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"Sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche' delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa
di settore"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto
2004
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento
del servizio di leva sono sospese a
decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31
dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il
servizio di leva, anche in qualità di
ausiliari nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni dello Stato, i soggetti nati
entro il 1985. La durata del servizio di
leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle
consistenze del personale volontario di
truppa delle Forze armate)
1. Alla tabella A allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna
ESERCITO, il numero: "44.496" e' sostituito
dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna
ESERCITO, il numero: "31.363" e' sostituito
dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna
MARINA, il numero: "9.400" e' sostituito dal
seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna
MARINA, il numero: "6.524" e' sostituito dal
seguente: "5.924".
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono
istituite le seguenti categorie di volontari
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata
di un anno;
b) volontari in ferma prefissata
quadriennale.
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento)
1. Possono partecipare al reclutamento
dei volontari in ferma prefissata di un anno
i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni
compiuti e non superiore a venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e
politici;
d) diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di
condanna ovvero di procedimenti penali in
corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di provvedimenti
di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio,
da precedenti arruolamenti, ad esclusione
dei proscioglimenti per inidoneità
psico-fisica;
f) idoneità fisio-psico-attitudinale
per l'impiego nelle Forze armate in qualità
di volontario in ferma prefissata di un
anno;
g) esito negativo agli accertamenti
diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta
previsti dall'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto delle consistenze
annuali previste, per gli anni 2005 e 2006,
dalla tabella A allegata alla presente
legge, per gli anni successivi fino al 2020,
dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2,
e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata
dall'articolo 2 della presente legge, i
volontari in ferma prefissata di un anno
possono essere ammessi, a domanda, ad un
successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.
Art. 6.
(Modalità di reclutamento)
1. Le modalità di reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno
nonche' i criteri e le modalità per
l'ammissione alla rafferma annuale sono
disciplinati con decreto del Ministro della
difesa.
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui all'articolo
22, ai volontari in ferma prefissata di un
anno e in rafferma annuale si applicano le
disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un
anno e in rafferma annuale possono
conseguire, previo giudizio di idoneità, il
grado di caporale ovvero comune di 1ª classe
o aviere scelto, non prima del compimento
del terzo mese dall'incorporazione. I
volontari giudicati non idonei sono
sottoposti a nuova valutazione, per una sola
volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.
Art. 8.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata di un anno e
in rafferma annuale, di cui al presente
capo, e' corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nelle misure
percentuali, previste dalla tabella B
allegata alla presente legge, riferite al
valore giornaliero dello stipendio iniziale
lordo e dell'indennità integrativa speciale
costituenti la retribuzione mensile del
grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente.
Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento
di personale volontario nelle zone tipiche
di reclutamento alpino)
1. Gli aspiranti volontari in ferma
prefissata di un anno residenti nelle zone
dell'arco alpino e nelle altre regioni
tipiche di reclutamento alpino sono
destinati, a domanda, ai reparti alpini,
fino al completamento dell'organico. E'
assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato, la presenza di almeno un
reparto alpino in ciascuna delle regioni
tipiche di reclutamento, con priorità, in
fase di prima attuazione, alle regioni
dell'arco alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata di un anno ed
in rafferma che prestano servizio nei
reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al
trattamento economico di cui all'articolo 8,
un assegno mensile di cinquanta euro.
Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari)
1. Le disposizioni che prevedono
l'attribuzione di benefici non economici
conseguenti all'avere effettuato il servizio
militare di leva si applicano, in quanto
compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato, anche con riferimento
alla effettuazione del servizio militare
volontario in ferma prefissata di un anno.
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 11.
(Reclutamento)
1. Possono partecipare ai concorsi per il
reclutamento dei volontari in ferma
quadriennale i volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), c), d),
e), g) e h), e degli
ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità
fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualità di volontario in
servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni
compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di reclutamento del personale di cui
all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che
presenta la domanda di partecipazione ai
concorsi di cui al comma 1, può essere
prolungato, con il consenso
dell'interessato, oltre il periodo di ferma
o di rafferma contratto, per il tempo
strettamente necessario al completamento
dell'iter concorsuale, nei limiti
delle consistenze previste, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25,
comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come
modificata dall'articolo 2 della presente
legge.
4. Se il numero delle domande presentate
per la partecipazione ai concorsi di cui al
comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere
banditi concorsi ai quali partecipano
cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
Art. 12.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto delle consistenze
annuali previste, per gli anni 2005 e 2006,
dalla tabella A allegata alla presente
legge, per gli anni successivi fino al 2020,
dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2,
e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata
dall'articolo 2 della presente legge, i
volontari in ferma prefissata quadriennale
possono essere ammessi, a domanda, a due
successivi periodi di rafferma, ciascuno
della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui
al comma 1 i volontari in ferma prefissata
quadriennale che sono risultati idonei ma
non utilmente collocati nella graduatoria
per l'immissione nei ruoli dei volontari in
servizio permanente, di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni.
Art. 13.
(Modalità di reclutamento)
1. Le modalità di svolgimento dei
concorsi di reclutamento dei volontari in
ferma prefissata quadriennale e di
ammissione alle ulteriori rafferme biennali
sono disciplinate con decreto del Ministro
della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata
quadriennale ovvero di ciascun anno delle
rafferme biennali, i volontari giudicati
idonei e utilmente collocati nella
graduatoria annuale di merito sono immessi
nei ruoli dei volontari in servizio
permanente con le modalità stabilite con
decreto del Ministro della difesa.
3. La ripartizione in misura percentuale
dei posti annualmente disponibili nei ruoli
dei volontari in servizio permanente tra le
categorie di volontari di cui al comma 2 e'
stabilita con decreto del Ministro della
difesa, riservando non meno del 20 per cento
dei medesimi posti al personale in ferma
prefissata quadriennale.
Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui all'articolo
22, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale e in rafferma biennale si
applicano le disposizioni in materia di
stato giuridico previste per i volontari in
ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma
prefissata quadriennale con il grado di
caporale ovvero comune di 1a classe o aviere
scelto. Previo giudizio di idoneità, possono
conseguire il grado di caporal maggiore
ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del
compimento del diciottesimo mese
dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno
dal giudizio di non idoneità, il volontario
viene sottoposto a nuova valutazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i
volontari in rafferma biennale conseguono il
grado di 1 caporal maggiore, o grado
corrispondente, con decorrenza dalla data di
ammissione alla rafferma.
Art. 15.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale
e' corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nelle misure percentuali,
previste dalla tabella B allegata alla
presente legge, riferite al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennità integrativa speciale
costituenti la retribuzione mensile del
grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente. Per compensare
l'attività effettuata oltre il normale
orario di servizio, fatta salva la
previsione di adeguati turni di riposo per
il recupero psico-fisico disciplinati dalla
normativa vigente in materia per le Forze
armate, e' corrisposta l'indennità di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai
volontari di truppa in rafferma biennale
sono attribuiti il parametro stipendiale e
gli assegni a carattere fisso e continuativo
spettanti al grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente. Dalla data di
attribuzione del predetto trattamento
economico cessa la corresponsione
dell'indennità di cui all'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E
MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE
ROSSA
Art. 16.
(Concorsi)
1. Nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10
per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006
e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, per il reclutamento del personale nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo
militare della Croce Rossa, i posti messi
annualmente a concorso, determinati sulla
base di una programmazione quinquennale
scorrevole predisposta annualmente da
ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero
della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, di cui al capo II della
presente legge, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai
rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere
presentata domanda di partecipazione al
concorso per una sola delle amministrazioni
di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono
determinate da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di
concerto con il Ministro della difesa, e si
concludono con la formazione delle
graduatorie di merito. Nella formazione
delle graduatorie le amministrazioni tengono
conto, quali titoli di merito, del periodo
di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti,
funzioni e attività affini a quelli propri
della carriera per cui e' stata fatta
domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma
prefissata annuale, considerati utili.
L'attuazione delle predette procedure e' di
esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e
utilmente collocati nelle graduatorie di cui
al comma 3:
a) una parte e' immessa
direttamente nelle carriere iniziali di cui
al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di
finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello
Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa
nelle carriere iniziali di cui al comma 1
dopo avere prestato servizio nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero
corrispondente alle seguenti misure
percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di
finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo forestale dello
Stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della
Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i
concorrenti di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma
prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale.
6. I criteri e le modalità per
l'ammissione dei concorrenti di cui al comma
4, lettera b), alla ferma prefissata
quadriennale, la relativa ripartizione tra
le singole Forze armate e le modalità di
incorporazione sono stabiliti con decreto
del Ministro della difesa sulla base delle
esigenze numeriche e funzionali delle Forze
annate e tenuto conto dell'ordine delle
graduatorie e delle preferenze espresse dai
candidati.
7. In relazione all'andamento dei
reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, a decorrere
dall'anno 2010 il numero dei posti riservati
ai volontari di cui al comma 1 e'
rideterminato in misura percentuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri
interessati, previa delibera del Consiglio
dei ministri. Con le medesime modalità sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le
percentuali di cui al comma 4. Lo schema di
decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica
al fine dell'espressione, entro sessanta
giorni, del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 17.
(Posti non coperti)
1. Se il numero delle domande presentate
per la partecipazione ai concorsi di cui
all'articolo 16 e' superiore al quintuplo
dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso
successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al
comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, per i posti eventualmente
non coperti possono essere banditi concorsi
ai quali partecipano i cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili)
1. Se, concluse le procedure concorsuali
di cui all'articolo 16, per cause diverse
dall'incremento degli organici risultano
disponibili, nell' anno di riferimento,
ulteriori posti rispetto alla programmazione
di cui al comma 1 dello stesso articolo 16,
alla relativa copertura si provvede mediante
concorsi riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno raffermati ovvero in
congedo in possesso dei prescritti
requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali
di cui all'articolo 16, a seguito di
incremento degli organici risultano
disponibili, nell'anno di riferimento,
ulteriori posti rispetto alla programmazione
di cui al comma 1 del medesimo articolo 16,
alla relativa copertura si provvede mediante
concorsi:
a) riservati, nelle misure
percentuali di cui all'articolo 16, comma 4,
lettera a), ai militari in servizio
di leva in qualità di ausiliari nelle
rispettive Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare, anche in congedo, in
possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure
percentuali di cui all'articolo 16, comma 4,
lettera b) ai volontari delle Forze
armate raffermati ovvero in congedo in
possesso dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai
commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle
carriere iniziali delle relative
amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 17.
Art. 19.
(Perdita del grado)
1. I vincitori dei concorsi di cui al
presente capo, all'atto dell'immissione
nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della Croce Rossa,
perdono il grado eventualmente rivestito
durante il servizio nelle Forze armate.
Capo V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge 14
novembre 2000, n. 331)
1. All'articolo 5, comma 1, primo
periodo, della legge 14 novembre 2000, n.
331, le parole: "dei militari volontari
congedati senza demerito" sono sostituite
dalle seguenti: "dei volontari di truppa che
hanno prestato servizio senza demerito nelle
Forze armate in qualità di volontari in
ferma breve ovvero in ferma prefissata".
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, le parole: "di
grado" sono sostituite dalle seguenti: "nel
servizio permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga
corrispondente al grado di 1° caporal
maggiore, della tabella B/1 allegata al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e successive modificazioni, la parola:
"grado" e' sostituita dalle seguenti:
"servizio permanente".
Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa)
1. Al fine di armonizzare e coordinare le
disposizioni del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, con quanto previsto dalla
presente legge e nel rispetto del principio
di invarianza della spesa, il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della medesima
legge, uno o più decreti legislativi,
recanti disposizioni correttive e
integrative dello stesso decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni,
informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle
disposizioni del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in relazione al termine di
sospensione del servizio di leva stabilito
dall'articolo 1 della presente legge e alle
categorie di volontari in ferma prefissata
disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in
materia di stato giuridico relative alle
categorie di volontari in ferma prefissata
istituite dalla presente legge, adeguando
quelle relative ai volontari in ferma
prefissata quadriennale raffermati con le
disposizioni previste per il paritetico
personale in ferma volontaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa
delle disposizioni in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1, corredati di relazione
tecnica, e' richiesto il parere delle
competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi indicati nel
medesimo comma 1 e secondo le modalità di
cui al comma 2.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23.
(Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica)
1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le
consistenze del personale militare non
direttivo in servizio permanente e dei
volontari in ferma delle Forze armate,
stabilite dalla tabella A allegata alla
presente legge, sono ripartite tra
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con
decreto del Ministro della difesa.
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al
31 dicembre 2020 le consistenze dei
volontari in ferma prefissata e in rafferma
di ciascuna Forza armata sono annualmente
determinate con il decreto del Ministro
della difesa, adottato di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, previsto dall'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, secondo un andamento coerente
con l'evoluzione degli oneri
complessivamente previsti per l'anno di
riferimento dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla
tabella C allegata alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo
restando l'organico complessivo delle Forze
armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 2 disponibili
nell'anno di riferimento, le eventuali
carenze organiche in uno dei ruoli del
personale militare non direttivo delle Forze
armate possono essere devolute, senza
ampliare i rispettivi organici, in aumento
alla consistenza di altri ruoli della
medesima Forza armata e dello stesso
personale militare non direttiva.
4. Al fine di inquadrare, formare e
addestrare i volontari in ferma prefissata
di un anno necessari per raggiungere la
consistenza totale stabilita dalla tabella A
allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo
2 della presente legge, a decorrere
dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020,
in aggiunta alle consistenze stabilite, per
gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge e, per gli anni
successivi, dal decreto di cui al comma 2,
e' computato un contingente di personale
militare determinato annualmente nelle
misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a) nell'anno 2005: 210 ufficiali,
350 marescialli, 350 sergenti, 1.743
volontari in servizio permanente;
b) negli anni dal 2006 al 2007: 120
ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti,
996 volontari in servizio permanente;
c) negli anni dal 2008 al 2020: 90
ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti,
747 volontari in servizio permanente.
5. Al fine di compensare il personale in
formazione non impiegabile in attività
operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino
al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A allegata alla presente
legge e, per gli anni successivi, dal
decreto di cui al comma 2, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata
di un anno determinato annualmente nelle
misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a) 4.021 unità nell'anno 2005;
b) 821 unità, in ciascuno degli anni
dal 2006 al 2011;
c) 749 unità, in ciascuno degli anni
dal 2012 al 2020.
Art. 24.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento
economico dei volontari)
1. L'ultimo concorso per il reclutamento
dei volontari in ferma breve secondo le
procedure stabilite dai capi I e II del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
e' bandito entro il 31 dicembre 2004.
2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei
posti disponibili per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno e'
riservato ai volontari in ferma annuale, in
servizio o in congedo senza demerito, e al
personale che abbia completato senza
demerito il servizio di leva in qualità di
ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti
eventualmente non coperti sono destinati ai
cittadini in possesso dei predetti
requisiti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma breve e' corrisposto il
trattamento economico previsto dall'articolo
15, comma l.
4. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai
volontari in ferma breve trattenuti in
servizio si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5. Fino all'adeguamento del regolamento
di cui al decreto del Ministro della difesa
4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma
prefissata di un anno si applicano, in
materia di accertamento dell'idoneità
fisio-psico-attitudinale, le disposizioni
previste dallo stesso decreto per
l'arruolamento volontario in ciascuna Forza
armata.
Art. 25.
(Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo militare della Croce Rossa)
1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto
dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatti salvi i
posti già coperti attraverso le procedure
stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, gli ulteriori posti
disponibili non derivanti da incremento
degli organici sono riservati a coloro che
prestano o hanno prestato servizio di leva
in qualità di ausiliari nelle rispettive
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Per la copertura dei posti si
procede secondo le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti possono essere
banditi concorsi ai quali partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura
degli ulteriori posti di cui al comma 1
derivanti da incremento degli organici si
provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure
percentuali di cui all'articolo 16, comma 4,
lettera a), a coloro che prestano o
hanno prestato servizio di leva in qualità
di ausiliari nelle rispettive Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, in
possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure
percentuali di cui all'articolo 16, camma 4,
lettera b), ai volontari di truppa
delle Forze armate, in servizio o in
congedo, in possesso dei prescritti
requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi
di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del
presente articolo, relativi all'accesso
nelle carriere iniziali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' fatta salva la
riserva del 25 per cento dei posti, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 609.
5. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 4, per la copertura
dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera b) del citato comma 4,
relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri
3), 4) e 5) della medesima lettera b),
relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi, secondo le modalità previste
dall'articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano
i volontari delle Forze armate che hanno
completato senza demerito la ferma
triennale. I vincitori sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle
relative amministrazioni.
Art. 26.
(Reclutamenti straordinari)
1. Fermo restando quanto previsto dalla
presente legge in materia di transito del
personale in ferma prefissata quadriennale
nei ruoli del servizio permanente, a
decorrere dall'anno 2004, al fine di
sopperire alle eventuali carenze organiche
nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, possono essere banditi concorsi
straordinari ai quali possono partecipare:
a) i volontari in ferma breve,
reclutati ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni,
che alla data di scadenza prevista dal bando
di concorso per la presentazione della
domanda hanno compiuto almeno il secondo
anno di servizio in ferma breve ovvero che
alla stessa data sono in congedo da non più
di due anni;
b) i volontari in ferma breve,
reclutati ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, che alla data di
scadenza prevista dal bando di concorso per
la presentazione della domanda sono
risultati non utilmente collocati nelle
graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del
predetto regolamento ovvero che alla stessa
data sono in congedo da non più di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al
comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari
in servizio permanente non prima del
compimento del terzo anno di servizio in
qualità di volontari in ferma breve.
Capo VII
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 27.
(Sostituzione dei militari di leva del
Corpo delle capitanerie di porto)
1. Al fine di completare la sostituzione
dei militari in servizio obbligatorio di
leva e' attivato, nel triennio 2004-2006, un
programma per il reclutamento di 2.575
volontari di truppa del Corpo delle
capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 le consistenze dei volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla
presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre
2006 le dotazioni organiche dei volontari di
truppa del Corpo delle capitanerie di porto,
di cui agli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono
così rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in
servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in
rafferma.
Art. 28.
(Consistenze dei volontari di truppa del
Corpo delle capitanerie di porto)
1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al
31 dicembre 2015, ferme restando le
dotazioni organiche complessive di cui
all'articolo 27, comma 3, le consistenze di
ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono
annualmente determinate con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze e
per la funzione pubblica, secondo un
andamento coerente con l'evoluzione degli
oneri previsti, per l'anno di riferimento,
dalla tabella E allegata alla presente
legge. Le eventuali carenze in una delle
categorie di volontari possono essere
devolute, senza ampliare i rispettivi
organici, in aumento delle consistenze delle
altre categorie del medesimo Corpo, entro i
limiti delle risorse finanziarie previste
dalla tabella E per l'anno di riferimento.
2. Al fine di compensare il personale in
formazione non impiegabile in attività
operative, a decorrere dall' anno 2005 e
fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella D allegata alla presente
legge e, per gli anni successivi, dal
decreto di cui al comma 1, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata
di un anno del Corpo delle capitanerie di
porto, nelle misure di seguito indicate:
a) 200 unità nell'anno 2005;
b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;
c) 5 unità in ciascuno degli anni dal
2008 al 2015.
Art. 29.
(Trattamento economico dei volontari in
ferma del Corpo delle capitanerie di porto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata di un anno e
in rafferma annuale del Corpo delle
capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 8.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale
del Corpo delle capitanerie di porto e'
corrisposto il trattamento economico di cui
all'articolo 15, comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai
volontari di truppa in rafferma biennale del
Corpo delle capitanerie di porto e'
corrisposto il trattamento economico di cui
all'articolo 15, comma 2.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai
volontari in ferma breve del Corpo delle
capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo
15, comma I.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai
volontari in ferma breve del Corpo delle
capitanerie di porto trattenuti in servizio
si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Salvaguardia di disposizioni per
l'assunzione di determinate categorie)
1. In relazione a quanto disposto dagli
articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve
le disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 5 e 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
b) articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e successive modificazioni;
c) articolo 7, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
e successive modificazioni;
d) articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
e successive modificazioni;
e) articolo 4, commi 4-ter e
4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni;
f) articolo 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni.
Art. 31.
(Relazione al Parlamento)
1. All'articolo 6 della legge 14 novembre
2000, n. 331, dopo il comma 1, e' aggiunto
il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno
2006, la relazione di cui al comma 1
comprende altresì le valutazioni sul
conseguimento degli obiettivi di
reclutamento dei volontari necessari ad
assicurare l'operatività delle Forze armate
e sullo stato dei reclutamenti nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo
militare della Croce Rossa".
Art. 32.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge,
escluse le disposizioni di cui al Capo VII,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005,
la spesa di euro 392.999.573. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione per l'anno 2005
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di
cui al Capo VII, e' autorizzata la spesa di
euro 169.119 per l'anno 2004, di euro
48.287.301 per l'anno 2005 e di euro
76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantona-mento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 33.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006
---------------------------------------------------------------------
Forze annate Anno 2005 Anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Primi marescialli 14.578 14.023
Marescialli 50.784 50.311
Sergenti 11.353 12.633
Volontari in servizio permanente 33.176 35.853
Volontari in ferma breve/prefissata
di quattro anni 34.550 32.571
Volontari in ferma prefissata di
un anno 23.659 19.686
---------------------------------------------------------------------
TABELLA B
(v. articolo 8, comma 1)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente)
---------------------------------------------------------------------
Volontario in ferma
prefissata di un anno
GRADO e in rafferma annuale
---------------------------------------------------------------------
Soldato, comune di 2a classe, aviere 60 per cento
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Volontario in ferma
prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 aviere 70 per cento
TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2005 392.999.573,06
2006 392.996.596,78
2007 392.890.034,23
2008 392.845.104,00
2009 392.877.594,60
2010 389.102.583,23
2011 344.176.466,82
2012 335.143.557,80
2013 331.324.911,14
2014 322.232.193,54
2015 312.789.792,14
2016 304.788.156,21
2017 298.898.670,81
2018 286.098.679,28
2019 267.427.682,18
2020 229.046.477,63
2021 180.973.393,36
TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)
CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO SERVIZIO FERMA BREVE E FERMA
PERMANENTE PREFISSATA PREFISSATA DI
QUADRIENNALE UN ANNO
E IN RAFFERMA
---------------------------------------------------------------------
2004 1.355 1.420 0
2005 2.245 1.300 1.730
2006 3.500 1.215 560
TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)
ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2004 169.119,36
2005 48.287.301,26
2006 76.476.030,64
2007 76.437.689,08
2008 76.404.162,91
2009 75.993.137,67
2010 75.188.592,32
2011 75.106.850,08
2012 75.022.475,62
2013 74.943.322,41
2014 74.867.621,25
2015 74.787.401,19
2016 (regime) 74.703.881,29
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