art. 28 Diarie Missioni Estero

 

 

 

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223

Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di rafforzare la
libera  scelta  dei  consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli
assetti  di  mercato,  favorendo  anche  il  rilancio dell'economia e
dell'occupazione;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di
spesa   pubblica,   nonche'   in  tema  di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione ed elusione fiscale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico;
                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di intervento

  1.   Le   norme  del  presente  titolo,  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3,  11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con  particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il
territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea,
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle
Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione
all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta
del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato
maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio
dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

     
                               Art. 2.
Disposizioni  urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
                        servizi professionali

  1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle
prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
    a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il
divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
    b) il  divieto,  anche  parziale,  di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni   professionali,  le  caratteristiche  del  servizio
offerto e il prezzo delle prestazioni;
    c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti,  fermo  restando  che  il medesimo professionista non
puo'   partecipare  a  piu'  di  una  societa'  e  che  la  specifica
prestazione deve essere resa da uno o piu' professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilita'.
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
  3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di
autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di
mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

     
                               Art. 3.
Regole  di  tutela  della concorrenza nel settore della distribuzione
                             commerciale

  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e  dei  servizi  ed  al  fine di garantire la liberta' di concorrenza
secondo  condizioni  di  pari opportunita' ed il corretto ed uniforme
funzionamento  del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai consumatori
finali  un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117,    comma secondo,    lettere e)    ed m),    della
Costituzione,  le  attivita' economiche di distribuzione commerciale,
ivi  comprese  la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte
senza i seguenti limiti e prescrizioni:
    a) l'iscrizione   a   registri   abilitanti  ovvero  possesso  di
requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita'
commerciali,  fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e
la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
    b) il  rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
    c) le   limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico
offerto negli esercizi commerciali;
    d) il  rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o  calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub
regionale;
    e) la  fissazione  di  divieti  generali  ad  effettuare  vendite
promozionali,   a   meno   che   non  siano  prescritti  dal  diritto
comunitario;
    f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine   temporale   allo  svolgimento  di  vendite  promozionali  di
prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
  2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina  del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
  4.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

     
                               Art. 4.
Disposizioni   urgenti  per  la  liberalizzazione  dell'attivita'  di
                         produzione di pane

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate  la  legge  31 luglio  1956,  n.  1002, e la lettera b), del
comma 2  dell'articolo 22  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi   dell'articolo 19  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241.  La
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei
locali.
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
  4.   Le   violazioni   delle   prescrizioni   di  cui  al  presente
articolo sono  punite  ai  sensi  dell'articolo 22,  commi 1,  2,  5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

     
                               Art. 5.
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

  1.   Gli  esercizi  commerciali  di  cui  all'articolo 4,  comma 1,
lettere d), e)  e f),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono  effettuare  attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da
banco   o   di   automedicazione,   di   cui  all'articolo 9-bis  del
decreto-legge    18 settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, e di tutti i
farmaci  o  prodotti  non  soggetti a prescrizione medica, secondo le
modalita'  previste  dal  presente  articolo.  E' abrogata ogni norma
incompatibile.
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata
nell'ambito  di  un  apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu'
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione  del  farmaco,  purche'  lo  sconto  sia  esposto  in modo
leggibile  e  chiaro  al  consumatore  e  sia  praticato  a tutti gli
acquirenti.  Ogni  clausola  contrattuale  contraria  e'  nulla. Sono
abrogati  l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n.
149, ed ogni altra norma incompatibile.
  4.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 105  del  decreto
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  «che  gestiscano  farmacie
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge»;
al  comma 2  del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della  provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8   della   medesima  legge  e'  soppressa  la  parola:
«distribuzione».
  6.  Sono  abrogati  i  commi 5,  6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
  7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Le  attivita'  di  distribuzione  all'ingrosso di medicinali e
quella  di  fornitura  al pubblico di medicinali in farmacia sono tra
loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».

     
                               Art. 6.
   Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi

  1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore
offerta,   in   linea   con   le  esigenze  della  mobilita'  urbana,
all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
  «2-bis.  Fatta  salva  la  possibilita'  di conferire nuove licenze
secondo  la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire
pubblici  concorsi, nonche' concorsi riservati ai titolari di licenza
taxi,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e 2, per
l'assegnazione  a  titolo  oneroso  di  licenze  eccedenti la vigente
programmazione  numerica.  Nei  casi  in  cui  i comuni esercitino la
facolta'  di  cui  al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7
assegnatari  delle  nuove licenze non le possono cedere separatamente
dalla  licenza  originaria.  I proventi derivanti dall'assegnazione a
titolo  oneroso  delle  nuove  licenze  sono ripartiti, in misura non
superiore  all'80  per  cento  e non inferiore al 60 per cento, tra i
titolari  di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza.  In  ogni  caso  i  titolari di licenza devono esercitare il
servizio  personalmente,  ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel
ruolo  di  cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato
deve  essere  trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24
del   giorno  precedente  il  servizio.  I  comuni  possono  altresi'
rilasciare   titoli   autorizzatori  temporanei,  non  cedibili,  per
fronteggiare eventi straordinari.».

     
                               Art. 7.
Misure  urgenti  in  materia di passaggi di proprieta' di beni mobili
                             registrati

  1.  L'autenticazione  degli  atti  e  delle dichiarazioni aventi ad
oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili  registrati  e rimorchi o la
costituzione   di  diritti  di  garanzia  sui  medesimi  puo'  essere
richiesta  anche  agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici  dell'automobilista  di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358, che sono
tenuti  a  rilasciarla  gratuitamente,  tranne  i previsti diritti di
segreteria,   nella  stessa  data  della  richiesta,  salvo  motivato
diniego.
  2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.

     
                               Art. 8.
 Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto

  1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole  sancite  dagli  articoli 81,  82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta  di  polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile auto.
  2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi
relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il
prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
  3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per
responsabilita' civile auto.

     
                               Art. 9.
Prime  misure  per  il  sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti
                           agro-alimentari

  1.  All'articolo 23  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
  «2-quater.  Al  fine  di  garantire  l'informazione al consumatore,
potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a
disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il
collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi
afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi
Ministeri.
  2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti sono resi pubblici anche
mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di
convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive.».
  2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-bis)  effettuare,  a  richiesta  delle amministrazioni pubbliche
interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti
agro-alimentari.».

     
                              Art. 10.
         Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

  1.  L'articolo  118  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  118  (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1.  Nei  contratti  di  durata  puo'  essere convenuta la facolta' di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato motivo.
  2.  Qualunque  modifica  unilaterale  delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo
modalita'  immediatamente  comprensibili,  con  preavviso  minimo  di
trenta giorni.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
scritta,  il  cliente  ha diritto di recedere senza penalita' e senza
spese  di  chiusura  e  di  ottenere,  in  sede  di  liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
  4.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate  le  prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
  5.  Le  variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento
devono  operare,  contestualmente  e  in  pari  misura, sia sui tassi
debitori sia su quelli creditori.».

     
                              Art. 11.
   Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

  1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
  2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere
di commercio.
  3.  Della  commissione  giudicatrice  prevista  dall'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7 ottobre  1993,  n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti d'affari in mediazione.
  4.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente  dalle  Camere  di  commercio  e  dal Ministero dello
sviluppo economico.
  5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per
la  rilevazione  degli  usi  commerciali  non  possono  far  parte  i
rappresentanti  di categorie aventi interesse diretto nella specifica
materia oggetto di rilevazione.

     
                              Art. 12.
Disposizioni  in  materia  di circolazione dei veicoli e di trasporto
                      comunale e intercomunale

  1.  Fermi  restando  i principi di universalita', accessibilita' ed
adeguatezza  dei  servizi  pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare  un  assetto  maggiormente  concorrenziale  delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di  linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale,  sia  svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi  predeterminati,  anche  dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti  tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a  favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale  o  aeroportuale  e'  comunque tenuto a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
  2.  A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad
una  adeguata  mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalita'  non  discriminatorie  tra  gli  operatori  economici ed in
conformita'  ai  principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione,  l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei  centri  abitati  di  ciascuna  categoria  di  veicolo,  anche in
relazione  alle  specifiche  modalita'  di  utilizzo  in  particolari
contesti  urbani  e  di  traffico.  Per  ragioni  di  sicurezza della
circolazione,  possono  altresi'  essere  previste zone di divieto di
fermata,  anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate  senza  contestazione immediata, anche mediante l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica.

     
                              Art. 13.
Norme  per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
                 locali e a tutela della concorrenza

  1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del  mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa',
a   capitale   interamente   pubblico   o   misto,  costituite  dalle
amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali per la produzione di
beni  e  servizi strumentali all'attivita' di tali enti, nonche', nei
casi  consentiti  dalla  legge,  per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni   amministrative   di   loro   competenza,  debbono  operare
esclusivamente  con  gli  enti  costituenti ed affidanti, non possono
svolgere  prestazioni  a favore di altri soggetti pubblici o privati,
ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad
altre societa' o enti.
  2.  Le  predette  societa'  sono ad oggetto sociale esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
  3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite.  A tale fine possono cedere le attivita' non consentite a
terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da
collocare   sul  mercato,  secondo  le  procedure  del  decreto-legge
31 maggio  1994,  n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
  4.  I  contratti  conclusi  in  violazione  delle  prescrizioni dei
commi 1 e 2 sono nulli.

     
                              Art. 14.
Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita' garante della concorrenza e
                             del mercato

  1.   Al   capo  II  della  legge  10 ottobre  1990,  n.  287,  dopo
l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta
al  rischio  di  un  danno  grave  e irreparabile per la concorrenza,
l'Autorita'  puo',  d'ufficio,  ove  constati ad un sommario esame la
sussistenza   di   un'infrazione,  deliberare  l'adozione  di  misure
cautelari.
  2.  Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per
un  determinato  periodo  di  tempo  e,  se  necessario ed opportuno,
possono essere rinnovate.
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
    «Art.14-ter   (Impegni).   -   1.  Fino  alla  decisione  di  cui
all'articolo l5  che  accerta  la  violazione  degli articoli 2 o 3 o
degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare
impegni  tali  da  far  cessare  l'infrazione.  L'Autorita',  qualora
ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, puo' renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l'illecito.
  2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi
obbligatori   ai   sensi   del  comma l  puo'  irrogare  un  sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
    a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
    c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
  2.  All'articolo 15  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  L'Autorita',  in  conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese
nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la
sanzione  amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta in misura non
superiore alla meta'.».

     
                              Art. 15.
      Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

  1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

     
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Capo I

Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
                              Art. 16.
      Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale

  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e  3,  del  decreto-legge  21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 aprile  2005,  n.  58,  a  decorrere
dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  1° marzo  2006,  emanato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
  2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».

     
                              Art. 17.
                       ANAS e Ferrovie S.p.A.

  1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocita'   /  alta  capacita»,  per  l'anno  2006,  e'  concesso  un
contributo  in  conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di
euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
  2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come  modificato  dall'articolo 3  del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68,   convertito,  con  modificazioni,  dall'articolo 1  della  legge
24 marzo  2006,  n.  127,  le parole: «1.913 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «2.913 milioni».

     
                              Art. 18.
Integrazione  del  Fondo  nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  e  del  Fondo  unico  per  lo
                             spettacolo

  1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
  2.  La  dotazione  del  Fondo  per  le  politiche  sociali  di  cui
all'articolo 20,  comma 8,  della legge 8 novembre 2000, n. 328, come
determinata  dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
  3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile  1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre  2005,  n.  266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.

     
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'
                              Art. 19.
Fondi  per  le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
    per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'

  1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela
della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche
generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
istituito   un   fondo  denominato  «Fondo  per  le  politiche  della
famiglia»,  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
  2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per  le  politiche  giovanili»,  al  quale e' assegnata la somma di 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
  3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito  un  fondo  denominato  «Fondo per le politiche relative ai
diritti  e  alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di
3 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.

     
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
                              Art. 20.
                Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
  2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
  3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
39 milioni di euro per l'anno 2006.

     
                              Art. 21.
                         Spese di giustizia

  1.  Per  il  pagamento  delle  spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
  2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
  3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come  integrato  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 607,  della legge
23 dicembre  2005,  n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100
milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
  4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in  materia  di  giustizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
  «6-bis.  Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali  e  al  Consiglio  di Stato il contributo dovuto e' di euro
500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi
previsti  dall'articolo 21-bis  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
aggiunto  dall'articolo 2  della  legge  21 luglio  2000, n. 205, per
quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e  per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e' di
euro 250.
  6-ter.   Il   maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis  e'  versato al bilancio dello
Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il
funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
  5.  All'articolo 16  del  citato  testo unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del contributo
unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131,
esclusa  la  detrazione  ivi  prevista.  Del  pagamento  risponde  il
difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
  6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo  le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

     
                              Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
                          non territoriali

  1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1,  commi 5  e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006,
concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente,
entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
  2.  Per  le  medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1,
per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni  non  potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando
quanto  previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2004,  n.  311.  Le  somme  corrispondenti alla riduzione dei costi e
delle   spese  per  effetto  del  presente  comma sono  appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al  capo  X,  capitolo  2961.  E'  fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli   amministratori   non  abbiano  espressamente  dichiarato  nella
relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del
presente articolo.

     
                              Art. 23.
            Parere del Consiglio Universitario Nazionale

  1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure  preordinate  al  reclutamento  di professori universitari,
associati  e  dei  ricercatori,  nonche' alla loro conferma in ruolo,
l'articolo 14,  comma 4,  del  decreto  legislativo 6 aprile 2006, n.
164, e' abrogato.

     
                              Art. 24.
       Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

  1.  Per  qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato da leggi
speciali,  la  misura  del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto  9  della  tabella  D  allegata  al  decreto del Ministro della
giustizia  8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti
i  componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in
tutto  o  in  parte  da  avvocati.  La  misura del compenso spettante
all'arbitro  unico  di  cui  al  punto  8 della medesima tabella D si
applica anche all'arbitro non avvocato.

     
                              Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni

  1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni
centrali,  approvati  con  la  legge  23 dicembre  2005, n. 267, sono
accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1
allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
  2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
  3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il
versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti  Commissioni  parlamentari,  alla  Corte  dei conti, ed al
coesistente   Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo'  modificare  gli
accantonamenti  di  cui  al  comma 2,  fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
  4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate   nell'elenco   di  cui  al  comma 1,  in  sede  di  manovra
finanziaria per il triennio medesimo.

     
                              Art. 26.
Controlli  e  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  della  regola sul
contenimento  delle  spese  da  parte  degli  enti inseriti nel conto
        economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

  1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1,  comma 57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte  degli  enti individuati  ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio
dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello
Stato,   con   imputazione   al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il  31 luglio  degli  anni  2006,  2007  e  2008, comunicazione delle
predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     
                              Art. 27.
Riduzione  del  limite  di  spesa  annua  per  studi  e  incarichi di
consulenza,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
                          di rappresentanza

  1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  le  parole:  «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».

     
                              Art. 28.
                   Diarie per missioni all'estero

  1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B
allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  in  data  27 agosto  1998,  e  successive
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del
31 agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
  2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, e
successive modificazioni e' abrogato.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 non si applicano al
personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali
di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     
                              Art. 29.
   Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

  1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche
monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette
amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di
adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella  prevista  dall'articolo 1,  comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
  2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al   comma 1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i
restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
    b) razionalizzazione   delle   competenze   delle  strutture  che
svolgono funzioni omogenee;
    c) limitazione  del  numero  delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
    e) riduzione   dei   compensi   spettanti   ai  componenti  degli
organismi.
  3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo  stesso  termine  e  sulla  base  degli  stessi  criteri di cui al
comma 2,  con  atti  di  natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di
controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
  4.  Gli  organismi  non  individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
  5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle
amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli
organismi di cui al comma 1.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  trovano  diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza
pubblica.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.

     
                              Art. 30.
Verifica  delle  economie in materia di personale per regioni ed enti
                               locali

  1.  Il  comma 204  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
  «204.  Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al
comma 198,  in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi di
risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle
autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo
di:
    a) acquisire,  per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze,  la  documentazione  da  parte  degli enti destinatari della
norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
    b) fissare   specifici   criteri  e  modalita'  operative,  anche
campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000
abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
    c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di  cui  alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
    d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale  della  spesa  di  personale per gli enti destinatari del
comma 198.
  204-bis.  Le  risultanze  delle  operazioni  di verifica del tavolo
tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204  da  parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».

     
                              Art. 31.
         Riorganizzazione del servizio di controllo interno

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  286,  le  parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite
dalle   seguenti:  «ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre
componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.».
  2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti
all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi
dell'articolo 14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, non puo' superare il numero massimo
di  unita'  pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato
agli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli  organi di indirizzo
politico.

     
                              Art. 32.
                     Contratti di collaborazione

  1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza  pubblica,  all'articolo 7  del  decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte con personale in
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi
individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e  ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
    b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c) la  prestazione  deve  essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  6-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche  disciplinano  e  rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
  6-ter.  I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al
comma 6.».

     
                              Art. 33.
          Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

  1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 503, sono
soppressi.
  2.   I   dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di  cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  con  esclusione  degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di
polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle
stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del
trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al
momento dell'accoglimento della richiesta.
  3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici   risultanti   anche   dall'applicazione   dell'articolo 16,
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503,  si
applicano   anche   ai   fini   dell'attribuzione   degli   incarichi
dirigenziali  di  cui  all'articolo 19,  comma 6,  del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.

     
                              Art. 34.
Criteri  per  i  trattamenti  accessori  massimi  e pubblicita' degli
                       incarichi di consulenza

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
  2.  All'articolo 53,  comma 14,  del  decreto  legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.».
  3.  All'articolo 53,  comma 16,  del  decreto  legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  «dati  raccolti» sono inserite le
seguenti:   «,   adotta   le   relative   misure   di  pubblicita'  e
trasparenza.».

     
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
                              Art. 35.
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

  1.   All'articolo 74-quater   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine,  il  seguente:  «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di
spettacolo ivi svolte.».
  2.  Nel  terzo  comma dell'articolo 54  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto  il  seguente:  «Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende  integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili
o  l'inesattezza  delle  indicazioni  di cui al comma precedente sono
desunte  sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
  3.  Nel  comma 1  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo
periodo  e'  aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto
beni  immobili  ovvero  la costituzione o il trasferimento di diritti
reali  di  godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei relativi ricavi
viene  desunta  sulla  base  del  valore  normale  dei predetti beni,
determinato  ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi».
  4.  L'articolo  15  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
abrogato.
  5.  All'articolo 17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
prestazioni  di  servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel  settore  edile  da  soggetti  subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili  ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
  6.  Il  comma  precedente  si  applica  alle prestazioni effettuate
successivamente  alla  data  di  autorizzazione della misura ai sensi
dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
  7.   Al   decreto   legislativo   10 marzo   2000,   n.   74,  dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
  «Articolo 10-ter  (Omesso  versamento di IVA). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a  chiunque  non  versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla  dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  per  il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
  Articolo 10-quater  (Indebita  compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a  chiunque  non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,
ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.».
  8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10,  primo  comma,  i  numeri  8)  e  8-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
  «8)  le  locazioni  e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe,  di  terreni  e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate  a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli strumenti
urbanistici   non   prevedono  la  destinazione  edificatoria,  e  di
fabbricati,  comprese  le  pertinenze,  le  scorte e in genere i beni
mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e
affittati;
    8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati o di porzioni di fabbricato,
escluse   quelle   effettuate,   entro  cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione   della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle  imprese
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito,
anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui
all'articolo 31,   primo  comma,  lettere c), d)  ed e)  della  legge
5 agosto 1978, n. 457;»;
    b) all'articolo 19-bis1,  comma 1,  lettera i), primo periodo, le
parole «o la rivendita» sono soppresse;
    c) all'articolo 36, terzo comma, e' soppresso l'ultimo periodo;
    d) nell'allegata   Tabella   A,  parte  III,  il  n.  127-ter  e'
soppresso.».
  9.  In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni di cui al
comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse,
l'imposta    dovuta    per    effetto    della   rettifica   di   cui
all'articolo 19-bis2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  633,  e'  versata  in  tre  rate  annuali  da
corrispondere   entro   il   termine   previsto   per  il  versamento
dell'acconto  dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n. 450. La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito
puo'   essere   estinto   anche   mediante   compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
ovvero  con  l'utilizzo  dei  crediti  risultanti  dalle liquidazioni
periodiche.  Il  mancato  versamento  di  ogni  singola rata comporta
l'applicazione  dell'articolo 13  del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
  10.    Nell'articolo 5,    secondo   comma,   secondo   periodo   e
nell'articolo 40,  primo  comma,  secondo  periodo,  del  testo unico
dell'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti
ai  sensi  dell'articolo 10,  numeri 8),  8-bis)»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
  11.  Al  fine  di  contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri  del  Ministero  dei  trasporti, sono individuati i veicoli
che,  a  prescindere  dalla  categoria  di omologazione, risultano da
adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il trasporto
privato  di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime  proprio  degli  autoveicoli  di  cui  al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164  del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini
delle     imposte     dirette,     e    al    comma 1,    lettera c),
dell'articolo 19-bis1  del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  12.  All'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il secondo comma sono aggiunti i
seguenti:  «I  soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno  o  piu'  conti  correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle
spese.
  I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche'
mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro.».
  13.  Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis.   Salvo   prova   contraria,  si  considera  esistente  nel
territorio  dello  Stato  la sede dell'amministrazione di societa' ed
enti,   che   detengono   partecipazioni   di   controllo,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  comma 1,  del codice civile, nei soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
    a) sono    controllate,    anche    indirettamente,    ai   sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
    b) sono  amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
  5-ter.  Ai  fini  della verifica della sussistenza del controllo di
cui  al  comma 5-bis,  rileva  la  situazione  esistente alla data di
chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero
controllato.  Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche   dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5,
comma 5.».
  14.  La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma ha  effetto a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  15.  All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Agli  effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  in  nome
collettivo  e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello  Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare  complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e  dei  proventi,  esclusi  quelli straordinari, risultanti dal conto
economico,  ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano  applicando: a)  il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 85,  comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie,  aumentato  del valore dei crediti; b) il 6 per cento al
valore  delle  immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati  nell'articolo 8-bis,  comma 1,  lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni,  anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al
valore  delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le  disposizioni  dei  precedenti  periodi  non  si  applicano: 1) ai
soggetti  ai  quali,  per  la  particolare attivita' svolta, e' fatto
obbligo  di  costituirsi  sotto  forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti  che  si  trovano  nel  primo  periodo  di  imposta; 3) alle
societa'  in  amministrazione  controllata  o  straordinaria; 4) alle
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani;  5)  alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale  sul  reddito  per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non  sia  inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti  percentuali: a)  l'1,50  per  cento  sul  valore  dei  beni
indicati  nella  lettera a)  del  comma 1; b)  il  4,75 per cento sul
valore  delle  immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati  nell'articolo 8-bis,  comma 1,  lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul
valore  complessivo  delle  altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria.   Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono  essere
computate  soltanto  in  diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Per  le  societa'  e  gli  enti  non operativi, l'eccedenza di
credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini
dell'imposta  sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo'
costituire  oggetto  di  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora  per  tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente
non  operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto  non  inferiore  all'importo  che risulta dalla
applicazione  delle  percentuali  di  cui  al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.   In   presenza   di   oggettive  situazioni  di  carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi,
degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei proventi nonche' del reddito
determinati   ai  sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non  hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai  sensi  dell'articolo 37-bis,  comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.».
  16.  Le  disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  17.  All'articolo 172,  comma 7,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In  caso  di  retrodatazione  degli effetti fiscali della fusione ai
sensi  del  comma 9,  le  limitazioni del presente comma si applicano
anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le regole
ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo in capo ai
soggetti  che  partecipano  alla  fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
  18.  Le  disposizioni  del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione   e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa'
partecipanti   dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge.   Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente  alla
predetta  data  resta  ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
  19.  Nell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121  e'  inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui
al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
  20.  La  disposizione  del comma precedente si applica in relazione
alle  spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  21.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 497:
      1)  dopo  il  primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno  comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il corrispettivo
pattuito.»;
      2)  nel  secondo  periodo,  le  parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
    b) al  comma 498,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
viene  occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito, le
imposte  sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento della
differenza  tra  l'imposta  dovuta e quella gia' applicata in base al
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA,  le  parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica
delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime
modalita'  ciascuna  delle  parti ha l'obbligo di dichiarare se si e'
avvalsa  di  un  mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di
dichiarare  l'ammontare  della  spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del
numero  di  partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento  di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture   private   autenticate  a  decorrere  dal  secondo  giorno
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
  24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo   l'articolo 53   e'   inserito   il   seguente:  «53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di  cui  agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600  e successive modificazioni,
possono  essere  esercitati  anche  ai fini dell'imposta di registro,
nonche'  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale  di  cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
    b) all'articolo 74,  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente:
«1-bis.   Per   le  violazioni  conseguenti  alle  richieste  di  cui
all'articolo 53-bis,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  25.  I  dipendenti  della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla
stessa   partecipate   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 7,   del
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione
mediante  ruolo  e  previa  autorizzazione  rilasciata  dal direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui   l'Agenzia  delle  entrate  dispone  ai  sensi  dell'articolo 7,
comma 6,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
  26.  Ai  medesimi  fini  previsti  dal comma precedente, gli agenti
della  riscossione  possono altresi' accedere a tutti i restanti dati
rilevanti,  presentando  apposita richiesta, anche in via telematica,
ai  soggetti  pubblici  o  privati  che li detengono, con facolta' di
prendere  visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti i
predetti  dati,  nonche'  di  ottenere,  in carta libera, le relative
certificazioni.
  27.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore
delle   assicurazioni  che  erogano,  in  ragione  dei  contratti  di
assicurazione  di  qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei   confronti   dei   danneggiati,  comunicano  in  via  telematica
all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga a contrarie disposizioni
legislative,  l'ammontare  delle  somme  liquidate,  la  causale  del
predetto   versamento,  il  codice  fiscale  o  la  partita  IVA  del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai
fini   della  quantificazione  della  somma  liquidata.  La  presente
disposizione   si  applica  con  riferimento  alle  somme  erogate  a
decorrere dal 1° ottobre 2006.
  Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche'
le  specifiche  tecniche del formato, sono definite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
  28.  L'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore della
effettuazione  e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie   professionali   dei   dipendenti   a   cui  e'  tenuto  il
subappaltatore.
  29.   La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se  l'appaltatore
verifica,  acquisendo  la relativa documentazione prima del pagamento
del  corrispettivo,  che  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la
fornitura  o  il  servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal  subappaltatore.  L'appaltatore  puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo  fino  all'esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
  30.  Gli  importi  dovuti per la responsabilita' solidale di cui al
comma 28   non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
  31.  Gli  atti  che  devono  essere  notificati entro un termine di
decadenza  al  subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine
anche  al  responsabile  in  solido. La competenza degli uffici degli
enti  impositori  e previdenziali e' comunque determinata in rapporto
alla sede del subappaltatore.
  32.  Il  committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore  previa  esibizione  da  parte  di quest'ultimo della
documentazione  attestante  che  gli  adempimenti  di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
  33.   L'inosservanza  delle  modalita'  di  pagamento  previste  al
comma precedente  e'  punita  con  la sanzione amministrativa da euro
5.000  a  euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la
fornitura  o  il  servizio  affidati  non  sono  stati  correttamente
eseguiti  dall'appaltatore  e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini
della  presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione  commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga  la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
  34.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in
relazione  ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi  conclusi  successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto,  ai  soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito
di  attivita'  rilevanti  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633  e,  in  ogni  caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione e
contrasto  delle  violazioni  tributarie  connesse alla dichiarazione
fraudolenta   del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi  che
determinano  l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre  1990,  n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi  ai  costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento  di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione,  l'introduzione  in  deposito  doganale  o  IVA ed il
transito.  Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni  e  di  documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle
dogane,  agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi
aeroportuali,  alle  compagnie  di  navigazione, alle societa' e alle
persone  fisiche  esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci. La raccolta e
l'elaborazione  dei dati per le finalita' di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del   decreto   legislativo  30 giugno  2003,  n.  196.  In  caso  di
inottemperanza   agli   inviti  a  comparire  ed  alle  richieste  di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un
minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure
di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta'
concesse agli operatori inadempienti.

     
                              Art. 36.
                     Recupero di base imponibile

  1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente  i beni e
servizi  soggetti  all'aliquota  del  10 per cento, sono soppresse le
voci  di  cui  ai  numeri  62),  64), 123-bis), 127-decies) e la voce
numero  122)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «122)  prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per
uso   domestico,   derivante   dall'utilizzo   di  fonti  energetiche
rinnovabili;».
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, del decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917  e  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3.  All'articolo 47,  comma 4,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  «gli  utili  relativi alla
partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli
strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
  4.  Le  disposizioni  del comma precedente si applicano a decorrere
dal  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  5.  All'articolo 102,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, le parole: «La misura stessa puo' essere
elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;»  sono  sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i
beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due
successivi;».
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b),   del   citato  testo  unico,  acquistati  nel  corso  di
precedenti periodi di imposta.
  7.  Ai  fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo  dei  fabbricati  strumentali  deve essere assunto al netto del
costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne
costituiscono   pertinenza.   Il   costo   delle   predette  aree  e'
quantificato  in  misura  pari  al  maggiore  tra  quello  esposto in
bilancio  e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
  8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  anche  per  le  quote di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
  9.  All'articolo 115,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le  perdite  fiscali  dei  soci  relative  agli  esercizi  anteriori
all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza  non  possono  essere
utilizzate   per   compensare   i  redditi  imputati  dalle  societa'
partecipate.».
  10.  All'articolo 116,  comma 2,  del medesimo testo unico, dopo le
parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».
  11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9  e 10 hanno effetto dal
periodo  d'imposta  dei  soci in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  e  con  riferimento ai redditi delle societa'
partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
  12.  All'articolo 84  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) dopo  le  parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte
le seguenti «dalla data di costituzione»;
      2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
    b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
  13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei
requisiti  di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico,
come  modificato  dal  comma 12,  formatesi  in esercizi precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in
diminuzione  del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di
formazione,  con  le  modalita'  previste  al  comma 1  del  medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
  14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  15.  L'articolo  33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e'  abrogato.  Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici
formati  e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  16.  All'articolo 116  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
    b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».
  17.  Le  disposizioni  del  comma 16  si  applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  18.  All'articolo 101,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
  19.  Le  disposizioni  del  comma 18  si  applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  20.  All'articolo 93  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi
approvato,  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
  21.  Le  disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  22.  Nel  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato, con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3,  il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: «1.
L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato
per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili   indicati   nell'articolo 10,   nonche'  delle  deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
    b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
  23.  Nell'articolo 19  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso.
  24.  All'articolo 25,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  dopo le
parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,».
  25.  All'articolo 51,  comma 2,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' soppressa.
  26.  La  disposizione  di cui al comma 28 si applica alle azioni la
cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  27.  L'articolo  8  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  8  (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo  si  determina  sommando  i redditi di ogni categoria che
concorrono   a   formarlo.   Non  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo  dei  percipienti  i compensi non ammessi in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
  2.  Le  perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice   di  cui  all'articolo 5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli
confronti dei soci accomandatari.
  3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la
differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero
importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2  dell'articolo 84  e,  limitatamente  alle  societa'  in nome
collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84.».
  28.  Le  disposizioni  del  comma 30 si applicano ai redditi e alle
perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  29.  Nel  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 54:
      1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.  Concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
    a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
    b) sono  realizzate  mediante  il  risarcimento,  anche  in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
    c) i  beni  vengono  destinati  al  consumo personale o familiare
dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a  finalita'  estranee
all'arte o professione.
  1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la differenza,
positiva  o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e
il  costo  non  ammortizzato  ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza   tra   il   valore  normale  del  bene  e  il  costo  non
ammortizzato.
  1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a  seguito  di  cessione  della  clientela  o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.»;
      2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Le  predette  spese  sono  integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura.»;
    b) nell'articolo 17,  comma 1, dopo la lettera g-bis) e' aggiunta
la   seguente:   «g-ter)   corrispettivi   di   cui  all'articolo 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
  30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai  crediti  d'imposta  relativi  ai  redditi  di  cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
  31.  L'articolo  188  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' abrogato.
  32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di
contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo
sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
  33.  Sono  abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449;  l'articolo 11  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133; l'articolo 3,
comma 2-bis,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
  34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  societa' per il periodo di imposta in corso alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta
del  periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le  disposizioni  del  presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono
versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.

     
                              Art. 37.
Disposizioni  in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
                      di carattere finanziario

  1.  All'articolo 23,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,