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Legge 13 febbraio 2006,
n. 59
Modifica all'articolo 52
del codice penale in
materia di diritto all'autotutela
in un privato
domicilio
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 2 marzo 2006
ART.
1.
(Diritto
all'autotutela
in un privato
domicilio).
1.
All'articolo 52
del codice penale sono
aggiunti i seguenti
commi:
"Nei casi previsti
dall'articolo 614, primo
e secondo comma,
sussiste il rapporto di
proporzione di cui al
primo comma del presente
articolo se taluno
legittimamente presente
in uno dei luoghi ivi
indicati usa un'arma
legittimamente detenuta
o altro mezzo idoneo al
fine di difendere:
a) la propria o altrui
incolumitā;
b) i beni propri o
altrui, quando non vi č
desistenza e vi č
pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui
al secondo comma si
applica anche nel caso
in cui il fatto sia
avvenuto all'interno
di
ogni altro luogo
ove venga esercitata
un'attivitā commerciale,
professionale o
imprenditoriale".
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