ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

CONTRATTO DI LAVORO 1998 - 1999
FORZE DI POLIZIA

 

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, S.O.

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimentodi concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, ai fini
della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate; 
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il
quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia  penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195»;
Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il quadrangolare 1998-2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP - F.S.P.

(FEDERAZIONE NAZIONALE LISIPO-SODIPO) - PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA

(PATTO FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la Polizia

Penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA PENITENZIARIA - OSAPP-CGIL/POLIZIA

PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - SINAPPE - COORDINAMENTO

SINDACALE SIALPE-SAG; per il Corpo Forestale dello Stato: SAPAF - CISL/CORPO

FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO -

CGIL/CORPO FORSTALE DELLO STATO;

Visto lo «schema di provvedimento di concertazione» riguardante il quadriennio 1998-2001, per gli

aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle

Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza),

concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data

17 febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,

dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla

Sezione COCER Guardia di Finanza;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85;

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo

periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999 con la quale

sono stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del

medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di

polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad

ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con Ministri

dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;

 Emana il seguente decreto:

 TITOLO I

Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e 
Corpo Forestale dello Stato)

 1. Area di applicazione e durata.

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il

presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia

Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale

ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa

ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte

economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese

successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione

programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di

inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal

nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),

del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 2. Nuovi stipendi.

 1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.

359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IVlire 68.000Livello Vlire 71.000Livello VIlire 77.000Livello VI-bislire 80.000Livello VIIlire 83.000Livello VII-bislire 86.500Livello VIIIlire 90.000Livello IXlire 101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IVlire 37.000Livello Vlire 39.000Livello VIlire 42.000Livello VI-bislire 43.500Livello VIIlire 45.000Livello VlI-bislire 47.000Livello VIIIlire 49.000Livello IXlire 55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi

sono:

Livello IVlire 13.519.000Livello Vlire 14.773.000Livello VIlire 16.371.000Livello VI-bislire 17.623.000Livello VIIlire 18.875.000Livello VII-bislire 20.263.000Livello VIIIlire 21.651.000Livello IXlire 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto

dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

 3. Effetti dei nuovi stipendi.

 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla

tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di

buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute

previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre

analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-

1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo

provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di

vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli

scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si

applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure

orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

 

4. Indennità pensionabile.

 

1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di

seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

a) dal 1° settembre 1998

 

QUALIFICHE

Vice questore aggiunto equalificheequiparatelire1.128.000Commissario capo""lire1.103.000Commissario""lire1.088.000Vice commissario""lire1.051.000Ispettore superiore S.U.PS. ""lire1.071.000Ispettore capo""lire1.021.000Ispettore""lire985.000Vice ispettore""lire942.000Sovrintendente capo""lire980.000Sovrintendente""lire913.000Vice sovrintendente""lire908.000Assistente capo""lire805.000Assistente""lire725.000Agente scelto""lire660.000Agente""lire604.000

b) dal 1° ottobre 1999

 

QUALIFICHE

Vice questore aggiunto equalificheequiparatelire1.145.000Commissario capo""lire1.120.000Commissario""lire1.104.000Vice commissario""lire1.067.000Ispettore superiore S.U.PS.""lire1.087.000Ispettore capo""lire1.037.000Ispettore""lire1.000.000Vice ispettore""lire956.000Sovrintendente capo""lire995.000Sovrintendente""lire927.000Vice sovrintendente""lire922.000Assistente capo""lire818.000Assistente""lire736.000Agente scelto""lire670.000Agente""lire614.000

c) dal 31 dicembre 1999

 

QUALIFICHE

Vice questore aggiunto equalificheequiparatelire1.162.000Commissario capo""lire1.140.000Commissario""lire1.130.000Vice commissario""lire1.083.000Ispettore superiore S.U.PS.""lire1.103.000Ispettore capo""lire1.053.000Ispettore""lire1.015.000Vice ispettore""lire976.000Sovrintendente capo""lire1.010.000Sovrintendente""lire941.000Vice sovrintendente""lire936.000Assistente capo""lire829.000Assistente""lire747.000Agente scelto""lire680.000Agente""lire622.000

2. Dal 1° settembre 1998, è soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

 

5. Assegno funzionale.

 

1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.

359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di

servizio sottoindicati:

Qualifiche19 anni di

servizio29 anni si

servizioLireLireAgente equalificheequiparate1.365.0001.785.000Agente scelto""1.365.0001.785.000Assistente""1.365.0001.785.000Assistente capo""1.365.0001.785.000Vice sovrintendente""1.785.0002.625.000Sovrintendente""1.785.0002.625.000Sovrintendente capo""1.785.0002.625.000Vice ispettore""1.820.0002.675.000Ispettore""1.820.0002.675.000Ispettore capo""1.820.0002.675.000Ispettore superiore S.U.PS.""1.820.0002.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli

ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato,

provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente

al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche19 anni di

servizio29 anni si

servizioLireLireVice commissario equalificheequiparate2.205.0002.835.000Commissario""2.205.0002.835.000Commissario capo""2.940.0004.725.000Vice questore aggiunto""3.360.0004.725.000

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei

requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,

escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una

sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

 

 

6. Trattamento di missione.

 

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il

mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del

biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.

2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive

modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti

al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del

procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si

continua ad applicare l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità

oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia

impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso

per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole

Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di

carattere operativo che coinvolgano più unita di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più

conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli

eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei

relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale

interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per

fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto

sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è

consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non

risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella

località stessa.

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa

consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al

50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero

importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita,

nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione,

ove richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.

9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 147 del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all articolo

6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

 

 

7. Assegnazione temporanea.

 

1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto

domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati,

l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non

superiore a sessanta giorni, rinnovabile.

2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque

previsti per il servizio fuori sede.

3. Annualmente le Amministrazioni comunicano: il numero delle assegnazioni temporanee e dei

relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

 

 

8. Trattamento economico di trasferimento.

 

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle

masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre

1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati,

anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio l999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio,

ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per

ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura

quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino

all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali

casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'articolo

1, comma 3, della stessa legge.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione

dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del

beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei

competenti capitoli di bilancio.

5. A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non

fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è

dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio,

o nelle località viciniori consentite, un indennità di L. 1.500.000.

 

 

9. Specializzazioni.

 

1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale

quadro.

 

 

10. Presenza qualificata.

 

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è

soppresso.

2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola

Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite

dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.

 

 

11. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

 

1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad

ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla

criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla

base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui

all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto

1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.

395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.

 

 

12. Indennità di presenza notturna e festiva.

 

1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le

ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 359 del 1996 e rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei

giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il

compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del

1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella

misura lorda di lire 63.000.

 

 

13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e

relative indennità supplementari.

 

1. Il personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,

di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a

parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un indennità di misura inferiore a quella di

cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

2. Le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni,

competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle

condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni

indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.

3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale

dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

 

 

14. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

 

1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei

servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:

a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma

10, della legge 23 dicembre 1998, n.449;

b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per

promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

d) gli importi derivanti dalla riduzione, pan all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001,

degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;

e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.

 

 

15. Utilizzazione del fondo.

 

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 e finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di

qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi

istituzionali.

2. Il fondo indicato al comma 1 e utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a),

in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. Le risorse di cui all articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

 

16. Orario di lavoro.

 

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, è

tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione

dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e

verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo

2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e

subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore,

non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili

modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,

comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato

dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

 

 

17. Tutela delle lavoratrici madri.

 

1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il

personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli

fino a 6 anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni

continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto

disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992;

d) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età,

di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il

corso stesso si svolge.

 

 

18. Congedo ordinario.

 

1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo

14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso

non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio

del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il

personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia finito di congedo nel corso dell'anno per

indifferibili esigenze di servizio.

 

 

19. Congedi straordinari.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si

applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente

decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi

compresa la donazione di midollo osseo.

3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di

congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.

4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di

andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi

motivi.

 

 

20. Diritto allo studio.

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il

diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra

località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in

sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che

abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori

dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il

tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle

150 ore.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici

territoriali.

5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto

allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli

esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

 

 

21. Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento.

 

1.  (2).

2. Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 22,

comma 5, il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel

corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.

 

(2) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 22, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

 

 

22. Relazioni Sindacali.

 

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle

Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di

incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle

condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) contrattazione collettiva:

a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le

procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il

miglioramento dell'efficienza dei servizi;

a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c) esame;

d) consultazione;

e) forme di partecipazione;

f) norme di garanzia.

 

 

23. Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata.

 

1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo

delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione

sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).

2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative

piattaforme.

3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne

costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.

4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto

collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.

5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle

seguenti materie di contrattazione:

a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le

risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità

per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo

su tale punto avrà cadenza annuale;

b) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle

procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi,

nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;

d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in

missione;

e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro

straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,

particolari esigenze di servizio;

g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto

periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari

aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3,

comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:

a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a),

secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi

aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui

all'articolo 28, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai

tempi ed alle modalità;

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche

delle azioni positive di chi alla legge 10 aprile 1991 n. 125.

 

 

24. Informazione.

 

1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.

2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo

alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente

decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative

concernenti:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

b) la mobilità esterna del personale a domanda;

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici

di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

d) l'applicazione del riposo compensativo;

e) la programmazione di turni di reperibilità;

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e fornita a livello centrale

e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a

livello di Amministrazione centrale.

4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

a) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

b) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a

migliorare l'efficienza dei servizi;

c) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione

della legge n. 626 del 1994.

5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo

sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette

Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con

cadenza semestrale.

6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna

Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale

firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di

Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto

dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio

della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato

potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

 

 

25. Esame.

 

1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma

3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni

Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il

presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle

suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non

richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine

tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per

motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni

definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti

unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono

sulle stesse iniziative conflittuali.

3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24

e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel

rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie

dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria

le informazioni necessarie.

 

 

26. Consultazione.

 

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere

generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima

da seguirsi negli scrutini per le promozioni;

c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi

generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del

lavoro.

2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della

Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza

particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale

recepito con il presente decreto.

3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la

materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale

nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

 

 

27. Forme di partecipazione.

 

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali

firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il

coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e

riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di

organizzazione e gestione dell'Amministrazione.

2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si

incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali

firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per

un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la

programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A

seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il

presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame,

qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime

organizzazioni.

3.  (3).

4.  (4).

 

(3) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 20, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

(4) Sostituisce il comma 4 dell'art. 26, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fatto salvo quanto previsto dallo

stesso art. 26.

 

 

28. Norme di garanzia.

 

1. La corretta applicazione del titolo I del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione

delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195.

2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro

di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema

delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS.

nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla

commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la

specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30

giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione

controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che

successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è

comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.

3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un

rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti

dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie

dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

 

 

29. Proroga di efficacia degli accordi.

 

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione

decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando

non intervengano i successivi.

 

 

30. Distacchi sindacali.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del

personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei

contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia

penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra

le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa

vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia

penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le

organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno

1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità

fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per

la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate

per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a

quello in cui si effettua la ripartizione. Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le

assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione

pubblica 11 marzo 1996.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi

titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti

istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco

sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei

requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di

cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda

entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le

organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono

avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e

comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali

provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei

commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia

penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli

organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite

massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione

sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi

ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato

nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo

ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro

straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

 

31. Permessi sindacali.

 

1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia

penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli

organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della

normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco

sindacale ai sensi dell'articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di

quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali

retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è

determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di

polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.

3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel

comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della

normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della

polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del

personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999,

con riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 mano di ciascun anno. Nella ripartizione

del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al

10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è

attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe

complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle

rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31

dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31

marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la

fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna

organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni

istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del

personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel

contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a

riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono

darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima,

tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso

sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma

scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata

provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle

Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore

corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun

dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui

al comma 4.

8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere

autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese,

previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta

nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza

del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il

cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato

nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro

straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

 

 

32. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.

 

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello

Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali

possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni

sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale

interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il

preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente

all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione

pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di

ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in

atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di

revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i

consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello

Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8

del medesimo articolo 31, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e

convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e

periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e

3 del citato articolo 31.

4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8,

comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al

personale in distacco sindacale retribuito.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

33. Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità.

 

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma

2 dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive

organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione

dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori

od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare

le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del

quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa

documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano,

entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del

contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal

medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo

sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni

associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi

dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe

siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3. In attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni e integrazioni, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un

comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad

ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative

alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato -

utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,

predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono

tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per

qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno

precedente.

5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli

e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per

qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno

precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il

Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre

ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi

indicati nei commi 1, 4 e 5 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il

Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse

Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento

risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato

dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza

del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo

stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge

29 marzo 1983, n. 93.

8. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali

in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

9. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

34. Tutela dei dirigenti sindacali.

 

1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza

del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad

ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta

dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda,

essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria

Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi

due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a

seguito di concorso.

3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale

dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con

la stessa.

4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla

subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del

1995.

 

 

35. Buono-pasto.

 

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio, 1989, n.

203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si

provvede ricorrendo ad esercizi privati. L'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore,

a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere

tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.

3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti

capitoli di bilancio.

 

 

36. Asili nido.

 

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti

relativi ai capitoli ed esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può

concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli

a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul

piano nazionale.

2. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalità di cui al

comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.

 

 

37. Tutela legale.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.

395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.

 

 

38. Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

 

1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e

corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da

data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido

anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla

differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella

misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori,

con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al

comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di

passaggio, al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli

scatti gerarchici di stipendio.

 

 

39. Norme transitorie e finali.

 

1. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11

ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n.

173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato

delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico -

addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

 

 

40. Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

 

1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi

dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze

armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile

1993, n.124, della legge 8 agosto 1995, n. 335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai

sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella

dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive

utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine

rapporto da destinare a previdenza complementare.

2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi

stessi.

 

 

TITOLO II

Delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)

 

41. Area di applicazione e durata.

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il

presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di

finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa

ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte

economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese

successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione

programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del

tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici

previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

 

42. Nuovi stipendi.

 

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.

359, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello Vlire 71.000Livello VIlire 77.000Livello VI-bislire 80.000Livello VIIlire 83.000Livello VII-bislire 86.500Livello VIIIlire 90.000Livello IXlire 101.000.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello Vlire 39.000Livello VIlire 42.000Livello VI-bislire 43.500Livello VIIlire 45.000Livello VII-bislire 47.000Livello VIIIlire 49.000Livello IXlire 55.000.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,

sono:

Livello Vlire 14.773.000Livello VIlire 16.371.000Livello VI-bislire 17.623.000Livello VIIlire 18.875.000Livello VII-bislire 20.263.000Livello VIIIlire 21.651.000Livello IXlire 24.851.000.

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto

dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

 

 

43. Effetti dei nuovi stipendi.

 

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla

tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di

buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute

previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre

analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-

1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo

provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di

vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli

scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si

applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure

orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

 

 

44. Indennità pensionabile.

 

1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, a decorrere dalle date di

seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

a) dal 1° settembre 1998

GradiLireTenente Colonnello1.128.000Maggiore1.103.000Capitano1.088.000Tenente1.051.000Sottotenente1.011.000Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante1.071.000Maresciallo capo1.021.000Maresciallo ordinario985.000Maresciallo942.000Brigadiere capo980.000Brigadiere913.000Vice brigadiere908.000Appuntato scelto805.000Appuntato725.000Carabiniere scelto e finanziere scelto660.000Carabiniere e finanziere604.000;b) dal 1° ottobre 1999GradiLireTenente colonnello1.145.000Maggiore1.120.000Capitano1.104.000Tenente1.067.000Sottotenente1.027.000Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante1.087.000Maresciallo capo1.037.000Maresciallo ordinario1.000.000Maresciallo956.000Brigadiere capo995 000Brigadiere927.000Vice brigadiere922.000Appuntato scelto818.000Appuntato736.000Carabiniere scelto e finanziere scelto670.000Carabiniere e finanziere614.000;c) dal 31 dicembre 1999GradiLireTenente colonnello1.162.000Maggiore1.140.000Capitano1.130.000Tenente1.083.000Sottotenente1.043.000Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante1.103.000Maresciallo capo1.053.000Maresciallo ordinario1.015.000Maresciallo976.000Brigadiere capo1.010.000Brigadiere941.000Vice brigadiere936.000Appuntato scelto829.000Appuntato747.000Carabiniere scelto e finanziere scelto680.000Carabiniere e finanziere622.000.

2. Dal 1° settembre 1998 è soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

 

45. Assegno funzionale.

 

1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica

10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento

degli anni di servizio sono indicati:

Gradi19 anni di servizio29 anni di servizioLireLireCarabiniere e finanziere1.365.0001.785.000Carabiniere scelto e finanziere scelto1.365.0001.785.000Appuntato1.365.0001.785.000Appuntato scelto1.365.0001.785.000Vice brigadiere1.785.0002.625.000Brigadiere1.785.0002.625.000Brigadiere capo1.785.0002.665.000Maresciallo1.820.0002.675.000Maresciallo ordinario1.820.0002.675.000Maresciallo capo1.820.0002.675.000Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante1.820.0002.675.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14

del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi

annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Gradi19 anni di servizio29 anni di servizioLireLireSottotenente2.205.0002.835.000Tenente2.205.0002.835.000Capitano2.205.0002.835.000Maggiore2.940.0004.725.000Tenente colonnello3.360.0004.725.000.

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei

requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,

escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una

sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella

media".

 

 

46. Trattamento di missione.

 

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il

mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del

biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.

2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive

modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti

al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a

Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed

esclusivamente allorché l'interessato sia stato-prosciolto o assolto in via definitiva.

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità

oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia

impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso

per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole

Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di

carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più

conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli

eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei

relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale

interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per

fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto

sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è

consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non

risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella

località stessa.

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa

consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al

50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero

importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita,

nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione,

ove richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.

9. L'Amministrazione, in caso di frequenza di corsi può disporre l'assegnazione in sistemazioni

alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per

l'accasermamento.

10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 147 del 1990, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 ed

all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

 

 

47. Aggregazione.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio l999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di

Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei

confronti del personale in servizio permanente o coniugato.

 

 

48. Trattamento economico di trasferimento.

 

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle

masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre

1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati,

anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio,

ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove

prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata,

il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino

all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali

casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'articolo

1, comma 3, della stessa legge.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione

dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del

beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei

competenti capitoli di bilancio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non

fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è

dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio,

o nelle località viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.

 

 

49. Preserva qualificata.

 

1. L'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è soppresso.

2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 16 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola

Amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'articolo 53 del presente decreto ed è gestito

secondo le modalità definite al comma 3 dello stesso articolo.

 

 

50. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

 

1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della

Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che

esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale

e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di

terzi.

2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, è estesa al

personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta,

traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità,

radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno

dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui

all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto

1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.

395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.

 

 

51. Indennità di presenza notturna e festiva.

 

1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le

ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 359 del 1996 è rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei

giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il

compenso di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del

1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella

misura lorda di lire 63.000.

 

 

52. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e

relative indennità supplementari.

 

1. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,

di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio

permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura

inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

2. Le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni,

competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1, che si trovi nelle

condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni

indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995

e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

 

 

53. Efficienza dei servizi istituzionali.

 

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati

obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da

ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da:

a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma

10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti

nell'efficienza dei servizi;

d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001,

degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;

e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49.

2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di

finanza;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche

responsabilità o disagio;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi

Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59,

sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, i utilizzazione delle risorse indicate al

comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione

dei compensi previsti dal presente articolo.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

 

54. Orario di lavoro.

 

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 41, comma 1, è

tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del

decreto per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e

verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo

2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è

subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore,

non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili

modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,

comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato

dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

 

 

55. Licenza ordinaria.

 

1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del

1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la

licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il

personale in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per

indifferibili esigenze di servizio.

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

 

 

56. Licenze straordinarie e aspettative.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si

applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,

al personale di cui all'articolo 41, comma 1.

2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi

compresa la donazione di midollo osseo.

3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di

licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.

4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di

andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi

motivi.

6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del

trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.

 

 

57. Diritto allo studio.

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il

diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra

località ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro

in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che

abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori

dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il

tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle

150 ore.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici

territoriali.

5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto

allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli

esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

 

 

58. Elevazione e aggiornamento culturale.

 

1.  (5).

 

(5) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 55, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

 

 

59. Informazione.

 

1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine:

a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai

sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalità di attribuzione delle risorse aggiuntive di

cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;

c) alle modalità attuative della disciplina del riposo compensativo.

2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative

riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 20 giorni dalla data di

ricezione della comunicazione.

3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di

carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si

concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

4. Dell'esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali

divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si

svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi

tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni

assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per

iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19,

quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

5.  (6).

 

(6) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 58, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

 

 

60. Procedure di raffreddamento dei conflitti.

 

1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8,

comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i

tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre

1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono

affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute

nel presente decreto.

 

 

61. Buono-pasto.

 

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.

203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si

provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato ove inferiore a

lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la

concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.

3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti

capitoli di bilancio.

 

 

62. Asili nido.

 

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti

relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può

concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli

a carico.

 

 

63. Tutela legale.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.

395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.

 

 

64. Servizi interni di caserma.

 

1.  (7).

2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per

esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31

dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste

del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

 

(7) Sostituisce l'art. 17, L. 10 ottobre 1986, n. 668, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

 

 

65. Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

 

1. Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno

due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre

1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e

per l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di

inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella

misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è

attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel

comma 2.

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio

al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti

gerarchici di stipendio.

 

 

66. Norme transitorie e finali.

 

1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui

all'articolo 54, comma 2, per ciò che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione

preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti

pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.

2. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11

ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n.

173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato

delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-

addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

 

 

67. Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

 

1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del

citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze

armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124

del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed

integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle

normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella

dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive

utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine

rapporto da destinare a previdenza complementare.

2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi

stessi.

 

 

68. Proroga di efficacia di norme.

 

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente

decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e 10 maggio 1996,

n. 359.

 

 

69. Copertura finanziaria.

 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4 miliardi per il l998, in

lire 541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle

autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre

1998, n. 449, per gli anni 1998-2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del

personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale

militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, riportato nell'ambito dell'unità previsionale di

base «Fondi da ripartire per oneri di personale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad appostare,

con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.