
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
CONTRATTO DI LAVORO 1998 -
1999
FORZE DI POLIZIA
D.P.R. 16 marzo 1999, n.
254
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180,
S.O.
Recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimentodi
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999.<![endif]>
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in
attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di
concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità, ai fini della adozione di separati decreti
del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle
Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con
esclusione dei
dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario
di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica,
le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di
Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale
dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze
Armate;
Viste
in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le
delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per
il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante «Individuazione
della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n.
195»;
Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il quadrangolare
1998-2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte
economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato),
sottoscritta, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
data 17 febbraio 1999
dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali
rappresentative sul
piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP - F.S.P.
(FEDERAZIONE NAZIONALE
LISIPO-SODIPO) - PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA
(PATTO
FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la Polizia
Penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA
PENITENZIARIA - OSAPP-CGIL/POLIZIA
PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA
PENITENZIARIA - SINAPPE - COORDINAMENTO
SINDACALE SIALPE-SAG; per il Corpo
Forestale dello Stato: SAPAF - CISL/CORPO
FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS -
UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO -
CGIL/CORPO FORSTALE DELLO
STATO;
Visto
lo «schema di provvedimento di concertazione» riguardante il quadriennio
1998-2001, per gli
aspetti
normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle
Forze
di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia
di Finanza),
concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data
17
febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri,
dal
Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER
Carabinieri, dalla
Sezione
COCER Guardia di Finanza;
Vista
la legge 27 dicembre 1997, n. 450;
Vista
la legge 23 dicembre 1998, n. 449;
Visto
l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85;
Visto
il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.
186;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7,
comma 11, ultimo
periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo
1999 con la quale
sono
stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.
195,
previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni
di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7, l'ipotesi di
accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di
polizia
ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di
polizia ad
ordinamento militare in precedenza
indicati;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con Ministri
dell'interno, della difesa, delle
finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO
I
Forze di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e
Corpo
Forestale dello Stato)
1.
Area di applicazione e durata.
1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il
presente decreto si applica al
personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia
Penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Il
presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la
parte normativa
ed è
valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi
effetti.
3. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte
economica del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.
Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta
per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal
nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a),
del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
2.
Nuovi stipendi.
1.
Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n.
359,
sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
IVlire 68.000Livello Vlire 71.000Livello VIlire 77.000Livello VI-bislire
80.000Livello VIIlire 83.000Livello VII-bislire 86.500Livello VIIIlire
90.000Livello IXlire 101.000
2. Gli
aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal
1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello
IVlire 37.000Livello Vlire 39.000Livello VIlire 42.000Livello VI-bislire
43.500Livello VIIlire 45.000Livello VlI-bislire 47.000Livello VIIIlire
49.000Livello IXlire 55.000
4. Gli
aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di
quello successivo.
5. I
valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione
dei precedenti commi
sono:
Livello
IVlire 13.519.000Livello Vlire 14.773.000Livello VIlire 16.371.000Livello
VI-bislire 17.623.000Livello VIIlire 18.875.000Livello VII-bislire
20.263.000Livello VIIIlire 21.651.000Livello IXlire 24.851.000
6. Gli
importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto
dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
3.
Effetti dei nuovi stipendi.
1.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I
benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto,
riguardante il biennio 1998-
1999,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo
provvedimento, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza
del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano
solo gli
scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
3. Ai
fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del
presente decreto si
applica
l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli
aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla
determinazione delle misure
orarie
del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
4. Indennità pensionabile.
1. Le
misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo
1984,
n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a
decorrere dalle date di
seguito
indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
a) dal
1° settembre 1998
QUALIFICHE
Vice
questore aggiunto equalificheequiparatelire1.128.000Commissario
capo""lire1.103.000Commissario""lire1.088.000Vice
commissario""lire1.051.000Ispettore superiore S.U.PS. ""lire1.071.000Ispettore
capo""lire1.021.000Ispettore""lire985.000Vice
ispettore""lire942.000Sovrintendente
capo""lire980.000Sovrintendente""lire913.000Vice
sovrintendente""lire908.000Assistente
capo""lire805.000Assistente""lire725.000Agente
scelto""lire660.000Agente""lire604.000
b) dal
1° ottobre 1999
QUALIFICHE
Vice
questore aggiunto equalificheequiparatelire1.145.000Commissario
capo""lire1.120.000Commissario""lire1.104.000Vice
commissario""lire1.067.000Ispettore superiore S.U.PS.""lire1.087.000Ispettore
capo""lire1.037.000Ispettore""lire1.000.000Vice
ispettore""lire956.000Sovrintendente
capo""lire995.000Sovrintendente""lire927.000Vice
sovrintendente""lire922.000Assistente
capo""lire818.000Assistente""lire736.000Agente
scelto""lire670.000Agente""lire614.000
c) dal
31 dicembre 1999
QUALIFICHE
Vice
questore aggiunto equalificheequiparatelire1.162.000Commissario
capo""lire1.140.000Commissario""lire1.130.000Vice
commissario""lire1.083.000Ispettore superiore S.U.PS.""lire1.103.000Ispettore
capo""lire1.053.000Ispettore""lire1.015.000Vice
ispettore""lire976.000Sovrintendente
capo""lire1.010.000Sovrintendente""lire941.000Vice
sovrintendente""lire936.000Assistente
capo""lire829.000Assistente""lire747.000Agente
scelto""lire680.000Agente""lire622.000
2. Dal
1° settembre 1998, è soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente
della
Repubblica 31 luglio 1995, n.
395.
5.
Assegno funzionale.
1.
L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
giugno
1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n.
359 del
1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di
servizio sottoindicati:
Qualifiche19 anni di
servizio29 anni si
servizioLireLireAgente
equalificheequiparate1.365.0001.785.000Agente
scelto""1.365.0001.785.000Assistente""1.365.0001.785.000Assistente
capo""1.365.0001.785.000Vice
sovrintendente""1.785.0002.625.000Sovrintendente""1.785.0002.625.000Sovrintendente
capo""1.785.0002.625.000Vice
ispettore""1.820.0002.675.000Ispettore""1.820.0002.675.000Ispettore
capo""1.820.0002.675.000Ispettore superiore S.U.PS.""1.820.0002.675.000
2. Per
gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia
di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli
Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori,
l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359
del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche19 anni di
servizio29 anni si
servizioLireLireVice commissario
equalificheequiparate2.205.0002.835.000Commissario""2.205.0002.835.000Commissario
capo""2.940.0004.725.000Vice questore aggiunto""3.360.0004.725.000
3. Per
l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la
valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni
compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave
della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
6.
Trattamento di missione.
1. Il
personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il
mezzo aereo o il
mezzo
proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite
del costo del
biglietto ferroviario per la classe
consentita a tariffa d'uso.
2. Il
trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836
e successive
modificazioni compete al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al
servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile
solo alla conclusione del
procedimento ed esclusivamente
allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si
continua ad applicare l'articolo
116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per i
procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.
3. Al
personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del
viaggio, l'indennità
oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale
stesso sia
impiegato oltre la durata del turno
giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso
per
lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta
dalle singole
Amministrazioni negli ordinari
stanziamenti di bilancio.
4. In
caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari
attività di servizio di
carattere operativo che coinvolgano
più unita di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più
conveniente e comunque con costi
non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli
eventuali fruitori, ha facoltà di
locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei
relativi capitoli, appartamenti
ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale
interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per
fruizione di alloggio gratuito
secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto
sono
rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei
casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei
giorni è
consentito il rimborso delle spese
per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non
risulti
economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera
consentita nella
località stessa.
6. Al
personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
all'Amministrazione non possa
consumare i pasti, ove ne maturi il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al
50% del
limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al
personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una
somma pari all'intero
importo
delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della
categoria consentita,
nonché
l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La
località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione,
ove
richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.
9.
Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 147
del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del
1995 e all articolo
6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.
7.
Assegnazione temporanea.
1.
L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale
che ne abbia fatto
domanda, per gravissimi motivi di
carattere familiare o personale adeguatamente documentati,
l'assegnazione anche in
sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non
superiore a sessanta giorni,
rinnovabile.
2.
L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e
rimborsi comunque
previsti per il servizio fuori
sede.
3.
Annualmente le Amministrazioni comunicano: il numero delle assegnazioni
temporanee e dei
relativi rinnovi alle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
8.
Trattamento economico di trasferimento.
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18
dicembre
1973,
n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con
trasportatori privati,
anche
oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A
decorrere dal 1° gennaio l999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista
l'alloggio di servizio,
ne
abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda,
ove prevista, per
ottenerlo, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di
servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali
casi il
trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai
sensi dell'articolo
1,
comma 3, della stessa legge.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i
sei mesi.
4.
L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti
iscritti nei
competenti capitoli di
bilancio.
5. A
decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorità che non
fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, è
dovuta
in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio,
o nelle
località viciniori consentite, un indennità di L. 1.500.000.
9.
Specializzazioni.
1.
L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di
accordo nazionale
quadro.
10.
Presenza qualificata.
1.
L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, è
soppresso.
2. Lo
stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 7
del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359
del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola
Amministrazione, confluisce nel
fondo di cui all'articolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite
dall'articolo 23, comma 5, lettera
a), del presente decreto.
11.
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A
decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle
forze di polizia ad
ordinamento civile che eserciti
precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla
criminalità, nonché tutela della
normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla
base di
ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e
strutture di terzi.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in
sede di cui
all'articolo 5 della legge 27
maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto
1978,
n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n.
395,
sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
12.
Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A
decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che
si effettua tra le
ore 22
e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 359 del 1996 e
rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei
giorni
di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e
Ferragosto, il
compenso di cui al comma 3
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del
1996,
in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è
rideterminato nella
misura
lorda di lire 63.000.
13.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco e
relative indennità
supplementari.
1. Il
personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo,
di
pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al
ruolo superiore e, a
parità
di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un indennità di misura
inferiore a quella di
cui sia
già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le
indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni,
competono dal 1° gennaio 1999 anche
al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle
condizioni d'impiego previste dal
medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni
indennità accessoria, compresa
l'indennità pensionabile.
3. Per
il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del
Corpo Forestale
dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1995 e
successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
14.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per
ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per
l'efficienza dei
servizi
istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) la
relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui
all'articolo 2, comma
10,
della legge 23 dicembre 1998, n.449;
b) i
risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo
43, comma 7, della
legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c) le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi
per
promuovere miglioramenti
nell'efficienza dei servizi;
d) gli
importi derivanti dalla riduzione, pan all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e
al 3% per il 2001,
degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli
appositi capitoli di bilancio;
e)
l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.
15.
Utilizzazione del fondo.
1. Il
Fondo di cui all'articolo 14 e finalizzato da ogni singola Amministrazione al
raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi
istituzionali.
2. Il
fondo indicato al comma 1 e utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 23,
comma 5, lettera a),
in
particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a)
incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
d)
compensare la presenza qualificata;
e)
compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi.
3. Le
risorse di cui all articolo 14 non possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.
16.
Orario di lavoro.
1. La
durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In
aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui
all'articolo 1, comma 1, è
tenuto
ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino
alla definizione
dell'accordo per il biennio
economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e
verificato che le Amministrazioni
abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo
2000
stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale
prestazione obbligatoria e
subordinata alla possibilità che il
relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal
1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che
coprano le 24 ore,
non si
applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le
necessarie, stabili
modifiche agli assetti
organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. Il
personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del
tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato
dall'espletamento del turno
ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
17.
Tutela delle lavoratrici madri.
1.
Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il
personale di cui all'articolo 1,
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli
fino a
6 anni di età;
b)
esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni
continuativi articolati sulle 24
ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c)
esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto
disabile ai sensi della legge n.
104 del 1992;
d)
possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli
fino al 12° anno di età,
di
frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il
corso
stesso si svolge.
18.
Congedo ordinario.
1. Al
pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi
previsti dall'articolo
14,
comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche
quando lo stesso
non sia
stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per
dispensa dal servizio
del
dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
2. Il
congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno
successivo, qualora il
personale in servizio all'estero di
cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395
del 1995 non abbia finito di congedo nel corso dell'anno per
indifferibili esigenze di
servizio.
19.
Congedi straordinari.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si
applicano, a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Il
congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione
di organi, ivi
compresa la donazione di midollo
osseo.
3. A
parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso
numero di giornate di
congedo
straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4. Le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15,
comma 2, del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il
personale accasermato.
5. Al
personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle
spese di viaggio di
andata
e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo
straordinario per gravi
motivi.
20.
Diritto allo studio.
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 31
luglio
1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati
nella sede di servizio, il
diritto
alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi
svolti in altra
località. In tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in
sede
sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore
medesime.
2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra
sede di servizio che
abbia
già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non
si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o
postuniversitari fuori
dalla
sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi
corsi, e pertanto il
tempo
necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può
essere computato nelle
150
ore.
4. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli
Enti pubblici
territoriali.
5. Per
la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150
ore per il diritto
allo
studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente
precedenti agli
esami
sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
21.
Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento.
1. (2).
2. Le
giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui
all'articolo 22,
comma
5, il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano
utilizzate nel
corso
dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.
(2)
Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 22, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
22.
Relazioni Sindacali.
1. Il
sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle
Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di
incrementare e mantenere elevata
l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla
crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il
sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a)
contrattazione collettiva:
a1) la
contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i
tempi e le
procedure previste dall'articolo 3,
comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,
individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di
qualificati obiettivi e il
miglioramento dell'efficienza dei
servizi;
a2)
accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b)
informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c)
esame;
d)
consultazione;
e)
forme di partecipazione;
f)
norme di garanzia.
23.
Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata.
1.
L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro
competente, o un suo
delegato, e una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale firmataria dell'accordo
nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).
2. Le
relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla
data di entrata
in
vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali
presentano le relative
piattaforme.
3.
L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le
materie che ne
costituiscono oggetto devono essere
trattate in un'unica sessione.
4.
L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto
stabilito nel contratto
collettivo nazionale né comportare
oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le
procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna
Amministrazione sulle
seguenti materie di
contrattazione:
a)
individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di
esse, a cui destinare le
risorse
del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14;
definizione delle modalità
per la
loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di
verifica. L'accordo
su tale
punto avrà cadenza annuale;
b)
princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6,
unitamente alle
procedure di perfezionamento in
caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi,
nonché
per le determinazioni dei periodi di validità;
c)
individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
d)
criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio
utilizzabili dal personale in
missione;
e)
criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f)
criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione
di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire
ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di
servizio;
g)
criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h)
criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i)
indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del
personale.
6. La
contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o
istituto o reparto
periferico di livello dirigenziale
individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto
previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3,
comma
7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti
materie:
a)
gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5,
lettera a),
secondo
le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei
successivi
aggiornamenti. Nel caso non si
pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui
all'articolo 28, comma 3, esprime
parere vincolante nel merito;
b)
criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale,
con riferimento ai
tempi
ed alle modalità;
c)
criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e
degli spacci;
d)
criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale;
e)
misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche
delle
azioni positive di chi alla legge 10 aprile 1991 n. 125.
24.
Informazione.
1.
L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2.
L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con
congruo anticipo
alle
rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente
decreto
la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle
conseguenti iniziative
concernenti:
a)
l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e
dei turni di servizio;
b) la
mobilità esterna del personale a domanda;
c) la
programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici
di
fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d)
l'applicazione del riposo compensativo;
e) la
programmazione di turni di reperibilità;
3. Per
le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e
fornita a livello centrale
e
periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2
l'informazione è fornita a
livello
di Amministrazione centrale.
4.
L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali
concernenti:
a) le
misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione
del lavoro;
b) la
qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di
massima volte a
migliorare l'efficienza dei
servizi;
c)
l'attuazione di programmi di formazione del personale;
d) le
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione
all'attuazione
della
legge n. 626 del 1994.
5. Per
le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato
forniscono le adeguate informazioni
alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente
decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette
Amministrazioni ed organizzazioni
sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con
cadenza
semestrale.
6.
L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo
scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra
le parti, ciascuna
Amministrazione trasmette alle
rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di
Amministrazione e delle commissioni
del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto
dei
singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, il rilascio
della
copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale
richiesta l'interessato
potrà
informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
25.
Esame.
1.
L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui
all'articolo 24, comma
3,
relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine,
nell'ambito di ogni
Amministrazione, ciascuna
organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto, ricevuta
l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle
suddette materie. Detto incontro -
a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non
richiedenti - ha inizio entro le 48
ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine
tassativo di quindici giorni dalla
ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per
motivi
di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome
determinazioni
definitive. Dell'esito dell'esame è
redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano
provvedimenti
unilaterali nelle materie in
argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle
stesse iniziative conflittuali.
3. Per
il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie
indicate negli articoli 24
e 26,
procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel
comma 1, nel
rispetto dei termini massimi ivi
stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con
il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria
le
informazioni necessarie.
26.
Consultazione.
1. La
consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la
definizione delle piante organiche;
b) la
gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere
generale concernenti lo stato
giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima
da
seguirsi negli scrutini per le promozioni;
c)
l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi
generali di organizzazione degli
uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro.
2. Per
le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
Amministrazioni della
Polizia
di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione,
acquisiscono senza
particolari formalità il parere
delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente
decreto.
3. La
consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1,
lettere a) e b); per la
materia
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello
centrale
nonché,
nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello
periferico.
27.
Forme di partecipazione.
1. È
costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione
del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e
riqualificazione del personale,
esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di
organizzazione e gestione
dell'Amministrazione.
2.
Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e
periferici si
incontrano, con cadenza
trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni
sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per
un
confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei
criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro
straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A
seguito
di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il
presente decreto sottopongono la
questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame,
qualora
nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle
medesime
organizzazioni.
3. (3).
4. (4).
(3)
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 20, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(4)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 26, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fatto salvo
quanto previsto dallo
stesso
art. 26.
28.
Norme di garanzia.
1. La
corretta applicazione del titolo I del presente decreto è assicurata anche
mediante l'attivazione
delle
procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio
1995,
n. 195.
2.
Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e
dall'accordo quadro
di
Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle
procedure del sistema
delle
relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le
Amministrazioni e le OO.SS.
nazionali sulla loro corretta
applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla
commissione paritetica di cui al
comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la
specifica e puntuale indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30
giorni
successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della
questione
controversa, predisponendo un
parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che
successivamente è inviato
all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è
comunque data conoscenza a tutte le
sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3.
Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta
da un
rappresentante dell'Amministrazione
e composta in pari numero da rappresentanti
dell'Amministrazione e da un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con
il presente decreto.
29.
Proroga di efficacia degli accordi.
1. Per
le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e
contrattazione
decentrata le Amministrazioni
applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando
non
intervengano i successivi.
30.
Distacchi sindacali.
1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali
autorizzabili a favore del
personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei
contingenti complessivi di n. 58
distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia
penitenziaria e di n. 9 distacchi
per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla
ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di
cui al comma 1 tra
le
organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai
sensi della normativa
vigente, provvede, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno
1999, e
successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione,
che ha validità
fino
alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per
la
riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive
Amministrazioni accertate
per
ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a
quello
in cui si effettua la ripartizione. Per l'anno 1998, e fino alla successiva,
sono fatte salve le
assegnazioni effettuate sulla base
della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione
pubblica 11 marzo 1996.
3. Le
richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali
nazionali aventi
titolo
alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano
gli adempimenti
istruttori - acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti di cui al comma 4 ed alla
verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di
cui al
comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda
entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano
la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in
ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e
comunicata alle Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di
revoca.
4.
Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun
contingente indicato nei
commi 1
e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5.
Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi
sindacali, sino al limite
massimo
del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo
dell'organizzazione
sindacale con l'Amministrazione
interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi
ciascuno, ed escludendo la
frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I
periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato
nell'Amministrazione, salvo che ai
fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario. I predetti periodi sono
retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
31.
Permessi sindacali.
1. Per
l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
normativa vigente, nonché i
dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'articolo
30, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di
quanto
previsto dal presente articolo.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi
sindacali
retribuiti autorizzabili a favore
del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è
determinato rispettivamente in n.
470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di
polizia
penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla
ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali
indicati nel
comma 2
tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano
nazionale ai sensi della
normativa vigente, provvedono,
nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di
appartenenza del
personale interessato, sentite le
rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999,
con
riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 mano di ciascun anno.
Nella ripartizione
del
monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
civile la quota pari al
10% è
attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la
parte restante è
attribuita alle medesime
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle
rispettive Amministrazioni,
accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31
marzo,
in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in
via provvisoria la
fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna
organizzazione sindacale avente
titolo.
4.
Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della
specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare
organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono
concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel
contingente complessivo di cui ai
medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a
riunioni sindacali su convocazione
dell'Amministrazione.
5. I
dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al
presente articolo devono
darne
comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24
ore prima,
tramite
la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione
autorizza il permesso
sindacale salvo che non ostino
eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma
scritta
entro tre giorni.
6. In
caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione
sindacale interessata
provvederà a darne comunicazione al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
7.
Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione delle
Forze
di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in
misura pari alle ore
corrispondenti al turno di servizio
giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun
dirigente sindacale nove turni
giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui
al
comma 4.
8. Nel
limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono
essere
autorizzati permessi sindacali di
durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese,
previsti dal comma precedente, alle
organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta
nominativa alle Amministrazioni
centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza
del
cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale
prevista, autorizza il
cumulo
entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
9. I
permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono
retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
10. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto.
32.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.
1. I
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello
Stato,
che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
organizzazioni sindacali
possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le
richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle
organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano
nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, le quali curano gli
adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il
preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
ed
emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti
soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione
pubblica non provveda entro venti
giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di
ciascun
anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa
sindacale in
atto;
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la
richiesta di
revoca
è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed
alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i
consequenziali provvedimenti nel
solo caso di revoca.
3. I
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello
Stato,
di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalità di cui ai
commi 5, 6, 7 e 8
del
medesimo articolo 31, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione
a congressi e
convegni di natura sindacale nonché
alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e
periferici, delle rispettive
organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2
e
3 del
citato articolo 31.
4. Per
il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in
base all'articolo 8,
comma
8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la
retribuzione spettante al
personale in distacco sindacale
retribuito.
5. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
33.
Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità.
1. Ai
fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
di cui al comma
2
dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali
forniscono alle rispettive
organizzazioni sindacali nazionali
i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione
dei
dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere
riscontrati errori
od
omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali
provvedono a documentare
le
richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni
centrali, nel corso del
quale
si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente
rettifica della relativa
documentazione nel caso di
riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano,
entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la
riscossione del
contributo sindacale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
utilizzando modelli e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal
medesimo Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ai
fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del
contributo
sindacale, delle quali risultino
titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni
associative sono attribuite, in
applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31
marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse
documentino di essersi
dotate
di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o
che le deleghe
siano
confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. In
attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e
successive modificazioni e
integrazioni, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un
comitato paritetico al quale
partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile rappresentative
sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative
alla
rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole
Amministrazioni.
4.
Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato -
utilizzando modelli di rilevazione
e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono
tenute
a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per
qualifica e per sindacato, del
personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno
precedente.
5.
Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni
utilizzando i modelli
e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla
Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente con l'indicazione per
ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il
Dipartimento della funzione
pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
6. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può
disporre
ispezioni nei confronti delle
Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi
indicati nei commi 1, 4 e 5 e può
fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione
pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse
Amministrazioni ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento
risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'Amministrazione competente ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I
dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per
Amministrazioni di appartenenza
del
personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati
dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo
stato
della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge
29
marzo 1983, n. 93.
8. I
dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative
e permessi sindacali
in
violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
9. Le
norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
34.
Tutela dei dirigenti sindacali.
1.
Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da
quelli di appartenenza
del
segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali
delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile rappresentative
sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta
dell'organizzazione sindacale di
appartenenza.
2. Il
dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale
può a domanda,
essere
trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla
propria
Amministrazione, quando dimostri di
aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi
due
anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito
promozioni ad altro ruolo a
seguito
di concorso.
3. Il
dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in
precedenza svolta quale
dirigente sindacale, né può essere
assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con
la
stessa.
4. I
dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai
doveri derivanti dalla
subordinazione gerarchica prevista
da leggi o regolamenti.
5. Sono
fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del
1995.
35.
Buono-pasto.
1.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge
18 maggio, 1989, n.
203,
nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
stessa legge, allorché si
provvede ricorrendo ad esercizi
privati. L'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore,
a lire
9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le
Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche
provvedere
tramite
la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.
3.
L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti
iscritti nei competenti
capitoli di bilancio.
36.
Asili nido.
1.
Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei
limiti degli stanziamenti
relativi ai capitoli ed esse
inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può
concedere il rimborso, anche
parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli
a
carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali
rappresentative sul
piano
nazionale.
2.
Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le
finalità di cui al
comma
1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.
37.
Tutela legale.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n.
395, si
applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.
38.
Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
1. Agli
ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche
equiparate e
corrispondenti, con almeno due anni
e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da
data
non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile
annuo lordo, valido
anche
per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel
triennio 1998-2000 alla
differenza tra il proprio livello
di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2.
L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio
1998-2000 nella
misura
annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai
vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo
degli ispettori,
con
almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento
pensionabile di cui al
comma
1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I
benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in
caso di
passaggio, al livello retributivo
superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli
scatti
gerarchici di stipendio.
39.
Norme transitorie e finali.
1.
L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11
ottobre
1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n.
59/Finanze, foglio n.
173 -
al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale
specializzato
delle
Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e
reparti logistico -
addestrativi a supporto del
dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.
40.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.
1. Le
procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima
applicazione, ai sensi
dell'articolo 26, comma 20, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:
a) la
costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il
personale delle Forze
armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile
1993,
n.124, della legge 8 agosto 1995, n. 335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive
modificazioni ed integrazioni,
anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai
sensi
delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la
misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e
di quella
dovuta
dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote
stesse;
c) le
modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le
voci retributive
utili
per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di
trattamento di fine
rapporto da destinare a previdenza
complementare.
2.
Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente
aderisce ai fondi
stessi.
TITOLO
II
Delle
forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della
Guardia di Finanza)
41.
Area di applicazione e durata.
1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il
presente decreto si applica al
personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il
presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la
parte normativa
ed è
valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi
effetti.
3. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte
economica del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.
Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta
per cento del
tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici
previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera
b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
42.
Nuovi stipendi.
1. Gli
stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n.
359,
sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
Vlire 71.000Livello VIlire 77.000Livello VI-bislire 80.000Livello VIIlire
83.000Livello VII-bislire 86.500Livello VIIIlire 90.000Livello IXlire
101.000.
2. Gli
aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal
1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello
Vlire 39.000Livello VIlire 42.000Livello VI-bislire 43.500Livello VIIlire
45.000Livello VII-bislire 47.000Livello VIIIlire 49.000Livello IXlire
55.000.
4. Gli
aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di
quello successivo.
5. I
valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione
dei precedenti commi,
sono:
Livello
Vlire 14.773.000Livello VIlire 16.371.000Livello VI-bislire 17.623.000Livello
VIIlire 18.875.000Livello VII-bislire 20.263.000Livello VIIIlire
21.651.000Livello IXlire 24.851.000.
6. Gli
importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto
dall'articolo 10, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
43.
Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I
benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto,
riguardante il biennio 1998-
1999,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo
provvedimento, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza
del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano
solo gli
scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
3. Ai
fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del
presente decreto si
applica
l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli
aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla
determinazione delle misure
orarie
del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
44.
Indennità pensionabile.
1. Le
misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo
1984,
n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, a
decorrere dalle date di
seguito
indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
a) dal
1° settembre 1998
GradiLireTenente
Colonnello1.128.000Maggiore1.103.000Capitano1.088.000Tenente1.051.000Sottotenente1.011.000Maresciallo
aiutante SUPS e maresciallo aiutante1.071.000Maresciallo
capo1.021.000Maresciallo ordinario985.000Maresciallo942.000Brigadiere
capo980.000Brigadiere913.000Vice brigadiere908.000Appuntato
scelto805.000Appuntato725.000Carabiniere scelto e finanziere
scelto660.000Carabiniere e finanziere604.000;b) dal 1° ottobre
1999GradiLireTenente
colonnello1.145.000Maggiore1.120.000Capitano1.104.000Tenente1.067.000Sottotenente1.027.000Maresciallo
aiutante SUPS e maresciallo aiutante1.087.000Maresciallo
capo1.037.000Maresciallo ordinario1.000.000Maresciallo956.000Brigadiere capo995
000Brigadiere927.000Vice brigadiere922.000Appuntato
scelto818.000Appuntato736.000Carabiniere scelto e finanziere
scelto670.000Carabiniere e finanziere614.000;c) dal 31 dicembre
1999GradiLireTenente
colonnello1.162.000Maggiore1.140.000Capitano1.130.000Tenente1.083.000Sottotenente1.043.000Maresciallo
aiutante SUPS e maresciallo aiutante1.103.000Maresciallo
capo1.053.000Maresciallo ordinario1.015.000Maresciallo976.000Brigadiere
capo1.010.000Brigadiere941.000Vice brigadiere936.000Appuntato
scelto829.000Appuntato747.000Carabiniere scelto e finanziere
scelto680.000Carabiniere e finanziere622.000.
2. Dal
1° settembre 1998 è soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n.
395.
45.
Assegno funzionale.
1. Gli
assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5
giugno
1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica
10
maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento
degli
anni di servizio sono indicati:
Gradi19
anni di servizio29 anni di servizioLireLireCarabiniere e
finanziere1.365.0001.785.000Carabiniere scelto e finanziere
scelto1.365.0001.785.000Appuntato1.365.0001.785.000Appuntato
scelto1.365.0001.785.000Vice
brigadiere1.785.0002.625.000Brigadiere1.785.0002.625.000Brigadiere
capo1.785.0002.665.000Maresciallo1.820.0002.675.000Maresciallo
ordinario1.820.0002.675.000Maresciallo capo1.820.0002.675.000Maresciallo
aiutante SUPS e Maresciallo aiutante1.820.0002.675.000
2. Per
gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali
pensionabili di cui all'articolo 14
del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei
seguenti importi
annui
lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Gradi19
anni di servizio29 anni di
servizioLireLireSottotenente2.205.0002.835.000Tenente2.205.0002.835.000Capitano2.205.0002.835.000Maggiore2.940.0004.725.000Tenente
colonnello3.360.0004.725.000.
3. Per
l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la
valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni
compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave
della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella
media".
46.
Trattamento di missione.
1. Il
personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il
mezzo aereo o il
mezzo
proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite
del costo del
biglietto ferroviario per la classe
consentita a tariffa d'uso.
2. Il
trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836,
e successive
modificazioni compete al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al
servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile
ovvero a presentarsi a
Consigli o Commissioni di
disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente allorché
l'interessato sia stato-prosciolto o assolto in via definitiva.
3. Al
personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del
viaggio, l'indennità
oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale
stesso sia
impiegato oltre la durata del turno
giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso
per
lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta
dalle singole
Amministrazioni negli ordinari
stanziamenti di bilancio.
4. In
caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari
attività di servizio di
carattere operativo che coinvolgano
più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più
conveniente e comunque con costi
non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli
eventuali fruitori, ha facoltà di
locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei
relativi capitoli, appartamenti
ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale
interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per
fruizione di alloggio gratuito
secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto
sono
rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei
casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei
giorni è
consentito il rimborso delle spese
per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non
risulti
economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera
consentita nella
località stessa.
6. Al
personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
all'Amministrazione non possa
consumare i pasti, ove ne maturi il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al
50% del
limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al
personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una
somma pari all'intero
importo
delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della
categoria consentita,
nonché
l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La
località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione,
ove
richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.
9.
L'Amministrazione, in caso di frequenza di corsi può disporre l'assegnazione in
sistemazioni
alloggiative militari che,
comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per
l'accasermamento.
10.
Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 147
del 1990, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del
1995 ed
all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.
47.
Aggregazione.
1. A
decorrere dal 1° gennaio l999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del
Regolamento di
Amministrazione del Corpo della
Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei
confronti del personale in servizio
permanente o coniugato.
48.
Trattamento economico di trasferimento.
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18
dicembre
1973,
n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con
trasportatori privati,
anche
oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista
l'alloggio di servizio,
ne
abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda
per ottenerlo, ove
prevista, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata,
il
rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000
mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di
servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali
casi il
trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai
sensi dell'articolo
1,
comma 3, della stessa legge.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i
sei mesi.
4.
L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti
iscritti nei
competenti capitoli di
bilancio.
5. A
decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorità che non
fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, è
dovuta
in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio,
o nelle
località viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.
49.
Preserva qualificata.
1.
L'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del
1995 è soppresso.
2. Lo
stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 16
del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359
del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola
Amministrazione, confluisce nelle
risorse di cui all'articolo 53 del presente decreto ed è gestito
secondo
le modalità definite al comma 3 dello stesso articolo.
50.
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A
decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42,
comma 1, del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale
del Corpo della
Guardia
di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini
formali di servizio che
esercita precipuamente attività nel
campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale
e di
tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o
presso enti e strutture di
terzi.
2. La
corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, è
estesa al
personale, di cui all'articolo 41,
comma 1, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta,
traduzioni, vigilanza, lotta alla
criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità,
radiodiffusione ed editoria,
impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno
dei
comandi o presso enti e strutture di terzi.
3. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in
sede di cui
all'articolo 5 della legge 27
maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto
1978,
n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n.
395,
sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
51.
Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A
decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che
si effettua tra le
ore 22
e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 359 del 1996 è
rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei
giorni
di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e
Ferragosto, il
compenso di cui al comma 3
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del
1996,
in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è
rideterminato nella
misura
lorda di lire 63.000.
52.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco e
relative indennità
supplementari.
1. Il
personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo,
di
pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo
superiore o in servizio
permanente e, a parità di impiego,
si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura
inferiore a quella di cui sia già
provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le
indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni,
competono dal 1° gennaio 1999 anche
al personale di cui all'articolo 41, comma 1, che si trovi nelle
condizioni d'impiego previste dal
medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni
indennità accessoria, compresa
l'indennità pensionabile.
3. Al
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si
applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995
e
successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
53.
Efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento
di qualificati
obiettivi ed a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da
ogni
singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le
risorse derivanti da:
a) la
relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui
all'articolo 2, comma
10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i
risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43,
comma 7, della
legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c)
specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere
miglioramenti
nell'efficienza dei servizi;
d) gli
importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e
al 3% per il 2001,
degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli
appositi capitoli di bilancio;
e) gli
importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49.
2. Le
risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati
a:
a)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b)
incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento
individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di
specifiche
responsabilità o disagio;
d)
compensare la presenza qualificata;
e)
compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del
miglioramento dei servizi.
3. Con
distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su
proposta dei rispettivi
Comandanti Generali, previa
informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59,
sono
annualmente determinati i criteri per la destinazione, i utilizzazione delle
risorse indicate al
comma
1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative
concernenti l'attribuzione
dei
compensi previsti dal presente articolo.
4. Le
risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
54.
Orario di lavoro.
1. La
durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In
aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui
all'articolo 41, comma 1, è
tenuto
ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino
alla definizione del
decreto
per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di
concertazione e
verificato che le Amministrazioni
abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo
2000
stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale
prestazione obbligatoria è
subordinata alla possibilità che il
relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal
1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che
coprano le 24 ore,
non si
applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le
necessarie, stabili
modifiche agli assetti
organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. Il
personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del
tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato
dall'espletamento del turno
ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
55.
Licenza ordinaria.
1. La
disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del
1995 è
estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza.
2. Al
pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche
quando la
licenza
ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per
infermità.
3. La
licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno
successivo, qualora il
personale in servizio all'estero,
di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395
del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per
indifferibili esigenze di
servizio.
4. La
licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a
due giorni.
56.
Licenze straordinarie e aspettative.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si
applicano, a decorrere dal primo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al
personale di cui all'articolo 41, comma 1.
2. La
licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione
di organi, ivi
compresa la donazione di midollo
osseo.
3. A
parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso
numero di giornate di
licenza
straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
4. Le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48,
comma 2 del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il
personale accasermato.
5. Al
personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle
spese di viaggio di
andata
e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza
straordinaria per gravi
motivi.
6. Il
provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o
sospensione del
trattamento stipendiale, è emanato
dal comandante di corpo.
57.
Diritto allo studio.
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 31
luglio
1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati
nella sede di servizio il
diritto
alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi
svolti in altra
località ed in tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro
in sede
sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore
medesime.
2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra
sede di servizio che
abbia
già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non
si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o
postuniversitari fuori
dalla
sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi
corsi, e pertanto il
tempo
necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può
essere computato nelle
150
ore.
4. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli
Enti pubblici
territoriali.
5. Per
la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150
ore per il diritto
allo
studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente
precedenti agli
esami
sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
58.
Elevazione e aggiornamento culturale.
1. (5).
(5)
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 55, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
59.
Informazione.
1. Le
Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine:
a) alle
emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di
concertazione ai
sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai
criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalità di attribuzione delle
risorse aggiuntive di
cui
all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle
modalità attuative della disciplina del riposo compensativo.
2. I
COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni
applicative
riguardanti le materie ed i criteri
di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 20 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione.
3. Ai
fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari,
anche di
carattere tecnico, che hanno inizio
entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si
concludono nel termine di 25
giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.
4.
Dell'esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni
comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e
delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si
svolge
l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al
riguardo. Decorsi
tali
termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive
Amministrazioni
assumono autonome determinazioni
definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per
iscritto le loro osservazioni o
richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19,
quarto
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
5. (6).
(6)
Aggiunge il comma 4-bis all'art. 58, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
60.
Procedure di raffreddamento dei conflitti.
1. Ai
fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste
dall'articolo 8,
comma
3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le
procedure ed i
tempi
previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre
1979,
n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti
ai quali sono
affiancati, in ordine a questioni
di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute
nel
presente decreto.
61.
Buono-pasto.
1.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge
18 maggio 1989, n.
203,
nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
stessa legge, allorché si
provvede ricorrendo ad esercizi
privati, l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato ove inferiore a
lire
9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le
Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere
tramite la
concessione di un buono-pasto
giornaliero dell'importo di lire 9.000.
3.
L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti
iscritti nei competenti
capitoli di bilancio.
62.
Asili nido.
1.
Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei
limiti degli stanziamenti
relativi ai capitoli ad esse
inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può
concedere il rimborso, anche
parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli
a
carico.
63.
Tutela legale.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n.
395, si
applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.
64.
Servizi interni di caserma.
1. (7).
2. Le
ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al
pagamento per
esaurimento delle risorse di cui al
comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31
dicembre dell'anno successivo a
quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste
del
personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
(7)
Sostituisce l'art. 17, L. 10 ottobre 1986, n. 668, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
65.
Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
1. Ai
marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, con almeno
due
anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non
anteriore al 1° settembre
1995, è
attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la
tredicesima mensilità e
per
l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza
tra il proprio livello di
inquadramento ed il livello
retributivo superiore.
2.
L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio
1998-2000 nella
misura
annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai
tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque
prestato, è
attribuito l'emolumento
pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel
comma
2.
4. I
benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in
caso di passaggio
al
livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la
determinazione degli scatti
gerarchici di stipendio.
66.
Norme transitorie e finali.
1.
Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti
organizzativi di cui
all'articolo 54, comma 2, per ciò
che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione
preventiva ai COCER, i quali entro
15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti
pareri
anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto
verbale.
2.
L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11
ottobre
1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n.
59/Finanze, foglio n.
173 -
al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale
specializzato
delle
Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e
reparti logistico-
addestrativi a supporto del
dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.
67.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.
1. Le
procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima
applicazione, ai sensi del
citato
articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
a) la
costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il
personale delle Forze
armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto
legislativo n. 124
del
1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive
modificazioni ed
integrazioni, anche verificando la
possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle
normative richiamate per i
lavoratori del pubblico impiego;
b) la
misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e
di quella
dovuta
dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote
stesse;
c) le
modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le
voci retributive
utili
per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di
trattamento di fine
rapporto da destinare a previdenza
complementare.
2.
Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente
aderisce ai fondi
stessi.
68.
Proroga di efficacia di norme.
1. Al
personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto
con il presente
decreto, le norme dei decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e 10 maggio 1996,
n.
359.
69.
Copertura finanziaria.
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4
miliardi per il l998, in
lire
541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede
con utilizzo delle
autorizzazioni di spesa previste
dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre
1998,
n. 449, per gli anni 1998-2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione
dei contratti del
personale delle Amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale
militare e quello dei Corpi di
polizia e delle università, riportato nell'ambito dell'unità previsionale di
base
«Fondi da ripartire per oneri di personale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica per gli anni medesimi.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad appostare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.