
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
D.P.R. 31/07/1995
Num. 394
(in Suppl. ordinario n. 114, alla Gazz. Uff. n. 222,
del 22 settembre)
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e
Aeronautica).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della
Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
1995, recante norme sulle <<Procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate>>,
emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216; Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di
concertazione -- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità -- ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia
anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei
dirigenti civili e militari nonchè del personale di leva e di quello ausiliario
di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le
delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di
rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato; Visto
lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina Aeronautica),
concertato -- ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 -- in data 20 luglio 1995: dalla delegazione di parte
pubblica, dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla
sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; Vista la legge 23
dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995); Visto il decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186; Visto l'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 195/1995; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata -- ai sensi del citato art. 7, comma 11, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 -- nella seduta del 28 luglio 1995,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa; Decreta:
Articolo 1
Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al
personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina
e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Il presente decreto concerne il
periodo 1º gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal
1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui
al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari
al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.
Articolo 2
Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1
della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V ............................ L. 113.000
>> VI ............................. >> 123.000
>> VI-bis ......................... >> 131.000
>> VII ............................ >> 139.000
>> VII-bis ........................ >> 150.000
>> VIII ........................... >> 161.000
>> IX
............................. >> 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1º dicembre 1995. 3. Dal 1º gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V .............................. L. 86.000
>> VI ............................. >> 94.000
>> VI-bis ......................... >> 100.000
>> VII ............................ >> 106.000
>> VIII ........................... >> 123.000
>> VIII-bis
....................... >> 135.000
4. Dal 1º giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1º settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V .................. L. 11.677.000
>> VI ............................. >> 13.047.000
>> VI-bis ............... >> 14.143.000
>> VII ............................ >> 15.239.000
>> VII-bis .............. >> 16.471.000
>> VIII ........................... >> 17.703.000
>> IX ................... >> 20.495.000
Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente decreto. Agli effetti dell'indennizzo di buonuscita si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione
dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti stipendiali di cui
all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto. 5. La spesa globale per la
remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie,
dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi
iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero
della difesa per il medesimo anno finanziario.
Articolo 4
Assegno pensionabile.
1. In relazione alla peculiarità
organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei
termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma
1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno
pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:
2. L'assegno pensionabile di
cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è
valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno
alimentare.
Articolo 5
Indennità di impiego operativo.
1. A decorrere dal 1º dicembre 1995, per
il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23
marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono
riferite agli anni di servizio comunque prestato.
Tabella I - INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
---------------------------------------------------------------------
| FASCE DI GRADI PER RUOLI |MISURE N. ¦
--------------------------------------------------------¦MENSILI |
UFFICIALI | MARESCIALLI |SERGENTI | VOLONTARI IN | LORDE |
| | | SPE |
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- I
|Ten. Col. + 29| | | |780.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- II
|Ten. Col. + 25| | | |720.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- III |
Ten. Col. |Aiut + 29 | | |645.000
|Magg. + 25 | | | |
|Cap. + 29 | | | |
|Ten. + 29 | | | |
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- IV
|Magg. |Aiut. + 25 | | |645.000
|Cap. + 25 | | | |
|Ten. + 25 | | | |
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- V
|Cap. |Aiutante | | |580.000
|Ten. + 15 |M.llo Ca. + 25 | | |
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- VI |
|M.llo Capo |S.M.Capo | |540.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- VII |
|M.llo Ord. + 15| | |500.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- VIII|
|M.llo Ord. + 10| | |460.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- IX |
| |S.M. + 15 |C.M.C.S. |445.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- X
|Ten. + 2 | | | |400.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- XI |
|M.llo Ord. | |C.M. Scelto |350.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- XII
|Ten. | | | |320.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- XIII
|S. Ten. + 2 |M.llo + 5 |S.M. |C.M. Capo |288.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- XIV
|S. Ten. |M.llo | | |260.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- XV |
| |Serg. | |220.000
----+--------------+---------------+----------+--------------+------- XVI |
| | |I Cap. Magg. |200.000
---------------------------------------------------------------------
2. Per il
personale che anche
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio
nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma,
e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al
comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio
effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo
massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI
annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 3. A decorrere dal 1º dicembre
1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II le note
alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 4. Ai volontari di truppa in
servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le
indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7, e 10,
ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate
alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento
alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennità
operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II
e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commissurate alla
indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle
percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le
indennità ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste
dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali. 5. Limitatamente al personale di
cui all'art. 1, comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23
marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego
operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui
alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i
supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15
e 16, nonchè dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate
con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base
prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII
fascia. 6. A decorrere dal 1º
dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990,
n. 231, è soppressa. 7. Il
personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a
quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in
godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo. Tale differenza, che non è
pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego
operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1º dicembre 1995,
ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento
economico. 8. Le misure delle
indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari stabilite dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere corrisposte
negli importi previsti dalla legge stessa. 9. L'indennità di cui all'art. 3,
comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione
di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse
condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza
effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3.
Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento
economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per
un periodo inferiore a trenta giorni.
Articolo 6
Assegno funzionale - parziale
omogeneizzazione.
1. Gli assegni funzionali pensionabili
di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
19 anni di 29 anni di
servizio servizio
lire lire
-- --
Ruolo: Ruolo dei volontari ........................ 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sergenti
e ruolo dei marescialli..
1.700.000
2.500.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e
ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti
nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
19 anni di 29 anni di
servizio servizio
lire lire
Grado: Tenente - Capitano ........ 2.100.000 2.700.000
Maggiore ................................... 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello
.....................
3.200.000
4.500.000
3. L'assegno pensionabile di
parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n.
231/1990, è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni di 25 anni di
servizio servizio
lire lire
Grado: Capitano ........................... 2.100.000 4.500.000
Maggiore ....................................... 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello
.........................
3.200.000
4.500.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui
ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi,
limitatamente al triennio precedene alla data di maturazione della prevista
anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione
disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a <<nella media>>.
Articolo 7
Trattamento di missione.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per
i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad
otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un
pasto; L. 83.600
per due pasti. 2. Gli importi
di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 1º settembre
1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30
giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale
dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un
importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di
albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari
dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3,
della legge 18 novembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. La disposizione
di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata
della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella
impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti
disposizioni. 4. Al personale
inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari
all'intero importo delle spese di viaggio, nonchè il 75 per cento delle
presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della
categoria consentita.
Articolo 8
Trattamento economico di
trasferimento.
1. A decorrere dal 1º settembre 1995,
per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri
prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e
successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai
rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri.
L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del
personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il
comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in
applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi
previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973. 2. A decorrere dal 1º settembre
1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili
e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella
nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e
l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal
precedente titolare ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali
casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è
ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge. 3. La spesa globale per i rimborsi
e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi
1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti
negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero
della difesa.
Articolo 9
Personale delle capitanerie di
porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
1. A decorrere dal 1º novembre 1995 per
il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio
presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della
legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile
prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità
incrementate unicamente del 6 per cento.
Articolo 10
Orario di lavoro.
1. La durata dell'orario ordinario di
lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di
lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31
dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1º gennaio 1997. 3. Fino al 30 dicembre 1995 resta
ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n.
231. 4. L'orario di lavoro è
funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è
ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco
settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di
ciascuna Forza armata. 5. I
servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero
della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una
compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo,
più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi
continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno
il diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero
della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia
possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse,
entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio. 7. Le ore di effettiva attività
lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da
servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla
normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di
fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di
Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve
improrogabili esigenze di servizio.
Articolo 11
Festività.
1. Sono considerati giorni festivi
esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo
Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. 2. Al personale appartenente alle
chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Articolo 12
Licenza ordinaria.
1. Il personale di cui all'art. 1, comma
1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria
retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione,
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che
non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata della licenza
ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di
servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza
ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della
licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con
esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale
continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al
personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in
Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste
dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da
norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale. 3. I periodi di cui al comma 2
sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutto il personale sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. In caso di distribuzione
dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti
rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i
dipendenti nei primi 3 anni di servizio. 6. Nell'anno di immissione in
servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero. 7. La licenza
ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 8. Nel caso di indifferibili
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza
ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il
primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua
al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza. 10. Il diritto
alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità,
anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima
ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in
relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 11. Le infermità insorte durante
la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di
ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni,
adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 12. In caso di richiamo dalla
licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede
nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che
ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e
successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno
nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza
ordinaria non goduta. 13. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996. Per il
personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data
del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni
lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la
connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 13
Licenze straordinarie.
1. Per il personale di cui all'art. 1,
comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista
dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato
ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n.
724. 2. In occasione di
trasferimento del personale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in
territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a
carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per
il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di
servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizio. 3. Per il personale
di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art.
3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di
servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente
articolo si applicano dal 1º gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle normative
vigenti in materia per il personale militare e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 14
Aspettativa per motivi privati e
per infermità.
1. Per il personale di cui all'art. 1,
comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla
normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23
dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle
disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio
1954, n. 599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima della licenza
straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria,
per l'intero periodo di ferma e rafferma, è di 2 anni. 2. Il periodo di ricovero in
luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non
è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. 3. Fino a completa guarigione
clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al
servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa. 4. Le norme di
cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Articolo 15
Permessi brevi.
1. Previa valutazione del superiore
gerarchico, può essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso
di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi
a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel
corso dell'anno. 2. La
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al
superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie. 3. Il personale è tenuto a
recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni
del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Articolo 16
1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da
salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per
individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa
compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e
di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di
medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni
fattispecie di impiego. 2. In
materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata, individuate con i decreti
ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.
626/1994. L'Amministrazione provvederà a sollecitare le altre competenti
istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione di predetti
decreti. 3. L'Amministrazione
favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo
soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose. 4. Ai fini dell'aggiornamento
scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici
in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui
nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.
Articolo 17
Copertura assicurativa.
1. Le disposizioni di cui all'art. 15,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
sono applicabili al personale delle Forze Armate.
Diritto allo studio.
1. Nei confronti del personale, per
quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
Articolo 19
Elevazione e aggiornamento
culturale.
1. L'Amministrazione favorisce
l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli
organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque
compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
Articolo 20
Gruppi sportivi.
1. Il personale delle Forze armate,
inquadrato nei diversi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse
nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere
autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da
corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi
sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il
CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.
Articolo 21
Informazione.
1. Al fine di assicurare la sostanziale
omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e
all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto
decreto legislativo n. 195/1995, lo Stato Maggiore della Difesa acquisisce
informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995. 2. Per i fini di cui al comma 1 ed
in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, lo Stato Maggiore della Difesa procede ad appositi preliminari incontri
informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso
dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri,
richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al
prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente
decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i
contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai
Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati
presso i COIR della rispettiva Forza armata. 4. Nelle occasioni di cui al comma
3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati
composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la
successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ
accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigene di
servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione
militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle
principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può
partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza. 5. Per l'espletamento delle
attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di
rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le
quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende
necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.
Articolo 22
Criteri
per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di
mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
del medesimo, nonchè la gestione degli enti di assistenza del personale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno
istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e
degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del
personale. 2. Tale decreto,
nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che: a) la presidenza degli
stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo
delegato; b)
venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del
personale; c) uno
dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
Articolo 23
Tutela legale.
1. Nei procedimenti a carico dei
militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad
applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Articolo 24
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 216 miliardi per il 1995 ed in lire 359 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.