
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Costituzione della Repubblica Italiana
Legge 27/12/1947
(in Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
Preambolo
Il Capo provvisorio dello Stato: Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana: Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
Promulga:
la Costituzione della Repubblica
Italiana nel seguente testo:
Articolo 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione;
Articolo 2
PRINCIPII FONDAMENTALI
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Articolo 3
PRINCIPII FONDAMENTALI
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Articolo 4
PRINCIPII FONDAMENTALI
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5
PRINCIPII FONDAMENTALI
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali: attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6
PRINCIPII FONDAMENTALI
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7
PRINCIPII FONDAMENTALI
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
PRINCIPII FONDAMENTALI
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino col l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 9
PRINCIPII FONDAMENTALI
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10
PRINCIPII FONDAMENTALI
L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali. Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.
Articolo 11
PRINCIPII FONDAMENTALI
L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12
PRINCIPII FONDAMENTALI
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
Articolo 13
La libertà personale è
inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità
ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto. É punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà. La legge stabilisce
i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Articolo 14
Il
domicilio è inviolabile. Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Articolo 15
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità
giudiziaria con le garanzia stabilite dalla legge.
Articolo 16
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Articolo 17
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Articolo 18
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Articolo 19
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Articolo 21
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie
al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Articolo 22
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Articolo 23
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Articolo 24
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi
legittimi. La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi statuti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 25
Nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Articolo 26
L'estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in
alcun caso essere ammessa per reati politici.
Articolo 27
La
responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva. Le pene non
possono consistere in trattamenti contrati al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Articolo 28
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
Articolo 29
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio è
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Articolo 30
É
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità.
Articolo 31
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose. Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Articolo 32
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Articolo 33
L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e
gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali. É prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Articolo 34
La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Articolo 35
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
Articolo 36
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione. La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Articolo 38
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed
i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è
libera. Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
É condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini
sociali.
Articolo 42
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale. La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 43
A fini
di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Articolo 44
Al fine
di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera, privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà. La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Articolo 45
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Articolo 46
Ai fini
della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Articolo 47
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
Articolo 48
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere
limitato se non per l'incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Articolo 49
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Articolo 50
Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità.
Articolo 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 52
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti
politici. L'ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività.
Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 55
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Articolo 56
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un
deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
Articolo 57
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiori a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Articolo 58
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Articolo 59
É
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica. Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Articolo 60
La
Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per
sei. La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Articolo 61
Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove
Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Articolo 62
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di
ottobre. Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri del
Governi, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Articolo 65
La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Articolo 67
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
Articolo 68
I
membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale; nè può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato
o l'ordine di cattura. Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. MOD[DL
10.05.1996 n. 253 ART n. 2]
Articolo 69
I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Articolo 70
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Articolo 72
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza. Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo 73
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito
dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Articolo 74
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente
la legge, questa deve essere promulgata.
Articolo 75
É
indetto <<referendum>> popolare per deliberare la abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il
<<referendum>> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al
<<referendum>> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati. La proposta
soggetta a <<referendum>> è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
<<referendum>>.
Articolo 76
L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Articolo 77
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria. Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Articolo 78
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Articolo 79
L'amnistia e l'indulto sono
concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere. Non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
Articolo 80
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Articolo 81
Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Articolo 83
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri. All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un
solo delegato. L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Articolo 84
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Articolo 85
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica. Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Articolo 86
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato. In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Articolo 87
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare
messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
<<referendum>> popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onoreficienze della
Repubblica.
Articolo 88
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse. Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Articolo 89
Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 90
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
Articolo 92
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri e i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 94
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 95
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l'unità di inirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Articolo 96
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa
dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni.
Articolo 97
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Articolo 98
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non
possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Articolo 99
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa. É organo di consulenza delle
Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome
del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Articolo 102
La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Articolo 103
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi. La Corte
dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge. I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Articolo 104
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio. Il Consiglio
elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in
carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o
di un Consiglio regionale.
Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Articolo 106
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Articolo 107
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra
loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Articolo 108
Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge. La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Articolo 109
L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Articolo 110
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Articolo 111
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Articolo 112
Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Articolo 113
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
Articolo 114
La
Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Articolo 115
Le Regioni sono costituite in
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella
Costituzione.
Articolo 116
Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
Articolo 117
La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione: circoscrizioni
comunali; polizia
locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di
enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee
automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti
e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque
minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e
foreste;
artigianato. Altre
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Articolo 118
Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni od ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Articolo 119
Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie
e dei Comuni. Alle Regioni
sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali. Per provvedere a
scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e
patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Articolo 120
La
Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni. Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Articolo 121
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente. Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo centrale.
Articolo 122
Il
sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento
o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori. I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della
Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123
Ogni
Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi
della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
<<referendum>> su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato
con legge della Repubblica.
Articolo 124
Un
commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.
Articolo 125
Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un
organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da
parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Articolo 126
Il
Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni. Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Articolo 127
Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la
approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della
Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide
di chi sia la competenza.
Articolo 128
Le
Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Articolo 129
Le
Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale. Le circoscrizioni
provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Articolo 130
Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge
può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Articolo 131
Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Articolo 132
Si può
con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con <<referendum>> dalla maggioranza delle popolazioni
stesse. Si può, con
<<referendum>> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Articolo 133
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
Articolo 134
La
Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione.
Articolo 135
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. La Corte elegge il presidente fra
i suoi componenti. I giudici
sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme
stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. Nei
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
Articolo 136
Quando
la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite
le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte. Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Articolo 138
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a
<<referendum>> popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
<<referendum>> non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a <<referendum>> se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
Articolo 139
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Allegati
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI I
I - Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II - Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III - Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti
del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del
disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente; sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che
hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV - Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete
in base alla sua popolazione.
V La disposizione
dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si
provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all'articolo 111.
VII Fino a quando non
sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all'entrata in vigore della Costituzione. I giudici della Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
VIII Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano
per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di
cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX La Repubblica,
entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI Fino a cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131,
anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII É vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche
elettive. Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
XIV I titoli nobiliari
non sono riconosciuti. I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome. L'Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
XV Con l'entrata in
vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI Entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII L'Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al
Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli
effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore
il 1º gennaio 1948. Il testo
della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, tutto l'anno 1948, affinchè ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere
fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre
1947.
(Si
omettono le firme).