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FATTO E DIRITTO
Con istanza incidentale in epigrafe
evidenziata, la Polisporti s.r.l. in riferimento all'accesso
a favore delle ricorrenti disposto da questo TAR - giusta
sentenza n. 3952/2006 - al progetto offerta di essa
aggiudicataria provvisoria di cui si ordinava il deposito
agli atti di causa, ha proposto ricorso per incidente di
esecuzione chiedendo predisposizione di "tutte le misure
necessarie affinché l'ostensione del progetto offerta del
raggruppamento facente capo alla Polisport avvenga senza
pregiudizio per gli interessi professionali ed
imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare
in modo tale da evitare che i contenuti progettuali possano
essere indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da
chiunque altro nell'ambito di gare future o, comunque, in
successive occasioni".
Ritiene il Collegio di premettere e con riferimento a
problema già dibattuto in giurisprudenza circa la
limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla
estrazione di copia) per bilanciare l'esigenze di accesso
con quelle di riservatezza (favorevole ad essa limitazione
C.d.S., VI Sez., 9 gennaio 2004, n. 14 - contra invece IV
Sez., 6 ottobre 1999, n. 1627), che esso problema deve
ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla
legge n. 15/2005 modificativa in parte qua della 241/1990.
Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi
nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di
copia del documento, e ciò soprattutto a seguito
dell'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24,
comma 2, lett. d), nella formulazione dell'originaria legge
241, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità
di distinguere tra le due modalità di accesso che non si
ravvisano più separabili (in termini TAR Lazio, Roma, Sez.
III, 30 marzo 2006, n. 2212).
Ciò detto, e sottolineata pure la genericità delle
misure richieste dalla parte (vedi quanto scritto a riguardo
nell'istanza e sopra testualmente riportato), ritiene il
Collegio di ribadire che una impresa che abbia partecipato
ad una gara pubblica ha titolo all'accesso alle offerte
tecniche presentate da altre concorrenti alla gara risultate
aggiudicatarie o classificatesi in posizione migliore,
essendo la conoscenza dei dati contenuti in tali offerte
necessaria ai fini di una predisposizione di un'adeguata
difesa in sede processuale, da ritenersi prevalente rispetto
alla riservatezza (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 25 febbraio
2006, n. 1127).
In detti termini sostanziali si è espressa anche
questa Sezione nella sentenza sopra menzionata n. 3952/2006
- cui ha fatto seguito il presente ricorso per incidente di
esecuzione - in cui si annotava che la richiesta di accesso
(ndr. della ricorrente Ati Sport Management) risulta
prodotta in modo non certo emulativo, ma in base ad un
interesse che ben si collega all'istante impresa che ha
contestato nel raggruppamento aggiudicatario carenza di
requisiti partecipativi...
L'interessata Polisport per il tramite della sua
difesa a supporto della sua richiesta (che già si è
qualificata generica) viene ad esprimere il timore che i
contenuti progettuali del depositato progetto-offerta
possano essere indebitamente utilizzati dalla ricorrente o
da chiunque altro nell'ambito di gare future.
In tema, il Collegio non può che ribadire che
l'accesso al progetto-offerta è stato statuito accogliendosi
l'interesse processuale della parte, con la implicita
conseguenza che il deposito del progetto offerta è da
servire in questa sede processuale (ric. n. 1558/06) e non
già per altri fini. Il timore espresso dalla Polisport che
agisce in via di prevenzione troverà protezione - qualora si
abbia a concretizzare - nella normativa predisposta a tutela
delle opere di ingegno (diritti soggettivi e quindi A.G.O.),
talché le disposizioni dettate in materia di acceso
risultano a riguardo non conferenti.
In conclusione il ricorso per incidente di esecuzione
(a seguito della sent. n. 3952/2006) che ci ha occupato,
richiamata la precisazione che sopra si è evidenziata, va
disatteso.
Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni
per disporne la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di
Bari, Sez. Prima, respinge il ricorso per incidente di
esecuzione depositato previa notifica il 7 dicembre 2006 e
nell'ambito del giudizio di cui al ric. n. 1558/2006. Spese
compensate.
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