DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n. 349

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.
(GU n. 298 del 24-12-2003)

Entrata in vigore del provvedimento: 8/1/2004

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate»;
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da  avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
per  l'adozione  di  separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti  rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare,  nonche'  del personale delle Forze
armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di  concertazione,  rispettivamente,  per il personale delle Forze di
polizia,   ad   ordinamento  civile  e  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare in precedenza indicate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate
relativo  al  quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003;
  Viste  le  disposizioni  contenute nell'articolo 33, comma 2, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  in  base  alle  quali le risorse
previste  dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  per  corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al personale
statale  in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare     ai    trattamenti    economici,    finalizzati    anche
all'incentivazione  della  produttivita',  del  personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Visto  lo  schema  di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione  delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
della  legge  n.  289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate
disposizioni  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195, e
successive  modifiche  ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla
delegazione  di  parte  pubblica e dallo Stato maggiore della difesa,
dalla  sezione  COCER  Esercito,  dalla  sezione COCER Marina e dalla
sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo
schema concertato;
  Viste  le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8,
del   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modificazioni,  trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre
2003 dello Stato maggiore della difesa;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  13 novembre  2003, con la quale e' stato approvato, ai
sensi  del  citato  articolo 7,  comma  11,  del  decreto legislativo
12 maggio   1995,   n.  195,  previa  verifica  delle  compatibilita'
finanziarie  e  in  assenza  delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo  articolo 7,  lo  schema  di  concertazione  riguardante  il
personale non dirigente delle Forze armate;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata
 
  1.   Il   presente   decreto   si  applica  al  personale  militare
dell'Esercito   (esclusa   l'Arma  dei  carabinieri),  della  Marina,
compreso  il  Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con
esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio  2003,  quelle  relative al biennio economico 2002-2003 di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.
 
      
                               Art. 2.
                         Assegno funzionale
  1.   Le   misure   dell'assegno   funzionale  pensionabile  di  cui
all'articolo  5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio   2001,   n.  139,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui
all'articolo  5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo   1999,  n.  255,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003  sono
rideterminate  nei  seguenti  importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
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                      | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
        Grado         |         euro         |         euro
======================================================
1° Caporal maggiore e |                      |
gradi corrispondenti  |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore      |                      |
scelto e gradi        |                      |
corrispondenti        |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |                      |
e gradi corrispondenti|       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |                      |
scelto e gradi        |                      |
corrispondenti        |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Sergente e gradi      |                      |
corrispondenti        |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore e   |                      |
gradi corrispondenti  |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo|                      |
e gradi corrispondenti|       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo e gradi   |                      |
corrispondenti        |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |                      |
e gradi corrispondenti|       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo e    |                      |
gradi corrispondenti  |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo e gradi|                      |
corrispondenti        |       1.429,20       |       2.398,80.
 
  2.  Per  gli  ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le
misure  dell'assegno  funzionale  pensionabile di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001,
fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo  5, comma 4, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere
dal  1° gennaio  2003  sono  rideterminate nei seguenti importi annui
lordi,   rispettivamente   al   compimento  degli  anni  di  servizio
sottoindicati:
 
======================================================
                      | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
        Grado         |         euro         |         euro
======================================================
Tenente e gradi       |                      |
corrispondenti        |       1.682,40       |       2.524,80
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