ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009 , n. 52
 

  Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate,
integrativo  del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007,  n.  171,  relativo  al  quadriennio  normativo  2006-2009 e al
biennio economico 2006-2007. (09G0062)
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, recante
«Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
  Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere  di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente  della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei  carabinieri  e  Corpo  della  guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere  a)  e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento  militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n.  171,  recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il  personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  integrativo  del  quadriennio
normativo   2006-2009  e  del  biennio  economico  2006-2007  per  il
personale  non  dirigente  delle  Forze  armate  (Esercito, Marina ed
Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009
dalla  delegazione  di  parte  pubblica  e dallo Stato maggiore della
Difesa,  dalla  Sezione  COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e
dalla Sezione COCER Aeronautica;
  Visti  l'articolo  15,  del  decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze
armate  e'  stato  concertato  con  le  Sezioni  Esercito,  Marina ed
Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto,
non  sussiste  il  presupposto  per  l'attivazione della procedura di
dissenso  ai  sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2009, con la quale e' stato approvato, ai sensi
del  citato  articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del
1995,  previa  verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza
delle  osservazioni  di  cui  al  comma 8 del medesimo articolo 7, lo
schema  di  provvedimento  integrativo  riguardante  il personale non
dirigente delle Forze armate;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Ambito di applicazione e durata

  1.  Il  presente decreto si applica al personale delle Forze armate
(Esercito,  Marina  compreso  il  Corpo delle Capitanerie di Porto ed
Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai  periodi  dal  1°  gennaio  2006  al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa  e  dal  1°  gennaio  2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
settembre   2007,   n.  171,  di  recepimento  del  provvedimento  di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.

        
                     Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1, 2 e 7 del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195 (Attuazione
          dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del rapporto di
          impiego  del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate):
             «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.»
             «Art. 2 (Provvedimenti). -  1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
              A)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di  cui  all'articolo  7,  comma  4  e  11, con decreto del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore  il  predetto  decreto  del Ministro per la funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo;
              B)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
             2.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
             3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma  1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.».
             «Art.   7   (Procedimento). -    1.   Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          funzione  pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
          scadenza  previsti  dai precedenti decreti. Entro lo stesso
          termine,  le  organizzazioni  sindacali del personale delle
          Forze  di  polizia ad ordinamento civile possono presentare
          proposte  e  richieste  relative alle materie oggetto delle
          procedure  stesse.  Il COCER Interforze puo' presentare nel
          termine   predetto,   anche   separatamente   per   sezioni
          Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
          proposte  e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
          al  Ministro  della difesa e, per il Corpo della Guardia di
          finanza,  al  Ministro  delle finanze, per il tramite dello
          stato   maggiore   della  Difesa  o  del  Comando  generale
          corrispondente.
             1-bis.  Le  procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
             2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
             3.   Le   trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
             4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di  accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri che
          compongono   la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
             5.   I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera  B),  si  svolgono  in  riunioni  cui partecipano i
          delegati  dei  Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della Guardia di finanza e rappresentanti delle
          rispettive   sezioni   COCER   e   si   concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
             6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
             7.   I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
             8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
             9.   Per   la   formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
             10.  L'ipotesi  di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
             11.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
             11-bis.  Nel  caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14  gennaio  1994,  n. 20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
             12.  La  disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
             13.  Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.».
             -    Il  decreto  del  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni  nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006,
          recante  «Individuazione  della  delegazione  sindacale che
          partecipa  alle  trattative per la definizione dell'Accordo
          sindacale  per  il  quadriennio  2006-2009, per gli aspetti
          giuridici,  e  per  il  biennio  2006-2007, per gli aspetti
          economici,  riguardante il personale delle Forza di polizia
          ad  ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della
          polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato)», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2006, n. 178.
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente   delle   Forze   armate  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico 2006-2007)», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legge 1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
          in   materia   economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
          l'equita'  sociale»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          ottobre 2007, n. 229:

             «Art.    15    (Rinnovi    contrattuali    2006-2007   -
          Autorizzazione  di spesa). - 1. Per fare fronte ai maggiori
          oneri  contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
          2007,  derivanti  dall'applicazione degli accordi ed intese
          intervenute  in materia di pubblico impiego nell'anno 2007,
          e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
          1,  commi  546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          una  spesa  massima  di 1.000 milioni di euro lordi, per la
          retrodatazione  al  1°  febbraio  2007  degli incrementi di
          stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi
          2,  3  e  4  hanno  previsto  decorrenze  successive  al 1°
          febbraio 2007.
             2.  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
          per   il   personale   delle  amministrazioni  dello  Stato
          destinatario  di contratti collettivi nazionali relativi al
          biennio  2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1°
          dicembre 2007.
             3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'
          al  personale  statale in regime di diritto pubblico per il
          quale,  entro  il termine del 1° dicembre 2007, siano stati
          emanati  i decreti di recepimento degli accordi sindacali o
          dei  provvedimenti  di  concertazione  relativi  al biennio
          2006-2007.
             4.  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
          anche   nei   confronti   del  personale  dipendente  dalle
          amministrazioni  del  settore  pubblico  non statale per il
          quale,  entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti
          definitivamente  i  contratti collettivi nazionali relativi
          al biennio 2006-2007.
             5.  Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
          4  costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del
          biennio  2006-2007  da definire, in sede contrattuale, dopo
          l'approvazione  del disegno di legge finanziaria per l'anno
          2008.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
             «133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse
          previste   dall'articolo  1,  comma  549,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296, per corrispondere i miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  in  regime  di diritto
          pubblico  per  il  biennio  2006-2007 sono incrementate per
          l'anno  2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
          2009  di  105  milioni di euro, con specifica destinazione,
          rispettivamente,  di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195.
             134.  In  aggiunta  a quanto previsto dal comma 133 sono
          stanziati,  a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro
          da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195,  per  valorizzare le specifiche funzioni svolte per la
          tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica, anche con
          riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
          e   della   difesa   nazionale,  da  utilizzare  anche  per
          interventi  in  materia  di buoni pasto e per l'adeguamento
          delle  tariffe  orarie  del  lavoro straordinario, mediante
          l'attivazione   delle  apposite  procedure  previste  dallo
          stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 17 della legge 23
          agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.:
             «Art.  17  (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Nota all'art. 1:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente   delle   Forze   armate  (quadriennio  normativo
          2006-2009  e  biennio  economico 2006-2007)», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 2.

                           Nuovi stipendi

  1.  La  decorrenza  degli  stipendi annui lordi del personale delle
Forze  armate  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   11   settembre  2007,  n.  171,  in
applicazione  dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito  con  modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.
222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
  2.  Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e  i  relativi  incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente:

               ---->  Vedere tabella a pag. 63   <----

  3.   Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai  commi
precedenti,  per  la  quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale,  conglobata  dal  1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 30 maggio
2003,  n.  193,  non  modifica  la base di calcolo ai fini della base
pensionabile  di  cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni,  e  dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento  complessivo  fruito,  in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
  4.  I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma  2,  riassorbono gli
incrementi  attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 settembre 2007, n.
171.

        
                    Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del  decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «Art.  2  (Nuovi  stipendi) - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
          valore  del punto parametrale, stabilito dall'art. 2, comma
          2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  302,  e'  fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
          trattamento  stipendiale  del personale delle Forze armate,
          individuato   nell'art.   2,   comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5 novembre 2004, n. 302, e',
          pertanto,   incrementato   delle  misure  mensili  lorde  e
          rideterminato  nei  valori annui lordi di cui alla seguente
          tabella:2.  Dal  1°  febbraio  2007,  il  valore  del punto
          parametrale,  stabilito  dall'art.  2, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
          fissato   in   euro  155,82  annui  lordi.  Il  trattamento
          stipendiale  del  personale delle Forze armate, individuato
          nell'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   5   novembre   2004,  n.  302,  e',  pertanto,
          incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
          valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 83   <----

             2. Dal 1 febbraio 2007, il valore del punto parametrale,
          stabilito  dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  novembre  2004, n. 302, e' fissato in
          euro  155,82  annui  lordi.  Il trattamento stipendiale del
          personale  delle  Forze  armate,  individuato  nell'art. 2,
          comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  5
          novembre  2004,  n.  302,  e', pertanto, incrementato delle
          misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi
          di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 84   <----

             3.   Dal   1°   settembre  2007,  il  valore  del  punto
          parametrale,  stabilito  dall'art.  2, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
          fissato   in   euro  164,70  annui  lordi.  Il  trattamento
          stipendiale  del  personale delle Forze armate, individuato
          nell'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   5   novembre   2004,  n.  302,  e',  pertanto,
          incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
          valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 85   <----

             4.  Il  trattamento  stipendiale, come rideterminato dai
          commi    precedenti,    per   la   quota   parte   relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio  2005  nel trattamento stesso ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  del  decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile  di  cui  alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
          successive  modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2,
          comma  10,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, e non ha
          effetti  diretti  e  indiretti  sul trattamento complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero.
             5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
          l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
          di  vacanza contrattuale, dall'art. 1, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.».
             -  Per il testo dell'art. 15 del decreto legge 1 ottobre
          2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo  30  maggio  2003, n. 193, recante «Sistema dei
          parametri  stipendiali per il personale non dirigente delle
          Forze  di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7
          della  Legge  29  marzo  2001,  n.  86»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, S.O.:
             «1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2005 nello stipendio
          basato  sul  sistema  dei  parametri  confluiscono i valori
          stipendiali  correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
          integrativa  speciale,  gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
          nonche'  gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
          3, 4 e 5.».
             - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  recante  «Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
             «10.  Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
          15  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724 , in materia di
          assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177  , rispettivamente, per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
schema  di  provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilita',
sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale e privilegiato,
sulla  indennita'  di  buonuscita,  sull'assegno  alimentare  per  il
dipendente  sospeso,  come previsto dall'articolo 82, del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali  ed
assistenziali  e  relativi  contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di
provvedimento.   Agli   effetti   dell'indennita'  di  buonuscita  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del  presente  schema di provvedimento, avviene in
via  provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
legge  11  luglio  1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico.

        
                    Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  82 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
          «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli  impiegati  civili  dello  Stato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
             «Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e'
          concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
          meta'  dello  stipendio,  oltre  gli assegni per carichi di
          famiglia».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  172 della legge 11
          luglio    1980,    n.    312,    recante   «Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
          1980, n. 190, S.O.:
             «Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del nuovo trattamento economico).- Gli uffici che liquidano
          gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
          nuovi  trattamenti  economici, in via provvisoria e fino al
          perfezionamento  dei  provvedimenti  formali,  fatti  salvi
          comunque  i  successivi  conguagli,  sulla base dei dati in
          possesso  o  delle  comunicazioni  degli  uffici presso cui
          presta  servizio  il  personale  interessato  relative agli
          elementi  necessari  per  la determinazione del trattamento
          stesso.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 4.

                   Importo aggiuntivo pensionabile

  1.  La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile
di  cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto del Presidente della
Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171,  viene  retrodatata  al 1°
febbraio 2007.
  2.  Le  misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella
tabella seguente:

               ---->  Vedere tabella a pag. 65   <----

  3.  Gli  importi  di  cui  al  precedente  comma  2 riassorbono gli
incrementi  attribuiti  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2007 ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171.

        
                    Nota all'art. 4:
             -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «1.   A   decorrere  dal  1°  ottobre  2007,  le  misure
          dell'importo  aggiuntivo  pensionabile  di  cui all'art. 2,
          comma  2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          2006,   n.  221,  sono  incrementate  e  rideterminate  nei
          seguenti importi mensili lordi:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 86   <----

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 5.

          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Il  Fondo  per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali di cui
all'articolo  5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
settembre  2007, n. 171, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
  a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
  b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
  c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.
  2.  Gli  importi  di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  4.  L'articolo  5,  comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171, e' sostituita dalla
seguente:
  «c)  una  corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento
per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli
anni  successivi,  una  misura  che,  compatibilmente con l'attivita'
operativa/addestrativa  e  salvo  comprovate esigenze di impiego, non
puo'  essere  inferiore  al  20  per  cento, individuata con apposita
determinazione  del  Capo  di  Stato Maggiore della Difesa, dei fondi
previsti  dal  comma  9,  dell'articolo 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».
  5.  Nella  definizione  dei  criteri  di  ripartizione  delle somme
destinate  ai  fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara'
assicurato  il  ruolo  della  Rappresentanza  militare ai sensi della
normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
  6.  L'articolo  15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' sostituito dal seguente:
  «b)  ai  criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalita' di
attribuzione  delle  risorse  di  cui all'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».

        
                    Nota all'art. 5:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «Art.    5   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali). -  1. Sono finalizzate al raggiungimento di
          qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
          miglioramenti  dell'efficienza dei servizi istituzionali di
          ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
          rispettive  quote di competenza definite con determinazione
          del  Capo  di  Stato  Maggiore  della  difesa,  le  risorse
          derivanti da:
              a)  i  risparmi  di  spesa e di gestione nelle misure e
          limiti  previsti  dall'art.  43,  comma  7,  della legge 27
          dicembre 1997, n. 449;
              b)  specifiche  disposizioni  normative  che  destinano
          risparmi  per  promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
          servizi;
              c)  una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20
          per  cento  per  il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
          per  il  2009,  individuata con apposita determinazione del
          Capo  di  Stato  Maggiore  della difesa, dei fondi previsti
          dall'art.  9,  comma  9,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
             2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
              a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
              b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008
          l'importo di euro 16.358.000,00.
             3.  Gli  importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
             4.  Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.
             5.  Le  risorse  indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
          per attribuire compensi finalizzati a:
              a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
              b)  incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
          di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
              c)   compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
             6.  Con  decreto  del Ministro della difesa, su proposta
          del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentiti gli organi
          di  vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi
          dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16
          marzo  1999, n. 255, alle rappresentanze militari centrali,
          sono  annualmente determinati i criteri per la destinazione
          e  l'utilizzazione  delle  risorse indicate ai commi 1 e 2,
          disponibili  al  31  dicembre  di  ciascun anno, nonche' le
          modalita'   applicative   concernenti   l'attribuzione  dei
          compensi previsti dal presente articolo.
             7.  Le  risorse  di  cui  ai  commi  1  e  2 non possono
          comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  13 giugno 2002, n. 163,
          recante  «Recepimento  dello schema di concertazione per le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
          al  biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178, S.O.:
             «9.  Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
          di  cui  ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
          di  cui  ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
          decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.».
             - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  16  marzo 1999, n. 255,
          recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
          le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001
          ed   al  biennio  economico  1998-1999»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, S.O.:
             «1. L'amministrazione informa preventivamente i COCER in
          ordine:
              a)   alle   emanate  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono  alle materie oggetto di concertazione ai sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
              b)  ai  criteri  e alle modalita' di individuazione dei
          destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di
          cui all'articolo 8 da parte dell'amministrazione.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 6.

                        Lavoro straordinario

  1.  A  decorrere  dal  1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del
compenso  per  lavoro  straordinario,  fissate  nella  tabella di cui
all'articolo  3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 67   <----

        
                    Nota all'art. 6:
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre 2004, n. 302,
          recante  «Recepimento  dello schema di provvedimento per le
          Forze  armate  relativo  al  biennio  economico 2004-2005»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
          298, S.O.:
             «6.  Le  nuove misure del trattamento stipendiale di cui
          all'art.  2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle
          misure  orarie  del  compenso  per lavoro straordinario. Le
          misure  orarie  lorde del compenso per lavoro straordinario
          restano  quelle  fissate  dall'art. 4, comma 4, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  13 giugno 2002, n. 163,
          riportate nella seguente tabella:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 87   <----

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 7.

                             Buoni pasto

  1.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in materia di buoni
pasto,  a  decorrere  dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009,
l'importo  del  buono  pasto  di cui all'articolo 17, del decreto del
Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato
in euro 7,00.

        
                    Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «Art.  17  (Buono-pasto). -  1.  L'amministrazione  puo'
          concedere  un  buono-pasto  giornaliero  dell'importo  di €
          4,65,  quando  presso l'ente di appartenenza o presso altro
          ente   nella   stessa   sede  sia  impossibile  assicurare,
          direttamente  o  mediante  appalti,  il funzionamento della
          mensa  obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia
          impiegato   in   servizi   di   istituto   che   comportino
          specificamente  la  permanenza  sul luogo di servizio o nel
          caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per
          consumare  il  pasto  non  sia  conciliabile  con i periodi
          temporali concessi.
             2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti
          degli  stanziamenti  iscritti  nei  competenti  capitoli di
          bilancio.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 8.

                         Assegno funzionale

  1.  A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui  all'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile
di  cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  aprile  2006,  n.  221,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
   a)  la  misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi  di  1°  Caporal  Maggiore,  Caporal  Maggiore  scelto, Caporal
Maggiore  Capo,  Caporal  Maggiore Capo scelto, viene incrementata di
euro 781,00 annui lordi;
   b)  le  misure  previste  al  compimento  di 29 anni, ivi compresa
quella  di  cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
   c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni  di  servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna  4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
  2.  Per  effetto  di  quanto  previsto  al  precedente  comma  1, a
decorrere  dal  1°  dicembre  2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

               ---->  Vedere tabella a pag. 68  <----

  3.  Per  gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre
2008,  le  misure  dell'assegno funzionale sono fissate negli importi
annui lordi di cui alla tabella seguente:

               ---->  Vedere tabella a pag. 69   <----

  4.  A  decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini  dell'applicazione  dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        
                    Nota all'art. 8:
             -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
             «Art.  5  (Assegno  funzionale). - 4. Per l'attribuzione
          degli  assegni  di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli
          anni  di  servizio  vanno esclusi, limitatamente al biennio
          precedente   alla   data   di  maturazione  della  prevista
          anzianita',   per  gli  anni  in  cui  il  personale  abbia
          riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
          consegna  di  rigore  o un giudizio complessivo inferiore a
          "nella media".».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del  decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, recante
          «Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo
          per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo
          al  biennio economico 2004-2005», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
             «Art.   3   (Assegno   funzionale). -   1.   Le   misure
          dell'assegno  funzionale  pensionabile  di  cui all'art. 2,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
          novembre  2003,  n.  349, fermi restando i requisiti di cui
          all'art.  5,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  16  marzo  1999,  n.  255,  a  decorrere dal 31
          dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
          nei  seguenti  importi  annui  lordi,  rispettivamente,  al
          compimento degli anni di servizio sottoindicati:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 88   <----

             2.  Per  gli  ufficiali  provenienti da carriere e ruoli
          diversi,  le misure dell'assegno funzionale pensionabile di
          cui  all'art.  2, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  novembre  2003,  n.  349,  fermi restando i
          requisiti  di  cui  all'art.  5,  comma  4, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,  n.  255, a
          decorrere  dal  31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
          sono   rideterminate  nei  seguenti  importi  annui  lordi,
          rispettivamente,  al  compimento  degli  anni  di  servizio
          sottoindicati:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 89   <----

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                               Art. 9.

         Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'

  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego
operativo  di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007, n. 171, e' elevata al 125 per
cento.
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  la tabella 1 allegata al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e
successive  modifiche  ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1
allegata al presente decreto.
  4.   A   decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  agli  Ufficiali  e  ai
Sottufficiali  e  Volontari  di  truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica  in  possesso di abilitazione per il controllo dello
spazio  marittimo,  in  servizio  presso  i Centri di Controllo dello
Spazio  Marittimo  (Vessel  Traffic  Services) di cui all'articolo 5,
della  legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo 3,
comma  1,  della  legge  23  marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
  5.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti
dal   Comando   delle   Forze   di  Contromisure  Mine  (COMFORDRAG),
l'indennita'  operativa  di imbarco di cui all'articolo 4 della legge
23  marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e
Volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito, della
Marina   e   dell'Aeronautica,   in   possesso  delle  qualifiche  di
«acquisitore  obiettivi»  o  di  «ranger» rispettivamente in servizio
presso  il  185°  reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini
paracadutisti,  compete  un'indennita'  supplementare  mensile  nella
misura  del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le
indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento.
  7.  L'indennita'  supplementare di cui al comma precedente compete,
con  la  stessa  decorrenza,  anche  agli  Ufficiali, Sottufficiali e
Volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma
non  in  possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di
effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
  8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per  il personale di cui
all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata:
  «Al  personale  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica in
servizio  presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da
sbarco   o   anfibie,  non  in  possesso  dell'abilitazione  anfibia,
limitatamente  ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni,  spetta  una  indennita'  supplementare  nella  misura
mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui
alla  tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora
piu'  favorevole,  per  il solo personale in possesso di abilitazione
anfibia,  spetta  una indennita' supplementare mensile in misura pari
al  40  per  cento  dell'indennita'  di impiego operativo di cui alla
tabella 1 allegata al presente decreto».
  9.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui
alla  tabella  IV  allegata  alla  legge  23  marzo 1983, n. 78, sono
stabilite   rispettivamente   nel   155,   165   e   185   per  cento
dell'indennita'  di  impiego  operativo di base di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto.
  10.  L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  maggio  1996,  n.  360, cosi' come
modificato  dal  comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato:
  «Con  determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e
del   Ministero   dell'Economia  e  delle  Finanze  sono  annualmente
determinati  i  contingenti  massimi del personale destinatario della
misura sopra prevista.».
  11.   Agli   operatori  subacquei  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  con  decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita'
previste  dalla  tabella  C,  annessa al decreto del Presidente della
Repubblica  5  maggio  1975, n. 146, e successive modificazioni, sono
rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente
decreto.
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare
destinato  presso  gli  stabilimenti  militari di pena, l'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive
integrazioni,  non  si applica. A decorrere dalla medesima data, allo
stesso  personale  compete,  per tredici mensilita', un'indennita' di
impiego  operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi
mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.
  13.  Al  personale  di  cui al comma precedente, che abbia prestato
servizio  negli  stabilimenti  militari  di pena con percezione delle
relative   indennita',  compete,  all'atto  del  passaggio  ad  altra
condizione  d'impiego  che  comporti la cessazione dell'indennita' di
impiego   operativo   aggiuntiva   di   cui   al   comma  precedente,
un'indennita'  supplementare  pari  a  un  ventesimo  dell'indennita'
operativa  aggiuntiva  stessa  per  ogni  anno  di servizio effettivo
prestato  presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo
di venti anni.
  14.  Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere  dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei
60  giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
  15.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,
l'articolo  17,  comma  8,  della  legge 23 marzo 1983, n. 78, non si
applica  nel  caso  di  assenza per infermita' dipendente da causa di
servizio.

        
                    Nota all'art. 9:
             -  Si  riporta il testo degli articoli 3, comma 1, 4, 9,
          comma  1,  10, comma 4, e 17, comma 8, della legge 23 marzo
          1983,  n.  78,  recante «Aggiornamento della legge 5 maggio
          1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
          personale militare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          marzo  1983, n. 85, nonche' dell'allegata tabella IV, e' il
          seguente:
             «Art.  3  (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
          campagna). -    Agli    ufficiali    e   ai   sottufficiali
          dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica in servizio
          presso  i  comandi,  gli  enti,  i  reparti  e le unita' di
          campagna  appresso  indicati spetta l'indennita' mensile di
          impiego  operativo nella misura del 115 per cento di quella
          stabilita  dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado e della
          stessa   anzianita'   di   servizio  militare,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
              corpi d'armata;
              divisioni;
              brigate e aerobrigate;
              stormi e reparti di volo equivalenti;
              gruppi,  gruppi  squadroni,  squadriglie e squadroni di
          volo;
              reparti elicotteri e reparti antisom;
              reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
              reparti intercettori teleguidati (IT);
              comandi   e   reparti  di  difesa  foranea  e  batterie
          costiere;
              unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
              centrali e centri operativi in sede protetta;
              unita'  di  supporto,  comandi,  enti  e  reparti,  non
          inquadrati  nelle  grandi unita', aventi caratteristiche di
          impiego operativo di campagna.».
             «Art.  4  (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
          sottufficiali     della     Marina,     dell'Esercito     e
          dell'Aeronautica   imbarcati   su  navi  di  superficie  in
          armamento  o  in  riserva  iscritte nel quadro del naviglio
          militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
          del  170  per  cento  dell'indennita'  di impiego operativo
          stabilita  dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado o della
          stessa   anzianita'   di   servizio  militare,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.
             Agli   ufficiali   e   ai  sottufficiali  della  Marina,
          dell'Esercito  e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
          spetta  l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
          primo  comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
          sottufficiale  dello stesso grado e della stessa anzianita'
          di  servizio  militare,  escluse  le maggiorazioni indicate
          nella nota b) dell'annessa tabella I.
             Agli  allievi  delle  accademie militari e ai graduati e
          militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire  90.000  quando  imbarcati  su  navi  di superficie in
          armamento  o  in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
          su sommergibili.
             Ai  graduati  e  militari  di truppa in servizio di leva
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire  36.000  quando  imbarcati  su  navi  di superficie in
          armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
          sommergibili.
             Le  indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
          al   personale   imbarcato  su  navi  di  superficie  o  su
          sommergibili  in  allestimento,  ancorche' non iscritti nel
          quadro  del  naviglio  militare,  a  partire  dalla data di
          inizio delle prove di moto.».
             «Art.  9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco,
          per  unita'  anfibie  e  per  incursori  subacquei). - Agli
          ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Esercito, della Marina
          dell'Aeronautica  in  servizio  presso  unita'  da sbarco o
          anfibie,    limitatamente    ai    giorni    di   effettiva
          partecipazione  ad  operazioni ed esercitazioni, spetta una
          indennita'  supplementare  nella  misura mensile del 60 per
          cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo stabilita in
          relazione  al  grado  e all'anzianita' di servizio militare
          dall'annessa  tabella  I, escluse le maggiorazioni indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella.».
             «Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
          mancato  alloggio  e  di fuori sede). - Agli ufficiali e ai
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica  imbarcati  su  navi  in  armamento  e  in
          allestimento  e'  corrisposta  nei  giorni  di navigazione,
          purche'  di  durata  non  inferiore  a  8 ore continuative,
          l'indennita'  supplementare  di  fuori  sede  nella  misura
          mensile  del  180  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo  stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
          di  servizio  militare  dall'annessa  tabella I, escluse le
          maggiorazioni  indicate  alle  note  a) e b) della predetta
          tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
          di  sosta  quando  la  nave  si  trova  fuori dalla sede di
          assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
          a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.».
             «Art.  17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
          indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
          14,   nonche'   tutte   quelle  supplementari  previste  ai
          precedenti    articoli,    fermo    comunque   il   diritto
          all'indennita'  di  cui all'art. 2, non sono corrisposte al
          personale  in  licenza  straordinaria, al personale assente
          dal  reparto,  dalla  nave  o  dal  servizio per infermita'
          quando  questa  si  protrae oltre il quindicesimo giorno e,
          salvo  il  disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo
          del  trattamento economico di missione con percezione della
          relativa  diaria,  frequenta  corsi presso le accademie, le
          scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche'
          presso le universita' o all'estero.».

             «Tabella IV:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 90   <----

          Nota:
             Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono
          aumentate  del  20  per cento al compimento di ciascuno dei
          primi   quattro  sessenni  di  servizio  militare  comunque
          prestato,   anche   se   trattasi   di   servizio  prestato
          anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «4.  A  decorrere  dal  1°  settembre  2007 l'indennita'
          mensile  di  impiego operativo di cui all'articolo 5, comma
          7,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 giugno
          2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  10 maggio 1996, n. 360,
          recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del
          18  aprile  1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
          aspetti  retributivi,  per il personale non dirigente delle
          Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
          provvedimento  di  concertazione, sottoscritto il 20 luglio
          1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo
          al  quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al
          biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.:
             «2.  Al  personale di cui all'art. 1 che presta servizio
          presso  i  comandi,  i  reparti  e  le  unita' di campagna,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali   ed   internazionali   indicati   con   apposita
          determinazione  dal Capo di Stato Maggiore della difesa, e'
          attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma
          1  della  legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata
          dall'articolo  5, comma 12 del decreto del Presidente della
          Repubblica  13  giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e'
          cumulabile  con  l'indennita'  supplementare  di  prontezza
          operativa  di  cui  all'articolo 8, comma 2, della predetta
          legge  23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della
          Difesa,  su  proposta  del  Capo  di  Stato  Maggiore della
          difesa,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze  sono annualmente determinati i contingenti massimi
          del personale destinatario della misura sopra prevista.».
             -  La  tabella C annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica  5  maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di
          attuazione  dell'art.  4  della  legge 15 novembre 1973, n.
          734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
          al  personale  civile,  di  ruolo  e  non di ruolo, ed agli
          operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
          maggio 1975, n. 128, e' la seguente:

             «Tabella C

                    ---->  Vedere tabella a pag. 91   <----

             [1]   Le   attivita'   svolte  dagli  operatorisubacquei
          dovranno  essere  trascritte su apposito registro ufficiale
          dal quale dovrannorisultare:
              il  giorno,  l'ora, la durata, la profondita', lo scopo
          dell'immersione,  il  cognome,  il  nome,  la qualifica, la
          categoria    dell'operatore    subacqueo,    della   guida,
          dell'assistente  sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
          tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
             Da  tale  registro dovranno essere estratti gli elementi
          per   la   documentazione   contabile   dell'indennita'  da
          corrispondere agli aventi diritto.
             [2]   La   corresponsione  dell'indennita'  deve  essere
          effettuata mensilmente.
             [3]  La  profondita'  dell'immersione  (colonna 1) e' la
          massima raggiunta nel corso dell'immersione.
             [4]   Nel   computo  totale  giornaliero  dei  tempi  di
          immersione:
              a) nelle immersioni non in saturazione:
               la  prima  immersione  di durata inferiore a 30 minuti
          deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
               i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
          devono  essere  valutati  a  quarti  d'ora  e  le  frazioni
          inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.
             Tale  arrotondamento  non deve essere eseguito sul tempo
          della  singola  immersione,  ma sul totale delle immersioni
          eseguite in una giornata.
              b) Nelle immersioni in saturazione:
               i  tempi  di permanenza per ogni fascia di profondita'
          vanno  conteggiati  in  ore intere aggiungendo le eventuali
          frazioni  di  ora  nel  tempo di permanenza nella fascia di
          profondita' successiva.
             Le  frazioni  di  ora  risultanti  nell'ultima fascia di
          profonditainteressata vanno arrotondate all'ora.
             [5]  L'indennita'  va  maggiorata  del  25 per cento per
          immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
          lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
          subacquee.
             [6]  Per  i  seguenti tipi di immersione si applicano le
          riduzioni  appresso  indicate  all'importo delle indennita'
          cui alle colonne 2, 3 e 4:
              a)  immersione  durante  i  corsi  di  conseguimento di
          abilitazioni subacquee, 50 per cento;
              b)    immersioni    del    personale   brevettato   per
          addestramento   o   durante   corsi  di  perfezionamento  e
          specializzazione, 50 per cento;
              c)  immersioni  in  camere di decompressione e impianti
          iperbarici a terra, 20 per cento.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 2 bis, del
          decreto  legge  16  settembre 1987, n. 379, recante «Misure
          urgenti  per  la  concessione di miglioramenti economici al
          personale  militare  e per la riliquidazione delle pensioni
          dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale
          ad essi collegato ed equiparato», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  17  settembre  1987,  n.  217, e convertito, con
          modificazioni,  dall'art.  1,  primo  comma, della legge 14
          novembre 1987, n. 468 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1987,
          n. 268):
             «2-bis.  Con  decorrenza  1° dicembre 1987, al personale
          militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
          destinato  presso  gli stabilimenti militari di pena di cui
          al  primo  comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n.
          475  ,  con  esclusione  del personale in servizio militare
          obbligatorio  di  leva,  compete  l'indennita' pensionabile
          prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del
          25  per  cento.  La  citata indennita' e' cumulabile con le
          altre  indennita'  previste  dal  presente  decreto e dalla
          legge 23 marzo 1983, n. 78.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 10.

                      Indennita' di bilinguismo

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23
ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato dal decreto legislativo 9
settembre  1997,  n.  354,  al  personale  di  cui all'articolo 1 del
presente  decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati  a  Trento  e  aventi  competenza  regionale, rideterminata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8  febbraio  2001,  n.  139,  e'  incrementata  nelle seguenti misure
mensili lorde:

               ---->  Vedere tabella a pag. 70   <----

  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita' speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 1988, n. 287, al
personale  di  cui  all'articolo  1 del presente decreto, in servizio
presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto
speciale  Valle  d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e'
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

               ---->  Vedere tabella a pag. 71   <----

  3.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1
e  2,  e'  rideterminata  nelle  misure  mensili lorde previste dalle
seguenti tabelle:

               ---->  Vedere tabella a pag. 71   <----

        
                    Nota all'art. 10:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre
          1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai
          magistrati,  ai  dipendenti  civili  dello  Stato, compresi
          quelli  delle  Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed
          agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati
          militarmente  in  servizio  nella  provincia  di  Bolzano o
          presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed  aventi  competenza
          regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
          1961, n. 284:
             «Art.  1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto
          speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
          attuazione  e  delle  leggi vigenti in materia di uso della
          lingua  italiana  e  della  lingua tedesca ed in materia di
          ammissione  ai  pubblici uffici, ai dipendenti civili dello
          Stato,    compresi   quelli   delle   Amministrazioni   con
          ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
          e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
          alle  Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in
          servizio  nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in
          Trento  e aventi competenza regionale, che abbiano superato
          l'esame  e  ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della
          presente  legge, viene attribuita un'indennita' speciale di
          seconda  lingua,  cumulabile con tutte le altre indennita',
          nelle seguenti misure:
              a)   per  il  personale  delle  carriere  direttive,  i
          magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
              b)  per  il  personale  delle  carriere  di  concetto e
          equiparate. L. 25.000;
              c)   per  il  personale  delle  carriere  esecutive  ed
          equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
              d)  per  il  personale  delle  carriere  ausiliarie  ed
          equiparate,   per   gli  operai  permanenti,  temporanei  e
          giornalieri,  per  i  procaccia  postali e per il rimanente
          personale militare. L. 18.000.
             Detta  indennita', da corrispondersi mensilmente, non e'
          computabile  agli  effetti  del trattamento di quiescenza e
          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,
          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  diversi da quelli
          indicati nel primo comma del presente articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 8, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
          139,    recante    «Recepimento    del   provvedimento   di
          concertazione  per  le  Forze  armate  relativo  al biennio
          economico  2000-2001»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 aprile 2001, n. 93, supplemento ordinario:
             «1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'
          speciale  di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art.
          1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal
          decreto  legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale
          di  cui  all'art. 1 comma 1, in servizio nella provincia di
          Bolzano  o in uffici collocati a Trento e aventi competenza
          regionale,   incrementata   dall'art.  1  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  22  dicembre  1992, e' rideterminata
          nelle seguenti misure mensili lorde:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 92   <----

             2.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'
          speciale  di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art.
          3  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          maggio  1988,  n.  287, al personale di cui all'articolo 1,
          comma  1,  in  servizio  presso uffici o enti ubicati nella
          regione   autonoma   a   statuto  speciale  Valle  d'Aosta,
          incrementata  dall'art.  1  del  decreto  del  Ministro del
          tesoro  22  dicembre  1992, e' rideterminata nelle seguenti
          misure mensili lorde:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 92   <----

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 maggio1988, n.
          287,  recante  «Norme per la corresponsione dell'indennita'
          di  bilinguismo  al  personale  dei  comparti  del pubblico
          impiego  in  servizio  presso  uffici  o enti ubicati nella
          regione   autonoma   a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173:
             «Art.  3 -  1.  Ai  dipendenti indicati nell'art. 1, che
          abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della
          conoscenza   della   lingua   francese,   viene  attribuita
          l'indennita'  speciale  di  seconda  lingua  cumulabile con
          tutte  le  altre  indennita'  nelle seguenti misure mensili
          lorde  per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il
          4 settembre 1986:
              1ª   fascia:   personale   inquadrato   al  7°  livello
          retributivo e superiori: L. 210.405;
              2ª  fascia:  personale  inquadrato  al  5° e 6° livello
          retributivo: L. 175.338;
              3ª  fascia:  personale  inquadrato  al  4° e 3° livello
          retributivo: L. 140.270;
              4ª  fascia:  personale  inquadrato  al  2° e 1° livello
          retributivo: L. 126.243.
             A  decorrere  dal  5  settembre  1986 l'indennita' viene
          corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
              1ª fascia: L. 241.965;
              2ª fascia: L. 201.638;
              3ª fascia: L. 161.310;
              4ª fascia: L. 145.179.
             2.  Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
          e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,
          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  non  ubicati  nel
          territorio della regione Valle d'Aosta.
             3.  L'indennita'  speciale  di bilinguismo e' rivalutata
          ogni  due  anni  in  misura  proporzionale  alle variazioni
          dell'indice  del  costo della vita verificatesi nel biennio
          precedente  con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
          modalita'  previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,
          n. 454.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 11.

                       Trattamento di missione

  1.  Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto   di   1ª  classe,  relativo  al  trasporto  ferroviario  o
marittimo,  nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o
della  cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di
pernottamento  compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media  degli  alberghi  convenzionati  ubicati nella stessa sede. Nei
limiti  previsti  dalla  vigente  normativa,  qualora  nella  sede di
missione   non   esistano  alberghi  convenzionati  l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo   doloso   o   anche   per   colpa   grave  nel  giudizio  per
responsabilita'   amministrativo-contabile.   Le   disposizioni   del
presente  comma si applicano anche al personale chiamato a comparire,
quale  indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad
organi della Magistratura di Paesi stranieri.
  5.  La  maggiorazione  dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora.
  6.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.  Il  rimborso  deve  essere corrisposto nella misura di un
pasto  dopo  otto  ore  e  di  due  pasti dopo dodici ore, nel limite
massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione,
a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
  7.  Fermo  restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si  conclude  la  missione,  a  condizione che siano state effettuate
almeno  5  ore  di  servizio  fuori  sede, purche' quest'ultimo pasto
ricada  negli  orari  destinati  alla  consumazione  dello stesso. Il
presente  comma  non  si  applica  nei casi previsti dal comma 14 del
presente articolo.
  8.  L'Amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  9.  La  localita'  di abituale dimora o altra localita' puo' essere
considerata  la  sede  di  partenza  e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove
la  sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del
dipendente,  al personale compete il rimborso documentato delle spese
relative  ai  pasti  consumati, nonche' la diaria di missione qualora
sia  richiesto,  per  esigenze  di  servizio, di iniziare la missione
dalla sede di servizio.
  10.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'Amministrazione.
  11.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione   sono  attestati  con  dichiarazione  dell'interessato  sul
certificato di viaggio.
  12.  Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi,   il   limite   di  duecentoquaranta  giorni  di  missione
continuativa  nella  medesima  localita',  previsto  dall'articolo 1,
comma  3,  della  legge  26  luglio  1978,  n. 417, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
  13.  Al  personale  sottoposto,  anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti  sanitari,  per  il  quale sia stato redatto il previsto
modello  di  lesione  traumatica  ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni  in  servizio  per  le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio  il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete  il  trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
  14.  L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,  autorizza
preventivamente,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  la
corresponsione  a  titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa
al  trattamento  economico  di  missione  vigente,  nell'ambito delle
risorse  allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il
rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto
o  alloggio  a  carico  dell'amministrazione. A richiesta e' concesso
l'anticipo  delle  spese  di  viaggio  e del 90 per cento della somma
forfetaria.  In  caso  di prosecuzione della missione per periodi non
inferiori  alle  12  ore  continuative  e'  corrisposto,  a titolo di
rimborso,  una  ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo
quanto  previsto  in  tema  di  esclusione  del  beneficio in caso di
fruizione  di  vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa
la concessione delle spese di viaggio.
  15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di  invio  in  missione  non  connessa  con  particolari attivita' di
servizio  di  carattere  operativo  e che coinvolga anche una singola
unita' di personale.
  16.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che  consentano  la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  17.  Al  personale  inviato in missione ed accasermato in strutture
militari  o  civili  convenzionate,  con  vitto  ed alloggio a carico
dell'amministrazione,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di viaggio,
compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante
di  euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma
5,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.   La   presente   disposizione   non  si  applica  al  personale
frequentatore     di     corsi.    In    caso    di    impossibilita'
dell'amministrazione  a  fornire  gratuitamente  il pasto meridiano o
serale  e'  corrisposto  il  rimborso  del  predetto pasto nei limiti
economici   previsti  dalla  normativa  vigente.  Ove  possibile,  il
predetto  alloggio  deve prevedere la sistemazione in camera singola,
rispondente ai normali standard alloggiativi.

        
                    Nota all'art. 11:
             -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
          prevista   dall'art.   6,   comma  3,  secondo  quadriennio
          normativo  Forze armate e' rideterminata in € 6,00 per ogni
          ora.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          26   luglio   1978,   n.   417,  recante  «Adeguamento  del
          trattamento  economico  di  missione e di trasferimento dei
          dipendenti  statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          agosto 1978, n. 219:
             «3. Il trattamento previsto dal primo comma del presente
          articolo   cessa  dopo  i  primi  240  giorni  di  missione
          continuativa nella medesima localita'.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
             «4.  In  caso  di  missioni di durata superiore a trenta
          giorni  connesse  con  particolari attivita' di servizio di
          carattere   operativo   che   coinvolgono  piu'  unita'  di
          personale,    l'Amministrazione   ove   lo   ritenga   piu'
          conveniente  e comunque con costi non superiori al rimborso
          medio  delle  spese di pernottamento degli eventi fruitori,
          ha  facolta'  di  locare,  con  oneri,  compresi quelli per
          gestione   e  consumi,  a  carico  dei  relativi  capitoli,
          appartamenti  ammobiliati da reperire sul libero mercato da
          concedere   al   personale   interessato   in  luogo  della
          sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
          missione  per  fruizione  di  alloggio  gratuito secondo le
          normative  in vigore. Al predetto personale le spese per il
          vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 12.

               Trattamento economico di trasferimento

  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
  2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di  servizio,  ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  all'elevazione  proporzionale  dei  mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1,  comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto  alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1  per  le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5,  della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836, decorre dalla data di
comunicazione    formale   al   dipendente   del   provvedimento   di
trasferimento.
  9.  Il  personale  di  cui  all'articolo  1  del  presente  decreto
trasferito  d'ufficio  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di
servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio
privato  puo',  al  termine  del  primo  anno  di  percezione di tale
trattamento,  optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di
missione  in  misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.

        
                    Nota all'art. 12:
             -  Si riporta il testo degli articoli 19, comma 8, e 20,
          comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836:
             «8 -  Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica.»
             «5   - Le   indennita'   e   i   rimborsi   relativi  al
          trasferimento   della   famiglia,   del   mobilio  e  delle
          masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione
          di  famiglia  alla  data  del movimento e sempreche' questo
          risulti  avvenuto  entro  tre anni dalla data di decorrenza
          del provvedimento di trasferimento.»
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          29  marzo  2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di
          personale  delle  Forze  armate  e delle Forze di polizia»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77:
             «3.  Il  personale  che  non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  comma  1, per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma  si  applica  l'art. 48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 13.

             Compenso forfetario di guardia e d'impiego

  1.  L'articolo  9,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente:
   «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di
caserma  e  di  guardia  nonche'  tutte  quelle attivita' che esulano
comunque  dalle  normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico,
che  per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da
parte  del  personale  e  comunque e' assicurato al personale, in via
prioritaria,  quanto  previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009, il compenso forfetario di
guardia,  istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  13  giugno  2002,  n.  163, continua a essere corrisposto
nelle  nuove  misure  riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto
ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

        
                    Nota all'art. 13:
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 9 e 11, comma 2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
          n. 163:
             «Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). -
          1.  Per  l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
          continua  ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
          all'articolo  8  del  secondo  quadriennio  normativo Forze
          armate,  come  integrato  dall'art. 9 del biennio economico
          Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto
          legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
             2.  Le  risorse  destinate al compenso di cui al comma 1
          sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
          di  cui  all'art.  16  della  legge  finanziaria  2002.  In
          relazione  alle  predette  risorse  il periodo di fruizione
          puo'  essere  elevato  fino  ad  un  massimo  di centoventi
          giorni.
             3.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  al  personale
          impiegato  nei  servizi  armati  e  non  di  durata  pari o
          superiori  alle  24  ore,  che per imprescindibili esigenze
          funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
          possa  fruire  dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
          comma  2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
          nelle  misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
          per  ogni  otto  ore di servizio prestato oltre l'orario di
          lavoro giornaliero.
             4.  Il  compenso  di  cui  al  comma 3 e' corrisposto in
          aggiunta  alla  giornata lavorativa di riposo psicofisico e
          al   recupero   della   festivita'  o  della  giornata  non
          lavorativa  qualora  il servizio sia stato effettuato nelle
          predette giornate.
             5.  Per  servizi,  armati  e non, si intendono i servizi
          presidiari,  di caserma e di guardia che per l'espletamento
          non  richiedono  specifiche  professionalita'  da parte del
          personale.
             6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  in  attuazione
          all'art.  3  della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
          il  compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
          riportate  nell'allegata  tabella  3  da  corrispondere  in
          sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
             7.  Il  compenso  di  cui  al  comma 6 e' corrisposto al
          personale  impegnato  in  esercitazioni  od  in  operazioni
          militari,   caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
          impiego  prolungato  e continuativo oltre il normale orario
          di   lavoro,   che   si   protraggono  senza  soluzione  di
          continuita'  per  almeno  quarantotto  ore con l'obbligo di
          rimanere  disponibili  nell'ambito  dell'unita' operativa o
          nell'area di esercitazione.
             8.  Le  esercitazioni  e le operazioni di cui al comma 7
          sono  determinate  nell'ambito  delle rispettive competenze
          dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
          Capo di Stato Maggiore della difesa.
             9.  Agli  oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
          di  cui  ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
          di  cui  ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
          decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.
             10.  Dal  1°  gennaio  2003 e' abrogato l'articolo 8 del
          secondo  quadriennio normativo Forze armate, come integrato
          dall'articolo   9   del   biennio  economico  Forze  armate
          2000-2001  ed  e'  disapplicato  l'art.  29,  comma  4, del
          decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
             «Art.  11  (Orario  di  lavoro). - 2. I servizi armati e
          non,  effettuati  oltre  il normale orario di lavoro, danno
          titolo  alla  concessione  del  recupero compensativo nella
          misura  pari  alla  durata  del servizio prestato, oltre al
          recupero  della  festivita' o della giornata non lavorativa
          qualora effettuati nelle predette giornate.»

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 14.

                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  I  servizi  armati e non, effettuati oltre il normale orario di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura  pari  alla  durata  del  servizio prestato, oltre al recupero
della  festivita'  o della giornata non lavorativa qualora effettuati
nelle predette giornate.
  3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con  il  compenso  per  lavoro  straordinario  entro i limiti massimi
previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono
essere   retribuite,   nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro  il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita  circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze di
servizio.  Decorso  il  predetto  termine  del 31 dicembre le ore non
recuperate   sono   comunque  retribuite  nell'ambito  delle  risorse
disponibili,   limitatamente   alla   quota   spettante   a  ciascuna
Amministrazione,  a  condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
  4.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il  turno  giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
  5.  Per  il  personale  inviato in missione, qualora il servizio si
protragga  oltre  le  ore  24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha
diritto  ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a
12 ore.
  6.  I  riposi  settimanali  non  fruiti  per  esigenze connesse con
l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro
in  territorio  nazionale  nella  misura  pari alla differenza tra il
beneficio  spettante  ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della
normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
  7.   Per  ragioni  di  servizio  l'Amministrazione  puo'  ricorrere
all'istituto  della  reperibilita'  per esigenze di almeno dodici ore
consecutive.  Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per
un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
  8.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  9.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma
8,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163,  a  compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.

        
                    Nota all'art. 14:
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «8.  Fermo restando il diritto al recupero, al personale
          che  per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
          chiamato   dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale  e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
          compensazione  della  sola  ordinaria prestazione di lavoro
          giornaliero.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 15.

                 Licenze straordinarie e aspettativa

  1.  La  riduzione  di  un  terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  prevista  dall'articolo  3,  comma  39, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  legge  finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze armate.
  2.  Il  personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino  alla  pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio  della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita',  anche  oltre  i  limiti  massimi previsti dalla normativa
vigente.  Fatte  salve  le  disposizioni che prevedono un trattamento
piu'  favorevole,  durante  l'aspettativa  per  infermita'  sino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  subita  o  dell'infermita'  contratta,  competono gli
emolumenti  di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e  non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa   amministrazione   o   in   altre  amministrazioni,  previste
dall'articolo  14,  comma  5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili  la  meta'  delle  somme  corrisposte  dal  tredicesimo al
diciottesimo  mese  continuativo  di  aspettativa  e  tutte  le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento   della   causa   di   servizio  intervenga  oltre  il
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del collocamento in aspettativa.
Tale  periodo  di  aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa  fruiti  ad  altro  titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
  3.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti
previsti  dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e  fatte  salve  le  disposizioni  di  maggior  favore,  al personale
collocato  in  aspettativa  per infermita', in attesa della pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione  o  infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la  dipendenza  da  causa  di servizio sono ripetibili la meta' delle
somme  corrisposte  dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di  aspettativa  e  tutte  le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
  4.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
  5.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato,  nell'arco  dell'intera  vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
  6.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
  7.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  8.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.
  9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare  istanza  almeno  sessanta  giorni prima dell'inizio
della fruizione del congedo.
  10.  Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per improrogabili esigenze di servizio e non
puo'  essere  concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di
pace.

        
                    Nota all'art. 15:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 39, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
          finanza  pubblica»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          dicembre 1993, n. 303, S.O.:
             ««39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio  1957,  n.  3,  e' sostituito dal seguente: "per il
          primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli
          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario".»».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 14, comma 5, legge 28
          luglio  1999,  n.  266,  recante  «Delega al Governo per il
          riordino  delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della  magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          agosto 1999, n. 183, S.O.
             «5.  Il  personale  delle  Forze  armate, incluso quello
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza,   giudicato   non   idoneo  al  servizio  militare
          incondizionato  per  lesioni  dipendenti o meno da causa di
          servizio,   transita   nelle   qualifiche   funzionali  del
          personale  civile  del  Ministero  della  difesa  e, per la
          Guardia  di  finanza,  del  personale  civile del Ministero
          delle  finanze,  secondo  modalita'  e procedure analoghe a
          quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
          24  aprile  1982,  n.  339,  da  definire  con  decreto dei
          Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          per la funzione pubblica.».
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente    delle   Forze   armate-quadriennio   normativo
          2006-2009  e  biennio  economico  2006-2007», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
          2000,  n.  53,  recante «Disposizioni per il sostegno della
          maternita'  e  della paternita', per il diritto alla cura e
          alla  formazione  e  per  il  coordinamento dei tempi delle
          citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
          n. 60:
             «Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -   1.  Ferme
          restando  le  vigenti disposizioni relative al diritto allo
          studio  di  cui  all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  i  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
          che  abbiano  almeno  cinque anni di anzianita' di servizio
          presso   la   stessa  azienda  o  amministrazione,  possono
          richiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro per
          congedi  per  la formazione per un periodo non superiore ad
          undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa.
             2.  Per  «congedo  per  la formazione» si intende quello
          finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
          conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
          diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
          attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
          finanziate dal datore di lavoro.
             3.  Durante  il  periodo di congedo per la formazione il
          dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
          alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
          nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
          ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
          documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
          stabiliti  dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
          intervenuta  durante il periodo di congedo, di cui sia data
          comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro, da' luogo ad
          interruzione del congedo medesimo.
             4.  Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
          l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
          organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
          modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
          preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
          giorni.
             5.  Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di  cui al presente art., ovvero al versamento dei relativi
          contributi,  calcolati secondo i criteri della prosecuzione
          volontaria.»

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 16.

                          Terapie salvavita

  1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  settembre  2007,  n. 171, in caso di patologie
gravi  che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo   le  indicazioni  dell'Ufficio  medico  legale  dell'Azienda
sanitaria  competente  per territorio, ai fini del presente articolo,
sono  esclusi  dal  computo  dei giorni di congedo straordinario o di
aspettativa  per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o  di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

        
                    Nota all'art. 16:
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre   2007,   n.   171,   recante   «Recepimento  del
          provvedimento   di   concertazione  per  il  personale  non
          dirigente    delle   Forze   armate-quadriennio   normativo
          2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato nel
          S.O. alla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243.

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 17.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1.  Oltre  a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151,  al  personale  delle  Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
   a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio,
a  richiesta  degli  interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
   b) esonero,  a  domanda,  per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  servizio  notturno  sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
   c)  esonero,  a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta'
del   figlio,   per  la  madre  dal  servizio  notturno  o  da  turni
continuativi   articolati   sulle   24   ore,  o  per  le  situazioni
monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
   d) esonero,  a  domanda,  dal  servizio notturno per le situazioni
monoparentali,  ivi  compreso  il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
   e) divieto  di  inviare  in  missione  fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
   f) esonero,  a  domanda,  dal  turno notturno per i dipendenti che
abbiano  a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
   g) possibilita'  per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori  di  concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta',  di  frequentare  il  corso di formazione presso la scuola piu'
vicina  al  luogo  di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
   h) divieto  di  impiegare  la  madre  o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli  39 e 40 del decreto
legislativo  26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

        
                    Nota all'art. 17:
             - Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, recante «Testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,S.O.:
             «Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  - 1. Il
          datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
          durante  il  primo anno di vita del bambino, due periodi di
          riposo,  anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
          uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
          a sei ore.
             2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata
          di  un'ora  ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
          effetti  della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
          comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
             3.  I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
             «Art.  40  (Riposi giornalieri del padre) - 1. I periodi
          di  riposo  di  cui  all'art. 39 sono riconosciuti al padre
          lavoratore:
              a)  nel  caso  in  cui  i  figli siano affidati al solo
          padre;
              b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
          non se ne avvalga;
              c)  nel  caso  in  cui  la  madre  non  sia lavoratrice
          dipendente;
              d)  in  caso  di  morte  o  di  grave  infermita' della
          madre.».
             - La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 18.

                         Diritto allo studio

  1.  Per  la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate  le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli  esami  sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso
di  sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite
e  conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale,
in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
  3.  Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,  n.  255  nel caso di
iscrizione  a  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma  di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per  il  raggiungimento  di tali localita' ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.

        
                    Nota all'art. 18:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  78 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1985,  n.  782,
          recante   «Approvazione   del   regolamento   di   servizio
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305:
             «Art.  78  (Diritto  allo  studio). -  L'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza  favorisce  la  aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post  universitari  o ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
             A   tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di  congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
             Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale  di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno  due  giorni  prima  al  proprio  capo ufficio, e la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
             L'interessato   dovra'   dimostrare,  attraverso  idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il  quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          255:
             «Art.  13 (Diritto allo studio). -  1. Ferme restando le
          disposizioni  di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.  394,  ove i corsi
          richiamati  nel predetto art. non siano attivati nella sede
          di  servizio  il  diritto  alle  150  ore  da dedicare alla
          frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
          altra   localita'.  In  tal  caso  i  giorni  eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
             2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano anche al
          personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
          gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
          di servizio.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 19.

                             Asili nido

  1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei confronti del
personale  e  nei  limiti  degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse  inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
  2.  A  decorrere  dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18
del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
sono  incrementate,  per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, di euro
53.515,00 annui.
  3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e'
maggiorato di euro 288.000.

        
                    Nota all'art. 19:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
             «Art.  18 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
          assistenziali  nei  confronti  del  personale  e nei limiti
          degli  stanziamenti  relativi ai capitoli ad esse inerenti,
          l'Amministrazione,  in  luogo  della  istituzione  di asili
          nido,  puo'  concedere  il  rimborso, anche parziale, delle
          rette  relative  alle  spese sostenute dai dipendenti per i
          figli a carico.
             2.   A   decorrere   dall'anno   2003   sono   assegnati
          complessivamente  per  le finalita' di cui al comma 1 € 0,8
          milioni annui.»

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 20.

                            Tutela legale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975,  n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n.  67,  convertito  con  legge  23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche  a  favore  del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza  del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente  deceduto,  si
applicano  le  vigenti  disposizioni  in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
  2.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle  Forze  armate  indagato  o  imputato  per  fatti  inerenti  al
servizio,  che  intende  avvalersi  di  un  libero  professionista di
fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a richiesta dell'interessato, la
somma  di  euro  2.500,00  per  le  spese legali, salvo rivalsa se al
termine  del  procedimento  viene  accertata  la  responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.
  3.  L'importo  di  cui  al  comma 2 puo' essere anticipato anche al
personale   convenuto   in  giudizi  per  responsabilita'  civile  ed
amministrativa  previsti  dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
  4.   Sono   ammesse   al   rimborso,   nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti  di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
  5.  La  richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui  dall'Avvocatura  dello  Stato  ai sensi dell'articolo 18 del
decreto  legge  25  marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

        
                    Nota all'art. 20:
             - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio
          1975,  n.  152,  recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
          pubblico»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 maggio
          1975, n. 136:
             «Art.  32.  -  Nei  procedimenti a carico di ufficiali o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
          dell'interessato medesimo.
             In  questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
          del   Ministero   dell'interno   salva  rivalsa  se  vi  e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
             Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si applicano a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
          assistenza.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legge 25
          marzo  1997,  n.  67,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          favorire    l'occupazione»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   26   marzo   1997,  n.  71,  e  convertito  con
          modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119):
             «Art.  18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
          1.  Le  spese legali relative a giudizi per responsabilita'
          civile,  penale e amministrativa, promossi nei confronti di
          dipendenti  di  amministrazioni  statali  in conseguenza di
          fatti  ed  atti  connessi con l'espletamento del servizio o
          con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
          sentenza    o    provvedimento    che   escluda   la   loro
          responsabilita',  sono  rimborsate dalle amministrazioni di
          appartenenza     nei     limiti     riconosciuti    congrui
          dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
          interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
          concedere  anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
          nel   caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti  la
          responsabilita'.
             2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          art., valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire
          3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

        
      
          

TITOLO I

FORZE ARMATE

 
 
                              Art. 21.

             Commissione paritetica e norme di garanzia

  1.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle materie regolate dal
presente  decreto  e  da  quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195, insorgano contrasti
interpretativi   di   rilevanza   generale  per  tutto  il  personale
interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale
di  Rappresentanza  puo'  essere  formulata, da ciascuna delle parti,
alla  Commissione  paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di
esame  della  questione  controversa  con  la  specifica  e  puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa
si  basa.  Nei  trenta  giorni successivi alla richiesta, la predetta
Commissione   procede   ad  un  esame  della  questione  controversa,
predisponendo un parere non vincolante.
  2.  Presso  il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di
cui  al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed
inoltre    composta,    in    pari    numero,    da    rappresentanti
dell'Amministrazione  e  da  rappresentanti  di  ciascuna sezione del
Consiglio    Centrale    di    Rappresentanza.   Per   rappresentanti
dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli
Stati  Maggiori  di  Forza  Armata,  il  Segretariato  Generale della
Difesa,  la  Direzione  Generale  per  il  personale  militare  e  la
Direzione  Generale  delle  pensioni  militari,  del  collocamento al
lavoro dei volontari congedati e della leva.
  3.  Le  richieste  di  esame  di  cui  al  comma  1, avanzate anche
singolarmente  dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato
Generale  della  Difesa,  dalle  Direzioni  Generali,  dal  Consiglio
Centrale  di  Rappresentanza  o dalle singole Sezioni di Forza armata
devono  essere  inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per
il   tramite   dello  Stato  Maggiore  della  Difesa,  che  cura  gli
adempimenti conseguenti.
  4.  Ove,  a  conclusione  dell'iter  di  cui  al presente articolo,
permangano  contrasti  interpretativi di rilevanza generale per tutto
il  personale  militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio
Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della
Difesa,  possono  attivare  la  procedura  di cui all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

        
                    Nota all'art. 21:
             - Per  il  testo  dell'art. 2 del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
             «Art.   18  (Uniforme  applicazione  delle  disposizioni
          negoziali  e  di  concertazione). - 1. Al fine di garantire
          uniformita'   applicativa   alle  disposizioni  recate  dai
          decreti  del  Presidente della Repubblica di cui all'art. 2
          del   decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  in
          attuazione  di  quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del
          citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi
          generali   provvedono   a   trasmettere   reciprocamente  e
          tempestivamente   le   proprie   disposizioni  applicative,
          emanate  sulle  materie  oggetto  di  contrattazione  e  di
          concertazione.
             2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi generali, qualora
          ravvisino  l'esigenza  di  approfondimenti  a seguito della
          trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
          1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della Funzione
          Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
          Amministrazioni  che  partecipano  alle  procedure  di  cui
          all'art.  1  del  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n.
          195.».

        
      
          

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 
 
                              Art. 22.

                    Proroga di efficacia di norme

  1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove
non  in  contrasto  con  il  presente  decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di concertazione.

        
      
          

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 
 
                              Art. 23.

                    Decorrenza del provvedimento

  1.   Salvo  quanto  espressamente  previsto,  le  disposizioni  dei
precedenti  articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

        
      
          

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 
 
                              Art. 24.

                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  134,333  milioni  di  euro  per  l'anno 2007, in 74,846
milioni  di  euro  per  l'anno  2008  ed  in 69,439 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2009,  si provvede: quanto a 107,142 milioni di
euro,  per  l'anno  2007,  mediante  riduzione dell'autorizzazione di
spesa  recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,  n.  222;  quanto  a 27,191 milioni di euro, per l'anno 2007, e
quanto a 21,537 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante
riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma
133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 53,309 milioni di
euro, per l'anno 2008, e quanto a 47,902 milioni di euro, a decorrere
dall'anno  2009,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
recata  dall'articolo  3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 aprile 2009

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Brunetta,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica e l'innovazione
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 166

        
                    Nota all'art. 24:
             - Per il testo dell'art. 15 del decreto legge 1° ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre  2007,  n.  222,  recante  «Interventi  urgenti in
          materia  economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
          sociale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 ottobre
          2007, n. 229, si veda nelle note alle premesse.
             - Per Il testo dell'art. 3, commi 133 e 134, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244,  recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2008),   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. si veda nelle note
          alle premesse.

        
      
          

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 
 
                                                             Allegato

              ---->  Vedere tabella 1 a pag. 77   <----

              ---->  Vedere tabella 2 a pag. 78   <----

              ---->  Vedere tabella 3 a pag. 79   <----

              ---->  Vedere tabella 4 a pag. 80   <----