
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto Legislativo 12/05/1995
Num. 195
(in Suppl. ord. n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27 maggio).
Attuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti
del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate.
Preambolo
Il Presidente della
Repubblica: Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in
particolare l'art. 2; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri
delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del
personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere
della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato
che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha
espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia
e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione
pubblica e del tesoro; Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Ambito di
applicazione.
1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di
leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego
del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato
dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per
le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle
Forze armate.
Articolo 2
Provvedimenti.
1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale
delle Forze di polizia è emanato: A) per quanto attiene
alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo
sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro
per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del
tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse
agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del
personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione
pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in
materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale; B) per quanto attiene
alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati
nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale
partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle
finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di
rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro
della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni
Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1,
lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con
rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.
Articolo 3
Forze di
polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di
informazione e forme di partecipazione.
1. Ai fini di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione: il trattamento
economico fondamentale ed accessorio; la durata massima
dell'orario di lavoro settimanale; il congedo
ordinario; il
congedo straordinario;
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per
esigenze personali;
le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti; il trattamento
economico di missione e di trasferimento; i criteri di massima
per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri per
l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di
mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del
personale. 2. Nel rispetto
dei princìpi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le
rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere più costruttivo il sistema di
relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso
le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri
generali concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e
settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna
del personale a domanda;
c) la definizione delle piante organiche; d) la gestione del
rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di
carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed
assistenziale; e)
la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; f) le misure di
massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del
lavoro; g) la
qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonchè le altre misure di
massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; h) l'attuazione di
programmi di formazione del personale; i) le misure in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Per le materie indicate nelle
lettere a) e b) del comma 2, l'informazione è preventiva. A seguito di tale
informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali
indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si
incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si
svolge in appositi incontri -- cui sono invitate anche le altre rispettive
organizzazioni sindacali non richiedenti -- che iniziano entro le 48 ore dalla
data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di
quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più
breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le
proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto
verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in cui
si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie,
per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche
a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di
servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovrà essere realizzata dai
dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo
nazionale quadro previsto nel comma 7. 4. Per le materie indicate nelle
lettere c), d) ed e) del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e
del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono
senza particolare formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali
di cui al citato comma 2. 5.
Per le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed i) del comma 2,
l'informazione è successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di
Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle
rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza
di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali,
non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale. 6. Per il Corpo della polizia
penitenziaria l'amministrazione, nel rispetto dei princìpi generali e per le
finalità indicate nel comma 2, per tutte le materie ivi contemplate, procede
preliminarmente all'esame previsto nel comma 3, con le stesse modalità e nel
rispetto dei termini massimi stabiliti da detto comma, dopo aver fornito alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
Per l'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 si
applica la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 3. 7. Nell'ambito e nei limiti
fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a
seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le
materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione
interessata possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e
periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei
servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi
decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile,
tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici
centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della
Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale
composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle
organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a). I princìpi generali per la definizione degli
accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa
nonchè le modalità di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito
accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una
delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art.
2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati,
nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di
ciascuna amministrazione.
Articolo 4
Forze di polizia ad
ordinamento militare - materie oggetto di concertazione e di informazione e
forme di partecipazione.
1. Per il personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto
di concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), riguardano: il trattamento
economico fondamentale ed accessorio; la durata massima
dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per
motivi privati e per infermità; i permessi brevi per
esigenze personali;
il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri di massima
per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia; i criteri per
l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di
mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del
personale. 2. Per le materie
oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le
disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978,
n. 382.
Articolo 5
Forze armate
- materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione.
1. Per il personale
appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui
all'art. 2, comma 2, riguardano: trattamento economico
fondamentale ed accessorio; la durata massima
dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per
motivi privati e per infermità; i permessi brevi per
esigenze personali;
il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri per
l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di
mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del
personale. 2. Per le materie
oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le
disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978,
n. 382.
Articolo 6
Materie riservate
alla legge.
1. Per il personale di cui
all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per
atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge secondo
l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2,
comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Articolo 7
Procedimento.
1. Le procedure per l'emanazione dei
decreti; del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal
Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio
contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi
successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo
sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e
della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto
attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze
armate. 2. Al fine di
assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione
pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche
congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato
maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la
definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in
riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali
dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la
delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti
delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello
schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 6. Le Sezioni Carabinieri e
Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5,
possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema,
per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato
maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano
ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze
armate. 8. Le Sezioni
Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro
il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui
al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al
predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri,
tichieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I
comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con
rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati
con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale
di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale
interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico,
nonchè la quantificazione complessiva della spesa diretta, ed indiretta, ivi
compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in
caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la
richiesta -- da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioniCOCER, per il tramite
dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa -- al Nucleo
di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla
base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il
nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo
sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento
di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso
possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo
di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in
particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri,
entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli
schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad
ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie
ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di
accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.
1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di
Stato. 12. La disciplina
emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha
durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi,
a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva
efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le
concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte
relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio
delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
Articolo 8
Procedure di
raffreddamento dei conflitti.
1. Al fine di assicurare la
sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti
del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i
Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione. 2. Qualora in sede di applicazione
delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza
generale per tutto il personale interessato, da parte di una o più
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui
al citato art. 2, comma 1, lettera a), può essere formulata alla rispettiva
amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale
controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale
sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data
comunicazione alle restanti amministrazioni nonchè alle altre organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera
a). L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione
della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali
richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei
procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni
dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula
motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale
comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle
altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale. 3. Qualora in sede di applicazione
delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi
di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte
delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio
1978, n. 382 e relative norme di attuazione, può essere formulata ai rispettivi
Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della
questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto
interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui
all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonchè alle altre
sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o
Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla
ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER
richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei
procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni
dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula
motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale
comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle
altre sezioni COCER. 4. Nel
caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza
generale, le amministrazioni di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali
indicate nel comma 2. nonchè le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite
dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare
ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concentrazioni di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e
puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata
richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta
giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti
l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate
concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversa di
interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo
incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il
Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma,
n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le
amministrazioni interessate.
Articolo 9
Norma finale.
1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.