
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
CONTRATTO DI LAVORO 1998 - 1999
D.P.R.
16.03.1999 N° 255
(pubblicato sul suppl. ord. della G.U. nr. 180
del 03.08.1999)
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999
Il Presidente della Repubblica
emana il seguente decreto:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.LGS. 12.5.1995, N° 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito, (esclusa l'Arma de carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriore tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n° 195 del 1995.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 10.5.96 nr. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V lire 71.000
livello VI 77.000
livello VI bis 80.000
livello VII 83.000
livello VII bis 86.500
livello VIII 90.000
livello IX 101.000.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 01.08.1999.
3. Dal 01.10.1998 al 31.07.1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
livello V lire 39.000
livello VI 42.000
livello VI bis 43.500
livello VII 45.000
livello VII bis 47.000
livello VIII 49.000
livello IX 55.000.
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono:
livello V lire 14.773.000
livello VI 16.371.000
livello VI bis 17.623.000
livello VII 18.875.000
livello VII bis 20.263.000
livello VIII 21.651.000
livello IX 24.851.000.
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma e del D.P.R. 10.05.1996, n° 360.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla 13^ mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n° 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici
economici risultanti dall’applicazione del presente decreto riguardanti il
biennio1998/99 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigilanza del presente decreto. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamento
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi
derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’articolo 172 della
legge 11.7.1980, n° 312.
4. Gli aumenti e i
valori stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal
31.12.1999.
Indennità operative ed altre indennità
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’art. 5 del D.P.R.31.7.1995 n. 394, le parole “art. 3, 4, 5, 6, 7, e 10” sono sostituite dalle seguenti: “art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12” e le parole: “art. 8, 9, 11, 13, 15 e 16” sono sostituite dalle presenti: “art. 11, 15 e 16”. Sono soppressi il comma 7 dell’art. 4 del DPR. 10.5.1996 nr. 196, n. 360, nonché il comma 2 dell’art. 8 ed il comma 9 dell’art. 17 della legge 23.3.1983 n. 78.
2. Al personale
militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste
dagli art. 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23.3.1983 n. 78, e
dell’art. 4, commi 2 e 4, del D.P.R. 10.5.1996 n. 360, che dia titolo ad altra
indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più
favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni
percentuali annue di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R.31.7.1995n. 394, ed
all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 10.5.1996, n. 360. Il servizio prestato nella
nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette
maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio
inferiori l’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal
1° gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo
servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente
controllore, nonché al restante personale militare delle F.AA. impiegato in
turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e
lire 2.000.
4. Il personale
destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari,
che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego,
si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a
quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal
1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di
istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per
ciascuna festività un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell’indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del 180% dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.
Art. 5
Assegno di funzione
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui
all’art. 4 della legge 8.8.1990, n. 231, nelle misure derivanti dall’art. 5 del
DPR. 10.5.1996 nr. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto indicati:
GRADI
|
19 ANNI
DI SERVIZIO - LIRE |
29 ANNI DI
SERVIZIO LIRE |
|
1° Caporal Magg. e gradi corris. |
1.365.000 |
1.785.000 |
|
Caporal Magg. Scelto
“ “
|
1.365.000 |
1.785.000 |
|
Caporal Magg. Capo
“ “ |
1.365.000 |
1.785.000 |
|
Caporal Magg. Capo sc. “ “ |
1.365.000 |
1.785.000 |
|
Sergente
“ “ |
1.785.000 |
2.625.000 |
|
Sergente Maggiore
“ “ |
1.785.000 |
2.625.000 |
|
Sergente Maggiore Capo “ “ |
1.785.000 |
2.625.000 |
|
Maresciallo
“ “ |
1.820.000 |
2.675.000 |
|
Mar. ord.
“ “ |
1.820.000 |
2.675.000 |
|
Mar. capo
“ “ |
1.820.000 |
2.675.000 |
|
Aiutante
“ “ |
1.820.000 |
2.675.000 |
2. Gli importi
pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere diverse e ruoli
diversi, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 231/90, nelle misure
derivanti dall’art. 5 del decreto del DPR. N. 360/96, sono fissati nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto
indicati:
GRADI |
19 ANNI DI SERVIZIO |
29 ANNI DI SERVIZIO |
|
Tenente |
2.205.000 |
2.835.000 |
|
Capitano |
2.205.000 |
2.835.000 |
|
Maggiore |
2.940.000 |
4.725.000 |
|
Ten. Col. |
3.360.000 |
4.725.000 |
3. L’assegno
pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all’art. 5, comma 1, della
legge n. 231/90, nelle misure derivanti dall’art. 5 del D.P.R. n. 360 del 1996 è
fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sotto indicati dalla nomina a tenente:
GRADI |
15 ANNI DI SERVIZIO |
25 ANNI DI SERVIZIO |
|
Capitano |
2.205.000 |
4.725.000 |
|
Maggiore |
2.940.000 |
4.725.000 |
|
Ten. Col. |
3.360.000 |
4.725.000 |
4. Per
l’attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di
servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un
giudizio complessivo inferiore a “nella media”
Art. 6
Trattamento
di missione
1.Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18.12.1973 n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l’interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.
3. Al personale inviato in servizio fuori
sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di
missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale
stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione
non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante
dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4. In caso
di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari
attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di
personale, l’Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi
non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali
fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e
consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire
sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per
fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto
personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico - alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può
essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione.
9. L’Amministrazione, in caso di mancata disponibilità alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, può disporre l’assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l’accasermamento
10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 21 del 1991, all’art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1995 ed all’art. 6 del D.P.R. n. 360 del 1996.
Art.
7
Trattamento economico di trasferimento
1.L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi
idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d’ufficio, previsto dall’art. 19 comma 8°, della legge 18.12.1973, n.
836, provvede entro il 31.12.1999 a stipulare convenzioni con trasportatori
privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo
articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale
trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in
relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di lire
1.500.000 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque,
per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico
previsto dalla legge 10.3.1987 n. 100, è ridotto ai sensi dell’art. 1, comma
3, della stessa legge .
3. Nelle stesse
condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la
riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione
proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei
mesi.
4. L’onere derivante
dai commi 1, 2 e 3 v a contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei
competenti capitoli di bilancio.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con
famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di
servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione,
è dovuta in unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare
nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite,
un’indennità di lire 1.500.000.
Art. 8
Alta
valenza operativa
1. Per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all’art. 2, comma 10, della legge 23.12.1998 nr. 449, dai risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall’art. 43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell’efficienza dei servizi, nonché di quelle che potranno derivare - in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le Amministrazioni sono tenute a porre in essere – dalla riduzione pari all’1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, è istituito un compenso di alta valenza operativa. Tale compenso è attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella II, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di 60 giorni l’anno, al personale di cui all’art. 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell’ordinaria sede di servizio.
2. Con distinti
decreti del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del
successivo art. 15, sono annualmente determinati i contingenti massimi del
personale destinatario delle misure previste al comma precedente.
3. Le risorse di cui al comma 1 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Art. 9
Articolo
aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1°
novembre 1999 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’art. 4, comma 8, del
D.P.R. 10.5.1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili
lorde:
Livello V lire 25.000
Livello VI
24.000
Livello VI bis
23.000
Livello VII
22.000
Livello VII bis
21.000
Livello VIII
20.000
Livello IX
18.000.
2. A decorrere dal
31.12.1999, l’importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle
seguenti misure mensili lorde:
Livello V
lire
8.000
Livello VI
7.500
Livello VI bis
7.000
Livello VII
7.000
Livello VII bis
6.000
Livello VIII
6.000
Livello IX
5.000
3. I valori mensili
dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall’applicazione dei
commi 1 e 2, sono:
Livello V
lire
57.000
Livello VI
57.500
Livello VI bis
58.000
Livello VII
59.000
Livello VII bis
60.000
Livello VIII
61.000
Livello IX
63.000
Art. 10
Orario di
lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta
all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’art. 1, comma 1,
è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di
un’ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio
economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e
verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente
sperimentato entro il 31.3.2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi,
la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità
che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in
turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto
previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili
modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.
4. I servizi armati e non, effettuati oltre il
normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari
al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della
festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette
giornate.
5. Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano
state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo
presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio.
6. Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impegnato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi
che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
7. Ove l’amministrazione articoli l’orario
settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce
temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni
lavorative giornaliere.
Licenza
ordinaria
1. La
disciplina dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995 è estesa al
personale militare dell’Esercito, della marina e dell’Aeronautica.
2. Al
pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche
quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione
dal servizio per
infermità.
3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il
secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio
all’estero di cui all’art. 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del D.P.R.
n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno per
indifferibili esigenze di servizio.
4. La licenza ordinaria è frazionabile per più
periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
Licenze
straordinarie e aspettative
1. Le prestazioni di cui all’art. 3, comma 39, della legge 24.12.1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all’art. 1, comma 1.
2. La licenza
straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di
organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parità di
fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di
giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
4. Al personale
inviato in missione collettiva all’estero compete il rimborso delle spese di
viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di
licenza straordinaria per gravi motivi.
5. Il provvedimento
di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del
trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.
Diritto
alla studio
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 18 del D.P.R. 31.7.1995 n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio
che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di
servizio.
3. Non si applicano
i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post - universitari
fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati
analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali
località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in
caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la
preparazione ad esami universitari o post - universitari, nell’ambito delle 150
ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre
giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per
ogni giorno.
Art. 14
Elevazione
ed aggiornamento culturale
1. Il comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. 31.7.1995 n. 394, è sostituito dal seguente:
“1.
L’Amministrazione favorisce l’elevazione e l’aggiornamento culturale del
personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con
gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando,
oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da
apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie”.
Art. 15
Informazione
1. L’Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:
a)
alle emanande
disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di
concertazione ai sensi del D.LGS. 12.5.1995 N. 195;
b)
ai criteri e
alle modalità di individuazione dei destinatari per l’utilizzazione delle
risorse aggiuntive di cui all’art. 8 da parte dell’Amministrazione.
2. I COCER formulano
per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative
riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20
giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Ai fini del comma
2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di
carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della
comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine
più breve per motivi di urgenza.
4. Dell’esito degli
incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le
eventuali divergenze dell’Amministrazione e delle rappresentanze del personale.
In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o
richieste entro 5 giorni al Ministro della Difesa, ai sensi dell’art. 19, 4°
comma, della legge 11.7.78 n. 382. Durante il periodo in cui si svolge
l’informazione preventiva l’Amministrazione non adotta provvedimenti al
riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata
urgenza, l’Amministrazione assume autonome determinazioni definitive.
5. Dopo il comma 4
dell’art. 21 del D.P.R. 31.7.1995, n. 394, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Nel periodo
intercorrente fra l’avvio e la conclusione dei lavori di cui all’art. 7 del
D.LGS.
12.5.1995 n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore
di ciascuna
FF.AA. a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di
aggiornarle sull’andamento dei lavori stessi”.
Art. 16
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
1. Ai fini dell’eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall’art. 8, comma 3. Del D.LGS n. 195, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4.11.1979, n. 691, interessano sia l’organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali siano affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 17
Buono –
pasto
1. Qualora presso l’ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto, nel proprio domicilio, l’Amministrazione può concedere un buono – pasto dell’importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l’attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. L’onere derivante
dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti
capitoli di bilancio.
Art. 18
Asili nido
1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ed esse inerenti, l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art.
19
Proroga
concessione alloggi
1. Il personale militare concessionario di alloggi ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d’autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli enti e reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31.12.2001, fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con D.M. 16.1.1997 n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l’alloggio assegnato.
Art.
20
Assicurazione
1. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà delle
FF.AA. sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del
dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il
trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla
assicurazione obbligatoria.
2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art.
21
Tutela
legale
1. Le disposizioni di cui all’art. 23 del D.P.R.
31.7.1995 n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del
militare deceduto.
Art.
22
Emolumento ex art. 3, comma 2, legge 85/97
1. Agli Aiutanti del ruolo dei marescialli delle FF.AA., con almeno due anni e quattro mesi di anzianità di grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la 13^ mensilità e l’indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998 – 2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998 – 2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l’emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3
non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello
retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione
degli scatti gerarchici di stipendio.
Art.
23
Norme
transitorie e finali
1. Sulle
procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti
organizzativi di cui all’art. 10, comma 2, per ciò che può attenere agli orari
di lavoro, viene data informazione ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano
pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell’ambito di
incontri con l’Amministrazione, dei quali viene redatto verbale.
Art.
24
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. Le
procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima
applicazione, ai sensi del citato art. 26, comma 20, delle legge n. 448 del
1998, provvedono a definire:
a) la costruzione di uno o più fondi - pensione complementare nazionali per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP. ad ordinamento civile e militare, ai sensi del D.LGS. n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche, verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c)
le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine
rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di
fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a
previdenza complementare.
2. Destinatari dei fondi
pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi
stessi.
Art.
25
Proroga
di efficacia di norme
1. Al personale di cui all’art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei D.P.R. 31.7.1995, n. 394, e 10.5.1996, n. 360.