ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

DECRETO 2 agosto 2006

<< Gazzetta Ufficiale N. 224 del 26 Settembre 2006 >>

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2006
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore», il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006
e fino al 31 dicembre 2020, i posti annualmente a concorso, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della
Croce Rossa, siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della prefata
legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;
Visto l'art. 16, comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n.
226, il quale prevede che con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro della difesa, siano determinate le procedure
di selezione relative ai suddetti concorsi e che le amministrazioni
interessate, nella formazione delle graduatorie, tengano conto, quali
titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a
quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di
accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma
prefissata annuale, considerati utili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006,
registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6,
foglio n. 46, con il quale l'on. prof. Vincenzo Visco e' stato
nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Art. 2.
Programmazione dei reclutamenti
1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato
in base ai dati risultanti dalla programmazione quinquennale
scorrevole dei reclutamenti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge
23 agosto 2004, n. 226, formulata secondo il modello di cui
all'allegato 1.
2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso, determinato
con le modalita' di cui al comma 1, puo' subire variazioni per
esigenze non valutabili ne' prevedibili al momento della
predisposizione della programmazione quinquennale scorrevole nonche'
di sopravvenute necessita' di ripianamento degli organici dei ruoli
del personale della Guardia di finanza.

Art. 3.
Bando di concorso
1. Nel bando di concorso, indetto con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero dei posti messi a concorso, distinti per il
contingente ordinario e il contingente di mare, con la specificazione
del numero di allievi finanzieri da ammettere direttamente ai corsi
di formazione, di cui all'art. 6, e del numero di allievi finanzieri
da ammettere ai predetti corsi di formazione al termine della ferma
prefissata quadriennale nelle Forze armate;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso;
c) la data entro cui devono essere posseduti i requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
e successive modificazioni;
d) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove
selettive;
e) la composizione della commissione giudicatrice, presieduta e
formata da personale in servizio nella Guardia di finanza, con
l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o
prove oggetto di valutazione;
f) i titoli da valutare e il relativo punteggio;
g) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di
partecipazione, i titoli valutabili e i titoli preferenziali;
h) i casi di esclusione dal concorso e le modalita' di
impugnazione dei relativi provvedimenti;
i) le modalita' di formazione delle graduatorie di merito.
2. Al fine di consentire il regolare inizio dei corsi di
formazione, di cui al successivo art. 6, i volontari in ferma
prefissata di un anno, se in servizio al momento della presentazione
della domanda di ammissione al concorso, devono completare la ferma
entro la data indicata nel bando di concorso di cui al comma 1.

Art. 4.
Titoli
1. Costituiscono titoli di merito, di cui all'art. 3, comma 1,
lettera f):
a) il titolo di studio;
b) le benemerenze e le ricompense;
c) i precedenti di carriera e le qualifiche riportate in sede di
valutazione caratteristica, durante il servizio prestato in qualita'
di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
d) le specializzazioni, le qualificazioni e le abilitazioni
possedute, considerate utili ai fini del servizio nella Guardia di
finanza, acquisite durante il servizio prestato in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale.
2. Possono essere previste penalizzazioni, in presenza di sanzioni
disciplinari di Corpo riportate durante il servizio effettivamente
prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento.
3. I titoli di cui al presente articolo sono desunti dall'estratto
della documentazione di servizio previsto dall'art. 14-quater,
comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni. Ai fini della valutazione del titolo di studio e'
presa in considerazione anche altra documentazione che ne attesti il
possesso prodotta dal candidato.

Art. 5.
Graduatorie
1. Concorrono alla formazione delle graduatorie di merito, redatte
secondo le disposizioni indicate nei bandi di concorso:
a) il risultato conseguito nelle fasi selettive;
b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza e pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Corpo.

Art. 6.
Ammissione ai corsi di formazione
1. I candidati, iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 5, sono
ammessi alla frequenza dei corsi di formazione, in qualita' di
allievi finanzieri, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo
l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.
2. Al fine di consentire l'ammissione alla ferma prefissata
quadriennale nelle Forze armate del personale di cui all'art. 16,
comma 4, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 226,
il Comando generale della Guardia di finanza invia, al termine delle
procedure selettive, alla direzione generale per il personale
militare del Ministero della difesa le graduatorie di merito, di cui
all'art. 5, entro il termine preventivamente concordato con la stessa
direzione generale.
3. L'ammissione ai corsi di formazione degli allievi finanzieri che
hanno prestato servizio nelle Forze armate, in qualita' di volontario
in ferma prefissata quadriennale, avviene previa verifica del
mantenimento dei requisiti psico-fisici e di quelli morali e di
condotta, che sono accertati prima del termine della predetta ferma,
secondo le modalita' stabilite dal Comando generale della Guardia di
finanza.
4. I predetti incorporamenti avvengono, in ogni caso, nel rispetto
della normativa vigente in materia di autorizzazione delle assunzioni
di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il vice Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro della difesa
Parisi

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 310

 

 

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