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Decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Preambolo
REGOLAMENTO
Articolo
1
All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia
di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o
al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o
reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la
formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. Della
promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale.
Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne può
essere prestata in forma collettiva davanti al direttore
dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e
gli allievi rispondono all'unisono <<Prometto>>.
La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata
davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e
successivamente deve redigersi processo verbale individuale.
Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non
deve essere prestata nuovamente.
Articolo
2. Giuramento.
All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di
Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al
direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto
e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula
prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. Del
giuramento deve redigersi processo verbale individuale.
Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento può
essere prestato in forma collettiva davanti al direttore
dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed
il personale risponde all'unisono <<lo giuro>>.
Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti
ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente
deve redigersi processo verbale individuale.
Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve
essere prestato nuovamente.
Articolo
3. Ausiliari di leva.
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n.
343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalità
previste dall'articolo precedente.
Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il
personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il
giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli
precedenti.
Articolo
4. Subordinazione gerarchica.
L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della
Polizia di Stato è determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto ai
doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorità di
cui all'art. 65, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121,
nonchè nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento
delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate. Il personale che presta servizio presso gli uffici e le
direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui
all'art. 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che
presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della
Polizia di Stato è gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli
uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e
istituti cui è addetto. Il
personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso
gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica
sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia
di Stato è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei
confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella
rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un
rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.
La stessa disposizione si applica nei confronti del personale
di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Articolo
5. Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato.
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che
svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere
professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del
personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il
quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla
funzione esercitata. Il
personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è
tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della
Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o
di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente
verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un
rapporto di dipendenza.
Articolo
6. Superiore operativo.
Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che
svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere
professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale
della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è
affidata la direzione del servizio.
Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni
contenute negli articoli 22 e seguenti del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Articolo
7. Supplenze nella titolarità degli uffici.
Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato
delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi
causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la
direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata.
Il capo della Polizia può disporre che un dirigente di un
altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma
temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il
comando del reparto. Il
questore, per i commissariati e i posti di polizia, può disporre che
temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il
comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o
il comando di altro ufficio equiparato.
In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto
all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica
più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di
autorità locale di pubblica sicurezza.
Articolo
8. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e
ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive
dallo stesso ricevute. Oltre
a quanto previsto dall'art. 66 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le
eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al
superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.
Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà,
inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere
ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche
con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile,
pregiudizi al servizio. Di
quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente,
riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo
intervento.
Articolo
9. Facoltà di rivolgersi ai superiori.
Il personale della Polizia di Stato può rivolgersi agli organi
superiori, nel rispetto della via gerarchica.
Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi
suggellati al diretto superiore che ne rilascia ricevuta e li inoltra
immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.
Articolo
10. Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale.
Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del
personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine
di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle
modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Il superiore che rilevi eventuali infrazioni disciplinari
commesse dal personale non direttamente da lui dipendente deve curare
che il medesimo venga identificato, che sia fatta constatare la
mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al
dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso
dipende, perchè sia avviata, ove del caso, l'azione disciplinare.
Articolo
11. Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.
é obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi
in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.
I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono
essere improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del
<<Lei>> è reciproco. Nei rapporti interpersonali è obbligatoria
l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico.
Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o
direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il
termine <<signore>>.
Articolo
12. Doveri del personale.
Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato:
1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva
dalla funzione esercitata;
2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;
3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso
contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di
reato; 4)
non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con
persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non
frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della
funzione; 5) non frequentare senza necessità di
servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad
attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.
Articolo
13
Articolo
13. Norme generali di condotta.
Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un
comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e
cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con
senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e
delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima,
la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione
deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti
istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che
arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.
Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta
conforme alla dignità delle proprie funzioni.
Articolo
14
Articolo
14. Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i
dipendenti
Il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e
alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori,
colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in
qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.
Articolo
15
Articolo
15. Cura della persona.
Il personale della Polizia di Stato deve avere particolare cura
della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare
giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro
dell'Amministrazione che rappresenta.
Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinchè
l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonchè i
cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile,
siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della
funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
Il suddetto personale deve, in particolare, curare:
se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano
possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci
scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;
se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti
e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da
lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello
calzato. é vietato variare la foggia dell'uniforme, nonchè
l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano
alterare l'aspetto formale dell'uniforme.
Articolo
16
Articolo
16. Saluto.
Il personale della Polizia di Stato è tenuto al saluto nei
confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 65, primo comma,
della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonchè degli altri superiori
gerarchici o funzionali, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori
hanno l'obbligo di rispondere.
Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari
qualifica e verso i cittadini con cui il personale indicato nel
precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio.
Il personale della Polizia di Stato in divisa rende il saluto
secondo le modalità previste per le forze armate.
é dispensato dal saluto:
il moviere; il personale a bordo di veicoli; il personale in servizio di scorta di
sicurezza; il
personale in servizio di scorta alla bandiera.
Il personale di cui al primo comma ed i reparti inquadrati sono
altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli
indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.
Articolo
17
Articolo
17. Onori, insegne e distintivi.
Il personale della Polizia di Stato che partecipa a
manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni
inquadrate rende onori nei casi e con le modalità di cui al
regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto
del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive
modificazioni, intendendosi sostituita ogni volta la dizione:
<<Corpo delle guardie di pubblica sicurezza>> con quella:
<<Polizia di Stato>>.
Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai
sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano,
rispettivamente, al generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e
al generale di divisione. Le
insegne di comando, le bandiere distintive ed i distintivi per
autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i distintivi speciali sono
quelli previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di
presidio.
Articolo
18
Articolo
18. Presentazione in servizio.
Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di presentarsi
in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con
il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.
A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente
dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
Articolo
19
Articolo
19. Esecuzione del servizio.
Il personale della Polizia di Stato nell'esecuzione del
servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni
impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto
dell'art. 8.
Articolo
20
Articolo
20. Riconoscimento in servizio.
Il personale della Polizia di Stato durante il servizio
d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità
previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30
della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in
abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità
o allorchè l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di
applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le
cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto
ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove
richiesto.
Articolo
21
Articolo
21. Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti
territoriali e viceversa.
Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda
necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di
polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto,
d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il
concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o
equiparato della specialità, il quale provvede utilizzando
eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali
da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della pubblica
sicurezza. Nel
caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote
di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione
dei normali servizi delle specialità, il concorso dovrà essere
richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.
La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è
messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare
le esigenze di servizio.
Articolo
22
Articolo
22. Concorso in casi eccezionali di necessità ed urgenza.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il concorso può
essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici delle
specialità di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata
comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del
suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai
piani operativi. Di
tali servizi deve essere data tempestiva notizia alla direzione
centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.
Articolo
23
Articolo
23. Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza
armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici,
reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione
della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli articoli 27, 31
e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato
con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive
modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'art. 35.
Articolo
24
Articolo
24. Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio.
Il personale della Polizia di Stato non può fornire
prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di
istituto. Salvo
quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni
di incompatibilità e il cumulo di impieghi del personale di cui al
precedente comma sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Articolo
25
Articolo
25. Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.
Il personale della Polizia di Stato nella custodia e
conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e
documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque
in possesso è tenuto ad osservare a massima diligenza nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o
smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza
maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando
le circostanze del fatto.
Articolo
26
Articolo
26. Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale.
Il personale della Polizia di Stato è tenuto a conoscere le
istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a
prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute
nell'ordine e nel foglio di servizio.
é tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria
preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite
dall'Amministrazione.
Articolo
27
Articolo
27. Servizio a carattere continuativo.
Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il
personale che ha ultimato il proprio turno:
a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei
servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve
sostituirlo; b)
deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio
di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni;
c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione,
all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti
verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che
per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.
Articolo
28
Articolo
28. Obblighi del personale al termine del servizio.
Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto
durante l'espletamento del servizio deve riferire con apposita
segnalazione al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, per gli
adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere
gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
Articolo
29
Articolo
29. Controlli sui servizi.
Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il
dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il
buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale
a ciò preposto. Dei
controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi
adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al
Dipartimento della pubblica sicurezza.
In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è
tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si
frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Articolo
30
Articolo
30. Obbligo di permanenza.
Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere
altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed
urgenti, al personale della Polizia di Stato può essere fatto
obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino
al cessare delle esigenze.
La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal
dirigente dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione
dell'autorità nazionale o delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza.
Articolo
31
Articolo
31. Alloggi in caserma dei reparti mobili.
Nei reparti mobili è fatto obbligo ad una aliquota di
personale, che consenta, in caso di necessità, l'intervento di
reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore
notturne. Qualora
nei reparti mobili la consistenza numerica del personale accasermato
non consenta l'intervento di reparti organici, può essere fatto
obbligo ad una aliquota del personale sufficiente ad integrare gli
accasermati, di alloggiare a rotazione, secondo turni prestabiliti,
nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.
Articolo
32
Articolo
32. Obbligo di reperibilità.
Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni
che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al
personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine
del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della
legge 1º aprile 1981, n. 121.
Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per
poter essere immediatamente rintracciato.
Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del
personale, possono altresì essere diversamente concordate con il
dirigente dell'ufficio. Il
personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di
servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora
dalla chiamata. La
reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o
istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per
quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere
superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.
Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i
dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della
reperibilità in ragione della carica ricoperta.
In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo
ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito
nell'art. 7.
Articolo
33
Articolo
33. Sede di servizio.
Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di risiedere
nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto presso il quale
presta servizio, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il capo dell'ufficio, reparto o istituto, per rilevanti
ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere
altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento
di ogni altro suo dovere. Il
personale indicato nell'art. 31 libero dal servizio, qualora intenda
allontanarsi dalla provincia ove si trova la sede di servizio, ha
l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio, reparto o
istituto.
Articolo
34
Articolo
34. Segreto d'ufficio e riservatezza.
Il personale della Polizia di Stato è tenuto alla più
rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non
ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie
relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di
qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a
terzi. La divulgazione di notizie di interesse generale che
non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio,
servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura,
è attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche
direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per
proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie
di pubblicità.
Articolo
35
Articolo
35. Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed
esecuzione dei servizi.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza emana istruzioni per
la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i
vari settori di attività in cui si articola l'Amministrazione della
pubblica sicurezza. Dette
istruzioni sono raccolte in un unico testo da aggiornare
periodicamente. Esse
devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato
nell'ambito degli uffici, reparti o istituti da parte dei dirigenti
dei predetti uffici, avendo cura di stimolare l'interesse e
l'iniziativa del personale medesimo anche per acquisire utili elementi
propositivi, ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle
esigenze operative. Il
personale della Polizia di Stato che abbia superato il cinquantesimo
anno di età viene esentato, previo suo consenso, dai servizi notturni
di vigilanza esterna effettuati a piedi, salvo inderogabili esigenze
di servizio.
Articolo
36
Articolo
36. Impiego nei servizi.
Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessità,
deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua
specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di
appartenenza ed alla qualifica posseduta.
Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti
i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumità e la sicurezza
del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.
Articolo
37
Articolo
37. Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana
apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento
dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento
necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.
L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per
l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonchè
alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.
L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per
conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati
della Polizia di Stato esistenti nella capitale.
L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata
agli atti per un periodo di cinque anni.
Articolo
38
Articolo
38. Impiego dei rinforzi.
Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si renda
necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il
prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della
pubblica sicurezza. Nelle
predette circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di
personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e
22.
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