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Consigliere di Stato
Il Ricorso Straordinario Al Presidente
Della Repubblica
(Rassegna di Giurisprudenza)
_________________________
Pubblicata sulla Rassegna mensile
“Il
N. 9 – Settembre 2005
_____________________
SOMMARIO
2 - L'OGGETTO DELL'IMPUGNATIVA
a) Finalità del ricorso straordinario.
b) Problemi relativi agli atti amministrativi
definitivi.
d) Atti delle Autorità indipendenti.
e) Atti amministrativi relativi a materie
devolute alla competenza del giudice ordinario.
f) Atti relativi al rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici contrattualizzati.
g) Atti di esecuzione di rapporti contrattuali.
h) Atti relativi a materie di competenza
esclusiva della Corte dei conti.
i) Atti relativi alla materia tributaria.
l) Atti relativi a materie di competenza del
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
m) Atti relativi a materie di competenza dei
tribunali regionale delle acque pubbliche.
n) Atti relativi al diniego di accesso ai
documenti amministrativi.
o) Atti relativi al contenzioso elettorale.
q) Atti relativi all'iscrizione negli ordini
delle professioni sanitarie.
r) Atti relativi alle elezione del Consiglio del
Collegio dei revisori.
s) Atti dei Collegi dei geometri.
t) Atti della Commissione provinciale
artigianato.
u) Atti di organi amministrativi in veste di
agenti di polizia giudiziaria.
v) Atti di competenza del giudice
dell’ottemperanza e determinazioni del commissario “ad acta”.
z) Atti relativi all’esecuzione di sentenza
penale.
aa) Atti relativi all’esecuzione di sentenza del
giudice fallimentare.
bb) Atti di espulsione di cittadini stranieri.
cc) Opposizioni a sanzioni pecuniarie
amministrative.
dd) Statuti di fondazioni bancarie.
ee) Deliberazioni di cooperative edilizie.
ff)Tutela di interessi diffusi.
gg) Atti amministrativi della Regione siciliana.
hh) Atti amministrativi della Provincia di
Bolzano.
3 - IL PRINCIPIO DELL'ALTERNATIVITA'
c) Applicabilità in caso di rinuncia del ricorso
giurisdizionale.
c) Notifica ai controinteressati.
d) Presentazione del ricorso al Ministero competente.
e) Notifica del ricorso all'Ente non statale che
ha emanato il provvedimento impugnato.
g) Eccezioni di incostituzionalità.
h) Eccezioni di non conformità alla normativa
europea.
n) Pagamento della tassa fissa.
o) Effetti della morte del ricorrente.
5 - L'OPPOSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI
c) Trasposizione in sede giurisdizionale.
d) Restituzione alla sede straordinaria.
b) La relazione del Ministero.
c) L'inerzia dell'amministrazione.
e) Comunicazione della relazione al ricorrente.
7 - IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
b) Impossibilità di intervento in adunanza degli
interessati
c) Termine per l’espressione del parere.
h) Deferimento della controversia all’Adunanza
generale.
i) Pubblicità e sottoscrizione del parere.
b) Impugnazione della decisione.
c) Pubblicità delle decisioni relative ad atti
generali.
d) Esecuzione delle decisioni.
9 - IL RICORSO PER OTTEMPERANZA
d) Revocazione delle decisioni su ricorsi per
revocazione.
Il
ricorso straordinario al Capo dello Stato è uno strumento di origine ormai
remota che ha costantemente svolto una efficace funzione di tutela del
cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e che ha mantenuto, pur
in presenza di talune perplessità sollevate da diversi studiosi, specie in
riferimento ai mutamenti dell'ordinamento conseguenti all'entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, una sua particolare validità ed una sua
indiscussa utilità pratica nel corso del tempo.
Ciò è
sicuramente dovuto ai vantaggi obiettivi, rispetto ad altri mezzi di tutela,
che tale tipo di gravame offre agli amministrati, non richiedendosi per la
proposizione del medesimo adempimenti complessi ed onerosi, non essendo neppure
necessario il patrocinio di un legale, e rendendosi inoltre disponibile un
termine molto più ampio per l'impugnativa, rispetto a quello stabilito per i
ricorsi in sede giurisdizionale.
D'altronde,
i limiti e difetti dello strumento straordinario, da ricollegare principalmente
all’incompletezza del contraddittorio tra le parti ed alle modalità di
svolgimento dell'istruttoria di competenza delle autorità ministeriali,
risultano ormai in parte attenuati rispetto al passato in virtù di numerosi
interventi giurisprudenziali che, specie negli ultimi tempi, hanno sempre più
valorizzato il carattere "giustiziale" dello strumento di tutela in
questione, applicando in molte situazioni criteri e principi di stretta
derivazione dalla disciplina propria dei ricorsi dinanzi al giudice
amministrativo.
Di un
simile percorso si trova testimonianza anche in una sentenza in data 16 ottobre
1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione) relativa
alle cause riunite da C-69/96 a C-79/96, nella quale si afferma in maniera
esplicita che il ricorso straordinario, venendo deciso sulla base di un parere
del Consiglio di Stato, garantisce l'osservanza dei principi di imparzialità e
di parità tra le parti, in analogia a quanto avviene per i ricorsi
giurisdizionali amministrativi.
L'evoluzione
della disciplina delle ricorso straordinario trova, peraltro, un limite che
appare attualmente invalicabile in relazione alla natura amministrativa del
relativo procedimento decisorio, come sottolineato dalla Corte Costituzionale,
con la sentenza 8 – 21 luglio 2004, n. 254, che ha escluso la possibilità di
sollevare questioni di costituzionalità delle leggi da parte delle Sezioni
consultive del Consiglio di Stato, in sede di esame di ricorsi straordinari,
trattandosi di questioni riservate agli organi giudicanti che espletano
funzioni propriamente giurisdizionali.
La
citata pronuncia della Corte Costituzionale, che si ricollega espressamente a
precedenti sentenze della stessa Corte intese ad affermare la natura
amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (n. 78
del 1966 e n. 31 del 1975) e che sottolinea in particolar modo la possibilità
dell’Autorità ministeriale competente di proporre al Consiglio dei Ministri una
decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, induce a talune
riflessioni in ordine ad alcune soluzioni giurisprudenziali che non risultano,
invero, pienamente coerenti e compatibili con le caratteristiche peculiari
dello strumento stesso.
Tenuto
conto del fatto che l’intervento del Consiglio di Stato nel procedimento
decisorio del ricorso straordinario si sostanzia in un “parere” reso
all’Amministrazione riferente, la quale rappresenta, in base alla normativa
vigente, l’unico possibile interlocutore dello stesso Consiglio, non
sembrerebbero condivisibili, in particolare, le pronunce che si sono registrate
intese a “condannare” l’Amministrazione al risarcimento dei danni, nonché ad
“accertare” pretesi diritti del ricorrente straordinario anche in assenza della
attivazione del meccanismo del silenzio-rifiuto (v. più oltre, paragrafo 2,
lettere “ii” e “ll”).
In ogni
caso, è' un dato di esperienza ormai acquisito che il ricorso straordinario ha
conosciuto negli ultimi tempi un periodo di notevole popolarità, dimostrandosi,
tra l'altro, uno strumento di tutela particolarmente efficace ed incisivo,
tenuto conto non solo del gran numero di gravami proposti per tale via, ma
anche della rapidità con la quale è stato generalmente possibile concludere i
relativi procedimenti, mediante l'adozione della decisione definitiva.
Per il
raggiungimento di un simile risultato ha certamente contribuito la direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 1993 (pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 29 luglio 1993) relativa alla necessità del
rigoroso rispetto dei termini previsti per l'istruttoria; va segnalata,
altresì, l'opera assidua svolta dalle Sezioni consultive del Consiglio di Stato
che, anche grazie al venir meno della maggior parte dei pareri obbligatori
sugli atti di gestione delle amministrazioni statali, per effetto dell'art. 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno potuto eliminare gran parte
degli affari arretrati, ponendo in tal modo le premesse per una sensibile
accelerazione dell'espressione del parere sui ricorsi straordinari che avviene,
solitamente, in tempi ristretti e certamente non paragonabili a quelli
richiesti per la definizione del doppio grado di giudizio relativo ai ricorsi
amministrativi in sede giurisdizionale.
Da
ultimo va ricordato che i dubbi sulla conformità alla Costituzione repubblicana
dello strumento del ricorso straordinario, sollevati dal Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria,
con due successive ordinanze n. 530 del 12 maggio 1999 e n. 754 del 5 luglio
2000, sono stati dichiarati infondati dalla Corte costituzionale con ordinanze
n. 56 del 5 – 13 marzo 2001, e n. 301 del 12 – 25 luglio 2001. Ad avviso della
Corte, infatti, non sono ravvisabili né carenze nella delega per l’emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, che
attualmente disciplina la materia, né altri profili di illegittimità per quanto
riguarda le modalità di esercizio della delega stessa.
Il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio giustiziale
di ordine generale nei confronti degli atti amministrativi definitivi,
alternativo alla ordinaria azione di annullamento davanti al giudice
amministrativo, mira ad offrire una tutela che si esplicita in una decisione
costitutiva di annullamento, cioè di rimozione, postuma e riparatoria rispetto
all'azione amministrativa, di un provvedimento definitivo di cui viene
accertata la contrarietà all'ordine giuridico (Sez. II, 18 giugno 1997, n.
521/97; 5 novembre 1997, n. 2647/96).
Il
limite di detta funzione giustiziale prescinde, pertanto, da qualsiasi
considerazione circa il grado di autonomia degli organismi che abbiano emesso
gli atti impugnati, essendo condizione necessaria e sufficiente per
l’impugnabilità dei medesimi che essi abbiano la qualità di atti amministrativi
e che non siano classificabili, anche da un punto di vista
giuridico-costituzionale, quali atti politici (Sez. I, 28 giugno 2000, n.
576/00; 2 maggio 2001, n. 389/00).
E’ stato,
quindi, ritenuto inammissibile il ricorso straordinario proposto in via
prioritaria per la soluzione di una astratta controversia interpretativa, e non
già per l’annullamento di uno specifico atto amministrativo definitivo (Sez. I,
31 ottobre 2000, n 40/00).
Non
trattandosi di atti aventi natura amministrativa, è stata sempre esclusa
l’impugnabilità in sede di ricorso straordinario di pronunce di organi
giurisdizionali (cfr. tra le tante: Sez. I, 19 febbraio 2003, n. 233/03).
La
giurisprudenza ha, inoltre, sottolineato che in sede di ricorso straordinario è
preclusa una nuova valutazione dei fatti, rispetto a quella compiuta
dall'Amministrazione con l'atto impugnato, attivando il suddetto rimedio un
procedimento di mera legittimità (Sez. III, 16 giugno 1998, n. 199).
Con
pareri della Sez. III. N. 584/01, del 26 giugno 2001 e n. 2221/02 del 12
novembre 2002, è stato evidenziato che con lo strumento del ricorso
straordinario non può essere invocato il riesame di un’intera vicenda,
comprendente una pluralità indeterminata di atti, in cui si trovi coinvolto il
singolo amministrato, dovendosi indicare espressamente nel gravame il
provvedimento impugnato (nel rispetto dei termini perentori) ed i relativi
motivi di impugnativa.
In una
prospettiva del tutto diversa si è posta la Sez. II, con il parere 12 marzo
2003, n. 2759/02, nel quale si è sostenuto che l’oggetto del ricorso (rectius del gravame) straordinario, in
relazione alle situazioni dedotte ed alla natura della richiesta formulata, può
essere costituito dal rapporto e non dall’atto, e che la carenza di
quest’ultimo non è determinante al fine di radicare il rimedio giustiziale,
tenuto conto del parere dell’Adunanza generale 10 giugno 1999, n. 9/99 (v.
oltre alle lettere “e” ed “f”) e della nota decisione della Sez. V, 1° dicembre
1939, n. 795, che per le controversie non collegate all’esercizio di
attribuzioni autoritative dell’Amministrazione, ma inerenti piuttosto ad una
situazione paritetica tra cittadino e soggetto pubblico, ammetteva la possibilità
di adire il giudice amministrativo non già nel termine ordinario di decadenza,
bensì in quello più ampio di prescrizione (su questo ultimo punto, v. paragrafo
4, lettera”b”). A sostegno di tale assunto la Sez. II richiama, in particolare,
il principio dell’alternatività che postulerebbe l’equivalenza tra rimedio
giurisdizionale ed amministrativo – sempre affermabile in virtù della possibile
trasposizione ex art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971 – implicante che, almeno in
via generale e salve le fattispecie riservate in via funzionale ed inderogabile
alla cognizione in sede giudiziaria (e per questo sottratte come eccezioni al
normale criterio dell’alternatività), non possano individuarsi aree in via di
principio sottratte alla cognizione del Consiglio di Stato in sede consultiva,
trattandosi dell’esercizio di funzioni volte alla tutela di situazioni
soggettive contemplate dall’art. 24 della Costituzione.
La
posizione assunta con tale pronuncia dalla Sez. II, oltre ad apparire del tutto
minoritaria, non sembra tener adeguato conto della natura precipuamente
amministrativa dello strumento del ricorso straordinario, sottolineata, in
special modo, dalla sentenza della Corte costituzionale 8 – 21 luglio 2004, n.
254, di cui si è fatto cenno in premessa.
Sull’argomento
sembro opportuno ricordare, inoltre, che la Sez. III, con parere 9 aprile 2002,
n. 1645/01, ha sottolineato, in particolare, che la decisone del ricorso
straordinario è preordinata alla sola verifica della legittimità dell’atto
impugnato e non può implicare l’accertamento di un determinato assetto del
rapporto intercorrente tra le parti, tenendo altresì presente che tale
decisione, avendo natura amministrativa e non giurisdizionale, non è
suscettibile di formare “cosa giudicata” ai sensi dell’art. 2090 Cod. civ. (cfr.
più oltre anche quanto riportato alla lettera “ii”).
L'opera
di adattamento e di aggiornamento della disciplina del ricorso straordinario,
attraverso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha avuto un particolare
rilievo in sede di attuazione del quadro normativo venutosi a delineare in
vista della riorganizzazione generale della pubblica amministrazione e, più in
particolare, della radicale riforma del pubblico impiego, che ha inciso
profondamente sui criteri di individuazione degli atti amministrativi
definitivi, impugnabili con il rimedio straordinario in questione, ai sensi
dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Va
premesso che il precetto normativo della definitività non è mai stato posto in
discussione dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l'ha invece
ripetutamente riaffermato tenendo conto dell'esigenza che gli atti impugnabili
con il rimedio straordinario costituiscano l'espressione ultima, in linea
verticale, della volontà della pubblica amministrazione, assumendo con ogni
evidenza in questo caso rilievo preminente la peculiare natura amministrativa
dello strumento, diverso sotto questo profilo dai gravami in sede propriamente
giurisdizionale (Sez. I, 10 ottobre 2001, n. 479/01; Sez. II, 5 febbraio 1997,
n. 1266/96; Sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1490/92; Comm. Spec. Pubblico
Impiego, 17 maggio 1999, n. 436).
Il
Consiglio di Stato ha avuto, piuttosto, una particolare attenzione nel
riconoscere l'errore scusabile nel caso di ricorsi proposti avverso atti non
definitivi, nei quali non fossero stati indicati il termine e l'organo cui il
ricorso doveva essere presentato, in violazione dell'art. 1, terzo comma, del
citato d.P.R. n. 1199 del 1971 e dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Sez. II, 27 marzo 1996 n. 1702/94; 28 giugno 1995, n. 1502/95;
Sez. III, 31 maggio 1994, n. 45/94; 15 novembre 1994, n. 416/94; 6 dicembre
1994, n. 1247/93; 28 febbraio 1995, n. 1300/94; Cons. Giust. Amm.va Sicilia, 24
febbraio 1998, n. 16).
In presenza, quindi, del disegno relativo alla
separazione delle funzioni di governo dalle funzioni di amministrazione,
avviato con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
perfezionatosi con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato
dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387e dai provvedimenti successivi),
è subito emersa l'esigenza di un chiarimento in ordine all'Autorità competente
a pronunciarsi sul ricorsi gerarchici, con conseguente verifica della eventuale
definitività dei provvedimenti dirigenziali.
Con un
parere della Commissione speciale 15 dicembre 1993, n. 24, è stato affermato
che, in base alla normativa allora vigente, doveva essere ammessa la
proposizione di ricorsi gerarchici al Ministro, aventi per oggetto
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti generali nell'ambito delle
loro competenze, rientrando il rapporto tra il primo e i secondi nella figura
organizzatoria della "sovraordinazione" che costituisce, al tempo
stesso, la condizione ed il limite per l'operatività di siffatto particolare
strumento di giustizia.
Tale
orientamento è stato successivamente ribadito dai pareri della Commissione
speciale 20 marzo 1995, n. 349, e dell'Adunanza generale n. 86 del 4 luglio
1996.
Come è
noto la questione è stata superata dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80
del 1998, che ha sostituito l'art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
stabilendo che gli atti dei dirigenti generali sono definitivi e che i
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, comunque denominati, decidono sui
ricorsi gerarchici contro gli atti e provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti.
I
problemi di diritto intertemporale sorti in relazione a detta modifica
normativa sono stati risolti nel senso che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto legislativo n. 80 del 1998 si è esclusa la potestà del
Ministro di decidere in ordine ai ricorsi gerarchici avverso qualsiasi
provvedimento, ancorché si trattasse di gravami proposti in epoca antecedente,
non ritenendosi applicabili alla fattispecie principi strettamente attinenti ai
procedimenti in sede giurisdizionale, ed in particolare il principio della
"perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 del Codice di
procedura civile (Sez. III, 9 giugno 1998, n. 1986/96; 14 luglio 1998, n.
394/98; 13 ottobre 1998, n. 1028/98; 15 dicembre 1998, n. 713/98; 8 giugno
1999, n. 1554/98).
Una
questione particolare è sorta con riferimento agli atti dei dirigenti non generali
posti in essere in forza della “delega di firma” di un dirigente generale (in
quanto adottati “d’ordine” o “per”, ossia in rappresentanza del medesimo
dirigente generale): in tale ipotesi la Commissione speciale 13 dicembre 1999,
nn. 462-463, ha escluso la proponibilità del ricorso gerarchico ed ha
riconosciuto in tal modo la definitività dei provvedimenti delegati,
considerando che attraverso la delega viene meno il potere di riesame degli
atti in questione, da qualificarsi come apicali ad ogni effetto (v. anche: Sez.
III, 20 aprile 2004, n. 1651/03; cfr. più oltre, in materia di pubblico
impiego, la lettera “f”).
Un
criterio sostanzialmente opposto è stato seguito, peraltro, dall'Adunanza
generale in sede di esame di un quesito posto dal Ministero dei trasporti e
della navigazione in ordine ai ricorsi gerarchici impropri previsti dal vigente
Codice della strada: con parere n. 8/99 del 10 giugno 1999, infatti, il massimo
Organo consultivo si è espresso nel senso della permanenza del potere del titolare
del detto Dicastero a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti di dirigenti
del Ministero dell'interno e di organi collegiali, trattandosi di vicende
disciplinate da norme speciali, da ritenersi sottratte alle previsioni di
carattere generale delle ripetuto decreto legislativo n. 80 del 1998.
Per evitare i frequenti equivoci
provocati dal termine “definitivo”, la Sez. III, con pareri n. 1616/01 del 15
gennaio 2001, e n. 248/02 del 14 maggio 2002, ha sottolineato che il carattere
della “definitività” di un atto amministrativo si desume esclusivamente dalla
non impugnabilità dell’atto stesso mediante ricorso gerarchico (come si
verifica attualmente per le determinazioni dei dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali generali), senza che possa assumere rilievo la circostanza che un
simile atto possa avere effetto anche in un momento successivo alla sua
adozione.
Ancora
la Sez. III, con parere 10 dicembre 2002, n. 2180/02, ha
puntualizzato che il carattere della definitività, implicante la impossibilità
di proposizione di un gravame in via gerarchica ad un organo sovraordinato, ai
sensi dell'articolo 1, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, non
può essere posto in discussione ove si tratti di un parere reso da un organo
collegiale per il quale non è configurabile alcun rapporto di gerarchia con
altri organi. Per quanto concerne, in particolare, il parere reso dal Consiglio
Giudiziario, sulla base del quale il Consiglio superiore della magistratura
procede alla valutazione dei magistrati ai fini della loro promozione, la
Sezione ha precisato che tale pronuncia si qualifica come atto
endoprocedimentale e perciò, secondo la giurisprudenza non è, di norma,
autonomamente impugnabile atteso che la lesione della sfera giuridica
dell'interessato può provenire soltanto all'atto conclusivo del procedimento
amministrativo. In conclusione, la Sezione ha posto in evidenza che
l'impugnazione di atti intermedi del procedimento può essere consentita
soltanto nel caso di atti destinati ad incidere in maniera vincolata sulla
determinazione finale; ovvero nel caso di atti idonei a comportare un arresto
procedimentale, impedendo o rinviando a tempo indeterminato il soddisfacimento
dell'interesse pretensivo del soggetto istante (conformi: Sez. III, 13 gennaio
2004, n. 921/02; 9 marzo 2004, n. 2074/03).
È ormai
pacifica nella giurisprudenza l'impugnabilità del silenzio-rifiuto anche
mediante lo strumento del ricorso straordinario, pur in assenza di uno
specifico atto amministrativo di carattere definitivo (Sez. II, 19 febbraio
1992, n. 2979/91; Sez. III, 22 aprile 2002, n. 502/02).
In proposito si è comunque puntualizzato che
non è ammessa la contestazione di meri comportamenti della pubblica
amministrazione, in assenza dell'avvio della procedura per la formazione del
silenzio-rifiuto, di cui all'art. 25 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Sez. II,
24 maggio 1995, n. 2933/94; Sez. III, 30 giugno 1992, n. 107).
La Sez.
III, con parere n. 1503/00 del 31 ottobre 2000, nel richiamare le statuizioni
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato contenute nelle decisioni n. 16
del 27 novembre 1989 e n. 17 del 4 dicembre 1989 (circa la non obbligatorietà
dell’impugnazione del silenzio-rigetto e circa la possibilità di attivare anche
successivamente i rimedi sollecitatori avverso l’omessa pronuncia, stante
l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente in ordine ad una
decisione relativa al merito del gravame gerarchico proposto) ha ritenuto
ammissibile il ricorso straordinario tempestivamente proposto dall’interessato
avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della rituale attivazione del
rimedio della diffida a provvedere in maniera esplicita sul precedente ricorso
in via gerarchica.
La
Commissione speciale per il pubblico impiego, con due pareri di contenuto
analogo (nn. 511 e 512 del 1° luglio 2002), ha ritenuto che ai fini della
legale constatazione del silenzio-rifiuto, in vista della successiva
impugnativa mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, tenuto conto
della peculiarità della disciplina in materia, possa risultare idonea e
sufficiente la presentazione della diffida prevista dall’art. 25 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, direttamente al Ministero competente, ovvero mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualificandosi come meramente
facoltativa la formale notificazione della stessa al menzionato Ministero, alla
stessa stregua di quanto stabilito dall’art. 9, secondo comma, del d.P.R. n.
1199 del 1971, per la proposizione del ricorso straordinario in parola (in
senso conforme: Sez. III, 9 luglio 2002, n. 1663/01).
Notevole
rilievo, sul piano dei principi, deve essere assegnato alla pronuncia della
Commissione speciale n. 4/98, del 27 aprile 1998, relativa al ricorso straordinario
proposto da un operatore economico avverso una delibera dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Secondo
l'Amministrazione resistente, il ricorso al Presidente della Repubblica non
sarebbe stato ammissibile nei confronti del provvedimento in questione in
quanto, in primo luogo, gli atti delle Autorità indipendenti non potrebbero
essere assoggettati al controllo di legittimità nell'ambito di una procedura
nella quale il Governo conserva penetranti poteri nelle fasi sia dell'istruttoria
che della decisione; inoltre le norme del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, avrebbero attribuito alla competenza esclusiva del giudice
amministrativo la cognizione delle impugnative in materia di pubblicità
ingannevole.
Relativamente
alla prima questione la Commissione speciale ha chiarito che il ricorso
straordinario al Capo dello Stato integra e completa il sistema di tutela del
cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione e che il procedimento
assicura alle parti garanzie di imparzialità e di indipendenza, per cui non
sussisterebbero ragioni per escludere l'ammissibilità del rimedio nei riguardi
degli atti amministrativi adottati dalle Autorità in questione.
Per
quanto concerne, poi, la disciplina positiva dettata dal decreto legislativo n.
74 del 1992, la Commissione ha rilevato che l'attribuzione di una materia alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rende di per sé
inconfigurabile la proposizione del ricorso straordinario.
In ogni
caso, quindi, non può ritenersi suscettibile di interpretazione estensiva la
previsione dell'art. 7, comma 12, del citato decreto legislativo n. 74 del
1992, che prevede espressamente la sola via giurisdizionale unicamente per la
tutela in tema di pubblicità ingannevole.
Riguardo
alla competenza allo svolgimento dell’istruttoria, nel caso di impugnativa di
atti delle Autorità indipendenti, v. oltre, paragrafo 6, lettera “b”.
Come è
noto, è del tutto pacifico in giurisprudenza che il ricorso straordinario al
Capo dello Stato costituisce uno strumento di carattere generale attraverso il
quale si rende possibile la tutela nei confronti degli atti della pubblica
amministrazione anche se incidenti su specifici diritti soggettivi (cfr. tra le
tante pronunce Sez. II, 11 ottobre 1995, n. 2335/94).
Si è
posto, quindi, il problema della compatibilità del ricorso straordinario con le
previsioni legislative di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in
riferimento ad atti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi.
Alla
questione, cui erano stata date in precedenza soluzioni contrastanti, ha dato
ampia risposta il parere dell’Adunanza generale n. 72 del 29 maggio 1997, con
il quale - in sede di esame di una controversia in tema di invalidità civile -
si è affermato che la competenza del giudice ordinario, mentre è
necessariamente discriminativa rispetto alla giurisdizione amministrativa, non
intacca la operatività di mezzi di tutela che attengono, come il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ad altre sfere della elaborazione di volontà
della pubblica amministrazione e che, in ragione della loro precipua inerenza
alla fase interna della stessa pubblica amministrazione, si pongono come
indifferenti rispetto ad ogni statuizione derogatoria della sede
giurisdizionale amministrativa.
La
intangibilità della sede straordinaria, costruita in chiave di generalità di
sistema, costituisce perciò momento istituzionale autonomo e si pone come
"concorrente" di ogni altra forma di tutela, con un differenziato
livello di operatività e senza essere incisa da fattori di mero ordine
processuale.
L’Adunanza
ha in conclusione sottolineato come, ove non sussista una norma espressa che
escluda formalmente la ricorribilità al ricorso straordinario, non possa
ricavarsi in via meramente interpretativa alcuna volontà di cancellare la
suddetta sede di legittimità; ha altresì precisato che, nel caso di adizione
congiunta, da parte dello stesso soggetto, del ricorso straordinario e della
via giurisdizionale ordinaria, non opera comunque alcun criterio di
alternatività, in quanto l'istituto è legislativamente previsto nel solo
rapporto con il ricorso giurisdizionale amministrativo e non può trovare
applicazione fuori di tale ambito.
Con
l'ulteriore parere n. 9 del 10 giugno 1999 l'Adunanza generale ha esaminato
diversi profili attinenti al problema di cui si tratta rilevando, in
particolare, che l'esperibilità del rimedio straordinario resta comunque
esclusa nei casi in cui la competenza del giudice ordinario abbia carattere
funzionale ed inderogabile, come ad esempio per le controversie in materia di
comportamenti antisindacali della pubblica amministrazione, avuto riguardo ai
poteri che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori demanda al giudice ed alla
peculiare procedura ivi disegnata (v. anche Sez. I, 3 novembre 1999, n.
983/98); nonché per le controversie relative ad opposizioni a sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada, avuto riguardo
alla competenza speciale che gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, attribuiscono al giudice ordinario ed alla procedura ivi disegnata (Sez.
I, 24 novembre 1999, n. 929/99; 19 aprile 2001, n. 384/01; 16 maggio 2001, n.
398/01).
In linea
con gli anzidetti principi la Sez. I, con parere 12 giugno 2002, n. 1647/02, ha
poi affermato che risulta inammissibile il ricorso straordinario nei confronti
di atti amministrativi riconducibili ad ipotesi in cui la giurisdizione e la
competenza del giudice ordinario (ovvero di altre Autorità giurisdizionali) sia
qualificabile come esclusiva e funzionale, anche per la specificità e
peculiarità del rito, come avviene nel caso del surrichiamato art. 28 della
legge 20 marzo 1970, n. 300, riguardante la repressione delle attività
antisindacali.
La
stessa Sez. I, con parere 29 ottobre 2003, n. 3218/03, ha ulteriormente
ribadito che il ricorso straordinario, quale rimedio esperibile a tutela sia di
interessi legittimi che di diritti soggettivi, può essere proposto anche nelle
materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, con la
precisazione che la pretesa sostanziale deve essere inerente ad un rapporto
avente rilievo pubblicistico.
L'Adunanza
generale, con il citato parere n. 9 del 1999 si è specificamente occupata del
delicato problema relativo alla esperibilità del ricorso straordinario avverso
tutti gli atti relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti,
disciplinato su base contrattuale, anche dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 80 del 1998, che ha devoluto la cognizione di gran parte delle
controversie in materia al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro.
Il
predetto Organo, traendo anche spunto dai principi enunciati con il precedente
parere n. 72 del 1997, di cui si è detto sopra, ha optato per una soluzione in
senso positivo, non ritenendo in questo caso di preminente importanza il
parallelismo tra lo strumento giurisdizionale amministrativo e lo strumento del
ricorso straordinario; e su tale orientamento si è ormai pacificamente
attestata la giurisprudenza successiva (cfr. tra l’altro Sez. I, 28 novembre
2001, n. 1048/00).
Ciò
sulla base, anzitutto, dell'osservazione che da tempo viene ammessa
l'impugnazione con il detto strumento pure del silenzio-rifiuto, per cui la
mancanza di un formale "atto amministrativo" non potrebbe comunque
precludere la proposizione del ricorso straordinario.
Inoltre,
alla circostanza che si tratti di determinazioni adottate dall'Autorità
amministrativa facendo uso di poteri privatistici non è stato attribuito
rilievo determinante, ritenendosi superata la tradizionale netta distinzione
tra attività di diritto pubblico ed attività di diritto privato della pubblica
amministrazione, tenuto altresì conto dell'orientamento interpretativo seguito
in sede comunitaria, che privilegia le qualificazioni sostanziali, rispetto a
quelle meramente formali, per quanto riguarda l'attività amministrativa.
Sulla
scorta di tali premesse si è sostenuto, quindi, che la previsione normativa
relativa all'impugnabilità, con il ricorso straordinario, di "atti
amministrativi" definitivi, abbia carattere "neutro" potendosi
ormai con tale espressione ricomprendere gli atti oggettivamente provenienti
dalla Pubblica amministrazione, e comunque finalizzati all'attuazione degli
obiettivi individuati dal Legislatore, ancorché essi risultino adottati in
regime privatistico, quali quelli concernenti la gestione del rapporto di
lavoro dei dipendenti, che costituiscano espressione di funzioni aventi rilievo
pubblicistico.
In
conclusione, l'Adunanza generale ha affermato che ai fini della impugnabilità
in sede straordinaria - fermo restando il requisito della definitività - conta
solo che l'atto della pubblica amministrazione, indipendentemente dal suo
regime giuridico formale, risulti direttamente ed immediatamente finalizzato
alla cura di un interesse pubblico specifico, salve restando le ipotesi che ciò
sia espressamente escluso dalla legge ovvero che il rimedio risulti
incompatibile con il sistema normativo in vigore (cfr. anche: Sez. I, 16
febbraio 2000, n. 3/99).
Richiamando
il precedente parere n. 72 del 1997, già sopra citato, l'Organo consultivo ha
poi sottolineato, con riferimento alla prospettata coesistenza di due strumenti
di tutela di carattere eterogeneo, che il ricorso straordinario per
l'annullamento dell'atto e l'azione civile per l'accertamento del diritto sono
rimedi "concorrenti" e non "alternativi", per cui resta
ferma la possibilità di adire il giudice ordinario, anche dopo la proposizione
del ricorso straordinario (v. anche: Sez. I, 20 febbraio 2002, n. 117/02),
salva la possibilità, per il giudice ordinario, di disapplicare l'eventuale
decisione del ricorso straordinario e salva, altresì, l'improcedibilità del
ricorso stesso, ove previamente si formi il giudicato in sede civile (su
quest’ultimo punto: Sez. I, 17 gennaio 2001, n. 1218/00).
La
stessa Adunanza generale ha, comunque, ribadito che resta esclusa l'eventuale
ricorribilità in sede straordinaria sia delle decisioni pronunciate dal
collegio di conciliazione avanti al quale possono essere impugnata le sanzioni
disciplinari, ai sensi dell'art. 59-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993
e successive modifiche ed integrazioni, sia delle decisioni del collegio cui
sia stato deferito arbitrato irrituale per la soluzione della controversia, ai
sensi dell'art. 412-ter del Codice di procedura civile.
Come
chiarito, infatti, dalla Commissione speciale per il pubblico impiego con
pareri nn. 396 e 404, del 7 dicembre 1998, le pronunce in argomento si
qualificano come lodi arbitrali, il che esclude la proponibilità del gravame in
via straordinaria ( v. anche Sez. I, 2 febbraio 2000, n. 30/00; 18 ottobre 2000,
n. 738/00).
Successivamente,
la stessa Commissione speciale per il pubblico impiego, con parere 13 dicembre
1999, nn. 462-463 (già ricordato sopra alla lettera “b”) ha altresì chiarito
che la devoluzione alla magistratura ordinaria della cognizione relativa alla
materia del pubblico impiego non comporta il venir meno del ricorso gerarchico
nell’ambito della materia stessa (allorché tale strumento risulti necessario
per rendere l’atto definitivo e quindi impugnabile con ricorso straordinario)
atteso che tale devoluzione non involge l’assetto organizzativo
dell’amministrazione pubblica, implicante anche la possibilità di esercizio,
nel suo interno, della funzione di riesame giustiziale delle determinazioni
poste in essere dai diversi organi che esercitano le proprie competenze nel
settore.
Per
quanto riguarda specificamente le impugnative volte in concreto a contestare le
disposizioni dettate dai contratti collettivi di lavoro per il personale dei
diversi comparti, la giurisprudenza ha messo in evidenza che trattasi di
disciplina dettata in base a criteri di autonomia negoziale, come tale non
sindacabile sotto il profilo della legittimità, se non per la violazione di
norme imperative o per le altre cause di nullità previste dall’art. 1418 del
Codice civile, restando in particolare esclusa la proponibilità di censure
attinenti al vizio di eccesso di potere, che presuppone l’impugnazione di atti
amministrativi discrezionali, adottati da un’Autorità pubblica, nell’esercizio
di poteri autoritativi. In ogni caso si è sottolineato che, anche
riscontrandosi un contrasto di talune parti del contratto collettivo con norme
imperative, non è possibile disporne l’annullamento in sede giudiziale, in
quanto la relativa pronuncia deve limitarsi a considerarle prive di efficacia
(Sez. I, 29 ottobre 2003, n. 3377/03; Sez. II, 21 maggio 2003, n. 206/03; Sez.
III, 4 giugno 2002; n. 1323/02; 8 giugno 2004, n. 3394/03; 18 maggio 2004, n.
3272/03; Sez. VI, 1° febbraio 2002, n. 568).
Per
quanto attiene agli atti riguardanti gli accordi sindacali di natura
“gestionale” - quale il verbale ministeriale contenente un accordo sindacale
decentrato locale - la Sez. II, con parere 21 maggio 2003, n. 206/03, ha
ritenuto ammissibile l’impugnativa mediante ricorso straordinario, trattandosi
di atto soggettivamente amministrativo, con la precisazione che, in proposito,
non sarebbero invocabili i vizi formali tipici dell’atto oggettivamente
amministrativo (come ad esempio quelli relativi al difetto di motivazione e
quelli relativi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento) ma solo
le figure di invalidità del negozio giuridico a norma degli artt. 1418 e 1425
Cod. civ., tenendo altresì presente che, nel caso di deduzione del vizio di
eccesso di potere per uso illecito del potere gestionale del datore di lavoro,
tale vizio può convertirsi in causa di annullamento per errore essenziale a
norma dell’art. 1429 dello stesso Codice.
La
Commissione speciale per il pubblico impiego, con parere n. 498/2001, del 5
novembre 2001, ha chiarito che l’impugnativa rivolta avverso la delibera di
assunzione non richiede ulteriori impugnative da parte dell’interessato,
neppure nei confronti del contratto successivamente stipulato dal medesimo
poiché, da un lato, la menzionata deliberazione si qualifica come atto
presupposto, il cui eventuale annullamento comporta la automatica caducazione
degli atti successivi e, dall’altro lato, la sottoscrizione del contratto non
comporta, di per sé, l’acquiescenza del ricorrente nei confronti delle
precedenti determinazioni.
La
stessa Commissione speciale, con parere n. 500/02 del 22 aprile 2002, ha
ritenuto inammissibile l’impugnativa mediante ricorso straordinario rivolta dal
dirigente statale avverso uno schema di contratto individuale, approvato dal
Ministro e completo degli elementi costitutivi del rapporto, ma sottoscritto
solo dall’interessato e non dall’Autorità competente, in quanto ad un simile
atto non può attribuirsi la natura di provvedimento amministrativo di carattere
definitivo.
Per
quanto riguarda gli effetti dei decreti decisori relativi ai ricorsi
straordinari avverso atti amministrativi in materia di rapporti di lavoro del
personale contrattualizzato, emanati in difetto di previa pronuncia a seguito
di ricorso all’autorità giurisdizionale ordinaria, la Sez. I, con parere 26
novembre 2003, n. 4440/02, ha posto in evidenza che resta ferma la facoltà, per
l’interessato o l’Amministrazione, di investire il giudice ordinario per la
disapplicazione della decisione del ricorso straordinario, purché la questione
della legittimità dell’atto sia proposta nell’ambito della devoluzione al
giudice in via principale del rapporto controverso e del conseguente diritto
del quale si invoca tutela.
La Sez.
III, con parere n. 305/93 del 24 gennaio 1995, ha esaminato una fattispecie
relativa alla risoluzione di un contratto, da parte di un consorzio pubblico,
in virtù di una clausola risolutiva espressa, concludendo per l'inammissibilità
del ricorso straordinario in quanto rivolto avverso un atto di carattere
paritetico, adottato in applicazione di una disciplina di carattere pattizio ed
al di fuori dell'esercizio di qualsiasi potere amministrativo, per cui sarebbe
inconfigurabile la stessa esistenza di un atto qualificabile come provvedimento
amministrativo.
Seguendo lo stesso ordine di idee, la
Sez. I, con parere n. 652 del 27 ottobre 1999, ha dichiarato inammissibili i
motivi di un ricorso straordinario volti a far sindacare la corretta esecuzione
di un rapporto contrattuale.
Si è puntualizzato, peraltro, che ove
una controversia verta in materia di atti negoziali di vendita, per la cessione
in proprietà di immobili agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ciò non esclude in radice la proponibilità del ricorso straordinario.
Mediante tale strumento, infatti, è assicurata la tutela non solo degli
interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi, e la controversia nella
anzidetta materia si inserisce in un rapporto con connotati pubblicistici,
implicanti l’adozione di provvedimenti amministrativi, il che esclude, tra
l’altro, la possibilità di tutela in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932
del codice civile (Sez. III, 10 giugno 2003, n. 678/98).
E’ stata esclusa, comunque, la
proponibilità del ricorso straordinario rivolto nei confronti delle
determinazioni esecutive di un “protocollo d’intesa” intercorso tra il soggetto
ricorrente ed un’Amministrazione comunale per la realizzazione di alcuni lavori
con la fissazione di taluni oneri sulla base di accordi di natura squisitamente
privatistica (Sez. III; 17 giugno 2003, n. 713/02).
E’ stata ugualmente esclusa
l’ammissibilità del ricorso straordinario proposto nei confronti del
procedimento di gara indetto dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
(S.C.I.P.) S.r.l. per l’alienazione di taluni immobili, trattandosi di
organismo privato, non partecipato dallo Stato o da enti pubblici, e quindi non
in grado di adottare provvedimenti qualificabili come atti amministrativi
definitivi (Sez. III, 8 luglio 2003, n. 2342/03).
Con
parere della Sez. II, 30 gennaio 1991, n. 1911, ed altri successivi, sono state
ritenute inammissibile le impugnative di atti riguardanti il rapporto di
impiego dei dipendenti dell'Ente "Ferrovie dello Stato", trattandosi
di atti negoziali, non qualificabili come atti amministrativi, in
considerazione della natura privata dell’Ente.
Analogamente, la natura di organismo
privato dell’Ente Poste S.p.a. ha indotto la Sez. I a pronunciarsi, con parere
29 settembre 2004, n. 1185/03, per l’inammissibilità del ricorso straordinario
riguardante una controversia in materia di lavoro di un dipendente dell’Ente
medesimo.
Negli
ultimi tempi la giurisprudenza del Consiglio di Stato non si è discostata
dall'orientamento, ormai consolidato, secondo cui l'attribuzione ad organi
giurisdizionali speciali di determinate materie preclude la possibilità di
proposizione del ricorso straordinario nei confronti di atti devoluti alla cognizione
dei predetti giudici.
Così è
stata ampiamente riaffermata l’inammissibilità del gravame straordinario nei
confronti di atti connessi alla materia pensionistica, di competenza della
Corte dei conti (tra le tante pronunce v.: Sez. III, 21 gennaio 1992, n.
226/91; 23 maggio 1995, n. 167/95; 29 ottobre 1996, n. 1480/96; 25 febbraio
1997, n. 201/97; 15 dicembre 1998, n. 669/98).
Analogamente
a quanto osservato nel paragrafo precedente, risulta che sono stati costantemente
dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie
attribuite alla competenza delle Commissioni tributarie (Sez. III, 14 giugno
1994, n. 1495/93; 14 marzo 1995, n. 1489/94; 30 aprile 1996, n. 567/96; 27
maggio 1997, n. 703/97).
Va,
comunque, osservato che la questione potrebbe presentarsi in una nuova
prospettiva dopo l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 7,
comma 4, della legge delega 27 luglio 2000, n. 212 (recante la disciplina dello
Statuto del contribuente), secondo cui “La natura tributaria dell’atto non
preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti”.
In sede
di espressione del parere sulla relativa norma attuativa (sottoposta all’esame
del Consiglio di Stato, in quanto relativa ad un ampliamento delle sue
competenze) l’Adunanza generale, con parere n. 1/01 del 22 gennaio 2001, ha
formulato osservazioni in ordine all’ipotesi di una specifica disciplina (poi
non introdotta con le norme ricomprese nel decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32) che avrebbe potuto riguardare specificamente l’impugnazione di atti
tributari definitivi mediante lo strumento del ricorso straordinario.
Con
parere della Sez. III n. 1875/01, del 12 febbraio 2002, si è, poi, sottolineato
che, anche tenendo conto della succitata norma della legge n. 212 del 2000,
resta in ogni caso fermo che la proposizione di un ricorso straordinario al
Capo dello Stato nella materia tributaria può essere ammessa solo allorché
l’impugnativa sia effettivamente diretta contro atti amministrativi definitivi,
in base alle disposizioni generali dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Osservando
che, comunque, l’art. 7, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 212, non ha
certo introdotto una giurisdizione concorrente con quella delle Commissioni
tributarie, la Sez. III, con parere 6 maggio 2003, n. 1403/03, ha ritenuto
inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la cartella esattoriale
scaturente dalla iscrizione a ruolo di tributi, trattandosi di atto per il
quale è espressamente prevista l’impugnazione dinanzi alle predette
Commissioni, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 (come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448), e dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.
Per
quanto riguarda la questione particolare della sottoponibilità alla trattenuta
per l’IRPEF di somme corrisposte dall’Amministrazione ad un dipendente, a
titolo di interessi legali, si è rilevato che trattandosi di materia
prettamente tributaria, demandata alla competenza di organi giurisdizionali
speciali, quali le Commissioni tributarie, resta preclusa la possibilità di
proposizione del ricorso straordinario in proposito (Sez. III, 3 giugno 2003, n.
2857/02).
Con
parere della Sez. I n. 929/99, del 24 novembre 1999, si è posto in evidenza
che, tra le varie ipotesi nelle quali il ricorso straordinario non risulta
proponibile, deve includersi pure quella che si tratti di materia che la legge
devolve a giudici speciali, tra i quali va annoverato il Tribunale superiore
delle acque pubbliche.
Con
parere 21 gennaio 2004, n. 5600/03, la Sez. I ha ritenuto inammissibile il
ricorso straordinario proposto contro la determinazione sindacale avente per
oggetto lavori di sistemazione del regime delle acque fluviali di interesse
pubblico, a seguito di fenomeni alluvionali (inquadrabili alla stregua di
un’occupazione temporanea), rientrando la controversia nella speciale
giurisdizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche.
In sede
di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è posto il problema della
esperibilità del ricorso straordinario per l'impugnativa della mancata
concessione, da parte della Pubblica amministrazione, dell'accesso ai propri
documenti.
L’Adunanza
generale, con parere n. 159/94 del 2 giugno 1994, ha osservato, in senso
contrario, che i rimedi avverso il diniego di esibizione di atti e documenti
amministrativi sono rigorosamente e puntualmente disciplinati dall'art. 25
delle legge citata, il quale prevede - con norma processuale di carattere
speciale - una competenza del giudice amministrativo secondo peculiari regole
diverse da quelle di carattere generale e che, in casi analoghi (come quello
relativo alla materia del contenzioso elettorale) la giurisprudenza ha sempre
affermato che la specialità del regime esprime la volontà di assicurare la
tutela solo nella sede e in conformità del processo previsti dalla normativa
speciale.
Oltretutto,
la disciplina particolare prevista dalla legge risulta volta ad apprestare una
tutela con criteri di urgenza che mal si concilierebbe con il lungo termine
previsto per la proposizione del ricorso straordinario e con la mancanza di
termini prefissati al Consiglio di Stato e al Capo dello Stato per la definizione
delle controversie; inoltre viene attribuito al giudice il potere di ordinare
all'amministrazione un "facere", consistente nell'esibizione degli
atti, ed un simile potere non può ritenersi consentito in sede di ordinario
giudizio annullatorio.
Sulla
base di quanto sopra è stato quindi escluso che le controversie in questione
possano essere dedotte in sede di ricorso straordinario ( in tal senso v. anche
Sez. I, 29 marzo 2000, n. 189/00; 15 novembre 2000, n. 977/00; Sez. II, 18
giugno 1997, n. 521/97; Sez. III, 9 giugno 1998, n. 32/98).
Con
parere della Sez. I n. 886/01, in data 19 settembre 2001, è stato ritenuto
inammissibile il ricorso straordinario proposto nei confronti del provvedimento
con il quale l’Ufficio elettorale centrale nazionale, con riferimento alle
elezioni politiche del 2001, non ha ammesso una lista al riparto proporzionale
dei seggi della Camera dei deputati, posto che la riserva costituzionale
spettante alle Camere legislative in ordine al giudizio sui titoli di
ammissione dei propri componenti, a norma dell’art. 66 della Costituzione, in
base alla prassi parlamentare ed alle relative disposizioni regolamentari,
copre anche l’accertamento di legittimità delle operazioni elettorali e delle
conseguenti proclamazioni degli eletti da parte degli uffici preposti, che
costituiscono i titoli di ammissione per i componenti dei due rami del
Parlamento al pari dei requisiti soggettivi attinenti alla eleggibilità ed alla
compatibilità del mandato parlamentare, restando, invece, precluso qualsiasi
sindacato alternativo, concorrente o successivo di qualsiasi Autorità
giurisdizionale, ordinaria o amministrativa, sulle determinazioni in parola.
La
giurisprudenza ha, inoltre, rammentato che, ai sensi della legge 23 dicembre
1966, n. 1147, le controversie in tema di operazioni elettorali, incidendo su
posizioni soggettive aventi natura di interessi legittimi, sono devolute alla
giurisdizione amministrativa. Stante la natura peculiare del contenzioso elettorale
amministrativo, per il quale è previsto uno speciale sistema procedimentale e
di tutela giurisdizionale accelerata (nel quale l'Autorità giudiziaria
ordinaria conosce il merito della controversia, correggendo, se del caso, i
risultati delle elezioni), non è in questo caso ammesso il principio
dell'alternatività con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
la cui cognizione è limitata alla sola legittimità e per il quale si prevede,
altresì, un termine più lungo per l'impugnazione (Sez. I, 4 novembre 1998, n.
839/94).
L’art.
7, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo sostituito dall’art.
4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, ora trasfuso nell’art. 9 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che “Ciascun elettore
può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune”, senza
predeterminare in maniera tassativa le modalità per lo svolgimento di simili
iniziative.
Per
conseguenza si è ritenuto che non debba essere esclusa la possibilità di
utilizzazione anche del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
strumento alternativo al ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice
amministrativo, ove ne sussistano i relativi presupposti, costituiti dalla impugnazione,
per motivi di legittimità, di atti amministrativi di carattere definitivo (Sez.
III, 17 giugno 2003, n. 4519/02).
Le determinazioni relative all'iscrizione
presso un ordine professionale sanitario non possono essere impugnate mediante
ricorso straordinario, atteso che le relative controversie spettano alla
cognizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, ai sensi degli artt. 3, 5, 17 e seguenti del D. L. C.P.S. 13
settembre 1946, n. 233, e dell'art. 9 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (Sez. I,
7 dicembre 1993, n. 867/90).
Con
parere n. 3599/02 del 5 novembre 2002, la Sez. III ha ritenuto inammissibile il
ricorso straordinario proposto avverso gli atti relativi alle operazioni per le
elezioni del Consiglio del Collegio, nonché del Collegio dei revisori dei
conti, atteso che ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068,
l’esame delle contestazioni sui risultati di tali elezioni è devoluto alla
cognizione del Consiglio Nazionale, quale giudice speciale, con conseguente
preclusione della proponibilità dei gravami straordinari.
Con
parere n. 1676/03 del 9 marzo 2004, la Sez. III ha ritenuto inammissibile il
ricorso straordinario proposto avverso il provvedimento disciplinare di un
Collegio dei geometri, in quanto ai sensi dell’art. 15 del R.D. 11 febbraio
1929, n. 274, è previsto che avverso le determinazioni di tali Collegi, in
ordine alla iscrizione e cancellazione dall’albo nonché ai giudizi
disciplinari, è dato ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio nazionale dei
geometri e che, avverso le decisioni di quest’ultimo, è ammesso ricorso alle
Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere
(cfr. Cass. S.U. 21 novembre 1997, n. 11622).
La Sez.
III, con parere n. 310/95 del 12 marzo 1996, ha escluso la proponibilità del
ricorso straordinario contro le deliberazioni della commissione provinciale
dell'artigianato in materia di iscrizioni nell'albo provinciale delle imprese
artigiane, nei cui confronti dall'art. 7, commi 5 e 6, della legge 8 agosto 1985,
n. 443, è ammesso il ricorso in via amministrativa alla commissione regionale
per l'artigianato, la decisione della quale è impugnabile davanti al tribunale
ordinario competente per territorio; in questa ipotesi, infatti, l'attività del
giudice - in quanto tendente alla tutela di situazioni soggettive riconducibili
nella categoria dell'interesse legittimo - rientra nell'ambito della volontaria
giurisdizione, comportando un'attività oggettivamente amministrativa, connotata
dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 742
del Codice di procedura civile.
Con
parere n. 1873/01 del 5 febbraio 2002, la Sez. III ha ribadito
l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto nei confronti delle
decisioni adottate dalla Commissione provinciale per l’artigianato in materia
di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo provinciale delle
imprese artigiane, avuto riguardo alla specialità del regime processuale
stabilito dall’art. 7, commi quinto e sesto , della legge 8 agosto 1985, n.
443, che contro tali determinazioni prevede il ricorso amministrativo alla
Commissione regionale per l’artigianato e la successiva, eventuale, doglianza
davanti al giudice ordinario competente per territorio.
Va
segnalata una pronuncia della Sez. III (n. 1441/99 del 4 aprile 2000) che ha
esaminato una fattispecie relativa ai provvedimenti di un'Azienda sanitaria,
adottati per la violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, costituenti specifici reati per i quali non sono sopravvenute
disposizioni di depenalizzazione.
In
proposito la Sezione ha osservato che, in questo caso, l'attività degli
incaricati dell'azienda sanitaria si inserisce direttamente nell'ambito di un
procedimento finalizzato all'accertamento di responsabilità di ordine penale e
non comporta l'adozione di atti amministrativi in virtù di un potere proprio
dei predetti incaricati; questi ultimi, infatti, operano nella specifica veste
di agenti di polizia giudiziaria per cui resta demandato alla cognizione della
competente autorità giudiziaria ordinaria ogni giudizio in ordine alla
fondatezza o meno della notizia di reato ad essa comunicata.
Con la
pronuncia anzidetta si è, pertanto, ritenuta inammissibile l'impugnativa,
mediante ricorso straordinario, degli atti adottati dai menzionati operatori
dell'azienda sanitaria, poiché per tali atti non è configurabile la natura di
provvedimento amministrativo.
Con
parere n. 980/00, in data 15 novembre 2000, la Sez. I ha affermato che la
competenza del giudice dell’ottemperanza ha carattere inderogabile e, pertanto,
gli atti la cui cognizione sia devoluta al suddetto giudice non sono
impugnabili mediante ricorso straordinario. Ha affermato, altresì, che
l’individuazione del giudice davanti al quale impugnare l’atto adottato
dall’Amministrazione, all’esito di una sentenza di annullamento non autoapplicativa,
va fatta a seconda dei vincoli che la sentenza impone all’Autorità
amministrativa nella rinnovazione del provvedimento annullato, in relazione ai
vizi di legittimità riconosciuti esistenti; pertanto, se il ricorrente deduce
la difformità dalla norma del provvedimento amministrativo impugnato, la
pretesa rientra nell’ordinario giudizio di annullamento, mentre se ne allega la
difformità dall’accertamento contenuto nel giudizio, e quindi dalla legge
processuale del caso concreto, la relativa pretesa rientra nell’ambito del
giudizio di ottemperanza.
La Sez.
III, con parere n. 1773/00, del 3 aprile 2001, ha osservato che, secondo la
giurisprudenza prevalente, il commissario “ad acta” esercita i suoi poteri
sulla base di un atto di delega promanante dal giudice dell’ottemperanza, e non
dall’Amministrazione inottemperante. Il detto commissario va, perciò,
considerato come organo giurisdizionale, i cui atti, da reputarsi parimenti
giurisdizionali, sono impugnabili con il solo strumento del reclamo al giudice
dell’ottemperanza, per il principio generale secondo il quale l’organo
legittimato ad avere cognizione sugli incidenti verificatisi in sede di
esecuzione del giudicato è lo stesso che dirige l’esecuzione.
Con la
stessa pronuncia la Sez. III ha, comunque, richiamato il principio, affermato
da una giurisprudenza minoritaria, secondo il quale sarebbe ipotizzabile anche
una impugnativa in altra sede (ed in ispecie in sede di ricorso straordinario)
nell’eventualità che vengano dedotte censure diverse dalla non corretta
esecuzione del giudicato e della decisione di ottemperanza e, quindi, si
denunzino vizi autonomi dell’atto commissariale.
La Sez.
III, con parere n. 1414/02, del 4 giugno 2002, ha puntualizzato che è
chiaramente inammissibile il ricorso straordinario avverso un atto
sanzionatorio adottato per dare esecuzione ad una sentenza penale di condanna
divenuta definitiva (nella specie: demolizione di opere edilizie abusive). Ciò
in quanto trattasi di provvedimento che non è né oggettivamente, né
oggettivamente qualificabile come atto amministrativo, per cui la relativa
impugnativa risulta estranea alla cognizione nella sede straordinaria.
Con
parere n. 2001/02 del 12 novembre 2002, la Sez. III ha ritenuto inammissibile
il ricorso straordinario proposto avverso atti di amministrazione posti in
essere, all’interno della procedura fallimentare, dal giudice delegato o dalla
stessa Sezione del tribunale, osservando che trattasi di provvedimenti di
carattere giurisdizionale o meramente esecutivi di provvedimenti
giurisdizionali, che si svolgono all’interno di procedure riservate agli organi
di giurisdizione ordinaria.
Con
parere 30 aprile 2003, n. 1335/03, la Sez. I ha ritenuto inammissibile il
ricorso straordinario avente per oggetto il decreto di espulsione del cittadino
straniero, dovendosi all’uopo proporre la relativa doglianza dinanzi al
Tribunale ordinario in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 13, comma
8, della legge 6 marzo 1998, n. 40, come modificata dal T.U. 25 luglio 1998, n.
286.
Con
parere n. 675/99, del 10 maggio 2000, la Sez. I ha ritenuto inammissibile il
ricorso straordinario proposto in opposizione ad una sanzione pecuniaria
amministrativa comminata con ordinanza-ingiunzione di pagamento.
In
particolare, con parere Sez. I, 12 marzo 2003, n. 638/03, è stato ritenuto
inammissibile il ricorso straordinario proposto nei confronti di una sanzione
pecuniaria conseguente all’emissione di un assegno bancario senza provvista,
posto che la disciplina generale degli illeciti amministrativi e la normativa
riguardante competenza e funzioni del giudice di pace concorrono a definire, in
materia di depenalizzazione, una giurisdizione soggetta ad uno speciale
procedimento.
Con
altro parere, il n. 4536/03 del 17 dicembre 2003, la Sez. I ha ritenuto
improponibile il ricorso straordinario nella materia relativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada, avuto riguardo
alla competenza speciale che gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, attribuiscono al giudice ordinario ed alla peculiare procedura da tali
norme indicata (v anche sopra alla lettera “e”)
Con
parere Sez. III n. 1461/01, del 23 ottobre 2001, si è osservato che mediante
ricorso straordinario non è possibile impugnare lo statuto di una fondazione
bancaria, trattandosi di atto proveniente da un organismo espressamente
qualificato come persona giuridica privata dall’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mentre resta ferma la impugnabilità
dell’atto ministeriale di approvazione dello statuto stesso, trattandosi di
atto avente incontestabilmente natura di provvedimento amministrativo.
In
materia di cooperative edilizie sovvenzionate, la Sez. II, con parere 18 giugno
2003, n. 2322/02, ha rilevato che le controversie insorte prima della
stipulazione del mutuo individuale sono disciplinate dall’art. 131 del T.U. 28
aprile 1938, n. 1165, che obbliga al preventivo ricorso dinanzi alle
Commissioni di vigilanza per l’edilizia economica e popolare, ovvero dinanzi
alla Commissione regionale di primo grado, e solo contro la deliberazione di
tale organo, in quanto avente natura amministrativa, è proponibile la richiesta
di annullamento in sede giurisdizionale o straordinaria, atteso che le delibere
assembleari delle dette cooperative hanno natura di meri atti di diritto
privato.
La Sez.
I, con parere n. 883/01, del 12 dicembre 2001, ha ritenuto inammissibile il
ricorso straordinario proposto “uti civis” a tutela di un interessa diffuso
(nella specie, in tema di utilizzo dell’energia elettrica), in quanto, pur se
l’interesse protetto è configurabile in termini non strettamente individuali o
singolari da un punto di vista oggettivo, dal punto di vista soggettivo la
legittimazione a ricorrere presuppone comunque l’inerenza dell’interesse stesso
alla sfera giuridica propria del soggetto che agisce e, quindi, la
scorporabilità della posizione del ricorrente da quelle di una serie
indeterminata di soggetti.
Nella
medesima prospettiva, la Sez. III, con parere 4 novembre 2003, n. 458/03, ha
osservato che la facoltà di intervento nel procedimento amministrativo da parte
di soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o
comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, non
comporta, di per sé, in via automatica, la legittimazione processuale,
occorrendo a tale scopo la dimostrazione in concreto che l’associazione in
rappresentanza della quale si agisce sia titolare di un interesse sostanziale
inciso dalle determinazioni contestate e che tale interesse sia qualificato
dall’ordinamento in termini di specificità rispetto alla sfera della
collettività indifferenziata.
Con
parere n. 908/01, in data 31 ottobre 2001, la Sez. II si è pronunciata per
l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto contro un atto amministrativo della Regione Siciliana, atteso che, ai
sensi dell’art. 23 dello Statuto di autonomia, approvato con R.D. Legislativo
15 maggio 1946, n. 455, l’Autorità competente alla decisione è il Presidente
della Regione.
In
proposito deve ricordarsi che è successivamente sorto un formale conflitto di
competenza a seguito di una pronuncia della stessa Sez. II del Consiglio di
Stato, che aveva giudicato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica proposto avverso un provvedimento adottato in territorio
siciliano (sanzione disciplinare emessa dall’Università di Catania nei
confronti di un proprio docente) concedendo al ricorrente – stante la
scusabilità dell’errore – un termine per la ripresentazione del gravame al
Presidente della Regione Sicilia. Il Consiglio di giustizia amministrativa di
detta Regione, peraltro, nell’esaminare il nuovo ricorso straordinario
presentato dall’interessato, non aveva ritenuto di condividere l’assunto della
Sez. II, atteso che l’atto impugnato non costituiva una determinazione
soggettivamente e oggettivamente regionale.
L’Adunanza
generale è stata investita del compito di risolvere l’anzidetto conflitto e,
con parere n. 8/02 del 17 ottobre 2002, si è pronunciata nel senso della
proponibilità, nella specie, del ricorso straordinario al Capo dello Stato,
trattandosi di materia di carattere statale e non regionale, restando senza
rilievo, ai fini della competenza del Presidente della Regione, la circostanza
che il provvedimento fosse stato adottato nel territorio siciliano.
La
Sezione I, con parere 24 settembre 2003, n. 2907/03, ha ritenuto ammissibile la
proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e non al
Presidente della Regione siciliana, nel caso di controversia riguardante un
atto regionale applicativo di un regolamento statale, avente efficacia sull’intero
territorio nazionale (nella specie si trattava del d.P.R. 28 luglio 2000, n.
272, mediante il quale è stata data esecuzione all’accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta).
L’art.
7, ultimo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione
dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti la
istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione
autonoma di Bolzano stabilisce che “nelle materie di competenza della Sezione
autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica”.
Con
pronuncia della Sez. III n. 832/98 del 4 febbraio 2003 è stato, pertanto,
dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto
avverso un provvedimento del Sindaco di Merano – ossia di un organo avente sede
nella provincia di Bolzano – trattandosi di atto rientrante, ai sensi dell’art.
3, comma 2, n. 1, del suddetto d.P.R. n. 426 del 1984, nella competenza della
menzionata Sezione autonoma, già in attività all’epoca della adozione dell’atto
medesimo.
Il
principio è stato ulteriormente ribadito dalla stessa Sez. III con parere 20 aprile
2004, n. 2512/03.
ii) Pretese relative all'accertamento di diritti.
Deve
ora esaminarsi, in particolare, la dibattuta questione relativa alla
proponibilità, mediante il ricorso straordinario, di azioni di accertamento
anche prescindendo dal previo esperimento della procedura per la formazione del
silenzio-rifiuto.
Come
ricordato nel succitato parere dell' Adunanza generale n. 9, del 10 giugno
1999, talune isolate pronunce (in particolare: Commissione speciale pubblico
impiego n. 411 del 13 luglio 1998) hanno in concreto aperto la via all'azione
di accertamento in sede di ricorso straordinario, in tema di negata
attribuzione di competenze economiche a pubblici dipendenti, dichiarando il
diritto dei dipendenti medesimi alla corresponsione delle somme controverse.
Richiamandosi
anche all’anzidetto parere dell’Adunanza generale la Sez. II, con parere 12
marzo 2003, n. 2759/02, ha ritenuto ammissibile la richiesta di accertamento di
un diritto patrimoniale mediante la proposizione, nei termini prescrizionali,
del ricorso straordinario (v. sopra paragrafo “a”).
È da sottolineare, però, che nei
moltissimi pareri in cui la questione è stata espressamente considerata, le
pronunce delle Sezioni si sono pressoché costantemente attestate sulla
posizione tradizionale in base alla quale, trattandosi di giudizio
impugnatorio, relativo ad atti amministrativi “definitivi” che richiedono,
quindi, una preventiva valutazione in merito dell’Autorità competente, resta
comunque esclusa l'azione di mero accertamento nell'ambito del gravame in via
straordinaria (cfr. tra le tante pronunce: Cons. Giust. Amm.va Sicilia, 19
luglio 1993, n. 329; Sez. I, 30 ottobre 2002, n. 1170/02; 19 marzo 2003, n.
197/01; Sez. II, 5 novembre 1997, n. 2657/96; Sez. III, 16 giugno 1992, n. 1932/91;
1° marzo 1994, n. 956/93; 23 novembre 1999 n. 1147/99; 30 novembre 1999, n.
1130/99; 23 novembre 1999, n. 1147/99; 11 gennaio 2000, n. 918/99; 5 febbraio
2002, n. 1784/01; 21 gennaio 2003, n. 466/02; 28 luglio 2003, n. 3568/02).
La Sez. III sull’argomento ha
sottolineato, in particolare, che la decisone del ricorso straordinario è
preordinata alla sola verifica della legittimità dell’atto impugnato e non può
implicare l’accertamento di un determinato assetto del rapporto intercorrente
tra le parti, tenendo altresì presente che tale decisione, avendo natura
amministrativa e non giurisdizionale, non è suscettibile di formare “cosa
giudicata” ai sensi dell’art. 2090 Cod. civ. (parere 9 aprile 2002, n.
1645/01).
Con
parere della Sez. I n. 650/96, in data 19 maggio 1999, tuttavia, è stato
ritenuto ammissibile il ricorso straordinario con il quale, seppure formalmente
veniva chiesto anche l'accertamento di un diritto, si deducevano censure
attinenti alla legittimità dell'atto impugnato.
La
questione sembra, peraltro, che abbia almeno in parte perduto rilevanza
sostanziale alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione speciale per il
pubblico impiego sui criteri per la formazione in maniera agevolata del
“silenzio rifiuto” ai fini della proposizione del ricorso straordinario (v.
paragrafo 2, lettera c).
ll) Pretese relativa al risarcimento dei danni.
Per
quanto riguarda, in ispecie, le richieste di risarcimento dei danni, la Sez. I,
con pareri 6 marzo 2002, n. 492/02, e 29 settembre 2004, n. 1184/04, ha ritenuto
inammissibile il ricorso straordinario avente tale oggetto, rilevando che il
rimedio in parola è di tipo impugnatorio, mirando soltanto all’annullamento
dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo.
Da
parte della Sez. III si è ugualmente sottolineato che una simile pretesa
risulta estranea all’ambito di cognizione ammesso dalla normativa vigente in
materia di ricorso straordinario (cfr. pareri 5 febbraio 2002, n. 1784/01; 28
luglio 2003, n. 3568/02).
Seguendo
un diverso orientamento la Sez. II, con parere 30 aprile 2003, n. 1036/02,
prendendo spunto dalla disposizione dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n.
205, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
pure la cognizione di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento
del danno, compresa la reintegrazione in forma specifica, ha sostenuto che la
domanda di risarcimento possa essere proposta anche in sede di ricorso
straordinario. Ciò sul presupposto che trattasi di strumento preordinato ad
assicurare la tutela contenziosa in coerenza alla natura delle posizioni
giuridiche soggettive dedotte, tenuto anche conto della sua alternatività e
fungibilità rispetto al ricorso giurisdizionale e che, oltretutto, escludere la
domanda di risarcimento dall’oggetto del ricorso straordinario significherebbe
reintrodurre solo per questo tipo di gravame il criterio del cosiddetto doppio
binario (prima annullamento in sede straordinaria e poi risarcimento in sede
giurisdizionale) che il legislatore ha voluto espungere dal nostro ordinamento
per finalità di economicità, concentrazione, speditezza e non contraddittorietà
di provvedimenti decisori.
Come
notato in premessa, peraltro, quest’ultimo orientamento non appare pienamente
coerente con il carattere propriamente amministrativo del procedimento in cui
si inserisce la pronuncia del Consiglio di Stato, avente la natura di mero
“parere”, e che, come tale, non può evidentemente sostanziarsi in una
determinazione di “condanna“ dell’Amministrazione a risarcire il danno in
ipotesi lamentato dal ricorrente, occorrendo a tal fine, per la effettività
della tutela, la statuizione di un organo giudicante suscettibile di passaggio
in giudicato.
La
regola posta dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971 (che trova
riscontro nell'art. 20, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034)
secondo cui, quando l'atto amministrativo sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso
interessato, risulta opportunamente rivolta ad impedire la possibilità
dell'emissione di pronunce contraddittorie da parte delle Sezioni consultive e
delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con conseguente sovrapposizione
della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario (Sez.
I, 24 settembre 2003, n. 3460).
Si è al
riguardo precisato che il principio dell’alternatività tra tutela
giurisdizionale e tutela amministrativa deve logicamente trovare applicazione
anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso lo
stesso atto, ancorché nei confronti di punti diversi di tale atto (Sez. IV, 6
luglio 2004, n. 5016).
La
gravità delle conseguenze prevista la norma ha imposto una puntualizzazione
giurisprudenziale in ordine all'ambito applicativo del detto principio di
alternatività.
Si è
così affermato che il principio in parola, per il suo carattere limitativo
dell'esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione
analogica e presuppone l’identità della domanda proposta con i due rimedi, per
cui non trova applicazione quando il provvedimento impugnato in sede
giurisdizionale sia distinto da quello oggetto del precedente ricorso
straordinario o, comunque, risulti adottato da organi diversi, sulla base di
criteri non identici rispetto a quelli seguiti nell'adozione dell'altro atto,
ovvero all'esito di un procedimento al quale abbiano partecipato altri soggetti
(Sez. IV, 31 dicembre 2003, n. 9292; Sez. VI, 13 febbraio 1991, n. 92; 9
ottobre 1997, n. 1460; 24 maggio 2002, n. 2826; Sez. I, 19 gennaio 2000, n.
820/99; 24 settembre 2003, n. 3460/03; Sez. II, 10 maggio 1995, n. 1126; Sez.
III, 28 marzo 2000, n. 378).
È
stato, peraltro, sottolineato che il principio opera non solo nell'ipotesi di
impugnativa diretta, ma anche nel caso in cui un atto presupposto, già
impugnato sede giurisdizionale, venga censurato in via amministrativa al fine
di dimostrare l'illegittimità derivata dell'atto direttamente impugnato, dovendosi
tener conto della “ratio” della norma, volta ad impedire un possibile contrasto
di giudizi di diversi organi giudicanti dello stesso plesso, in ordine al
medesimo oggetto (Sez. I, 3 febbraio 1999, n. 981/98; 1 marzo 2000, n. 2454/89;
Sez. II, 14 dicembre 1994, n. 1409; Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1968/01).
Con il
già citato parere 24 settembre 2003, n. 3460/03, la Sez. I ha ritenuto che il
divieto di prospettare con ricorso straordinario questioni già proposte dinanzi
al giudice amministrativo sussiste anche se in sede straordinaria siano state
sollevate questioni non oggetto di pronuncia giurisdizionale, alla luce del
principio processualistico in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e
il deducibile.
La
stessa Sez. I, con parere 5 novembre 2003, n. 2325/03, ha affermato che – in
ossequio al canone sostanziale del ne bis in idem – trova applicazione anche nel caso di cognizione
sommaria (ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2000, n.
205) introdotta in sede di giurisdizione esclusiva, ove sussista un’obiettiva
identità di petitum e causa petendi, e non solo quando vi sia identità formale di
provvedimenti impugnati, oltreché di oggetto.
È stato
poi ulteriormente ribadito che la priorità della presentazione del gravame va
riscontrata, per quanto riguarda il ricorso giurisdizionale, con riferimento
alla data di deposito del ricorso stesso presso la segreteria del Tribunale e
non già con riguardo alla data di notifica (Sez. II, 22 giugno 1994, n. 590/93;
Sez. III, 15 dicembre 1998, n. 364/98; 24 luglio 2001 n. 775/01).
Ne
consegue che la regola dell'alternatività non opera se il ricorso
giurisdizionale sia stato notificato ma non depositato (Sez. II, 22 giugno
1994, n. 590/93).
L'alternatività
tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale comporta l'inammissibilità
di quest'ultimo ove sia stato proposto dopo il ricorso straordinario e le
autorità emananti e i controinteressati non abbiano chiesto, ai sensi dell'art.
10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la trasposizione in sede giurisdizionale del
ricorso proposto in via straordinaria (Sez. VI, 18 febbraio 1997, n. 289).
A
questo proposito la Sez. IV, con la già citata sentenza 31 dicembre 2003, n.
9292, ha sottolineato che per il principio dell’alternatività non sono
proponibili in sede giurisdizionale questioni già definite in sede di ricorso
straordinario al Capo dello Stato, attesa la necessità di evitare che
l’impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio
espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con conseguente
sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso
straordinario.
Va
sottolineato che nella vigente disciplina del ricorso straordinario e dei
ricorsi giurisdizionali amministrativi non si rinvengono disposizioni in base
alle quali l'alternatività debba valere anche nelle ipotesi in cui il medesimo
atto sia impugnato nelle due sedi non già dallo stesso soggetto, ma da due
soggetti diversi, cointeressati tra loro (Sez. I, 3 febbraio 1999, n.
2567/95;17 febbraio 1999, n. 253/92; Sez. II, 20 novembre 1996, n. 2131/94;
Sez. IV, 22 maggio 1997, n. 554; e, inoltre, Comm. Spec. 31 maggio 1999 - prot.
Sez. II n. 2344/97 - che fa riferimento all'Ad. Gen. del 3 febbraio 1999, nel
corso della quale il principio dell'inapplicabilità del criterio
dell'alternatività all'ipotesi in questione è stato espressamente riaffermato.
Ulteriore riaffermazione del principio nella sentenza Sez. VI, 21 luglio 2003,
n. 4194).
E’
stato, inoltre, precisato che il principio dell’alternatività spiega effetti
solo nei confronti di chi abbia proposto il ricorso giurisdizionale e non
opera, pertanto, nei confronti del soggetto intervenuto “ad adiuvandum” nel
relativo giudizio (Sez. I, 19 gennaio 2000, n. 820/99).
Nel
caso, invece, che il ricorrente in via principale abbia impugnato un atto
amministrativo in via giurisdizionale, si è ritenuto che il controinteressato
non possa impugnare un atto presupposto mediante ricorso straordinario, dovendo
egli proporre il proprio gravame nella stessa sede giurisdizionale e nella
forma del ricorso incidentale (Sez. I, 19 gennaio 2000, n. 114/99).
Opportunamente,
poi, la Sez. III, con parere 6 maggio 2003, n. 1353/03, ha ritenuto che, ove il
“ricorso giurisdizionale” precedentemente proposto dal medesimo ricorrente -
avverso lo stesso atto successivamente impugnato con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica – risulti essere stato presentato direttamente
dall’interessato, senza il necessario patrocinio di un legale, tale atto
precedente può essere correttamente qualificabile come un mero “esposto”, non
suscettibile di provocare l’attivazione della regola della alternatività, posta
dall’art. 8, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
La
giurisprudenza ha precisato, altresì, che il principio dell'alternatività non
si estende anche ai rapporti tra ricorso straordinario e ricorso per
ottemperanza del giudicato (Sez. VI 18 luglio 1994, n. 1226; Comm. Spec.
Pubblico impiego nn. 453-454/99 del 13 dicembre 1999 ).
Per completezza,
riguardo al tema in questione, oltre a quanto osservato sopra in ordine al
carattere "concorrente", rispetto al ricorso straordinario, delle
impugnative dinanzi al giudice ordinario (v. paragrafo 2), deve ricordarsi che
anche altre pronunce hanno espressamente escluso che sussista un rapporto di
alternatività tra l'azione avanti la menzionata autorità giudiziaria ordinaria
ed il ricorso straordinario ( Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2157; Sez. II, 7
aprile 1993, n. 1035; Sez. III, 31 ottobre 2000, n. 1344/99; 7 maggio 2002, n.
1164/02).
Pronunce
contrastanti si registrano per quanto riguarda la questione relativa ai ricorsi
giurisdizionali preventivamente proposti e successivamente rinunciati, atteso
che in taluni casi si è ritenuto che in una simile situazione non dovesse
valere il principio in questione (Sez. II 28 settembre 1994, n. 1403; 19 maggio
2004, n. 2937/02); e in altri casi, invece, si è seguito il criterio opposto
(Sez. I, 2 marzo 1993, n. 2024/90; 19 gennaio 2000, n. 820/99; Sez. II, 26 novembre 1997, n. 2117/97; Sez.
III, 24 febbraio 1998, n. 1415/97).
Sull’argomento
sembra opportuno ricordare, in particolare, la posizione nel senso
dell’applicazione del principio dell’alternatività pure nel caso suddetto
assunto dalla Sez. III, con parere n. 1830/01 del 27 novembre 2001, nel quale
si è sottolineato che l’atto di rinuncia del ricorrente non ha, comunque,
effetto automatico ed immediato, richiedendosi sempre una espressa pronuncia al
riguardo dell’organo giudicante, previa verifica della regolarità e ritualità
della rinuncia stessa, oltreché dell’assenza di condizioni, poiché altrimenti
il competente organo giudicante dovrebbe emettere una differente pronuncia, con
una eventuale declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse, ovvero anche con una decisione sul merito della causa. Nel parere si
è, altresì, posto in evidenza che fino a che sia intervenuta una espressa
pronuncia del giudice, è generalmente ammessa la possibilità di revoca
dell’atto di rinuncia da parte dell’interessato. E in una simile prospettiva,
mancando una espressa disposizione normativa che consenta limitazioni alla
regola dell’alternatività, la Sez. III ha ritenuto che preminenti esigenze di
corretto e tempestivo svolgimento dell’attività procedimentale inerente alla
decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato impediscano di
attribuire qualsiasi rilevanza alla eventuale rinuncia di un precedente ricorso
giurisdizionale avverso lo stesso atto, da parte del medesimo interessato.
Con
parere Sez. III n. 2139/00 del 15 maggio 2001, è stato rilevato che le
questioni relative al regolare avviamento della procedura per la trasposizione
del giudizio dinanzi al giudice amministrativo non possono essere oggetto di
valutazione in sede di espressione del parere sul ricorso straordinario, atteso
che l’esame delle questioni pregiudiziali (rilevabili d’ufficio) è sempre
rimesso alla potestà decisoria dell’Organo giudicante cui è devoluto l’affare,
così come ogni questione relativa all’eventuale concedibilità dell’errore
scusabile in favore del ricorrente (cfr. anche Sez. VI, 18 marzo 1994, n. 374).
La Sez.
IV, con sentenza 19 dicembre 2003, n. 8354, ha affermato che la riattivazione
del procedimento giustiziale amministrativo del ricorso straordinario al Capo
dello Stato, mediante la rimessione degli atti alla sede straordinaria, ai
sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ha luogo allorché l’inammissibilità
del ricorso giurisdizionale derivi dall’irritualità dell’atto di opposizione
(ad esempio, per tardività o per difetto di elementi essenziali di notifica o
di giurisdizione del giudice amministrativo), con esclusione di ogni altra
causa, come quelle relative al ricorso straordinario o a vizi dell’atto di
riassunzione.
Per
quanto riguarda la notifica a mezzo posta dell’atto di opposizione al ricorso
straordinario, ai fini della sua trasposizione in sede giurisdizionale, con
parere Sez. I, 5 novembre 2003, n. 1768/03, si è affermato che tale notifica –
tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n 477
- deve ritenersi legalmente perfezionata, per il solo notificante, già al
momento della tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario,
ancorché, per assoluta incertezza in ordine al soggetto ricevente, nessuna
notifica possa dirsi ritualmente effettuata al destinatario, nei cui confronti
il termine di sessanta giorni per proporre l’eventuale ricorso in via di trasposizione
al competente Tribunale amministrativo regionale decorre dalla piena
conoscenza, comunque acquisita, dell’atto giudiziale oggetto della notifica
stessa, salvi gli effetti di una rimessione in termini per errore scusabile.
Nessuna
norma impone specifiche modalità per la materiale predisposizione del ricorso
e, come già sottolineato, non essendo neppure prevista l'assistenza di un
difensore, nell'esame dei singoli gravami si tende soprattutto ad interpretare
l'effettivo intendimento del ricorrente, come desumibile dagli scritti, spesso
redatti in maniera assolutamente atecnica (Sez. II, 15 novembre 1995, n.
2104/95; Sez. III, 22 gennaio 2002, n. 1395/01): tale sforzo interpretativo
trova tuttavia un limite invalicabile nel caso di nullità del ricorso, come
nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del ricorrente (Sez. I, 4 marzo 1992, n.
694/90).
In
proposito è stato anche precisato che è pienamente valido il ricorso
straordinario sottoscritto solo dall'avvocato della parte, atteso che detta
sottoscrizione deve ritenersi equipollente a quella del ricorrente (Sez. II 1
dicembre 1993, n. 886/93); in proposito, però, è stato anche precisato che la
validità del ricorso resta condizionata dalla circostanza che il difensore sia
munito di mandato speciale, posto che il ricorso straordinario costituisce
comunque un rimedio di natura amministrativa per il quale non risulta
sufficiente una procura generale alle liti (Sez. I, 2 maggio 2001, n. 438/01).
Per
agevolare una stesura quanto più possibile semplice e corretta del ricorso
straordinario viene allegato alla presente rassegna uno schema che può
costituire il modello base per l’impugnativa da parte degli interessati.
b) Termine per la proposizione del ricorso.
La giurisprudenza,
ribadendo la disposizione dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del
1971, ha espressamente affermato che il termine di centoventi giorni per
proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha carattere decadenziale
e decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto piena conoscenza dell'atto
lesivo (Sez. I, 1 luglio 1992, n. 1212/92; Sez. II, 9 aprile 1997, n. 1418/96).
Come
già sopra accennato (v. paragrafo 2, lettera "b") la giurisprudenza è
stata larga nel concedere l'errore scusabile nelle ipotesi in cui il
provvedimento impugnato non rechi l'indicazione in ordine alla ricorribilità,
al termine ed all'organo cui presentare ricorso, come prescritto dalle norme in
vigore (cfr. tra le tante: Sez. II, 27 marzo 1996, n. 1702/94; Sez. III, 11
febbraio 1992, n. 936/91).
È stato
poi ritenuto che, non essendo estensibile al di fuori dei procedimenti
giurisdizionale il principio dell'azionabilità delle pretese patrimoniali
nell'ordinario termine di prescrizione, debba essere dichiarato irricevibile il
gravame in via straordinaria proposto contro un provvedimento lesivo di diritti
soggettivi dopo la scadenza del prescritto termine perentorio di centoventi
giorni (Sez. I, 20 gennaio 1993, n. 2271/91).
In
senso contrario si è pronunciata la Sez. II (parere 12 marzo 2003, n. 2759/02,
già segnalato sopra al paragrafo 2, lettera “a”) che ha ritenuto ammissibile la
proposizione del ricorso straordinario nel più ampio termine di prescrizione se
la controversia si riferisce a diritti patrimoniali non collegate all’esercizio
di attribuzioni autoritative dell’Amministrazione.
Tale
orientamento non è stato condiviso, tuttavia, da successive pronunce che hanno
riaffermato il principio secondo cui, anche in presenza di pretesa
patrimoniali, il ricorso straordinario deve essere proposto negli ordinari
termini decadenziali (tra le altr: Sez. I, 22 ottobre 2003, n. 3955/02)
Per
quanto riguarda la sospensione dei termini nel periodo feriale, si è ritenuta
inapplicabile al ricorso straordinario la previsione dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742, riferibile soltanto ai termini processuali (Cons. Giust.
Amm.va Sicilia 14 dicembre 1992, n. 539; Sez. III, 2 giugno 1998, n. 137/98; 24
luglio 2001, n. 773/01).
Va
segnalato ancora che la disposizione del citato art. 9 del d.P.R. n. 1199 del
1971, secondo cui la data di spedizione del ricorso straordinario mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento vale quale data di
presentazione, è stata ritenuta di stretta interpretazione, e quindi non applicabile
all'ipotesi di notificazione a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario
(Sez. V, 21 febbraio 1994, n. 98).
In
ordine all'impugnativa del silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico,
ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, si è precisato che essa per
risultare tempestiva deve essere proposta nel termine di centoventi giorni
dall'avvenuta formazione di detto silenzio-rigetto (Sez. II, 3 febbraio 1993,
n. 286/92). Sull’argomento la Sez. III ha tuttavia puntualizzato che – tenendo
dovuto conto delle statuizioni dell’Adunanza plenaria n. 16 del 27 novembre
1989 e n. 17 del 4 dicembre 1989 – l’interessato può attivare i rimedi
sollecitatori avverso il silenzio, incombendo comunque sull’Amministrazione
l’obbligo di provvedere espressamente sul gravame in via gerarchica; di
conseguenza, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, l’interessato
può successivamente impugnare, negli ordinari termini decadenziali, il
silenzio-rifiuto che si sia venuto a determinare in merito (cfr. parere n.
1503/00 del 31 ottobre 2000).
La
giurisprudenza ha, altresì, rilevato che la regola della “dimidiazione” dei
termini processuali prevista dall’art. 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67 (convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135), per giudizi in particolari
materie (come gli appalti di opere pubbliche e le espropriazioni), concerne
solo i termini del processo in senso stretto e non è applicabile al contenzioso
instaurato con ricorso straordinario, poiché, pure in presenza di una parità di
tutela delle situazioni soggettive fatte valere con i due rimedi, resta rimessa
alla potestà discrezionale del Legislatore la previsione di modalità di tutela
ragionevolmente differenziate per i due strumenti in questione (Sez. IV, 21
dicembre 2000, n. 6343).
Infine,
il giudizio sulla scusabilità dell'errore relativo alla tardiva proposizione
del ricorso straordinario, non può che essere demandato soltanto all'Organo
competente a decidere sul medesimo gravame (Sez. IV, 19 aprile 1995, n. 263).
L'onere
della notificazione del ricorso straordinario ad almeno uno dei
controinteressati, posto dall'art. 9, secondo comma , del d.P.R. n. 1199 del
1971, ai fini dell'ammissibilità del gravame (Sez. I, 26 maggio 1999, n.
299/98; 15 novembre 2000, n. 977/00; Sez. III 20 aprile 2004, n. 6593/04),
opera esclusivamente nel caso che sussistano soggetti aventi un interesse
contrario alla richiesta di annullamento proposta dal ricorrente e semprechè
tali soggetti siano identificabili dal contesto dell'atto impugnato (Sez. I, 1
luglio 1992, n. 312; 26 maggio 1999, n. 299/98; Sez. II, 20 marzo 1996, n.
1740).
Quanto
alla forma della notifica, la giurisprudenza è stata rigorosa nell'affermare
che essa non può venire effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, richiedendosi la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario,
come prescritto dalla norma (Sez. II, 21 gennaio 1992, n. 1066/92; 10 marzo
1993, n. 1023/92; Sez. III, 21 gennaio 1992, n. 1066/92).
La Sez.
III, con parere 20 gennaio 2004, n. 4840/03, nell’esaminare un ricorso
straordinario proposto avverso una graduatoria di concorso, ha ritenuto
scusabile l’errore relativo alla mancata notifica del gravame ad almeno un
controinteressato, in relazione alla circostanza che, al momento della
presentazione del gravame stesso, il ricorrente non aveva avuto conoscenza
della graduatoria del concorso in questione.
Sembra
utile ricordare, altresì, che nel processo amministrativo e, analogicamente,
nel procedimento relativo al ricorso straordinario, trova tuttora applicazione
l’art. 8 del regolamento di procedura approvato con R.D. 17 agosto 1907, n.
642, in tema di notificazioni, il quale non fa riferimento ad una particolare
competenza territoriale degli ufficiali giudiziari (Sez. III, 1° luglio 2003,
n. 848/99).
Di
grande rilievo sono le pronunce che, in sede di applicazione della norma
contenuta nell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, relativa alla
presentazione del ricorso al "Ministero competente", hanno ritenuto
comunque idonea, ai fini della valutazione di tempestività del gravame, la
trasmissione dello stesso - nei termini prescritti - direttamente alla
Presidenza della Repubblica, ovvero alla Avvocatura dello Stato, superando in
tal modo il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi in senso
contrario (tra le tante : Sez. II, 7 aprile 1993, n. 111).
Nel
primo caso si è espressa la Commissione speciale n. 71, del 29 ottobre 1997, la
quale ha ritenuto superabile un'interpretazione eccessivamente formalistica
della disposizione in parola, tenendo conto di una serie di elementi ed, in
particolare, della circostanza che la tradizionale tesi restrittiva subordinava
in concreto la irricevibilità del ricorso alla solerzia degli uffici della
Presidenza della Repubblica; del fatto che, anche quando nel provvedimento
amministrativo risulti correttamente indicata la sua impugnabilità mediante
ricorso straordinario, non viene di solito specificata l'Amministrazione cui il
gravame debba essere inoltrato; della natura del ricorso straordinario
costituente uno strumento giustiziale che non richiede l'assistenza di
avvocato; dello spirito di semplificazione e di economicità caratterizzante la
più recente azione amministrativa, per cui non sarebbe possibile far gravare
sul cittadino una conseguenza così pesante come quella della non ricevibilità
del ricorso solo perché presentato alla Presidenza della Repubblica, la quale
rappresenta, oltretutto, l'organo costituzionale deputato ad assumere la
decisione finale, e non può, quindi, essere considerato estraneo alla sequenza
procedimentale prevista per il gravame in via straordinaria (nello stesso senso
si era già espressa la Sez. II con parere 8 marzo 1995, n. 2323/94; in senso
conforme: Comm. spec. P.I. 1° luglio 2002, n. 512/02).
Nel
secondo caso si è espressa la Sez. I, con parere n. 688/98 in data 11 novembre
1998, nel quale, richiamandosi preliminarmente i principi enunciati con la
pronuncia di cui sopra, si sottolinea che, ove sussista un dubbio
interpretativo su una norma del procedimento contenzioso amministrativo,
possono correttamente applicarsi, in via analogica, le stesse regole poste a
base dei ricorso giurisdizionale; si aggiunge che l'Avvocatura dello Stato,
quale organo ausiliario necessario dell'Amministrazione centrale, non assolve
ad una funzione meramente tecnica di assistenza in giudizio, essendo
attributaria anche di funzioni di ricezione degli atti processuali e di
consulenza e, dunque, non può considerarsi organo estraneo ad una sequenza
procedimentale di natura paragiurisdizionale, come quella relativa al ricorso
straordinario al Capo dello Stato; si conclude, pertanto, che gli eventuali
ritardi nella trasmissione di un simile gravame al Ministero competente per
l'istruttoria, da parte dell'Organo ausiliario in questione, non possono
addebitarsi al ricorrente il quale si sia attivato tempestivamente (conformi:
Comm. spec P.I. 1° luglio 2002, n. 512/02; Sez. III, 26 novembre 2002, n. 924/02).
Grande
rilievo riveste altresì la pronuncia dell'Adunanza generale n. 93, in data 3
luglio 1997, che ha indicato un chiaro indirizzo interpretativo in tema di notifica
del ricorso straordinario all'Ente pubblico diverso dallo Stato che abbia
emanato l'atto oggetto di impugnativa.
Giova rammentare che per tali casi si riteneva
generalmente necessaria la previa notifica del ricorso per mano di ufficiale
giudiziario, in analogia a quanto stabilito per i controinteressati, tenuto
conto della sentenza della Corte costituzionale n. 148, del 29 luglio 1982, che
ha posto sullo stesso piano le due ipotesi in questione (Sez. II, 17 febbraio
1993, n. 1054/92; 23 giugno 1993, n. 1552/92; Sez. III, 29 aprile 1997, n.
481).
Nella pronuncia si sottolinea,
preliminarmente, che le disposizioni contenute nell'art. 9, secondo comma, del
d.P.R. n. 1199 del 1971, appaiono inequivoche nel non imporre una previa e
formale notifica all'Autorità emanante, a pena di inammissibilità del ricorso
straordinario; che tale scelta del legislatore non determina lesioni
irrimediabili al diritto di difesa dell'Autorità emanante, sicché non vi sono
ragioni logico-giuridiche tanto stringenti da giustificare interpretazioni
contrastanti con l'inequivoco dato testuale; che, al contrario, forzare in tal
senso l'interpretazione significherebbe pretendere dai ricorrenti, a pena di
inammissibilità del ricorso, un adempimento formale non richiesto dalla legge,
con esiti mal conciliabili con ogni il principio di equità, buona fede,
certezza del diritto e rimozione di ostacoli all'accesso alla giustizia (intesa
anche come "giustizia nell'Amministrazione") nonché con la regola del
"non aggravamento del procedimento" enunciata dalla legge n. 241 del
1990.
Si precisa, poi, che tali conclusioni non
debbono essere modificate in conseguenza della succitata sentenza della Corte
costituzionale, in quanto essa riguarda, in realtà, l'art. 10 dello stesso
testo normativo, relativo alla "opposizione dei controinteressati"
limitandosi a stabilire che la medesima facoltà di proporre opposizione deve
essere garantita anche all'Autorità emanante quando trattisi di Ente diverso
dallo Stato.
In conclusione si ribadisce che, in base alle
norme in vigore, la previa notifica a dette Autorità non può essere considerata
indispensabile, tenuto altresì conto del fatto che il contraddittorio nei
confronti delle medesime Autorità deve essere comunque integrato d'ufficio a
cura del Ministero istruttore e referente (in senso conforme v. anche Sez. I, 9
luglio 2003, n. 2170/03; Sez. II, 24 settembre 1997, n. 2542/96; Sez. III, 1°
luglio 2003, n. 848/99).
In
aggiunta a quanto sopra può ricordarsi la pronuncia (Sez. I, 15 marzo 2000 n.
257) secondo cui la mancata notifica del ricorso anche all’Autorità che ha
emanato l’atto non comporta l’inammissibilità del gravame se l’Amministrazione
dimostri di averne comunque acquisito piena conoscenza formulando al riguardo
considerazioni difensive sia in rito che in merito.
Ribadendo
il disposto dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199 del !971 la giurisprudenza ha posto
in evidenza che con il ricorso straordinario possono essere dedotti solo vizi
di legittimità, con esclusione di motivi attinenti al merito amministrativo
(Sez. III, 8 marzo 1994, n. 1115/93); in particolare sono state giudicate
improponibili le censure sul merito di valutazioni compiute da organi tecnici
(Sez. II, 29 novembre 1995, n. 1325/95); si è, inoltre, espressamente riaffermato,
anche per il ricorso straordinario, il principio generale secondo cui la
mancata deduzione di motivi volti specificamente a censurare le cause
giustificative delle determinazioni impugnate, comporta l’inammissibilità del
gravame ( Sez. III, 30 ottobre 2001, n. 906/01).
Pur
seguendosi normalmente il criterio, di cui si è fatto cenno sopra (v. lettera
"a"), della interpretazione delle argomentazioni esposte dalla parte
interessata in senso quanto più possibile aderente alla presumibile volontà della
parte stessa, priva dell'assistenza tecnica di un legale, resta comunque fermo
che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario, per
genericità dei motivi, quando non sia possibile comprendere le censure dedotte
a carico dell'atto impugnato, ricavabili dal complesso delle elementi riportati
nel contesto del medesimo gravame (Sez. III, 7 luglio 1998, n. 108).
La
giurisprudenza ha altresì messo in evidenza che il ricorso straordinario è
regolato dal principio della domanda e, quindi, della necessaria corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, per cui sono inammissibili i motivi che non siano
stati introdotti in via diretta ed autonoma dal ricorrente (Sez. I, 1 marzo
2000, n. 742/98).
Da
parte di numerose pronunce è stato riaffermato il principio della necessaria
corrispondenza delle censure dedotte in sede gerarchica e di quelle
successivamente prospettate in sede giurisdizionale: la regola deve peraltro
intendersi valevole pure per i ricorsi straordinari, essendo anche in tale sede
preclusa la possibilità di modificare l’oggetto del contendere già individuato
con il gravame gerarchico (cfr. tra le tante: Sez. VI, 3 novembre 1999, n.
1704; Sez. III, 27 agosto 2002, n. 2174/02).
Sembra opportuno ancora rilevare che
talune pronunce del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (v. in
particolare Sez. IV, 3 giugno 1996, n. 721) prendendo in esame fattispecie
relative ad atti che involgono specifiche posizioni di diritto soggettivo,
hanno sottolineato che erano in quei casi proponibili, dagli interessati, solo
censure di violazione e falsa applicazione di legge, con esclusione, quindi, di
vizi di eccesso di potere.
Su
quest’ultimo tema sembra, inoltre, opportuno ripetere quanto già sopra
ricordato (v. paragrafo 2, lettera f) in ordine alle impugnative relative ai
rapporti di lavoro contattualizzati. In particolare, per quanto riguarda
specificamente le impugnative volte in concreto a contestare le disposizioni
dettate dai contratti collettivi di lavoro per il personale dei diversi
comparti, la giurisprudenza ha messo in evidenza che trattasi di disciplina
dettata in base a criteri di autonomia negoziale, come tale non sindacabile
sotto il profilo della legittimità, se non per la violazione di norme
imperative o per le altre cause di nullità previste dall’art. 1418 del Codice
civile, restando in particolare esclusa la proponibilità di censure attinenti
al vizio di eccesso di potere, che presuppone l’impugnazione di atti
amministrativi discrezionali, adottati da un’autorità pubblica, nell’esercizio
di poteri autoritativi. In ogni caso, si è sottolineato, anche riscontrandosi
un contrasto di talune parti del contratto collettivo con norme imperative, non
è possibile disporne l’annullamento in sede giudiziale, in quanto la relativa
pronuncia deve limitarsi a considerarle prive di efficacia (Sez. III, n.
1323/02 del 4 giugno 2002; Sez. VI, n. 568 del 1° febbraio 2002).
In applicazione anche della regola
dell’alternatività è stato ritenuto inammissibile il ricorso straordinario
proposto avverso un atto meramente esecutivo e privo di vizi propri ed
ulteriori, rispetto a quelli già dedotti in sede giurisdizionale avverso l’atto
presupposto (Sez. I, 3 febbraio 1999, n. 981/98; 9 aprile 1999, n. 864/98).
Con parere della Sez. I n. 3012/96,
del 19 maggio 1999, è stato ritenuto inammissibile il ricorso straordinario con
il quale era stata dedotta unicamente l’elusione del giudicato, e non venivano
prospettati, quindi, vizi autonomi del provvedimento amministrativo impugnato.
Per
quanto riguarda la eventuale deducibilità di eccezioni di illegittimità
costituzionale si è già accennato, nella premessa, che al momento attuale una
simile facoltà deve ritenersi esclusa, a seguito della non positiva valutazione
della Corte costituzionale in proposito, di cui alla sentenza 8 – 21 luglio
2004, n. 254.
In
effetti, la giurisprudenza di gran lunga prevalente non ha mai riconosciuto
tale possibilità, attestandosi su posizioni intese a valorizzare la natura
precipuamente amministrativa dello strumento straordinario, anche in presenza,
specie negli ultimi tempi, di una evidente evoluzione, che ha segnato un ampio
accostamento della sua disciplina ai principi fondamentali posti a base dei
procedimenti in sede giurisdizionale (v. in particolare: Comm. spec. 23 giugno
1997, n. 383; Sez. II, 26 marzo 1997, n. 2524/94, e più di recente: Sez. I, 4
giugno 2003, n. 1787/03; 17 dicembre 2003, n. 4453).
Va,
peraltro, ricordato che la Sez. I, con parere n. 650/96 del 19 maggio 1999,
facendo riferimento alla già ricordata sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 16 ottobre 1997 (mediante la quale si è riconosciuto che
il Consiglio di Stato, quando emette il parere di sua competenza su un ricorso
straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del
trattato istitutivo della Comunità) ha affermato che con il ricorso
straordinario possono essere proposte dal Consiglio di Stato questioni di
legittimità costituzionale, anche se nella specie non sono state effettivamente
sollevate perché manifestamente infondate.
Successivamente,
poi, sono state in concreto ritenute non manifestamente infondate dalle Sezioni
consultive talune questioni di legittimità costituzionale, in sede di
espressione del parere in ordine a ricorsi straordinari (Sez. II, 27 marzo
2002, n. 534/02; 26 marzo 2003, n. 2898/02; Sez. III, 4 novembre 2003, n.
4210/02).
Con le
pronunce emesse al riguardo si è affermata la proponibilità di simili
eccezioni, che la legge prevede possano essere sollevate soltanto dagli organi
giurisdizionali, ponendosi sostanzialmente in evidenza le seguenti connotazioni
delle funzioni svolte dal Consiglio di Stato in sede consultiva: indipendenza
ed imparzialità dell’organo; espressione di pareri di legittimità con contenuto
sostanzialmente decisorio; garanzia di contraddittorio tra le parti;
alternatività del ricorso straordinario e del ricorso giurisdizionale, che
porrebbe i due strumenti sullo stesso piano; analogia con le funzioni svolte in
sede di controllo dalla Corte dei conti, alla quale è già stata riconosciuta la
possibilità di sollevare questioni di costituzionalità
Come si
è visto la Corte Costituzionale, con la sentenza succitata – relativa alla
prima delle questioni sollevate dalla Sez. II – ha disatteso tali argomentazioni
sulla base di motivazioni molto stringate volte a sottolineare,
sostanzialmente, la natura amministrativa del ricorso straordinario.
Tenuto
conto di tale precedente, non vi è dubbio che anche le ulteriori pronunce della
Corte, relative alle altre questioni di costituzionalità sollevate con le
pronunce sopra citate, saranno in definitiva dello stesso tenore.
Pur
costituendo, ciò, un evidente limite dell’ambito di tutela che può essere
direttamente assicurato dal ricorso straordinario (che, comunque, è sempre
stato in posizione subalterna rispetto al ricorso giurisdizionale, come
dimostrato dall’istituto della opposizione dei controinteressati) deve
considerarsi che proprio la natura amministrativa della funzione svolta dal
Consiglio di Stato in sede consultiva consente l’assunzione di iniziative
intese in qualche modo a tutelare, sia pure in via indiretta, l’interesse del
ricorrente che appaia ingiustamente pregiudicato dall’applicazione di norme
legislative in vigore.
Nella
veste di organo di consulenza giuridico-amministrativa dell’Amministrazione,
infatti, ove riscontri la presenza di norme pregiudizievoli e di dubbia
costituzionalità, il Consiglio di Stato in sede consultiva può avvalersi della
disposizione dell’art. 58 del R. D. 21 aprile 1942, n. 444, per segnalare al
Governo gli aspetti incongrui ed imperfetti della normativa da applicare nella
fattispecie esaminata, segnalando la possibilità di un esito positivo delle
pretese avanzate dalla parte ricorrente, nella auspicabile eventualità della eliminazione
delle disposizioni pregiudizievoli.
Tenuto
conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (v.
premessa) sono ritenute ammissibili, in sede di ricorso straordinario, le
domande di pronuncia pregiudiziale relative a questioni finalizzate alla
interpretazione ed applicazione di norme comunitarie ai sensi dell’art. 234
(già art. 177) del trattato, da sottoporre alla predetta Corte di giustizia
(Sez. III, 12 giugno 2001, n. 358/01 e n. 819/01; 21 maggio 2002, n. 446/02;
cfr. anche paragrafo 7, lettera “e“).
Grande
importanza, nella prospettiva di un sempre maggiore avvicinamento del ricorso
straordinario al ricorso giurisdizionale, sul piano della effettività della
tutela, ha assunto il parere della Commissione speciale n. 16 del 3 maggio
1991, con il quale è stata sancita la possibilità di proporre, in sede di
ricorso straordinario, istanza di sospensione del provvedimento impugnato, pur
in assenza di specifiche disposizioni in tal senso nelle norme in vigore.
Sul presupposto che la potestà di sospensione
dell'atto impugnato risulti coessenziale ad ogni articolazione di giustizia
amministrativa, in un sistema di diritto amministrativo incentrato sulla
imperatività e, dunque, sulla immediata e incondizionata efficacia del
provvedimento dell'Autorità, si è osservato che negare la possibilità di
arresto interdittale nel ricorso straordinario equivarrebbe, ove di un tale
intervento preventivo vi sia urgenza, a privare di effetto pratico il
successivo decreto di accoglimento del Capo dello Stato, ed a rimettere a
successivi e disagevoli percorsi la effettiva tutela delle ragioni del
ricorrente, con un evidente screditamento del rimedio in questione.
Quanto
alle modalità pratiche per l'adozione del provvedimento sospensivo, tenendo
conto sia dell'esigenza di speditezza, che dell'esigenza di assicurare una
tendenziale imparzialità, si è ritenuto che la relativa competenza dovesse
essere individuata in capo al Ministro competente per l'istruttoria, previo
parere del Consiglio di Stato.
E'
stato, infine, precisato che il predetto decreto ministeriale di sospensione è
a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma e di
procedimento.
Il
sistema di garanzie delineato dalla pronuncia in questione ha poi trovato
consacrazione in sede legislativa, atteso che la legge 21 luglio 2000, n. 205,
recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa",
all'art. 3, che riguarda i principi generali sul processo cautelare, con il
comma 4 ha dettato norme volte precipuamente a disciplinare la sospensione
dell'atto impugnato in sede di ricorso straordinario, stabilendo regole che
ricalcano esattamente quelle enunciate con il parere di cui sopra.
Significativamente, peraltro, in detta norma di legge si precisa che la
sospensione è disposta con atto motivato del “Ministero” competente, tenuto
conto della avvenuta devoluzione ai dirigenti di tutti gli atti di gestione
della Pubblica amministrazione.
La
giurisprudenza ha osservato che, alla luce di principi costituzionali di
giustizia sostanziale e processuale, quando l’Amministrazione riceva un ricorso
straordinario con il quale sia proposta domanda cosiddetta “di sospensiva”, la
stessa dovrà trasmettere la sua relazione, unitamente alla relativa
documentazione istruttoria, con la massima tempestività, prima ed a prescindere
dai termini per l’istruttoria previsti dal d.P.R. n. 1199 del 1971 (Sez. II, 14
febbraio 2001, n. 127/01).
Tenuto conto della preminente esigenza
di tempestiva pronuncia in ordine alle richieste di sospensione dei
provvedimenti amministrativi oggetto di impugnativa, la giurisprudenza ha
ammesso, comunque, la possibilità di esame di tali istanze cautelari anche
nell’ipotesi di ricorsi straordinari depositati direttamente dai ricorrenti
presso il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del
1971, ed anche prescindendo dai termini previsti dalla stessa norma, purché sia
prodotta una copia del gravame con la prova della regolare presentazione dello
stesso all’Autorità, nonché con la prova della previa notifica ad almeno uno
dei controinteressati, ove necessaria (Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 1107/01;
cfr. anche Sez. III, parere n. 358/2001 del 27 febbraio 2001).
Con
quest’ultimo parere si è altresì ribadito che la parte ricorrente, o il
difensore della parte stessa, non possono, comunque, essere sentiti in camera
di consiglio, atteso che per le adunanze delle Sezioni consultive del Consiglio
di Stato valgono le disposizioni dell’art. 49, primo comma, del R. D. 21 aprile
1942, n. 444, secondo cui “gli affari sui quali è chiesto parere non possono
essere discussi con l’intervento degli interessati o dei loro rappresentanti e
consulenti” (v. anche paragrafo 7, lettera “b”).
Quanto
ai requisiti dell’istanza cautelare annessa al ricorso straordinario, si è
sottolineato che tale istanza deve essere assistita dai medesimi requisiti
stabiliti per l’analogo meccanismo contemplato in sede di procedimento
giurisdizionale, atteso il tendenziale parallelismo dei due rimedi (v. il già
citato parere Sez. II, 14 febbraio 2001, n. 127/01).
In
aggiunta a quanto sopra deve osservarsi che il sopravvenire della disciplina
legislativa in materia ha comportato, naturalmente, un sensibile incrementato
del numero di istanze cautelari in occasione della presentazione di ricorsi
straordinari ed ha messo, perciò, maggiormente in evidenza la situazione di
assoluta carenza della disciplina esistente, considerato che non appare in
alcun modo applicabile, in via analogica, la normativa per i ricorsi
giurisdizionali, non solo per quanto riguarda i termini (non conciliabili con
le modalità di espletamento dell’attività consultiva), ma anche per quanto
riguarda la necessità di attivazione dell’Amministrazione interessata (che deve
inviare gli atti e rimane pur sempre la destinataria del parere reso dal
Consiglio di Stato).
Non può
non rilevarsi, pertanto, l’assoluta necessità di un penetrante intervento del
Legislatore per una razionale integrazione della disciplina in materia, al fine
del superamento dei problemi sopra delineati.
La
normativa in vigore non disciplina la possibilità della presentazione di
memorie illustrative da parte dei ricorrenti e ciò comporta diversi inconvenienti
che incidono negativamente sulla speditezza del procedimento.
In
assenza della previsione di precise regole in ordine alle modalità ed ai
termini per eventuali iniziative dei ricorrenti, infatti, gli interessati
ritengono di poter inviare ulteriori documenti o scritti difensivi senza alcun
collegamento temporale alle vicende procedimentali e direttamente al Consiglio
di Stato, contravvenendo in tal modo al disposto dell’art. 49, secondo comma,
del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, secondo cui da parte dell’Organo consultivo
“Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero”.
Per
quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali sull’argomento si rinvia a
quanto riportato al successivo paragrafo 6, lettere c) e d).
Un
altro elemento di avvicinamento della disciplina del ricorso straordinario a
quella dei ricorsi giurisdizionali può ravvisarsi nella pronuncia della
Commissione speciale n. 201, del 29 febbraio 2000, che ha riconosciuto la
possibilità di proporre, anche in sede straordinaria, motivi aggiunti di
gravame, nell’ipotesi che il ricorrente, incolpevolmente, venga a conoscenza di
ulteriori vizi dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo, successivamente
alla presentazione di questo.
In
considerazione della peculiarità del procedimento relativo al ricorso
straordinario, con il parere in questione sono state enunciate talune regole
particolari, rilevandosi, anzitutto, che prima della spedizione del parere al
Ministero riferente, l'affare rimane incardinato presso il Consiglio di Stato
per cui il sopravvenire di eventuali motivi aggiunti (che debbono essere
trasmessi dall'Amministrazione, non avendo il ricorrente accesso diretto al
Consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 49, comma 2, del R. D. 21 aprile
1942, n. 444) comporta che l'affare stesso debba essere riesaminato dalla
Sezione competente; in coerenza con quanto sopra, una volta spedito il parere
la Sezione può invece essere nuovamente investita dell'affare solo mediante una
formale richiesta di riesame da parte ministeriale.
A
quest'ultimo proposito nel parere si è osservato che, nel caso di inerzia
dell'Amministrazione, il ricorrente ha la possibilità di valersi degli
strumenti di sollecitazione previsti dall'ordinamento e, comunque, ha sempre disponibile
il rimedio della revocazione che gli consente di riportare la sua domanda al
Consiglio di Stato.
In
ordine alla ritualità della proposizione dei motivi aggiunti, la pronuncia in
parola ha, infine, segnalato l'esigenza della verifica della tempestività degli
stessi, atteso che anche per essi deve valere il termine decadenziale di
centoventi giorni dalla data di conoscenza degli elementi posti a base delle
ulteriori doglianze dell'interessato.
La Sez.
III, con parere 17 giugno 2003, n. 1528/03, ha ribadito il principio secondo
cui l’Amministrazione che istruisce il ricorso straordinario è tenuta, ai fini
della legittimità della procedura, a provocare una nuova pronuncia del
Consiglio di Stato nel caso in cui il ricorrente proponga motivi aggiunti per
essere venuto tardivamente a conoscenza, senza sua colpa, di ulteriori vizi
dell’atto impugnato col ricorso introduttivo.
E'
stata, comunque, esclusa l'ammissibilità di motivi aggiunti che si sostanzino,
in concreto, in una semplice memoria illustrativa, finalizzata ad un mero
riesame del parere reso dal Consiglio di Stato (sul punto v. anche Sez. III, n.
923/01 del 3 luglio 2001).
Con
parere Sez. III, 24 agosto 2004, n. 222/04, si è affermata la applicabilità
anche al ricorso straordinario della disposizione dell’art. 21, comma 1, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come sostituito dall’art. 1 della legge 21
luglio 2000, n. 205) secondo cui “Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”.
Da
parte di talune Amministrazioni, in sede di relazione su ricorsi straordinari,
è stata sollevata eccezioni di improcedibilità, ai sensi dell'art. 13, lettera
"b", del d.P.R. n. 1199 del 1971, non avendo i rispettivi ricorrenti
provveduto a regolarizzare il pagamento della speciale tassa fissa prevista per
i ricorsi straordinari, nonostante l'espresso invito in tal senso.
la Commissione speciale pubblico impiego, con
parere n. 429 in data 15 marzo 1999, ha però chiarito che il mancato pagamento
della tassa non rientra tra le ipotesi di irregolarità insanabile previste
dalla norma summenzionata, tenuto conto che la legge 9 ottobre 1971, n. 825, di
delega per la riforma tributaria, ha stabilito all'art. 7, comma 2, n. 7, il
criterio direttivo di "eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei
cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi".
In attuazione di tale criterio, l'art. 19 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (modificato dal d.P.R. 30 dicembre 1982, n.
955), ha imposto in via generale ai giudici, funzionari, pubblici dipendenti e
arbitri, la non irricevibilità degli atti non in regola con il bollo, salvo l'obbligo
per l'ufficio ricevente di inviare tali atti all'ufficio del registro per la
regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento; analoga disposizione è
poi contenuta nell'art. 65, comma 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in
materia di imposta di registro.
Poiché
la norma impositiva della tassa sul ricorso straordinario, di cui all'articolo
7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, fa rinvio alla disciplina relativa
all'imposta di bollo, appare conseguente affermare che il mancato pagamento
della tassa non determina alcuni impedimento fiscale alla tutela giustiziale
degli ricorrenti, ma dà luogo soltanto all'invio degli atti all'ufficio del
registro per la regolarizzazione, a cura dell'ufficio ricevente, senza che
siano impedite la pronuncia del parere e l'emissione del decreto decisorio.
Ogni
questione in proposito deve intendersi superata con l’entrata in vigore (il 10
dicembre 2000) della legge 21 novembre 2000, n. 342, che all’art. 57 ha
disposto la soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica.
Merita
di essere segnalato il parere della Sez. III n. 301/99, del 22 giugno 1999,
relativo ad un ricorso straordinario il cui proponente era nel frattempo
deceduto.
Con
tale pronuncia si è ritenuto che, anche tenendo conto del parallelismo dei due
rimedi, nel caso in esame non sussistessero i presupposti per disporre
l'interruzione del procedimento per la decisione del ricorso straordinario, in
applicazione analogica delle norme previste per il processo dinanzi alla
giudice amministrativo, di cui all'art. 24 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, che fa espresso rinvio alle disposizioni degli artt. 299 e seguenti del
Codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Ciò in
considerazione delle peculiarità del gravame straordinario che non richiede
alcuna attività della parte interessata dopo la presentazione del ricorso, non
richiede l'assistenza di un difensore e non prevede specifici adempimenti
formali ai fini di far constare la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La sostanziale inapplicabilità della
succitata disciplina comporterebbe, quindi, la ultrattività, per quanto
riguarda i procedimenti relativi al ricorso straordinario, delle disposizioni
precedentemente in vigore per le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ed in ispecie delle disposizioni
dell'art. 92 secondo cui: "La morte o il cangiamento di stato di una delle
parti non sospende la procedura".
Anche
con riferimento alla rinuncia al ricorso si è ritenuto che le peculiarità del
ricorso straordinario impediscano una pedissequa applicazione della normativa
particolare dettata al riguardo per i ricorsi in via giurisdizionale.
In
particolare, con parere della Sez. III n. 1482/98, in data 11 maggio 1999, si è
affermato che risulta irrilevante la mancata notifica ai controinteressati
della rinuncia al ricorso straordinario, attesa l'inapplicabilità a tale tipo
di gravame delle norme del regolamento di procedura dinanzi alle Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, dettate al riguardo dall'art. 46 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642, in quanto in sede giurisdizionale la notifica a
tutte le controparti, ancorché non costituite, può essere sempre sostituita da
una dichiarazione fatta oralmente all'udienza, la quale però non è
configurabile per i gravami amministrativi in questione, dovendo la
controversia venire risolta esclusivamente mediante atti scritti non
contestuali e, quindi, per i gravami stessi appare sufficiente che l'atto di
rinuncia sia fatto pervenire all'Autorità ministeriale, la quale ha il compito
di istruire formalmente il ricorso e deve proporre la decisione finale dello
stesso.
Nel parere stesso è stato, altresì,
sottolineato che, in linea generale, l'atto di rinuncia non si configura come
atto ricettizio in senso stretto, comportando di per sé l'estinzione del
procedimento, indipendentemente dalla notificazione o comunicazione che - come
sottolineato dalla giurisprudenza della Cassazione - sono prescritte dagli
artt. 390 e 391 del Codice di procedura civile al solo fine di sollecitare
l'adesione delle controparti alla rinuncia e di prevenire, quindi, la condanna
alle spese del rinunciante, la quale è tuttavia esclusa in radice nel caso dei
gravami amministrativi di cui si tratta.
Con
altro parere (n. 3982/03 del 18 novembre 2003) la Sez. III ha posto in evidenza
che in materia di rinuncia occorre fare riferimento ai principi generali
desumibili dal Codice di procedura civile, ed in particolare agli artt. 306 e
390 riguardanti, rispettivamente, la rinuncia agli atti del giudizio e la
rinuncia al ricorso per cassazione, secondo cui la relativa dichiarazione –
finalizzata alla estinzione del processo – può essere utilmente presentata fino
a quando il procedimento in sede giudiziale non sia giunto a conclusione,
apparendo chiaro che, successivamente, una volta formulato il giudizio
dall’organo giudicante, la possibilità della parte soccombente di rinunciare al
medesimo vanificherebbe il significato stesso del giudizio e si presterebbe a
facili strumentalizzazioni degli interessati.
Sulla
scorta di quanto sopra è stato ritenuta inefficace la presentazione
dell’istanza di rinuncia del ricorrente in momento successivo alla espressione
del parere da parte del Consiglio di Stato, ed in momento successivo anche alla
predisposizione del decreto decisorio conforme, da parte dell’Amministrazione
riferente, essendo irrilevante che la sottoscrizione del decreto stesso, da
parte del Capo dello Stato, possa avvenire in un momento successivo, atteso che
l’intervento presidenziale va ascritto alla fase di esternazione della
decisione, senza che possa essere esplicato in tale sede un sindacato sul
merito del giudizio.
In base
all’art. 9, quarto comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, ai controinteressati è
assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso
straordinario per presentare al Ministero che istruisce l’affare deduzioni e
documenti, ovvero per proporre ricorso incidentale.
Come
sottolineato dalla giurisprudenza, quest’ultimo strumento è messo a
disposizione del soggetto intimato per paralizzare l’azione proposta dal
ricorrente ed ottenere che, nel caso della possibile fondatezza della domanda,
il provvedimento impugnato in via principale venga sindacato anche sotto altri
profili, favorevoli allo stesso intimato, per conseguire la salvezza finale del
contenuto essenziale dell’atto (cfr. Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic., 30 maggio
1995, n. 249.
Poiché,
quindi, il ricorso incidentale tende ad impedire o a modificare gli effetti del
ricorso principale e può essere esaminato nel merito solo se viene esaminato
nel merito il ricorso principale, avendo sostanzialmente una valenza
riconvenzionale rispetto alla pretesa del ricorrente, la Sez. III, con parere
16 aprile 2002, n. 2026/01, ha ritenuto inammissibile il ricorso qualificato
come “incidentale” ma privo delle anzidette connotazioni, in quanto volto in
concreto a contestare la legittimità dell’atto impugnato sotto profili
differenti rispetto a quelli prospettati con il ricorso principale, tenuto
conto che una simile impugnativa doveva essere, semmai, proposta autonomamente
e nel rispetto del termine decadenziale.
La
trasposizione in sede giurisdizionale delle ricorso straordinario, ai sensi
dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, è consentita, con forme e termini
determinati, solo ai controinteressati ed alle Amministrazioni diverse dallo
Stato che abbiano emanato l'atto impugnato (Sez. I, 3 febbraio 1999, n.
2567/95).
Si è,
peraltro, affermato che nell'ambito del trasferimento in sede giurisdizionale
del ricorso straordinario, il concetto di controinteressato è più ampio di
quello tecnico riferito ai destinatari necessari della notifica del ricorso,
per cui deve ritenersi legittimato a richiedere la trasposizione anche il
soggetto unicamente abilitato ad opporsi al ricorso (Sez. IV, 28 novembre 1994,
n. 962).
Sulla
stessa linea la Sez. I, con parere 7 aprile 2004, n. 272/03, ha rilevato che
l’istituto della trasposizione è stato introdotto come compensazione al limite
apposto al potere di contestare la decisione straordinaria (soggetta al
sindacato giurisdizionale per i soli vizi estrinseci successivi alla
consultazione del Consiglio di Stato) e che, pertanto, anche al soggetto
unicamente abilitato ad opporsi al ricorso deve essere riconosciuta la
legittimazione a chiedere la trasposizione.
Ai
sensi del citato art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ai controinteressati è
concesso il termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso straordinario
per richiedere che il ricorso stesso sia deciso in sede giurisdizionale: nel
caso di tardiva opposizione e di omesso deposito da parte delle ricorrente
dell'atto di costituzione in sede giurisdizionale, non si verifica la
trasposizione in tale sede giurisdizionale del ricorso straordinario ed in
questo caso il Consiglio di Stato, in
sede consultiva, dopo aver accertato la tardività dell'opposizione, può
pronunciarsi sul ricorso straordinario (Sezioni unite I e II 18 dicembre 1991,
n. 1719/91). In senso difforme risulta orientata la giurisprudenza citata
sopra, al paragrafo 3, la quale ha rilevato che l’esame delle questioni
relative al regolare avviamento della procedura di trasposizione del giudizio
dinanzi al giudice amministrativo, così come avviene per tutte le questioni
pregiudiziali, ivi compresa quella relativa all’eventuale concedibilità
dell’errore scusabile, è sempre rimesso alla potestà decisoria dell’Organo
giudicante cui è devoluto l’affare (ossia, nella specie, il competente giudice
amministrativo).
Come
già sopra ricordato (v. paragrafo 4, lettere "d" ed “e”), in base
alla sentenza della Corte costituzionale 29 luglio 1982, n. 148, l'Ente
pubblico diverso dallo Stato, che ha emanato il provvedimento oggetto di
impugnativa in sede di ricorso straordinario, deve intendersi equiparato ai
controinteressati per quanto riguarda la facoltà di chiedere la trasposizione
del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.R.
n. 1199 del 1971.
L'Adunanza
generale, con il succitato parere n. 93 del 3 luglio 1997, ha tuttavia
osservato che ciò non implica anche l'obbligo di notifica del ricorso agli Enti
in parola, secondo quanto espressamente previsto, invece, dal precedente art. 9
per i controinteressati, atteso che detta notifica non è indispensabile al fine
di consentire l'esercizio dell'opzione di cui al predetto art. 10.
Né un
simile sistema comporta il venir meno della certezza della data di decorrenza
del termine decadenziale di sessanta giorni per l'esercizio dell'opzione
poiché, quando il ricorso venga depositato direttamente presso l'Autorità
emanante, è intuitivo che tale data si identifica con quella del deposito;
quando, invece, è il Ministero istruttore a comunicare il ricorso all'Autorità
emanante, la data di decorrenza sarà quella di tale comunicazione la quale,
intercorrendo fra due soggetti entrambi pubblici, sarà certificabile con
relativa facilità (sul punto v. anche Sez. VI, 23 ottobre 1998, n. 1427; Sez.
II, 23 ottobre 1998, n. 1427/98).
L'Organo
consultivo ha, quindi, sottolineato che un possibile pregiudizio, derivante da
una relative incertezza della data di decorrenza del termine per l'opzione,
potrebbe semmai verificarsi per il ricorrente il quale ha, tuttavia, la
possibilità di far eseguire la formale notifica e determinare così in modo
certo la decorrenza del termine, così come può farlo, per le stesse ragioni, nei
confronti dei controinteressati diversi dal primo destinatario della notifica.
Riguardo
al detto termine di sessanta giorni per l'opposizione, è stato puntualmente
rilevato che esso, a differenza di quello per la proposizione del ricorso
straordinario (v. sopra al punto 4, lettera "b"), ha natura
processuale, concernendo un giudizio davanti al giudice amministrativo; sono
conseguentemente applicabili, in proposito, le disposizioni sulla sospensione
dei termini in periodo feriale (Cons. Giust. Amm.va Sicilia, 25 marzo 1999, n.
131).
Avendo
il legislatore inteso realizzare una sostanziale equiparazione tra ricorso
straordinario e ricorso giurisdizionale, escludendo la subordinazione del primo
al secondo, il mantenimento della possibilità di trasposizione si giustifica
unicamente perché la scelta di percorrere una via la quale, anche se più
rapida, offre un solo grado di giudizio, non può essere imposta, ma solo
liberamente perseguita (Sez. I, 17 febbraio 1999,n. 2532/92).
In
ordine alle modalità di trasposizione del ricorso straordinario in sede
giurisdizionale, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte
dell'Autorità emanante o del controinteressato, la giurisprudenza ha messo in
evidenza che a seguito dell'opposizione il ricorrente originario ha l'onere di
proseguire il giudizio dinanzi al giudice competente, e gli viene assegnato, a
tal fine, un termine perentorio di sessanta giorni per la costituzione,
l'inosservanza del quale non solo fa venir meno la possibilità di ottenere una
pronuncia da parte del giudice amministrativo, ma lascia fermo l'effetto di
improcedibilità del ricorso straordinario già verificatosi con la stessa
proposizione dell'opposizione (Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 1094/01; Sez. II,
25 agosto 1998, n. 173).
Sull'argomento
la giurisprudenza ha altresì puntualizzato che, una volta depositato l'atto di
costituzione in giudizio presso la segreteria del Tribunale, da parte del
ricorrente, non costituisce motivo di improcedibilità il mancato trasferimento,
a cura dello stesso ricorrente, dell'originale del ricorso (Sez. IV, 21 luglio
1997, n. 725/97).
La
trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al giudice amministrativo
implica l'accertamento anche nella ritualità del gravame originariamente
proposto, avuto riguardo alla circostanza che il mutamento avviene
relativamente alla sede della decisione, mentre il ricorso conserva sempre le
sue caratteristiche ed i suoi motivi, che non sono suscettibili di ampliamento
o modifica, salva l'ipotesi di motivi aggiunti (Sez. V, 25 marzo 1991, n. 357).
Con
parere Sez. III n. 2139/00 del 15 maggio 2001, è stato rilevato che le
questioni relative al regolare avviamento della procedura per la trasposizione
del giudizio dinanzi al giudice amministrativo non possono essere oggetto di
valutazione in sede di espressione del parere sul ricorso straordinario, atteso
che l’esame delle questioni pregiudiziali è sempre rimessa alla potestà
decisoria dell’organo giudicante cui è devoluto l’affare (cfr. sopra, paragrafo
3, lettera “d”;v. anche Sez. VI, 18 marzo 1994, n. 374).
Relativamente
alla possibilità, prevista dall'art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del
1971, di riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo, mediante la
rimessione degli atti alla sede straordinaria, si è affermato che essa ha luogo
allorché l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale derivi dall'irritualità
dell'atto di opposizione (ad esempio per tardività o per difetto di elementi
essenziali o di notifica o di giurisdizione del giudice amministrativo), con
esclusione di ogni altra causa come quelle relative al ricorso straordinario o
ai vizi dell'atto di riassunzione (Sez. VI, 18 marzo 1994, n. 374).
Con la
stessa pronuncia si è altresì specificato che il sopravvenuto difetto di
interesse alla decisione di un controinteressato non comporta, di per sé alcuna
modificazione nell'atto di opposizione per cui, in mancanza di accertata
irritualità di quest'atto, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del
ricorso e rimettere gli atti al Ministro, atteso che la limitazione delle
ipotesi di restituzione della controversia alla sede amministrativa,
contemplate dalla norma, costituirebbe l'evidente riprova del favore con il quale
viene garantita la tutela in sede giurisdizionale.
Con
parere 19 novembre 2003, n. 2764/02, la Sez. I ha osservato che all’attività
istruttoria espletata in sede di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, non può essere riconosciuta natura
decisionale, costituendo soltanto l’esercizio di compiti di amministrazione
attiva diretti ad assicurare ogni utile elemento, sia di fatto che di diritto,
per il rilascio del parere del Consiglio di Stato, che si configura del tutto
autonomo e non vincolato dalle conclusioni cui sia pervenuta l’Amministrazione
in sede di relazione. Sulla base di quanto sopra è stata dichiarata
inammissibile l’istanza di ricusazione proposta per i motivi di cui agli artt.
51 e seguenti del Cod. proc. Civ. in sede di ricorso straordinario contro un
provvedimento emesso dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, sulla considerazione che l’istruttoria - svolta e conclusa con
la firma della relazione finale dal magistrato del Consiglio di Stato investito
della funzione di segretario generale - non poteva influire sull’imparzialità
dell’organo competente ad esprimere il previsto parere.
In base
all'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971 l'istruttoria del ricorso straordinario
deve essere svolta entro un termine predeterminato (centoventi giorni dalla
scadenza del termine di sessanta giorni concesso per le eventuali iniziative
dei controinteressati) dal Ministero competente, il quale provvede a chiedere
il parere del Consiglio di Stato predisponendo apposita relazione.
Con
parere 22 gennaio 2003, n. 4682/02, la Sez. I ha affermato che il Ministero che
riferisce sul ricorso straordinario non ha veste di parte, ma agisce come
Autorità che coopera ai fini di giustizia.
Il
nuovo assetto organizzativo delle Amministrazioni centrali, di cui si è già
parlato in occasione della disamina dei problemi relativi alla definitività
degli atti, ha fatto sorgere alcuni dubbi in ordine alla possibilità degli
organi dirigenziali di provvedere direttamente alla richiesta del parere in
questione.
Con
diverse pronunce è stato, peraltro, ribadito che in base all'art. 14 del R.D.
26 giugno 1924, n. 1054, è espressamente previsto che tale Organo consultivo
dia parere "sugli affari di ogni natura per i quali sia interrogato dai
Ministri" e che, in applicazione di tale norma, l'art. 36 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 21 aprile 1942, n. 444, dispone
che "le comunicazioni al Consiglio di Stato per averne parere sono fatte
mediante richiesta del Ministro, sopra relazione del Capo di servizio
contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di
consultare il Consiglio".
E su tale normativa non ha minimamente inciso
né innovato la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 29 del 1993, che
si è limitata a consentire che siano richiesti dai dirigenti generali i pareri
degli organi consuntivi dell'Amministrazione, ma non quelli degli organi
consuntivi del Governo, qual è il Consiglio di Stato, secondo quanto previsto
dall’art. 99 della Costituzione della Repubblica (v. tra le tante: Sez. I, 19
aprile 2000, n. 269/00; Sez. III, 30 giugno 1993, n. 587/93; 14 marzo 1995, n.
1076/94).
Pronunce
in senso analogo sono state rese dalla Sez. III con riferimento a taluni
ricorsi straordinari riguardanti controversie relative a componenti degli
organi di giustizia tributaria, per i quali la relazione era stata predisposta
direttamente dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Sez. III,
28 ottobre 1997, n. 377; 24 marzo 1998, n. 1592/97).
Con il
parere della Sez. I n. 269/00, già sopra citato, si è ulteriormente ribadito
che l’organo deputato a riferire sui ricorsi straordinari è sempre il Ministero
competente per materia, e non già in relazione ad una eventuale posizione di
gerarchia organica o funzionale, in quanto la funzione giustiziale insita nel
rimedio e la sua conseguente disciplina sul piano procedurale prescindono
completamente da ogni considerazione circa l’autonomia o meno degli organi che
emettono gli atti (necessariamente amministrativi e non politici) che vengono
impugnati (Sez. I, 28 giugno 2000, n. 576/00). Sull’esercizio di tale funzione
non produce, poi, alcuna conseguenza il fatto che, nel frattempo, la competenza
nella specifica materia sia stata eventualmente trasferita alle regioni ( Sez.
I, 13 dicembre 2000, n. 637/99).
La Sez.
III, con parere 29 maggio 2001, n. 757/01, ha ancora sottolineato l’esigenza di
rigorosa applicazione dell’art. 36 del R.D. 21 aprile 1942, n. 444 (che prevede
la richiesta di parere al Consiglio di Stato da parte del Ministro, su
relazione del competente Capo servizio), in relazione al fatto che il ricorso
straordinario, in base all’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, deve essere
necessariamente istruito dal Ministero competente, il quale deve poi proporre
al Capo dello Stato la decisone da adottare, eventualmente in difformità dal
parere del Consiglio di Stato; ed in tal caso la decisione stessa deve essere
anche sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Per
quanto concerne le Agenzie fiscali, peraltro, tenuto conto che sono sottoposte
all’alta vigilanza del Ministro, alle stesse è stata riconosciuta la
possibilità di predisporre direttamente la relazione istruttoria al Ministro
stesso, riguardante la richiesta di parere al Consiglio di Stato sui ricorsi
straordinari vertenti su questioni di loro stretta pertinenza (Sez. III, 11
dicembre 2001, n. 2063/01).
Sull’argomento
della ripartizione delle competenze fra Ministeri, ai fini della
predisposizione delle relazioni sui ricorsi straordinari, è stato osservato che
tale ripartizione non si basa su criteri assoluti ed inderogabili, essendo
suscettibile, di volta in volta, di diverse valutazioni e soluzione in
riferimento ai vari interessi pubblici coinvolti (Sez. I, 23 gennaio 2002, n.
1217/01).
Per
quanto concerne, in particolare, la competenza ad istruire i ricorsi
straordinari contro atti delle Autorità indipendenti, la commissione speciale
N. 1285/00, del 5 marzo 2000, ha affermato che tale incombenza non può che
essere demandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In numerosi casi, nei pareri del Consiglio di Stato si è sottolineato che le funzioni referenti spettanti in materia ai Ministeri non comprendono solo l’esposizione degli elementi acquisiti dall’Amministrazione attraverso l’istruttoria del ricorso, ma postulano anche una presa di posizione della stessa Amministrazione in ordine all’esito da riservare al gravame (v. in ispecie Sez. III, 3 luglio 2001, n. 923/01; 13 maggio 2003, n. 3827/02).
A quest’ultimo riguardo la Sez. III, con parere n. 366 - 3600/02 del 9 gennaio 2003, ha richiamato l’attenzione del Ministero dell’economia e delle finanze sulla necessità che per ogni affare venga predisposta una sola relazione, idonea a rappresentare in modo esatto la posizione che l’Amministrazione intenda responsabilmente assumere nei confronti del singolo ricorso. Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Sez. III, in risposta ad uno specifico quesito sull’argomento, posto dallo stesso Ministero (parere 8 giugno 2004, n. 3045/04).
Ancora
la Sez. III, con parere 17 giugno 2003, n. 4583/02, ha ritenuto non corretto il
comportamento dell’Amministrazione che ometta di trasmettere al Consiglio di
Stato tutti gli allegati al ricorso, sulla base della asserita superfluità dei
medesimi, osservando che la valutazione circa l’eventuale utilità degli atti in
parola, ai fini della espressione del parere, non può che essere rimessa
unicamente all’Organo consultivo.
Non
sempre il Ministero competente provvede o, comunque, è in grado di provvedere a
redigere la relazione nel termine indicato dalla norma e richiamato anche dalla
direttiva del Governo già ricordata in premessa.
Di
frequente, quindi, gli interessati si avvalgono dello strumento apprestato dal
secondo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, al fine di trasmettere
direttamente al Consiglio di Stato, una volta esperita la procedura indicata
dalla norma, copia del gravame straordinario da essi presentato.
In
queste ipotesi, come emerge dal gran numero di pronunce emesse in tal senso da
tutte le Sezioni consultive, con parere interlocutorio viene sollecitata
l’Amministrazione a trasmettere entro un termine breve l'originale del ricorso
unitamente alla relativa relazione, allo scopo di rendere possibile la
sollecita definizione del procedimento.
La
giurisprudenza ha sottolineato che, in ogni caso, la violazione da parte del
Ministero competente dell’obbligo di istruire e trasmettere al Consiglio di
Stato il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla scadenza del termine
indicato dall’art. 9, quarto comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, è valutabile
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del Cod. proc. Civ. (Sez. I, 6
giugno 2001, n. 1317/89).
La Sez.
III, con parere 23 ottobre 2001, n. 894/01, ha affermato che l’eccessivo
ritardo col quale un’Amministrazione pubblica istruisce un ricorso
straordinario costituisce condotta omissiva e comporta precise responsabilità
di ordine disciplinare ed amministrativo, per i funzionari cui sia addebitabile
il ritardo (nella specie: sei anni ). Con successivo parere n. 894/04 del 23
ottobre 2001, la stessa Sez. III ha sottolineato la responsabilità dei
funzionari cui risulti addebitabile il riscontrato ingiustificato ritardo,
anche alla luce delle possibili conseguenze patrimoniali legate alla mancata
tempestiva soluzione sottesa alla vicenda.
In numerose
pronunce interlocutorie delle Sezioni consultive vengono disposti adempimenti
di carattere istruttorio a carico dell'Amministrazione riferente, sia per
l'acquisizione di nuovi chiarimenti o documenti, che per la effettuazione di
nuove verificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13, primo comma, del
d.P.R. n. 1199 del 1971.
A tal
proposito va ricordato che in diversi pareri si è preliminarmente rilevata
l'incompletezza del contraddittorio, essendo il ricorso stato notificato ad uno
o alcuni soltanto dei controinteressati: in tali ipotesi si è pertanto
provveduto ad invitare il Ministero ad assumere le iniziative di competenza,
essendo suo compito specifico quello di ordinare l'integrazione del
procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere
notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve
provvedere alla integrazione, ai sensi del precedente art. 9, quinto comma, del
citato testo normativo.
Per
quanto riguarda l’accesso ai documenti relativi alla vicenda contenziosa, in
talune pronunce (v. in particolare Sez. III, 27 settembre 2002, n. 367/02) si è
anche sottolineato che le richieste degli interessati in proposito, ai sensi
dell’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, debbono essere indirizzate alle
Amministrazioni pubbliche da cui provengono gli atti oggetto del gravame, non
potendosi provvedere direttamente da parte del Consiglio di Stato cui è
demandato soltanto l’esercizio della funzione consultiva (v. quanto esposto
nella successiva lettera d; per quanto riguarda le impugnative relativa al
diniego di accesso si rinvia al paragrafo 2, lettera ”n”).
In
relazione a quanto stabilito dall’art. 49, secondo comma, del R.D. 21 aprile
1942, n. 444, secondo cui il Consiglio di Stato non può tener conto di alcun
documento non trasmesso dal Ministero riferente, le Sezioni consultive hanno
alcune volte ritenuto di sospendere l’espressone del parere, allorché il
ricorrente – come frequentemente avviene – faccia pervenire direttamente allo
stesso Consiglio memorie o documenti in vista dell’esame del gravame
straordinario (cfr. ad esempio Sez. III, 20 marzo 2000, n. 1430/00; 9 gennaio
2003, n. 366 – 3600/02; 13 maggio 2003, n. 1528/03).
In
altri casi, peraltro, il Collegio non ha ravvisato la sussistenza degli estremi
per una pronuncia interlocutoria, tenendo conto del disposto del succitato art.
49, secondo comma, delle esigenze di celerità del procedimento, e soprattutto
del contenuto dell’atto prodotto dall’interessato, rivelatosi meramente
reiterativo delle argomentazioni già svolte in sede di proposizione del ricorso
straordinario e privo, quindi, di rilevanti elementi nuovi, meritevoli di nuove
valutazioni ed eventuali ulteriori controdeduzioni.
Sull’argomento
sembra doversi aggiungere che la carenza di norme in proposito (con riguardo,
in particolare, ai tempi e alle modalità di produzione di atti e scritti
difensivi da parte dei ricorrenti) appare in effetti suscettibile di
ripercuotersi negativamente, in molte situazioni, sull’ordinato e rapido
svolgimento del procedimento per la decisione del ricorso straordinario.
Risulta evidente, per conseguenza, l’opportunità di un intervento integrativo
del legislatore anche su tali specifiche questioni.
Una
particolare importanza, in vista di un sempre maggiore allineamento delle
garanzie procedimentali offerte dal ricorso straordinario a quelle proprie dei
procedimenti giurisdizionali, deve essere riconosciuta al parere della
Commissione speciale n. 1023/97 in data 28 gennaio 1998.
Il
predetto Organo ha messo preliminarmente in evidenza che il ricorso
straordinario al Capo dello Stato non è un rimedio giurisdizionale, ma soltanto
un rimedio amministrativo, ancorché giustiziale, per cui nel relativo
procedimento i principi garantistici del rispetto del contraddittorio trovano
applicazione in misura attenuata rispetto al procedimento giurisdizionale; ha
altresì sottolineato che, secondo il tradizionale insegnamento della
giurisprudenza, nell'ambito del procedimento per la decisione del ricorso
straordinario non è configurabile un obbligo dell'Amministrazione di dare
notizia al ricorrente delle risultanze istruttorie e di comunicargli le proprie
controdeduzioni, anche se è pacifico che gli interessati possono ottenere copia
di atti del fascicolo.
La
Commissione speciale ha però ricordato che parallelamente a questo indirizzo,
decisamente prevalente, si è sviluppato un orientamento diretto, invece, ad
ampliare la portata applicativa del principio del contraddittorio ed a riconoscere
ai protagonisti del procedimento maggiori e più incisivi poteri di
partecipazione, accompagnati dalle correlate garanzie di difesa, essendo
configurabile uno specifico diritto di difesa del cittadino anche al di fuori
della previsione dell'art. 24 della Costituzione.
Secondo
questa prospettiva, l'accentuata "giurisdizionalizzazione" del
ricorso straordinario, insieme all'esigenza di rispettare i criteri informatori
del "giusto procedimento" (quanto meno nei casi in cui si tratti di
tutelare posizioni giuridiche soggettive secondo modalità alternative alle
ordinarie forme giurisdizionali), dovrebbe condurre al pieno riconoscimento del
diritto dell'interessato di difendersi con strumenti che, pur diversificati,
non facciano venir meno il minimo essenziale di quelle garanzie insite nelle
forme tipiche del processo giurisdizionale.
Tanto
premesso, la Commissione speciale ha, quindi, ritenuto che l'orientamento
interpretativo finora dominante dovesse subire alcune correzioni ed
integrazioni, imposte dal mutato quadro ordinamentale in cui si colloca il
ricorso straordinario ed il generale sistema delle garanzie giustiziali.
Ciò
tenuto conto del fatto che, ormai, tutti i procedimenti amministrativi (salve
le eccezioni puntualmente indicata dal legislatore) sono caratterizzati da una
accentuata valorizzazione del momento partecipativo degli interessati, anche
attraverso la previsione di momenti di vero e proprio contraddittorio in alcune
fasi; con la conseguenza che anche nei procedimenti contenziosi amministrativi
(alternativi, concorrenti o complementari rispetto agli ordinari strumenti di
tutela giurisdizionale) deve - ed a maggior ragione - riconoscersi la vigenza
di un principio generale diretto ad assicurare adeguate forme di intervento
dinamico a tutti i soggetti coinvolti nella sequenza formativa della decisione
finale.
Detto principio, per essere pienamente
operante anche nel procedimento originato dal ricorso straordinario, deve
sostanziarsi nella possibilità del ricorrente di conoscere - in linea di
principio - in modo completo, effettivo e tempestivo, tutti gli elementi
istruttori acquisiti dall'Amministrazione, insieme alle deduzioni delle parti
ed alla relazione conclusiva inviata al Consiglio di Stato.
Tuttavia
la Commissione ha precisato che, in assenza di apposite norme di carattere
generale o relative all'attività di un settore particolare, il dovere
dell'Amministrazione di consentire agli interessati la visione di tutti gli
atti del procedimento non coperti da segreto o altrimenti sottratti
all'accesso, non può ritenersi incondizionato e generalizzato, dovendo quanto
meno ricollegarsi ad una concreta e specifica richiesta dell'interessato.
Su quest'ultimo punto il detto Organo ha
conclusivamente osservato che la richiesta di accesso agli atti del
procedimento deve essere presentata all'Amministrazione, e non al Consiglio di
Stato; che il carattere strumentale della facoltà di accesso all'attuazione
piena del contraddittorio ed all'esercizio delle facoltà difensive implica, nel
momento in cui venga accolta la richiesta di accesso, l'assegnazione
all'interessato di un termine per la presentazione di deduzioni, memorie e
documenti; che, infine, la violazione del dovere è suscettibile di influire
anche sulla formazione del parere, per cui in presenza di una rituale richiesta
di accesso agli atti del procedimento, non ancora esaudita
dall'Amministrazione, il Consiglio di Stato deve sospendere ogni pronuncia in
proposito, in attesa della prova relativa all'intervenuta comunicazione dei
documenti ed al decorso del termine assegnato per le eventuali controdeduzioni.
La
giurisprudenza ha opportunamente ribadito che, in ogni caso, resta precluso
l’esame, da parte dell’Organo consultivo, delle controdeduzioni alla relazione
ministeriale prodotte direttamente dall’interessato, atteso che ai sensi
dell’art. 49, secondo comma, del R. D. 21 aprile 1942, n. 444, da parte del
Consiglio di Stato “non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal
Ministero” (Sez. III, n. 1430/00 del 20 marzo 2000)
Anche
con riguardo a tali situazioni possono ribadirsi le annotazioni poste alla fine
del precedente paragrafo, relative agli inconvenienti che derivano dalla
perdurante mancanza di specifiche disposizioni in proposito, specie con
riguardo alle modalità ed ai termini per la comunicazione della relazione ai
ricorrenti, nonché con riguardo ai termini per l’eventuale replica da parte di
questi ultimi.
Il
parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario ha, come è noto,
carattere obbligatorio e parzialmente vincolante per l'Amministrazione, come
può ricavarsi dagli articoli da 12 a 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, e resta
altresì preclusa la possibilità per lo stesso Consiglio di riesaminare d'ufficio
i pareri già inviati all'Amministrazione (per quelli ancora non trasmessi v.
sopra al paragrafo 4, lettera "m", in tema di motivi aggiunti).
In base
all’art. 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, i pareri del Consiglio di Stato
sono pubblici e recano l’indicazione del presidente del Collegio e
dell’estensore, risultando in tal modo tacitamente abrogate le disposizioni
dell’art. 56 del R. D. 21 aprile 1942, n. 444 ( come sostituito dall’art. 1 del
d.P.R. 23 giugno 1988, n. 250), relative al carattere parzialmente riservato
dei pareri stessi ed al divieto di far conoscere il nome del consigliere
relatore.
In
risposta ad un quesito dell'Amministrazione, la Sez. III, con parere n. 285/92
del 31 marzo 1992, ha fatto presente che il parere sui ricorsi straordinari va
espresso dal Consiglio di Stato previo esame di ciascun ricorso e delle
controdeduzioni dell'Amministrazione, per cui l'Organo consultivo non può
pronunciarsi su una ricorso straordinario sulla base, soltanto, di un campione
di ricorsi proposti con gli stessi motivi.
Sul
carattere specifico del parere si è soffermata la Sez. I, la quale ha
sottolineato che il Consiglio di Stato non è propriamente un organo consultivo
dell’Amministrazione, né tanto meno di una singola Amministrazione, ma si qualifica
quale compagine ausiliaria del Governo collocata in una peculiare posizione di
autonomia, indipendenza e terzietà, mediante la quale la funzione consultiva
concorre con quella giurisdizionale nel realizzare la giustizia
nell’Amministrazione (Sez. I, 19 aprile 2000, n. 269/00).
L’obbligatorietà
del parere è stata ribadita anche per l’ipotesi di manifesta inammissibilità o
infondatezza del gravame, ancorché si tratti di un ricorso per revocazione
(Sez. III, n. 923/01 del 3 luglio 2001).
Tenuto
conto della espressa previsione dell’art. 49, primo comma, del R.D. 21 aprile
1942, n. 444, secondo cui gli affari sui quali è chiesto il parere del
Consiglio di Stato “non possono essere discussi con l’intervento degli
interessati o dei loro rappresentanti o consulenti”, in più occasioni non è
stato dato seguito alle richieste dei difensori dei ricorrenti di essere
ascoltati in camera di consiglio (cfr. il parere reso in sede di esame
dell’istanza cautelare dalla Sez. III, n. 358/2001/So del 27 febbraio 2001).
La stessa Sez. III, con parere 9
gennaio 2003, n. 366-3600/02, ha ulteriormente ribadito l’impossibilità della
anzidetta partecipazione, osservando che non può assumere rilievo, in senso
contrario, neppure il principio di buona amministrazione, di cui all’art. 41
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, approvata dal
Parlamento Europeo il 2 ottobre 2000, comprendente in particolare “il diritto
di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”. Ciò in quanto
il procedimento
relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur avendo
natura amministrativa, si qualifica come alternativo al ricorso giurisdizionale
dinanzi al Giudice amministrativo e riprende, quindi, taluni caratteri propri
di quest’ultimo, quali l’impulso di parte e la natura assolutamente imparziale
dell’Organo consultivo (il Consiglio di Stato) che deve pronunciarsi sulle
censure di legittimità prospettate dalla parte interessata. Una simile
connotazione del parere sul ricorso straordinario comporta, pertanto,
indubitabilmente, un carattere di terzietà di tali pronunce, parificabili,
sotto tale profilo, a quelle emesse in sede giurisdizionale, come sottolineato
anche dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (quinta Sezione) con
sentenza 16 ottobre 1997, relativa alle cause riunite da C-69/96 a C-79/96. Ne
consegue, dunque, che l’invocato principio di buona amministrazione non appare
applicabile alle fattispecie in discorso poiché, a parte che l’interessato può
fare ampiamente presenti le proprie ragioni mediante il ricorso (nel quale
prospetta le censure del caso integrabili, oltretutto, anche con motivi aggiunti),
non è in realtà sostenibile che il parere del Consiglio di Stato sul ricorso
straordinario, reso a fini esclusivamente giustiziali, possa configurarsi come
atto che di per sé rechi “pregiudizio” ad un soggetto amministrato.
Da
talune pronunce della Sez. II emerge, peraltro, che in taluni casi è stata in
concreto ammessa l’audizione in adunanza dei rappresentanti delle parti che ne
avevano fatto richiesta (Cfr. parere Sez. II, 12 marzo 2003, n.
2950-5150/02/S).
Né
l’art. 12, né altre norme del d.P.R. n. 1199 del 1971, indicano il termine per
l’espressione del parere del Consiglio di Stato.
Non si
registra, d’altronde, alcuna pronuncia giurisprudenziale in ordine a questioni
che potrebbero eventualmente sorgere al riguardo.
In
particolare, non risulta che da parte di alcuna Amministrazione sia stata mai
prospettata l’applicabilità, nel procedimento decisorio del ricorso
straordinario, dell’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(secondo cui se non è prefissato alcun termine anche i pareri obbligatori
debbono essere resi non oltre novanta giorni dalla richiesta, con possibilità
dell’Amministrazione di procedere, poi, indipendentemente dall’acquisizione del
parere), ovvero dell’art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(secondo cui i pareri del Consiglio di Stato, fatti salvi i termini più brevi
previsti per legge, sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, decorso il quale l’Amministrazione può prescindere dalla consultazione).
Ciò può
ricollegarsi, presumibilmente, da un lato ad intuibili ragioni di prudenza,
trattandosi di in procedimento contenzioso nel quale l’organo consultivo svolge
un ruolo essenziale e sostanzialmente imprescindibile sotto il profilo giustiziale,
oltrechè, dall’altro lato, ad ineludibili ragioni di carattere pratico, essendo
in concreto impossibile la definizione, negli strettissimi termini suindicati,
degli adempimenti relativi a tutti i ricorsi straordinari che pervengono al
Consiglio di Stato.
Anche
sotto tale profilo, comunque, la mancanza di specifiche disposizioni in
proposito potrebbe costituire occasione di sterili diatribe e di inutili
complicazioni nello svolgimento del procedimento decisorio e sarebbe, pertanto,
auspicabile che tale lacuna normativa venisse colmata mediante una opportuna
integrazione delle disposizioni in materia.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione da prendersi
in considerazione è stato ribadito che il Consiglio di Stato, nel rendere il
proprio parere, deve aver riguardo soltanto agli atti trasmessigli dal
competente Ministero, non potendo tener conto di alcun alto documento, ai sensi
dell’art. 49, secondo comma, del R.D. 21 aprile 1942, n. 444 (Sez. III, 26
giugno 2001, n. 584/01; v. anche paragrafo 4, lettera “i”).
In sede istruttoria, tuttavia,
l’Organo consultivo può chiedere al Ministero le notizie ed i documenti che
reputi necessari, nonché disporre nuove verificazioni a cura del Ministero,
autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti (v. art. 13,
primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971).
Per quanto riguarda gli oneri
relativi agli adempimenti istruttori, la Sez. II, con parere 10 dicembre 2003,
n. 737/02, ha ritenuto che tali oneri, sostenuti da un organismo tecnico
universitario, dovessero gravare, nel caso di specie, sul Ministero riferente –
il quale ai sensi dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971 è
comunque responsabile per l’esecuzione degli accertamenti istruttori – tenuto
particolarmente conto del fatto che gli accertamenti tecnici eseguiti si erano
resi necessari proprio in conseguenza di una determinazione, risultata
illegittima, dello stesso Ministero.
Nel caso che l’Amministrazione non
ottemperi alle richieste istruttorie della Sezione, da parte di numerose
pronunce si è ritenuto che da tale inadempienza possano trarsi elementi di
prova, ai sensi dell’art. 116 del Cod. proc. Civ (cfr. in particolare: Sez. II,
7 luglio 2004, nn. 2442/1995; 214/98; 2793/02/ 3220/02 – v. anche il paragrafo
6, lettera “c”).
In ogni caso la giurisprudenza ha
escluso l’ammissibilità della prova per testimoni in sede di ricorso
straordinario (Sez. I, 22 gennaio 2003, n. 4682/02).
L’art.
13 del d.P.R. n. 1199 del 1971 specifica espressamente che, nel caso
l’istruttoria sia completa ed il contraddittorio risulti regolare, il
competente organo del Consiglio di Stato esprime parere per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso (salvo l’eventuale riconoscimento dell’errore scusabile
del ricorrente e salva la possibilità di sanatoria di irregolarità), nonché per
la reiezione del ricorso, ovvero per il suo accoglimento, se il ricorso stesso
si riconosca fondato per i motivi di legittimità dedotti dall’interessato.
Trattasi,
infatti, di parere di stretta legittimità che si sostanzia nella verifica di
conformità all’ordinamento positivo delle determinazioni amministrative oggetto
di impugnativa, ancorché vengano sollevati dubbi in ordine alla legittimità
costituzionale della normativa da applicare nella fattispecie concreta (cfr
paragrafo 4, lettera “g”).
L’unica
ipotesi in cui può attualmente configurarsi un pronuncia della Sezione assunta
in “disapplicazione” di norme legislative in vigore è quella in cui sia stato
accertato un effettivo contrasto della normativa nazionale con le norme del
trattato istitutivo della Comunità europea o con le norme regolamentari e delle
direttive comunitarie self executing.
A tal proposito si rammenta che, mentre non è stato
ritenuto possibile che il Consiglio di Stato in sede consultiva sollevi
questioni di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte costituzionale, la
Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che in sede di esame di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il Consiglio di Stato
abbia facoltà di sollevare questioni sulla conformità all’ordinamento
comunitario di norme dell’ordinamento interno (v. quanto riportato in
premessa).
Tale orientamento è stato
ulteriormente ribadito dalla suddetta Corte di giustizia, come emerge da due
pronunce della Sez. III, in data 6 luglio 2004, n. 358/01 e n. 819/01.
Con
parere 16 aprile 2003, n. 1630/02, la Sez. I sembrerebbe voler escludere la
stessa possibilità di riesame del parere reso sul ricorso straordinario, da
parte del Consiglio di Stato, sulla base della osservazione che l’istituto
dell’autotutela è proprio dell’Amministrazione attiva e non degli organi di
consulenza, anche se collocati in posizione di peculiare terzietà, considerato
altresì che in generale il potere consultivo si consuma una volta concretamente
esercitato in relazione alla singola fattispecie.
In
realtà, nel caso che l'Amministrazione dissenta dalla soluzione prospettata nel
parere, prima di eventualmente proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione di
una decisione difforme, ai sensi dell'art. 13 del citato d.P.R., è prassi che
la questione venga nuovamente sottoposta all'Organo consultivo per un
"riesame" dell'affare (cfr. Sez. III, 29 ottobre 2002, n. 604/01).
Con numerosi pareri resi nei tempi
più recenti (che hanno, peraltro, ripreso le indicazioni della giurisprudenza
precedente) sono stati enunciati alcuni principi generali in ordine ai
presupposti ed alle modalità per la revisione delle pronunce rese in ordine ai
ricorsi straordinari (Ad. Gen., 4 aprile 1991, n. 23; Comm. Spec., 10 giugno
1999 n. Sez. I 1197/97; Sez. II, 16 giugno 1993, n. 22/93; Sez. III, 30 gennaio
1996, n. 17/96).
Si è
affermato, in concreto, che non è ammissibile una richiesta di riesame avanzata
dalla Pubblica amministrazione che risulti fondata soltanto su una divergenza
interpretativa di norme: ciò in quanto la funzione di rimedio giustiziale che
caratterizza il gravame in parola comporta la irretrattabilità della relativa
decisione, alla pari delle sentenze, se non nei casi limitati ed eccezionali di
revocazione.
Correlativamente,
si è aggiunto, resta ugualmente esclusa la reiterabilità del parere del
Consiglio di Stato, in relazione al suo specifico contenuto decisorio ed al suo
carattere parzialmente vincolante, salvi, come già detto, i possibili casi di
revocazione.
Si è,
quindi, sottolineato che, diversamente opinando, si menomerebbe l'esclusività
della attribuzione al Consiglio dei Ministri del potere di disattendere il
parere; si violerebbe il principio del contraddittorio, non essendo dato anche
al ricorrente di provocare un simile riesame; si protrarrebbe, infine, senza
alcuna regola, la definizione del rimedio, in violazione dei principi generali
di buon andamento dell'Amministrazione e della giurisdizione, e di certezza
delle situazioni giuridiche.
Si è,
peraltro, specificato che a detta regola fanno eccezione, oltre al ricordato
caso della revocazione, le ipotesi di obiettiva certezza della non conformità
del parere al diritto vigente; le ipotesi di contrasto logico con decisioni
giurisdizionali passate in giudicato; le ipotesi di nuove norme o fatti
rilevanti sopravvenuti che incidano sulla fattispecie esaminata; nonché le
ipotesi in cui si riscontri l'esistenza di vizi che comporterebbero la
revocabilità della decisione del gravame.
Con
parere n. 1543/00, del 31 ottobre 2000, la Sez. III ha, poi, messo in evidenza
che la richiesta di riesame deve comunque essere effettuata, da parte
dell’Amministrazione, prima che sia formalizzata la decisione con atto
presidenziale, già notificato all'interessato: in tale situazione, infatti, la
richiesta di riesame non può che qualificarsi come istanza di revocazione,
essendo questo l’unico strumento disponibile per impugnare – in relazione ad eventuali
errori successivamente riscontrati – la decisione adottata in sede di ricorso
straordinario.
In ogni
caso è stato escluso il riesame del parere, da parte del Consiglio di Stato,
per il solo fatto che la Corte dei conti non abbia ammesso a registrazione il
decreto di decisione del ricorso stesso (Sez. II, 16 giugno 1993, n. 22/93).
La
sospensione del giudizio, disciplinata dagli artt. 295 e seguenti del Codice di
procedura civile, non viene generalmente ritenuta applicabile ai procedimenti
relativi ai ricorsi straordinari, trattandosi di istituto di carattere
eminentemente processuale.
Per
quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali la giurisprudenza ha comunque
sottolineato che detto istituto, in quanto espressione dell'esigenza di ordine
generale di ovviare a possibili contrasti fra giudicati, è immanente del
sistema della giustizia amministrativa e trova logica applicazione anche nel
caso di pendenza di controversia promossa con ricorso straordinario al Capo
dello Stato avente contenuto pregiudiziale, atteso il carattere definitorio
della controversia stessa che va riconosciuto al relativo provvedimento
giustiziale, insuscettibile di annullamento, revoca o riforma da parte
dell'amministrazione interessata (Sez. V, 17 marzo 1998, n. 301;13 aprile 1999,
n. 406; Sez. VI, 13 febbraio 1991, n. 92).
Nell'ipotesi
inversa, la Sezione incaricata dell'esame del ricorso, per il quale sia
pregiudiziale la decisione in sede giurisdizionale di un atto presupposto, o
comunque connesso, può opportunamente emettere una pronuncia interlocutoria,
sospendendo l’espressione del parere e invitando l'Amministrazione riferente a
comunicare, non appena possibile, l'esito del giudizio in parola (Sez. III, 22
febbraio 2000, n. 1344/99; 17 dicembre 2002, n. 2708/02).
Ai
sensi dell’art. 12, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, il
parere del Consiglio di Stato (reso ordinariamente dalla Sezione o dalla
Commissione speciale competente) può essere rimesso all’Adunanza generale
allorché dall’esame del Collegio emerga che il punto di diritto sottoposto ad
esame possa provocare contrasti giurisprudenziali, ovvero allorché il
Presidente del Consiglio di Stato rilevi la necessità della risoluzione di
questioni di massima di particolare importanza. In relazione a tali previsioni
la Sez. III, con parere n. 1624/01 del 23 luglio 2002, ha escluso la
possibilità di deferimento di un ricorso straordinario all’Adunanza generale su
semplice richiesta dell’interessato.
La Sez.
I, con parere n. 128/01, del 7 febbraio 2001, ha puntualizzato che una
questione oggetto di impugnativa con ricorso straordinario può essere rimessa
all’Adunanza generale soltanto quando un qualsivoglia parere non sia stato
ancora reso in proposito.
Va
ricordato che la legge 21 luglio 2000, n. 205, con l’art. 15 ha stabilito che
“I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l’indicazione del
presidente del collegio e dell’estensore”.
Vengono
in tal modo superati i principi posti dalla previgente normativa in ordine alle
limitazioni sulla conoscibilità delle pronunce rese in sede consultiva dal
Consiglio, oltreché l’espresso divieto “di far conoscere il nome del relatore
incaricato dell’esame di un determinato affare”, sancito dall’art. 56, primo
comma, del R.D. 21 aprile 1942, n. 444.
Pur
trattandosi di una questione marginale sembra opportuno segnalare che, per
l’applicazione della nuova norma, sopra citata, è invalsa tra le Sezioni
consultive una prassi non omogenea poiché, traendosi spunto dalla espressa
previsione della indicazione del nome dell’estensore (coincidente, di solito,
con il relatore) in talune Sezioni viene richiesta anche la sottoscrizione del
medesimo estensore, mentre in altre Sezioni, dandosi soprattutto rilievo
all’espressione letterale della norma, viene mantenuta ferma la regola
tradizionale della sottoscrizione da parte del solo presidente e del
segretario.
Ai
sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la decisione del ricorso
straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro competente; tale decisione, come ricordato sopra ( v.
paragrafo 7, lettera "a"), è di norma conforme al parere del
Consiglio di Stato, che ne costituisce parte integrante (Sez. I, 9 aprile 1999,
n. 897/96) e, ove il Ministro intenda proporre una decisione in senso difforme,
deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, a pena
di illegittimità del provvedimento (Sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; Sez. III,
1 marzo 1994, n. 1427/93).
Sul
punto è stato osservato che, allo stato attuale della normativa e della
giurisprudenza, il vero tratto distintivo del ricorso straordinario, rispetto
al ricorso giurisdizionale, è in sostanza individuabile nella possibilità,
concessa al Governo, di disattendere il parere del Consiglio di Stato, in base
al succitato art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Sulla
base della norma del citato art. 14 è stato naturalmente ritenuto illegittimo
il decreto del Ministro che ha provveduto direttamente a decidere un ricorso
straordinario per revocazione (Sez. III, 24 agosto 2004, n. 222/04).
Dalle
previsioni dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 1199 del 1971 si evince che la
decisione sul ricorso straordinario è inoppugnabile, essendo precluso un
sindacato giurisdizionale su aspetti contenziosi ormai definitivamente regolati
con la pronuncia amministrativa che ha definito il gravame ( Sez. VI, 10
febbraio 1999, n. 146).
Va
precisato, tuttavia, che la decisione in parola può essere sottoposta ad esame
in sede giurisdizionale, ma solo per vizi attinenti alla forma ed al
procedimento, successivi al parere reso dal Consiglio di Stato in sede
consultiva, e ciò trova giustificazione, da un lato, nella necessità di evitare
che l'impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio
espresso dal predetto Organo consultivo, con conseguente sovrapposizione della
decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario; e,
dall'altro, nel principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso
giurisdizionale (v. quanto accennato al paragrafo 6, lettera “e” con riguardo
al già citato parere Comm. Spec., 28 gennaio 1998, n. 1023; v. anche Sez. IV,
20 giugno 1996, n. 800).
Si è
sottolineato, in proposito, che l’impugnativa in sede giurisdizionale risulta
sempre proponibile per vizi che si sostanzino in un errore procedimentale, se
si tratti di vizi di notificazione del ricorso straordinario suscettibili di
precludere agli eventuali controinteressati la tutela giurisdizionale, e cioè
la possibilità di trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria a quella
giurisdizionale (Sez. IV, 6 maggio 2002, n. 2428; 25 settembre 2002, n. 4900).
Con
sentenza della Sez. IV, n. 875 del 18 febbraio 2003, si è evidenziato che
l’eventuale impugnazione della decisione del ricorso straordinario è soggetta
all’ordinario regime dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso atti
amministrativi e, quindi, la decisione stessa va prioritariamente gravata
davanti al Tribunale amministrativo, alla stregua del principio del doppio
grado di giurisdizione attuato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e non
direttamente dinanzi al Consiglio di Stato, quale giudice in unico grado,
secondo la previsione dell’art. 10, terzo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971.
La
Corte di cassazione, con sentenza Sez. Lavoro 7 novembre 2002, n. 15652, ha
precisato che la decisione del ricorso straordinario (nella specie indirizzato
al Presidente della Regione siciliana), essendo un atto di natura
amministrativa, non è impugnabile per cassazione, salva restando la sua
sindacabilità nelle dovute sedi giurisdizionali.
Ai
sensi del terzo comma del citato art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, al
decreto decisorio che disponga l’annullamento di atti amministrativi generali a
carattere normativo deve darsi pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione
degli atti annullati. Nell’ipotesi di annullamento di atti regolamentari deve,
quindi, provvedersi alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ( v. G. U. Serie generale n. 273 del 23 novembre
2001, nella quale è stato pubblicato il decreto presidenziale relativo
all’accoglimento di un ricorso straordinario avverso la disciplina dettata
dall’art. 43 del d.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, in materia di esercizio della
funzione di revisore contabile).
La
giurisprudenza ha opportunamente messo in evidenza la necessità, per
l’Amministrazione, di dare effettiva esecuzione al decreto di decisione di un
ricorso straordinario, non potendosi esimere da tale obbligo neppure allegando
l’esistenza di impugnazioni promosse da terzi contro il decreto stesso, atteso
che le dette impugnazioni non possono inficiare l’esecutività di tale
provvedimento (Cons. giust. amm.va Regione siciliana, 12 dicembre 2001, n.
652).
Si è
puntualizzato, peraltro, che il vincolo di dare esecuzione al decreto
presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario riguarda solo le parti
della relativa controversia, e non soggetti ad essa estranei, con la
conseguenza che il giudice amministrativo, investito in sede giurisdizionale di
controversia analoga, ma intercorrente tra parti diverse, resta libero di
decidere al riguardo secondo il suo prudente apprezzamento (Sez. IV, 14 aprile
2004, n. 2098).
Partendo
dal presupposto del carattere cogente per la Pubblica amministrazione delle
decisioni emesse sul ricorso straordinario, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, Sez. I, con ordinanza n. 6971/04 del 14 luglio 2004, ha
sollevato eccezione di costituzionalità, per violazione degli artt. 3, 24, 100,
103 e 113 della Costituzione, con riferimento all’art. 50, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 380, in base al quale si è sancita l’inefficacia di
provvedimenti e decisioni comunque adottati (nella specie in sede di ricorso
straordinario) ritenendosi, invece, tali decisioni ormai immutabili ed
irrevocabili.
La
giurisprudenza è stata tradizionalmente orientata in modo costante nel senso di
escludere la possibilità di proporre il giudizio di ottemperanza per
l'esecuzione delle decisioni pronunciate sui ricorsi straordinari, in
considerazione della natura amministrativa di simili atti decisori, inidonei
alla formazione della cosa giudicata (Sez. I, 24 novembre 1999, n. 910); si è
ritenuto, pertanto, che ai fini della esecuzione delle decisioni in parola gli
interessati potessero soltanto procedere alla messa in mora
dell'Amministrazione, ai fini di poter successivamente impugnare anche in sede
giurisdizionale il silenzio-rifiuto eventualmente venutosi a formare (Sez. IV,
13 agosto 1991, n. 650; 20 luglio 1998, n. 1093; Sez. VI, 10 febbraio 1999, n.
146).
Di
recente, peraltro, la questione di principio è stata riproposta dalla Sez. IV
con decisione n. 6702/2000 del 15 dicembre 2000, ed altre analoghe pubblicate
nella stessa data, con cui si è affermata la proponibilità del giudizio di
ottemperanza anche per le decisioni dei ricorsi straordinari, tenendo conto
della natura giurisdizionale del parere emesso dal Consiglio di Stato, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sopra paragrafo
1), tenendo altresì conto, in special modo, del fatto che l’applicazione delle
norme sulla revocazione può anche comportare la prevalenza della decisione in
sede straordinaria, rispetto ad una precedente sentenza passata in giudicato, e
che se il giudice amministrativo emana una sentenza in violazione del precetto
dell’alternatività, ed in contrasto con una decisione del Capo dello Stato,
incorre in difetto di giurisdizione, mentre negare l’esperibilità del ricorso
per l’ottemperanza alle decisioni in parola non eseguite dall’Amministrazione
significherebbe, in definitiva, negare una tutela effettiva, in contrasto con
l’art. 113 della Costituzione.
Tali
decisioni, fortemente appoggiate dalla dottrina, sono state però annullate dalla
Corte Suprema di Cassazione la quale, con sentenze delle Sezioni Unite n. 1012
ed altre, in data 28 gennaio 2002, ha dichiarato il difetto di giurisdizione
del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, rilevando che i decreti
presidenziali che decidono i ricorsi straordinari non hanno natura
giurisdizionale, bensì amministrativa. Tali pronunce hanno riconfermato,
d’altronde, un orientamento già assunto un proposito dalle stesse Sezioni Unite
con sentenza n. 15978 del 18 dicembre 2001.
Tenendo
conto della necessità di una tutela quanto più possibile satisfattoria dei
diritti e degli interessi degli amministrati che abbiano avuto il
riconoscimento della fondatezza della loro pretesa, in sede di ricorso
straordinario il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza n.
6971/04 del 14 luglio 2004, ha ritenuto di sollevare questione di
costituzionalità in ordine a norme di legge tese a vanificare il carattere
cogente delle decisioni relative ai ricorsi straordinari.
Nel
rinviare, in proposito, a quanto riportato nel precedente paragrafo, in tema di
obbligatorietà della esecuzione, da parte dell’Amministrazione, delle decisioni
emesse sui ricorsi straordinari, si osserva ancora che lo strumento
istituzionalmente preordinato al superamento dell’eventuale comportamento
inadempiente dell’Amministrazione, trattandosi di atti di natura
amministrativa, va correttamente individuato nel meccanismo del silenzio –
rifiuto, salva soltanto la possibilità di diretta impugnazione del
provvedimento emesso dall’Amministrazione che risulti palesemente elusivo o in
contrasto con la decisone del ricorso straordinario (cfr. T.A.R. Lazio, Sez.
II, 14 gennaio 2004, n. 215).
Ai
sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso per revocazione va
proposto entro termini prefissati, di carattere tassativo, il mancato rispetto
dei quali comporta l’irricevibilità del ricorso stesso (Sez. III, 26 novembre
1996, n. 1202/96; 31 ottobre 2000, n. 1543/00; 26 giugno 2001, n. 584/01).
Con
parere Sez. II, 11 febbraio 2004, n. 2725/02, si è ritenuto che alla stregua
della lacunosa disciplina del ricorso straordinario – che non prevede tassative
e rigorose forme di comunicazione del decreto decisorio – possa qualificarsi
come del tutto fungibile con la formale notificazione (superandone anzi la
forza partecipativa) il ritiro dell’atto da parte dell’interessato, che vale ad
assicurargli la certezza, la completezza e la consapevolezza della conoscenza
del provvedimento e della sua capacità lesiva, per tutti i fini di tutela che
si vogliano perseguire contro di esso. Il detto ritiro, pertanto, è stato
giudicato sufficiente per far decorrere il termine per proporre ricorso per
revocazione.
Anche
per la revocazione valgono i principi generali (v. sopra paragrafo 4 lettera
“c”) relativi alla notifica del ricorso ai controinteressati (Sez. III, 2
novembre 1999, n. 1443).
La Sez.
I, con parere 24 settembre 2003, n. 2984/03, ha ritenuto inammissibile il
motivo di revocazione avente per oggetto la mancata apposizione della firma del
Capo dello Stato in calce al decreto decisorio, posto che in tal caso il vizio
dedotto, non riconducibile ai motivi di revocazione elencati dall’art. 395 del
Cod. proc. Civ., attiene alla fase di comunicazione dell’atto, che può essere
in ogni caso rinnovata, senza estendersi al contenuto sostanziale del
provvedimento, completo nei suoi elementi essenziali, con la precisazione che
la questione può farsi valere, ove esistente, a mezzo di ordinaria impugnativa
dinanzi al giudice amministrativo.
La
giurisprudenza ha sottolineato che il citato art. 15 del d.P.R. n. 1199 del
1971, nel disciplinare i casi di revocazione dei decreti presidenziali di
decisione sui ricorsi straordinari, si è limitato a richiamare espressamente i
casi previsti dall'art. 395 del Codice di procedura civile che, tra i motivi
ammessi prevede al n. 4 l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di
causa (Sez. III, 1 dicembre 1993, n. 680).
In
proposito con la stessa pronuncia si è precisato che l'errore di fatto non è
ravvisabile nel caso in cui si assuma essere stato omesso l'esame di prove
documentali prodotte ovvero si sia proceduto ad una erronea o incompleta
valutazione delle medesime, traducendosi tali doglianze in una censura di
errore di giudizio che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione e
che, quindi, non è denunciabile con tale mezzo; si è altresì specificato,
sempre in tema di errore di fatto, che l’erronea negazione di un fatto deve
presentarsi come un presupposto essenziale, se non unico, della decisione e
deve assumere i caratteri dell'evidenza, dell'obiettività e della rilevabilità
immediata; si è poi ribadito che quello che può essere fatto valere con la
revocazione non è l'errore di giudizio ma la falsa supposizione di un fatto
reale che, pur non essendo oggetto di giudizio, ha costituito il presupposto
dell'errore.
E’
stato, invece, qualificato come errore di fatto quello relativo alla omessa
trasmissione al Consiglio di Stato, da parte dell’Amministrazione, della
memoria difensiva prodotta dal controinteressato, in quanto suscettibile di
viziare il parere emesso dall’Organo consultivo per la supposta inesistenza
della memoria stessa, positivamente risultante dagli atti di causa (Sez. IV, 6 maggio
2002, n. 2428).
Vanno,
inoltre, ricordati i pareri che hanno messo in evidenza come l'impugnativa per
revocazione sia ammissibile soltanto nei confronti dei decreti presidenziali
che decidono i ricorsi straordinari, con esclusione, quindi, della possibilità
di immediata contestazione di atti endoprocedimentali come possono essere
qualificati i pareri del Consiglio di Stato in proposito: e ciò risulta
comprovato dalla lettera della norma succitata secondo cui il ricorso per
revocazione deve essere proposto "nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione o pubblicazione del decreto impugnato" (Sez. I, 16 aprile
2003, n. 1630/02; Sez. III, 23 maggio 2000, n. 1041/00; 28 ottobre 2003, n.
3172/03; 24 agosto 2004, n. 222/04).
Infine,
da numerose pronunce è stato opportunamente puntualizzato che, in applicazione
del principio del “ne bis in idem” dettato dall'art. 403, comma 1, del Codice
di procedura civile, non è ammesso ricorso per revocazione avverso una
decisione in ordine ad una precedente ricorso per revocazione (Sez. I, 20
settembre 2000, n. 757/00; 7 febbraio 2001, n. 128/01; Sez. II, 5 giugno 1991,
n. 566).
Dalla lettura della presente
“Rassegna” si ricava, indubbiamente, l’impressione della perdurante vitalità di
uno strumento ormai antico come il ricorso straordinario, che assume di fatto
un ruolo sempre più rilevante ed importante anche come mezzo di deflazione del
contenzioso giurisdizionale amministrativo.
Ciò non solo sulla base di elementi
meramente statistici, come quelli relativi all’ampiezza del contenzioso
instaurato con tale strumento, ma anche tenendo conto del carattere effettivo
della tutela che viene assicurata nell’espletamento della relativa procedura,
nell’ambito della quale assume incontestabilmente rilievo determinante il
parere obbligatorio di legittimità espresso da un Organo indipendente quale il
Consiglio di Stato.
Tale parere, infatti, si
caratterizza per l’assoluta imparzialità rispetto agli interessi in gioco e
consente, in tal modo, la concreta salvaguardia dei diritti e degli interessi
che il cittadino ritenga ingiustamente sacrificati e pregiudicati dall’azione
amministrativa.
Non può richiamarsi, in senso
contrario, la circostanza che la percentuale di accoglimento dei ricorsi
straordinari risulti di molto inferiore a quella dei ricorsi giurisdizionali,
poiché ciò risulta in gran parte dovuto al fatto che non è richiesta l’assistenza
di un legale e, quindi, non essendovi la remora dei relativi costi e, neppure,
il prudente consiglio di un professionista, gli interessati sono spesso indotti
a prospettare pretese sprovviste di ogni fondamento giuridico nella speranza,
di frequente chiaramente manifestata, di ottenere un benevolo intervento della
massima carica dello Stato, ai fini del superamento delle gravi difficoltà
causate dai complessi meandri dell’ordinamento amministrativo. Ma anche in tali
casi deve considerarsi che il parere del Consiglio di Stato, ponendosi in
posizione di terzietà rispetto all’Autorità amministrativa, pur se non
pienamente satisfattivo delle aspettative del ricorrente, può risultare
comunque utile al medesimo in quanto offre un preciso inquadramento ed una
puntuale valutazione delle posizioni delle parti, anche ai fini di eventuali
ulteriori azioni per tutelare nel modo migliore gli interessi che si ritengano
lesi.
Né può attribuirsi eccessivo rilievo
alla pronuncia della Corte costituzionale, di cui alla sentenza 8 -21 luglio
2004, n. 254, che ha escluso la possibilità del Consiglio di Stato, in sede di
esame dei ricorsi straordinari, di sollevare questioni di costituzionalità. A
parte che, invero, questa risulta essere stata la posizione unanime delle stesse
Sezioni consultive del Consiglio di Stato fino a poco tempo addietro, deve
considerarsi che la predetta sentenza si è limitata a rimarcare, in definitiva,
la natura amministrativa del procedimento relativo al ricorso straordinario,
ossia a mettere in evidenza un elemento oggettivo e del tutto incontestabile
che caratterizza tale tipo di gravame.
La pronuncia della Corte
costituzionale, quindi, non può ritenersi in realtà produttiva di effetti
negativi sulla efficacia dello strumento straordinario, apparendo piuttosto
come un richiamo, per molti versi probabilmente opportuno, ai fini di
ricondurre in un quadro coerente ed omogeneo la disciplina applicabile al detto
strumento e di temperare gli impulsi, sempre più numerosi, ad iniziative volte
alla impossibile equiparazione, sotto ogni profilo, del ricorso straordinario
al ricorso giurisdizionale.
A tal proposito sembra opportuno
sottolineare che, contrariamente a quanto sembra emergere da talune pronunce
giurisprudenziali, l’esistenza del principio dell’alternatività non postula, ma
anzi contraddice la piena identità, equivalenza o parificazione dei due mezzi
di tutela, atteso che ognuno di essi deve operare secondo le modalità ed i
criteri che gli sono propri, in base alla vigente normativa in materia, e la
scelta dello strumento, da parte dell’amministrato, deve logicamente e
responsabilmente rispondere alle esigenze connesse allo specifico interesse che
si intende in concreto tutelare nel singolo caso. E’ evidente, infatti, che se
si voglia impugnare un atto in materia di pubblico impiego, l’opzione favorirà
il ricorso straordinario, mentre se si intenda prospettare un vizio di
incostituzionalità delle norme applicate, ovvero se si avanzi pretesa di
risarcimento del danno che si assume causato dall’Amministrazione, la relativa
istanza dovrà essere coerentemente rivolta al giudice amministrativo.
Nel corso della “Rassegna” si sono
richiamate numerose pronunce che, secondo una opportuna interpretazione in
senso evolutivo delle norme che regolano il ricorso straordinario, hanno
consentito di colmare alcune evidenti lacune della vigente disciplina in
materia, specie per quanto riguarda il contraddittorio e la partecipazione
dell’interessato al procedimento.
Resta fermo, tuttavia, che la detta
disciplina risulta tuttora per molti versi carente ed incompleta, soprattutto
per quel che concerne la indicazione delle cadenze temporali degli adempimenti
dei diversi soggetti e dei diversi organi nel corso della procedura.
Tali carenze sono venute in ancora
maggiore evidenza dopo l’entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205,
che all’art. 3, comma 4, ha espressamente previsto la possibilità di
sospensione dell’atto amministrativo impugnato mediante ricorso straordinario,
senza tuttavia prevedere uno specifico termine per la proposizione e l’esame
delle relative istanze, da parte dell’Amministrazione riferente e da parte del
Consiglio di Stato.
In tal situazione, come già sopra
ricordato, la giurisprudenza ha avuto difficoltà a destreggiarsi di fronte a
norme che, da un lato, assegnano tempi lunghi all’Amministrazione, per la
trasmissione della relazione al Consiglio di Stato e, dall’altro lato,
impediscono all’organo consultivo di tener conto di atti e documenti non
trasmessi dall’Amministrazione.
Preminenti esigenze di giustizia
sostanziale hanno condotto spesso a soluzioni pratiche di maggiore agilità, con
l’utilizzazione anche di comunicazioni a mezzo fax, rivolte contemporaneamente
al Ministero competente ed all’autorità emanante, se diversa dal Ministero, e
con l’assegnazione di termini brevi alle Amministrazioni per fornire elementi
di valutazione, nel caso di deposito diretto del ricorso munito di istanza
cautelare, da parte dell’interessato, presso la segreteria del Consiglio di
Stato.
Trattasi di iniziative sicuramente
apprezzabili e meritorie, motivate dalla necessità di non vanificare la
disposizione di legge intesa ad impedire che l’amministrato possa subire
ingiustamente danni gravi ed irreparabili, ma che per il carattere necessitato
ed estemporaneo che le caratterizza, non possono non incidere sulla certezza
del diritto e sul corretto andamento dell’attività che deve porsi in essere
nell’ambito del procedimento contenzioso di cui di tratta.
Come più volte sottolineato nel
corso della “Rassegna”, pertanto, si renderebbe necessaria una adeguata
integrazione della normativa vigente, mirata principalmente al superamento
degli inconvenienti attualmente da più parti riscontrati.
Si è già rilevato che le lacune
normative di maggior rilievo attengono soprattutto alla disciplina
procedimentale, in particolare per quanto riguarda l’ipotesi della
presentazione della domanda di sospensione dell’atto impugnato, da parte del
ricorrente in via straordinaria.
Può ritenersi che risponderebbe alle
più pressanti esigenze proprie della tutela cautelare prevedere che :
-
il Ministero sia tenuto a trasmettere il ricorso, con la richiesta di
sospensiva, entro un breve termine prefissato (ad esempio: 15 giorni), al Consiglio
di Stato che valuterà la domanda cautelare tenendo conto delle (eventuali)
controdeduzioni dell’Amministrazione e dei controinteressati;
-
ove il ricorso sia presentato ad Ente diverso dallo Stato, quale Autorità
emanate, il detto Ente provveda, nello stesso breve termine di cui sopra, a
trasmettere il ricorso, con la richiesta di sospensiva, contemporaneamente al
Ministero competente per l’istruttoria ed al Consiglio di Stato, il quale
valuterà la domanda cautelare tenendo conto delle (eventuali) controdeduzioni
dell’Amministrazione e dei controinteressati;
-
nel termine stabilito dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971 (centoventi
giorni) il Ministero, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti (che
nell’ipotesi di impugnativa di atto di ente diverso dallo Stato debbono essere
tempestivamente forniti dal medesimo, così come le controdeduzioni e le
opposizioni dei controinteressati) predispone la relazione che viene notificata
al ricorrente, per la presentazione di eventuali memorie o di motivi aggiunti,
nel termine di trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa;
-
decorso quest’ultimo termine, il Ministero predispone la eventuale relazione
integrativa di risposta alle anzidette memorie o ai motivi aggiunti, e la
trasmette immediatamente al Consiglio di Stato, per il definitivo parere.
Sarebbe il caso di stabilire,
altresì, che ogni altra iniziativa del ricorrente (irrituale ed intempestiva
presentazione di memorie, documenti, ecc.) non potrebbe avere alcuna rilevanza
ai fini della pronuncia del parere e della decisone finale.
Sembrerebbe opportuno, inoltre,
tenendo coerentemente conto della disciplina generale del procedimento,
prevedere un termine per l’espressione del detto parere, pur trattandosi di un
limite temporale che, per evidenti ragioni di carattere organizzativo, dovrebbe
essere di una certa ampiezza.
La pronuncia della Corte
costituzionale che ha escluso la proponibilità, mediante ricorso straordinario,
di questioni di costituzionalità, indurrebbe a considerare l’opportunità di
prevedere un meccanismo particolare, nell’ipotesi che la competente Sezione del
Consiglio di Stato, in sede di esame dell’affare, sollevi dubbi di effettiva
non conformità alla Costituzione delle norma di legge che regoli la
fattispecie, con pregiudizio dell’interesse del ricorrente. Si potrebbe
ipotizzare, in proposito, la possibilità dell’Organo consultivo di prospettare
all’Autorità amministrativa la esigenza di assumere iniziative idonee al
superamento del vizio costituzionale riscontrato, per evitare l’ingiusta
soccombenza del ricorrente, salva la eventualità di contraria deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
Nonostante l’incompletezza della
normativa, che si è venuta sempre più evidenziando negli ultimi tempi, deve ribadirsi
la validità attuale del ricorso straordinario, quale strumento di tutela del
cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, tenuto conto della sua
concreta efficacia, della sua economicità e, pure, della sua relativa rapidità,
non solo perché imperniato in un procedimento in unico grado, ma anche per i
tempi abbastanza ristretti normalmente richiesti per la decisone finale.
E’ comunque chiaramente auspicabile
un intervento del Legislatore per supplire alle lacune riscontrabili specie
nella disciplina delle istanze cautelari.
Non sembra auspicabile, invece,
l’accentuazione di una tendenza, manifestatasi in numerose pronunce, ad una
malintesa “interpretazione evolutiva” delle norme esistenti in materia,
implicante una sorta di “intarsio” nelle nome stesse, con l’inammissibile
innesto di disposizioni incompatibili, quali quelle finalizzate a disciplinare
il procedimento giurisdizionale amministrativo e, quindi, un procedimento di
natura diversa rispetto a quella propriamente amministrativa del ricorso
straordinario.
E non può dimenticarsi che la
“interpretazione evolutiva”, se può rivelarsi preziosa nell’ipotesi di lacune o
di vere e proprie discrasie nelle norme vigenti ed applicabili nella
fattispecie concreta, deve in ogni caso trovare un limite invalicabile nella
formulazione letterale delle norme stesse in senso contrario a quello che si
tenderebbe a sostenere.
Non può omettersi di osservare,
ancora, che simili iniziative per lo più sporadiche e di carattere
asistematico, in quanto destinate ad operare con riguardo ai singoli casi di
volta in volta esaminati, non appaiono tener dovuto conto del fondamentale
principio della certezza del diritto, presidio indefettibile di legalità, da
cui non possono certamente prescindere i procedimenti giustiziali, che debbono
in primo luogo rispondere all’esigenza di pari trattamento di tutti i
cittadini.
D’altronde, l’ansia che sembra
pervadere alcune pronunce emesse in sede consultiva, di imitazione della
disciplina del ricorso giurisdizionale, anche trascurando le peculiarità dello
strumento straordinario, oltre a denotare una non corretta percezione delle
caratteristiche proprie dello strumento stesso, si pongono in una prospettiva
che, nel postulare in definitiva l’equivalenza dei due strumenti, ne vanifica
la eterogeneità ponendo le premesse di una successiva riforma intesa alla
definitiva eliminazione dello strumento amministrativo, in quanto mero
duplicato, in unico grado, del ricorso dinanzi al giudice amministrativo e,
conseguentemente, privo di una sua specifica ragion d’essere, come ampiamente
dibattuto fin dall’inizio del secolo scorso in sede dottrinale.
SCHEMA - TIPO DI RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(artt. 8 e 9, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; art. 3, comma. 4, L. 21 luglio
2000, n. 205)
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RICORSO STRAORDINARIO (*)
proposto:
alternativamente:
da ....., nato a ....., il ....., ed elettivamente domiciliat..... agli effetti del presente ricorso, in ....., via....., n. .....;
da ....., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente ricorso, dall’avv. ....., presso il cui studio elettivamente domicilia, in ....., via ....., n. .....;
contro
....., in persona del legale rappresentante in carica;
e nei confronti di
....., domiciliat..... in ....., via....., n. .....;
alternativamente:
per l’annullamento
del provvedimento emesso da....., in data ....., prot. n. ....., conosciuto in data ....., a seguito di ....., con cui .....; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: ......
per la declaratoria di
illegittimità
del silenzio – rifiuto dell’amministrazione formatosi in data ....., sulla istanza presentata in data ....., volta a conseguire ......
FATTO
alternativamente:
Con il provvedimento in epigrafe, conosciuto dall’odierno ricorrente in data ....., l’amministrazione ha così disposto: ......
L’odierno ricorrente chiedeva all’amministrazione l’adozione del provvedimento ...... L’amministrazione non provvedeva. L’interessato notificava allora atto di diffida in data ....., assegnando il termine di ...... L’inerzia dell’amministrazione perdurava.
DIRITTO
A) QUESTIONI
PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:
1. Sussiste la competenza del Presidente della Repubblica a decidere il presente ricorso straordinario, perché proposto contro atto definitivo, per vizi di legittimità.
2. Il ricorso è tempestivo, in quanto ......
3. Sussiste la legittimazione del ricorrente a impugnare gli atti, in
quanto ......
4. Sussiste l’interesse dell’istante al ricorso, in quanto ......
B) NEL MERITO:
alternativamente:
I..... provvediment..... che si impugna..... va..... ritenut..... illegittim..... per i seguenti motivi in diritto.
1. <<Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. ....., della Costituzione>>, in quanto ......
2. <<Violazione di legge, e in particolare, dell’art. ....., della legge .....>>, in quanto ......
3. <<Violazione di legge e, in particolare, dell’art. ....., del regolamento .....>>, in quanto ......
4. <<Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 (omesso avviso dell’avvio del procedimento)>>, in quanto ......
5. <<Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 (mancanza o insufficienza della motivazione)>>, in quanto ......
6. <<Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. ....., per incompetenza dell’autorità emanante>>, in quanto ......
7. <<Eccesso di potere per .....>> in quanto ......
Il silenzio – rifiuto è illegittimo per i seguenti motivi ......
C) I suindicati motivi di ricorso devono intendersi graduati secondo il seguente ordine di importanza, in base al quale se ne chiede l’esame e l’accoglimento:
in via principale i..... motiv..... n. .....;
in via subordinata i ..... motiv ..... n. ......
D) Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell’amministrazione degli atti del procedimento.
E) In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento e, in particolare, i seguenti atti e documenti, non in possesso del ricorrente:
......
F) In via istruttoria si chiede che vengano assunti i seguenti mezzi di prova:
......
G) Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell’amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.
H) Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U. 29 luglio 1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.
I) eventuale:
ISTANZA DI SOSPENSIONE
I..... provvediment..... impugnat..... reca..... al ricorrente un danno grave e irreparabile, in quanto ......
Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris, e sussistendo, per le ragioni suesposte, il periculum in mora, si chiede la sospensione dell’esecuzione de ..... att..... impugnat......
L) Si allegano i
seguenti atti:
1) copia del provvedimento impugnato;
2) ......
P.Q.M.
Si chiede l’annullamento de..... att..... impugnat......
....., li .....
firmato: la parte personalmente .....
segue: autentica della firma (eventuale)
ovvero:
firmato: il difensore con procura speciale, avv. .....
RELAZIONI DI NOTIFICAZIONE
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE AL CONTROINTERESSATO:
utilizza le formule delle relazioni di notificazione ai controinteressati del ricorso introduttivo al T.A.R.
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE (eventuale)
utilizza le formule delle relazioni di notificazione all’amministrazione nella sua sede reale del ricorso introduttivo al T.A.R.
__________________________
(*) Il presente schema è stato tratto dal “FORMULARIO COMMENTATO DEL
NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO” IPSOA, II edizione 2003, per gentile concessione
dell’autrice, Consigliere di Stato Rosanna De Nictolis.