
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
DECRETO LEGISLATIVO N° 139 DELL'8/2/2001
CONTRATTO DI LAVORO
PERSONALE
DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2000 - 2001
(Pubblicato
sul supplemento ordinario n° 88/L alla G.U. n° 93 del
21/04/2001
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VISTO l'articolo 87
della Costituzione; VISTO il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195, così come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 2000, n.129, recante norme sulle "Procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia
e delle Forze Armate"; VISTI gli articoli 1, 2
e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche
ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di,
concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e
di quello ausiliario di leva; VISTE le disposizioni
degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995, e
successive modifiche ed integrazioni,che individuano le delegazioni di
parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e
Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento
militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le
Forze Armate; VISTE in particolare le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del citato
decreto legislativo n.195 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni,
riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per
il personale delle Forze Armate in precedenza indicato; VISTO lo schema di
provvedimento riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti
retributivi, per il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito -
Marina- Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e successive modifiche ed
integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica
e dallo Stato Maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla
sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le predette
sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato; VISTE le osservazioni
formulate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n.195 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 23
dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per il 2000); VISTA la legge 23
dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria per il 2001); VISTO l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 e l'articolo 7, comma 11,
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e
successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 febbraio 2001 - ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n.195, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato
approvato, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esame delle
osservazioni formulate ai sensi del comma 8 del medesimo art.7, lo schema
di provvedimento di concertazione in precedenza indicato; SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Tesoro e del Ministro
della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro della Difesa DECRETA Articolo 1 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art. 4
deldecreto legislativo 31
marzo 2000, n.129 [1], il presente decreto si applica al personale
militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di
leva. 2. Il presente decreto concerne gli
aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2001. 3. Dopo un periodo di tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995 [2], come sostituito dall'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129. Articolo 2 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
2. Gli aumenti di cui al comma 1
competono con decorrenza 1° gennaio 2001. 3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
4. Gli aumenti di cui al comma 3
hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al
comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari
annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
6. Gli importi stabiliti dal presente
articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto
dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255. Articolo 3 1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione dei
nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti e i valori stipendiali
di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000. Articolo 4 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica10 maggio 1996, n. 360, nelle
misure derivanti dall’art.9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.255, assorbe gli importi mensili lordi
dell'assegno pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394, che viene
contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è
rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001,
gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili
lorde:
3. I valori mensili dell’importo
aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall’applicazione dei commi
precedenti, sono:
4. L’importo aggiuntivo pensionabile
è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti
della determinazione dell’equo indennizzo e dell’assegno alimentare. Articolo 5 1. Le misure dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni
di servizio sottoindicati:
2. Per gli ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
3. L'assegno pensionabile di parziale
omogeneizzazione, di cui all'art.
5, comma 1, della legge n. 231 del 1990 [3], nelle misure derivanti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a
tenente:
4. Per l’attribuzione degli assegni
di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno
esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione
della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio
complessivo inferiore a "nella media". Articolo 6 1. La maggiorazione dell'indennità
oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255, è incrementata, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni ora, a
condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno
giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per
lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere
contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di
bilancio. Articolo 7 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001,
al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita
un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni
turno. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001,
al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1°
maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo
dell'indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire
63.000. Articolo 8 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001,
l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1961, n.1165 come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n.354, al personale di cui all'art. 1 comma
1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e
aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti
misure mensili lorde:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001,
l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988 al
personale di cui all'art. 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta,
incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre
1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Articolo 9 1.Le risorse finanziarie di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255 sono così incrementate: a) Per l’anno 2001 dell’importo
derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti
dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) Per gli anni 2000 e 2001 delle
somme di cui all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
all’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 di pertinenza delle
Forze Armate, come da allegata tabella "A". Tali somme, ove non utilizzate
nell’esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze
nell’anno successivo. 2.L’alta valenza operativa di cui
all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell’allegata
tabella "B", in relazione alle particolari condizioni di prolungato
impegno in attività operative e addestrative, specificamente programmate
dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva navigazione e di
impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno. 3. Il compenso di cui al comma 1 non
è cumulabile con le indennità di missione all'estero. Articolo 10 1. Al personale di cui all'art.1,
comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360 e 16 marzo 1999, n.255. Articolo 11 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n. 216.
TABELLA A
Nota TABELLA B
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