Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n.
193
"Sistema dei
parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e
delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 marzo
2001, n. 86"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 28 luglio 2003 - Supplemento
Ordinario n. 121
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 29
marzo 2001, n. 86, che ha delegato il
Governo a modificare la normativa sui
livelli retributivi del personale
appartenente alle Forze dì polizia ad
ordinamento civile e militare nonché
alle Forze armate, ad esclusione di
quello dirigente;
Visto l'articolo 16, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli articoli 33, comma 2, e 80,
comma 58, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dell'interno, della
difesa, della giustizia, delle politiche
agricole e forestali e dell'economia e
delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI
STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE
FORZE ARMATE
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al
personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate destinatario delle
disposizioni di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, escluso quello
destinatario del trattamento stipendiale
od economico dirigenziale.
Art. 2.
Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
al personale di cui all'articolo 1 sono
attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che
costituiscono parte integrante del
presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli
stipendiali.
2. I parametri correlati
all'anzianità nella qualifica o nel
grado sono attribuiti dopo otto anni di
effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il
trattamento stipendiale è determinato
dal prodotto tra il valore del punto di
parametro e i parametri riportati nelle
tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione dei
presente decreto il valore del punto di
parametro è fissato in euro 149,15 annui
lordi e l'attribuzione dei parametri di
cui al comma 1 avviene in base alle
qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché
alle posizioni di provenienza al 1°
gennaio 2005, individuate nelle tabelle
3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle
medesime tabelle sono altresì indicati
gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui
al presente articolo, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri
stabiliti dal presente decreto, la
determinazione dei miglioramenti
stipendiali derivanti dai rinnovi degli
accordi sindacali e dalle procedure di
concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il
valore del punto di parametro.
Art. 3.
Effetti del sistema dei parametri
stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005
nello stipendio basato sul sistema dei
parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli
retributivi, l'indennità integrativa
speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonché gli emolumenti
pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4
e 5.
2. Il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale nello stipendio di
cui al comma 1 non modifica la base di
calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n.
177, e successive modificazioni, e
dell'applicazione dell'articolo 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base
alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del
comma 2 si considera l'indennità
integrativa speciale in godimento nei
livelli retributivi di provenienza negli
importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1
non confluiscono la retribuzione
individuale di anzianità maturata al 1°
gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli
emolumenti diversi da quelli indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2, gli stipendi di cui al comma 1
hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennità di buonuscita,
sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute previdenziali e assistenziali e
relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
i contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
nel caso di accesso a qualifiche o gradi
superiori di ruoli diversi che comporta
l'attribuzione di un parametro inferiore
a quello in godimento, al personale
interessato è attribuito un assegno
personale utile ai fini del calcolo
dell'indennità di buonuscita e della
base pensionabile di cui alla legge 29
aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, da riassorbire all'atto
della promozione alla qualifica o al
grado superiore, pari alla differenza
tra lo stipendio relativo al parametro
di provenienza e quello spettante nel
nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi,
nonché delle anticipazioni stipendiali
di cui all'articolo 5, derivanti
dall'applicazione del presente decreto,
avviene, in via provvisoria e salvo
conguaglio, ai sensi dell'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente
decreto, ai fini della determinazione
dell'indennità di ausiliaria, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, non hanno effetto nei confronti del
personale già collocato in ausiliaria al
2 gennaio 2005.
Art. 4.
Effetti sulla retribuzione
individuale di anzianità
1. La quota parte del valore degli
scatti gerarchici e aggiuntivi,
eventualmente in godimento al 1° gennaio
2005, calcolata sulla retribuzione
individuale di anzianità, confluisce
alla stessa data nella medesima
retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
la retribuzione individuale di
anzianità, compresa anche quella
eventualmente rideterminata ai sensi del
comma 1, non è soggetta ad alcun
ulteriore incremento o rivalutazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 5.
Anticipazioni dei nuovi trattamenti
stipendiali
l. Al personale di cui all'articolo
1, in servizio al 1° gennaio 2003, è
corrisposta in un'unica soluzione, in
aggiunta al trattamento economico in
godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti e da
attribuire, l'anticipazione stipendiale
riportata nelle tabelle Al, A2 e A3,
allegate al presente decreto, in
relazione alle qualifiche, ai gradi e
alle posizioni rivestite alla medesima
data.
2. Al personale di cui all'articolo
1, in servizio al 1° gennaio 2004, è
corrisposta in un'unica soluzione, in
aggiunta al trattamento economico in
godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti o da
attribuire, l'anticipazione stipendiale
riportata nelle tabelle B1, B2 e B3,
allegate al presente decreto, in
relazione alle qualifiche, ai gradi e
alle posizioni rivestite alla medesima
data.
3. Le anticipazioni stipendiali di
cui al presente articolo sono utili nei
limiti degli importi percepiti ai fini
del calcolo della base pensionabile di
cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e
successive modificazioni, e
dell'indennità di buonuscita a favore
del personale comunque cessato dal
servizio con diritto a pensione nel
biennio 2003 e 2004.
4. Le anticipazioni di cui al
presente articolo non producono effetti
ai fini della determinazione della paga
degli allievi vice ispettori, vice
periti tecnici, vice revisori tecnici e
qualifiche corrispondenti.
Art. 6.
Effetti sui trattamenti economici
1. I benefici economici derivanti
dall'applicazione del presente decreto
non hanno effetto sui trattamenti
accessori che continuano ad essere
corrisposti in relazione al grado o alla
qualifica di appartenenza e, comunque,
negli importi vigenti alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto,
fatto salvo quanto previsto dai rinnovi
degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, e fino a
quando non interverranno i miglioramenti
stipendiali derivanti dai rinnovi degli
accordi sindacali e dalle procedure di
concertazione, il parametro attribuito
al personale con qualifica di agente e
gradi corrispondenti, indicato nelle
tabelle 1 e 2, non modifica il
trattamento stipendiale, comprensivo
dell'indennità integrativa speciale, in
godimento per il medesimo personale alla
data di entrata in vigore del presente
decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e
5.
Art. 7.
Clausola di salvaguardia economica
per gli ispettori capo e qualifiche e
gradi corrispondenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
agli ispettori capo e qualifiche e gradi
corrispondenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate che maturano dieci
anni di anzianità nella qualifica o
grado, è attribuito, dal giorno
successivo al compimento del suddetto
requisito, il trattamento economico
previsto per gli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza e qualifiche e gradi
corrispondenti con meno di otto anni di
anzianità nella medesima qualifica o
grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è
riassorbito all'atto dell'acquisizione
della qualifica o del grado superiore.
Art. 8.
Disposizioni per il personale della
Polizia di Stato
l. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n 53, in servizio al
1° gennaio 2005, che maturano a
decorrere dalla medesima data i
requisiti temporali ivi previsti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
è attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto,
rispettivamente, per l'assistente capo e
per il sovrintendente capo con otto anni
di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli
assistenti capo e i sovrintendenti capo
con otto anni di anzianità nella
qualifica di cui alla tabella 1 allegata
al presente decreto, è attribuito con
decorrenza 1 ° gennaio 2005 anche al
personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina
transitoria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53, che ha già maturato alla medesima
data la prescritta anzianità per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza entro il 31 dicembre
di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nella qualifica
utile ai fini dell'attribuzione al
parametro previsto per la medesima
qualifica con otto anni di anzianità è
fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro è attribuito
con decorrenza 1° gennaio 2005 agli
ispettori superiori-sostituti ufficiali
di pubblica sicurezza che hanno
acquisito tale qualifica dal 2 settembre
al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato
i requisiti per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo di cui all'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53.
4. Agli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza,
destinatari della disciplina transitoria
prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo
19 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 53, che assumono a decorrere
dal 1° gennaio 2005 la denominazione di
"sostituto commissario", di cui
all'articolo 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in
luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo,
il parametro previsto per la posizione
apicale del ruolo degli ispettori,
riportato nella tabella 1, allegata al
presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza entro il 31 dicembre
di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il
requisito di anzianità nella qualifica
ai fini dell'ammissione alla selezione
per il conseguimento della denominazione
di sostituto commissario, di cui
all'articolo 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è rispettivamente di 9,
10, 11, 12, 13 e 14 anni. II predetto
requisito è di 9 anni per il personale
che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza nel 2001,
successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 si applicano anche al
personale che riveste una qualifica
corrispondente dei ruoli tecnici e dei
ruoli del personale della banda musicale
della Polizia di Stato, nei limiti dei
rispettivi ordinamenti.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo
31-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Gli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza che al
1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
quindici anni di effettivo servizio
nella qualifica, possono partecipare ad
una specifica selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando
la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto commissario"
con decorrenza dallo stesso 1°
gennaio.";
b) il comma 1 dell'articolo
31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, è sostituito dal seguente:
"1. I periti tecnici superiori che al 1°
gennaio di ogni anno abbiano maturato
quindici anni di effettivo servizio
nella qualifica, possono partecipare ad
una specifica selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando
la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto direttore
tecnico" con decorrenza dallo stesso 1°
gennaio.";
c) il comma 1 dell'articolo
15-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, è sostituito dal seguente:
"1. Gli orchestrali periti tecnici
superiori che al l° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di
effettivo servizio nella qualifica,
possono partecipare ad una specifica
selezione per titoli a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica
rivestita, assumono la denominazione di
"primo livello" con decorrenza dallo
stesso 1° gennaio.".
Art. 9.
Disposizioni per il personale
dell'Arma dei carabinieri
1. Agli appuntati scelti e ai
brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui
all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n
83, in servizio al 1 ° gennaio 2005, che
maturano a decorrere dalla medesima data
i requisiti temporali ivi previsti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
è attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto,
rispettivamente, per l'appuntato scelto
e per il brigadiere capo con otto anni
di anzianità nel grado di cui alla
tabella 1, allegata al presente decreto.
2. II parametro previsto per gli
appuntati scelti e i brigadieri capo con
otto anni di anzianità nel grado di cui
alla tabella 1 allegata al presente
decreto, è attribuito con decorrenza 1°
gennaio 2005 anche al personale con il
medesimo grado destinatario della
disciplina transitoria di cui
all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83, che ha già maturato alla medesima
data la prescritta anzianità per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il
grado di maresciallo aiutante entro il
31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al
2008, il periodo di permanenza nel grado
utile ai fini dell'attribuzione del
parametro previsto per il medesimo grado
con otto anni di anzianità di grado è
fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro è attribuito
con decorrenza 1° gennaio 2005 ai
marescialli aiutanti che hanno acquisito
il grado tra il 2 settembre e il 31
dicembre 2002, non destinatari del
trattamento economico di cui
all'articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n 198, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo
38-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"3. I marescialli aiutanti che abbiano
maturato ovvero maturino, nel corso
dell'anno, quindici anni di anzianità di
grado e che nel triennio precedente
abbiano ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente e
nell'ultimo biennio non abbiano
riportato alcuna sanzione disciplinare
più grave del "rimprovero" e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma
2, sono ammessi alla procedura selettiva
per titoli per il conferimento della
qualifica di luogotenente.";
b) il comma 3 dell'articolo 30
del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
"3. I marescialli aiutanti, comunque in
servizio al 1° gennaio 2005, che al 31
agosto 1995 rivestivano il grado di
maresciallo maggiore, la qualifica di
"carica speciale" o di "aiutante" del
disciolto ruolo sottufficiali i quali
alla medesima data del 1° gennaio 2005
non risultano in possesso dei requisiti
di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni,
conseguono la qualifica di
"luogotenente", con decorrenza dal
giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo
stesso comma 3 dell'articolo 38-ter,
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni,
ferme restando le condizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo.";
c) il comma 4 dell'art. 30 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83, è sostituito dal seguente:
"4. Per il conferimento della qualifica
di luogotenente riferito agli anni 2005,
2006, 2007 e 2008, in deroga ai
requisiti di anzianità previsti dal
comma 3 dell'articolo 38-ter, del
decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.198, e successive modificazioni, e
fermi restando gli altri requisiti e le
condizioni di cui al medesimo articolo,
ai marescialli aiutanti è richiesta una
permanenza minima nel grado di sette
anni per il personale con anzianità di
grado compresa tra il 1° settembre 1995
ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e
sei mesi per il personale con anzianità
di grado compresa tra il 1° gennaio 1996
e la data di entrata in vigore del
presente decreto.";
d) il comma 6 dell'articolo
30, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
"6. Per i marescialli aiutanti con
anzianità di grado compresa tra il 15
aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007,
fermi restando gli altri requisiti e le
condizioni previste dall'articolo 38-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione alla procedura selettiva
per il conseguimento della qualifica di
Luogotenente è richiesto il requisito di
anzianità nel grado di maresciallo
aiutante di cui alla tabella C3,
allegata al presente decreto.";
e) al decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la
tabella C allegata al presente decreto.
Art. 10.
Disposizioni per il personale del
Corpo della Guardia di finanza
l. Agli appuntati scelti e ai
brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al
1° gennaio 2005, che maturano a
decorrere dalla medesima data i
requisiti temporali ivi previsti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
è attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto,
rispettivamente, per l'appuntato scelto
e per il brigadiere capo con otto anni
di anzianità nel grado di cui alla
tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli
appuntati scelti e i brigadieri capo con
otto anni di anzianità nel grado di cui
alla tabella 1 allegata al presente
decreto, è attribuito con decorrenza 1°
gennaio 2005 anche al personale con il
medesimo grado destinatario della
disciplina transitoria di cui
all'articolo 11, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, che ha già
maturato alla medesima data la
prescritta anzianità per l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il
grado di maresciallo aiutante entro il
31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al
2008, il periodo di permanenza nel grado
utile ai fini dell'attribuzione del
parametro previsto per il medesimo grado
con otto anni di anzianità di grado è
fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro è attribuito
con decorrenza 1° gennaio 2005 ai
marescialli aiutanti che hanno acquisito
il grado tra il 2 settembre e il 31
dicembre 2002, non destinatari del
trattamento economico di cui
all'articolo 58-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 58-quater,
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente: "a)
nell'anno per il quale viene effettuata
la selezione dei titoli per il
conferimento della citata qualifica,
abbiano maturato ovvero maturino
quindici anni di anzianità nel grado di
maresciallo aiutante;";
b) il comma 2 dell'articolo 12
del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, è sostituito dal seguente:
"2. Ai marescialli aiutanti, comunque in
servizio al 1 ° gennaio 2005, che hanno
conseguito il grado di maresciallo
maggiore del preesistente ruolo
sottufficiali, compresi coloro a cui e
stata attribuita la qualifica di
"aiutante" e la nomina a "carica
speciale", con decorrenza anteriore al 1
° settembre 1995, i quali, alla medesima
data del 1° gennaio 2005, non risultino
in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 58-quater, comma 1,
lettere b) e c), del
decreto di inquadramento, la qualifica
di luogotenente è conferita con
decorrenza dal giorno successivo a
quello di maturazione dei requisiti di
cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 58-quater del
decreto di inquadramento, ferme restando
le condizioni indicate alla lettera
d) dello stesso articolo.";
c) il comma 4 dell'articolo 12
del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, è sostituito dal seguente:
"4. Per le procedure di conferimento
della qualifica di luogotenente riferite
agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in
deroga ai requisiti di anzianità
previsti dal comma l, lettera a),
dell'articolo 58-quater del
decreto di inquadramento e fermi
restando gli altri requisiti e
condizioni di cui al medesimo articolo,
ai fini della partecipazione alla
selezione per titoli per il conferimento
della qualifica di luogotenente, ai
marescialli aiutanti è richiesta una
permanenza minima nel grado di sette
anni per il personale con anzianità di
grado compresa tra il 1° settembre 1995
ed il 3l dicembre 1995, e di sette anni
e sei mesi per il personale con
anzianità di grado compresa tra il 1°
gennaio 1996 ed il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del
presente decreto.";
d) il comma 5 dell'articolo 12
del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, è sostituito dal seguente:
"5. Ai marescialli aiutanti con
anzianità di grado compresa tra il 10
aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in
deroga ai requisiti di anzianità
previsti dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 58-quater del
decreto di inquadramento e fermi
restando gli altri requisiti di cui al
medesimo articolo, ai fini della
partecipazione alla selezione per titoli
per il conferimento della qualifica di
luogotenente è richiesta una permanenza
minima nel grado come indicata nella
tabella B allegata al presente
decreto.";
e) il periodo in calce alla
tabella "F" allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
concernente il "Riordinamento della
banda musicale della Guardia di
finanza", è sostituito dal seguente: "Il
personale appartenente al Ruolo
"Esecutori", fermo restando il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 58-quater,
comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, consegue la qualifica di
luogotenente, a ruolo aperto, previo
giudizio di idoneità espresso dalla
competente commissione di avanzamento.";
f) la tabella B allegata al
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
67, è sostituita dalla tabella D
allegata al presente decreto.
Art. 11.
Disposizioni per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria
1. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria prevista
all'articolo 18 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al
1° gennaio 2005, che maturano a
decorrere dalla medesima data i
requisiti temporali ivi previsti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è
attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto
rispettivamente per l'assistente capo e
per il sovrintendente capo con otto anni
di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli
assistenti capo e i sovrintendenti capo
con otto anni di anzianità nella
qualifica di cui alla tabella 1 allegata
al presente decreto, è attribuito con
decorrenza l° gennaio 2005 anche al
personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina
transitoria di cui all'articolo 18, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
76, che ha già maturato alla medesima
data la prescritta anzianità per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore entro
il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003
al 2008, il periodo di permanenza nella
qualifica utile ai fini
dell'attribuzione del parametro previsto
per tale qualifica con otto anni di
anzianità nella medesima qualifica è
fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro è attribuito
con decorrenza 1° gennaio 2005 agli
ispettori superiori che hanno acquisito
tale qualifica dal 2 settembre al 31
dicembre 2002 e non hanno maturato i
requisiti per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo di cui all'articolo
21, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 76.
4. Agli ispettori superiori
destinatari della disciplina transitoria
prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo
21 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 76, che assumono a decorrere
dal 1° gennaio 2005 la denominazione di
sostituto commissario, di cui
all'articolo 30-quater del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e successive modificazioni, è
attribuito, in luogo dell'ulteriore
scatto aggiuntivo, il parametro previsto
per la posizione apicale del ruolo degli
ispettori, riportato nella tabella 1
allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore entro
il 31 dicembre di ciascuno anno, dal
2002 al 2007, il requisito di anzianità
nella qualifica ai fini dell'ammissione
alla selezione per il conseguimento
della denominazione di sostituto
commissario di cui all'articolo 30-quater
del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni, è
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e
14 anni. Il predetto requisito è di 9
anni per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore nel
2001, successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
6. A decorrere dal l° gennaio 2005,
il comma 1 dell'articolo 30-quater
del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori che al 1°
gennaio di ogni anno abbiano maturato
quindici anni di effettivo servizio
nella qualifica, sono ammessi, a
domanda, ad una selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando
la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto commissario"
con decorrenza dallo stesso 1°
gennaio.".
Art. 12.
Disposizioni per il personale del
Corpo forestale dello Stato
1. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo e qualifiche
equiparate destinatari della disciplina
transitoria prevista al comma 1
dell'articolo 30 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al
1° gennaio 2005, che maturano a
decorrere dalla medesima data i
requisiti temporali ivi previsti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è
attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto,
rispettivamente, per l'assistente capo e
per il sovrintendente capo con otto anni
di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli
assistenti capo e i sovrintendenti capo,
e qualifiche equiparate, con otto anni
di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella 1 allegata al presente decreto,
è attribuito con decorrenza l° gennaio
2005 anche al personale con la medesima
qualifica destinatario della disciplina
transitoria di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 87, che ha già
maturato alla medesima data la
prescritta anzianità per l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore o
qualifica equiparata entro il 31
dicembre di ciascun anno, dal 2003 al
2008, il periodo di permanenza nella
qualifica, utile ai fini
dell'attribuzione del parametro previsto
per la medesima qualifica con otto anni
di anzianità è fissato, per ciascun
anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6
e 7 anni. Il predetto parametro è
attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 agli ispettori superiori ed ai
periti superiori che hanno acquisito
tale qualifica dal 2 settembre al 31
dicembre 2002 e non hanno maturato i
requisiti per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo di cui all'articolo
30, comma 7, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 87.
4. Agli ispettori superiori ed ai
periti superiori destinatari della
disciplina transitoria prevista ai commi
8 e 9 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che
assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005
la denominazione di "scelto", di cui
agli articoli 21-ter e 47-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, e successive modificazioni, è
attribuito, in luogo dell'ulteriore
scatto aggiuntivo, il parametro previsto
per la posizione apicale del ruolo degli
ispettori, riportato nella tabella 1,
allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore e
perito superiore entro il 31 dicembre di
ciascun anno, dal 2002 al 2007, il
requisito di anzianità nella qualifica
ai fini dell'ammissione alla selezione
per il conseguimento della denominazione
di "scelto" di cui agli articoli 21-ter
e 47-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, è, rispettivamente, di 9,
10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto
requisito è di 9 anni per il personale
che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore e perito superiore nel 2001,
successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 87.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo
21-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Gli ispettori superiori che al 1°
gennaio di ogni anno abbiano maturato
quindici anni di effettivo servizio
nella qualifica sono ammessi, a domanda,
ad una selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando
la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "scelto" con decorrenza
dallo stesso 1° gennaio.";
b) il comma 1 dell'articolo
47-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. I periti superiori che al 1° gennaio
di ogni anno abbiano maturato quindici
anni di effettivo servizio nella
qualifica sono ammessi, a domanda, ad
una selezione per titoli, a conclusione
della quale, ferma restando la qualifica
rivestita, assumono la denominazione di
"scelto" con decorrenza dallo stesso 1 °
gennaio.".
7. Al comma 10 dell'articolo 30 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
87, le parole: "di cui agli articoli 21-bis,
21-ter, 21-quater, 47-bis,
47-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "relative alle condizioni
soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli
articoli 21-ter e 47-ter e
quelle di cui agli articoli 21-bis,
21-quater, 47-bis.".
Art. 13.
Disposizioni per il personale delle
Forze armate
1. Per il personale che acquisisce il
grado di primo maresciallo entro il 31
dicembre di ciascun anno, dal 2003 al
2008, il periodo di permanenza nel grado
utile, ai fini dell'accesso al parametro
previsto per tale grado con otto anni di
anzianità di grado è fissato, per
ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3,
4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro
è attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai primi marescialli che hanno
acquisito il grado tra il 2 settembre e
il 31 dicembre 2002, non destinatari del
trattamento economico di cui
all'articolo 6-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui all'articolo
34-bis, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, così come integrato dal
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
82, utile ai fini di pensione e di
buonuscita, viene mantenuto nella misura
in godimento alla data del 31 dicembre
2004 e viene riassorbito all'atto del
passaggio al parametro successivo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis,
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. I primi marescialli, dopo che siano
trascorsi quattordici anni di permanenza
nel grado di primo maresciallo sono
valutati secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 35 della legge 10 maggio
1983, n. 212. Agli stessi, se idonei,
viene attribuita la qualifica di
"luogotenente" secondo la graduatoria di
merito a decorrere dal giorno successivo
al compimento del quindicesimo anno di
permanenza nel grado.";
b) il comma 1 dell'articolo 6-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"1. Per i primi marescialli con
anzianità di grado compresa tra il 15
aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai
fini dell'inclusione nell'aliquota di
valutazione di cui all'articolo 6-bis
per il conferimento della qualifica di
luogotenente è richiesto il requisito di
anzianità nel grado di primo maresciallo
di cui alla tabella B4, allegata al
presente decreto.";
c) al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, è aggiunta la tabella E
allegata al presente decreto;
d) le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano in quanto
compatibili al personale del ruolo dei
musicisti.
Art. 14.
Disposizioni particolari sul
trattamento economico del personale
militare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi
corrispondenti appartenenti al
complemento o in ferma prefissata e
rafferma è attribuito uno stipendio
rispettivamente pari all'80,74 per cento
e all'88,55 per cento dello stipendio
parametrale dei pari grado in servizio
permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui
al comma 1, ai volontari di truppa in
ferma breve o prefissata nonché agli
allievi ufficiali, agli allievi
marescialli ed agli allievi delle
carriere iniziali delle forze di polizia
ad ordinamento militare e delle forze
armate sono attribuite le paghe nette
giornaliere nelle misure percentuali
vigenti rispetto al valore dello
stipendio parametrale del grado iniziale
del ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente.
Art. 15.
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005
sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis,
24-quinquies.l, 24-octies,
27-quinquies, 28-bis,
31.1, 31-ter, 31- quater,
comma 4, e 31-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
c) gli articoli 11-bis,
20-quinquies.l, 20-octies,
25-quinquies, 28-bis,
31.1, 31-quater e 31-quinquies,
comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
e successive modificazioni;
d) gli articoli 15-ter,
15-quater e 15-quinquies,
comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,
e successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis,
19-bis, 21-bis, 28-bis,
29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater,
comma 4, e 30-quinquies del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis,
6-bis, commi 1 e 3, 31-bis,
31-ter, 31-quater, 31-quinquies
e 39-bis del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
g) gli articoli 37-bis,
37-ter, 38-ter, commi 1 e
7, 54-bis, 54-ter, 54-quater,
54-quinquies, 54-sexies e
54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter,
73-bis, 73-ter, 73-quater
e 73-quinquies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni;
i) gli articoli 21-bis,
21-ter, comma 4, 21-quater,
47-bis, 47-ter, comma 4,
47-quater e 49, commi da 1-bis
a 1-decies, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e
successive modificazioni;
1) l'articolo 3, commi 1 e 2,
della legge 28 marzo 1997, n. 85, e
successive modificazioni;
m) l'articolo 32, comma 3-bis,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298;
n) gli articoli 1 e 2 della legge
30 novembre 2000, n. 356;
o) l'articolo 19, comma 3, e
l'articolo 21 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53;
p) l'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n
67;
q) l'articolo 21, comma 3, e
l'articolo 23 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 76;
r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9,
del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
s) l'articolo 30, comma 7, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
87.
Art. 16.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto,
pari a 189 milioni di euro per l'anno
2003, a 288 milioni di euro per l'anno
2004 ed a 638 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede:
quanto a 139 milioni di euro per l'anno
2003 e 138 milioni di euro a decorrere
dal 2004, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 16, comma 4, terzo
periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e quanto a 50 milioni di euro
per l'anno 2003, 150 milioni di euro per
l'anno 2004, 500 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 33, comma 2, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
2. La spesa derivante dal presente
decreto è soggetta a monitoraggio ai
sensi del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246. In caso di accertamento di
livelli effettivi di spesa superiori a
quelli indicati nel comma 1, lo
scostamento è recuperato a valere, quale
finalizzazione prioritaria, sulle
risorse destinate ai rinnovi degli
accordi sindacali ed alle procedure di
concertazione relative alle categorie di
personale interessato.
ALLEGATI