MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2006
Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata,
nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art.
3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza»;
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23
agosto 2004, n. 226,
recante «Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa
di settore», il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2006
e fino al 31 dicembre 2020, i posti
annualmente a concorso, per il
reclutamento del personale nelle carriere
iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della
Croce Rossa, siano riservati ai volontari in
ferma prefissata di un
anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo II della prefata
legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso
alle predette carriere;
Visto l'art. 16, comma 3, della citata legge
23 agosto 2004, n.
226, il quale prevede che con decreto del
Ministro competente, di
concerto con il Ministro della difesa, siano
determinate le procedure
di selezione relative ai suddetti concorsi e
che le amministrazioni
interessate, nella formazione delle
graduatorie, tengano conto, quali
titoli di merito, del periodo di servizio
svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti,
funzioni e attivita' affini a
quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di
accesso nonche' delle specializzazioni
acquisite durante la ferma
prefissata annuale, considerati utili;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 2006,
registrato alla Corte dei conti il 19 maggio
2006 - Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 6,
foglio n. 46, con il quale l'on. prof.
Vincenzo Visco e' stato
nominato Sottosegretario di Stato del
Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco
del titolo di Vice
Ministro del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle procedure
di selezione relative ai concorsi per
l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza, riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, di cui al
capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Art. 2.
Programmazione dei reclutamenti
1. Il numero dei posti messi annualmente a
concorso e' determinato
in base ai dati risultanti dalla
programmazione quinquennale
scorrevole dei reclutamenti, di cui all'art.
16, comma 1, della legge
23 agosto 2004, n. 226, formulata secondo il
modello di cui
all'allegato 1.
2. Il numero dei posti messi annualmente a
concorso, determinato
con le modalita' di cui al comma 1, puo'
subire variazioni per
esigenze non valutabili ne' prevedibili al
momento della
predisposizione della programmazione
quinquennale scorrevole nonche'
di sopravvenute necessita' di ripianamento
degli organici dei ruoli
del personale della Guardia di finanza.
Art. 3.
Bando di concorso
1. Nel bando di concorso, indetto con
determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza, sono
stabiliti:
a) il numero dei posti messi a concorso,
distinti per il
contingente ordinario e il contingente di
mare, con la specificazione
del numero di allievi finanzieri da
ammettere direttamente ai corsi
di formazione, di cui all'art. 6, e del
numero di allievi finanzieri
da ammettere ai predetti corsi di formazione
al termine della ferma
prefissata quadriennale nelle Forze armate;
b) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione delle
domande di ammissione al concorso;
c) la data entro cui devono essere posseduti
i requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
e successive modificazioni;
d) la tipologia e le modalita' di
svolgimento delle prove
selettive;
e) la composizione della commissione
giudicatrice, presieduta e
formata da personale in servizio nella
Guardia di finanza, con
l'intervento, ove necessario, di uno o piu'
esperti nelle materie o
prove oggetto di valutazione;
f) i titoli da valutare e il relativo
punteggio;
g) i termini entro i quali devono essere
posseduti i requisiti di
partecipazione, i titoli valutabili e i
titoli preferenziali;
h) i casi di esclusione dal concorso e le
modalita' di
impugnazione dei relativi provvedimenti;
i) le modalita' di formazione delle
graduatorie di merito.
2. Al fine di consentire il regolare inizio
dei corsi di
formazione, di cui al successivo art. 6, i
volontari in ferma
prefissata di un anno, se in servizio al
momento della presentazione
della domanda di ammissione al concorso,
devono completare la ferma
entro la data indicata nel bando di concorso
di cui al comma 1.
Art. 4.
Titoli
1. Costituiscono titoli di merito, di cui
all'art. 3, comma 1,
lettera f):
a) il titolo di studio;
b) le benemerenze e le ricompense;
c) i precedenti di carriera e le qualifiche
riportate in sede di
valutazione caratteristica, durante il
servizio prestato in qualita'
di volontario in ferma prefissata di un anno
e in rafferma annuale;
d) le specializzazioni, le qualificazioni e
le abilitazioni
possedute, considerate utili ai fini del
servizio nella Guardia di
finanza, acquisite durante il servizio
prestato in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno e
in rafferma annuale.
2. Possono essere previste penalizzazioni,
in presenza di sanzioni
disciplinari di Corpo riportate durante il
servizio effettivamente
prestato, ad esclusione dei periodi di
addestramento.
3. I titoli di cui al presente articolo sono
desunti dall'estratto
della documentazione di servizio previsto
dall'art. 14-quater,
comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive
modificazioni. Ai fini della valutazione del
titolo di studio e'
presa in considerazione anche altra
documentazione che ne attesti il
possesso prodotta dal candidato.
Art. 5.
Graduatorie
1. Concorrono alla formazione delle
graduatorie di merito, redatte
secondo le disposizioni indicate nei bandi
di concorso:
a) il risultato conseguito nelle fasi
selettive;
b) il punteggio riportato nella valutazione
dei titoli.
2. Le graduatorie sono approvate con
determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza e
pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Corpo.
Art. 6.
Ammissione ai corsi di formazione
1. I candidati, iscritti nelle graduatorie
di cui all'art. 5, sono
ammessi alla frequenza dei corsi di
formazione, in qualita' di
allievi finanzieri, nei limiti dei posti
messi a concorso, secondo
l'ordine risultante dalle graduatorie
stesse.
2. Al fine di consentire l'ammissione alla
ferma prefissata
quadriennale nelle Forze armate del
personale di cui all'art. 16,
comma 4, lettera b), numero 2), della legge
23 agosto 2004, n. 226,
il Comando generale della Guardia di finanza
invia, al termine delle
procedure selettive, alla direzione generale
per il personale
militare del Ministero della difesa le
graduatorie di merito, di cui
all'art. 5, entro il termine preventivamente
concordato con la stessa
direzione generale.
3. L'ammissione ai corsi di formazione degli
allievi finanzieri che
hanno prestato servizio nelle Forze armate,
in qualita' di volontario
in ferma prefissata quadriennale, avviene
previa verifica del
mantenimento dei requisiti psico-fisici e di
quelli morali e di
condotta, che sono accertati prima del
termine della predetta ferma,
secondo le modalita' stabilite dal Comando
generale della Guardia di
finanza.
4. I predetti incorporamenti avvengono, in
ogni caso, nel rispetto
della normativa vigente in materia di
autorizzazione delle assunzioni
di personale nelle pubbliche
amministrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2006
Il vice Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro della difesa
Parisi
Registrato alla Corte dei conti l'11
settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 310
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