ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
D. LTLGT 12/04/1946 Num. 585
Decreto legislativo
Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585
(in Gazz. Uff., 15 luglio, n.
156)
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri reali.
Preambolo
In virtù dell'autorità a Noi
delegata; Visto il testo
unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio
esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive
modificazioni; Visto il R.
decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri reali; Visto il decreto legislativo
Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Visto il decreto-legge
Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo
Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri; Sulla
proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per
il tesoro: Abbiamo sanzionato
e promulghiamo quanto segue:
Articolo 1
Gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati: 1) con il grado di
tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico
professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la
carriera limitata al grado di capitano; 2) con il grado di
sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in
possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in
servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero
596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da
sottufficiale e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso
per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso
l'accademia stessa ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei
carabinieri reali. Dei posti
vacanti in ciascun anno nei gradi di subalterno, due terzi sono riservati ai
tenenti di cui al n. 1) e un terzo ai sottufficiali di cui al n. 2).
Articolo 2
I tenenti in servizio permanente
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, prescelti per il
trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali in seguito a concorso per titoli,
debbono frequentare apposito corso di abilitazione tecnico professionale presso
la scuola centrale dei carabinieri reali, alla fine del quale, se dichiarati
idonei negli esami relativi, conseguono il trasferimento nell'Arma stessa. Essi assumono nel nuovo ruolo
l'anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento. L'anzianità
relativa dei tenenti trasferiti nell'arma con la stessa data è determinata
dall'anzianità nell'Arma di provenienza ed a parità di questa, secondo le norme
di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali
del Regio esercito. Entro due
anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali, non compreso in detto
periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione
dall'impiego, i tenenti di cui ai commi precedenti possono essere ritrasferiti
nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto,
riprendendo la loro anzianità originaria.
Articolo 3
I posti eventualmente rimasti
scoperti in una delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto, per
deficienza di elementi idonei, potranno essere ricolmati in seguito a concorsi
per titoli ed esami, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra: a) fra sottotenenti,
tenenti e capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali, che siano in
possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in
servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e
successive modificazioni; b) fra sottotenenti e
tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio,
ovvero di laurea equipollente.
Alla fonte di reclutamento di cui alla lettera b), si potrà far ricorso
soltanto quando non sia possibile colmare tutte le vacanze attraverso la fonte
di reclutamento di cui alla lettera a).
Articolo 4
Per poter essere ammessi ai
concorsi di cui al precedente art. 3, i concorrenti non debbono aver superato,
alla data del bando di concorso, il 32º anno di età se capitani, il 30º anno di
età se tenenti e il 28º anno di età se sottotenenti. I vincitori del concorso di cui
alla lettera b) del precedente art. 3, nella categoria del complemento, sono
nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
reali. Essi assumeranno
anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina. L'anzianità relativa
sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso. I vincitori del concorso di cui
alla lettera b) del precedente art. 3, per conseguire la nomina a sottotenente
in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri reali, debbono aver
frequentato, con esito favorevole, apposito corso presso la scuola centrale dei
carabinieri reali, della durata che sarà stabilita dal Ministro per la guerra.
Articolo 5
Nella parte non regolata dal
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo
unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R.
decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.
Articolo 6
E' abrogato il R. decreto-legge 3
gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri reali.
Articolo 7
Disposizioni
transitorie.
Nella prima applicazione del presente
decreto, è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare -- mediante
concorsi per reali di 50 tenenti e di 250 sottotenenti in servizio permanente
ripartiti come segue:
1) tenenti: a) 10
tratti dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali; b) 40
tratti dai tenenti in servizio permanente dell'esercito in servizio presso
l'Arma dei carabinieri reali da oltre un anno e dai tenenti di complemento della
stessa Arma dei carabinieri reali; 2) sottotenenti: a) 100
tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri
reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano appartenuto al
Corpo italiano di liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti
il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota ai
sensi delle disposizioni in vigore; b) 50
tratti dai sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri reali; c) 100
tratti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, in carriera
continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26
marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.
Articolo 8
Disposizioni
transitorie.
I concorrenti per essere ammessi ai
concorsi di cui al precedente art. 7 debbono: aver conseguito uno
dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio
permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali
del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 496, e successive
modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di
maturità artistica;
non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32º anno di età se
capitani, il 30º se tenenti, il 28º se sottotenenti; non aver superato il
34º anno di età, alla data del 31 dicembre 1943, se sottufficiali partecipanti
al concorso di cui alla lettera c) del n. 2 del precedente art. 7.
Articolo 9
Disposizioni
transitorie.
La valutazione dei titoli posseduti
da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per
la guerra. I titoli da
valutare sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di
concorso. Il reclutamento dei
50 tenenti di cui alle lettere a) e b) del n. 1 del precedente art. 7 sarà
effettuato mediante unico concorso, ma con distinta graduatoria, una per i
capitani ed una per i tenenti.
Il reclutamento di cui al precedente art. 7 sarà effettuato mediante
concorsi separati che potranno essere indetti anche in tempi successivi.
Articolo 10
Disposizioni
transitorie.
I vincitori dei concorsi assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso. I vincitori del concorso per la nomina a tenente provenienti dai capitani di complemento, precederanno nel ruolo quelli provenienti dai tenenti.