DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n. 349
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non
dirigente delle Forze armate.
(GU n. 298 del 24-12-2003)
Entrata in vigore del provvedimento: 8/1/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate»;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze
armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di
polizia, ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate
relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003;
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse
previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modifiche ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa,
dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla
sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo
schema concertato;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre
2003 dello Stato maggiore della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita'
finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il
personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con
esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.
Art. 2.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono
rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
======================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro
======================================================
1° Caporal maggiore e | |
gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | |
scelto e gradi | |
corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | |
e gradi corrispondenti| 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | |
scelto e gradi | |
corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Sergente e gradi | |
corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore e | |
gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo| |
e gradi corrispondenti| 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo e gradi | |
corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario | |
e gradi corrispondenti| 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo e | |
gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo e gradi| |
corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80.
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le
misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001,
fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui
lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
======================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro
======================================================
Tenente e gradi | |
corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80
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