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Legge 27 dicembre 2006, n.
296
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244
Art. 1.
1. Per l'anno 2007, il livello massimo
del saldo netto da finanziare e' determinato
in termini di competenza in 29.000 milioni
di euro, al netto di 12.520 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all' articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo
ad interventi non considerati nel bilancio
di previsione per il 2007, e' fissato, in
termini di competenza, in 240.500 milioni di
euro per l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello
massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente
legge, e' determinato, rispettivamente, in
26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni
di euro, al netto di 8.850 milioni di euro
per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in
214.000 milioni di euro ed in 208.000
milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2008 e 2009, il
livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato, rispettivamente,
in 19.500 milioni di euro ed in 10.500
milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 208.000 milioni di euro
ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di
cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2007 rispetto alle
previsioni sono prioritariamente destinate a
realizzare gli obiettivi di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni e sui
saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria 2007-2011. In quanto
eccedenti rispetto a tali obiettivi, le
eventuali maggiori entrate derivanti dalla
lotta all'evasione fiscale sono destinate,
qualora permanenti, a riduzioni della
pressione fiscale finalizzata al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
equita' sociale, dando priorita' a misure di
sostegno del reddito di soggetti incapienti
ovvero appartenenti alle fasce di reddito
piu' basse, salvo che si renda necessario
assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamita' naturali ovvero
improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il
Ministro dell'economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione che
definisce i risultati derivanti dalla lotta
all'evasione, quantificando le maggiori
entrate permanenti da destinare a riduzioni
della pressione fiscale ai sensi del comma
4.
6. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo
alla base imponibile, al comma 1, le parole:
", nonche' delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,"
sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione
dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro,
23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e
fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e
fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e
fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro,
43 per cento.
2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500
euro, goduti per l'intero anno, redditi di
terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e il reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e'
determinata operando sull'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15 e 16 nonche' in altre disposizioni di
legge.
4. Dall'imposta netta si
detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei
crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta
relativa al periodo d'imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per
carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia
i seguenti importi:
a) per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del
prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito
complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 15.000 euro ma
non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 40.000 euro ma
non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione
spettante ai sensi della lettera a)
e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 29.200 euro ma
non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 34.700 euro ma
non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 35.000 euro ma
non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 35.100 euro ma
non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun
figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati. La detrazione e'
aumentata a 900 euro per ciascun figlio di
eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari
a 220 euro per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con piu' di tre figli a carico
la detrazione e' aumentata di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di
95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di
piu' figli, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni
figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra
i genitori non legalmente ed effettivamente
separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu'
elevato. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in
mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso la detrazione e'
ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in
parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per
intero al secondo genitore. Quest'ultimo,
salvo diverso accordo tra le parti, e'
tenuto a riversare all'altro genitore
affidatario un importo pari all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento
congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge
fiscalmente a carico dell'altro, la
detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca
o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non e'
coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste
alla lettera a);
d) 750 euro, da
ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni
altra persona indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000
euro.
2. Le detrazioni
di cui al comma 1 spettano a condizione che
le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente
da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al
lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni
per carichi di famiglia sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), e'
uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al
comma 1, lettera a), numeri 1) e
3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari
a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi,
il risultato dei predetti rapporti si assume
nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Altre
detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d),
h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il
reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690
euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro,
aumentata del prodotto tra 502 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione
spettante ai sensi del comma 1, lettera
c), e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 23.000 euro ma non a 24.000
euro;
b) 20 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 24.000 euro ma non a 25.000
euro;
c) 30 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 25.000 euro ma non a 26.000
euro;
d) 40 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 26.000 euro ma non a 27.700
euro;
e) 25 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 27.700 euro ma non a 28.000
euro.
3. Se alla
formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quella di cui al comma 1
del presente articolo, rapportata al periodo
di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se
il reddito complessivo non supera 7.500
euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro,
aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se
il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla
formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni
concorrono uno o piu' redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del
presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno e non cumulabile con
quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se
il reddito complessivo non supera 7.750
euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro,
aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se
il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla
formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 50, comma 1, lettere e),
f), g), h) e
i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere
i) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se
il reddito complessivo non supera 4.800
euro;
b) 1.104 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato
dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5
e' maggiore di zero, lo stesso si assume
nelle prime quattro cifre decimali.";
e) all'articolo 24,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Dall'imposta
lorda si scomputano le detrazioni di cui
all'articolo 13 nonche' quelle di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a),
b), g), h),
h-bis) e i). Le detrazioni per
carichi di famiglia non competono".
7. All'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a),
al primo periodo, le parole da: ", al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi i e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "ed effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e
13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le
parole: "Le deduzioni di cui all' articolo
12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c),
le parole: "al netto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c) al comma 3, primo periodo,
le parole: "delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli
articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
9. Ai fini della determinazione
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui trattamenti di fine
rapporto, sulle indennita' equipollenti e
sulle altre indennita' e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se
piu' favorevoli, le aliquote e gli scaglioni
di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore
delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito
loro derivante dalle disposizioni dei commi
da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel
comma 322, da definire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell'assegno
per il nucleo familiare sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli
importi annuali dell'assegno per il nucleo
familiare, con riferimento ai nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno
un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un
figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili, sono rideterminati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la
Tabella 1 allegata alla presente legge.
Sulla base di detti importi annuali, sono
elaborate a cura dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) le tabelle
contenenti gli importi mensili, giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali
della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio
2007 gli importi degli assegni per tutte le
altre tipologie di nuclei familiari con
figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli
importi degli assegni per i nuclei con figli
di cui alle lettere a) e b)
nonche' quelli per i nuclei senza figli
possono essere ulteriormente rimodulati
secondo criteri analoghi a quelli indicati
alla lettera a), con decreto
interministeriale del Ministro delle
politiche per la famiglia e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla
coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli
assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari
con piu' di tre figli o equiparati di eta'
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della
determinazione dell'assegno rilevano al pari
dei figli minori anche i figli di eta'
superiore a 18 anni compiuti e inferiore a
21 anni compiuti purche' studenti o
apprendisti;
e) restano fermi i criteri di
rivalutazione dei livelli di reddito
familiare di cui all'articolo 2, comma 12,
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153, che trovano
applicazione a decorrere dall'anno 2008.
12. All'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e'
inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1°
gennaio 2007 una quota dell'accisa sul
gasolio per autotrazione (codici NC da 2710
19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla
regione a statuto ordinario nel cui
territorio avviene il consumo. Per gli anni
2007, 2008 e 2009, la predetta quota e'
fissata, rispettivamente, nella misura di
0,00266 euro al litro, nella misura di
0,00288 euro al litro e nella misura di
0,00307 euro al litro. Con la legge
finanziaria per l'anno 2010 la suddetta
quota e' rideterminata, ove necessario e
compatibilmente con il rispetto degli
equilibri della finanza pubblica, al fine di
completare la compensazione, a favore delle
regioni a statuto ordinario, della minore
entrata registrata nell'anno 2005 rispetto
all'anno 2004 relativamente alla
compartecipazione all'accisa sulla benzina
di cui al comma 12. L'ammontare della
predetta quota viene versato dai soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa e
riversato dalla struttura di gestione in
apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La
ripartizione delle somme viene effettuata
sulla base dei quantitativi erogati
nell'anno precedente dagli impianti di
distribuzione di carburante che risultano
dal registro di carico e scarico previsto
dall'articolo 25, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-bis. -
(Modalita' di revisione ed aggiornamento
degli studi di settore). - 1.
Gli studi di settore previsti all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, sono soggetti a
revisione, al massimo, ogni tre anni dalla
data di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero da quella dell'ultima
revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all'articolo
10, comma 7. Nella fase di revisione degli
studi di settore si tiene anche conto dei
dati e delle statistiche ufficiali, quali
quelli di contabilita' nazionale, al fine di
mantenere, nel medio periodo, la
rappresentativita' degli stessi rispetto
alla realta' economica cui si riferiscono.
La revisione degli studi di settore e'
programmata con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione
e della revisione degli studi di settore si
tiene anche conto di valori di coerenza,
risultanti da specifici indicatori definiti
da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore
economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione
degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che tengono conto degli
indicatori di coerenza di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma
13, con effetto dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto
di specifici indicatori di normalita'
economica, di significativa rilevanza,
idonei alla individuazione di ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio della specifica attivita' svolta.
Ai fini della relativa approvazione non si
applica la disposizione di cui all'articolo
10, comma 7, secondo periodo, della legge 8
maggio 1998, n. 146. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 10 della medesima legge.
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del
comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c),
d) ed e), o compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di
settore dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Tale limite non puo', comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o
cessato l'attivita' nel periodo d'imposta.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio
dell'attivita', da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di
cessazione, nonche' quando l'attivita'
costituisce mera prosecuzione di attivita'
svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un
periodo di non normale svolgimento
dell'attivita'".
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente:
"4-bis. Le
rettifiche sulla base di presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non possono essere
effettuate nei confronti dei contribuenti
che dichiarino, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai
fini dell'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi'
conto dei valori di coerenza risultanti
dagli specifici indicatori, di cui
all'articolo 10-bis, comma 2, della
presente legge, qualora l'ammontare delle
attivita' non dichiarate, con un massimo di
50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per
cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai
fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o
compensi si intendono quelli indicati al
comma 4, lettera a). In caso di
rettifica, nella motivazione dell'atto
devono essere evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto
inadeguate a stimare correttamente il volume
di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente
disposizione si applica a condizione che non
siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi
2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, nonche' al comma 2-bis
dell'articolo 32 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e
4-bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificate e
introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17
del presente articolo, hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione
di quelle previste alla lettera b)
del comma 4 del citato articolo 10 che hanno
effetto dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti
titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di
normalita' economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati
ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai
medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione
dell'attivita', di liquidazione ordinaria
ovvero di non normale svolgimento
dell'attivita', puo' altresi' essere
richiesta la compilazione del modello,
allegato alla dichiarazione, previsto per i
soggetti cui si applicano gli studi di
settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con riferimento al primo
periodo d'imposta di esercizio
dell'attivita', sono definiti appositi
indicatori di coerenza per la individuazione
dei requisiti minimi di continuita' della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e
delle modalita' di svolgimento della
attivita' medesima.
21. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati
gli indicatori di cui al comma 20, anche per
settori economicamente omogenei, da
applicare a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri
selettivi e' programmata una specifica
attivita' di controllo nei confronti dei
soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell'applicazione degli indicatori
di cui al comma 20.
23. All'articolo 10, comma 1, della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "qualora l'ammontare dei
ricavi o compensi dichiarati risulta
inferiore all'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli
studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, come modificate dal comma 23,
limitatamente alla lettera a),
hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
25. All'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si
applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a
seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non e' superiore al 10 per
cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato".
26. All'articolo 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 4
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si
applica se la maggiore imposta accertata o
la minore imposta detraibile o rimborsabile,
a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non e' superiore al 10 per
cento di quella dichiarata".
27. All'articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si
applica se il maggior imponibile, accertato
a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non e' superiore al 10 per
cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1,
lettera b), dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del
destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1,
lettera c), dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del
destinatario".
29. Le disposizioni introdotte dalle
lettere a) e b) del comma
28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio
2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in
cui l'acquirente non sia il destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o
non abbia con se' la tessera sanitaria,
l'indicazione del codice fiscale puo' essere
riportata a mano sullo scontrino fiscale
direttamente dal destinatario, fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, in materia di obbligo di
rilevazione del codice fiscale da parte del
farmacista.
30. Al fine di contrastare l'indebita
effettuazione delle compensazioni previste
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, i titolari di partita IVA, entro il
quinto giorno precedente quello in cui
intendono effettuare l'operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000
euro, comunicano all'Agenzia delle entrate,
in via telematica, l'importo e la tipologia
dei crediti oggetto della successiva
compensazione. La mancata comunicazione da
parte dell'Agenzia delle entrate al
contribuente, entro il terzo giorno
successivo a quello di comunicazione, vale
come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita', anche progressive, per
l'attuazione delle disposizioni del comma
30. Con il predetto provvedimento, in
particolare, sono stabilite le procedure di
controllo volte ad impedire l'utilizzo
indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi 30 e 31, per un importo
pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007,
e' iscritta sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa
al predetto Fondo e' ridotta di 183,8
milioni di euro per l'anno 2008.
33. All'articolo 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a),
nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad
euro 2.582" e il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La violazione e'
punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni,
di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e in caso di
controllo ai sensi degli articoli 36-ter
e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
caso di liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni e di controllo di
cui agli articoli 54 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione
l'articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' disposta a carico
dei predetti soggetti la sospensione dalla
facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un
periodo da uno a tre anni. In caso di
ripetute violazioni commesse successivamente
al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave
il mancato pagamento della suddetta
sanzione";
b) al comma 1, lettera b),
primo periodo,, le parole: "da lire un
milione a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad
euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
"1-bis. Nei casi di
violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3
del presente articolo e dell'articolo 7-bis,
si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia
operato il trasgressore e' obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al
pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e dell'articolo 7-bis
sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle
segnalazioni inviate dagli uffici locali
della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno
solare di riferimento e, fino al compimento
dei termini di decadenza, puo' essere
integrato o modificato dalla medesima
direzione regionale. I provvedimenti ivi
previsti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei soggetti che hanno commesso
la violazione per l'eventuale adozione di
ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258
a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui all'articolo
7-bis e ai commi 1 e 3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, ferma restando l'applicazione
dell' articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle
ipotesi in cui la violazione sia stata gia'
contestata alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si da' luogo a
restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra
natura relative agli autoveicoli utilizzati
per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie, sono riconosciute a condizione che
gli autoveicoli siano utilizzati in via
esclusiva o prevalente a beneficio dei
predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito delle autovetture per le
quali l'acquirente ha usufruito dei benefici
fiscali prima del decorso del termine di due
anni dall' acquisto, e' dovuta la differenza
fra l'imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'
applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili
che, in seguito a mutate necessita' dovute
al proprio handicap, cedano il
proprio veicolo per acquistarne un altro su
cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti
per attivita' di lavoro autonomo, mediche e
paramediche, svolte nell'ambito delle
strutture sanitarie private e' effettuata in
modo unitario dalle stesse strutture
sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in
nome e per conto del prestatore di lavoro
autonomo e a riversarlo contestualmente al
medesimo;
b) registrare nelle scritture
contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna
prestazione di lavoro autonomo resa
nell'ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al
comma 38 comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei
compensi complessivamente riscossi per
ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
termini e le modalita' per la comunicazione
prevista dal comma 39 nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione
dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38
a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo
2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni
di cui ai commi 38 e 39 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Restano
fermi in capo ai singoli prestatori di
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti per lo svolgimento
dell'attivita'.
43. Dopo l'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 25-ter. -
(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore). - 1.
Il condominio quale sostituto di imposta
opera all'atto del pagamento una ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui
corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o
servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate
nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al
comma 1 e' operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera
i), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
44. All'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito
dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di
costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di
apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo
21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal
decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di
personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di
materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui al
quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE
del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui
necessita la preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere
b), c) e d) del
sesto comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
11.633, come modificato dal comma 44 del
presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla
data di autorizzazione della misura ai sensi
dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977.
46. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
"d-bis) gli agenti di
affari in mediazione iscritti nella sezione
degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attivita' per la
conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli agenti
immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d-bis), sono solidalmente
tenuti al pagamento dell'imposta per le
scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro
attivita' per la conclusione degli affari".
47. All'articolo 8, comma 1, della legge
3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una
somma compresa tra lire un milione e lire
quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500
e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai
seguenti:
"22. All'atto della cessione
dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA,
le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalita',
ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un
mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di
fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la
ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso
da persona fisica, ovvero del mediatore non
legale rappresentante che ha operato per la
stessa societa';
b) il codice fiscale o la
partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione
al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di
riferimento per il titolare ovvero per il
legale rappresentante o mediatore che ha
operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa
sostenuta per tale attivita' e le analitiche
modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza
dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari
in mediazione ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, il notaio e' obbligato ad
effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei dati di cui al comma 22, si
applica la sanzione amministrativa da 500
euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta
di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni".
49. Le disposizioni di cui al comma 22
dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo
vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, trovano
applicazione con riferimento ai pagamenti
effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai principi recati dall'
articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di
contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la
tutela del giocatore, con uno o piu'
provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' per procedere alla rimozione
dell'offerta, attraverso le reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse
o concorsi pronostici con vincite in denaro
in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o
abilitativo o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa
Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto
degli obblighi comunitari. L'inosservanza
dei provvedimenti adottati in attuazione
della presente disposizione comporta
l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni
amministrative pecuniarie da 30.000 euro a
180.000 curo per ciascuna violazione
accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i commi da 535 a 538
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati e cessano di
avere effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000
euro per ciascun anno del triennio
2007-2009, a favore del Ministero della
pubblica istruzione, per la realizzazione di
campagne di informazione e di educazione dei
giovani, da effettuare in collaborazione con
le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
realizzazione di programmi educativi dei
ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realta' dei rischi derivanti
dal vizio del gioco e a sviluppare un
approccio responsabile al gioco. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a disciplinare le modalita'
e i criteri per lo svolgimento delle
campagne informative di cui al presente
comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
sono trasmessi alle regioni i dati relativi
all'import/export del sistema
doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province
autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate
nell'anno precedente dai contribuenti
residenti.
54. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' tecniche
di trasmissione in via telematica dei dati
delle dichiarazioni nel rispetto delle
disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati dell' import/export
alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' istituito il sistema
integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione ed alla gestione coordinata
delle informazioni dell'intero settore
pubblico per l'analisi ed il monitoraggio
della pressione fiscale e dell'andamento dei
flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per le
riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria che esprime il
proprio giudizio tassativamente entro
quindici giorni, da adottare entro il 31
marzo 2007 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, sono individuate
le basi di dati di interesse nazionale che
compongono il sistema integrato e sono
definiti le regole tecniche per l'accesso e
la consultazione da parte delle pubbliche
amministrazioni abilitate nonche' i servizi
di natura amministrativa e tecnica che il
Ministero dell'economia e delle finanze
eroga alle amministrazioni che ne facciano
richiesta per la utilizzazione e la
valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo
l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme
restando le attribuzioni di cui all'
articolo 2, la Commissione:
a) effettua indagini e
ricerche, tramite consultazioni e audizioni
di organismi nazionali e internazionali, per
valutare l'impatto delle soluzioni tecniche
sugli intermediari incaricati di svolgere
servizi fiscali tra contribuenti e
amministrazioni;
b) esprime un parere sulle
attivita' svolte annualmente dall' anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel
corso dell' anno".
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle
finanze ha facolta' di rendere pubblici,
senza riferimenti nominativi, statistiche ed
elaborazioni relative ai dati di cui al
primo comma, nonche', per esclusive
finalita' di studio e di ricerca, i medesimi
dati, sotto forma di collezioni campionarie,
privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque
secondo modalita' che rendano questi ultimi
non identificabili".
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59
non derivano oneri per il bilancio dello
Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, a fini di monitoraggio, le
modalita' per introdurre in tutte le
amministrazioni pubbliche criteri di
contabilita' economica, nonche' i tempi, le
modalita' e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali
dei bilanci standard e dei dati di
contabilita'.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. -
(Comunicazione degli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni). -
1. A partire dalle dichiarazioni
presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito
previsto dall'articolo 6, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei
termini di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni, gli esiti
della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in
ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate
puo', su istanza motivata, derogare all'
obbligo previsto dalla lettera a)
del comma 1, qualora siano riconosciute
difficolta' da parte degli intermediari
nell'espletamento delle attivita' di cui
alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, decorre dal
sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell'invito di cui
alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalita' della
risposta telematica".
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla
lettera c) del comma 1
dell'articolo 10 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare
nella dichiarazione annuale il codice
fiscale del soggetto beneficiario delle
somme.
64. All'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono
inseriti i seguenti:
"25-bis. Ai fini dei
controlli sugli oneri detraibili di cui alla
lettera c) del comma 1
dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
gli enti e le casse aventi esclusivamente
fine assistenziale devono comunicare in via
telematica all'Anagrafe tributaria gli
elenchi dei soggetti ai quali sono state
rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 51 del
citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i
termini e le modalita' delle trasmissioni
sono definiti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate".
65. All'articolo 37-bis, comma
3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la lettera f-ter) e' aggiunta la
seguente:
"f-quater) pattuizioni
intercorse tra societa' controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, una delle quali avente sede
legale in uno degli Stati o nei territori a
regime fiscale privilegiato, individuati ai
sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il
pagamento di somme a titolo di clausola
penale, multa, caparra confirmatoria o
penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di
dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle
entrate entro il 15 febbraio".
68. All'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole:
"titolari" sono inserite le seguenti: ", o
dipendenti da loro delegati,".
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, il comma 12-bis e' sostituito
dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100
euro di cui al quarto comma dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 30 giugno
2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro.
Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il
limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31
gennaio 2008 il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni
impeditive del soggetto tenuto al pagamento,
che consentono di derogare ai limiti
indicati nel presente comma".
70. All'articolo 93 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il
comma 5 e' abrogato. La disposizione del
periodo precedente si applica alle opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale la
cui esecuzione ha inizio a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2006.
71. All'articolo 107, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al terzo periodo, le parole:
"nell'esercizio stesso e nei successivi ma
non oltre il quinto" sono sostituite dalle
seguenti: "in quote costanti nell' esercizio
stesso e nei cinque successivi".
72. All'articolo 84, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione totale o
parziale del reddito la perdita riportabile
e' diminuita in misura proporzionalmente
corrispondente alla quota di esenzione
applicabile in presenza di un reddito
imponibile. Per i soggetti che fruiscono di
un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione
del reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente
articolo, si applicano ai redditi prodotti e
agli utili realizzati a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006.
74. All' articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c),
dopo le parole: "dalle societa'," sono
inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
2) alla lettera d), dopo le
parole: "di ogni tipo," sono inserite le
seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui
i beneficiari del trust siano
individuati, i redditi conseguiti dal
trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell' atto di
costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in
parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust
e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni,
in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti
nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli
indicati nel citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, quando,
successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento
di proprieta' di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti
reali immobiliari, anche per quote, nonche'
vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All'articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
g-quinquies) e' inserita la seguente:
"g-sexies) i redditi
imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se
non residenti;".
76. All'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, lettera
b), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti:
"nonche' i trust,";
b) al secondo comma, lettera
g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti:
"nonche' i trust,".
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la
lettera a), e' inserita la
seguente:
"a-bis) devoluti a favore
dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la
lettera a), e' inserita la
seguente:
"a-bis) a favore dei
fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento" ;
c) dopo il comma 49 e' inserito
il seguente:
"49-bis. Se il beneficiario
dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e'
una persona portatrice di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica
esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera l'ammontare di
1.500.000 curo".
78. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"4-ter. I trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia
di cui agli articoli 768-bis e
seguenti del codice civile a favore dei
discendenti, di aziende o rami di esse, di
quote sociali e di azioni non sono soggetti
all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta
limitatamente alle partecipazioni mediante
le quali e' acquisito o integrato il
controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile. Il
beneficio si applica a condizione che gli
aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il
controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o
all'atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso. Il mancato
rispetto della condizione di cui al periodo
precedente comporta la decadenza dal
beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e degli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"l-bis. Resta comunque
ferma l'esclusione dell'avviamento nella
determinazione della base imponibile delle
aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e
78 si applicano alle successioni apertesi a
decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli
atti pubblici formati, agli atti a titolo
gratuito fatti, alle scritture private
autenticate e alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
80. L'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento).
- 1. L'imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della
tariffa allegata:
a) mediante pagamento
dell'imposta ad intermediario convenzionato
con l'Agenzia delle entrate, il quale
rilascia, con modalita' telematiche,
apposito contrassegno;
b) in modo virtuale,
mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi
dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10
per difetto o per eccesso a seconda che si
tratti rispettivamente di frazioni fino ad
euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e'
dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad
eccezione delle cambiali e dei vaglia
cambiari di cui, rispettivamente,
all'articolo 6, numero 1, lettere a)
e b), e numero 2, della tariffa -
Allegato A - annessa al presente decreto,
per i quali l'imposta minima e' stabilita in
euro 0,50".
81. All'articolo 39, comma 13, alinea,
primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono
inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto
al quale l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ha rilasciato il nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d'imposta e'
identificato nell' ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, ove in possesso di
tale nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio
2004 sono soggetti passivi d'imposta fino
alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di
rete o fino alla data della revoca del nulla
osta stesso".
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il comma 13-bis e'
sostituito dal seguente:
"13-bis. Il prelievo
erariale unico e' assolto dai soggetti
passivi d'imposta, con riferimento a ciascun
anno solare, mediante versamenti periodici
relativi ai singoli periodi contabili e
mediante un versamento annuale a saldo. Con
provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in
cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo
del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno
solare;
c) i termini e le modalita'
con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il
versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per
l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei
versamenti periodici rispetto al prelievo
erariale unico dovuto per l'intero anno
solare;
e) i termini e le modalita'
con cui i concessionari di rete, individuati
ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell' articolo 14-bis,
i dati relativi alle somme giocate nonche'
gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) le modalita' con cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' concedere su istanza dei soggetti
passivi d'imposta la rateizzazione delle
somme dovute nelle ipotesi in cui questi
ultimi si trovino in temporanea situazione
di difficolta'".
83. Fino alla emanazione dei
provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come sostituito dal comma 82 del
presente articolo, il prelievo erariale
unico e' assolto dai soggetti passivi
d'imposta con le modalita' e nei termini
stabiliti nei decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono inseriti i seguenti:
"Art. 39-bis. -
(Liquidazione del prelievo erariale unico e
controllo dei versamenti). - 1.
Per gli apparecchi previsti all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a
quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione
dell'imposta dovuta per i periodi contabili
e per l'anno solare sulla base dei dati
correttamente trasmessi dai concessionari in
applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis,
lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei
versamenti effettuati dai concessionari
stessi.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti
dovuti, l'esito del controllo automatizzato
e' comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario di rete che rilevi eventuali
dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nel controllo dei versamenti,
puo' fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalita' di
effettuazione della liquidazione del
prelievo erariale unico e del controllo dei
relativi versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. -
(Riscossione delle somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le
somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano
dovute a titolo di prelievo erariale unico,
nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di
decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico. Per la
determinazione del contenuto del ruolo,
delle procedure, delle modalita' della sua
formazione e dei tempi di consegna, si
applica il regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321.
2. Le cartelle di pagamento
recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello
per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico.
3. L'iscrizione a ruolo non
e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare,
con le modalita' indicate nell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, le somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dal comma 2
dell'articolo 39-bis ovvero della
comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario di rete. In questi casi,
l'ammontare della sanzione amministrativa
per tardivo od omesso versamento e' ridotto
ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della
comunicazione.
4. Qualora il concessionario
di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma
1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procede alla riscossione delle
somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di
rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica al
concessionario della riscossione l'importo
del credito per imposta, sanzioni e
interessi che e' stato estinto tramite
l'escussione delle garanzie e il
concessionario della riscossione procede
alla riscossione coattiva dell'eventuale
credito residuo secondo le disposizioni di
cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
Art. 39-quater. -
(Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). - 1.
Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell'adempimento dei loro
compiti si avvalgono delle attribuzioni e
dei poteri indicati nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Per l'esecuzione di accessi,
ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale
unico e' dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d'azzardo, privi del
nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite
apparecchi e congegni muniti del nulla osta
di cui al predetto articolo 38, comma 5, il
cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo.
Per gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta il prelievo erariale unico, gli
interessi e le sanzioni amministrative sono
dovuti dal soggetto che ha provveduto alla
loro installazione. E' responsabile in
solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi
e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo
erariale unico accertato rispetto a quello
calcolato sulla base dei dati di
funzionamento trasmessi tramite la rete
telematica prevista dal comma 4
dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni,
gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito o, nel caso in cui non sia
possibile la loro identificazione, dal
concessionario di rete a cui e' stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili
in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative relativi agli
apparecchi e congegni di cui al quarto
periodo, il soggetto che ha provveduto alla
loro installazione, il possessore dei locali
in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta,
qualora non siano gia' debitori di tali
somme a titolo principale.
3. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procedono alIaccertamento della
base imponibile e del prelievo erariale
unico dovuto per gli apparecchi e congegni
di cui al comma 2 mediante la lettura dei
dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i
quali i dati relativi alle somme giocate non
siano memorizzati o leggibili, risultino
memorizzati in modo non corretto o siano
stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato determinano induttivamente
l'ammontare delle somme giocate sulla base
dell'importo forfetario giornaliero definito
con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli
accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui sono state giocate, tramite gli
apparecchi e congegni indicati negli stessi
commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. -
(Sanzioni in materia di prelievo erariale
unico). - 1. La sanzione prevista
nell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni, si applica anche
alle violazioni, indicate nello stesso comma
1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che
erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco
d'azzardo, privi del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi
e congegni muniti del nulla osta di cui al
predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo, si applica
la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell'ammontare del prelievo
erariale unico dovuto, con un minimo di euro
1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate
con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis,
lettera e), dell'articolo 39 del
presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. -
(Responsabilita' solidale dei terzi
incaricati della raccolta delle somme
giocate). - 1. I terzi
incaricati della raccolta di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente
responsabili con i concessionari di rete per
il versamento del prelievo erariale unico
dovuto con riferimento alle somme giocate
che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche'
per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalita' di
accertamento e di contestazione della
responsabilita' solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. -
(Disposizioni transitorie). - 1.
Per le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano
dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di
prelievo erariale unico, nonche' di
interessi e di sanzioni, i termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter,
previsti a pena di decadenza per rendere
esecutivi i ruoli e per la notifica delle
relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009
e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definiti i dati relativi alle
annualita' di cui al comma 1 che i
concessionari di rete devono comunicare
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonche' i relativi termini e
modalita' di trasmissione".
85. All'articolo 110, comma 5, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo le parole: "escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli
apparecchi di cui al comma 6".
86. All'articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e
congegni da intrattenimento di cui ai commi
6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od
importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni
di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od
importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni
di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio
nazionale distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici
od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di
apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La
stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in
danaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi;
d) chiunque, sul territorio
nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione
di una delle violazioni di cui alle lettere
a), b), c) e
d), e' preclusa all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle
violazioni titoli autorizzatori concernenti
la distribuzione e l'installazione di
apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di
apparecchi di cui al comma 7, per un periodo
di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli
autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione
amministrativa da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, un nuovo concorso pronostici su base
ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco
caratterizzata dalla possibilita' di
garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per
cento della posta di gioco a montepremi, del
5,71 per cento alle attivita' di gestione,
dell' 8 per cento come compenso per
l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per
cento come entrate erariali sotto forma di
imposta unica e dell' 11,29 per cento a
favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso
pronostici da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, delle agenzie di
scommessa, nonche' negli ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato introduce con uno o piu'
provvedimenti scommesse a quota fissa e a
totalizzatore su simulazioni di eventi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da
parte dei concessionari di cui all'articolo
38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle
agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione
del palinsesto delle scommesse affidata
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
c) esiti delle simulazioni
sugli eventi determinati in modo principale
dal caso;
d) per le scommesse a quota
fissa, applicazione delle aliquote d'imposta
previste all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a
totalizzatore, applicazione di una imposta
del 12 per cento e di un montepremi non
inferiore al 75 per cento della posta di
gioco.
89. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato stabilisce con propri
provvedimenti, ogni qual volta ritenuto
necessario ai fini dell'equilibrio
complessivo dell'offerta, le innovazioni da
apportare al gioco del Lotto aventi ad
oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti
del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la
sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti
dall'articolo 11-quinquiesdecies,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori
forme di gioco ispirate ai meccanismi di
gioco del Lotto, anche prevedendo modalita'
di fruizione distinte da quelle attuali, al
fine di ampliare l'offerta di giochi
numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di affidamento
in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al
criterio dell'offerta economicamente piu'
conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di
procedura di selezione aperta ai piu'
qualificati operatori italiani ed esteri,
secondo i principi e le regole previste in
materia dalla normativa nazionale e
comunitaria, evitando comunque il
determinarsi di posizioni dominanti sul
mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi
numerici a totalizzatore nazionale da
affidare con procedura di selezione,
dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari
ed opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, non che' di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e
della formula di gioco dell'Enalotto e
previsione di nuovi giochi numerici a
totalizzatore nazionale, anche al fine di
assicurare il costante allineamento
dell'offerta del gioco all'evoluzione della
domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante
miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a
totalizzatore nazionale, al fine di
preservare i preminenti interessi pubblici
connessi al loro regolare ed ininterrotto
svolgimento, anche con l'apporto dei punti
di vendita titolari di contratti con
concessionari per la commercializzazione di
tali giochi;
e) coerenza della soluzione
concessoria individuata con la finalita' di
progressiva costituzione della rete unitaria
dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della
concessione, di una rete di almeno 15.000
punti di vendita non coincidenti con quelli
dei concessionari della raccolta del gioco
del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuita'
di esercizio del gioco Enalotto e del suo
gioco opzionale, nonche' la tutela dei
preminenti interessi pubblici connessi,
nelle more dell'operativita' della nuova
concessione, da affidare a seguito della
prevista procedura di selezione, la gestione
del gioco continua ad essere assicurata
dall'attuale concessionario, fino al 30
giugno 2007. Con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, il termine puo' essere prorogato una
sola volta, per un uguale periodo,
esclusivamente nel caso in cui tale misura
si renda necessaria in relazione agli esiti
della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure
di selezione di cui all'articolo 38, commi 2
e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato
comunque entro il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "somma giocata;" sono aggiunte le
seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi
tipo, qualora siano organizzati sotto forma
di torneo e nel caso in cui la posta di
gioco sia costituita esclusivamente dalla
sola quota di iscrizione, sono considerati
giochi di abilita';".
94. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980,
n. 384, e successive modificazioni, ai
delegati della gestione dimessi, salvo che
per inadempienza contrattuale, in
conseguenza del processo di privatizzazione
e ristrutturazione dei servizi di
distribuzione dei generi di monopolio e'
consentito ottenere la diretta assegnazione
di una rivendita di generi di monopolio su
istanza da presentare all'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato competente per territorio, con
l'osservanza delle disposizioni relative
alle distanze e ai parametri di redditivita'
previsti per le istituzioni di rivendite
ordinarie e previo versamento forfetario
della somma di 12.000 euro rateizzabili in
tre anni. Le rivendite assegnate non sono
soggette al triennio di esperimento previsto
dal quinto comma dell' articolo 21 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94
hanno effetto per la durata di due anni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono
stati autorizzati o richiedono
l'autorizzazione all'istituzione e gestione
di depositi fiscali di tabacchi lavorati
devono dimostrare il possesso dei locali
adibiti a deposito per un periodo di almeno
nove anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta.
Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi
fiscali locali di tabacchi, se in possesso
dei requisiti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, possono esercitare,
anche in forma societaria o consortile,
l'attivita' di depositi fiscali nelle
superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati
alla gestione a prescindere dall'effettiva
disponibilita', al momento della domanda,
dei tabacchi che intendono distribuire, con
autorizzazioni concesse con la stessa
planimetria e con un distinto codice di
accisa rispetto alle autorizzazioni in
essere, considerando le capacita' di
stoccaggio dei nuovi depositi come
aggiuntive a quelle gia' determinate e
disponendo l'obbligo di contraddistinguere
opportunamente i tabacchi detenuti al fine
di evitare commistioni, secondo modalita' da
stabilire entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con
decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
98. All'articolo 4, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, le parole: "nei sette anni
successivi" sono sostituite dalle seguenti:
"nei nove anni successivi".
99. I termini di cui all'articolo 14-quater,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
sono fissati, rispettivamente, al 31
dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per
l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31
dicembre 2010 per l'anno 2005.
100. All'articolo 1, comma 485, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2007".
101. A decorrere dall'anno 2008, nella
dichiarazione dei redditi presentata dai
contribuenti diversi da quelli di cui al
comma 102, per ciascun fabbricato e'
specificato:
a) oltre all'indirizzo,
l'identificativo dell'immobile stesso
costituito dal codice del comune, dal
foglio, dalla sezione, dalla particella e
dal subalterno. Tali dati sono indicati
nelle dichiarazioni da presentare negli anni
successivi unicamente in caso di variazione
relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta
comunale sugli immobili pagata nell'anno
precedente.
102. La dichiarazione dei redditi
presentata dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in relazione ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2007, contiene tutte le indicazioni utili ai
fini del trattamento dell'imposta comunale
sugli immobili. Tali indicazioni sono
riportate nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in
caso di variazione relativa anche a solo una
di esse. Con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono definiti gli
elementi, i termini e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al
periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle
dichiarazioni effettuato ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, si
verifica il versamento dell'imposta comunale
sugli immobili relativo a ciascun
fabbricato, nell'anno precedente. L'esito
del controllo e' trasmesso ai comuni
competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi
presentate nell'anno 2007, nel quadro
relativo ai fabbricati, per ogni immobile
deve essere indicato l'importo dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno
precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente
all'Agenzia del territorio, per via
telematica, i dati risultanti dalla
esecuzione dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, in materia
di imposta comunale sugli immobili, ove
discordanti da quelli catastali, secondo
modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in
regime di concessione, il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano
annualmente per via telematica all'Agenzia
delle entrate, relativamente agli immobili
insistenti sul territorio comunale per i
quali il servizio e' istituito, i dati
acquisiti nell'ambito dell'attivita' di
gestione che abbiano rilevanza ai fini delle
imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono
approvati il modello di comunicazione dei
dati e le relative specifiche tecniche di
trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele
comunicazione di cui al comma 106 si
applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
109. All'articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo,
le parole: ", salvo prova contraria," sono
soppresse;
b) al comma 1, lettera a),
le parole: "beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie"
sono sostituite dalle seguenti: "beni
indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere
c), d) ed e), del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle
quote di partecipazione nelle societa'
commerciali di cui all'articolo 5 del
medesimo testo unico, anche se i predetti
beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b),
dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10,
la predetta percentuale e' ridotta al 5 per
cento; per gli immobili a destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti, la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4
per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo
periodo, le parole: "4) alle societa' ed
enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani" sono sostituite
dalle seguenti: "4) alle societa' ed enti
che controllano societa' ed enti i cui
titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche'
alle stesse societa' ed enti quotati ed alle
societa' da essi controllate, anche
indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo,
le parole: "l'articolo 76" sono sostituite
dalle seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b),
dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le
immobilizzazioni costituite da beni immobili
a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due
precedenti la predetta percentuale e'
ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
"3-bis. Fermo
l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per le societa' e per gli enti
non operativi indicati nel comma 1 si
presume che il valore della produzione netta
non sia inferiore al reddito minimo
determinato ai sensi del comma 3 aumentato
delle retribuzioni sostenute per il
personale dipendente, dei compensi spettanti
ai collaboratori coordinati e continuativi,
di quelli per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente e degli
interessi passivi";
h) al comma 4-bis, le
parole: "di carattere straordinario" sono
soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109,
lettera b), se piu' favorevoli ai
contribuenti, e quelle di cui alle lettere
c), d) e f) si
applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. I trasferimenti
erariali alle regioni sono ridotti in misura
pari al gettito derivante dalla disposizione
di cui al comma 109, lettera g).
111. Le societa' considerate non
operative nel periodo di imposta in corso
alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle
che a tale data si trovavano nel primo
periodo di imposta e che, entro il 31 maggio
2007, deliberano lo scioglimento ovvero la
trasformazione in societa' semplice e
richiedono la cancellazione dal registro
delle imprese a norma degli articoli 2312 e
2495 del codice civile entro un anno dalla
delibera di scioglimento o trasformazione,
sono assoggettate alla disciplina prevista
dai commi da 112 a 118 a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che
risultino iscritti nel libro dei soci, ove
previsto, alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero che vengano
iscritti entro trenta giorni dalla medesima
data, in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1° novembre
2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione, determinato ai sensi
dell'articolo 182 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione,
sulla differenza tra il valore normale dei
beni posseduti all'atto della trasformazione
ed il loro valore fiscalmente riconosciuto,
si applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive nella misura del
25 per cento; le perdite di esercizi
precedenti non sono ammesse in deduzione. Le
riserve e i fondi in sospensione di imposta
sono assoggettati alla medesima imposta
sostitutiva; per i saldi attivi di
rivalutazione, l'imposta sostitutiva e'
stabilita nella misura del 10 per cento e
non spetta il credito di imposta, previsto
dalle rispettive leggi di rivalutazione,
nell'ipotesi di attribuzione ai soci del
saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell' applicazione
dell'articolo 47, comma 7, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante la qualificazione
come utili delle somme e dei beni ricevuti
dai soci in caso di recesso, di riduzione di
capitale esuberante e di liquidazione, le
somme o il valore normale dei beni assegnati
ai soci sono diminuiti degli importi
assoggettati all'imposta sostitutiva di cui
al comma 112 da parte della societa', al
netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti
importi non costituiscono redditi per i
soci. Il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute dai soci
delle societa' trasformate va aumentato
della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi,
le cessioni a titolo oneroso e gli atti di
assegnazione ai soci, anche di singoli beni,
anche se di diversa natura, posti in essere
dalle societa' di cui al comma 111
successivamente alla delibera di
scioglimento, si considerano effettuati ad
un valore non inferiore al valore normale
dei beni ceduti o assegnati. Per gli
immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il
valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta
alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154, riguardante la
procedura per l'attribuzione della rendita
catastale.
115. L'applicazione della disciplina
prevista dai commi da 111 a 114 deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento o alla
trasformazione; per il medesimo periodo di
imposta, alle societa' che si avvalgono
della predetta disciplina non si applicano
le disposizioni dell'articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono
soggette all'imposta di registro nella
misura dell' l per cento e non sono
considerate cessioni agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso
in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto
beni immobili, le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura fissa
per ciascun tributo; in tali ipotesi la base
imponibile non puo' essere inferiore a
quella risultante dall'applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi
di imposta alle rendite catastali ovvero a
quella stabilita ai sensi dell' articolo 12
del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni la
cui base imponibile non e' determinabile con
i predetti criteri, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51
e 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti
e operazioni concernenti societa', enti,
consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le
imposte sono dovute nelle misure
precedentemente indicate. L'applicazione del
presente comma deve essere richiesta, a pena
di decadenza, nell'atto di assegnazione ai
soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e il contenzioso
si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta
assegnazione degli immobili, gli assegnatari
sono obbligati a presentare apposita
denuncia di accatastamento o di revisione
dello stesso, conformemente alla procedura
docfa, contenente eventuali atti di
aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, le societa' per azioni
residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di
locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano negoziati in mercati
regolamentati italiani, nelle quali nessun
socio possieda direttamente o indirettamente
piu' del 51 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli
utili ed almeno il 35 per cento delle azioni
sia detenuto da soci che non possiedano
direttamente o indirettamente piu' dell' 1
per cento dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e piu' dell' 1 per cento dei
diritti di partecipazione agli utili,
possono avvalersi del regime speciale
opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei
commi da 120 a 141 e dalle relative nonne di
attuazione che saranno stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale e'
esercitata entro il termine del periodo
d'imposta anteriore a quello dal quale il
contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. L'opzione e' irrevocabile e
comporta per la societa' l'assunzione della
qualifica di "Societa' di investimento
immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere
indicata nella denominazione sociale, anche
nella forma abbreviata, nonche' in tutti i
documenti della societa' stessa.
121. L'attivita' di locazione immobiliare
si considera svolta in via prevalente se gli
immobili posseduti a titolo di proprieta' o
di altro diritto reale ad essa destinati
rappresentano almeno 1'80 per cento
dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun
esercizio, i ricavi da essa provenienti
rappresentano almeno 1'80 per cento dei
componenti positivi del conto economico.
Agli effetti della verifica di detti
parametri, assumono rilevanza anche le
partecipazioni costituenti immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' quelle
detenute nelle societa' che esercitino
l'opzione di cui al comma 125 e i relativi
dividendi formati, a loro volta, con utili
derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta da tali societa'. In caso
di alienazione degli immobili e dei diritti
reali su immobili, anche nel caso di loro
classificazione tra le attivita' correnti,
ai fini della verifica del parametro
reddituale, concorrono a formare i
componenti positivi derivanti dallo
svolgimento di attivita' diverse dalla
locazione immobiliare soltanto le eventuali
plusvalenze realizzate. La societa' che
abbia optato per il regime speciale deve
tenere contabilita' separate per rilevare i
fatti di gestione dell'attivita' di
locazione immobiliare e delle altre
attivita', dando indicazione, tra le
informazioni integrative al bilancio, dei
criteri adottati per la ripartizione dei
costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal
comma 127, la mancata osservanza per due
esercizi consecutivi di una delle condizioni
di prevalenza indicate nel comma 121
determina la definitiva cessazione dal
regime speciale e l'applicazione delle
ordinarie regole gia' a partire dal secondo
dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale
comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di
distribuire ai soci almeno 1'85 per cento
dell'utile netto derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e dal possesso delle
partecipazioni indicate al comma 121; se
l'utile complessivo di esercizio disponibile
per la distribuzione e' di importo inferiore
a quello derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e dal possesso di
dette partecipazioni, la percentuale
suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal
comma 127, la mancata osservanza
dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la
definitiva cessazione dal regime speciale a
decorrere dallo stesso esercizio di
formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale puo' essere
esteso, in presenza di opzione congiunta,
alle societa' per azioni residenti nel
territorio dello Stato non quotate,
svolgenti anch'esse attivita' di locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la
definizione stabilita al comma 121, e in cui
una SIIQ, anche congiuntamente ad altre
SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
il 95 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili. L'adesione al
regime speciale di gruppo comporta, per la
societa' controllata, oltre al rispetto
delle disposizioni recate dai commi da 119 a
141, l'obbligo di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi
contabili internazionali.
126. L'ingresso nel regime speciale
comporta il realizzo a valore normale degli
immobili nonche' dei diritti reali su
immobili destinati alla locazione posseduti
dalla societa' alla data di chiusura
dell'ultimo esercizio in regime ordinario.
L'importo complessivo delle plusvalenze
cosi' realizzate, al netto delle eventuali
minusvalenze, e' assoggettato a imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 20
per cento.
127. Il valore normale costituisce il
nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli
immobili e dei diritti reali su immobili di
cui al comma 126, rilevando anche agli
effetti della verifica del parametro
patrimoniale di cui al comma 121, a
decorrere dal quarto periodo d'imposta
successivo a quello anteriore all'ingresso
nel regime speciale. In caso di alienazione
degli immobili o dei diritti reali
anteriormente a tale termine, ai fini della
determinazione del reddito d'impresa e del
valore della produzione assoggettati a
imposizione ordinaria, si assume come costo
fiscale quello riconosciuto prima
dell'ingresso nel regime speciale, al netto
delle quote di ammortamento calcolate su
tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o
ai diritti reali alienati costituisce
credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere
versata in un massimo di cinque rate annuali
di pari importo: la prima con scadenza entro
il termine previsto per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle
societa' relativa al periodo d'imposta
anteriore a quello dal quale viene acquisita
la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza
entro il termine rispettivamente previsto
per il versamento a saldo dell'imposta sul
reddito delle societa' relativa ai periodi
d'imposta successivi. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli
interessi, nella misura del tasso di sconto
aumentato di un punto percentuale, da
versare contestualmente al versamento di
ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad
imposta sostitutiva anche gli immobili
destinati alla vendita, ferma restando, in
tal caso, l'applicazione del comma 127.
130. A scelta della societa', in luogo
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva,
l'importo complessivo delle plusvalenze, al
netto delle eventuali minusvalenze,
calcolate in base al valore normale, puo'
essere incluso nel reddito d'impresa del
periodo anteriore a quello di decorrenza del
regime speciale ovvero, per quote costanti,
nel reddito di detto periodo e in quello dei
periodi successivi, ma non oltre il quarto,
qualificandosi, in tal caso, interamente
come reddito derivante da attivita' diverse
da quella esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha
effetto l'opzione per il regime speciale, il
reddito d'impresa derivante dall'attivita'
di locazione immobiliare e' esente
dall'imposta sul reddito delle societa' e la
parte di utile civilistico ad esso
corrispondente e' assoggettata ad
imposizione in capo ai partecipanti secondo
le regole stabilite nei commi da 134 a 136.
Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle
societa' indicate nel comma 121, formati con
utili derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta da tali societa'. Analoga
esenzione si applica anche agli effetti
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, tenendo conto, a tal fine, della
parte del valore della produzione
attribuibile all'attivita' di locazione
immobiliare. Con il decreto di attuazione
previsto dal comma 119, possono essere
stabiliti criteri anche forfetari per la
determinazione del valore della produzione
esente.
132. Le quote dei componenti positivi e
negativi di reddito sorti in periodi
precedenti a quello da cui decorrono gli
effetti dell'opzione e delle quali sia stata
rinviata la tassazione o la deduzione in
conformita' alle norme del testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per
la parte ad esso riferibile, al reddito
derivante dall'attivita' di locazione
immobiliare e, per la residua parte, al
reddito derivante dalle altre attivita'
eventualmente esercitate. Con il decreto
attuativo di cui al comma 119, possono
essere previsti criteri anche forfetari per
la ripartizione delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei
periodi d'imposta anteriori a quello da cui
decorre il regime speciale possono essere
utilizzate, secondo le ordinarie regole, in
abbattimento della base imponibile
dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui
ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei
redditi imponibili derivanti dalle eventuali
attivita' diverse da quella esente.
134. Le SIIQ operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli
utili in qualunque forma corrisposti a
soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti
dall'attivita' di locazione immobiliare
nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della
ritenuta e' ridotta al 15 per cento in
relazione alla parte dell'utile di esercizio
riferibile a contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con
conseguente concorso dell'intero importo dei
dividendi percepiti alla formazione del
reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le
partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate, societa' ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d)
del predetto articolo 73, comma 1. La
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in
tutti gli altri casi. La ritenuta non e'
operata sugli utili corrisposti alle forme
di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonche' su quelli che concorrono a formare
il risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461. Le societa' che
abbiano esercitato l'opzione congiunta per
il regime speciale di cui al comma 125
operano la ritenuta secondo le regole
indicate nei precedenti periodi solo nei
confronti dei soci diversi dalla SIIQ
controllante e da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle
societa' che abbiano optato per il regime
speciale non beneficiano comunque dei regimi
di esenzione previsti dagli articoli 58, 68,
comma 3, e 87 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi
nei periodi d'imposta anteriori a quello da
cui decorre l'applicazione del regime
speciale, continuano a trovare applicazione,
anche agli effetti delle ritenute, le
ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto
del conferimento di immobili e di diritti
reali su immobili in societa' che abbiano
optato o che, entro la chiusura del periodo
d'imposta del conferente nel corso del quale
e' effettuato il conferimento, optino per il
regime speciale, ivi incluse quelle di cui
al comma 125, sono assoggettabili, a scelta
del contribuente, alle ordinarie regole di
tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con
aliquota del 20 per cento; tuttavia,
l'applicazione dell'imposta sostitutiva e'
subordinata al mantenimento, da parte della
societa' conferitaria, della proprieta' o di
altro diritto reale sugli immobili per
almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo, la prima delle
quali entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d'imposta nel quale
avviene il conferimento; si applicano per il
resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, i conferimenti alle societa' che
abbiano optato per il regime speciale, ivi
incluse quelle di cui al comma 125,
costituiti da una pluralita' di immobili
prevalentemente locati si considerano
compresi tra le operazioni di cui
all'articolo 2, terzo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Gli stessi conferimenti, da
chiunque effettuati, sono soggetti, agli
effetti delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, ad imposta in misura
fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e
catastale per le cessioni e i conferimenti
alle predette societa', diversi da quelli
del comma 138, trova applicazione la
riduzione alla meta' di cui all'articolo 35,
comma 10-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
140. Le disposizioni del comma 137 si
applicano agli apporti ai fondi comuni di
investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le disposizioni dei commi 137 e 138 si
applicano anche ai conferimenti di immobili
e di diritti reali su immobili in societa'
per azioni residenti nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare, i cui
titoli di partecipazione siano ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati
italiani entro la data di chiusura del
periodo d'imposta del conferente nel corso
del quale e' effettuato il conferimento e
sempre che, entro la stessa data, le
medesime societa' optino per il regime
speciale.
141. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione della disciplina
recata dai commi da 119 a 140. In
particolare, il decreto dovra' definire:
a) le regole e le modalita' per
l'esercizio della vigilanza prudenziale
sulle SIIQ da parte delle competenti
autorita';
b) i criteri e le modalita' di
determinazione del valore normale di cui al
comma 126;
c) le condizioni, le modalita'
ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo
84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
formatesi nei periodi d'imposta di vigenza
del regime speciale;
d) i criteri di determinazione
del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni in SIIQ e nelle societa'
controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento
fiscale della SIIQ con le societa' da essa
controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione
dei valori fiscali dell'attivo e del passivo
in caso di fuoriuscita, per qualsiasi
motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da
operazioni di ristrutturazione aziendale che
interessano le SIIQ e le societa' da queste
controllate;
h) le modalita' ed i criteri di
utilizzo dei crediti di imposta preesistenti
all'opzione;
i) gli effetti della decadenza
dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai
principi generali valevoli ai fini delle
imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli
adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura
ridotta al 15 per cento di cui al secondo
periodo del comma 134.
142. All'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'articolo 1,
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.
191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell' articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui
al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
"3-bis. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 puo' essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti
reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle
seguenti: "del credito di cui all'articolo
165";
2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta
alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 1° gennaio dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale
medesima e' effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'acconto e'
stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le
aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell'anno precedente determinato
ai sensi del primo periodo del presente
comma. Ai fini della determinazione
dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3
e' assunta nella misura deliberata per
l'anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata
non oltre il 15 febbraio del medesimo anno
ovvero nella misura vigente nell'anno
precedente in caso di pubblicazione
successiva al predetto termine";
d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e'
determinato dai sostituti d'imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e
il relativo importo e' trattenuto in un
numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il
saldo dell'addizionale dovuta e' determinato
all'atto delle operazioni di conguaglio e il
relativo importo e' trattenuto in un numero
massimo di undici rate, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui
le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro
l'addizionale residua dovuta e' prelevata in
unica soluzione. L'importo da trattenere e
quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati di cui all'articolo
4, comma 6-ter, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato.
143. A decorrere dall'anno d'imposta
2007, il versamento dell'addizionale
comunale all'IRPEF e' effettuato
direttamente ai comuni di riferimento,
attraverso apposito codice tributo assegnato
a ciascun comune. A tal fine, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma.
144. All'articolo 1, comma 51, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i
comuni possono deliberare, con regolamento
adottato ai sensi dell' articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni,
l'istituzione di un'imposta di scopo
destinata esclusivamente alla parziale
copertura delle spese per la realizzazione
di opere pubbliche individuate dai comuni
nello stesso regolamento tra quelle indicate
nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce
l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da
realizzare;
b) l'ammontare della spesa da
finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni,
riduzioni o detrazioni in favore di
determinate categorie di soggetti, in
relazione all'esistenza di particolari
situazioni sociali o reddituali, con
particolare riferimento ai soggetti che gia'
godono di esenzioni o di riduzioni ai fini
del versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con
reddito inferiore a 20.000 curo;
e) le modalita' di versamento
degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione
alla stessa opera pubblica, per un periodo
massimo di cinque anni ed e' determinata
applicando alla base imponibile dell'imposta
comunale sugli immobili un'aliquota nella
misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si
applicano le disposizioni vigenti in materia
di imposta comunale sugli immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per
le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto
pubblico urbano;
b) opere viarie, con
l'esclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere
esistenti;
c) opere particolarmente
significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di
aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di
parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei
beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi
per eventi e attivita' culturali,
allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e
manutenzione straordinaria dell'edilizia
scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta
non puo' essere superiore al 30 per cento
dell'ammontare della spesa dell'opera
pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio
dell'opera pubblica entro due anni dalla
data prevista dal progetto esecutivo i
comuni sono tenuti al rimborso dei
versamenti effettuati dai contribuenti entro
i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite,
sentite l'ANCI e l'Unione delle province
d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di
trasmissione, agli enti locali interessati
che ne fanno richiesta, dei dati inerenti
l'addizionale comunale e provinciale
sull'imposta sull'energia elettrica di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, desumibili dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo
55 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, presentata dai
soggetti tenuti a detto adempimento, nonche'
le informazioni concernenti le procedure di
liquidazione e di accertamento delle
suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali puo'
essere assegnata, nel limite di spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione
dell'addizionale sul consumo di energia
elettrica concernente i consumi relativi a
forniture con potenza impegnata superiore a
200 kW, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, con priorita' per
le province confinanti con le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e
per quelle nelle quali oltre il 60 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F
prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni.
154. All'articolo 56, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, la parola:
"venti" e' sostituita dalla seguente:
"trenta".
155. Gli enti locali possono presentare
istanza motivata al Ministero dell'economia
e delle finanze per ottenere un differimento
della data di rientro dei debiti contratti
in relazione ad eventi straordinari anche
mediante rinegoziazione dei mutui in essere.
Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro
i successivi trenta giorni. Dal differimento
ovvero dalla rinegoziazione non devono
derivare aggravi delle passivita' totali o,
comunque, oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
156. All'articolo 6, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" e'
sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale".
157. Dopo l'articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la
rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti).
- 1. Ai fini della salvaguardia
degli enti locali, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla
rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti sono a
carico dei soggetti per conto dei quali gli
stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria".
158. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al
testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni, nonche' degli atti di invito
al pagamento delle entrate extratributarie
dei comuni e delle province, ferme restando
le disposizioni vigenti, il dirigente
dell'ufficio competente, con provvedimento
formale, puo' nominare uno o piu' messi
notificatori.
159. I messi notificatori possono essere
nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione comunale o provinciale,
tra i dipendenti dei soggetti ai quali
l'ente locale ha affidato, anche
disgiuntamente, la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei tributi
e delle altre entrate ai sensi dell'articolo
52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, nonche' tra
soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacita' ed affidabilita',
forniscono idonea garanzia del corretto
svolgimento delle funzioni assegnate,
previa, in ogni caso, la partecipazione ad
apposito corso di formazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente
locale, ed il superamento di un esame di
idoneita'.
160. Il messo notificatore esercita le
sue funzioni nel territorio dell'ente locale
che lo ha nominato, sulla base della
direzione e del coordinamento diretto
dell'ente ovvero degli affidatari del
servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell' articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Il messo notificatore non
puo' farsi sostituire ne' rappresentare da
altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai
tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche'
all'accertamento d'ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro
gli stessi termini devono essere contestate
o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d'ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresi', l'indicazione dell'ufficio presso
il quale e' possibile ottenere informazioni
complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o
dell' autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalita', del termine e
dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario designato dall'ente locale per
la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei
tributi locali il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e
non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni
dal giorno del versamento, ovvero da quello
in cui e' stato accertato il diritto alla
restituzione. L'ente locale provvede ad
effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e'
determinata, da ciascun ente impositore, nei
limiti di tre punti percentuali di
differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a
decorrere dalla data dell'eseguito
versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve
essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione e'
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso
se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le
modalita' con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune a titolo di tributi
locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei
principi posti dall' articolo 25 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per
ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i
versamenti non sono dovuti o non sono
effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina
prevista dal medesimo articolo 25 della
legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario ed
in attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della
Costituzione, gli enti locali e regionali
comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali, di
rispettiva competenza. Per l'inosservanza di
detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma
3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno,
sono stabiliti il sistema di comunicazione,
le modalita' ed i termini per
l'effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a
170 si applicano anche ai rapporti di
imposta pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell' articolo 9,
le parole da: "; il relativo ruolo" fino a:
"periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6
dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4
dell'articolo 23; l'articolo 51, ad
eccezione del comma 5; il comma 4
dell'articolo 53; l'articolo 71, ad
eccezione del comma 4; l'articolo 75; il
comma 5 dell'articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5
e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8,
dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono
inserite le seguenti: ", intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6
e' sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario
liquidatore, entro novanta giorni dalla data
della loro nomina, devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresi',
tenuti al versamento dell'imposta dovuta per
il periodo di durata dell'intera procedura
concorsuale entro il termine di tre mesi
dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis
e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le
parole: "90 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni" e le parole da:
"; il ruolo deve essere formato" fino alla
fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14
e' abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo
di presentazione della dichiarazione nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell'imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure
telematiche previste dall'articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, concernente la disciplina del modello
unico informatico".
175. Le lettere l) e n)
del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno
delle affissioni abusive, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis
dell'articolo 6, il comma 1-bis
dell'articolo 20, l'articolo 20-bis,
il comma 4-bis dell'articolo 23 e
il comma 5-ter dell'articolo 24 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies
dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo
6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall'articolo 20-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
178. All'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole da:
"sono a carico" fino a: "del committente"
sono sostituite dalle seguenti: "sono a
carico, in solido, dell'esecutore materiale
e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo
periodo e' soppresso.
179. I comuni e le province, con
provvedimento adottato dal dirigente
dell'ufficio competente, possono conferire i
poteri di accertamento, di contestazione
immediata, nonche' di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di
accertamento per le violazioni relative alle
proprie entrate e per quelle che si
verificano sul proprio territorio, a
dipendenti dell'ente locale o dei soggetti
affidatari, anche in maniera disgiunta,
delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di
riscossione delle altre entrate, ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 68,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relative all'efficacia del verbale di
accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non
includono, comunque, la contestazione delle
violazioni delle disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. La procedura
sanzionatoria amministrativa e' di
competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono
conferite ai dipendenti degli enti locali e
dei soggetti affidatari che siano in
possesso almeno di titolo di studio di
scuola media superiore di secondo grado,
previa frequenza di un apposito corso di
preparazione e qualificazione, organizzato a
cura dell'ente locale stesso, ed il
superamento di un esame di idoneita'.
182. I soggetti prescelti non devono
avere precedenti e pendenze penali in corso
ne' essere sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall'autorita'
giudiziaria, ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, in materia
di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, sono applicabili anche ai
fini della determinazione delle superfici
per il calcolo della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1,
punto 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione
delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni:
a) il regime di prelievo
relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun
comune per l'anno 2006 resta invariato anche
per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
continuano ad applicarsi le disposizioni
degli articoli 18, comma 2, lettera d),
e 57, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui
all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e'
fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga
non si applica alle discariche di II
categoria, tipo A, ex "2A", e alle
discariche per rifiuti inerti, cui si
conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le
associazioni che operano per la
realizzazione o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli
usi ed alle tradizioni delle comunita'
locali, sono equiparate ai soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle societa',
indicati dall'articolo 74, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. I soggetti,
persone fisiche, incaricati di gestire le
attivita' connesse alle finalita'
istituzionali delle predette associazioni,
non assumono la qualifica di sostituti
d'imposta e sono esenti dagli obblighi
stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Le prestazioni e
le dazioni offerte da persone fisiche in
favore dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma hanno, ai fini delle
imposte sui redditi, carattere di
liberalita'.
186. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini
tali da determinare un onere complessivo non
superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei
soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa
luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione
di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni,
da studenti, da pensionati e da coloro che
svolgono una attivita' lavorativa per la
quale sono gia' tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza
obbligatoria, gli adempimenti di cui agli
articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, non sono richiesti se la
retribuzione annua lorda percepita per tali
esibizioni non supera l'importo di 5.000
euro. Le minori entrate contributive per
1'ENPALS derivanti dall'applicazione del
presente comma sono valutate in 15 milioni
di euro annui.
189. In attesa del riassetto organico del
sistema di finanziamento delle
amministrazioni locali in attuazione del
federalismo fiscale di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione, e'
istituita, in favore dei comuni, una
compartecipazione dello 0,69 per cento al
gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La compartecipazione
sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1°
gennaio 2007 con corrispondente riduzione
annua costante, di pari ammontare, a
decorrere dalla stessa data, del complesso
dei trasferimenti operati a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata al gettito
del penultimo anno precedente l'esercizio di
riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune
e' operata e consolidata una riduzione dei
trasferimenti ordinari in misura
proporzionale alla riduzione complessiva, di
cui al comma 189, operata sul fondo
ordinario ed e' attribuita una quota di
compartecipazione in eguale misura, tale da
garantire l'invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall'esercizio
finanziario 2008, l'incremento del gettito
compartecipato, rispetto all'anno 2007,
derivante dalla dinamica dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e' ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri
definiti con decreto emanato dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri di riparto devono tenere
primariamente conto di fmalita' perequative
e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo
economico.
192. A decorrere dall'anno 2009
l'aliquota di compartecipazione e'
determinata in misura pari allo 0,75 per
cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, le stesse provvedono
all'attuazione dei commi da 189 a 192 in
conformita' alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della
regolazione dei rapporti finanziari tra
Stato, regioni, province e comuni e per
mantenere il necessario equilibrio
finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) alla tenuta dei
registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonche' di
visure e certificati ipotecari";
2) la lettera g) e'
sostituita dalla seguente:
"g) al controllo di
qualita' delle informazioni e dei processi
di aggiornamento degli atti";
3) la lettera h) e'
sostituita dalla seguente:
"h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento
delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento
operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico
di connettivita' e garantendo l'accesso ai
dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla
seguente:
"a) alla conservazione,
alla utilizzazione ed all'aggiornamento
degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi
catastali fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i
comuni esercitano direttamente, anche in
forma associata, o attraverso le comunita'
montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall'articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da
ultimo modificato dal comma 194 del presente
articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione
degli atti catastali. Al fine di evitare
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, resta in ogni caso esclusa la
possibilita' di esercitare le funzioni
catastali affidandole a societa' private,
pubbliche o miste pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della
funzione comunale di conservazione degli
atti del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano decorre dalla data di
emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa tra l'Agenzia del
territorio e l'ANCI, recante
l'individuazione dei termini e delle
modalita' per il graduale trasferimento
delle funzioni, tenendo. conto dello stato
di attuazione dell'informatizzazione del
sistema di banche dati catastali e della
capacita' organizzativa e tecnica, in
relazione al potenziale bacino di utenza,
dei comuni interessati. La previsione di cui
al precedente periodo non si applica ai poli
catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 196, e' in facolta' dei comuni di
stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia
del territorio per l'esercizio di tutte o di
parte delle funzioni catastali di cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, come da ultimo
modificato dal comma 194 del presente
articolo. Le convenzioni non sono onerose,
hanno durata decennale e sono tacitamente
rinnovabili. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, attraverso criteri definiti previa
consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative,
tenuto conto delle indicazioni contenute nel
protocollo di intesa concluso dall'Agenzia
del territorio e dall'ANCI, sono determinati
i requisiti e gli elementi necessari al
convenzionamento e al completo esercizio
delle funzioni catastali decentrate, ivi
compresi i livelli di qualita' che i comuni
devono assicurare nell'esercizio diretto,
nonche' i controlli e le conseguenti misure
in caso di mancato raggiungimento degli
stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di
competenza, la determinazione delle risorse
umane strumentali e finanziarie, tra le
quali una quota parte dei tributi speciali
catastali, da trasferire agli enti locali
nonche' i termini di comunicazione da parte
dei comuni o di loro associazioni dell'avvio
della gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con
provvedimento del Direttore, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nel rispetto delle disposizioni e nel quadro
delle regole tecniche di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, predispone entro
il 1° settembre 2007 specifiche modalita'
d'interscambio in grado di garantire
l'accessibilita' e la interoperabilita'
applicativa delle banche dati, unitamente ai
criteri per la gestione della banca dati
catastale. Le modalita' d'interscambio
devono assicurare la piena cooperazione
applicativa tra gli enti interessati e
l'unitarieta' del servizio su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del sistema
pubblico di connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda
il contestuale mantenimento degli attuali
livelli di servizio all'utenza in tutte le
fasi del processo, garantendo in ogni caso
su tutto il territorio nazionale la
circolazione e la fruizione dei dati
catastali; fornisce inoltre assistenza e
supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale.
L'assegnazione di personale puo' avere luogo
anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante
monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 195 a
199, l'Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora
annualmente l'esito della attivita'
realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle
competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo le parole: "protezione
civile" sono inserite le seguenti: "e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle
attivita' istituzionali di amministrazioni
statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2
dell' articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita
dalla seguente:
"b) trasferiti per finalita'
istituzionali o sociali, in via prioritaria,
al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o
della regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o
assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunita', ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, o a
comunita' terapeutiche e centri di recupero
e cura di tossicodipendenti di cui al testo
unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche' alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni. Se entro un
anno dal trasferimento l'ente territoriale
non ha provveduto alla destinazione del
bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi".
203. All'articolo 2, comma 1, della legge
2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Entro la data del 30
giugno 2007, con regolamento da adottare con
decreto del Ministro dell' economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati i
criteri, le modalita' e i termini del
trasferimento in favore delle universita'
statali di cui al presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l'utilizzo degli immobili in
uso governativo e di ridurre la spesa
relativa agli immobili condotti in locazione
dallo Stato, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'atto di indirizzo di
cui all'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, relativo all'Agenzia del
demanio, determina gli obiettivi annuali di
razionalizzazione degli spazi e di riduzione
della spesa da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, anche differenziandoli per
ambiti territoriali e per patrimonio
utilizzato.
205. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo unico nel quale
confluiscono le poste corrispondenti al
costo d'uso degli immobili in uso
governativo e dal quale vengono ripartite le
quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione.
206. Il costo d'uso dei singoli immobili
in uso alle amministrazioni e' commisurato
ai valori correnti di mercato secondo i
parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare,
praticati nella zona per analoghe attivita'.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204
possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici, sia attraverso la
riduzione del costo d'uso di cui al comma
205 derivante dalla razionalizzazione degli
spazi, sia attraverso la riduzione della
spesa corrente per le locazioni passive,
ovvero con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le
modalita' e i termini per la
razionalizzazione e la riduzione degli
oneri, nonche' i contenuti e le modalita' di
trasmissione delle informazioni da parte
delle amministrazioni usuarie e conduttrici
all'Agenzia del demanio, la quale, in base
agli obiettivi contenuti nell'atto di
indirizzo di cui al comma 204, definisce
annualmente le relative modalita' attuative,
comunicandole alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 208, sono abrogati
il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, nonche' il comma 4
dell'articolo 62 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
210. Al fine di favorire la
razionalizzazione e la valorizzazione
dell'impiego dei beni immobili dello Stato,
nonche' al fine di completare lo sviluppo
del sistema informativo sui beni immobili
del demanio e del patrimonio di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme
restando le competenze del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, individua i
beni di proprieta' dello Stato per i quali
si rende necessario l'accertamento di
conformita' delle destinazioni d'uso
esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimita' per
le costruzioni eseguite, ovvero realizzate
in tutto o in parte in difformita' dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco
e' inviato al Ministero delle
infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture
trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla
regione o alle regioni competenti, che
provvedono, entro il termine di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, alle verifiche di
conformita' e di compatibilita' urbanistica
con i comuni interessati. In caso di
presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso
contestualmente alle amministrazioni
competenti alle tutele differenziate, le
quali esprimono il proprio parere entro il
termine predetto. Nel caso di espressione
positiva da parte dei soggetti predetti, il
Ministero delle infrastrutture emette un'
attestazione di conformita' alle
prescrizioni urbanistico-edilizie la quale,
qualora riguardi situazioni di locazione
passiva, ha valore solo transitorio e
obbliga, una volta terminato il periodo di
locazione, al ripristino della destinazione
d'uso preesistente, previa comunicazione
all'amministrazione comunale ed alle
eventuali altre amministrazioni competenti
in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa,
ovvero in caso di mancata risposta da parte
della regione, oppure delle autorita'
preposte alla tutela entro i termini di cui
al comma 211, e' convocata una conferenza
dei servizi anche per ambiti comunali
complessivi o per uno o piu' immobili, in
base a quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla
gestione delle attivita' di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico
contabile, l'Agenzia del demanio puo'
conferire apposito incarico a societa' a
totale o prevalente capitale pubblico. I
rapporti con l'Agenzia del demanio sono
disciplinati con apposita convenzione che
definisce le modalita' di svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al
controllo.
214. Laddove disposizioni normative
stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero
l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche,
enti e societa' a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta di beni
immobili di proprieta' dello Stato per
consentire il perseguimento delle finalita'
istituzionali ovvero strumentali alle
attivita' svolte, la funzionalita' dei beni
allo scopo dell'assegnazione o attribuzione
e' da intendersi concreta, attuale,
strettamente connessa e necessaria al
funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro
proseguimento.
215. E' attribuita all'Agenzia del
demanio la verifica, con il supporto dei
soggetti interessati, della sussistenza dei
suddetti requisiti all'atto
dell'assegnazione o attribuzione e
successivamente l'accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della
suscettibilita' del bene a rientrare in
tutto o in parte nella disponibilita' dello
Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio
come stabilito dalle norme vigenti. A tal
fine l'Agenzia del demanio esercita la
vigilanza e il controllo secondo le
modalita' previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13
luglio 1998, n. 367.
216. Per i beni immobili statali
assegnati in uso gratuito alle
amministrazioni pubbliche e' vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per
i quali, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sia stata
operata la dismissione temporanea si
intendono dismessi definitivamente per
rientrare nella disponibilita' del Ministero
dell'economia e delle finanze e per esso
dell'Agenzia del demanio. Il presente comma
non si applica ai beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa affidati,
in tutto o in parte, a terzi per lo
svolgimento di attivita' funzionali alle
finalita' istituzionali dell'Amministrazione
stessa.
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che i
requisiti necessari per essere ammessi alle
garanzie di cui alle lettere a) e
b) del citato comma devono
sussistere in capo agli aventi diritto al
momento del ricevimento della proposta di
vendita da parte dell'amministrazione
alienante, ovvero alla data stabilita, con
propri atti, dalla medesima amministrazione
in funzione dei piani di dismissione
programmati.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Tutte le trascrizioni
ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal
presente articolo e dagli articoli 213 e 214
sono esenti, per le amministrazioni dello
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".
219. Le unita' immobiliari appartenenti
al patrimonio dello Stato, destinate ad uso
abitativo e gestite dall'Agenzia del
demanio, possono essere alienate
dall'Agenzia medesima, ai sensi
dell'articolo 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
220. All'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
"2-bis. In caso di confisca
di beni per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis e 325 del codice penale, si
applicano le disposizioni degli articoli 2-novies,
2-decies e 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni".
221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma
1, lettere b) e c),
nonche' i proventi derivanti dall'affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni,
di cui al comma 3, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in egual misura al finanziamento
degli interventi per l'edilizia scolastica e
per l'informatizzazione del processo".
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e
per un periodo di tre anni, sul trattamento
di fine rapporto, di cui all'articolo 2120
del codice civile, sull'indennita' premio di
fine servizio, di cui all'articolo 2 e
seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e
sull'indennita' di buonuscita, di cui
all'articolo 3 e seguenti del testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e
successive modificazioni, nonche' sui
trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione dei suddetti
trattamenti, erogati ai lavoratori
dipendenti pubblici e privati e corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 1,5
milioni di euro, rivalutato annualmente
secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati, e'
dovuto sull'importo eccedente il predetto
limite un contributo di solidarieta' nella
misura del 15 per cento. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 222
affluiscono allo stato di previsione
dell'entrata per essere successivamente
riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e
destinate ad iniziative volte a favorire
l'istruzione e la tutela delle donne
immigrate.
224. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la riduzione di autoveicoli per
il trasporto promiscuo, immatricolati come
"euro 0" o "euro 1", per i predetti
autoveicoli consegnati ad un demolitore dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e'
disposta la concessione, a fronte della
presentazione del certificato di avvenuta
rottamazione rilasciato da centri
autorizzati, di un contributo pari al costo
di demolizione disciplinato ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti di 80
euro per ciascun veicolo. Tale contributo e'
anticipato dal centro autorizzato che ha
effettuato la rottamazione che recupera il
corrispondente importo come credito
d'imposta da utilizzare in compensazione
secondo le disposizioni previste dai periodi
secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la
rottamazione senza sostituzione ai sensi del
comma 224 possono richiedere, qualora non
risultino intestatari di veicoli registrati,
quale agevolazione ulteriore, il totale
rimborso dell'abbonamento al trasporto
pubblico locale nell'ambito del comune di
residenza e di domicilio, di durata pari ad
una annualita'. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definite le modalita' di
erogazione del rimborso di cui al presente
comma.
226. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione con le modalita'
indicate al comma 233, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con
autovetture nuove immatricolate come "euro
4" o "euro 5", che emettono non oltre 140
grammi di CO2 al chilometro, e' concesso un
contributo di euro 800 per l'acquisto di
detti autoveicoli nonche' l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per
detti autoveicoli, per un periodo di due
annualita'. La predetta esenzione e' estesa
per un'altra annualita' per l'acquisto di
autoveicoli che hanno una cilindrata
inferiore a 1300 cc. Tali limiti di
cilindrata non si applicano alle autovetture
e autoveicoli acquistati da persone fisiche
il cui nucleo familiare, certificato da
idoneo stato di famiglia, sia formato da
almeno sei componenti, i quali non risultino
intestatari di altra autovettura o
autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo
del parco autocarri circolante mediante la
sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalita' indicate al
comma 233, di veicoli immatricolati come
"euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a
minore impatto ambientale, e' concesso un
contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, di peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o
"euro 5". Il beneficio e' accordato a fronte
della sostituzione di un veicolo avente sin
dalla prima immatricolazione da parte del
costruttore la medesima categoria e peso
complessivo non superiore a 3,5 tonnellate
ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l'acquisto di autovetture e di
veicoli di cui al comma 227, nuovi ed
omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione,
esclusiva o doppia, del motore con gas
metano o GPL, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un
contributo pari ad euro 1.500, incrementato
di ulteriori euro 500 nel caso in cui il
veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi
considerata, abbia emissioni di CO2
inferiori a 120 grammi per chilometro. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, ove se ne presentino le
condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o
227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226,
227 e 228 possono essere fruite nel rispetto
della regola degli aiuti "de minimis"
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno
validita' per i veicoli nuovi acquistati e
risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente a decorrere dal 3
ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i
suddetti veicoli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le
disposizioni di cui al comma 228 hanno
validita' per i veicoli nuovi ivi previsti
per i quali il predetto contratto e'
stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2009, con possibilita'
di immatricolazione dei veicoli fino al 31
marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti
impositori di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per beneficiare
dell'esenzione e del contributo di cui ai
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore
integra la documentazione da consegnare al
pubblico registro automobilistico, per la
trascrizione del titolo di acquisto del
nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui
devono essere indicati: a) la
conformita' del veicolo acquistato ai
requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228
e 236; b) la targa del veicolo
ritirato per la consegna ai centri
autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, e la conformita'
dello stesso ai requisiti stabiliti dai
commi 226, 227, 228 e 236; c) copia
del certificato di rottamazione rilasciato
da centri autorizzati. L'ente gestore del
pubblico registro automobilistico acquisisce
le informazioni relative all'acquisto del
veicolo che fruisce dell'esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica e del
veicolo avviato alla demolizione in via
telematica, le trasmette in tempo reale
all'archivio nazionale delle tasse
automobilistiche ed al Ministero dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti
terrestri, i quali provvedono al necessario
scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi
224, 226, 227 e 228, i. centri autorizzati
che hanno effettuato la rottamazione, ovvero
le imprese costruttrici o importatrici del
veicolo nuovo rimborsano al venditore
l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta solo ai
fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal momento in cui viene richiesto
al pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta'.
Il credito di imposta non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore
della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte
sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228
non spetta per gli acquisti dei veicoli per
la cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228
spetta anche nel caso in cui il veicolo
demolito sia intestato ad un familiare
convivente, risultante dallo stato di
famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata emessa
la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la
seguente documentazione, che deve essere ad
esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di
vendita, del contratto di acquisto e della
carta di circolazione relativi al nuovo
veicolo;
b) copia del libretto o della
carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di
proprieta' del veicolo usato; in caso di
mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di
cancellazione per demolizione e copia del
certificato di proprieta' rilasciato dal
pubblico registro automobilistico relativi
al veicolo demolito;
d) copia dello stato di
famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha
l'obbligo di consegnare ad un demolitore il
veicolo ritirato per la demolizione e di
provvedere direttamente o tramite delega
alla richiesta di cancellazione per
demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli ritirati per la
demolizione non possono essere rimessi in
circolazione e vanno avviati o alle case
costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le
stesse, al fine della messa in sicurezza,
della demolizione, del recupero di materiali
e della rottamazione. Entro il 31 dicembre
2007 il Governo presenta una relazione al
Parlamento sull'efficacia della presente
disposizione, sulla base dei dati rilevati
dal Ministero dei trasporti, con valutazione
degli effetti di gettito derivati dalla
stessa. Le eventuali maggiori entrate
possono essere utilizzate dal Governo con
specifica previsione di legge per alimentare
il Fondo per la mobilita' sostenibile, di
cui al comma 1121, subordinatamente al
rispetto del raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dei trasporti, sentiti il
soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato
interregionale di gestione di cui
all'articolo 5 del protocollo di intesa tra
le regioni e le province autonome ed il
Ministero dell'economia e delle finanze per
la costituzione, gestione ed aggiornamento
degli archivi regionali e nazionale delle
tasse automobilistiche, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri di collegamento tra gli archivi
informatici relativi ai veicoli, al fine di
rendere uniformi le informazioni in essi
contenute e di consentire l'aggiornamento in
tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dei trasporti e il
Ministero per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono effettuate le
regolazioni finanziarie delle minori entrate
nette derivanti dall'attuazione delle norme
dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la corrispondente
definizione dei trasferimenti dello Stato
alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007, in caso di
acquisto di un motociclo nuovo di categoria
"euro 3", con contestuale sostituzione di un
motociclo appartenente alla categoria "euro
0", realizzata attraverso la demolizione con
le modalita' indicate al comma 233, e'
concessa l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque
annualita'. Il costo di rottamazione e' a
carico del bilancio dello Stato, nei limiti
di 80 euro per ciascun motociclo, ed e'
anticipato dal venditore che recupera detto
importo quale credito d'imposta da
utilizzare in compensazione secondo le
disposizioni del comma 231. Si applicano,
per il resto, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi da 230 a 235, con il
rispetto della regola degli aiuti "de
minimis" di' cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001. Le disposizioni di cui al presente
comma hanno validita' per i motocicli nuovi
acquistati e risultanti da contratto
stipulato dal venditore e acquirente. I
suddetti motocicli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i
motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al
31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti
dai commi 230 e 233 possono essere
effettuati entro il 31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto il
seguente periodo: "Gli incrementi
percentuali approvati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano
prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
vengono ricalcolati sugli importi della
citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal
seguente: "59. Per gli interventi
finalizzati ad incentivare l'installazione
su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o
"euro 1" di impianti a GPL o a metano per
autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo
periodo, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni gia' in
vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture
ed i veicoli per il trasporto promiscuo
immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro
2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma
321, non si applicano per i veicoli
omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione,
esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano,
a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si
applica anche ai veicoli sui quali il
sistema di doppia alimentazione venga
installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All'articolo 2, primo comma, lettera
d), del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per
gli autoveicoli di peso complessivo a pieno
carico inferiore a 12 tonnellate" sono
aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei
veicoli che, pur immatricolati o
reimmatricolati come Ni, presentino codice
di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o
piu' posti ed abbiano un rapporto tra la
potenza espressa in kw e la portata del
veicolo espressa in tonnellate maggiore o
uguale a 180, per i quali la tassazione
continua ad essere effettuata in base alla
potenza effettiva dei Motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno
effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E
abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
risultano da operazioni di aggregazione
aziendale realizzate attraverso fusione o
scissione, effettuate negli anni 2007 e
2008, si considera riconosciuto, ai fini
fiscali, il valore di avviamento e quello
attribuito ai beni strumentali materiali e
immateriali, per effetto della imputazione
in bilancio del disavanzo da concambio, per
un ammontare complessivo non eccedente
l'importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di
conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell'articolo 176 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si
considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori valori iscritti dal soggetto
conferitario di cui al comma 242 a titolo di
avviamento o beni strumentali materiali e
immateriali, per un ammontare complessivo
non eccedente l'importo di 5 milioni di
euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243
si applicano qualora alle operazioni di
aggregazione aziendale partecipino
esclusivamente imprese operative da almeno
due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano
alle predette operazioni facciano parte
dello stesso gruppo societario. Sono in ogni
caso esclusi i soggetti legati tra loro da
un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo
stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e
244 si applicano qualora le imprese
interessate dalle operazioni di aggregazione
aziendale si trovino o si siano trovate
ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che
consentono il riconoscimento fiscale di cui
ai commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 242 a 245 e' subordinata
alla presentazione all'Agenzia delle entrate
di una istanza preventiva ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000,
n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dai commi da 242 a
249.
247. Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
248. La societa' risultante
dall'aggregazione che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione
dell'operazione pone in essere ulteriori
operazioni straordinarie, di cui al titolo
III, capi III e IV, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o
rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249,
decade dall'agevolazione, fatta salva
l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 37-bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del
periodo d'imposta in cui si verifica la
decadenza prevista al comma 248, la societa'
e' tenuta a liquidare e versare l'imposta
sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute
sul maggior reddito, relativo anche ai
periodi di imposta precedenti, determinato
senza tenere conto dei maggiori valori
riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi
242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate
non sono dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis
dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
aggiunto il seguente:
"2-ter. Le concessioni di cui
al comma 1 sono revocate qualora il
concessionario si renda, dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, responsabile di gravi
violazioni edilizie, che costituiscono
inadempimento agli obblighi derivanti dalla
concessione ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal
seguente:
"1. I canoni annui per concessioni
rilasciate o rinnovate con finalita'
turistico-ricreative di aree, pertinenze
demaniali marittime e specchi acquei per i
quali si applicano le disposizioni relative
alle utilizzazioni del demanio marittimo
sono determinati nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) classificazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazione ad uso
pubblico a normale valenza turistica.
L'accertamento dei requisiti di alta e
normale valenza turistica e' riservato alle
regioni competenti per territorio con
proprio provvedimento. Nelle more
dell'emanazione di detto provvedimento la
categoria di riferimento e' da intendersi la
B. Una quota pari al 10 per cento delle
maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e
specchi acquei inseriti nella categoria A e'
devoluta alle regioni competenti per
territorio;
b) misura del canone annuo
determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali
marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si
applicano le misure unitarie vigenti alla
data di entrata in vigore della presente
legge e non operano lo disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano
i seguenti importi aggiornati degli indici
ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro
1,86 al metro quadrato per la categoria A;
euro 0,93 al metro quadrato per la categoria
B;
1.2) area occupata con
impianti di facile rimozione: euro 3,10 al
metro quadrato per la categoria A; euro 1,55
al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con
impianti di difficile rimozione: euro 4,13
al metro quadrato per la categoria A; euro
2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni
metro quadrato di mare territoriale per
specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite
dall'articolo 5 del testo unico di cui al
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e
comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli
specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri
dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli
specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli
specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio
delle navi al di fuori degli specchi acquei
di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni
comprensive di pertinenze demaniali
marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze
destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di
beni e servizi, il canone e' determinato
moltiplicando la superficie complessiva del
manufatto per la media dei valori mensili
unitari minimi e massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare
per la zona di riferimento. L'importo
ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente
pari a 6,5. Il canone annuo cosi'
determinato e' ulteriormente ridotto delle
seguenti percentuali, da applicare per
scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, O per
cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500
metri quadrati, 20 per cento; oltre 500
metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri
quadrati, 60 per cento. Qualora i valori
dell'Osservatorio del mercato immobiliare
non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero
rispetto al manufatto nell'ambito
territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese
nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente
legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano
quelle di cui alla lettera b),
numero 1);
c) riduzione dei canoni di
cui alla lettera b) nella misura
del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi
di eccezionale gravita' che comportino una
minore utilizzazione dei beni oggetto della
concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di
zona;
2) nel caso di concessioni
demaniali marittime assentite alle societa'
sportive dilettantistiche senza scopo di
lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita'
commerciali;
d) riduzione dei canoni di
cui alla lettera b) nella misura
del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell'articolo 39 del codice
della navigazione e all'articolo 37 del
regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari
delle concessioni di consentire il libero e
gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante
l'area ricompresa nella concessione, anche
al fine di balneazione;
f) riduzione, per le
imprese turistico-ricettive all'aria aperta,
dei valori inerenti le superfici del 25 per
cento".
252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal
seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), si applicano, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle
concessioni dei beni del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale aventi ad
oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 01, comma
2, le concessioni di cui al presente
articolo possono avere durata superiore a
sei anni e comunque non superiore a venti
anni in ragione dell'entita' e della
rilevanza economica delle opere da
realizzare e sulla base dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio
marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani
di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni
interessati, devono altresi' individuare un
corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e gli arenili liberamente
fruibili; devono inoltre individuare le
modalita' e la collocazione dei varchi
necessari al fine di consentire il libero e
gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante
l'area ricompresa nella concessione, anche
al fine di balneazione.
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. Le somme per canoni
relative a concessioni demaniali marittime
aventi finalita' turistico-ricreative
versate in eccedenza rispetto a quelle
dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai
sensi dell'articolo 03, comma 1, sono
compensate con quelle da versare allo stesso
titolo, in base alla medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4
dell'articolo 10 della legge 17 dicembre
1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo
8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che
le utilizzazioni ivi contemplate fanno
riferimento alla mera occupazione di beni
demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista
nella realizzazione sui beni demaniali
marittimi di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativo o in presenza
di titolo abilitativo che per il suo
contenuto e' incompatibile con la
destinazione e disciplina del bene
demaniale, l'indennizzo dovuto e'
commisurato ai valori di mercato, ferma
restando l'applicazione delle misure
sanzionatone vigenti, ivi compreso il
ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il canone
annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto
dalle societa' di gestione che provvedono
alla gestione aeroportuale totale o
parziale, anche in regime precario, e'
proporzionalmente incrementato nella misura
utile a determinare un introito diretto per
l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007,
9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di
euro nel 2009.
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. -
(Valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni immobili tramite
concessione o locazione). - 1.
I beni immobili di proprieta' dello Stato
individuati ai sensi dell'articolo 1 possono
essere concessi o locati a privati, a titolo
oneroso, per un periodo non superiore a
cinquanta anni, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei
medesimi beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione di nuove destinazioni
d'uso finalizzate allo svolgimento di
attivita' economiche o attivita' di servizio
per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi o
promuovere accordi di programma per
sottoporre all'approvazione iniziative per
la valorizzazione degli immobili di cui al
presente articolo.
3. Agli enti territoriali
interessati dal procedimento di cui al comma
2 e' riconosciuta una somma non inferiore al
50 per cento e non superiore al 100 per
cento del contributo di costruzione dovuto
ai sensi dell'articolo 16 del testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l'esecuzione delle opere
necessarie alla riqualificazione e
riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio.
4. Le concessioni e le
locazioni di cui al presente articolo sono
assegnate con procedure ad evidenza
pubblica, per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i
cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione
e le condizioni delle concessioni o delle
locazioni di cui al presente articolo sono
contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel
caso di revoca della concessione o di
recesso dal contratto di locazione il
riconoscimento all'affidatario di un
indennizzo valutato sulla base del piano
economico-finanziario.
6. Per il perseguimento
delle finalita' di valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni di
cui al presente articolo, i beni medesimi
possono essere affidati a terzi ai sensi
dell'articolo 143 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i
beni vacanti o derivanti da eredita'
giacenti, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno ed il
Ministro dell'economia e delle finanze,
determina, con decreto da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per l'acquisizione
dei dati e delle informazioni rilevanti per
individuare i beni giacenti o vacanti nel
territorio dello Stato. Al possesso
esercitato sugli immobili vacanti o
derivanti da eredita' giacenti si applica la
disposizione dell'articolo 1163 del codice
civile sino a quando il terzo esercente
attivita' corrispondente al diritto di
proprieta' o ad altro diritto reale non
notifichi all'Agenzia del demanio di essere
in possesso del bene vacante o derivante da
eredita' giacenti. Nella comunicazione
inoltrata all'Agenzia del demanio gli
immobili sui quali e' esercitato il possesso
corrispondente al diritto di proprieta' o ad
altro diritto reale devono essere
identificati descrivendone la consistenza
mediante la indicazione dei dati catastali.
261. All'articolo 14 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'
articolo 11, qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 2, secondo periodo, del
presente articolo, la durata delle
concessioni o locazioni puo' essere
stabilita in anni cinquanta".
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni, dopo il
comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Per la valorizzazione
di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio
puo' individuare, d'intesa con gli enti
territoriali interessati, una pluralita' di
beni immobili pubblici per i quali e'
attivato un processo di valorizzazione
unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire,
nell'ambito del contesto economico e sociale
di riferimento, elemento di stimolo ed
attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di
fattibilita' dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni
demaniali per la promozione e lo sviluppo
dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire
all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei
beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonche' per
gli interventi sugli immobili confiscati
alla criminalita' organizzata. E' elemento
prioritario di individuazione, nell'ambito
dei predetti programmi unitari, la
suscettivita' di valorizzazione dei beni
immobili pubblici mediante concessione d'uso
o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la
promozione delle attivita' di solidarieta' e
per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei
processi di razionalizzazione dell'uso degli
immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze
armate alle esigenze derivanti dall'adozione
dello strumento professionale, il Ministero
della difesa puo' individuare beni immobili
di proprieta' dello Stato mantenuti in uso
al medesimo Dicastero per finalita'
istituzionali, suscettibili di permuta con
gli enti territoriali. Le attivita' e le
procedure di permuta sono effettuate
dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il
Ministero della difesa, nel rispetto dei
principi generali dell' ordinamento
giuridico-contabile".
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13-bis, le
parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto
con la Direzione generale dei lavori e del
demanio del Ministero della difesa" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero
della difesa, con decreti da adottare
d'intesa con l'Agenzia del demanio"; le
parole: "da inserire in programmi di
dismissione per le finalita' di cui
all'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da consegnare all'Agenzia del
demanio per essere inseriti in programmi di
dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia"; e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Relativamente
a tali programmi che interessino Enti
locali, si procede mediante accordi di
programma ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli
accordi di programma puo' essere previsto il
riconoscimento in favore degli Enti locali
di una quota del maggior valore degli
immobili determinato per effetto delle
valorizzazioni assentite.";
b) al comma 13-ter, le
parole da: "il Ministero" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "con
decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati: a)
entro il 28 febbraio 2007, beni immobili,
per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia
del demanio entro il 30 giugno 2007; b)
entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
un valore complessivo pari a 1.000 milioni
di euro, da consegnare all'Agenzia del
demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le
modalita' indicate nel primo periodo e per
le medesime finalita', nell'anno 2008 sono
individuati, entro il 28 febbraio ed entro
il 31 luglio, beni immobili per un valore
pari a complessivi 2.000 milioni di euro";
c) i commi 13-quinquies
e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dopo il comma 6-ter e'
inserito il seguente:
"6-quater. Sui beni immobili
non piu' strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o
delle societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente controllate, che siano
ubicati in aree naturali protette e in
territori sottoposti a vincolo
paesaggistico, in caso di alienazione degli
stessi e' riconosciuto il diritto di
prelazione degli enti locali e degli altri
soggetti pubblici gestori delle aree
protette. I vincoli di destinazione
urbanistica degli immobili e quelli
peculiari relativi alla loro finalita' di
utilita' pubblica sono parametri di
valutazione per la stima del valore di
vendita".
266. All' articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera
a) e' sostituita' dalla seguente:
"a) sono ammessi in
deduzione:
1) i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri
enti finanziari, le imprese di assicurazione
e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo
pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri
enti finanziari, le imprese di assicurazione
e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo
fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d'imposta nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere
fruita nel rispetto dei limiti derivanti
dall'applicazione della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri
enti finanziari, le imprese di assicurazione
e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi
assistenziali e previdenziali relativi ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a e), i costi sostenuti per
il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a
condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale";
b) al comma 4-bis.1,
dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono
inserite le seguenti: ", su base annua," e
le parole da: "; la deduzione" fino a: "di
cui all'articolo 10, comma 2" sono
soppresse;
c) al comma 4-bis.2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del
rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta nel caso di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, nei diversi
tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
e successive modificazioni, ivi compreso il
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e
di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e),
le medesime deduzioni spettano solo in
relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e,
in caso di dipendenti impiegati anche nelle
attivita' istituzionali, l'importo e'
ridotto in base al rapporto di cui
all'articolo 10, comma 2";
d) al comma 4-ter, le
parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis
e 4-bis.1" sono sostituite dalle
seguenti: "le deduzioni indicate nel
presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies
sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. In caso di
lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di
cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia
di aiuti di Stato a favore dell'
occupazione, in alternativa a quanto
previsto dal comma 4-quinquies,
l'importo deducibile e', rispettivamente,
moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera
maggiorazione spetta nei limiti di
intensita' nonche' alle condizioni previsti
dal predetto regolamento sui regimi di aiuto
a favore dell'assunzione di lavoratori
svantaggiati.
4-septies. Per ciascun
dipendente l'importo delle deduzioni ammesse
dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque
eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e 1'
applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera a), numeri 2), 3)
e 4), e' alternativa alla fruizione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera
a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), numeri 2) e
4), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spettano, subordinatamente all'
autorizzazione delle competenti autorita'
europee, a decorrere dal mese di febbraio
2007 nella misura del 50 per cento e per il
loro intero ammontare a decorrere dal
successivo mese di luglio, con conseguente
ragguaglio ad anno di quella prevista dal
citato numero 2).
268. La deduzione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come da ultimo modificato dal comma
266, spetta in misura ridotta alla meta' a
decorrere dal mese di febbraio 2007 e per
l'intero ammontare a decorrere dal
successivo mese di luglio, con conseguente
ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relativa al periodo d'imposta in
corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi,
come imposta del periodo precedente, la
minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni
dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi
effetti, per il periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 1° febbraio 2007, puo'
assumersi, come imposta del periodo
precedente, la minore imposta che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del
comma 266 senza tenere conto delle
limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni
che sottoscrivono gli accordi di cui al
comma 796, lettera b), un ammontare
di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall'incremento automatico
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, applicata alla base
imponibile che si sarebbe determinata in
assenza delle disposizioni introdotte dai
commi da 266 a 269, e' ad esse riconosciuto,
con riferimento alle esigenze finanziarie
degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un
trasferimento pari a 89,81 milioni di euro
per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per
l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, le somme di
cui al periodo precedente sono ripartite in
proporzione al minor gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di
ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino
alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, e'
attribuito un credito d'imposta secondo le
modalita' di cui ai commi da 272 a 279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura massima consentita in
applicazione delle intensita' di aiuto
previste dalla Carta italiana degli aiuti a
finalita' regionale per il periodo 2007-2013
e non e' cumulabile con il sostegno de
minimis ne' con altri aiuti di Stato
che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si
considerano agevolabili le acquisizioni,
anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti,
diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di cui
al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell'articolo 2424 del codice civile,
destinati a strutture produttive gia'
esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove
tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l'attivita' svolta
nell'unita' produttiva; per le grandi
imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in
tali beni sono agevolabili nel limite del 50
per cento del complesso degli investimenti
agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato
alla quota del costo complessivo dei beni
indicati nel comma 273 eccedente gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,
relativi alle medesime categorie dei beni
d'investimento della stessa struttura
produttiva, ad esclusione degli ammortamenti
dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel
periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore
per l'acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271
non si applica ai soggetti che operano nei
settori dell'industria siderurgica e delle
fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalita' regionale 2007-2013, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006,
nonche' ai settori della pesca,
dell'industria carbonifera, creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito
d'imposta a favore di imprese o attivita'
che riguardano prodotti o appartengono ai
settori soggetti a discipline comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni
sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e
previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato
con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti
in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione
del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese
successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta con riferimento al quale
il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione
non entrano in funzione entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello della
loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui
si verifica una delle predette ipotesi
vengono acquisiti beni della stessa
categoria di quelli agevolati, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi
delle nuove acquisizioni. Per i beni
acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il
riscatto. Il credito d'imposta indebitamente
utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma e' versato entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,
sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a
garantire la corretta applicazione dei commi
da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare
dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione
del credito d'imposta, sono, altresi',
finalizzate alla valutazione della qualita'
degli investimenti effettuati, anche al fine
di valutare l'opportunita' di effettuare un
riequilibrio con altri strumenti aventi
analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009, alle imprese e' attribuito un credito
d'imposta nella misura del 10 per cento dei
costi sostenuti per attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato in materia,
secondo le modalita' dei commi da 281 a 285.
La misura del 10 per cento e' elevata al 15
per cento qualora i costi di ricerca e
sviluppo siano riferiti a contratti
stipulati con universita' ed enti pubblici
di ricerca.
281. Ai fini della determinazione del
credito d'imposta i costi non possono, in
ogni caso, superare l'importo di 15 milioni
di euro per ciascun periodo d'imposta.
282. Il credito d'imposta deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione
del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dovute per il periodo
d'imposta in cui le spese di cui al comma
280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dal
mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con
riferimento al quale il credito e' concesso.
283. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli obblighi di comunicazione a
carico delle imprese per quanto attiene alla
definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo agevolabili e le modalita' di
verifica ed accertamento della effettivita'
delle spese sostenute e coerenza delle
stesse con la disciplina comunitaria di cui
al comma 280.
284. L'efficacia dei commi da 280 a 283
e' subordinata,' ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
285. Entro il 31 dicembre 2007 il
Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato ha facolta' di bandire, nei limiti di
una corretta ed equilibrata distribuzione
territoriale, una o piu' nuove gare, per un
massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle
medesime condizioni previste dai bandi di
gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze il 20 per
cento delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma precedente e'
destinato ad un Fondo finalizzato ad
interventi a favore del personale
dell'amministrazione finanziaria impegnato
nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo
stesso decreto il medesimo Fondo e'
ripartito tra le competenti unita'
previsionali di base dello stato di
previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di
produzioni musicali possono beneficiare di
un credito d'imposta a titolo di spesa di
produzione, di sviluppo, di digitalizzazione
e di promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali per
opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito
d'imposta di cui al comma 287 fermo restando
il rispetto dei limiti della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, solo le imprese che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 15 milioni di euro e
che non siano possedute, direttamente o
indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle
imprese agricole e agroalimentari soggette
al regime obbligatorio di certificazione e
controllo della qualita' ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/1991, del
Consiglio, del 24 giugno 1991, e del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006, anche se riunite in
consorzi o costituite in forma cooperativa,
e' concesso un credito d'imposta pari al 50
per cento del totale delle spese sostenute
ai fini dell'ottenimento dei previsti
certificati e delle relative attestazioni di
conformita'. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono stabilite, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato, le modalita' per
l'accesso all'agevolazione di cui al
presente comma, entro un limite di spesa
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi
internazionali in sede di Organizzazione
mondiale del commercio, sono ammessi al
credito di imposta di cui al comma
precedente gli oneri sostenuti dalle imprese
agricole ed agroalimentari, anche se riunite
in consorzi o costituite in forma
cooperativa, per la registrazione nei Paesi
extracomunitari delle denominazioni protette
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell'articolo 32-bis, comma
8, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "La
prima rata e' versata entro il 27 dicembre
2006." sono soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall'applicazione delle norme,
oggetto di mancata conversione, di cui
all'articolo 35, commi 8, lettera a),
e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, concernenti l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta di
registro alle cessioni e alle locazioni,
anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il
cedente o locatore puo' optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri
8) ed 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in presenza dei presupposti ivi
previsti. In caso di opzione l'imposta di
registro e le imposte ipotecarie e catastali
sono dovute sulla base delle regole di cui
all'articolo 35, commi 10 e 10-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore
che intende esercitare l'opzione per ipotesi
diverse da quelle disciplinate dall'articolo
35, comma 10-quinquies, del citato
decreto-legge, ne da' comunicazione nella
dichiarazione annuale relativa all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006.
Per le cessioni l'eventuale eccedenza
dell'imposta di registro conseguente
all'effettuazione dell'opzione e' compensata
con i maggiori importi dovuti ai fini delle
imposte ipotecarie e catastali, fermo
restando la possibilita' di chiedere il
rimborso per gli importi che non trovano
capienza in tale compensazione.
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo il comma 14 e' inserito il
seguente:
"14-bis. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente la adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata. I
regolamenti previsti dal citato articolo 40
del decreto legislativo n. 241 del 1997
possono comunque essere adottati qualora
disposizioni legislative successive a quelle
contenute dal presente decreto regolino la
materia, a meno che la legge successiva non
lo escluda espressamente".
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 23, e' inserito il
seguente:
"23-bis. Agli agenti della
riscossione non si applicano l'articolo 2,
comma 4, del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle fmanze 11
settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di
tale regolamento relative all'esercizio di
influenza dominante su altri agenti della
riscossione, nonche' al divieto, per i
legali rappresentanti, gli amministratori e
i sindaci, di essere pubblici dipendenti
ovvero coniugi, parenti ed affini entro il
secondo grado di pubblici dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad
applicarsi le disposizioni riguardanti le
amministrazioni dello Stato di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n.
642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale,
nonche' al personale docente presso le
universita' statali ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una
detrazione dall'imposta lorda e fino a
capienza della stessa nella misura del 19
per cento delle spese documentate sostenute
ed effettivamente rimaste a carico, fino ad
un importo massimo delle stesse di 1.000
euro, per l'acquisto di un solo personal
computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dell'universita' e della
ricerca, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al
comma 296.
298. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo con dotazione di 10
milioni di euro, per l'anno 2007, destinato
all'erogazione di contributi ai
collaboratori coordinati e continuativi,
compresi i collaboratori a progetto, per le
spese documentate sostenute entro il 31
dicembre 2007 per l'acquisto di un
personal computer nuovo di fabbrica.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, definisce modalita', limiti e
criteri per l'attribuzione dei contributi di
cui al presente comma, ivi comprese le
procedure per assicurare il rispetto dei
limiti di stanziamento di cui al periodo
precedente.
299. All'articolo 67 del testo' unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 1, lettera m), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le
parole: "compensi erogati" sono inserite le
seguenti: "ai direttori artistici ed ai
collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori,
bande musicali e filo-drammatiche che
perseguono finalita' dilettantistiche, e
quelli erogati";
b) al secondo periodo sono
soppresse le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi
con gli spettacoli teatrali di cui al n.
119) della Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i
contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al n. 123) della
stessa Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
301. All'articolo 110, comma 11, del
testo unico delle imposte sui redditi, 'di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del
primo periodo sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi.";
b) l'ultimo periodo e'
soppresso.
302. All'articolo 8 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando l'omissione o
incompletezza riguarda l'indicazione delle
spese e degli altri componenti negativi di
cui all'articolo 110, comma 11, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento
dell'importo complessivo delle spese e dei
componenti negativi non indicati nella
dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si
applica anche per le violazioni commesse
prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sempre che il contribuente
fornisca la prova di cui all'articolo 110,
comma 11, primo periodo, del citato testo
unico delle imposte sui redditi. Resta ferma
in tal caso l'applicazione della sanzione di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All'articolo 19-bis1, comma
1, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: ", a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione" sono
sostituite dalle seguenti: "e a
somministrazioni di alimenti e bevande, con
esclusione di quelle inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e
simili, erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi,".
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui
al comma 304 spettano nella misura del 50
per cento.
306. Nell'articolo 36, comma 15, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le parole: "edilizia
residenziale convenzionata pubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "edilizia
residenziale convenzionata". La disposizione
recata dal periodo precedente ha effetto per
gli atti pubblici formati e le scritture
private autenticate a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta
applicazione delle norme di cui all'articolo
54, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'articolo 39, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati
periodicamente i criteri utili per la
determinazione del valore normale dei
fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del
citato decreto n. 633 del 1972,
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3,
del citato decreto n. 131 del 1986.
308. Nell'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole:
"di cui alle lettere a) e b)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle
lettere a), b) ed e)";
b) dopo l'ultimo comma, e'
aggiunto il seguente:
"Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze sono
individuate, anche progressivamente, in
relazione all'attivita' esercitata ed alle
tipologie di operazioni effettuate, le
categorie di contribuenti per i quali i
rimborsi di cui al primo e al secondo comma
sono eseguiti in via prioritaria entro tre
mesi dalla richiesta".
309. All'articolo 1, comma 497, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole:
"per le sole cessioni fra persone fisiche"
sono sostituite dalle seguenti: "e fatta
salva l'applicazione dell'articolo 39, primo
comma, lettera d), ultimo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, per le sole
cessioni nei confronti di persone fisiche".
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, le parole:
"e di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della
cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis
dell'articolo 17 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
entro il 31 marzo 2007, possono essere
individuate le attivita' per le quali
l'imposta e' dovuta per la sola superficie
eccedente i 5 metri quadrati.";
b) nel secondo periodo, le
parole: "di cui al periodo precedente", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al primo
periodo del presente comma".
312. All'articolo 10, primo comma, numero
27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la parola:
"devianza," sono inserite le seguenti: "di
persone migranti, senza fissa dimora,
richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e
lavorativo,".
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124"
sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli
versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e' sostituito dal seguente:
"2. La lettera e-bis) del comma
1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi
versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e
nei limiti previsti dall'articolo 8 del
medesimo decreto. Alle medesime condizioni
ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".
315. All'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma
1, le parole: "situati negli Stati membri
dell'Unione europea, conformi alle direttive
comunitarie e le cui quote sono collocate
nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 10-bis," sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle
direttive comunitarie situati negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui
quote sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo
unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,";
b) al comma 9, le parole:
"situati negli Stati membri della Comunita'
economica europea e conformi alle direttive
comunitarie" sono sostituite dalle seguenti:
"conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239".
316. Il terzo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i
titoli indicati nel precedente periodo sono
emessi da societa' o enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e' rappresentato da
azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'
articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50
per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al
doppio del tasso ufficiale di riferimento,
per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, o collegati mediante offerta
al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b)
al tasso ufficiale di riferimento aumentato
di due terzi, per le obbligazioni e titoli
similari diversi dai precedenti".
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, le parole: "in
mercati regolamentati italiani" sono
sostituite dalle seguenti: "in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni".
318. All'articolo 54, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "ridotto del
25 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese" sono inserite le
seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i
relativi compensi sono percepiti da soggetti
di eta' inferiore a 35 anni".
319. All'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
i-quater) sono aggiunte le seguenti:
"i-quinquies) le spese, per
un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta'
compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di
locazione derivanti dai contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea presso una
universita' ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, distante da
quest'ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per
unita' immobiliari situate nello stesso
comune in cui ha sede 1' universita' o in
comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un
importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se il reddito complessivo non
supera 40.000 euro";
b) al comma 2, primo periodo,
le parole: "e) e f)" sono
sostituite dalle seguenti: "e),
f), i-quinquies) e
i-sexies)"; nel secondo periodo del
medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la
detrazione spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12
ancorche' non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All'articolo 1-bis, comma
1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al
veicolo o al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi
al 1° gennaio 2007, la tabella di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 31 dicembre 1997, e' sostituita
dalla Tabella 2 annessa alla presente legge.
Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano prima della data di entrata in
vigore della presente legge vengono
ricalcolati sugli importi della citata
Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni o delle province
autonome di cui al periodo precedente sono
ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono effettuate le
regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall'attuazione
delle norme del comma 321 e sono definiti i
criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle
regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, nonche' quelle
dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio
2003, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si
interpretano nel senso che le esenzioni ivi
previste si applicano esclusivamente agli
atti di acquisto di autoveicoli le cui
richieste di iscrizione al pubblico registro
automobilistico siano state presentate entro
i sessanta giorni successivi alla data di
acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Le disposizioni
della lettera a) del comma 71 hanno
effetto a partire dal periodo di imposta
successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. Le altre disposizioni del
medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente, hanno effetto a
partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le
parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,",
sono inserite le seguenti: "sentite le
Commissioni parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le
parole: "La modifica e' effettuata," sono
inserite le seguenti: "prioritariamente con
riferimento alle disposizioni in materia di
reddito di lavoro dipendente di cui alla
lettera a) del comma 71,".
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo la lettera f-quater)
e' aggiunta la seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di
intermediazione, relative ad operazioni
diverse da quelle di cui alla lettera d)
del presente comma e da quelle di cui
all'articolo 40, commi 5 e 6, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando
le operazioni oggetto dell'intermediazione
si considerano ivi effettuate, a meno che
non siano commesse da soggetto passivo in un
altro Stato membro dell'Unione europea; le
suddette prestazioni si considerano in ogni
caso effettuate nel territorio dello Stato
se il committente delle stesse e' ivi
soggetto passivo d'imposta".
326. All'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le
percentuali di cui alle lettere a)
e c) sono ridotte rispettivamente
all'1 per cento e al 10 per cento per i beni
situati in comuni con popolazione inferiore
ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal
seguente:
"37. L'efficacia delle disposizioni di
cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data
progressivamente individuata, per singole
categorie di contribuenti, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 1° giugno 2008".
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo il comma 37 sono inseriti i
seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi
misuratori di cui all'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato
a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono
essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti
apparecchi e' consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute,
anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 102, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
Gli apparecchi misuratori di cui al presente
comma non sono soggetti alla verificazione
periodica di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003.
I soggetti che effettuano la trasmissione
telematica emettono scontrino non avente
valenza fiscale, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma
37-ter.
37-ter. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono
emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalita' di rilascio delle certificazioni
dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione,
in via telematica, dei corrispettivi
medesimi".
329. L'aliquota di accisa sul metano
usato per autotrazione di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta a euro
0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole:
"escluse le locazioni di" sono inserite le
seguenti: "fabbricati abitativi effettuate
in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno
costruiti o che hanno realizzato sugli
stessi interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o
dell'intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a
quattro anni, e le locazioni di";
b) al numero 8-bis),
le parole da: ", entro quattro anni" fino
alla fine del numero sono sostituite dalle
seguenti: "dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento o anche successivamente
nel caso in cui entro tale termine i
fabbricati siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione
di programmi di edilizia residenziale
convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della
tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che sono ricomprese
anche le prestazioni di cui ai numeri 18),
19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10 del predetto decreto rese
in favore dei soggetti indicati nel medesimo
numero 41-bis) da cooperative e
loro consorzi sia direttamente sia in
esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere. Resta salva la
facolta' per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di
optare per la previsione di cui all'articolo
10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A,
parte III, allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies) locazioni di
immobili di civile abitazione effettuate in
esecuzione di programmi di edilizia
abitativa convenzionata dalle imprese che li
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli
stessi interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457".
332. All'articolo 6, comma 3, della legge
13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera
c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) a societa' che svolgono
operazioni relative alla riscossione dei
tributi da altra societa' controllata,
controllante o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile".
333. All'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo le parole: "ai centri" sono inserite le
seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006,
agli iscritti nell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo
78 del decreto legislativo 28 giugno 2005,
n. 139, e nell'albo dei consulenti del
lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12,"
334. All'articolo 54 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis,
alinea, le parole: "e le minusvalenze" e
"gli immobili e" sono soppresse e, dopo le
parole: "o da collezione", sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis
e' inserito il seguente:
"1-bis.l. Le minusvalenze
dei beni strumentali di cui al comma 1-bis
sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del
medesimo comma 1-bis";
c) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Per i beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o della professione,
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato
o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall'applicazione al costo dei
beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. E
tuttavia consentita la deduzione integrale,
nel periodo d'imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di
beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a curo 516,4. La deduzione dei
canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla
meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto e comunque con un minimo di
otto anni e un massimo di quindici se lo
stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili dei beni immobili strumentali, si
applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo
periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel
periodo d'imposta in cui maturano. Le spese
relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e
professioni, che per le loro caratteristiche
non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono
deducibili, nel periodo d'imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del
costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del
periodo d'imposta dal registro di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni; l'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nei cinque
periodi d'imposta successivi";
d) al comma 3, i periodi
secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti: "Per gli immobili utilizzati
promiscuamente, a condizione che il
contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell' arte o
professione, e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita ovvero, in caso
di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per
cento del relativo canone. Nella stessa
misura sono deducibili le spese per i
servizi relativi a tali immobili nonche'
quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli
immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma
334 in materia di deduzione dell'
ammortamento o dei canoni di locazione
finanziaria degli immobili strumentali per
l'esercizio dell'arte o della professione si
applicano agli immobili acquistati nel
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2009 e ai contratti di locazione finanziaria
stipulati nel medesimo periodo; tuttavia,
per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009,
gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo.
336. All'articolo 3, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera d-bis)
e' aggiunta la seguente:
"d-ter) le somme corrisposte a
titolo di borsa di studio dal Governo
italiano a cittadini stranieri in forza di
accordi e intese internazionali".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le
comunicazioni previste dall' articolo 8,
comma 4-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, come modificato
dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si considerano validamente effettuate
anche se il contribuente, invece di indicare
il codice fiscale dei soggetti titolari di
partita IVA da cui sono stati effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'IVA, abbia indicato il numero di
partita IVA dei predetti soggetti.
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito
dal seguente:
"34. In sede di prima applicazione
del comma 33, l'aggiornamento della banca
dati catastale avviene sulla base dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 33, presentate dai soggetti
interessati nell'anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede
ad inserire in atti i nuovi redditi relativi
agli immobili oggetto delle variazioni
colturali, anche sulla scorta delle
informazioni contenute nelle suddette
dichiarazioni. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo
74, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, l'Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per
ciascun comune, il completamento delle
operazioni e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i
Comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet,
i risultati delle relative operazioni
catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, avverso la
variazione dei redditi possono essere
proposti entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del comunicato
relativo al completamento delle operazioni
di aggiornamento catastale per gli immobili
interessati; i nuovi redditi cosi'
attribuiti producono effetti fiscali dal 10
gennaio 2006. In tale caso non sono dovute
le sanzioni previste dall'articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.";
b) il comma 36 e' sostituito
dal seguente:
"36. L'Agenzia del territorio, anche
sulla base delle informazioni fornite
dall'AGEA e delle verifiche, amministrative,
da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito
dei propri compiti istituzionali, individua
i fabbricati iscritti al catasto terreni per
i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralita' ai fini
fiscali, nonche' quelli che non risultano
dichiarati al catasto. L'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilita', per ciascun
comune, dell'elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data
cui riferire la mancata presentazione della
dichiarazione al catasto, e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati e
tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco,
con valore di richiesta, per i titolari dei
diritti reali, di presentazione degli atti
di aggiornamento catastale redatti ai sensi
del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono con
oneri a carico dell'interessato, alla
iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformita' al regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e a notificarne i
relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data cui riferire
la mancata presentazione della denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale
indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione del comunicato di cui al
secondo periodo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalita'
tecniche ed operative per l'attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per
le violazioni previste dall'articolo 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni".
340. Per favorire lo sviluppo economico e
sociale, anche tramite interventi di
recupero urbano, di aree e quartieri
degradati nelle citta' del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane, con
particolare riguardo al centro storico di
Napoli, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al
cofinanziamento di programmi regionali di
intervento nelle predette aree.
341. Le aree di cui al comma 340 devono
essere caratterizzate da fenomeni di
particolare degrado ed esclusione sociale e
le agevolazioni concedibili per effetto dei
programmi e delle riduzioni di cui al comma
340 sono disciplinate in conformita' e nei
limiti previsti dagli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale 2007-2013, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda
in particolare quelli riferiti al sostegno
delle piccole imprese di nuova costituzione.
342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro dello sviluppo economico,
formulata sentite le regioni interessate,
provvede alla definizione dei criteri per
l'allocazione delle risorse e
l'identificazione, la perimetrazione e la
selezione delle zone franche urbane sulla
base di parametri socio-economici. Con
decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' e le procedure per la
concessione del cofinanziamento in favore
dei programmi regionali e sono individuate
le eventuali riduzioni di cui al comma 340
concedibili, secondo le modalita' previste
dal medesimo decreto, nei limiti delle
risorse del Fondo a tal fine vincolate.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica
del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di
valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione
di efficacia degli interventi e presenta a
tal fine al CIPE una relazione annuale sugli
esiti delle predette attivita'.
344. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto
ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta
una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3 allegata alla presente
legge.
346. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative all'
installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici
o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e universita', spetta
una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fmo a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari
importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le
modalita' di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e alle relative norme di
attuazione previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 18
febbraio 1998, n. 41, e successive
modificazioni, sempreche' siano rispettate
le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza
dell'intervento ai previsti requisiti e'
asseverata da un tecnico abilitato, che
risponde civilmente e penalmente
dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce
la certificazione energetica dell'edificio,
di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall'ente locale,
ovvero, negli altri casi, un "attestato di
qualificazione energetica", predisposto ed
asseverato da un professionista abilitato,
nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, o dell'unita'
immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa
in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico
edificio di nuova costruzione. L'attestato
di qualificazione energetica comprende anche
l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a
seguito della loro eventuale realizzazione.
Le spese per la certificazione energetica,
ovvero per l'attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi
detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi
da 344 a 350 si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
dettate le disposizioni attuative di quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui
al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista
l'installazione dei pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica per
gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica
non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita'
abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di
nuovi edifici o nuovi complessi di edifici,
di volumetria complessiva superiore a 10.000
metri cubi, con data di inizio lavori entro
il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre
anni successivi, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per metro quadrato di superficie utile
dell'edificio inferiore di almeno il 50 per
cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e
l'illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra
costi sostenuti per conseguire il predetto
valore limite di fabbisogno di energia,
incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e'
costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,
sono fissate le condizioni e le modalita'
per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo,
nonche' i valori limite relativi al
fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e
loro combinazioni con analoghi apparecchi di
classe energetica non inferiore ad A+
spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 20 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa rientrante nel settore del
commercio che effettuano interventi di
efficienza energetica per l'illuminazione
nei due periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta
una ulteriore deduzione dal reddito
d'impresa pari al 36 per cento dei costi
sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti
interni, di apparecchi illuminanti con altri
ad alta efficienza energetica, maggiore o
uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti
interni, di lampade ad incandescenza con
lampade fluorescenti di classe A purche'
alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60
per cento;
c) sostituzione, negli ambienti
esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi
illuminanti ad alto rendimento ottico,
maggiore o uguale all'80 per cento, dotati
di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa
pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in
ambienti interni o esterni, di regolatori
del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini delle imposte sul reddito per
il secondo e il terzo periodo d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre
2006, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto delle
disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355,
pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo
del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica
alla televisione digitale, agli utenti del
servizio di radiodiffusione che dimostrino
di essere in regola, per l'anno 2007, con il
pagamento del canone di abbonamento di cui
al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, una
detrazione dall'imposta lorda per una quota
pari al 20 per cento delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo
delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto
di un apparecchio televisivo dotato anche di
sintonizzatore digitale integrato. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente
legge, si assume, quale imposta del periodo
d'imposta precedente, quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto delle
disposizioni del primo periodo del presente
comma.
358. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e
l'installazione di motori ad elevata
efficienza di potenza elettrica, compresa
tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione
di motori esistenti con motori ad elevata
efficienza di potenza elettrica, compresa
tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20
per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro per motore, in
un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e
356. l'installazione di variatori di
velocita' (inverter) su impianti
con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90
kW spetta una detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di
1.500 euro per intervento, in un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con
decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite
le caratteristiche cui devono rispondere i
motori ad elevata efficienza e i variatori
di velocita' (inverter) di cui ai
commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in
funzione della potenza dei motori e dei
variatori di velocita' (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonche' le
modalita' per l'applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la
verifica del rispetto delle disposizioni in
materia di ritiro delle apparecchiature
sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le
caratteristiche a cui devono rispondere gli
apparecchi televisivi di cui al comma 357 al
fine di garantire il rispetto del principio
di neutralita' tecnologica e la
compatibilita' con le piattaforme
trasmissive esistenti, nonche' le modalita'
per l'applicazione di quanto disposto al
medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale
derivante dall'incidenza dell'imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in
relazione ad aumenti del prezzo
internazionale del petrolio greggio,
rispetto al valore di riferimento previsto
nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni
2007-2011, e' destinato, nel limite di 100
milioni di euro annui, alla costituzione di
un apposito Fondo da utilizzare a copertura
di interventi di efficienza energetica e di
riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalita' sociali.
363. Nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e'
istituito il Fondo di cui al comma 362 che,
per il triennio 2007-2009, ha una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le condizioni, le modalita' e i
termini per l'utilizzo della dotazione del
Fondo di cui al comma 362, da destinare al
finanziamento di interventi di carattere
sociale, da parte dei comuni, per la
riduzione dei costi delle forniture di
energia per usi civili a favore di clienti
economicamente disagiati, anziani e disabili
e, per una somma di 11 milioni di euro annui
per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353
a 361.
365. Per dare efficace attuazione a
quanto previsto al comma 364, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli
enti locali che garantiscano la
individuazione o la creazione, ove non siano
gia' esistenti, di strutture amministrative,
almeno presso ciascun comune capoluogo di
provincia, per la gestione degli interventi
di cui al comma 364, i cui costi possono in
parte essere coperti dalle risorse del Fondo
di cui al comma 362.
366. All'articolo 20, comma 1-bis,
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni, le parole:
"incluse nell'obiettivo n. l di cui al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio,
del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, recante le disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/301CE
relativa alla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Obiettivi indicativi
nazionali). - 1. Sono fissati i
seguenti obiettivi indicativi nazionali,
calcolati sulla base del tenore energetico,
di immissione in consumo di biocarburanti e
altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel
e di benzina nei trasporti immessi al
consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005:
1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008:
2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010:
5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli
obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorrono, nell'ambito dei rispettivi
programmi di agevolazione di cui ai commi 1
e 5 dell'articolo 22-bis del testo
unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in
consumo di biodiesel e dei prodotti di cui
al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
disposizioni in materia di interventi nel
settore agroenergetico, l'articolo 2-quater
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-quater. -
(Interventi nel settore agroenergetico).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i
soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio, prodotti a partire da fonti
primarie non rinnovabili e destinati ad
essere impiegati per autotrazione, hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel
territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti
rinnovabili indicati al comma 4, con le
modalita' di cui al comma 3. I medesimi
soggetti possono assolvere al predetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in
parte, l'equivalente quota o i relativi
diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di
cui al comma 1 e' fissata nella misura dell'
1,0 per cento di tutto il carburante,
benzina e gasolio, immesso in consumo
nell'anno solare precedente, calcolata sulla
base del tenore energetico; a partire
dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata
nella misura del 2,0 per cento. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e
dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell'obbligo previsto per i singoli anni di
attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei
progressi compiuti nello sviluppo delle
filiere agroenergetiche di cui al comma 3.
Gli importi derivanti dalla comminazione
delle eventuali sanzioni sono versati al
Fondo di cui all'articolo 1, comma 422,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente
puo' godere della riduzione dell'accisa o
quale aumento allo stanziamento previsto per
l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della
defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per
l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1,
secondo obiettivi di sviluppo di filiere
agroenergetiche e in base a criteri che in
via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese
di filiera, da contratti quadro o contratti
ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri
carburanti rinnovabili da immettere in
consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati,
l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto
di filiera o contratto quadro, o contratti
ad essi equiparati, costituisce titolo
preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i
finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle
energie rinnovabili e dell'impiego dei
biocarburanti;
b) nei contratti di
fornitura dei' biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni
stipulano contratti o accordi di programma
con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di
biomasse e di biocarburanti di origine
agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie
e varieta' vegetali da destinare ad
utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5,
del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di
produzione e distribuzione dei biocarburanti
di origine agricola devono garantire la
tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le
informazioni necessarie a ricostruire il
percorso del biocarburante attraverso tutte
le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento
alle informazioni relative alla biomassa ed
alla materia prima agricola, specificando i
fornitori e l'ubicazione dei siti di
produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n.
266, all'articolo 1, il comma 423 e'
sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa, la
produzione e la cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche nonche' di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo e di
prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli provenienti prevalentemente dal
fondo effettuate dagli imprenditori
agricoli, costituiscono attivita' connesse
ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma,
del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario".
370. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 369, pari a un milione di curo a
decorrere dall'anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 21:
1) il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2
si applicano anche al biodiesel (codice NC
3824 90 99) usato come carburante, come
combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e
dei combustibili. La fabbricazione o la
miscelazione con oli minerali del biodiesel
e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Per il trattamento fiscale del biodiesel
destinato ad essere usato come combustibile
per riscaldamento valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 61.";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis
e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e'
inserito il seguente:
"Art. 22-bis. -
(Disposizioni particolari in materia di
biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla
biomassa). - 1. Nell'ambito di un
programma pluriennale con decorrenza dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel
limite di un contingente annuo di 250.000
tonnellate, al biodiesel, destinato ad
essere impiegato in autotrazione in miscela
con il gasolio, e' applicata una aliquota di
accisa pari al 20 per cento di quella
applicata al gasolio usato come carburante
di cui all'allegato 1. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e
i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale nonche'
le caratteristiche fiscali del prodotto con
i relativi metodi di prova, le percentuali
di miscelazione consentite, i criteri per
l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su base pluriennale dando
priorita' al prodotto proveniente da intese
di filiera o da contratti quadro. Con lo
stesso decreto sono stabilite le forme di
garanzia che i soggetti che partecipano al
programma pluriennale devono fornire per il
versamento del 5 per cento della accisa che
graverebbe sui quantitativi assegnati e non
immessi in consumo. Per ogni anno di
validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di
ciascun anno, non immessi in consumo sono
ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate
dal nuovo programma pluriennale purche'
vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia,
totale o parziale, alle quote risultanti
dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Nelle more dell'entrata in vigore del
predetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio
2003, n. 256. L'efficacia della disposizione
di cui al presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea,
alla preventiva autorizzazione da parte
della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo
comma 1, per l'anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate e'
assegnata, con i criteri di cui al predetto
regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia
delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa
gravante sui quantitativi di biodiesel
rispettivamente assegnati. In caso di
mancata autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1 i soggetti assegnatari del predetto
quantitativo di 180.000 tonnellate sono
tenuti al versamento dell'accisa gravante
sul biodiesel rispettivamente immesso in
consumo. La parte restante del contingente
e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane,
previa comunicazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
relativa ai produttori di biodiesel che
hanno stipulato contratti di coltivazione
realizzati nell'ambito di contratti quadro o
intese di filiera e delle relative quantita'
di biodiesel ottenibili dalle materie prime
oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantita'.
L'eventuale mancata realizzazione delle
produzioni previste dai contratti quadro e
intese di filiera, nonche' dai relativi
contratti di coltivazione con gli
agricoltori, comporta la decadenza
dall'accesso al contingente agevolato per i
volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all'operatore nell'ambito del
programma pluriennale per i due anni
successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno
di validita' del programma di cui al comma
1, i Ministeri dello sviluppo economico e
delle politiche agricole alimentari e
forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi
industriali medi del gasolio, del biodiesel
e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare
entro il 30 aprile di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 1, e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di
cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale
rideterminazione della misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il
contingente di cui al comma 1 e'
conseguentemente aumentato, senza costi
aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno
successivo a quello della rideterminazione.
Qualora la misura dell'aumento del
contingente risultante dalle disposizioni di
cui al presente comma richieda la preventiva
autorizzazione ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad
applicarsi le disposizioni relative al
programma triennale di cui all'articolo 21,
commi 6-bis e 6-ter, del
presente decreto nella formulazione in
vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del
predetto programma, a partire dal 1° gennaio
2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa
all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato
da alcole di origine agricola e'
rideterminata in euro 298,92 per 1.000
litri".
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel
testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Allo scopo di incrementare
l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale e'
stabilita, nell'ambito di un programma
triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008,
una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabile sui seguenti
prodotti impiegati come carburanti da soli o
in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da
prodotti di origine agricola: euro 289,22
per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico
(ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti
prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo:
euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il
biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";
b) dopo il comma 5 sono
aggiunti i seguenti:
"5-bis. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono
fissati, entro il limite complessivo di
spesa di 73 milioni di euro annui,
comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione
dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra
le varie tipologie di prodotti e tra gli
operatori, le caratteristiche tecniche dei
prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione,
nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti
inquinanti, valutata sull'intero ciclo di
vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del
programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5,
rilevati nei sei mesi immediatamente
precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sessanta giorni dalla fine del
semestre, e' eventualmente rideterminata la
misura dell'agevolazione di cui al medesimo
comma 5.
5-ter. In caso di aumento
dell' aliquota di accisa sulle benzine di
cui all'allegato I, l'aliquota di accisa
relativa all'ETBE, di cui al comma 5,
lettera b), e' conseguentemente
aumentata nella misura del 53 per cento
della aliquota di accisa sulle benzine,
coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f),
della direttiva 2003/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio
2003, relativa alla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti".
373. L'efficacia delle disposizioni di
cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea.
374. Per l'anno 2007 la quota di
contingente di biodiesel di cui all'
articolo 22-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-bis,
comma 2, primo periodo, e' incrementata in
misura corrispondente alla somma di euro
16.726.523 e, nei limiti di tali risorse,
puo' essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello
Stato della somma di euro 16.726.523 a
valere sulle disponibilita' del Fondo per le
iniziative a vantaggio dei consumatori di
cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alle disponibilita'
recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
375. Per l'anno 2007 gli importi
corrispondenti al quantitativo di biodiesel
di cui all'articolo 22-bis, comma
2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da
assegnare secondo le modalita' dettate
dall'articolo 1, comma 421, lettera a),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
risultassero non assegnati al termine
dell'anno, sono trasferiti al fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma
422, della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti
dall'articolo 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
comma 520 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, eventualmente non
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono
destinati per il 50 per cento dei medesimi
importi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
all'incremento del contingente di biodiesel
di cui all'articolo 22-bis, comma
1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1995 per gli anni
2007-2010. Il restante 50 per cento e'
assegnato al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, destinando l'importo di 15 milioni di
euro a programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del
contingente di biodiesel di cui all'articolo
22-bis, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate
per lo Stato possono essere destinate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell' ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali,
per le finalita' di sostegno ai
biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all'articolo 22-bis, comma 5, del
testo unico di cui al medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1995.
378. All'articolo 1, comma 422, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
", da utilizzare tenuto conto delle linee di
indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all' articolo 5 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387" sono soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla
concorrenza, ai fini di quanto disposto dai
commi da 367 a 378, per "intesa di filiera"
e "contratto quadro" si intende quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102.
380. E' esentato dall'accisa, entro un
importo massimo di 1 milione di euro per
ogni anno a decorrere dall'anno 2007,
l'impiego a fini energetici nel settore
agricolo, per autoconsumo nell'ambito
dell'impresa singola o associata, dell'olio
vegetale puro, come definito dall'allegato
I, lettera l), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con
decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita'
per l'accesso all'agevolazione di cui al
presente comma.
381. All' onere derivante dall'
attuazione del comma 380, pari a un milione
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.
382. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, provvede, con proprio decreto,
alla revisione della disciplina dei
certificati verdi di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, finalizzata ai
seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini
energetici delle materie prime provenienti
dai contratti di coltivazione di cui all'
articolo 90 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003;
b) incentivare l'impiego a fini
energetici di prodotti e materiali residui
provenienti dall'agricoltura, dalla
zootecnia, dalle attivita' forestali e di
trasformazione alimentare, nell'ambito di
progetti rivolti a favorire la formazione di
distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini
energetici di materie prime provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo
energetico e in grado di conservare o
integrare il contenuto di carbonio nel
suolo.
383. Ai certificati verdi riconosciuti ai
produttori di energia ai sensi del comma 382
non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 87, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
384. Il numero 122) della tabella A,
parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e' sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e forniture
di apparecchiature e materiali relativi alla
fornitura di energia termica per uso
domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell'ambito del
contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le
forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione
ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi
forma, si applica l'aliquota ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
sostituiti dai seguenti:
"370. I documenti, i dati e le
informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei
dati personali; per l'acquisizione
originaria di documenti, dati ed
informazioni catastali, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere
un importo fisso annuale determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; per l'acquisizione originaria di
documenti, dati ed informazioni ipotecarie,
i riutilizzatori commerciali autorizzati
devono corrispondere i tributi previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento.
L'importo fisso annuale e la percentuale di
aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze anche
tenendo conto dei costi complessivi di
raccolta, produzione e diffusione di dati e
documenti sostenuti dall' Agenzia del
territorio, maggiorati di un adeguato
rendimento degli investimenti e
dell'andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuate le categorie
di ulteriori servizi telematici che possono
essere forniti dall'Agenzia del territorio
esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un
corrispettivo da determinare con lo stesso
decreto.
371. Per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista
per l'acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni
direttamente dagli uffici dell'Agenzia del
territorio.
372. Chi pone in essere atti di
riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui
al comma 371, e' soggetto altresi' ad una
sanzione amministrativa tributaria di
ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del
comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui
acquisizione non e' soggetta al pagamento di
tributi, una sanzione amministrativa
tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si
applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni".
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per
una quota pari al 36 per cento delle spese
sostenute, nel limite di 48.000 euro per
unita' immobiliare, ferme restando le altre
condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal l° gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387
spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
389. Al fine di incentivare
l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli esercizi commerciali,
presso il Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo con una dotazione di 5
milioni di euro destinato all'erogazione di
contributi ai gestori di attivita'
commerciali per le spese documentate e
documentabili sostenute entro il 31 dicembre
2007 per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nei locali aperti al
pubblico. Entro settanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, adottato d'intesa con i
Ministri dello sviluppo economico e della
solidarieta' sociale, definisce modalita',
limiti e criteri per l'attribuzione dei
contributi di cui al presente comma.
390. All'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, le parole
da: "per i sette periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per gli otto
periodi d'imposta successivi l'aliquota e'
stabilita nella misura dell' 1,9 per cento;
per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le
disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di
cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina,
e' prorogato al 31 dicembre 2007.
393. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione
forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere stalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia
di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo
24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, e, per il medesimo periodo,
l'aliquota di cui al numero 1) della
predetta lettera d) e' stabilita in
euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia
di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia
di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane e in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia
di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia
di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia
di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia
di accisa concernenti il regime agevolato
per il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, di cui
all'articolo 21, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni;
h) le disposizioni in materia
di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L'efficacia delle disposizioni di
cui al comma 394, lettera a), e'
subordinata alla preventiva approvazione da
parte della Com missione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
396. Le disposizioni dell'articolo 1,
comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel
periodo d'imposta 2006 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell'articolo 1,
comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
398. All'articolo 2, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: "Per gli anni
2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007".
399. Per l'anno 2007, il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro
3.615,20.
400. Le disposizioni dell'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si applicano anche relativamente al
periodo d'imposta 2006.
401. Il comma 9
dell'articolo 102 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e
le spese di impiego e manutenzione relativi
ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di
cui alla lettera gg) del comma 1
dell'articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono deducibili nella misura dell' 80 per
cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte di imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
402. 11 comma 3-bis
dell'articolo 54 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Le quote
d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di
cui alla lettera gg) del comma 1
dell'articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono deducibili nella misura dell'80 per
cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi
401 e 402 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo
periodo d'imposta, nella determinazione
dell'acconto dovuto ai fini delle imposte
sul reddito e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, si assume quale
imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata tenendo conto delle
disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e
ottimizzare l'organizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento dei Ministeri,
con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli
uffici di livello dirigenziale generale e
non generale, procedendo alla riduzione in
misura non inferiore al 10 per cento di
quelli di livello dirigenziale generale ed
al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti, garantendo comunque
nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la
possibilita' della immissione, nel
quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2,
3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in
misura non inferiore al 10 per cento degli
uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del
personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle
strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione
di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo, ove risulti sostenibile e
maggiormente funzionale sulla base dei
principi di efficienza ed economicita' a
seguito di valutazione congiunta tra il
Ministro competente, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali
ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
attraverso la realizzazione dell'esercizio
unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l'istituzione dei servizi
comuni e l'utilizzazione in via prioritaria
dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli
uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
e) alla riduzione degli
organismi di analisi, consulenza e studio di
elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle
dotazioni organi che in modo da assicurare
che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e
logistici, affari generali, provveditorati e
contabilita) non ecceda comunque il 15 per
cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante
processi di riorganizzazione e di formazione
e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne
il numero in misura non inferiore all'8 per
cento all'anno fino al raggiungimento del
limite predetto;
g) all'avvio della
ristrutturazione, da parte del Ministero
degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in
considerazione del mutato contesto
geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi
contabili degli uffici della rete
diplomatica aventi sede nella stessa citta'
estera, prevedendo che le funzioni delineate
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio
unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404
prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto
mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei
regolamenti di cui al comma 404 sono
abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate.
Con i medesimi regolamenti si provvede alla
loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze gli schemi di
regolamento di cui al comma 404, il cui
esame deve concludersi entro un mese dalla
loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione
tecnica asseverata, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, che
specifichi, per ciascuna modifica
organizzativa, le riduzioni di spesa
previste nel triennio;
b) da un analitico piano
operativo asseverato, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da
raggiungere, delle azioni da porre in essere
e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di
cui al comma 404, lettera f), e
tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con
immediatezza, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane
impegnate in funzioni di supporto siano
effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I
predetti piani, da predispone entro il 31
marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'approvazione
dei piani non possono essere disposte nuove
assunzioni. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle Forze
amiate, ai Corpi di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione
verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere
una relazione sui risultati di tale
verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano
provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento
di cui al comma 404 e' fatto divieto, per
gli armi 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo
delle amministrazioni, nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni, effettuano
semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 416 e ne trasmettono i
risultati ai Ministeri vigilanti e alla
Corte dei conti. Successivamente al primo
biennio, verificano il rispetto del
parametro di cui al comma 404, lettera
f), relativamente al personale
utilizzato per lo svolgimento delle funzioni
di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno,
emana linee guida per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la
gestione, emanate annualmente dai Ministri,
contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per il
rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), e di quanto disposto
dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano operativo di
cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono
valutati ai fini della corresponsione ai
dirigenti della retribuzione di risultato e
della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata
anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416
dall'"Unita' per la riorganizzazione"
composta dai Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e
dell'interno, che opera anche come centro di
monitoraggio delle attivita' conseguenti
alla predetta attuazione. Nell'esercizio
delle relative funzioni l'Unita' per la
riorganizzazione si avvale, nell'ambito
delle attivita' istituzionali, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
delle strutture gia' esistenti presso le
competenti amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429
devono conseguire risparmi di spesa non
inferiori a 7 milioni di euro per l'anno
2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e
20 milioni di euro per l'anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, oltre alle
specifiche misure di stabilizzazione
previste dai commi 418 e 419, e' istituito
un "Fondo per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro pubblici" finalizzato
alla realizzazione di piani straordinari per
l'assunzione a tempo indeterminato di
personale gia' assunto o utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a
tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo confronto con le
organizzazioni sindacali, da adottare entro
il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e
le procedure per l'assegnazione delle
risorse disponibili alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella
definizione dei criteri sono, altresi',
fissati i requisiti dei soggetti interessati
alla stabilizzazione e le relative modalita'
di selezione.
419. E' fatto divieto alle
Amministrazioni destinatarie delle risorse
di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro
precario nei cinque mini successivi
all'attribuzione delle stesse.
L'inosservanza di tale divieto comporta
responsabilita' patrimoniale dell'autore
della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di
cui al comma 417 e' autorizzata la spesa di
5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Il medesimo Fondo puo' essere,
altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio
di interessi derivante dalla riduzione del
debito pubblico, conseguente al versamento,
al Fondo di cui all'articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, di una quota fino al venti
per cento delle somme giacenti sui conti di
cui all'articolo 1, comma 345, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della
definizione del regolamento prevista dal
medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio
di interessi derivante dalla riduzione del
debito pubblico, conseguente al versamento,
al Fondo di cui all'articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, di una quota fino al 5 per
cento dei versamenti a titolo di dividendi
derivanti da societa' pubbliche, eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla
realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, definiti nel documento di
programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "non si
applicano" sono inserite le seguenti: "ai
commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e".
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
detti decreti si provvede altresi'
all'attuazione di disposizioni legislative
recanti limiti per specifiche categorie di
spesa in modo da assicurare, nel sistema
dell'autonomia contabile e di bilancio della
Presidenza e dandone adeguata evidenza,
l'invarianza in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto dei risultati previsti
dalle disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del
Consiglio superiore delle comunicazioni, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 2005, n. 243, e' sospesa.
424. All' articolo 1, comma 22-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le
parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte
le seguenti: "che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303";
b) dopo il quarto periodo, e'
inserito il seguente: "Non si applicano
l'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, fermo restando il
vincolo di spesa di cui al presente comma";
c) in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare
la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, non si applica,
altresi', all'Unita' tecnica - finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'articolo 6 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui
all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248".
425. In coerenza con la revisione
dell'ordinamento degli enti locali prevista
dal titolo V della parte seconda della
Costituzione e con il conferimento di nuove
funzioni agli stessi ai sensi dell' articolo
118 della Costituzione, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del
Ministero dell'interno, sono individuati gli
ambiti territoriali determinati per
l'esercizio delle funzioni di competenza
degli uffici periferici dell'Amministrazione
dell'interno, di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
tenendo conto dei seguenti criteri e
indirizzi:
a) semplificazione delle
procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei
relativi costi;
b) realizzazione di economie di
scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle
risorse;
d) determinazione della
dimensione territoriale, correlata alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, alle realta'
etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti
criteri, con riguardo alle specificita'
dell'ambito territoriale di riferimento e
alla esigenza di garantire principalmente la
prossimita' dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi
da 404 a 416 l'articolazione periferica del
Ministero dell'economia e delle finanze e'
ridefinita su base regionale e, ove se ne
ravvisi l'opportunita', interregionale e
interprovinciale, in relazione alle esigenze
di conseguimento di economie di gestione e
del miglioramento dei servizi resi
all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i
criteri previsti dai commi da 404 a 416 si
provvede:
a) al riordino
dell'articolazione periferica del Ministero
dell'economia e delle finanze e alla
soppressione dei Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' delle
Ragionerie provinciali dello Stato e delle
Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle
competenze e delle strutture dei
Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 404
gli uffici di cui al comma 427, lettera
a), assumono le seguenti denominazioni:
"Direzioni territoriali dell'economia e
delle finanze" e "Ragionerie territoriali
dello Stato".
429. Previa stipula di apposite
convenzioni, gli uffici territoriali
dell'economia e delle finanze possono
delegare alle aziende sanitarie locali lo
svolgimento, in tutto o in parte, delle
residue funzioni attribuite alle commissioni
mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie,
garantendo comunque la piena funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere
dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni
sono ripartite tra le strutture centrali e
periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle
attinenti al supporto tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma
430, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione
del complesso delle strutture preposte alla
formazione e all'aggiornamento del proprio
personale, nonche' dei presidi esistenti nei
settori specialistici della Polizia di
Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione
occorrenti, comprese le modificazioni ai
regolamenti previsti dall'articolo 6 della
legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si
provvede alla revisione delle norme
concernenti i dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello B, garantendo ai
funzionari che rivestono tale qualifica alla
data di entrata in vigore della presente
legge, l'applicazione ad esaurimento
dell'articolo 42, comma 3, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonche' il loro successivo
impiego sino alla cessazione del servizio.
Con gli stessi provvedimenti, si provvede
altresi' ad adeguare l'organico dei
dirigenti generali di pubblica sicurezza,
nonche' la disciplina relativa
all'inquadramento nella qualifica di
prefetto degli stessi dirigenti,
assicurando, comunque, l'invarianza della
spesa.
434. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare
risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni
di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro
per l'anno 2009.
435. Al fine di conseguire il piu'
razionale impiego delle risorse umane,
logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle
forze di polizia nell'espletamento dei
compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e
di conseguire gli obiettivi di sicurezza
pubblica nell'ambito delle risorse
disponibili, il Ministro dell'interno,
sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica, predispone, entro
il 30 giugno 2007, appositi piani
pluriennali, di carattere interforze, di
riarticolazione e ridislocazione dei presidi
territoriali delle Forze di polizia, con
l'obiettivo di realizzare una riduzione
della spesa corrente per locazioni,
manutenzioni e canoni di servizio, almeno
pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad
un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008,
anche mediante le convenzioni di cui al
comma 439.
436. Le disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si
applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore
utilizzazione delle risorse disponibili, i
mezzi, gli immobili e gli altri beni
sequestrati o confiscati ed affidati in uso
alle Forze di polizia sulla base delle
disposizioni di legge o di regolamento in
vigore possono essere utilizzati per tutti i
compiti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria definiti dall' amministrazione
assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si
applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) procede alla realizzazione
degli investimenti di cui all'articolo 1,
comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, con priorita' per il "Centro
polifunzionale della Polizia di Stato" di
Napoli, rientrante tra quelli previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera g),
del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
22 luglio 2005, nonche' alla realizzazione
degli investimenti di cui al primo periodo
del presente comma.
439. Per la realizzazione di programmi
straordinari di incremento dei servizi di
polizia, di soccorso tecnico urgente e per
la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dell'interno e, per sua delega, i prefetti,
possono stipulare convenzioni con le regioni
e gli enti locali che prevedano la
contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli
enti locali. Per le contribuzioni del
presente comma non si applica l'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
440. Il personale utilizzato dalle
agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni
di supporto, ivi incluse quelle relative
alla gestione delle risorse umane, dei
servizi manutentivi e logistici, degli
affari generali, dei provveditorati e della
contabilita', non puo' eccedere il 15 per
cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate dalle amministrazioni stesse.
Tale misura deve essere raggiunta mediante
processi di riorganizzazione e di formazione
e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne
il numero in misura non inferiore all'8 per
cento all'anno fino al raggiungimento del
limite predetto. Le disposizioni del
presente comma non si applicano all'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo ed alle
Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al
comma 440 adottano, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, i provvedimenti di riorganizzazione e
di riallocazione delle risorse necessari per
rispettare il parametro di cui al medesimo
comma, riducendo contestualmente le
dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione
e di riallocazione delle risorse di cui al
comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai
commi da 440 a 442 devono essere portati a
compimento entro il termine massimo di un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma 440.
444. I competenti organi di controllo
delle amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e
ne trasmettono i risultati, entro il 29
febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla
Corte dei conti. Successivamente verificano
ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 440 relativamente al personale
utilizzato per lo svolgimento delle funzioni
di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il
termine previsto dei provvedimenti di cui al
comma 441, o di mancato rispetto, a partire
dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al
comma 440, gli organi di governo dell'ente o
dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e'
nominato in loro vece, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri vigilanti, un
commissario straordinario, con il compito di
assicurare la prosecuzione dell'attivita'
istituzionale e di procedere, entro il
termine massimo di un anno, all'attuazione
di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare,
omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni degli adempimenti e dei
servizi della pubblica amministrazione per
il personale e per favorire il monitoraggio
della spesa del personale, tutte le
amministrazioni dello Stato, ad eccezione
delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi
si avvalgono delle procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire
tempi e modalita' di erogazione del
pagamento degli stipendi e degli altri
assegni fissi e continuativi a carico del
bilancio dello Stato mediante ordini
collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
31 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2002. Il Ministero della difesa
assicura, per le Forze armate compresa
l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati
mensili di pagamento relativi alle
competenze fisse e accessorie al
Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato mediante protocolli di colloquio tra
sistemi informativi da definire ai sensi e
per le finalita' di cui al Titolo V del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli
stipendi sono posti a disposizione del
Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini di quanto previsto dall'articolo 58 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono
individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di
standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le
amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita'
come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di
riferimento.
450. Dal 1° luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11,
comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101.
451. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, anche in deroga alla
normativa vigente, a sperimentare
l'introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato
importo relativi agli acquisti di beni e
servizi. Successivamente, con regole
tecniche da emanare ai sensi degli articoli
38 e 71 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, e' disciplinata
l'introduzione dei predetti sistemi di
pagamento per la pubblica amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle
amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, avvengono, per le convenzioni
che hanno attivo il negozio elettronico,
attraverso la rete telematica, salvo che la
stessa rete sia temporaneamente
inutilizzabile per cause non imputabili
all'amministrazione procedente e sussistano
ragioni di imprevedibile necessita' e
urgenza certificata dal responsabile
dell'ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
possono essere previsti meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da effettuare a
carico dell'aggiudicatario delle convenzioni
di cui all'articolo 26, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il supporto della CONSIP
Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, un programma per
l'adozione di sistemi informativi comuni
alle amministrazioni dello Stato a supporto
della definizione dei fabbisogni di beni e
servizi e definisce un insieme di indicatori
sui livelli di spesa sostenibili, per le
categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei
relativi capitoli di bilancio. Dall'
attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto
di beni e servizi, le regioni possono
costituire centrali di acquisto anche
unitamente ad altre regioni, che operano
quali centrali di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli
enti locali, degli enti del Servizio
sanitario nazionale e delle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo
territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455
stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP
Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l'armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e realizzando
sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e
servizi. Nel quadro del patto di stabilita'
interno, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
approva annualmente i programmi per lo
sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e
per la razionalizzazione delle forniture di
beni e servizi, definisce le modalita' e
monitora il raggiungimento dei risultati
rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
458. E' abrogato l'articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 3.
All'articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le
finalita' di cui al presente articolo,
nonche'" e le parole: ", in luogo delle
aggregazioni di cui alla lettera c)
del comma 2," sono soppresse.
459. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, il numero dei membri del consiglio
di amministrazione della Societa' di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
nonche' della Societa' di cui all'articolo
13, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto
a tre. I componenti dei suddetti consigli di
amministrazione cessano dall'incarico alla
data di entrata in vigore della presente
legge ed i nuovi componenti sono nominati
entro i successivi quarantacinque giorni. Il
limite di tre si applica anche per il numero
dei componenti dei consigli di
amministrazione delle societa' di cui al
comma 461.
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa
assume la denominazione di "Agenzia
nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed
e' societa' a capitale interamente pubblico.
Il Ministro dello sviluppo economico
definisce, con apposite direttive, le
priorita' e gli obiettivi della Societa' e
approva le linee generali di organizzazione
interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti
e, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, lo statuto. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della Societa' e delle sue
controllate dirette ed indirette che, ai
fini della loro efficacia e validita',
necessitano della preventiva approvazione
ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei
termini fissati con direttiva del Ministro
dello sviluppo economico, la Societa' di cui
al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione
delle proprie partecipazioni societarie, nei
settori non strategici di attivita'. Il
predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007
il numero delle societa' controllate sia
ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo
stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni
di minoranza acquisite; per le societa'
regionali si procedera' d'intesa con le
regioni interessate anche tramite la
cessione a titolo gratuito alle stesse
Regioni o altre amministrazioni pubbliche
delle relative partecipazioni. Le
conseguenti operazioni di riorganizzazione,
nonche' quelle complementari e strumentali
sono esenti da imposte dirette e indirette e
da tasse.
462. All'articolo 8, comma 1, della legge
1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le
parole: ", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le
parole: ", regionali e locali" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6
e' sostituito dal seguente:
"6. I diritti dell'azionista in
riferimento alla societa' Sviluppo Italia
sono esercitati dal Ministero dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina gli
organi della societa' e ne riferisce al
Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il
comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Un magistrato della
Corte dei conti, nominato dal Presidente
della Corte stessa, assiste alle sedute
degli organi di amministrazione e di
revisione della Societa'.";
d) l'articolo 4 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. La societa' presenta
annualmente al Ministero dello sviluppo
economico una relazione sulle attivita'
svolte ai fini della valutazione di
coerenza, efficacia ed economicita' e ne
riferisce alle Camere".
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole:
"e con il Ministro per le politiche
agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un atto di indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del
numero dei componenti dei consigli di
amministrazione delle societa' non quotate
partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze e rispettive societa'
controllate e collegate, al fine di rendere
la composizione dei predetti consigli
coerente con l'oggetto sociale delle
societa'.
466. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per il
conferimento di nuovi incarichi, nelle
societa' di cui al comma 465, i compensi
degli amministratori investiti di
particolari cariche, ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, non
possono superare l'importo di 500.000 euro
annui, a cui potra' essere aggiunta una
quota variabile, non superiore al 50 per
cento della retribuzione fissa, che verra'
corrisposta al raggiungimento di obiettivi
annuali, oggettivi e specifici. Tali importi
saranno rivalutati annualmente con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,
in relazione al tasso di inflazione
programmato. Per comprovate ed effettive
esigenze il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' concedere autorizzazioni in
deroga. Nella regolamentazione del rapporto
di amministrazione, le societa' non potranno
inserire clausole contrattuali che, al
momento della cessazione dell'incarico,
prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori ad una
annualita' di indennita'.
467. L'articolo 1, comma 9, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1,
comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, non si applicano agli incarichi di
consulenza conferiti per lo svolgimento di
attivita' propedeutiche ai processi di
dismissione di societa' partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero di analisi funzionali alla verifica
della sussistenza dei presupposti normativi
e di mercato per l'attivazione di detti
processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, non si applicano al personale
con qualifica non inferiore a dirigente di
prima fascia e alle categorie equiparate,
nonche' ai voli transcontinentali superiori
alle cinque ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi
di stabilita' e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle
Amministrazioni pubbliche, nonche' di
incrementarne l'efficienza e migliorare la
qualita' dei servizi, con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il
Governo, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le organizzazioni sindacali,
procede, senza oneri diretti o indiretti a
carico delle amministrazioni pubbliche, al
riordino, alla semplificazione e alla
razionalizzazione degli organismi preposti
alla definizione dei ricorsi in materia
pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio
valutano, in sede di applicazione delle
norme di spesa e minore entrata, la
congruenza delle clausole di copertura.
471. All'articolo 7, comma 2, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e'
sottoposto alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "e' sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare".
472. All'articolo 7, comma 4, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Con regolamento,
da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono disposte tutte le
successive modificazioni statutarie che si
rendano necessarie per rimodulare l'assetto
organizzativo e strutturale dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l'ottimale svolgimento
dei propri compiti, in modo da realizzare
una piu' efficiente e razionale gestione
delle risorse finanziarie disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte
definisce annualmente i programmi e i
criteri di riferimento del controllo sulla
base delle priorita' previamente deliberate
dalle competenti Commissioni parlamentari a
norma dei rispettivi regolamenti".
474. Presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituita la Commissione
tecnica per la finanza pubblica, composta di
dieci membri, per le seguenti finalita' di
studio e di analisi:
a) formulare proposte
finalizzate ad accelerare il processo di
armonizzazione e di coordinamento della
finanza pubblica e di riforma dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche che sia
diretto a:
1) per quanto concerne
specificamente il bilancio dello Stato,
disegnare una diversa classificazione della
spesa, anche mediante ridefinizione delle
unita' elementari ai fini dell'approvazione
parlamentare, finalizzata al miglioramento
della scelta allocativa e ad una efficiente
gestione delle risorse, rafforzando i
processi di misurazione delle attivita'
pubbliche e la responsabilizzazione delle
competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei
dati conoscitivi della finanza pubblica, con
evidenziazione nel bilancio dello Stato
della quota di stanziamenti afferenti alle
autorizzazioni legislative di spesa, nonche'
con una prospettazione delle decisioni in
termini di classificazione funzionale,
economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di
classificazione dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni, per un piu' agevole
consolidamento dei conti di cassa e di
contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari
e proposte tecniche per la definizione dei
principi generali e degli strumenti di
coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, con particolare
attenzione al coordinamento dei rapporti
finanziari tra lo Stato ed il sistema delle
autonomie territoriali, nonche'
all'efficacia dei meccanismi di controllo
della finanza territoriale in relazione al
rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi
concernenti l'attivita' di monitoraggio' sui
flussi di spesa del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione
con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema
statistico nazionale, 1' affidabilita', la
trasparenza e la completezza
dell'informazione statistica relativa agli
andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari,
ricerche, studi e rilevazioni e cooperare
alle attivita' poste in essere dal
Parlamento in attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474
opera sulla base dei programmi predisposti
dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri competenti in relazione
alle diverse finalita' e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il
31 gennaio di ciascun anno il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento una relazione sull' attivita'
svolta dalla Commissione e sul programma di
lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007
la Commissione avvia la propria attivita'
sulla base delle disposizioni di cui ai
commi da 474 a 481, con priorita' per le
attivita' di supporto del programma di cui
al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con
la Commissione di cui al comma 474, e'
istituito un apposito Servizio studi
nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, cui
e' preposto un dirigente di prima fascia del
medesimo Dipartimento composto di personale
appartenente al Dipartimento stesso.
477. Per l'espletamento della sua
attivita' la Commissione di cui al comma 474
si avvale, altresi', della struttura di
supporto dell'Alta Commissione di studio di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, la quale e'
contestualmente soppressa. La Commissione
puo' altresi' avvalersi degli strumenti di
supporto gia' previsti per la Commissione
tecnica per la spesa pubblica, di cui
all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, ivi
incluso l'accesso ai sistemi informativi, di
cui al quarto comma del medesimo articolo
32, nonche' l'istituzione di una segreteria
tecnica e la stipula di contratti di
consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 8 della legge 17 dicembre
1986, n. 878. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, nomina la Commissione di
cui al comma 474 e stabilisce le regole per
il suo funzionamento, nonche' la data di
inizio della sua attivita'. I membri della
Commissione, incluso il presidente, sono
scelti tra esperti di alto profilo
tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in materia di finanza pubblica;
tre dei componenti sono scelti tra una rosa
di nomi indicata dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto di cui al presente comma e'
comunicato alle competenti Commissioni
parlamentari.
479. I componenti della Commissione di
cui al comma 474 sono nominati per un
triennio e possono, alla scadenza, essere
rinnovati per una sola volta.
480. Per l'anno 2007 il Ministro
dell'economia e delle finanze, avvalendosi
anche della Commissione di cui al comma 474,
promuove la realizzazione di un programma
straordinario di analisi e valutazione della
spesa delle amministrazioini centrali, anche
in relazione alla applicazione delle
disposizioni del comma 507, individuando le
criticita', le opzioni di riallocazione
delle risorse, le possibili strategie di
miglioramento dei risultati ottenibili con
le risorse stanziate, sul piano della
qualita' e dell'economicita'. Ai fini
dell'attuazione del programma di cui al
presente comma, le amministrazioni dello
Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007,
al Ministero dell'economia e delle finanze
un rapporto sullo stato della spesa nei
rispettivi settori di competenza, anche alla
luce dell'applicazione delle disposizioni
del comma 507 e delle altre disposizioni di
cui ai commi da 404 a 512, indicando le
difficolta' emerse e formulando proposte di
intervento in ordine alla allocazione delle
risorse e alle azioni che possono
incrementare l'efficacia della spesa. Il
Governo riferisce sull'attuazione del
programma di cui al presente comma
nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell'anno
2007. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 settembre 2007,
presenta al Parlamento una relazione sui
risultati del programma straordinario di
analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui al presente
comma e sulle conseguenti iniziative di
intervento. In allegato alla relazione un
apposito documento da' conto dei
provvedimenti adottati ai sensi delle
disposizioni introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attivita'
e degli strumenti di analisi e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, a
decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro annui di cui una
quota parte non inferiore a 3 milioni di
euro da destinare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze lo stanziamento e' ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di
cui al presente comma. A decorrere dal
medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata
la spesa di 600.000 euro in favore di
ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento delle strutture di supporto del
Parlamento, anche avvalendosi della
cooperazione di altre istituzioni e di
istituti di ricerca. In relazione alle
finalita' di cui al presente comma, una
quota, stabilita con decreto del Ministro
dell' economia e delle finanze, delle
risorse attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' destinata
ad un programma straordinario di
reclutamento di personale con elevata
professionalita'. Le relative modalita' di
reclutamento sono definite, anche in deroga
alle vigenti disposizioni in materia, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All'articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi
di stabilita' e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro interessato,
sentite le organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi sulla
destinazione del personale, procede al
riordino, alla trasformazione o alla
soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici, nonche' di
strutture amministrative pubbliche nel
rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione degli enti,
organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione
della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli
enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato
ovvero soppressione e messa in liquidazione
degli stessi secondo le modalita' previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera d)
del presente comma, nonche' dall'articolo 9,
comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e
riduzione degli organi di indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e
messi in liquidazione lo Stato risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo
della singola liquidazione;
e) abrogazione delle
disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in
liquidazione o trasformati in soggetti di
diritto privato ai sensi della lettera
b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5
e 6 sono abrogati.
483. Dall'attuazione del comma 482 deve
derivare un miglioramento dell'indebitamento
netto non inferiore a 205 milioni di euro
per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro
il 30 settembre 2007, il Governo da' conto
dei provvedimenti adottati in apposito
documento allegato alla relazione di cui al
comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9,
comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno
2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per un controvalore non inferiore a 180
milioni di euro.
485. La lettera e) dell'articolo
2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come
sostituita dal comma 23 dell'articolo 52
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio
di tutti i sanitari dipendenti pubblici,
iscritti ai rispettivi ordini professionali
italiani dei medici chirurghi, odontoiatri,
veterinari e farmacisti, nella misura e con
modalita' di versamento fissate dal
Consiglio di amministrazione della
fondazione con regolamenti soggetti ad
approvazione dei Ministeri vigilanti ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
sostituiti dai seguenti:
"89. L'Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze e' soppresso. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze le
competenze dell'Ispettorato sono attribuite
ad uno o piu' Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
90. Il personale adibito, alla data
di entrata in vigore della presente
disposizione, alle procedure di liquidazione
previste dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni, e'
destinato alle altre attivita' istituzionali
del citato Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse
posizioni previdenziali del personale degli
enti soppressi, per il quale non sia stata
ancora effettuata, ai sensi degli articoli
74, 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della
legge 27 ottobre 1988, n. 482, la
ricongiunzione dei servizi ai fini
dell'indennita' di anzianita' e del
trattamento integrativo di previdenza,
provvede la gestione previdenziale di
destinazione di detto personale. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e
l'INAIL, limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla
soppressa gestione sanitaria, concordano con
il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze, anche in via presuntiva e a
completa definizione delle predette
posizioni previdenziali, l'ammontare dei
capitali di copertura necessari. L'INPS e
l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data
di perfezionamento dell'accordo con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, al Ministero dell'economia e delle
finanze nelle vertenze innanzi al giudice
ordinario e a quello amministrativo,
concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti
soppressi".
487. L'ammontare della remunerazione di
cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2006 e successivi e' annualmente
determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze con
riferimento ai servizi resi nell'anno
precedente dalla societa' di cui
all'articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per la gestione della liquidazione e
del contenzioso degli enti pubblici, nel
limite dello stanziamento di bilancio a
legislazione vigente.
488. Sono trasferiti alla societa'
FINTECNA o a societa' da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva
e passiva, ivi compresi i rapporti in corso
e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e delle
societa' in liquidazione coatta
amministrativa interamente controllate da
EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro
un unico patrimonio, separato dal residuo
patrimonio della societa' trasferitaria.
Alla data del trasferimento sono chiuse le
liquidazioni coatte amministrative di EFIM e
delle predette societa', con conseguente
estinzione delle stesse e con contestuale
cessazione dalla carica dei loro commissari
liquidatori. La societa' trasferitaria
procede alla cancellazione di tali societa'
dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488
decorre dal quindicesimo giorno successivo
alla data di presentazione al Ministero
dell'economia e delle finanze del rendiconto
finale delle liquidazioni coatte
amministrative, che e' presentato dal
commissario liquidatore di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Al predetto
commissario devono essere comunicati, almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali
delle procedure delle societa' di cui al
comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni
di cui al comma 488, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una
situazione patrimoniale di riferimento
tenendo conto del rendiconto finale di cui
al comma 489. Un collegio di tre periti
verifica, entro novanta giorni dalla nomina,
tale situazione patrimoniale e predispone,
sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale
valutazione deve, tra l'altro, tenere conto
delle garanzie di cui al comma 491, nonche'
di tutti i costi e gli oneri necessari per
il completamento della liquidazione di detti
patrimoni, individuando altresi' il
fabbisogno finanziario stimato per la
chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno
ciascuno, da EFIM e dalla societa'
trasferitaria e il presidente e' scelto dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
L'importo massimo del compenso per i periti
e' determinato dal Ministero dell'economia e
delle finanze con il decreto di cui al comma
497 ed e' ad esclusivo carico delle parti.
Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo
per il trasferimento stesso, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero dell'economia e delle finanze,
fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la
societa' trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti,
avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la piu' celere definizione dei
rapporti creditori e debitori e dei
contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del
principio della separatezza di tali
patrimoni dal proprio. La societa'
trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei
patrimoni ad essa trasferiti in base alla
presente legge, ivi compresi quelli
sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni
trasferiti continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'articolo
5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni. Le disponibilita' finanziarie
rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di
cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su
un apposito conto corrente infruttifero da
aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato, intestato alla societa'
trasferitaria. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fissato,
tenendo conto del fabbisogno finanziario,
come individuato ai sensi del comma 490,
l'ammontare delle risorse finanziarie tratte
dal predetto conto corrente infruttifero e
depositate presso il sistema bancario per le
esigenze urgenti ed improcrastinabili
relative alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la
societa' trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e
passivi pendenti nei quali sono parti EFIM
in liquidazione coatta amministrativa e le
societa' di cui al comma 488, in luogo di
essi, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi e senza
mutamento del rito applicabile. Le spese
legali e di consulenza tecnica relative a
tali processi o alle eventuali transazioni
non possono comunque superare, per ciascuna
vertenza comprensiva di tutti i diversi
gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000
euro.
493. Al termine della liquidazione dei
patrimoni trasferiti, il collegio dei periti
di cui al comma 490, determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato
alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo versato di cui al medesimo
comma 490. Di tale eventuale maggiore
importo, detratto il costo della
valutazione, il 70 per cento e' attribuito
al Ministero dell'economia e delle finanze e
la residua quota del 30 per cento e' di
competenza della societa' trasferitaria in
ragione del migliore risultato conseguito
nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e
razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni coatte amministrative delle
societa' non interamente controllate,
direttamente o indirettamente da EFIM in
liquidazione coatta amministrativa, nella
stessa data di cui al comma 489 i commissari
liquidatori delle stesse decadono dalle loro
funzioni e la funzione di commissario
liquidatore e' assunta dalla societa'
trasferitaria. Il trasferimento delle
funzioni e' disciplinato dalle vigenti norme
in materia di liquidazione coatta
amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in
attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque
imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o
denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da
488 a 495 si applicano, in quanto
compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in
liquidazione.
497. Il Ministero dell'economia e delle
finanze stabilisce con uno o piu' decreti i
criteri e le modalita' di attuazione dei
commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a
norma dell'articolo 7, comma 3, della legge
12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate
dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, e i commissari straordinari
nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non
confermati entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. A
tal fine, il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, puo'
disporre l'attribuzione al medesimo organo
commissariale, se del caso con composizione
collegiale, dell'incarico relativo a piu'
procedure che si trovano nella fase
liquidatoria, dando mandato ai commissari di
realizzare una gestione unificata dei
servizi generali e degli affari comuni, al
fine di assicurare le massime sinergie
organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo decreto
l'incarico di commissario puo' essere
attribuito a studi professionali associati o
a societa' tra professionisti, in
conformita' a quanto disposto all'articolo
28, primo comma, lettera b), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o
confermati ai sensi del comma 498 non puo'
superare la meta' del numero dei commissari
in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli stessi stipulano
convenzioni con i professionisti la cui
opera si rende necessaria nell'interesse
della procedura, al fine di ridurre i costi
a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri per la determinazione e
la liquidazione dei compensi dovuti ai
commissari liquidatori nominati nelle
procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni, tenuto conto dei
criteri previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia
28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle
modifiche e degli adattamenti suggeriti
dalla diversita' delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al
comma 498 e' determinato nella misura
spettante in relazione al numero delle
procedure ad essi assegnate ridotto del 30
per cento.
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. La facolta' prevista
dall'articolo 97 del decreto legislativo n.
270 e' esercitata dal Commissario
straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del presente
decreto. Nel caso di concordato con
assunzione, la medesima facolta' e'
esercitata, dopo la chiusura della procedura
a norma dell'articolo 4-bis, comma
11, del presente decreto dall'assuntore del
concordato. Se, al momento della chiusura
della procedura, il commissario
straordinario e' costituito parte civile nel
processo penale, l'assuntore subentra
nell'azione anche se e' scaduto il termine
previsto dall'articolo 79 del codice di
procedura penale".
503. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere,
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla
trasformazione della SOGESID Spa, al fine di
renderla strumentale alle esigenze e
finalita' del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
anche procedendo a tale scopo alla fusione
per incorporazione con altri soggetti,
societa' e organismi di diritto pubblico che
svolgono attivita' nel medesimo settore
della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalita'
di cui al comma 503, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli organismi
di amministrazione della SOGESID Spa sono
sciolti e sono nominati un Commissario
straordinario e un subcommissario, con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture.
505. A decorrere dall'anno 2007, le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9,
10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si
applicano alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui
all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione
del comma 5 dell'ar
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