ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(in 1º Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 305, del 30 dicembre)


Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Preambolo 

REGOLAMENTO

Articolo 1
Promessa solenne.

  All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.   Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale.   Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne può essere prestata in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono <<Prometto>>.   La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.   Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.

Articolo 2. Giuramento.

  All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.   Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale.   Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento può essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono <<lo giuro>>.   Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.   Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.

Articolo 3. Ausiliari di leva.

  Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'articolo precedente.   Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli precedenti.

Articolo 4. Subordinazione gerarchica.

  L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato è determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.   Il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorità di cui all'art. 65, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonchè nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate.   Il personale che presta servizio presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato è gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui è addetto.   Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia di Stato è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.   La stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 5. Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato.

  Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata.   Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza.

Articolo 6. Superiore operativo.

  Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è affidata la direzione del servizio.   Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 7. Supplenze nella titolarità degli uffici.

  Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata.   Il capo della Polizia può disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto.   Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, può disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato.   In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Articolo 8. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive.

  L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dallo stesso ricevute.   Oltre a quanto previsto dall'art. 66 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.   Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.   Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Articolo 9. Facoltà di rivolgersi ai superiori.

  Il personale della Polizia di Stato può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.   Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi suggellati al diretto superiore che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.

Articolo 10. Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale.

  Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.   Il superiore che rilevi eventuali infrazioni disciplinari commesse dal personale non direttamente da lui dipendente deve curare che il medesimo venga identificato, che sia fatta constatare la mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso dipende, perchè sia avviata, ove del caso, l'azione disciplinare.

Articolo 11. Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.

  é obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.   I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del <<Lei>> è reciproco.   Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico.   Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il termine <<signore>>.

Articolo 12. Doveri del personale.

  Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato:     1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;     2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;     3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;     4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;     5) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.

Articolo 13

Articolo 13. Norme generali di condotta.

  Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.   Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Articolo 14

Articolo 14. Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti

  Il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.

Articolo 15

Articolo 15. Cura della persona.

  Il personale della Polizia di Stato deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.   Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinchè l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonchè i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.   Il suddetto personale deve, in particolare, curare:     se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;     se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.   é vietato variare la foggia dell'uniforme, nonchè l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

Articolo 16

Articolo 16. Saluto.

  Il personale della Polizia di Stato è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 65, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonchè degli altri superiori gerarchici o funzionali, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.   Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il personale indicato nel precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio.   Il personale della Polizia di Stato in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le forze armate.   é dispensato dal saluto:     il moviere;     il personale a bordo di veicoli;     il personale in servizio di scorta di sicurezza;     il personale in servizio di scorta alla bandiera.   Il personale di cui al primo comma ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 17

Articolo 17. Onori, insegne e distintivi.

  Il personale della Polizia di Stato che partecipa a manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, intendendosi sostituita ogni volta la dizione: <<Corpo delle guardie di pubblica sicurezza>> con quella: <<Polizia di Stato>>.   Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano, rispettivamente, al generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.   Le insegne di comando, le bandiere distintive ed i distintivi per autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i distintivi speciali sono quelli previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio.

Articolo 18

Articolo 18. Presentazione in servizio.

  Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.   A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Articolo 19

Articolo 19. Esecuzione del servizio.

  Il personale della Polizia di Stato nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 8.

Articolo 20

Articolo 20. Riconoscimento in servizio.

  Il personale della Polizia di Stato durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1º aprile 1981, n. 121.   Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorchè l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

Articolo 21

Articolo 21. Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa.

  Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialità, il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza.   Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialità, il concorso dovrà essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.   La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.

Articolo 22

Articolo 22. Concorso in casi eccezionali di necessità ed urgenza.

  In casi eccezionali di necessità ed urgenza il concorso può essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici delle specialità di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai piani operativi.   Di tali servizi deve essere data tempestiva notizia alla direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

Articolo 23

Articolo 23. Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

  Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'art. 35.

Articolo 24

Articolo 24. Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio.

  Il personale della Polizia di Stato non può fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto.   Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di incompatibilità e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 25

Articolo 25. Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.

  Il personale della Polizia di Stato nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare a massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.   Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Articolo 26

Articolo 26. Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale.

  Il personale della Polizia di Stato è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine e nel foglio di servizio.   é tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Articolo 27

Articolo 27. Servizio a carattere continuativo.

  Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:     a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;     b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni;     c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Articolo 28

Articolo 28. Obblighi del personale al termine del servizio.

  Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio deve riferire con apposita segnalazione al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 29

Articolo 29. Controlli sui servizi.

  Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.   Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza.   In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Articolo 30

Articolo 30. Obbligo di permanenza.

  Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.   La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione dell'autorità nazionale o delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Articolo 31

Articolo 31. Alloggi in caserma dei reparti mobili.

  Nei reparti mobili è fatto obbligo ad una aliquota di personale, che consenta, in caso di necessità, l'intervento di reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore notturne.   Qualora nei reparti mobili la consistenza numerica del personale accasermato non consenta l'intervento di reparti organici, può essere fatto obbligo ad una aliquota del personale sufficiente ad integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione, secondo turni prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.

Articolo 32

Articolo 32. Obbligo di reperibilità.

  Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1º aprile 1981, n. 121.   Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.   Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.   Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.   La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.   Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta.   In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.

Articolo 33

Articolo 33. Sede di servizio.

  Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.   Il capo dell'ufficio, reparto o istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.   Il personale indicato nell'art. 31 libero dal servizio, qualora intenda allontanarsi dalla provincia ove si trova la sede di servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio, reparto o istituto.

Articolo 34

Articolo 34. Segreto d'ufficio e riservatezza.

  Il personale della Polizia di Stato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi.   La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.

Articolo 35

Articolo 35. Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.

  Il Dipartimento della pubblica sicurezza emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività in cui si articola l'Amministrazione della pubblica sicurezza.   Dette istruzioni sono raccolte in un unico testo da aggiornare periodicamente.   Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito degli uffici, reparti o istituti da parte dei dirigenti dei predetti uffici, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale medesimo anche per acquisire utili elementi propositivi, ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.   Il personale della Polizia di Stato che abbia superato il cinquantesimo anno di età viene esentato, previo suo consenso, dai servizi notturni di vigilanza esterna effettuati a piedi, salvo inderogabili esigenze di servizio.

Articolo 36

Articolo 36. Impiego nei servizi.

  Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessità, deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta.   Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.   Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.

Articolo 37

Articolo 37. Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica.

  Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.   L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonchè alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.   L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.   L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni.

Articolo 38

Articolo 38. Impiego dei rinforzi.

  Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della pubblica sicurezza.   Nelle predette circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 22.