma
5 dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 5
dicembre 2003 che, rispettivamente,
trasferiscono al Ministero dell'economia
e delle finanze le attivita' e le
passivita' inerenti agli interventi di
cui alla legge n. 891 e dispongono che i
rapporti trasferiti restano regolati
dalle disposizioni legislative e
regolamentari e dai provvedimenti e
dalle convenzioni applicabili al momento
del trasferimento; Visto, altresi'
l'art. 4, comma 2, del predetto decreto
ministeriale, il quale prevede, tra
l'altro, che per l'esercizio delle
funzioni trasferite al Ministero
dell'economia e delle finanze la CDP
S.p.a provvede a rappresentare a tutti
gli effetti il Ministero medesimo;
Decreta:
Art. 1. A decorrere dalla
rata scadente il 30 giugno 2006 il
tasso di interesse da applicare per
il calcolo della rata massima di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5,
comma 1, e all'art. 7, comma 3,
della legge 18 dicembre 1986, n. 891
e' determinato nella misura del 3,75
per cento.
Art. 2. Per le estinzioni
anticipate, a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto,
il residuo debito viene rimborsato
al tasso previsto dall'art. 1. Il
presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 21 luglio
2006
Il Ministro: Padoa-Schioppa