
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge
08/08/1990 Num.
231
(in Gazz.
Uff., 11 agosto, n. 187)
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la
seguente legge:
Articolo 1
Nuovi stipendi.
1. I valori stipendiali annui lordi di
cui all'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del
conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 1, comma 11, dello stesso
decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente
colonnello compreso, a regime sono:
a) livello quinto
................................. L. 10.081.000; b) livello sesto
.................................. >> 11.331.000; c) livello sesto-bis
.............................. >> 12.331.000; d) livello settimo
................................ >> 13.331.000; e) livello ottavo
................................. >> 15.531.000; f) livello ottavo-bis
............................. >> 17.084.000.
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi
derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono
attribuiti con decorrenza 1º luglio 1990. 3. Dal 1º luglio 1988 al 30
settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto
................................. L. 354.600; b) livello sesto
.................................. >> 385.600; c) livello sesto-bis
.............................. >> 436.100; d) livello settimo
................................ >> 486.600; e) livello ottavo
................................. >> 512.000; f) livello ottavo-bis
............................. >> 563.200.
4. Dal 1º ottobre 1989 al 30 giugno 1990
competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto
................................. L.
1.668.600; b)
livello sesto .................................. >> 1.815.200; c) livello sesto-bis
.............................. >>
2.052.850; d)
livello settimo ................................ >> 2.290.500; e) livello ottavo
................................. >>
2.410.000; f)
livello ottavo-bis ............................. >> 2.715.500.
5. Dal 1º luglio 1990 al 31 dicembre
1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto
................................. L.
2.800.000; b)
livello sesto .................................. >> 3.050.000; c) livello sesto-bis
.............................. >>
3.450.000; d)
livello settimo ................................ >> 3.850.000; e) livello ottavo
................................. >>
4.050.000; f)
livello ottavo-bis ............................. >> 4.563.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai
commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Articolo 2
Retribuzione individuale
di anzianità.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1989, a
tutto il personale di cui all'art. 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1º
gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è
incrementata dei seguenti importi annui lordi:
a) livello quinto
................................. L. 288.000; b) livello sesto
.................................. >> 330.000; c) livello sesto-bis
.............................. >> 357.000; d) livello settimo
................................ >> 384.000; e) livello ottavo
................................. >> 462.000; f) livello ottavo-bis
............................. >> 508.200.
2. Al personale assunto in data
intermedia tra il 1º gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al
comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e
2 riassorbono, a far data dal 1º gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al
medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468.
Articolo 3
Effetto dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione degli importi
dell'indennità integrativa speciale.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge
sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla
medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a
pensione, nel triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990. 3. Ai fini della corresponsione
dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Articolo 4
Assegno funzionale.
1. Le misure sull'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987, n.
379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono
rideterminate dal 1º gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) lire 1.700.000 per
i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) lire 2.500.000 per
i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1
non sono cumulabili tra loro, nè con gli importi ed i benefici previsti
dall'art. 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.
Articolo 5
Omogeneizzazione stipendiale.
1. Agli ufficiali dei seguenti gradi,
che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure
dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1º gennaio 1990, nei
seguenti importi annui lordi:
15 anni
25 anni
di servizio di
servizio
-
- a) capitano
....................
2.100.000
4.500.000; b)
maggiore ....................
2.800.000
4.500.000; c)
tenente colonnello ..........
3.200.000
4.500.000; d)
colonnello ..................
-
4.500.000.
2. Gli importi previsti dall'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali
provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19º e 29º anno di
servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente,
capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1º gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi:
19 anni
29 anni
di servizio di
servizio
-
- a) tenente
.....................
2.100.000
2.700.000; b)
capitano ....................
2.100.000
2.700.000; c)
maggiore ....................
2.800.000
4.500.000; d)
tenente colonnello ..........
3.200.000 4.500.000.
3. A decorrere dal 1º settembre 1990,
quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia: a) ai
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare
senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio
spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione
economica; b) ai
colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante
al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione
economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della
pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32,
comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 4. Ai colonnelli, all'atto della
cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento
pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla
normativa precedentemente in vigore.
5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate,
cessati dal servizio dopo il 1º gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di
ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base
dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili
spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito
all'atto della cessazione dal servizio. 6. Gli importi di cui ai commi 1 e
2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, nè con il beneficio di cui al
comma 3 del presente articolo, nè con gli importi di cui all'art. 4 e si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al
grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonneli i rispettivi importi di cui
ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i
colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito
in caso di promozione al grado superiore.
Articolo 6
Rivalutazione indennità
operative.
1. Le indennità operative di cui alla
legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutate dalla legge 5 luglio 1986, n.
342, sono incrementate, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988, del 5
per cento a decorrere dal 1º luglio 1989; del 9 per cento, ivi compreso il
precedente incremento, a decorrere dal 1º gennaio 1990; del 15 per cento, ivi
compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1º maggio 1990; del 20 per
cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1º luglio 1990.
Articolo 7
Indennità di rischio da
radiazioni.
1. Al personale militare medico e
tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità
di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire
duecentomila. 2. L'indennità
spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone
controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanità n. 144 del 4
agosto 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale,
nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al
relativo rischio. 3. Al
personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo
discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nello
stesso comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio nella misura unica mensile
lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va
effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati
della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del
personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per
corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche
territorialmente. 4.
L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non è cumulabile con
l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o
per profilassi.
Articolo 8
Indennità integrativa speciale
nella 13ª mensilità.
1. A decorrere dall'anno 1990
l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio
indicato all'art. 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'art. 5,
comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo
lordo pari a L. 48.400. Il beneficio è proporzionalmente ridotto nei casi in cui
la tredicesima mensilità non compete in misura intera.
Articolo 9
Indennità militare.
1. A decorrere dal 1º luglio 1990 è
corrisposta al personale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti
misure mensili lorde:
a) ufficiali e sottufficiali
.......................... L. 75.000; b) sergenti
........................................... >> 30.000.
2. A decorrere dal 1º luglio 1990 è
soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468.
3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo
trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: a) maresciallo capo,
maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000; b) tenente e capitano
provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000; c) capitani e maggiori
con più di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.
Articolo 10
Orario delle attività
giornaliere.
1. Ferma restando la totale
disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1º luglio 1990 l'orario delle
attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art.
1, comma 1, nonchè dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in
condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale
militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie,
retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
2. Entro il 1º settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa,
saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività
giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto
saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze. 3. Per la eventuale corresponsione
di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie
settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di
previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile,
le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione
d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del
tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto
specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano
carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione
agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonchè alle particolari
situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. 4. Nel triennio 1991-1993 non
potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare
a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative
alle licenze del personale militare.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione,
rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87
miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato
di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032
dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990
e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 7. Per gli esercizi 1991 e 1992
gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate
come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di
inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. 8. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 11
Scatti stipendiali.
1. Il comma 15-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente: <<15-bis. Ai
sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai
marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano
dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e
della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati
sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e
gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto
beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che
cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che
abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui
all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212>>.
Articolo 12
Norme transitorie.
1. Per il personale di cui all'art. 1
l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni
dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con
decorrenza dal 1º gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo
provvedimento previsto per le Forze di polizia. 2. Ai fini della predisposizione
dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisirà il
parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero
del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto
ministeriale, che provvederà a formulare specifiche proposte, avuto riguardo
anche a quello che sarà proposto per le Forze di polizia. 3. Il provvedimento legislativo di
cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per
gli altri pubblici dipendenti e dovrà tener conto delle peculiari progressioni
di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate.
Articolo 13
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 744 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 222 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, ed in lire 874 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.