
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 Num. 545
(in Gazz. Uff., 15
settembre, n. 214).
Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art.
5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Preambolo
Articolo 1
Il militare.
1. é militare il cittadino che fa parte
delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti
dalla legge sulla leva. 2. Al
militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli è
soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilità nonchè a
limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione
definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.
Articolo 2
La disciplina militare.
1. La disciplina del militare è
l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in
relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne
derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto
costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il
mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del
superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro
responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto
di subordinazione e il dovere dell'obbedienza. 3. Il militare osserva con senso
di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla
disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di
fronte al dovere ed al pericolo.
Articolo 3
I rapporti gerarchici.
1. I militari delle Forze armate sono
ripartiti in tre categorie: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) militari di
truppa. 2. La tabella
riportata nell'allegato A indica la successione gerarchica e la corrispondenza
delle denominazioni dei gradi.
Articolo 4
La subordinazione.
1. La subordinazione è il rapporto di
dipendenza determinato dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole
adempimento dei doveri del proprio stato, e in particolare di quello
dell'obbedienza.
Articolo 5
L'obbedienza.
1. L'obbedienza consiste nella
esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla
disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza è
assoluto, salvo i limiti posti dalla legge e dal successivo art. 25.
Articolo 6
Il giuramento.
1. Il giuramento si presta in forma
solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo; deve essere
rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare. 2. Gli ufficiali ed i
sottufficiali prestano giuramento individuale; gli altri militari di norma
collettivamente.
Articolo 7
La bandiera.
1. La bandiera della Repubblica è il
simbolo della Patria. 2. La
bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo
dell'onore dell'unità stessa nonchè delle sue tradizioni, della sua storia, del
ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio. 3. Alla bandiera vanno tributati i
massimi onori.
Articolo 8
Condizioni di applicabilità.
1. Il regolamento di disciplina militare
si applica nei limiti disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5
della legge di principio sulla disciplina militare. 2. Le attribuzioni conferite al
Ministro della difesa, dal presente regolamento, per quel che concerne i Corpi
armati dello Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai
Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.
Articolo 9
Doveri attinenti al
giuramento.
1. Con il giuramento il militare di ogni
grado s'impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole
partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali
affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L'assoluta fedeltà alle
istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
Articolo 10
Doveri attinenti al grado.
1. Il grado corrisponde alla posizione
che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche
fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio
delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e
pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni
politiche, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 29. 3. Il militare investito di un
grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poichè l'esempio agevola
l'azione e suscita lo spirito di emulazione.
Articolo 11
Doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente della Repubblica.
1. I militari hanno il dovere di
osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che
rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'art.
87 della Costituzione.
Articolo 12
Doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica.
1. Dal principio di gerarchia derivano
per il militare:
a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei
Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro
conferite per delega del Ministro; b) i doveri inerenti
al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei
militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di
carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 2. Nelle relazioni di servizio e
disciplinari il militare è tenuto ad osservare la via gerarchica. 3. Per la sostituzione del
militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o
impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o
Corpo armato. 4. In mancanza
di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica
direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina
del successore da parte dell'autorità competente, il militare, che ne abbia
titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto, più elevato in grado, e,
a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio
permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle
altre categorie, prescindendo dalle anzianità. 5. In ogni atto riferito al
servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con
conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio
permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle
altre categorie, prescindendo dall'anzianità.
Articolo 13
Iniziativa.
1. Il militare ha il dovere di agire di
iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui
conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine
di conseguire il risultato migliore.
2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di
ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa
eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente
mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso
deve: a) agire
razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o
per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena
possibile, i propri superiori.
3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e
responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di
fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.
Articolo 14
Senso di responsabilità.
1. Il senso di responsabilità consiste
nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che
derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini
istituzionali delle Forze armate.
Articolo 15
Formazione militare.
1. Il militare ha il dovere di
conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche
per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far
appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli. 2. Egli deve: a) tendere al
miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la
pratica di attività culturali e sportive; b) porre interesse
alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene. 3. L'amministrazione militare pone
in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della
formazione militare.
Articolo 16
Spirito di corpo.
1. Lo spirito di corpo è il sentimento
di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve
unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il
prestigio del corpo cui appartengono. 2. Particolare impegno deve essere
posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne
entrano a far parte. 3. Lo
spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però
intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate.
Articolo 17
Uniforme.
1. L'uniforme indica la Forza armata, il
corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni ed incarichi. 2. Le stellette a cinque punte,
distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune
dell'appartenenza alle Forze armate.
3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso
dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, ed
i casi in cui è obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura
particolare dell'uniforme ed indossarla con decoro. 5. L'uso dell'uniforme è vietato
al militare: a)
quando è sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni
del grado; b)
nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.
Articolo 18
Dignità e decoro del militare.
1. L'aspetto esteriore del militare deve
essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque
essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.
Articolo 19
Doveri attinenti alla tutela del
segreto ed al riserbo sulle questioni militari.
1. Il militare, oltre ad osservare
scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve: a) acquisire e
mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può
recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni
private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti
argomenti o notizie;
b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se
insignificanti, possano costituire materiale informativo; c) riferire
sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e
che possa interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane,
o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni
militari.
Articolo 20
Tenuta e sicurezza delle armi,
dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.
1. Il militare deve avere cura delle
armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati ed adottare le cautele necessarie
per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi
con decisione ad ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo
o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali ed alle installazioni
militari. 2. Nell'ambito
delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione
stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di
particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire che sia
asportato materiale dell'Amministrazione militare o che sia introdotto materiale
che possa nuocere al singolo o alla comunità.
Articolo 21
Doveri propri dei superiori.
1. Il superiore deve tenere per norma
del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti perchè siano
impiegati ed esercitati unicamente al servizio ed a vantaggio delle Forze armate
e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari
e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto
della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più
imperioso quanto più è elevato il suo grado. 2. Il superiore deve mantenere
salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima
efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in
particolare: a)
rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti ed informare
sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia; b) evitare, di
massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo,
sempre che sia possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo,
forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento; c) approfondire la
conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e
svilupparne la personalità; d) provvedere
all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere
l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione
professionale e la consapevole partecipazione; e) curare le
condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il
rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità
fisica dei dipendenti;
g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato
o familiare, nelle forme stabilite e provvedere ad una sollecita valutazione
delle istanze presentate nei modi prescritti; h) tenere in ogni
occasione esemplare comportamento ed agire con fermezza, comprensione ed
imparzialità; i)
porre tutte le proprie energie affinchè l'inferiore possa essere messo nella
condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.
Articolo 22
Doveri del comandante di corpo.
1. L'ufficiale preposto, secondo le
disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio
organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in
quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante
di corpo. 2. Il comandante di
corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri
particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della
disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale
e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e
della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia
giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei
propri dipendenti. 3.
Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli
incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di
corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere
sanzionatorio nel campo della disciplina.
Articolo 23
Emanazione di ordini.
1. Gli ordini, emanati in conformità e
nei casi previsti dalla legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che
non possa nascere dubbio od esitazione in chi li riceve. 2. Soltanto quando lo impongono
imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare
ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione
all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate. 3. Il superiore, qualora debba
impartire un ordine ad un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi
all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di
agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso
egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.
Articolo 24
Comportamento nei
confronti di militari in stato di grave alterazione.
1. Nel caso in cui un militare in stato
di grave alterazione fisica o psichica trascenda negli atti in modo da
determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i
militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo
idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento
sanitario militare o civile.
Articolo 25
Esecuzione di ordini.
1. Il militare deve eseguire gli ordini
ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle
relative norme di legge e di regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le
specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli
deve: a)
astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la
corretta esecuzione di quanto ordinato; b) obbedire all'ordine
ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto
prima il superiore diretto; c) far presente, ove
sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore;
obbedire al nuovo ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale
aveva ricevuto il precedente ordine.
2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga
conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva
partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni,
ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle
norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione
costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine
ed informare al più presto i superiori.
Articolo 26
Servizi regolati da consegna.
1. La consegna è costituita dalle
prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali
impartite per l'adempimento di un particolare servizio. 2. Il militare comandato in
servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della
stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può
farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. 3. Tutti i militari devono
rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo
nell'assolvimento del compito.
Articolo 27
Saluto militare.
1. Il saluto militare è manifestazione
di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è
dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i
superiori. 2. Il militare in
abito civile, quando si trovi in una delle condizioni indicate nel terzo comma
dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare, saluta con le
forme usuali tra i civili. 3.
La restituzione del saluto è sempre obbligatoria. 4. Apposite disposizioni regolano
i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto.
Articolo 28
Diritti dei militari.
1. Ai militari spettano i diritti che la
Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. 2. Per i fini previsti dalle norme
di principio sulla disciplina militare sono imposti ai militari le limitazioni
ed i particolari doveri ivi previsti.
Articolo 29
Diritti politici.
1. L'esercizio dei diritti politici
spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di
principio sulla disciplina militare nonchè dalle altre disposizioni di legge
vigenti.
Articolo 30
Diritto di riunione.
1. Il diritto di riunione dei militari è
disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare. 2. Nei casi in cui le riunioni
sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità competente.
Articolo 31
Diritto di associazione.
1. Il diritto di associazione dei
militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare e dal
presente regolamento. 2. I
militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di
legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.
Articolo 32
Diritto di informazione.
1. Il diritto di informazione dei
militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.
Articolo 33
Pubblica manifestazione del
pensiero.
1. La pubblica manifestazione del
pensiero dei militari è disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina
militare. 2. Quando si tratta
di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la
prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed è
rilasciata: a)
per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata
ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale è competente il comando
generale; b) per
la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di
dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi; c) per l'Aeronautica,
dai comandi di regione aerea; d) per il Corpo della
guardia di finanza, dal comando generale. 3. Per i militari non dipendenti
dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorità
più elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono. 4. La richiesta di autorizzazione,
da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento
da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta
dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Articolo 34
Libertà di movimento.
1. La potestà di vietare o limitare nel
tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio,
nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, è
esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonchè dal
comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative
o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
Articolo 35
Assistenza spirituale ed
esercizio del culto.
1. L'esercizio del culto da parte dei
militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare. 2. Compatibilmente con le esigenze
di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile
ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione
professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia
collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto
all'assistenza spirituale alle Forze armate. 3. Qualora un militare infermo, o
per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri
di questa devono essere chiamati ad assisterlo.
Articolo 36
Contegno del militare.
1. Il militare deve in ogni circostanza
tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare
il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile
convivenza. 3. In particolare
deve: a)
astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi
non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a
chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare
prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia
trovato o che gli siano pervenuti per errore; d) astenersi dagli
eccessi nell'uso di bevande alcooliche ed evitare l'uso di sostanze che possano
alterare l'equilibrio psichico; e) rispettare le
religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei
luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso
religioso dei partecipanti.
4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia
giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.
Articolo 37
Norme di tratto.
1. La correttezza nel tratto costituisce
preciso dovere del militare.
2. Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado diverso
deve essere usata la terza persona.
3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado
e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare
l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome; nel
rivolgersi ad un superiore, ufficiale o sottufficiale, fa precedere
l'indicazione del grado o della carica o del cognome per gli ufficiali inferiori
della Marina militare dall'appellativo <<signore>>. 4. Sono fatte salve le
consuetudini delle singole Forze armate o Corpi armati circa l'uso
dell'appellativo <<comandante>>. 5. I militari che per la prima
volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi
scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno
elevato in grado.
Articolo 38
Senso dell'ordine.
1. Ai fini della funzionalità ed
efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le
prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel
luogo stabilito. 2. L'ordine
deve essere patrimonio di ogni militare.
Articolo 39
Relazioni con i superiori.
1. Ogni militare può chiedere, per via
gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore,
precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure
dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il
servizio e la disciplina. 2.
Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a
ricevere il richiedente. 3.
La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la
massima sollecitudine. 4. Il
superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve
esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta. 5. Qualunque militare può far
pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra
autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni
personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego
o di servizio. 6. Qualunque
militare può presentarsi direttamente: a) ai propri superiori
fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati
motivi; b) a
qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi ed urgenti
motivi; c)
all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che
interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di questioni attinenti
alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane. 7. In ogni caso l'inferiore deve
informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto
corrispondere in via normale.
8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di
una ispezione, sempre che ciò sia consentito mediante apposita comunicazione
nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.
Articolo 40
Presentazione e visite
all'atto dell'assunzione di comando o incarico.
1. L'ufficiale o il sottufficiale che
assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato
ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza
armata o Corpo armato. 2. Di
norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o
servizio: a) è
presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; b) deve effettuare le
previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità
prescritte in appositi regolamenti.
Articolo 41
Qualifiche militari apposte al
nome.
1. Nei documenti ufficiali e nelle carte
da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere
accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.
Articolo 42
Sottoscrizioni e spese
collettive.
1. Le sottoscrizioni di carattere
collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 2. In caso di manifestazioni a
carattere affettivo -- rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze,
solidarietà sociale -- è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di
distaccamento di autorizzare spese collettive, purchè contenute in limiti
modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che
aderiscono alla manifestazione.
3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.
Articolo 43
Lingua da usare in servizio.
1. In servizio è obbligatorio l'uso
della lingua italiana, tranne che si tratti di servizio a carattere
internazionale.
Articolo 44
Orari e turni di servizio.
1. Ogni militare è tenuto ad osservare
l'orario di servizio. 2. I
turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo
che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni
di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi debbono essere
equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter
usufruire di adeguato periodo di riposo. 3. Apposite norme disciplinano
orari di servizio e turni di riposo.
Articolo 45
Libera uscita
1. I sergenti, i graduati e militari
semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme
in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. I turni ed orari predetti
debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione
all'albo del reparto. 3. Il
comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in
ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della
libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano
richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.
Articolo 46
Licenza e permessi.
1. Le licenze vengono concesse ai
militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24
ore. 2. A richiesta degli
interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari
esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. 3. Il militare in licenza deve
osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza
disciplinare. 4. Al militare
in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove
particolari esigenze lo richiedano.
Articolo 47
Rientro immediato al reparto.
1. Tutti i militari in libera uscita, in
permesso o in licenza, nonchè quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare
fuori dai luoghi militari debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a
bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il
rientro venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio.
Articolo 48
Alloggiamento e
pernottamenti.
1. Tutti i militari hanno l'obbligo di
alloggiare nella località sede di servizio. 2. I sergenti, i graduati e i
militari semplici hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di
unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto
prescritto dal successivo art. 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, in
relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare: a) gli ufficiali ed i
sottufficiali fino al grado di sergente maggiore ed i sergenti coniugati ad
alloggiare in località diversa da quella di servizio; b) i sergenti nonchè i
graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali, con la famiglia
abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 4. Per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici
compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.
Articolo 49
Detenzione e uso di cose di
proprietà privata nei luoghi militari.
1. Nei luoghi militari: a) è consentita la
detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprietà privata,
compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva
la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare; b) può essere proibito
dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a
particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice
detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per
registrazioni foniche o audiovisive; c) è vietata la
detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, ad eccezione delle armi di
ordinanza; d) è
sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. 2. Per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici
compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.
Articolo 50
Uso dell'abito civile.
1. L'uso dell'abito civile fuori dai
luoghi militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina
militare. 2. Nei luoghi
militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di
servizio. 3. Il militare in
abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico
dell'uniforme. 4. Per il
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in
relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari
disposizioni emanate in materia.
Articolo 51
Dipendenza dei militari in
particolari condizioni.
1. I militari destinati a prestare
servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale
non militare hanno dipendenza: a) di servizio, quella
derivante dall'incarico assolto; b) disciplinare,
dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo
armato di appartenenza. 2.
Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso
comandi, unità od enti internazionali. 3. I militari in attesa di
destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai
comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo
armato. 4. Il militare
ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente: a) dal direttore del
luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare; b) dal comando nella
cui circoscrizione si trova, o da altro comando od ente designato nell'ambito di
ciascuna Forza armata o Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio
civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello
stabilimento sanitario militare.
Articolo 52
Comunicazioni.
1. Il militare presente al corpo o ente,
che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il
superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a
sostituirlo. 2. Al termine
della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 3. Il comandante di corpo o del
distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare
che versi in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il
militare è affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato. 4. Il militare che, essendo
legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non
poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando
di presidio -- o in assenza il comando carabinieri -- nella cui circoscrizione
egli si trova; questo adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata
comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 5. Il militare deve altresì dare
sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento
di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui
fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Articolo 53
Sanitario di fiducia.
1. In caso di malattia che determini un
ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il
diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo
consentano, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta,
assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in
ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a
proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.
Articolo 54
Decesso di un militare.
1. In caso di morte di un militare il
comando di appartenenza provvede a: a) avvisare
tempestivamente i familiari; b) effettuare le
comunicazioni prescritte dalle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o
Corpo armato; c)
far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del
defunto che si trovino presso il corpo; d) far ritirare gli
oggetti e i documenti di pertinenza dell'amministrazione in possesso del
militare al momento del decesso; e) adottare, circa gli
averi del defunto, le disposizioni indicate nei regolamenti amministrativi; f) notificare la causa
del decesso del militare quando i familiari ne abbiano fatta espressa richiesta
e a condizione che sia stato comunicato l'accertamento medico in merito al
decesso e non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le
cause del decesso. 2. Qualora
il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto i
familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza
deve: a) far
eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile; b) far inventariare e
conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino
nel suo alloggio, sia militare sia privato. 3. Qualora il militare sia
deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella
cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare
tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende. 4. Se il decesso avviene a bordo
di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle
apposite norme. 5. In caso di
morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza
autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Articolo 55
Militari prigionieri di guerra.
1. Il militare prigioniero di guerra
conserva lo status di militare ed è sempre soggetto alle leggi italiane, al
presente regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite
dall'ordinamento italiano, delle cui norme è tenuto a chiedere l'applicazione
nei suoi confronti. 2. Il
militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie
di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di
altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al
cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. 3. I militari che rivestono il
grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la
cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in
caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo
dei prigionieri di guerra.
Articolo 56
Principi fondamentali.
1. Non possono essere inflitte sanzioni
disciplinari diverse da quelle previste dalla legge. 2. L'esercizio del potere
sanzionatorio spetta, per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna
di rigore, ai superiori indicati nello specchio in allegato B. 3. Le punizioni agli ufficiali
generali ed ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di
corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte
dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in
volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. Le competenze indicate nei
successivi articoli per il comandante di corpo o ente devono intendersi valide
anche per i casi previsti nel presente paragrafo. 5. I militari comandati o
aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale
reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta
all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende
all'atto della decisione stessa.
Articolo 57
Infrazione disciplinare.
1. Costituisce infrazione disciplinare
punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilità di
una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei
doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti
militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. Nel rilevare l'infrazione il
superiore deve attenersi alla procedura di cui al successivo art. 58.
Articolo 58
Procedura da seguire nel
rilevare l'infrazione.
1. Ogni superiore che rilevi
l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad
infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore,
procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di
consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. 2. Il rapporto deve indicare con
chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare
esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla
specie ed alla entità della sanzione. 3. Se il superiore che ha rilevato
l'infrazione ed il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il
rapporto è inviato:
a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i
militari; b) per
via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro
reparto. 4. Per il personale
imbarcato il rapporto viene inviato al comando della nave. 5. Negli altri casi il superiore,
tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di
corpo da cui il trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria
sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando
presidio. 6. I generali, gli
ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado
inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza
armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante
del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione. 7. Qualora l'infrazione indicata
nel suddetto rapporto sia prevista tra i comportamenti punibili con la consegna
di rigore il comandante di corpo è obbligato ad instaurare il procedimento
disciplinare.
Articolo 59
Procedimento disciplinare.
1. Il procedimento disciplinare deve
essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti
fasi: a)
contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle
giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione
degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione
all'interessato. 2.
L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere
la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66. 3. La decisione dell'autorità
competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche
quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna
sanzione. 4. Nei casi
previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data
comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento. 5. La motivazione deve essere
redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione
commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le
circostanze di tempo e di luogo del fatto. 6. L'autorità procedente, qualora
accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione
disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità
competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 7. Le decisioni adottate a seguito
di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso.
Articolo 60
Criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari di corpo.
1. Le sanzioni disciplinari devono
essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della
stessa. 2. Nel determinare la
specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere
considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità
di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggiore
rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in
concorso con altri militari; d) ricorrenti con
carattere di recidività. 4.
Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è
inflitta una sanzione più severa al più elevato di grado o, a parità di grado,
al più anziano. 5. Quando
debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più
trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta
un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al
comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta
del militare stesso.
Articolo 61
Specie delle sanzioni
disciplinari di corpo.
1. Le sanzioni disciplinari di corpo
sono quelle previste dalla legge di principio sulla disciplina militare.
Articolo 62
Richiamo.
1. Il richiamo è un ammonimento con cui
vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. Può essere
inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto. 2. Il richiamo non dà luogo a
trascrizione sul fascicolo personale e a particolari forme di comunicazione
scritta o pubblicazione.
Articolo 63
Rimprovero.
1. Il rimprovero è una dichiarazione di
biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della
disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere
inflitto il richiamo. 2. é
inflitto dalle autorità in allegato B. 3. Il provvedimento con il quale è
inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è
trascritto nella documentazione personale.
Articolo 64
Consegna.
1. Con la consegna vengono punite: a) l'inosservanza dei
doveri; b) la
recidività nelle mancanze; c) più gravi
trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale è
inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è
trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento è esecutivo
dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa
ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato
sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
Articolo 65
Consegna di rigore.
1. La consegna di rigore si applica per
le infrazioni specificamente indicate nell'allegato C al presente
regolamento. 2. Il proprio
alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio può essere sia quello
privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di
disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare
anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la
punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse
modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di
servizio. 5. I locali
destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe
a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 6. La vigilanza è affidata a
superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di
ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore
possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come
reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il
procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale; b) fatti che abbiano
determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un
procedimento disciplinare. 8.
Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente
all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta.
Esso è trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento è esecutivo
dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
Articolo 66
Procedure per infliggere la
consegna di rigore.
1. Dopo aver provveduto agli adempimenti
indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente
convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge,
quindi, come segue:
a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli
addebiti; b)
esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti
addebitatigli; c)
eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del
militare difensore. 3. Il
comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore,
sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di
competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è
espresso a maggioranza. 4. I
componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel
proprio ambito. 5. Il parere
viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo
massimo di due ore. 6. Il
parere non è vincolante. 7.
Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione
possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza
ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la
comunicazione viene fatta anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il
comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla
motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere
precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare
difensore.
Articolo 67
Commissione consultiva.
1. Il comandante di corpo o di ente,
tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia
prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima
della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma
secondo, della legge di principio sulla disciplina militare. 2. La commissione è nominata dal
comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano
dei componenti a parità di grado.
3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte,
militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il
comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente
superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione deve essere resa
edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui più militari
abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica. 6. Non possono far parte della
commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o
danneggiato.
Articolo 68
Militare difensore.
1. Il militare che ha ricevuto l'invito
a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado
massimo, deve comunicare al più presto il nome del prescelto. Egli può scegliere
tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal
successivo paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il
comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio. 2. Il militare designato d'ufficio
non può rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato
impedimento. 3. Le funzioni
di difensore non possono essere assolte dal superiore che ha rilevato la
mancanza. 4. Il militare
difensore è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso
per l'attività svolta. 5.
L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo esercita dai suoi normali
obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'adempimento delle
funzioni che l'ufficio stesso comporta. 6. Un militare può esercitare
l'ufficio di difensore non più di sei volte in dodici mesi.
Articolo 69
Provvedimenti provvisori a
titolo precauzionale.
1. I provvedimenti provvisori di cui
all'art. 15, terzo comma, della legge di principio sulla disciplina militare,
possono essere adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da
comportare la consegna o la consegna di rigore, o che ne viene edotto. 2. Il superiore che adotta il
provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente ed
irrogare la sanzione, affinchè essa provveda alla conferma o meno del
provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 66. 3. La durata del provvedimento
provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.
Articolo 70
Istanza di riesame e ricorso
gerarchico.
1. In relazione all'istanza di riesame
ed al ricorso gerarchico di cui all'art. 16 della legge di principio sulla
disciplina militare, proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito,
si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 71 e 72 del presente
regolamento.
Articolo 71
Istanza di riesame delle
sanzioni disciplinari di corpo.
1. Ogni militare può presentare, in
qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione
disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere
che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato di
proscioglimento dall'addebito.
2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione nè i
termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare
previsti dal successivo art. 72.
3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità
che ha emesso il provvedimento.
4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità
adita ai sensi del precedente n. 3 il militare può proporre ricorso gerarchico
ai sensi del successivo art. 72.
Articolo 72
Ricorso gerarchico avverso
le sanzioni disciplinari di corpo.
1. Il superiore, per il cui tramite va
proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o
commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha
inflitto la sanzione di corpo.
Articolo 73
Presentazione dei militari
puniti.
1. Tutti i militari, ultimata la
punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che
non ne siano espressamente dispensati. 2. Il giorno e l'ora di
presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.
Articolo 74
Sospensione e condono delle
sanzioni disciplinari di corpo.
1. L'autorità che ha inflitto la
sanzione di consegna o di consegna di rigore può sospendere l'esecuzione, per il
tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere
privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 2. Il Ministro, in occasione di
particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni di
consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è
concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la
festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo
stesso. 3. Il condono non
comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.
Articolo 75
Cessazione degli effetti
delle sanzioni disciplinari di corpo.
1. I militari possono chiedere la
cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione
personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al
Ministro competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della
comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo,
sanzioni disciplinari. 2. Il
Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto
del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio
del richiedente. 3. In caso
di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono
eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia
retroattiva.
Articolo 76
Ricompense militari.
1. é obbligatorio l'uso, disciplinato
dai regolamenti sulle uniformi, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini
e segni distintivi attinenti alle ricompense elencate nell'allegato D, nonchè a
quelle previste dal successivo art. 77 qualora ne siano dotate con provvedimento
di Forza armata o Corpo armato.
Articolo 77
Ricompense per lodevole
comportamento e particolare rendimento in servizio.
1. Le ricompense per lodevole
comportamento e per particolare rendimento sono: a) encomio
solenne; b)
encomio semplice;
c) elogio. 2.
L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori,
affinchè tutti ne traggano esempio. é tributato da autorità di grado non
inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione
per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza. 3. L'autorità che concede
l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione. La
motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare. 4. L'encomio semplice consiste
nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il
prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. é tributato da un generale od
ammiraglio della linea gerarchica.
5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del
corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato. 6. L'encomio semplice e l'encomio
solenne possono essere tributati anche collettivamente. 7. L'encomio collettivo tributato
ad un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli
componenti del reparto stesso.
8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole
comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in
servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. é trascritto nei
documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del
corpo. 9. Il superiore che
ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette
ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore
competente.
Allegato 1
ALLEGATO A
SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI
OMISSIS
(1) Il grado di aiutante di
battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa
soltanto per azioni compiute in guerra. (2) L'aspirante corrisponde al
grado di maresciallo maggiore ed equivalenti, con precedenza su di essi. (3) Maresciallo maggiore
d'alloggio, maresciallo capo d'alloggio e maresciallo ordinario d'alloggio per i
carabinieri. [F]
Allegato 2
Allegato B
(Art. 56)
AUTORITA' COMPETENTI AD INFLIGGERE PUNIZIONI DIVERSE
DALLA CONSEGNA E DALLA CONSEGNA DI RIGORE
-------------------------------------------------------------------
| Tipo di
punizione
AUTORITA' COMPETENTE
|---------------------
|
Richiamo |Rimprovero
---------------------------------------------+----------+---------- Comandante di corpo o ufficiale
cui è attri- |
| buito il potere
sanzionatorio ai sensi
|
| dell'art. 22
| Si | Si
---------------------------------------------+----------+---------- Comandante del reparto (1)
| Si | Si
---------------------------------------------+----------+---------- Comandante del distaccamento,
ufficiale (1) | Si | Si
---------------------------------------------+----------+---------- Comandante del distaccamento,
sottufficiale | Si | Si (2)
---------------------------------------------+----------+---------- Qualsiasi superiore anche nei
confronti di |
| militari non
dipendenti
| Si | No
-------------------------------------------------------------------
--------------------
(1) Il reparto ed i distaccamenti sono stabiliti da ciascuna Forza armata
o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, in relazione alle esigenze
funzionali anche ai soli fini disciplinari. (2) Qualora abbia le attribuzioni
di comandante di reparto. [F]
Allegato 3
Allegato C
(Art. 65)
COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI
CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*) (*) Anche ove non sia
espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovrà tenersi conto,
nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità, del fatto, della
recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno
che ne è derivato al servizio e all'amministrazione. I Comandanti responsabili non sono
esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via
penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione
disciplinare, configuri un reato.
Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una
sanzione disciplinare di stato, si procederà ai sensi di legge. Oltre ai comportamenti di cui al
presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi
dell'art. 65: fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non
ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli
dalla legge penale;
fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale
sia stato instaurato un procedimento disciplinare. [F] 1. Violazione dei doveri attinenti
al giuramento prestato (art. 9).
2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del
Presidente della Repubblica (art. 11). 3. Violazione rilevante dei doveri
attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10). 4. Violazione del dovere di
riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di
approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle
armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20). 5. Inosservanza delle prescrizioni
concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle
disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al
servizio (art. 20). 6.
Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di
interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art.
33). 7. Omissione o ritardo
nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle
istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12). 8. Violazione dei doveri di
contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle
armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art.
20). 9. Comportamento lesivo
del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche
(art. 29). 10. Partecipazione
a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche,
o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o
candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate
nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29). 11. Adesione ad associazioni
sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in
servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art.
31). 12. Svolgimento di
attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente
richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale
applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31). 13. Partecipazione a riunioni non
autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi
militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad
assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o
siano in uniforme (art. 30).
14. Violazione del dovere di informare al più presto i superiori della
ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato
o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25). 15. Emanazione di un ordine non
attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti
di istituto (art. 23). 16.
Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale
di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21,
36 e 37). 17. Comportamento
gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del
corpo di appartenenza (art. 16).
18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di
vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare
degli inferiori (articoli 21 e 22).
19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui
dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o
nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione
nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al
pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 21 e 22). 20. Mancanza di iniziativa nelle
circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di
particolare rilevanza (art. 13).
21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione
della consegna (art. 26). 22.
Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o
nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 13, 14
e 25). 23. Abituale
inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle
disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni
e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44). 24. Grave negligenza o imprudenza
o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o
nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali,
esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali ed
ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione
al reparto (articoli 20, 21 e 22).
25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o
sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella
custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e
20). 26. Abituale negligenza
nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla
formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15). 27. Comportamento ed atti di
protesta gravemente inurbani (art. 36). 28. Comportamento particolarmente
violento fra militari (art. 36).
29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una
prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e
26). 30. Trasgressione alle
limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 24 e
48). 31. Ritardo
ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita,
dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45). 32. Reiterata inosservanza
dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero,
per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34). 33. Inosservanza ripetuta delle
norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli
17 e 18). 34. Trasgressione
al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal presente
regolamento (articoli 17 e 50).
35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile,
indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione
(art. 50). 36. Dichiarazioni
volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque
per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli
39, 71 e 72). 37. Detenzione
e uso in luoghi militari -- nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto
-- di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per
registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49). 38. Detenzione o porto di armi o
munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e
49). 39. Introduzione o
detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti
(articoli 19 e 49). 40.
Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e
tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15). 41. Inosservanza degli obblighi
connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o
della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di
disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66). 42. Comportamenti intesi a
limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68). 43. Violazione da parte dei
componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al
loro ufficio (articoli 67 e 68).
44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29). 45. Trattazione presso gli organi
di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge. 46. Invio o rilascio alla stampa o
ad organi di informazione, di comunicazione o dichiarazioni a nome di un organo
di rappresentanza militare.
47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di
rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o
appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione
dell'autorità gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi
delle Forze armate. 48.
Svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi
di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica
competente. 49. Ripetuta
promozione, quale appartenente ad un organo di rappresentanza militare, di
rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva
autorizzazione dell'autorità gerarchica competente. 50. Atti diretti a condizionare
l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza
militare. 51. Attività di
propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di
rappresentanza. 52. Attività
di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali
diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal
regolamento sulla rappresentanza militare. 53. Atti e intimidazioni che
turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza
militare. 54. Alterazione dei
risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della
rappresentanza militare. 55.
Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di
rappresentanza militare di appartenenza.
Allegato 4
Allegato D (Art. 76) RICOMPENSE E DISTINZIONI ONORIFICHE MILITARI 1. Ricompense militari. a) Le ricompense al valor militare sono: (1) Ordine militare d'Italia: cavaliere di gran croce; grande ufficiale; commendatore; ufficiale; cavaliere. (2) Medaglie al valor militare: medaglia d'oro; medaglia d'argento; medaglia di bronzo; croce di guerra. b) Le ricompense al valor dell'Esercito, al valor di Marina ed al valor aeronautico sono: medaglia d'oro; medaglia d'argento; medaglia di bronzo. c) Le ricompense per merito di guerra sono: promozione per merito di guerra; avanzamento per merito di guerra; trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di guerra; concessione di rafferma per merito di guerra. &nbs