
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
CONTRATTO DI LAVORO 1998 -
1999
FORZE DI POLIZIA
D.P.R. 16 marzo 1999, n.
254
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180,
S.O.
Recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimentodi
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999.<![endif]>
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in
attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di
concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità, ai fini della adozione di separati decreti
del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle
Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con
esclusione dei
dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario
di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica,
le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di
Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale
dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze
Armate;
Viste
in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le
delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per
il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante «Individuazione
della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n.
195»;
Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il quadrangolare
1998-2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte
economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato),
sottoscritta, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
data 17 febbraio 1999
dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali
rappresentative sul
piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP - F.S.P.
(FEDERAZIONE NAZIONALE
LISIPO-SODIPO) - PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA
(PATTO
FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la Polizia
Penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA
PENITENZIARIA - OSAPP-CGIL/POLIZIA
PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA
PENITENZIARIA - SINAPPE - COORDINAMENTO
SINDACALE SIALPE-SAG; per il Corpo
Forestale dello Stato: SAPAF - CISL/CORPO
FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS -
UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO -
CGIL/CORPO FORSTALE DELLO
STATO;
Visto
lo «schema di provvedimento di concertazione» riguardante il quadriennio
1998-2001, per gli
aspetti
normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle
Forze
di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia
di Finanza),
concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data
17
febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri,
dal
Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER
Carabinieri, dalla
Sezione
COCER Guardia di Finanza;
Vista
la legge 27 dicembre 1997, n. 450;
Vista
la legge 23 dicembre 1998, n. 449;
Visto
l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85;
Visto
il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.
186;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7,
comma 11, ultimo
periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo
1999 con la quale
sono
stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.
195,
previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni
di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7, l'ipotesi di
accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di
polizia
ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di
polizia ad
ordinamento militare in precedenza
indicati;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con Ministri
dell'interno, della difesa, delle
finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO
I
Forze di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e
Corpo
Forestale dello Stato)
1.
Area di applicazione e durata.
1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il
presente decreto si applica al
personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia
Penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Il
presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la
parte normativa
ed è
valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi
effetti.
3. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte
economica del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.
Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta
per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal
nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a),
del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
2.
Nuovi stipendi.
1.
Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n.
359,
sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
IVlire 68.000Livello Vlire 71.000Livello VIlire 77.000Livello VI-bislire
80.000Livello VIIlire 83.000Livello VII-bislire 86.500Livello VIIIlire
90.000Livello IXlire 101.000
2. Gli
aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal
1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello
IVlire 37.000Livello Vlire 39.000Livello VIlire 42.000Livello VI-bislire
43.500Livello VIIlire 45.000Livello VlI-bislire 47.000Livello VIIIlire
49.000Livello IXlire 55.000
4. Gli
aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di
quello successivo.
5. I
valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione
dei precedenti commi
sono:
Livello
IVlire 13.519.000Livello Vlire 14.773.000Livello VIlire 16.371.000Livello
VI-bislire 17.623.000Livello VIIlire 18.875.000Livello VII-bislire
20.263.000Livello VIIIlire 21.651.000Livello IXlire 24.851.000
6. Gli
importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto
dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
3.
Effetti dei nuovi stipendi.
1.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I
benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto,
riguardante il biennio 1998-
1999,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo
provvedimento, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza
del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano
solo gli
scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
3. Ai
fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del
presente decreto si
applica
l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli
aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla
determinazione delle misure
orarie
del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
4. Indennità pensionabile.
1. Le
misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo
1984,
n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a
decorrere dalle date di
seguito
indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
a) dal
1° settembre 1998
QUALIFICHE
Vice
questore aggiunto equalificheequiparatelire1.128.000Commissario
capo""lire1.103.000Commissario""lire1.088.000Vice
commissario""lire1.051.000Ispettore superiore S.U.PS. ""lire1.071.000Ispettore
capo""lire1.021.000Ispettore""lire985.000Vice
ispettore""lire942.000Sovrintendente
capo""lire980.000Sovrintendente""lire913.000Vice
sovrintendente""lire908.000Assistente
capo""lire805.000Assistente""lire725.000Agente
scelto""lire660.000Agente""lire604.000
b) dal
1° ottobre 1999
QUALIFICHE
Vice
questore aggiunto equalificheequiparatelire1.145.000Commissario
capo""lire1.120.000Commissario""lire1.104.000Vice
commissario""lire1.067.000Ispettore superiore S.U.PS.""lire1.087.000Ispettore
capo""lire1.037.000Ispettore""lire1.000.000Vice
ispettore""lire956.000Sovrintendente
capo""lire995.000Sovrintendente""lire927.000Vice
sovrintendente""lire922.000Assistente
capo""lire818.000Assistente""lire736.000Agente
scelto""lire670.000Agente""lire614.000
c) dal
31 dicembre 1999
QUALIFICHE
Vice
questore aggiunto equalificheequiparatelire1.162.000Commissario
capo""lire1.140.000Commissario""lire1.130.000Vice
commissario""lire1.083.000Ispettore superiore S.U.PS.""lire1.103.000Ispettore
capo""lire1.053.000Ispettore""lire1.015.000Vice
ispettore""lire976.000Sovrintendente
capo""lire1.010.000Sovrintendente""lire941.000Vice
sovrintendente""lire936.000Assistente
capo""lire829.000Assistente""lire747.000Agente
scelto""lire680.000Agente""lire622.000
2. Dal
1° settembre 1998, è soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente
della
Repubblica 31 luglio 1995, n.
395.
5.
Assegno funzionale.
1.
L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
giugno
1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n.
359 del
1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di
servizio sottoindicati:
Qualifiche19 anni di
servizio29 anni si
servizioLireLireAgente
equalificheequiparate1.365.0001.785.000Agente
scelto""1.365.0001.785.000Assistente""1.365.0001.785.000Assistente
capo""1.365.0001.785.000Vice
sovrintendente""1.785.0002.625.000Sovrintendente""1.785.0002.625.000Sovrintendente
capo""1.785.0002.625.000Vice
ispettore""1.820.0002.675.000Ispettore""1.820.0002.675.000Ispettore
capo""1.820.0002.675.000Ispettore superiore S.U.PS.""1.820.0002.675.000
2. Per
gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia
di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli
Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori,
l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359
del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche19 anni di
servizio29 anni si
servizioLireLireVice commissario
equalificheequiparate2.205.0002.835.000Commissario""2.205.0002.835.000Commissario
capo""2.940.0004.725.000Vice questore aggiunto""3.360.0004.725.000
3. Per
l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la
valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni
compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave
della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
6.
Trattamento di missione.
1. Il
personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il
mezzo aereo o il
mezzo
proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite
del costo del
biglietto ferroviario per la classe
consentita a tariffa d'uso.
2. Il
trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836
e successive
modificazioni compete al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al
servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile
solo alla conclusione del
procedimento ed esclusivamente
allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si
continua ad applicare l'articolo
116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per i
procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.
3. Al
personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del
viaggio, l'indennità
oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale
stesso sia
impiegato oltre la durata del turno
giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso
per
lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta
dalle singole
Amministrazioni negli ordinari
stanziamenti di bilancio.
4. In
caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari
attività di servizio di
carattere operativo che coinvolgano
più unita di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più
conveniente e comunque con costi
non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli
eventuali fruitori, ha facoltà di
locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei
relativi capitoli, appartamenti
ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale
interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per
fruizione di alloggio gratuito
secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto
sono
rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei
casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei
giorni è
consentito il rimborso delle spese
per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non
risulti
economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera
consentita nella
località stessa.
6. Al
personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
all'Amministrazione non possa
consumare i pasti, ove ne maturi il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al
50% del
limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al
personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una
somma pari all'intero
importo
delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della
categoria consentita,
nonché
l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La
località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione,
ove
richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.
9.
Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 147
del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del
1995 e all articolo
6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.
7.
Assegnazione temporanea.
1.
L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale
che ne abbia fatto
domanda, per gravissimi motivi di
carattere familiare o personale adeguatamente documentati,
l'assegnazione anche in
sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non
superiore a sessanta giorni,
rinnovabile.
2.
L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e
rimborsi comunque
previsti per il servizio fuori
sede.
3.
Annualmente le Amministrazioni comunicano: il numero delle assegnazioni
temporanee e dei
relativi rinnovi alle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
8.
Trattamento economico di trasferimento.
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18
dicembre
1973,
n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con
trasportatori privati,
anche
oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A
decorrere dal 1° gennaio l999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista
l'alloggio di servizio,
ne
abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda,
ove prevista, per
ottenerlo, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di
servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali
casi il
trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai
sensi dell'articolo
1,
comma 3, della stessa legge.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i
sei mesi.
4.
L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti
iscritti nei
competenti capitoli di
bilancio.
5. A
decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorità che non
fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, è
dovuta
in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio,
o nelle
località viciniori consentite, un indennità di L. 1.500.000.
9.
Specializzazioni.
1.
L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di
accordo nazionale
quadro.
10.
Presenza qualificata.
1.
L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, è
soppresso.
2. Lo
stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 7
del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359
del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola
Amministrazione, confluisce nel
fondo di cui all'articolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite
dall'articolo 23, comma 5, lettera
a), del presente decreto.
11.
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A
decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle
forze di polizia ad
ordinamento civile che eserciti
precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla
criminalità, nonché tutela della
normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla
base di
ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e
strutture di terzi.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in
sede di cui
all'articolo 5 della legge 27
maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto
1978,
n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n.
395,
sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
12.
Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A
decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che
si effettua tra le
ore 22
e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 359 del 1996 e
rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei
giorni
di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e
Ferragosto, il
compenso di cui al comma 3
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del
1996,
in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è
rideterminato nella
misura
lorda di lire 63.000.
13.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco e
relative indennità
supplementari.
1. Il
personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo,
di
pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al
ruolo superiore e, a
parità
di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un indennità di misura
inferiore a quella di
cui sia
già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le
indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni,
competono dal 1° gennaio 1999 anche
al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle
condizioni d'impiego previste dal
medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni
indennità accessoria, compresa
l'indennità pensionabile.
3. Per
il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del
Corpo Forestale
dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1995 e
successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
14.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per
ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per
l'efficienza dei
servizi
istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) la
relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui
all'articolo 2, comma
10,
della legge 23 dicembre 1998, n.449;
b) i
risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo
43, comma 7, della
legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c) le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi
per
promuovere miglioramenti
nell'efficienza dei servizi;
d) gli
importi derivanti dalla riduzione, pan all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e
al 3% per il 2001,
degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli
appositi capitoli di bilancio;
e)
l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.
15.
Utilizzazione del fondo.
1. Il
Fondo di cui all'articolo 14 e finalizzato da ogni singola Amministrazione al
raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi
istituzionali.
2. Il
fondo indicato al comma 1 e utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 23,
comma 5, lettera a),
in
particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a)
incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
d)
compensare la presenza qualificata;
e)
compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi.
3. Le
risorse di cui all articolo 14 non possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.
16.
Orario di lavoro.
1. La
durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In
aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui
all'articolo 1, comma 1, è
tenuto
ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino
alla definizione
dell'accordo per il biennio
economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e
verificato che le Amministrazioni
abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo
2000
stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale
prestazione obbligatoria e
subordinata alla possibilità che il
relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal
1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che
coprano le 24 ore,
non si
applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le
necessarie, stabili
modifiche agli assetti
organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. Il
personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del
tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato
dall'espletamento del turno
ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
17.
Tutela delle lavoratrici madri.
1.
Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il
personale di cui all'articolo 1,
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli
fino a
6 anni di età;
b)
esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni
continuativi articolati sulle 24
ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c)
esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto
disabile ai sensi della legge n.
104 del 1992;
d)
possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli
fino al 12° anno di età,
di
frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il
corso
stesso si svolge.
18.
Congedo ordinario.
1. Al
pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi
previsti dall'articolo
14,
comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche
quando lo stesso
non sia
stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per
dispensa dal servizio
del
dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
2. Il
congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno
successivo, qualora il
personale in servizio all'estero di
cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395
del 1995 non abbia finito di congedo nel corso dell'anno per
indifferibili esigenze di
servizio.
19.
Congedi straordinari.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si
applicano, a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Il
congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione
di organi, ivi
compresa la donazione di midollo
osseo.
3. A
parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso
numero di giornate di
congedo
straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4. Le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15,
comma 2, del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il
personale accasermato.
5. Al
personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle
spese di viaggio di
andata
e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo
straordinario per gravi
motivi.
20.
Diritto allo studio.
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 31
luglio
1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati
nella sede di servizio, il
diritto
alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi
svolti in altra
località. In tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in
sede
sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore
medesime.
2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra
sede di servizio che
abbia
già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non
si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o
postuniversitari fuori
dalla
sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi
corsi, e pertanto il
tempo
necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può
essere computato nelle
150
ore.
4. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli
Enti pubblici
territoriali.
5. Per
la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150
ore per il diritto
allo
studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente
precedenti agli
esami
sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
21.
Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento.
1. (2).
2. Le
giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui
all'articolo 22,
comma
5, il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano
utilizzate nel
corso
dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.
(2)
Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 22, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
22.
Relazioni Sindacali.
1. Il
sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle
Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di
incrementare e mantenere elevata
l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla
crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il
sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a)
contrattazione collettiva:
a1) la
contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i
tempi e le
procedure previste dall'articolo 3,
comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,
individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di
qualificati obiettivi e il
miglioramento dell'efficienza dei
servizi;
a2)
accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b)
informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c)
esame;
d)
consultazione;
e)
forme di partecipazione;
f)
norme di garanzia.
23.
Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata.
1.
L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro
competente, o un suo
delegato, e una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale firmataria dell'accordo
nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).
2. Le
relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla
data di entrata
in
vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali
presentano le relative
piattaforme.
3.
L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le
materie che ne
costituiscono oggetto devono essere
trattate in un'unica sessione.
4.
L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto
stabilito nel contratto
collettivo nazionale né comportare
oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le
procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna
Amministrazione sulle
seguenti materie di
contrattazione:
a)
individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di
esse, a cui destinare le
risorse
del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14;
definizione delle modalità
per la
loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di
verifica. L'accordo
su tale
punto avrà cadenza annuale;
b)
princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6,
unitamente alle
procedure di perfezionamento in
caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi,
nonché
per le determinazioni dei periodi di validità;
c)
individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
d)
criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio
utilizzabili dal personale in
missione;
e)
criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f)
criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione
di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire
ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di
servizio;
g)
criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h)
criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i)
indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del
personale.
6. La
contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o
istituto o reparto
periferico di livello dirigenziale
individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto
previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3,
comma
7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti
materie:
a)
gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5,
lettera a),
secondo
le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei
successivi
aggiornamenti. Nel caso non si
pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui
all'articolo 28, comma 3, esprime
parere vincolante nel merito;
b)
criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale,
con riferimento ai
tempi
ed alle modalità;
c)
criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e
degli spacci;
d)
criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale;
e)
misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche
delle
azioni positive di chi alla legge 10 aprile 1991 n. 125.
24.
Informazione.
1.
L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2.
L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con
congruo anticipo
alle
rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente
decreto
la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle
conseguenti iniziative
concernenti:
a)
l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e
dei turni di servizio;
b) la
mobilità esterna del personale a domanda;
c) la
programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici
di
fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d)
l'applicazione del riposo compensativo;
e) la
programmazione di turni di reperibilità;
3. Per
le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e
fornita a livello centrale
e
periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2
l'informazione è fornita a
livello
di Amministrazione centrale.
4.
L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali
concernenti:
a) le
misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione
del lavoro;
b) la
qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di
massima volte a
migliorare l'efficienza dei
servizi;
c)
l'attuazione di programmi di formazione del personale;
d) le
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione
all'attuazione
della
legge n. 626 del 1994.
5. Per
le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato
forniscono le adeguate informazioni
alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente
decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette
Amministrazioni ed organizzazioni
sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con
cadenza
semestrale.
6.
L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo
scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra
le parti, ciascuna
Amministrazione trasmette alle
rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di
Amministrazione e delle commissioni
del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto
dei
singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, il rilascio
della
copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale
richiesta l'interessato
potrà
informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
25.
Esame.
1.
L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui
all'articolo 24, comma
3,
relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine,
nell'ambito di ogni
Amministrazione, ciascuna
organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto, ricevuta
l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle
suddette materie. Detto incontro -
a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non
richiedenti - ha inizio entro le 48
ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine
tassativo di quindici giorni dalla
ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per
motivi
di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome
determinazioni
definitive. Dell'esito dell'esame è
redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano
provvedimenti
unilaterali nelle materie in
argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle
stesse iniziative conflittuali.
3. Per
il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie
indicate negli articoli 24
e 26,
procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel
comma 1, nel
rispetto dei termini massimi ivi
stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con
il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria
le
informazioni necessarie.
26.
Consultazione.
1. La
consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la
definizione delle piante organiche;
b) la
gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere
generale concernenti lo stato
giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima
da
seguirsi negli scrutini per le promozioni;
c)
l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi
generali di organizzazione degli
uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro.
2. Per
le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
Amministrazioni della
Polizia
di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione,
acquisiscono senza
particolari formalità il parere
delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente
decreto.
3. La
consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1,
lettere a) e b); per la
materia
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello
centrale
nonché,
nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello
periferico.
27.
Forme di partecipazione.
1. È
costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione
del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e
riqualificazione del personale,
esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di
organizzazione e gestione
dell'Amministrazione.
2.
Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e
periferici si
incontrano, con cadenza
trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni
sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per
un
confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei
criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro
straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A
seguito
di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il
presente decreto sottopongono la
questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame,
qualora
nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle
medesime
organizzazioni.
3. (3).
4. (4).
(3)
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 20, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(4)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 26, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fatto salvo
quanto previsto dallo
stesso
art. 26.
28.
Norme di garanzia.
1. La
corretta applicazione del titolo I del presente decreto è assicurata anche
mediante l'attivazione
delle
procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio
1995,
n. 195.
2.
Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e
dall'accordo quadro
di
Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle
procedure del sistema
delle
relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le
Amministrazioni e le OO.SS.
nazionali sulla loro corretta
applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla
commissione paritetica di cui al
comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la
specifica e puntuale indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30
giorni
successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della
questione
controversa, predisponendo un
parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che
successivamente è inviato
all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è
comunque data conoscenza a tutte le
sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3.
Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta
da un
rappresentante dell'Amministrazione
e composta in pari numero da rappresentanti
dell'Amministrazione e da un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con
il presente decreto.
29.
Proroga di efficacia degli accordi.
1. Per
le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e
contrattazione
decentrata le Amministrazioni
applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando
non
intervengano i successivi.
30.
Distacchi sindacali.
1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali
autorizzabili a favore del
personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei
contingenti complessivi di n. 58
distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia
penitenziaria e di n. 9 distacchi
per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla
ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di
cui al comma 1 tra
le
organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai
sensi della normativa
vigente, provvede, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno
1999, e
successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione,
che ha validità
fino
alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per
la
riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive
Amministrazioni accertate
per
ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a
quello
in cui si effettua la ripartizione. Per l'anno 1998, e fino alla successiva,
sono fatte salve le
assegnazioni effettuate sulla base
della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione
pubblica 11 marzo 1996.
3. Le
richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali
nazionali aventi
titolo
alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano
gli adempimenti
istruttori - acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti di cui al comma 4 ed alla
verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di
cui al
comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda
entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano
la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in
ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e
comunicata alle Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di
revoca.
4.
Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun
contingente indicato nei
commi 1
e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5.
Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi
sindacali, sino al limite
massimo
del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo
dell'organizzazione
sindacale con l'Amministrazione
interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi
ciascuno, ed escludendo la
frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I
periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato
nell'Amministrazione, salvo che ai
fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario. I predetti periodi sono
retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
31.
Permessi sindacali.
1. Per
l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
normativa vigente, nonché i
dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'articolo
30, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di
quanto
previsto dal presente articolo.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi
sindacali
retribuiti autorizzabili a favore
del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è
determinato rispettivamente in n.
470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di
polizia
penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla
ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali
indicati nel
comma 2
tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano
nazionale ai sensi della
normativa vigente, provvedono,
nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di
appartenenza del
personale interessato, sentite le
rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999,
con
riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 mano di ciascun anno.
Nella ripartizione
del
monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
civile la quota pari al
10% è
attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la
parte restante è
attribuita alle medesime
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle
rispettive Amministrazioni,
accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31
marzo,
in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in
via provvisoria la
fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna
organizzazione sindacale avente
titolo.
4.
Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della
specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare
organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono
concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel
contingente complessivo di cui ai
medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a
riunioni sindacali su convocazione
dell'Amministrazione.
5. I
dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al
presente articolo devono
darne
comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24
ore prima,
tramite
la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione
autorizza il permesso
sindacale salvo che non ostino
eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma
scritta
entro tre giorni.
6. In
caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione
sindacale interessata
provvederà a darne comunicazione al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
7.
Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione delle
Forze
di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in
misura pari alle ore
corrispondenti al turno di servizio
giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun
dirigente sindacale nove turni
giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui
al
comma 4.
8. Nel
limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono
essere
autorizzati permessi sindacali di
durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese,
previsti dal comma precedente, alle
organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta
nominativa alle Amministrazioni
centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza
del
cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale
prevista, autorizza il
cumulo
entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
9. I
permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono
retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
10. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto.
32.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.
1. I dipendenti della Polizia di Stato, del