
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
CONTRATTO DI LAVORO BIENNIO 1996/97
Decreto del Presidente della Repubblica 10/05/1996, n. 360
(in Suppl. ordinario
n. 114, alla Gazz. Uff. n. 160, del 10 luglio)
Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione,
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della
Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
1995, recante norme sulle <<Procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate>>,
emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di
concertazione -- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità -- ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei
dirigenti civili e militari, nonchè del personale di leva e di quello ausiliario
di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le
delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di
rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
<<Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica),
relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio
1994-1995, per gli aspetti retributivi>>; Visto lo schema di provvedimento
riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale
non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato --
ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 -- in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dallo
Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER
Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; Vista la legge 28 dicembre 1995, n.
550 (legge finanziaria per il 1996); Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 195/1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale è stato approvato,
previa verifica delle compatibilità finanziarie, lo schema di provvedimento di
concertazione in precedenza indicato; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta:
Articolo 1
Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al
personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina
e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Il presente decreto -- a
seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e
recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio
1994-1995, per gli aspetti retributivi -- concerne gli aspetti retributivi ed è
valido per il periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1997. 3. Dopo un periodo di tre mesi
dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195/1995.
Articolo 2
Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V............................................ L. 187.000
Livello VI........................................... L. 200.000
Livello VI-bis....................................... L. 210.000
Livello VII.......................................... L. 220.000
Livello VII-bis...................................... L. 229.500
Livello VIII......................................... L. 239.000
Livello IX........................................... L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1º luglio 1997. 3. Dal 1º gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V............................................ L. 65.000
Livello VI........................................... L. 70.000
Livello VI-bis....................................... L. 74.000
Livello VII.......................................... L. 78.000
Livello VII-bis...................................... L. 80.500
Livello VIII......................................... L. 83.000
Livello IX........................................... L. 91.000
4. Dal 1º dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V............................................ L. 140.000
Livello VI........................................... L. 150.000
Livello VI-bis....................................... L. 157.000
Livello VII.......................................... L. 165.000
Livello VII-bis...................................... L. 172.000
Livello VIII......................................... L. 179.000
Livello IX........................................... L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V............................................ L. 13.921.000
Livello VI........................................... L. 15.447.000
Livello VI-bis....................................... L. 16.663.000
Livello VII.......................................... L. 17.879.000
Livello VII-bis...................................... L. 19.225.000
Livello VIII......................................... L. 20.571.000
Livello IX........................................... L. 23.639.000
7. Gli importi
stabiliti dal presente articolo assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394.
Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio. 3.
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del
presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti stipendiali di cui
all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario, a decorrere dal 1º luglio 1997 in corrispondenza
all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1,
comma 6. 5. La spesa globale
per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi
stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1996.
Articolo 4
Indennità di impiego operativo.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, la
misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII
fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1º gennaio 1997,
in L. 300.000. Il grado di <<caporal maggiore scelto>> di cui alla
XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di <<caporal
maggiore capo>>, e quello di <<caporal maggiore capo>> di cui
alla XIII fascia col grado di <<caporal maggiore scelto>>. 2. A decorrere dal 1º gennaio
1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i
reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di
grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali: brigate; reggimenti (esclusi
quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi
quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi
squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali -
reparti anfibi - reparti mobili; reparti bonifica
ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23
marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, così rideterminate, non
sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui
all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi
del personale destinatario della misura sopra prevista. 3. La maggiorazione percentuale
annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le
particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo
della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art.
2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica
al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti. 4. A decorrere dal 1º gennaio
1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23
marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi
fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115. 5. A decorrere dal 1º gennaio
1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è
rideterminato in L. 200.000 giornaliere. 6. Al personale di cui al comma 7
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennità <<una
tantum>> pari a L. 85.000 lorde. 7. A decorrere dal 1º gennaio
1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile
dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennità
d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I
della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 8. A decorrere dal 1º gennaio 1997
compete un'importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
Livello V............................................ L. 24.000
Livello VI........................................... L. 26.000
Livello VI-bis....................................... L. 28.000
Livello VII.......................................... L. 30.000
Livello VII-bis...................................... L. 33.000
Livello VIII......................................... L. 35.000
Livello
IX........................................... L. 40.000
9. Dalla data indicata nel comma 8
lo stanziamento del capitolo
1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa è corrispondentemente
ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo
aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.
Articolo 5
Assegno funzionale - parziale
omogeneizzazione.
1. Gli assegni funzionali pensionabili
di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere
dal 1º luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo Lire Lire
-- -- --
Ruolo dei volontari...................... 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sergenti....................... 1.785.000 2.625.000
Ruolo dei marescialli.................... 1.820.000 2.675.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenien- ti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1º luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispetti- vamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado Lire Lire
Tenente - capitano....................... 2.205.000 2.835.000
Maggiore................................. 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello....................... 3.360.000 4.725.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1º luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
15 anni 25 anni di servizio di servizio
Grado Lire Lire
Capitano................................. 2.205.000 4.725.000
Maggiore................................. 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello....................... 3.360.000 4.725.000
Articolo 6
Trattamento di missione.
1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate
dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono rideterminate
entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di
cui al citato art. 3 della legge n. 21/1991 ed all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Articolo 7
Personale delle capitanerie di
porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
1. Per il personale delle capitanerie di
porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari
di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468,
la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma,
va rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, nelle nuove misure e
decorrenze successivamente rideterminate.
Articolo 8
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.