ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
LEGGE 05/02/1992 Num. 104
(in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff. n. 39 del 17 febbraio)
Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(HANDICAPPATI)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Finalità.
1. La Repubblica: a) garantisce il pieno
rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove
le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonchè la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il
recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonchè la tutela giuridica ed
economica della persona handicappata; d) predispone
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della
persona handicappata.
Art. 2. Princìpi generali.
1. La presente legge detta i princìpi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della
Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3. Soggetti aventi diritto.
1. é persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione. 2. La
persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative. 3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica
anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei
limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Art. 4. Accertamento
dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3,
sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali.
Art. 5. Princìpi generali per i
diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti,
la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono
perseguite attraverso i seguenti obiettivi: a)sviluppare la
ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica
anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e
private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;
b)assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c)garantire
l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il
recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare
e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d)assicurare alla
famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle
possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella
società;
e)assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità; f)assicurare la
prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo
del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della
minorazione sopraggiunta;
g)attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri
servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; h)garantire alla
persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente articolo; i)promuovere, anche
attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito;
l)garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche
al di fuori della circoscrizione territoriale; m)promuovere il
superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6. Prevenzione e diagnosi
precoce.
1. Gli interventi per la
prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni. 2. Le regioni, conformemente alle
competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, disciplinano entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a)l'informazione e
l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonchè sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la
gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della
vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; b)l'effettuazione del
parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della
partoriente e del nascituro; c)l'individuazione e
la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che
possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti; d)i servizi per la
consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle
malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici,
sensoriali di neuromotulesioni; e)il controllo
periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f)l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio; g)nel
periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere
individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo
alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale; h)un'attività di
prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il
coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause
invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento
del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; i)gli interventi
informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la
nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di
lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di
profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo
alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7. Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della
persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni
sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a)gli interventi per
la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonchè gli
specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i
centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui
all'art. 8, comma 1, lettera l); b)la fornitura e la
riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici
necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la
completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio,
in Italia e all'estero.
Art. 8. Inserimento ed
integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione
sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a)interventi di
carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio,
di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a
sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è
inserita;
b)servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale; c)interventi diretti
ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico; d)provvedimenti che
rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della
persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e
tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e
alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non
docente;
e)adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali; f)misure atte a
favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g)provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h)affidamenti e
inserimenti presso persone e nuclei familiari; i)organizzazione e
sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali
inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato;
l)istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; m)organizzazione di
attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art. 9. Servizio di aiuto
personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che
può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non
udenti. 2. Il servizio di
aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali
esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di: a)coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta; b)cittadini di età
superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività
volontaria;
c)organizzazioni di volontariato. 3. Il personale indicato alle
lettere a), b), c), del comma 2, deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla
lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10. Interventi a favore di
persone con handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro
o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità. 2. Le
strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma
1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della
scuola. 3. Gli enti di cui al
comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali,
alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB) società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38. 5. Per la collocazione
topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i
centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato. 6. L'approvazione dei progetti
edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da
destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11. Soggiorno all'estero
per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le
deroghe di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e
del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è
equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella
misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui
all'art. 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul
rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni
sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle
famiglie.
Art. 12. Diritto all'educazione
e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato
è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. é garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. 4.
L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito
da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap. 5.
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e
delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale
è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della
frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica
mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il
centro di degenza, è equiparata da ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13. Integrazione
scolastica.
1. L'integrazione scolastica della
persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive
modificazioni, anche attraverso: a)la programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da
enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e
le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi
di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b)la dotazione alle
scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè
di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale
di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico; c)la
programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno
della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d)l'attribuzione, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e)la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al comma
1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonchè l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e
grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la
scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi
di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h). 5. Nella scuola secondaria di
primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con
priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14. Modalità di attuazione
dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento
con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede altresì: a)all'attivazione di
forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
b)all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi,
anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c)a garantire la
continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo
superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi. 2. I piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in
base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve
essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno. 3. La
tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata
legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli
alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del
1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990. 4.
L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al
comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma
di specializzazione. 5. Fino
alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. L'utilizzazione in posti di
sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali
e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15. Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati
dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della
pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 2. Presso ogni circolo didattico
ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo. 3. I gruppi di lavoro di cui al
comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonchè per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. 4. I gruppi di lavoro
predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica
istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta
regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16. Valutazione del
rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni
handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline. 2. Nella
scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di
cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola
secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati
sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro
necessari. 5. Il trattamento
individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col
docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito
eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17. Formazione
professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei
centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano
in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del
centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai
piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi di formazione
professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona
handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi
specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5
della citata legge n. 845 del 1978, nonchè da organizzazioni di volontariato e
da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionale di cui all'art. 5 della medesima
legge n. 845 del 1978. 4.
Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un
attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale. 5. Fermo restando quanto previsto
in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una
quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. Integrazione
lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la
tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di
lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate. 2. Requisiti per l'iscrizione
all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali,
sono: a)navere
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice
civile;
b)ngarantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei comuni, dei
consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle
unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al
comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art.
38. 6. Le regioni possono
provvedere con proprie leggi: a)na disciplinare le
agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e
per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome; b)na disciplinare gli
incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini
dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone
handicappate.
Art. 19. Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore
della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali
abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo
e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è
accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
Art. 20. Prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le
prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con
l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in
relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21. Precedenza
nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado
di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1
hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22. Accertamenti ai fini
del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro
pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.
Art. 23. Rimozione di ostacoli
per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
1. L'attività e la pratica delle
discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. 2. Le regioni e i comuni, i
consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano,
in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare
delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi,
discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24. Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonchè ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all