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Legge 27 dicembre 2006, n.
296
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244
Art. 1.
1. Per l'anno 2007, il livello massimo
del saldo netto da finanziare e' determinato
in termini di competenza in 29.000 milioni
di euro, al netto di 12.520 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all' articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo
ad interventi non considerati nel bilancio
di previsione per il 2007, e' fissato, in
termini di competenza, in 240.500 milioni di
euro per l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello
massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente
legge, e' determinato, rispettivamente, in
26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni
di euro, al netto di 8.850 milioni di euro
per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in
214.000 milioni di euro ed in 208.000
milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2008 e 2009, il
livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato, rispettivamente,
in 19.500 milioni di euro ed in 10.500
milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 208.000 milioni di euro
ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di
cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2007 rispetto alle
previsioni sono prioritariamente destinate a
realizzare gli obiettivi di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni e sui
saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria 2007-2011. In quanto
eccedenti rispetto a tali obiettivi, le
eventuali maggiori entrate derivanti dalla
lotta all'evasione fiscale sono destinate,
qualora permanenti, a riduzioni della
pressione fiscale finalizzata al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
equita' sociale, dando priorita' a misure di
sostegno del reddito di soggetti incapienti
ovvero appartenenti alle fasce di reddito
piu' basse, salvo che si renda necessario
assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamita' naturali ovvero
improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il
Ministro dell'economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione che
definisce i risultati derivanti dalla lotta
all'evasione, quantificando le maggiori
entrate permanenti da destinare a riduzioni
della pressione fiscale ai sensi del comma
4.
6. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo
alla base imponibile, al comma 1, le parole:
", nonche' delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,"
sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione
dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro,
23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e
fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e
fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e
fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro,
43 per cento.
2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500
euro, goduti per l'intero anno, redditi di
terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e il reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e'
determinata operando sull'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15 e 16 nonche' in altre disposizioni di
legge.
4. Dall'imposta netta si
detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei
crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta
relativa al periodo d'imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per
carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia
i seguenti importi:
a) per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del
prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito
complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 15.000 euro ma
non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 40.000 euro ma
non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione
spettante ai sensi della lettera a)
e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 29.200 euro ma
non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 34.700 euro ma
non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 35.000 euro ma
non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 35.100 euro ma
non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun
figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati. La detrazione e'
aumentata a 900 euro per ciascun figlio di
eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari
a 220 euro per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con piu' di tre figli a carico
la detrazione e' aumentata di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di
95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di
piu' figli, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni
figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra
i genitori non legalmente ed effettivamente
separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu'
elevato. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in
mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso la detrazione e'
ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in
parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per
intero al secondo genitore. Quest'ultimo,
salvo diverso accordo tra le parti, e'
tenuto a riversare all'altro genitore
affidatario un importo pari all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento
congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge
fiscalmente a carico dell'altro, la
detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca
o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non e'
coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste
alla lettera a);
d) 750 euro, da
ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni
altra persona indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000
euro.
2. Le detrazioni
di cui al comma 1 spettano a condizione che
le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente
da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al
lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni
per carichi di famiglia sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), e'
uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al
comma 1, lettera a), numeri 1) e
3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari
a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi,
il risultato dei predetti rapporti si assume
nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Altre
detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d),
h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il
reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690
euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro,
aumentata del prodotto tra 502 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione
spettante ai sensi del comma 1, lettera
c), e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 23.000 euro ma non a 24.000
euro;
b) 20 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 24.000 euro ma non a 25.000
euro;
c) 30 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 25.000 euro ma non a 26.000
euro;
d) 40 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 26.000 euro ma non a 27.700
euro;
e) 25 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 27.700 euro ma non a 28.000
euro.
3. Se alla
formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quella di cui al comma 1
del presente articolo, rapportata al periodo
di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se
il reddito complessivo non supera 7.500
euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro,
aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se
il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla
formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni
concorrono uno o piu' redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del
presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno e non cumulabile con
quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se
il reddito complessivo non supera 7.750
euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro,
aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se
il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla
formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 50, comma 1, lettere e),
f), g), h) e
i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere
i) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se
il reddito complessivo non supera 4.800
euro;
b) 1.104 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato
dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5
e' maggiore di zero, lo stesso si assume
nelle prime quattro cifre decimali.";
e) all'articolo 24,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Dall'imposta
lorda si scomputano le detrazioni di cui
all'articolo 13 nonche' quelle di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a),
b), g), h),
h-bis) e i). Le detrazioni per
carichi di famiglia non competono".
7. All'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a),
al primo periodo, le parole da: ", al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi i e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "ed effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e
13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le
parole: "Le deduzioni di cui all' articolo
12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c),
le parole: "al netto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c) al comma 3, primo periodo,
le parole: "delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli
articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
9. Ai fini della determinazione
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui trattamenti di fine
rapporto, sulle indennita' equipollenti e
sulle altre indennita' e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se
piu' favorevoli, le aliquote e gli scaglioni
di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore
delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito
loro derivante dalle disposizioni dei commi
da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel
comma 322, da definire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell'assegno
per il nucleo familiare sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli
importi annuali dell'assegno per il nucleo
familiare, con riferimento ai nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno
un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un
figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili, sono rideterminati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la
Tabella 1 allegata alla presente legge.
Sulla base di detti importi annuali, sono
elaborate a cura dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) le tabelle
contenenti gli importi mensili, giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali
della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio
2007 gli importi degli assegni per tutte le
altre tipologie di nuclei familiari con
figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli
importi degli assegni per i nuclei con figli
di cui alle lettere a) e b)
nonche' quelli per i nuclei senza figli
possono essere ulteriormente rimodulati
secondo criteri analoghi a quelli indicati
alla lettera a), con decreto
interministeriale del Ministro delle
politiche per la famiglia e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla
coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli
assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari
con piu' di tre figli o equiparati di eta'
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della
determinazione dell'assegno rilevano al pari
dei figli minori anche i figli di eta'
superiore a 18 anni compiuti e inferiore a
21 anni compiuti purche' studenti o
apprendisti;
e) restano fermi i criteri di
rivalutazione dei livelli di reddito
familiare di cui all'articolo 2, comma 12,
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153, che trovano
applicazione a decorrere dall'anno 2008.
12. All'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e'
inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1°
gennaio 2007 una quota dell'accisa sul
gasolio per autotrazione (codici NC da 2710
19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla
regione a statuto ordinario nel cui
territorio avviene il consumo. Per gli anni
2007, 2008 e 2009, la predetta quota e'
fissata, rispettivamente, nella misura di
0,00266 euro al litro, nella misura di
0,00288 euro al litro e nella misura di
0,00307 euro al litro. Con la legge
finanziaria per l'anno 2010 la suddetta
quota e' rideterminata, ove necessario e
compatibilmente con il rispetto degli
equilibri della finanza pubblica, al fine di
completare la compensazione, a favore delle
regioni a statuto ordinario, della minore
entrata registrata nell'anno 2005 rispetto
all'anno 2004 relativamente alla
compartecipazione all'accisa sulla benzina
di cui al comma 12. L'ammontare della
predetta quota viene versato dai soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa e
riversato dalla struttura di gestione in
apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La
ripartizione delle somme viene effettuata
sulla base dei quantitativi erogati
nell'anno precedente dagli impianti di
distribuzione di carburante che risultano
dal registro di carico e scarico previsto
dall'articolo 25, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-bis. -
(Modalita' di revisione ed aggiornamento
degli studi di settore). - 1.
Gli studi di settore previsti all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, sono soggetti a
revisione, al massimo, ogni tre anni dalla
data di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero da quella dell'ultima
revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all'articolo
10, comma 7. Nella fase di revisione degli
studi di settore si tiene anche conto dei
dati e delle statistiche ufficiali, quali
quelli di contabilita' nazionale, al fine di
mantenere, nel medio periodo, la
rappresentativita' degli stessi rispetto
alla realta' economica cui si riferiscono.
La revisione degli studi di settore e'
programmata con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione
e della revisione degli studi di settore si
tiene anche conto di valori di coerenza,
risultanti da specifici indicatori definiti
da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore
economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione
degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che tengono conto degli
indicatori di coerenza di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma
13, con effetto dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto
di specifici indicatori di normalita'
economica, di significativa rilevanza,
idonei alla individuazione di ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio della specifica attivita' svolta.
Ai fini della relativa approvazione non si
applica la disposizione di cui all'articolo
10, comma 7, secondo periodo, della legge 8
maggio 1998, n. 146. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 10 della medesima legge.
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del
comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c),
d) ed e), o compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di
settore dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Tale limite non puo', comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o
cessato l'attivita' nel periodo d'imposta.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio
dell'attivita', da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di
cessazione, nonche' quando l'attivita'
costituisce mera prosecuzione di attivita'
svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un
periodo di non normale svolgimento
dell'attivita'".
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente:
"4-bis. Le
rettifiche sulla base di presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non possono essere
effettuate nei confronti dei contribuenti
che dichiarino, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai
fini dell'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi'
conto dei valori di coerenza risultanti
dagli specifici indicatori, di cui
all'articolo 10-bis, comma 2, della
presente legge, qualora l'ammontare delle
attivita' non dichiarate, con un massimo di
50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per
cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai
fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o
compensi si intendono quelli indicati al
comma 4, lettera a). In caso di
rettifica, nella motivazione dell'atto
devono essere evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto
inadeguate a stimare correttamente il volume
di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente
disposizione si applica a condizione che non
siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi
2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, nonche' al comma 2-bis
dell'articolo 32 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e
4-bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificate e
introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17
del presente articolo, hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione
di quelle previste alla lettera b)
del comma 4 del citato articolo 10 che hanno
effetto dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti
titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di
normalita' economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati
ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai
medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione
dell'attivita', di liquidazione ordinaria
ovvero di non normale svolgimento
dell'attivita', puo' altresi' essere
richiesta la compilazione del modello,
allegato alla dichiarazione, previsto per i
soggetti cui si applicano gli studi di
settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con riferimento al primo
periodo d'imposta di esercizio
dell'attivita', sono definiti appositi
indicatori di coerenza per la individuazione
dei requisiti minimi di continuita' della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e
delle modalita' di svolgimento della
attivita' medesima.
21. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati
gli indicatori di cui al comma 20, anche per
settori economicamente omogenei, da
applicare a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri
selettivi e' programmata una specifica
attivita' di controllo nei confronti dei
soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell'applicazione degli indicatori
di cui al comma 20.
23. All'articolo 10, comma 1, della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "qualora l'ammontare dei
ricavi o compensi dichiarati risulta
inferiore all'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli
studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, come modificate dal comma 23,
limitatamente alla lettera a),
hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
25. All'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si
applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a
seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non e' superiore al 10 per
cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato".
26. All'articolo 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 4
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si
applica se la maggiore imposta accertata o
la minore imposta detraibile o rimborsabile,
a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non e' superiore al 10 per
cento di quella dichiarata".
27. All'articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si
applica se il maggior imponibile, accertato
a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non e' superiore al 10 per
cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1,
lettera b), dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del
destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1,
lettera c), dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del
destinatario".
29. Le disposizioni introdotte dalle
lettere a) e b) del comma
28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio
2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in
cui l'acquirente non sia il destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o
non abbia con se' la tessera sanitaria,
l'indicazione del codice fiscale puo' essere
riportata a mano sullo scontrino fiscale
direttamente dal destinatario, fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, in materia di obbligo di
rilevazione del codice fiscale da parte del
farmacista.
30. Al fine di contrastare l'indebita
effettuazione delle compensazioni previste
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, i titolari di partita IVA, entro il
quinto giorno precedente quello in cui
intendono effettuare l'operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000
euro, comunicano all'Agenzia delle entrate,
in via telematica, l'importo e la tipologia
dei crediti oggetto della successiva
compensazione. La mancata comunicazione da
parte dell'Agenzia delle entrate al
contribuente, entro il terzo giorno
successivo a quello di comunicazione, vale
come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita', anche progressive, per
l'attuazione delle disposizioni del comma
30. Con il predetto provvedimento, in
particolare, sono stabilite le procedure di
controllo volte ad impedire l'utilizzo
indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi 30 e 31, per un importo
pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007,
e' iscritta sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa
al predetto Fondo e' ridotta di 183,8
milioni di euro per l'anno 2008.
33. All'articolo 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a),
nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad
euro 2.582" e il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La violazione e'
punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni,
di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e in caso di
controllo ai sensi degli articoli 36-ter
e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
caso di liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni e di controllo di
cui agli articoli 54 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione
l'articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' disposta a carico
dei predetti soggetti la sospensione dalla
facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un
periodo da uno a tre anni. In caso di
ripetute violazioni commesse successivamente
al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave
il mancato pagamento della suddetta
sanzione";
b) al comma 1, lettera b),
primo periodo,, le parole: "da lire un
milione a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad
euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
"1-bis. Nei casi di
violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3
del presente articolo e dell'articolo 7-bis,
si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia
operato il trasgressore e' obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al
pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e dell'articolo 7-bis
sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle
segnalazioni inviate dagli uffici locali
della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno
solare di riferimento e, fino al compimento
dei termini di decadenza, puo' essere
integrato o modificato dalla medesima
direzione regionale. I provvedimenti ivi
previsti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei soggetti che hanno commesso
la violazione per l'eventuale adozione di
ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258
a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui all'articolo
7-bis e ai commi 1 e 3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, ferma restando l'applicazione
dell' articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle
ipotesi in cui la violazione sia stata gia'
contestata alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si da' luogo a
restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra
natura relative agli autoveicoli utilizzati
per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie, sono riconosciute a condizione che
gli autoveicoli siano utilizzati in via
esclusiva o prevalente a beneficio dei
predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito delle autovetture per le
quali l'acquirente ha usufruito dei benefici
fiscali prima del decorso del termine di due
anni dall' acquisto, e' dovuta la differenza
fra l'imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'
applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili
che, in seguito a mutate necessita' dovute
al proprio handicap, cedano il
proprio veicolo per acquistarne un altro su
cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti
per attivita' di lavoro autonomo, mediche e
paramediche, svolte nell'ambito delle
strutture sanitarie private e' effettuata in
modo unitario dalle stesse strutture
sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in
nome e per conto del prestatore di lavoro
autonomo e a riversarlo contestualmente al
medesimo;
b) registrare nelle scritture
contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna
prestazione di lavoro autonomo resa
nell'ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al
comma 38 comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei
compensi complessivamente riscossi per
ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
termini e le modalita' per la comunicazione
prevista dal comma 39 nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione
dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38
a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo
2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni
di cui ai commi 38 e 39 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Restano
fermi in capo ai singoli prestatori di
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti per lo svolgimento
dell'attivita'.
43. Dopo l'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 25-ter. -
(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore). - 1.
Il condominio quale sostituto di imposta
opera all'atto del pagamento una ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui
corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o
servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate
nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al
comma 1 e' operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera
i), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
44. All'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito
dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di
costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di
apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo
21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal
decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di
personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di
materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui al
quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE
del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui
necessita la preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere
b), c) e d) del
sesto comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
11.633, come modificato dal comma 44 del
presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla
data di autorizzazione della misura ai sensi
dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977.
46. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
"d-bis) gli agenti di
affari in mediazione iscritti nella sezione
degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attivita' per la
conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli agenti
immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d-bis), sono solidalmente
tenuti al pagamento dell'imposta per le
scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro
attivita' per la conclusione degli affari".
47. All'articolo 8, comma 1, della legge
3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una
somma compresa tra lire un milione e lire
quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500
e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai
seguenti:
"22. All'atto della cessione
dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA,
le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalita',
ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un
mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di
fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la
ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso
da persona fisica, ovvero del mediatore non
legale rappresentante che ha operato per la
stessa societa';
b) il codice fiscale o la
partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione
al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di
riferimento per il titolare ovvero per il
legale rappresentante o mediatore che ha
operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa
sostenuta per tale attivita' e le analitiche
modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza
dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari
in mediazione ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, il notaio e' obbligato ad
effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei dati di cui al comma 22, si
applica la sanzione amministrativa da 500
euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta
di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni".
49. Le disposizioni di cui al comma 22
dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo
vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, trovano
applicazione con riferimento ai pagamenti
effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai principi recati dall'
articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di
contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la
tutela del giocatore, con uno o piu'
provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' per procedere alla rimozione
dell'offerta, attraverso le reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse
o concorsi pronostici con vincite in denaro
in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o
abilitativo o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa
Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto
degli obblighi comunitari. L'inosservanza
dei provvedimenti adottati in attuazione
della presente disposizione comporta
l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni
amministrative pecuniarie da 30.000 euro a
180.000 curo per ciascuna violazione
accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i commi da 535 a 538
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati e cessano di
avere effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000
euro per ciascun anno del triennio
2007-2009, a favore del Ministero della
pubblica istruzione, per la realizzazione di
campagne di informazione e di educazione dei
giovani, da effettuare in collaborazione con
le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
realizzazione di programmi educativi dei
ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realta' dei rischi derivanti
dal vizio del gioco e a sviluppare un
approccio responsabile al gioco. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a disciplinare le modalita'
e i criteri per lo svolgimento delle
campagne informative di cui al presente
comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
sono trasmessi alle regioni i dati relativi
all'import/export del sistema
doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province
autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate
nell'anno precedente dai contribuenti
residenti.
54. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' tecniche
di trasmissione in via telematica dei dati
delle dichiarazioni nel rispetto delle
disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati dell' import/export
alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' istituito il sistema
integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione ed alla gestione coordinata
delle informazioni dell'intero settore
pubblico per l'analisi ed il monitoraggio
della pressione fiscale e dell'andamento dei
flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per le
riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria che esprime il
proprio giudizio tassativamente entro
quindici giorni, da adottare entro il 31
marzo 2007 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, sono individuate
le basi di dati di interesse nazionale che
compongono il sistema integrato e sono
definiti le regole tecniche per l'accesso e
la consultazione da parte delle pubbliche
amministrazioni abilitate nonche' i servizi
di natura amministrativa e tecnica che il
Ministero dell'economia e delle finanze
eroga alle amministrazioni che ne facciano
richiesta per la utilizzazione e la
valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo
l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme
restando le attribuzioni di cui all'
articolo 2, la Commissione:
a) effettua indagini e
ricerche, tramite consultazioni e audizioni
di organismi nazionali e internazionali, per
valutare l'impatto delle soluzioni tecniche
sugli intermediari incaricati di svolgere
servizi fiscali tra contribuenti e
amministrazioni;
b) esprime un parere sulle
attivita' svolte annualmente dall' anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel
corso dell' anno".
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle
finanze ha facolta' di rendere pubblici,
senza riferimenti nominativi, statistiche ed
elaborazioni relative ai dati di cui al
primo comma, nonche', per esclusive
finalita' di studio e di ricerca, i medesimi
dati, sotto forma di collezioni campionarie,
privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque
secondo modalita' che rendano questi ultimi
non identificabili".
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59
non derivano oneri per il bilancio dello
Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, a fini di monitoraggio, le
modalita' per introdurre in tutte le
amministrazioni pubbliche criteri di
contabilita' economica, nonche' i tempi, le
modalita' e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali
dei bilanci standard e dei dati di
contabilita'.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. -
(Comunicazione degli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni). -
1. A partire dalle dichiarazioni
presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito
previsto dall'articolo 6, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei
termini di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni, gli esiti
della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in
ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate
puo', su istanza motivata, derogare all'
obbligo previsto dalla lettera a)
del comma 1, qualora siano riconosciute
difficolta' da parte degli intermediari
nell'espletamento delle attivita' di cui
alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, decorre dal
sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell'invito di cui
alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalita' della
risposta telematica".
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla
lettera c) del comma 1
dell'articolo 10 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare
nella dichiarazione annuale il codice
fiscale del soggetto beneficiario delle
somme.
64. All'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono
inseriti i seguenti:
"25-bis. Ai fini dei
controlli sugli oneri detraibili di cui alla
lettera c) del comma 1
dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
gli enti e le casse aventi esclusivamente
fine assistenziale devono comunicare in via
telematica all'Anagrafe tributaria gli
elenchi dei soggetti ai quali sono state
rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 51 del
citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i
termini e le modalita' delle trasmissioni
sono definiti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate".
65. All'articolo 37-bis, comma
3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la lettera f-ter) e' aggiunta la
seguente:
"f-quater) pattuizioni
intercorse tra societa' controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, una delle quali avente sede
legale in uno degli Stati o nei territori a
regime fiscale privilegiato, individuati ai
sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il
pagamento di somme a titolo di clausola
penale, multa, caparra confirmatoria o
penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di
dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle
entrate entro il 15 febbraio".
68. All'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole:
"titolari" sono inserite le seguenti: ", o
dipendenti da loro delegati,".
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, il comma 12-bis e' sostituito
dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100
euro di cui al quarto comma dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 30 giugno
2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro.
Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il
limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31
gennaio 2008 il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni
impeditive del soggetto tenuto al pagamento,
che consentono di derogare ai limiti
indicati nel presente comma".
70. All'articolo 93 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il
comma 5 e' abrogato. La disposizione del
periodo precedente si applica alle opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale la
cui esecuzione ha inizio a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2006.
71. All'articolo 107, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al terzo periodo, le parole:
"nell'esercizio stesso e nei successivi ma
non oltre il quinto" sono sostituite dalle
seguenti: "in quote costanti nell' esercizio
stesso e nei cinque successivi".
72. All'articolo 84, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione totale o
parziale del reddito la perdita riportabile
e' diminuita in misura proporzionalmente
corrispondente alla quota di esenzione
applicabile in presenza di un reddito
imponibile. Per i soggetti che fruiscono di
un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione
del reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente
articolo, si applicano ai redditi prodotti e
agli utili realizzati a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006.
74. All' articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c),
dopo le parole: "dalle societa'," sono
inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
2) alla lettera d), dopo le
parole: "di ogni tipo," sono inserite le
seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui
i beneficiari del trust siano
individuati, i redditi conseguiti dal
trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell' atto di
costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in
parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust
e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni,
in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti
nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli
indicati nel citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, quando,
successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento
di proprieta' di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti
reali immobiliari, anche per quote, nonche'
vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All'articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
g-quinquies) e' inserita la seguente:
"g-sexies) i redditi
imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se
non residenti;".
76. All'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, lettera
b), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti:
"nonche' i trust,";
b) al secondo comma, lettera
g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti:
"nonche' i trust,".
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la
lettera a), e' inserita la
seguente:
"a-bis) devoluti a favore
dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la
lettera a), e' inserita la
seguente:
"a-bis) a favore dei
fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento" ;
c) dopo il comma 49 e' inserito
il seguente:
"49-bis. Se il beneficiario
dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e'
una persona portatrice di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica
esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera l'ammontare di
1.500.000 curo".
78. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"4-ter. I trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia
di cui agli articoli 768-bis e
seguenti del codice civile a favore dei
discendenti, di aziende o rami di esse, di
quote sociali e di azioni non sono soggetti
all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta
limitatamente alle partecipazioni mediante
le quali e' acquisito o integrato il
controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile. Il
beneficio si applica a condizione che gli
aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il
controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o
all'atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso. Il mancato
rispetto della condizione di cui al periodo
precedente comporta la decadenza dal
beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e degli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"l-bis. Resta comunque
ferma l'esclusione dell'avviamento nella
determinazione della base imponibile delle
aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e
78 si applicano alle successioni apertesi a
decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli
atti pubblici formati, agli atti a titolo
gratuito fatti, alle scritture private
autenticate e alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
80. L'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento).
- 1. L'imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della
tariffa allegata:
a) mediante pagamento
dell'imposta ad intermediario convenzionato
con l'Agenzia delle entrate, il quale
rilascia, con modalita' telematiche,
apposito contrassegno;
b) in modo virtuale,
mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi
dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10
per difetto o per eccesso a seconda che si
tratti rispettivamente di frazioni fino ad
euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e'
dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad
eccezione delle cambiali e dei vaglia
cambiari di cui, rispettivamente,
all'articolo 6, numero 1, lettere a)
e b), e numero 2, della tariffa -
Allegato A - annessa al presente decreto,
per i quali l'imposta minima e' stabilita in
euro 0,50".
81. All'articolo 39, comma 13, alinea,
primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono
inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto
al quale l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ha rilasciato il nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d'imposta e'
identificato nell' ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, ove in possesso di
tale nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio
2004 sono soggetti passivi d'imposta fino
alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di
rete o fino alla data della revoca del nulla
osta stesso".
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il comma 13-bis e'
sostituito dal seguente:
"13-bis. Il prelievo
erariale unico e' assolto dai soggetti
passivi d'imposta, con riferimento a ciascun
anno solare, mediante versamenti periodici
relativi ai singoli periodi contabili e
mediante un versamento annuale a saldo. Con
provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in
cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo
del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno
solare;
c) i termini e le modalita'
con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il
versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per
l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei
versamenti periodici rispetto al prelievo
erariale unico dovuto per l'intero anno
solare;
e) i termini e le modalita'
con cui i concessionari di rete, individuati
ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell' articolo 14-bis,
i dati relativi alle somme giocate nonche'
gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) le modalita' con cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' concedere su istanza dei soggetti
passivi d'imposta la rateizzazione delle
somme dovute nelle ipotesi in cui questi
ultimi si trovino in temporanea situazione
di difficolta'".
83. Fino alla emanazione dei
provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come sostituito dal comma 82 del
presente articolo, il prelievo erariale
unico e' assolto dai soggetti passivi
d'imposta con le modalita' e nei termini
stabiliti nei decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono inseriti i seguenti:
"Art. 39-bis. -
(Liquidazione del prelievo erariale unico e
controllo dei versamenti). - 1.
Per gli apparecchi previsti all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a
quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione
dell'imposta dovuta per i periodi contabili
e per l'anno solare sulla base dei dati
correttamente trasmessi dai concessionari in
applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis,
lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei
versamenti effettuati dai concessionari
stessi.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti
dovuti, l'esito del controllo automatizzato
e' comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario di rete che rilevi eventuali
dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nel controllo dei versamenti,
puo' fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalita' di
effettuazione della liquidazione del
prelievo erariale unico e del controllo dei
relativi versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. -
(Riscossione delle somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le
somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano
dovute a titolo di prelievo erariale unico,
nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di
decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico. Per la
determinazione del contenuto del ruolo,
delle procedure, delle modalita' della sua
formazione e dei tempi di consegna, si
applica il regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321.
2. Le cartelle di pagamento
recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello
per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico.
3. L'iscrizione a ruolo non
e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare,
con le modalita' indicate nell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, le somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dal comma 2
dell'articolo 39-bis ovvero della
comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario di rete. In questi casi,
l'ammontare della sanzione amministrativa
per tardivo od omesso versamento e' ridotto
ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della
comunicazione.
4. Qualora il concessionario
di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma
1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procede alla riscossione delle
somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di
rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica al
concessionario della riscossione l'importo
del credito per imposta, sanzioni e
interessi che e' stato estinto tramite
l'escussione delle garanzie e il
concessionario della riscossione procede
alla riscossione coattiva dell'eventuale
credito residuo secondo le disposizioni di
cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
Art. 39-quater. -
(Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). - 1.
Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell'adempimento dei loro
compiti si avvalgono delle attribuzioni e
dei poteri indicati nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Per l'esecuzione di accessi,
ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale
unico e' dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d'azzardo, privi del
nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite
apparecchi e congegni muniti del nulla osta
di cui al predetto articolo 38, comma 5, il
cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo.
Per gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta il prelievo erariale unico, gli
interessi e le sanzioni amministrative sono
dovuti dal soggetto che ha provveduto alla
loro installazione. E' responsabile in
solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi
e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo
erariale unico accertato rispetto a quello
calcolato sulla base dei dati di
funzionamento trasmessi tramite la rete
telematica prevista dal comma 4
dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni,
gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito o, nel caso in cui non sia
possibile la loro identificazione, dal
concessionario di rete a cui e' stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili
in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative relativi agli
apparecchi e congegni di cui al quarto
periodo, il soggetto che ha provveduto alla
loro installazione, il possessore dei locali
in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta,
qualora non siano gia' debitori di tali
somme a titolo principale.
3. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procedono alIaccertamento della
base imponibile e del prelievo erariale
unico dovuto per gli apparecchi e congegni
di cui al comma 2 mediante la lettura dei
dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i
quali i dati relativi alle somme giocate non
siano memorizzati o leggibili, risultino
memorizzati in modo non corretto o siano
stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato determinano induttivamente
l'ammontare delle somme giocate sulla base
dell'importo forfetario giornaliero definito
con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli
accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui sono state giocate, tramite gli
apparecchi e congegni indicati negli stessi
commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. -
(Sanzioni in materia di prelievo erariale
unico). - 1. La sanzione prevista
nell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni, si applica anche
alle violazioni, indicate nello stesso comma
1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che
erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco
d'azzardo, privi del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi
e congegni muniti del nulla osta di cui al
predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo, si applica
la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell'ammontare del prelievo
erariale unico dovuto, con un minimo di euro
1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate
con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis,
lettera e), dell'articolo 39 del
presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. -
(Responsabilita' solidale dei terzi
incaricati della raccolta delle somme
giocate). - 1. I terzi
incaricati della raccolta di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente
responsabili con i concessionari di rete per
il versamento del prelievo erariale unico
dovuto con riferimento alle somme giocate
che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche'
per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalita' di
accertamento e di contestazione della
responsabilita' solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. -
(Disposizioni transitorie). - 1.
Per le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano
dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di
prelievo erariale unico, nonche' di
interessi e di sanzioni, i termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter,
previsti a pena di decadenza per rendere
esecutivi i ruoli e per la notifica delle
relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009
e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definiti i dati relativi alle
annualita' di cui al comma 1 che i
concessionari di rete devono comunicare
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonche' i relativi termini e
modalita' di trasmissione".
85. All'articolo 110, comma 5, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo le parole: "escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli
apparecchi di cui al comma 6".
86. All'articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e
congegni da intrattenimento di cui ai commi
6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od
importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni
di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od
importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni
di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio
nazionale distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici
od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di
apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La
stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in
danaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi;
d) chiunque, sul territorio
nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione
di una delle violazioni di cui alle lettere
a), b), c) e
d), e' preclusa all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle
violazioni titoli autorizzatori concernenti
la distribuzione e l'installazione di
apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di
apparecchi di cui al comma 7, per un periodo
di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli
autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione
amministrativa da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, un nuovo concorso pronostici su base
ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco
caratterizzata dalla possibilita' di
garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per
cento della posta di gioco a montepremi, del
5,71 per cento alle attivita' di gestione,
dell' 8 per cento come compenso per
l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per
cento come entrate erariali sotto forma di
imposta unica e dell' 11,29 per cento a
favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso
pronostici da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, delle agenzie di
scommessa, nonche' negli ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato introduce con uno o piu'
provvedimenti scommesse a quota fissa e a
totalizzatore su simulazioni di eventi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da
parte dei concessionari di cui all'articolo
38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle
agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione
del palinsesto delle scommesse affidata
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
c) esiti delle simulazioni
sugli eventi determinati in modo principale
dal caso;
d) per le scommesse a quota
fissa, applicazione delle aliquote d'imposta
previste all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a
totalizzatore, applicazione di una imposta
del 12 per cento e di un montepremi non
inferiore al 75 per cento della posta di
gioco.
89. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato stabilisce con propri
provvedimenti, ogni qual volta ritenuto
necessario ai fini dell'equilibrio
complessivo dell'offerta, le innovazioni da
apportare al gioco del Lotto aventi ad
oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti
del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la
sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti
dall'articolo 11-quinquiesdecies,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori
forme di gioco ispirate ai meccanismi di
gioco del Lotto, anche prevedendo modalita'
di fruizione distinte da quelle attuali, al
fine di ampliare l'offerta di giochi
numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di affidamento
in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al
criterio dell'offerta economicamente piu'
conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di
procedura di selezione aperta ai piu'
qualificati operatori italiani ed esteri,
secondo i principi e le regole previste in
materia dalla normativa nazionale e
comunitaria, evitando comunque il
determinarsi di posizioni dominanti sul
mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi
numerici a totalizzatore nazionale da
affidare con procedura di selezione,
dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari
ed opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, non che' di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e
della formula di gioco dell'Enalotto e
previsione di nuovi giochi numerici a
totalizzatore nazionale, anche al fine di
assicurare il costante allineamento
dell'offerta del gioco all'evoluzione della
domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante
miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a
totalizzatore nazionale, al fine di
preservare i preminenti interessi pubblici
connessi al loro regolare ed ininterrotto
svolgimento, anche con l'apporto dei punti
di vendita titolari di contratti con
concessionari per la commercializzazione di
tali giochi;
e) coerenza della soluzione
concessoria individuata con la finalita' di
progressiva costituzione della rete unitaria
dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della
concessione, di una rete di almeno 15.000
punti di vendita non coincidenti con quelli
dei concessionari della raccolta del gioco
del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuita'
di esercizio del gioco Enalotto e del suo
gioco opzionale, nonche' la tutela dei
preminenti interessi pubblici connessi,
nelle more dell'operativita' della nuova
concessione, da affidare a seguito della
prevista procedura di selezione, la gestione
del gioco continua ad essere assicurata
dall'attuale concessionario, fino al 30
giugno 2007. Con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
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