Legge 23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
( legge finanziaria 2006 ) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento
ordinario n. 211
213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare
prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate.
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Legge 23 febbraio 2006, n. 51
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento
Ordinario n. 47
Art. 39-undetricies.
Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «nonche'
alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate»
sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e'
inserito il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale
delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di
bilancio».