
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E
PROGRESSO
D.P.R. 31/07/1995
Num. 395
Decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (in Supl. ordinario n. 114, alla Gazz. Uff. n.
222, del 22 settembre). -- Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di
finanza).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della
Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
1995, recante norme sulle <<Procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate>>,
emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di
concertazione -- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità -- ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei
dirigenti civili e militari, nonchè del personale di leva e di quello ausiliario
di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le
delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di
rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare
in precedenza indicate; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica
del 31 maggio 1995 riguardante <<Individuazione della delegazione
sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo
sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il
biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1,
lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195>>; Vista
l'<<ipotesi di accordo sindacale>> riguardante il quadriennio
1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte
economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello
Stato), sottoscritta -- ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 -- in data 20 luglio 1995 dalla legislazione
di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP -
FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con riserva dell'esito finale
del giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA
PENITENZIARIA - CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - OSAPP -
SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio
pendente); per il Corpo Forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO FORESTALE
DELLO STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO - CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO; Visto
lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data
20 luglio 1995, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di
finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di
finanza; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995); Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, ai sensi del citato
art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nella seduta
del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e
delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta:
Art. 1. Area di applicazione e
durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto
si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Il presente decreto concerne il
periodo 1º gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal
1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo
decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo n. 195/1995.
Art. 2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art.
22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello III
................................... L. 102.000 >> IV
.................................... >> 107.000 >> V
..................................... >> 113.000 >> VI
.................................... >> 123.000 >> VI-bis
................................ >> 131.000 >> VII
................................... >> 139.000 >> VII-bis
............................... >> 150.000 >> VIII
.................................. >> 161.000 >> IX
.................................... >> 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con
decorrenza 1º dicembre 1995.
3. Dal 1º gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello III
................................... L.
78.000
>> IV
.................................... >> 82.000 >> V
..................................... >> 86.000 >> VI
.................................... >> 94.000 >> VI-bis
................................ >> 100.000 >> VII
................................... >> 106.000 >> VIII
.................................. >> 123.000 >> IX
.................................... >> 140.000
4. Dal 1º settembre 1995 al livello VII-bis
di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201, compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e
4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed
assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186. 6. I valori stipendiali tabellari
annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello III
.................................. L.
9.445.000
>> IV
................................... >> 10.555.000 >> V
.................................... >> 11.677.000 >> VI
................................... >> 13.047.000 >> VI-bis
............................... >> 14.143.000 >> VII
.................................. >> 15.239.000 >> VII-bis
.............................. >> 16.471.000 >> VIII
................................. >> 17.703.000 >> IX
................................... >> 20.495.000
Art. 3. Effetti dei nuovi
stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione
dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti stipendiali di cui
all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto. 5. La spesa globale per la
remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie,
dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi
iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri
dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Art. 4. Indennità pensionabile.
1. L'indennità di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure
derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere
dal 1º novembre 1995, del 6 per cento. 2. A decorrere dal 1º novembre
1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con
contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto
previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennità
pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ........... L.
876.900 Commissario capo
>>
>>
........... >> 861.700 Commissario
>>
>>
........... >> 846.400 Vice commissario
>>
>>
........... >> 815.900 Ispettore Sup.re S.U.PS >>
>>
........... >> 831.100 Ispettore capo
>>
>>
........... >> 815.900 Ispettore
>>
>>
........... >> 785.300 Vice ispettore
>>
>>
........... >> 754.800 Sovrintendente capo
>>
>>
........... >> 785.300 Sovrintendente
>>
>>
........... >> 724.300 Vice sovrintendente
>>
>>
........... >> 724.300 Assistente capo
>>
>>
........... >> 632.100 Assistente
>>
>>
........... >> 556.400 Agente scelto
>>
>>
........... >> 495.300 Agente
>>
>>
........... >> 441.900
4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì,
incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili
lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei
termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12:
Livello IV
................................... L. 122.000 >> V
.................................... >> 129.000 >> VI
................................... >> 136.000 >> VI-bis
............................... >> 143.000 >> VII
.................................. >> 149.000 >> VII-bis
.............................. >> 156.000 >> VIII
................................. >> 163.000 >> IX
................................... >> 178.000
Art. 5. Assegno funzionale.
1. L'assegno funzionale pensionabile di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni di 29 anni
di
servizio
servizio
Qualifiche
lire
lire
--
--
-- Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei
sovraintendenti ed equiparati e
ruolo degli ispettori ed equiparati ....... 1.700.000 2.500.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari
o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto
Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello
Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è
dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni di 29 anni
di
servizio
servizio
Qualifiche
lire
lire
--
--
-- V. Commissario e commissario ................ 2.100.000 2.700.000 Commissario capo
............................
2.800.000
4.500.000 Vice questore aggiunto ...................... 3.200.000 4.500.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno
funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti
prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della
prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo
suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più
grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a
<<buono>>.
Art. 6. Trattamento di missione.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i
limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata
non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un
pasto; L. 83.600
per due pasti. 2. Gli importi
di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 31 dicembre
1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in
contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e
controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità
supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n.
78. 4. A decorrere dal 1º
settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata
superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e
dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo
di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del
rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le
misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi
dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive
modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione
limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che
l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio
gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni. 5. Al personale inviato in
missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di
vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Art. 7. Trattamento economico di
trasferimento.
1. A decorrere dal 1º settembre 1995,
per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza
massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre
1973, n. 836 e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle
indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90
chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per
volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di
servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare
anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973. 2. A decorrere dal 1º settembre
1995, il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili
e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella
nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e
l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal
precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali
casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è
ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge. 3. La spesa globale per i rimborsi
e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi
1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti
negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri
dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e giustizia - Corpo di polizia
penitenziaria - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -
Corpo forestale dello Stato.
Art. 8. Presenza qualificata.
1. A decorrere dal 1º novembre 1995, al
personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una
indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 2. L'indennità di cui al comma 1
non è cumulabile con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2.
Art. 9. Servizi esterni ed
ordine pubblico in sede.
1. A decorrere dal 1º novembre 1995 al
personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di
ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli
istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato,
è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. Il compenso di cui al comma 1
compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso
le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti
detenuti o internati. 3. A
decorrere dal 1º novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in
sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500
lorde per ogni turno.
Art. 10. Indennità di presenza
notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1º novembre 1995 al
personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in
turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte,
rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna
ora. 2. A decorrere dal 1º
novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1º
maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo dell'indennità festiva di cui al
comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.
Art. 11. Indennità di impiego
operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e
cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità
supplementari, nonchè dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1,
che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le
indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle
Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 2. Il personale in servizio alla
data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella
condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui
sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 3. La corrispondenza tra le
qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli
delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art.
43-bis della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Art. 12. Orario di lavoro.
1. La durata dell'orario ordinario di
lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario di lavoro di cui al comma 1, il personale di
cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro
obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre
1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1º gennaio 1997. 3. Fino al 30 dicembre 1995 resta
ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1988, n. 234. 4. L'orario di
lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico;
l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le
seguenti tipologie di orario: orario articolato in
turni; orario
articolato su cinque giorni; orario articolato su
sei giorni;
orario flessibile.
Art. 13. Festività.
1. Sono considerati giorni festivi
esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo
Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. 2. Ai dipendenti appartenenti alle
chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Art. 14. Congedo ordinario.
1. Il personale di cui all'art. 1, comma
1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che
non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata del congedo ordinario
è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per
quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è
rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo
l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i
primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi. 3. I periodi di cui al comma 2
sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. In caso di distribuzione
dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti
rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i
dipendenti nei primi 3 anni di servizio. 6. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in
proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a
15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il congedo ordinario è un
diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 8. Il congedo ordinario può essere
autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di
servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui
il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal
1º giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio,
almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni. 9. Nel caso di indifferibili
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo
ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il
primo semestre dell'anno successivo.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo
al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza. 11. Il diritto al
congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se
tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi
il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in
relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante
la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di
ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni,
adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 13. In caso di richiamo dal
congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede
nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che
ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e
successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno
nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo
ordinario non goduto. 14.
Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato
fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo
dello stesso. 15. Le norme di
cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996. Per il personale che
ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre
1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi
di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
Art. 15. Congedi straordinari.
1. Per il personale di cui all'art. 1,
comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista
dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato
ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento
del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare
presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo
straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in
territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a
carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per
il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di
servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizo. 3. Le disposizioni
di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 4. Le norme di cui al presente
articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Art. 16. Aspettative per motivi
di salute e di famiglia.
1. Per il personale di cui all'art. 1,
comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla
normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23
dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il periodo di ricovero in
luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non
è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. 3. Fino a completa guarigione
clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al
servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa. 4. Le norme di
cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Art. 17. Permessi brevi.
1. Previa valutazione del capo
dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore
alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le
36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative
necessarie. 3. Il dipendente
è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 18. Prevenzione infortuni,
igiene e sicurezza del lavoro.
1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da
salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per
individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa
compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e
di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di
medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni
fattispecie di impiego. 2. In
materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile,
individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello
stesso decreto legislativo n. 626/94. Le Amministrazioni provvederanno a
sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla
emanazione dei predetti decreti.
3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro
previsto dall'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195. Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresì, le modalità
e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della
sicurezza. 4.
L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli
interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a
mansioni rischiose. 5. Ai
fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale
il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di
congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.
Art. 19. Copertura assicurativa.
1. Le disposizioni di cui all'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, si applicano
anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato.
Art. 20. Pari opportunità.
1. Al fine di consentire una reale
parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni
interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari
opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive
in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al
rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la
salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di
rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di
lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. I comandi, presieduti da un
rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente
decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 3. La disposizione di cui al primo
periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art.
3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6
luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello
Stato.
Art. 21. Diritto allo studio.
1. Nei confronti del personale del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art.
78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
Art. 22. Elevazione e
aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento.
1. L'Amministrazione favorisce
l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. La formazione e l'aggiornamento
professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono
stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità
con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti. 3. I programmi di insegnamento per
la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna
Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da
rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e
aggiornamento professionale sono finalizzate a: a) addestramento al
tiro ed alle tecniche operative; b) aggiornamento
professionale. 5. Ogni anno
ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per
l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite: a) 6 giorni per
l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giorni per
l'aggiornamento professionale.
Art. 23. Specializzazione di
conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore
scelto ed istruttore di tiro.
1. Per il personale del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato la specializzazione di
conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore
scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo
un apposito corso di addestramento.
2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di
attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi di addestramento
e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al
comma 1.
Art. 24. Gruppi sportivi.
1. Il personale della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato
nei rispettivi gruppi sportivi <<Fiamme Oro>>, <<Fiamme
Azzurre>> e <<Centro sportivo del Corpo forestale dello
Stato>> o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle
Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle
attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica
e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e
le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche
nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al
Gruppo sportivo <<Astrea>>, limitatamente al periodo di svolgimento
della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.
Art. 25. Relazioni sindacali.
1. Il sistema di relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli: a) contrattazione
collettiva nazionale:
si svolge a livello nazionale sulle materie, con i
tempi e le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) accordo nazionale
quadro:
b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza
oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con
le procedure di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, per la seguente materia: 1)
princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla
lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata
intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonchè per le
determinazioni dei periodi di validità; b2)
nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite, fermo restando le
competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie: 1)
individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio; 2)
criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale; 3)
criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti
a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio; 4)
criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; 5)
criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità; 6)
indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del
personale; c)
contrattazione decentrata: si svolge
presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello
dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure
previste dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
per le seguenti materie: 1)
criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale,
con riferimento ai tempi ed alle modalità; 2)
criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e
degli spacci; 3)
criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale; 4)
misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125; d)
informazione preventiva: d1) è
fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle
rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri
generali ed alle conseguenti iniziative concernenti: 1)
l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e
dei turni di servizio; 2)
la mobilità esterna del personale a domanda; 3)
la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio; 4)
l'applicazione del riposo compensativo; 5)
la programmazione di turni di reperibilità; d2) per le
materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione è fornita a livello
centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione è
fornita a livello centrale; e) esame: e1) si
attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto
d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine,
nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta
l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle
suddette materie. Detto incontro -- a cui sono invitate anche le altre
organizzazioni sindacali non richiedenti -- ha inizio entro le 48 ore dalla data
di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici
giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per
motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie
autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal
quale risultano le posizioni delle parti; e2)
durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano
provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni
sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali; f)
consultazione: f1) si
svolge relativamente ai criteri generali concernenti: 1)
la definizione delle piante organiche; 2)
la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi
negli scrutini per le promozioni; 3)
l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti sull'organizzazione del lavoro; f2) per le
materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa
adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle
rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto; f3) la
consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e
2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello
centrale nonchè, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a
livello periferico;
g) informazione successiva: g1) si
attua relativamente ai criteri generali concernenti: 1)
le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e
l'organizzazione del lavoro; 2)
la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonchè le altre misure di
massima volte a migliorare l'efficacia dei servizi; 3)
l'attuazione di programmi di formazione del personale; 4)
le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; g2) per le
materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette
Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale,
da riunirsi con cadenza semestrale; g3)
l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico. 2. Per il Corpo di polizia
penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1,
lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni,
all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi
stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo
di polizia penitenziaria le informazioni necessarie. 3. La corretta applicazione del
presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di
raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 8 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. 4. Le
Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di
contrattazione decentrata. 5.
Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni
applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non
interverranno i nuovi accordi decentrati. 6. Nell'ambito di ciascuna
Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si
incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto -- senza
alcuna natura negoziale -- sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti
la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i
turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione
all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto
confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime
organizzazioni sindacali. 7.
Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto
tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno
del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative
determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed
ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia
degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta
l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni
sindacali.
Art. 26. Forme di
partecipazione.
1. Oltre ai comitati e commissioni di
partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento
professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono
costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la
verifica e la formulazione di proposte relativamente: a) alla formazione ed
aggiornamento professionale; b) alla qualità e
salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; c) alle attività di
protezione sociale e di benessere del personale; d) alle misure dirette
a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a
livello periferico). 2.
Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale,
una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e
funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2
-- che non hanno natura negoziale -- sono presiedute da un rappresentante
dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da
rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di
Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri
per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del
grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite
dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione è costituita per il
personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato. 5. Ciascuna
Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello
centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura
negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le
attività degli enti di assistenza del personale.
Art. 27. Distacchi sindacali.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1996 il
limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente
nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30
distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo
forestale dello Stato. 2.
Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi
sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo
nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e
1997 e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La
ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello
in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti
istruttori -- acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica -- ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -- finalizzato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto
dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 -- è
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non
provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31
gennaio di ciacun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di
ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni
momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 4. Possono essere autorizzati
distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e
2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2. 5. I periodi di distacco per
motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con
esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 6. A partire dal 1º gennaio 1996
cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1º
aprile 1981, n. 121 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito
delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle
aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalità
l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.
Art. 28. Permessi sindacali.
1. Per l'espletamento del loro mandato,
i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in
seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla
contrattazione decentrata, nonchè i dirigenti sindali che, pur avendone titolo,
non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire
di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi
successivi. 2. A decorrere
dal 1º gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad
ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la
Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in
n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto
indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono
rapportati in turni giornalieri di servizio. 3. Alla ripartizione degli
specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2
tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1,
lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvedono,
nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni
sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento
all'anno 1996 e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella
ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia
ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte
le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle
medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite
dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle
citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si effettua la ripartizione. 4. Oltre ai permessi sindacali di
cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali
e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di
cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni
sindacali su convocazione dell'Amministrazione. 5. I dirigenti sindacali che
intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne
comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24
ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino
eccezionali e motivate esigenze di servizio. é vietata ogni forma di cumulo dei
permessi sindacali, giornalieri od orari. 6. L'effettiva utilizzazione dei
permessi sindacali di cui presente articolo deve essere certificata entro tre
giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso
sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato
il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del
personale. 7. I permessi
sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle
funzioni istituzionali e della particolare orgnizzazione delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno
di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente
sindacale nove turni giornalieri di servizio. 8. I permessi sindacali di cui al
presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi
per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni. 9. A
partire dal 1º gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91
della legge 1º aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti
attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile
per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con
modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di
permessi sindacali. 10. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Art. 29. Aspettative e permessi
sindacali non retribuiti.
1. I dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che
ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni
sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. 2. Le richieste di aspettative
sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali
aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le
quali curano gli adempimenti istruttori -- acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica -- ed emanano il decreto di aspettativa
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -- finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi -- è considerato
acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro
venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna
aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni
momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 3. I dipendenti della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire -- con le modalità di cui ai
commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 -- di permessi sindacali non retribuiti per
la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonchè alle
riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici,
delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali
di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28. 4. Le norme di cui al presente
articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Art. 30. Adempimenti delle
Amministrazioni - Responsabilità.
1. Ai fini dell'accertamento delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art.
27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla
rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe
riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime
organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita
sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i
citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai
dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare
le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli
uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione
presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di
riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le
schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di
ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i
dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo
Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 maggio di ciascun
anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato --
utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -- sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e
aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31
maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni -- utilizzando i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2 -- sono tenute a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale
dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con
l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle
ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti
previsti dal presente accordo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può
fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e
dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. I dati riepilogativi degli
elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica
Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge
29 marzo 1983, n. 93. 6. I
dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative
e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili
personalmente. 7. Le norme
del presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Art. 31. Diritto di affissione.
1. Negli uffici centrali e periferici
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso
gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari,
circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni
generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali
distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
Art. 32. Tutela dei dirigenti
sindacali.
1. I trasferimenti ad ufficio con sede
in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in
seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere
effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di
appartenenza. 2. Per il
personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art.
88 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5
del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.
472. 3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della
notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le
valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento
complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata
dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione
sindacale interessata.
Art. 33. Tutela legale.
1. Nei procedimenti a carico di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari
in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi
l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 34. Area di applicazione e
durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto
si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva. 2. Il
presente decreto concerne il periodo 1º gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la
parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte
economica. 3. Dopo un periodo
di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto,
al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo,
un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti,
inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo
sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto
legislativo n. 195/1995.
Art. 35. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art.
22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V
........................................... L. 113.000 >> VI
.......................................... >> 123.000 >> VI-bis
...................................... >> 131.000 >> VII
......................................... >> 139.000 >> VII-bis
..................................... >> 150.000 >> VIII
........................................ >> 161.000 >> IX
.......................................... >> 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con
decorrenza 1º dicembre 1995.
3. Dal 1º gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello V
........................................... L. 86.000 >> VI
.......................................... >> 94.000 >> VI-bis
...................................... >> 100.000 >> VII
......................................... >> 106.000 >> VIII
........................................ >> 123.000 >> IX
.......................................... >> 140.000
4. Dal 1º settembre 1995 al livello VII-bis
di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e
4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed
assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186. 6. I valori stipendiali tabellari
annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V
........................................... L. 11.677.000 >> VI
.......................................... >> 13.047.000 >> VI-bis
...................................... >> 14.143.000 >> VII
......................................... >> 15.239.000 >> VII-bis
..................................... >> 16.471.000 >> VIII
........................................ >> 17.703.000 >> IX
.......................................... >> 20.495.000
Art. 36. Effetti dei nuovi
stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione
dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti stipendiali di cui
all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto. 5. La spesa globale per la
remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie,
dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi
iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il medesimo anno finanziario.
Art. 37. Indennità pensionabile.
1. L'indennità di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure
derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere
dal 1º novembre 1995, del 6 per cento. 2. A decorrere dal 1º novembre
1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con
contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto
previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennità
pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi
-- Tenente colonnello
.................................... L. 876.900 Maggiore
.............................................. >> 861.700 Capitano
.............................................. >> 846.400 Tenente e sottotenente
................................ >> 815.900 Maresciallo aiutante S.U.PS
........................... >> 831.100 Maresciallo capo
...................................... >> 815.900 Maresciallo ordinario
................................. >> 785.300 Maresciallo
........................................... >> 754.300 Brigadiere capo
....................................... >> 785.300 Brigadiere
............................................ >> 724.300 Vice brigadiere
....................................... >> 724.300 Appuntato scelto
...................................... >> 632.100 Appuntato
............................................. >> 556.400 Carabiniere scelto e finanziere scelto
................ >> 495.300
Carabiniere e finanziere .............................. >> 441.900
4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì,
incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995,, dei seguenti importi mensili
lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei
termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45:
Livello V
............................................ L. 129.000 >> VI
........................................... >> 136.000 >> VI-bis
....................................... >> 143.000 >> VII
.......................................... >> 149.000 >> VII-bis
...................................... >> 156.000 >> VIII
......................................... >> 163.000 >> IX
........................................... >> 178.000
Art. 38. Assegno funzionale.
1. Gli assegni funzionali pensionabili
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni di 29 anni
di
servizio
servizio
Ruolo
lire
lire
--
--
-- Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri
...................... 1.300.000 1.700.000 Ruolo
sovrintendenti e ruolo ispettori ...... 1.700.000 2.500.000
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni
funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi:
19
anni di 29 anni di
servizio
servizio
Grado
lire
lire
--
--
-- Tenente ..................................... 2.100.000 2.700.000 Capitano
.................................... 2.100.000 2.700.000 Maggiore
.................................... 2.800.000 4.500.000 Tenente
colonnello .......................... 3.200.000 4.500.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno
funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti
prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della
prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo
suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave
della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a <<nella
media>>.
Art. 39. Trattamento di
missione.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i
limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata
non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un
pasto; L. 83.600
per due pasti. 2. Gli importi
di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 31 dicembre
1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in
contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e
controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità
supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n.
78. 4. A decorrere dal 1º
settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata
superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio
e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo
di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del
rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le
misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi
dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive
modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione
limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che
l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio
gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni. 5. Al personale inviato in
missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di
vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Art. 40. Trattamento economico
di trasferimento.
1. A decorrere dal 1º settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973. 2. A decorrere dal 1º settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o