MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 20
marzo 2007
Rilevazione
dei tassi effettivi
globali medi. Periodo
rilevazione: 1° ottobre
- 31 dicembre 2006.
Applicazione dal 1°
aprile fino al 30 giugno
2007 (legge 7 marzo
1996, n. 108).
(Gazzetta Ufficiale
N. 73 del 28 Marzo 2007)
IL CAPO
della Direzione V del
Dipartimento del tesoro
Vista la legge 7 marzo
1996, n. 108, recante
disposizioni in materia
di usura e, in
particolare, l'art. 2,
comma 1, in base al
quale «il Ministro del
tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi,
rileva trimestralmente
il tasso effettivo
globale medio,
comprensivo di
commissioni, di
remunerazioni a
qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle
per imposte e tasse,
riferito ad anno degli
interessi praticati
dalle banche e dagli
intermediari finanziari
iscritti negli elenchi
tenuti dall'Ufficio
italiano dei cambi e
dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106
e 107 del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nel corso
del trimestre precedente
per operazioni della
stessa natura»;
Visto il proprio decreto
del 20 settembre 2006,
recante la
«classificazione delle
operazioni creditizie
per categorie omogenee,
ai fini della
rilevazione dei tassi
effettivi globali medi
praticati dagli
intermediari
finanziari»;
Visto da ultimo il
proprio decreto del 19
dicembre 2006,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
300 del 28 dicembre 2006
e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che
attribuisce alla Banca
d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il
compito di procedere per
il trimestre 1° ottobre
2006 - 31 dicembre 2006
alla rilevazione dei
tassi effettivi globali
medi praticati dalle
banche e dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le
«istruzioni per la
rilevazione del tasso
effettivo globale medio
ai sensi della legge
sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia nei
confronti delle banche e
degli intermediari
finanziari iscritti
nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107
del decreto legislativo
n. 385/1993 (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 29 marzo 2006)
e dall'Ufficio italiano
dei cambi nei confronti
degli intermediari
finanziari iscritti
nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del
medesimo decreto
legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 4 maggio
2006);
Vista la rilevazione dei
valori medi dei tassi
effettivi globali
segnalati dalle banche e
dagli intermediari
finanziari con
riferimento al 1°
ottobre 2006 - 31
dicembre 2006 e tenuto
conto della variazione,
nel periodo successivo
al trimestre di
riferimento, del valore
medio del tasso
applicato alle
operazioni di
rifinanziamento
principali dell'Eurosistema
determinato dal
consiglio direttivo
della Banca centrale
europea, la cui misura
sostituisce quella del
tasso determinato dalla
Banca d'Italia ai sensi
del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213,
in sostituzione del
tasso ufficiale di
sconto;
Visti il decreto-legge
29 dicembre 2000, n.
394, convertito, con
modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2001,
n. 24, recante
interpretazione
autentica della legge 7
marzo 1996, n. 108, e
l'indagine statistica
effettuata a fini
conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi,
condotta su un campione
di intermediari secondo
le modalita' indicate
nella nota metodologica,
relativamente alla
maggiorazione stabilita
contrattualmente per i
casi di ritardato
pagamento;
Vista la direttiva del
Ministro in data 12
maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto
legislativo n. 29/1993 e
successive modificazioni
e integrazioni, in
ordine alla
delimitazione
dell'ambito di
responsabilita' del
vertice politico e di
quello amministrativo;
Atteso che, per effetto
ditale direttiva, il
provvedimento di
rilevazione dei tassi
effettivi globali medi
ai sensi dell'art. 2
della legge n. 108/1996,
rientra nell'ambito di
responsabilita' del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi
globali medi, riferiti
ad anno, praticati dalle
banche e dagli
intermediari finanziari,
determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1,
della legge 7 marzo
1996, n. 108,
relativamente al
trimestre 1° ottobre
2006 - 31 dicembre 2006,
sono indicati nella
tabella riportata in
allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono
comprensivi della
commissione di massimo
scoperto eventualmente
applicata. La
percentuale media della
commissione di massimo
scoperto rilevata nel
trimestre di riferimento
e' riportata
separatamente in nota
alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in vigore
il 1° aprile 2007.
2. A decorrere dalla
data di entrata in
vigore del presente
decreto e fino al 30
giugno 2007, ai fini
della determinazione
degli interessi usurari
ai sensi dell'art. 2,
comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, i
tassi riportati nella
tabella indicata
all'art. 1 del presente
decreto devono essere
aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e gli
intermediari finanziari
sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o
dipendenza aperta al
pubblico in modo
facilmente visibile la
tabella riportata in
allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli
intermediari finanziari,
al fine di verificare il
rispetto del limite di
cui all'art. 2, comma 4,
della legge 7 marzo
1996, n. 108, si
attengono ai criteri di
calcolo delle
«istruzioni per la
rilevazione del tasso
effettivo globale medio
ai sensi della legge
sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio italiano
dei cambi.
3. La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei
cambi procedono per il
trimestre 1° gennaio
2007 - 31 marzo 2007
alla rilevazione dei
tassi effettivi globali
medi praticati dalle
banche e dagli
intermediari finanziari
con riferimento alle
categorie di operazioni
indicate nell'apposito
decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze.
4. I tassi effettivi
globali medi di cui
all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non
sono comprensivi degli
interessi di mora
contrattualmente
previsti per i casi di
ritardato pagamento.
L'indagine statistica
condotta a fini
conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi ha
rilevato che, con
riferimento al complesso
delle operazioni facenti
capo al campione di
intermediari
considerato, la
maggiorazione stabilita
contrattualmente per i
casi di ritardato
pagamento e' mediamente
pari a 2,1 punti
percentuali.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il capo della
Direzione: Maresca
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI
INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA
Medie
aritmetiche dei tassi
sulle singole operazioni
delle banche e degli
intermediari finanziari
non bancari, corrette
per la variazione del
valore medio del tasso
applicato alle
operazioni di
rifinanziamento
principali dell'Eurosistema
Periodo di riferimento
della rilevazione: 1°
ottobre - 31 dicembre
2006 Applicazione dal 1°
aprile fino al 30 giugno
2007
|
CATEGORIE DI
OPERAZIONI |
CLASSI DI
IMPORTO
in
unità di euro |
TASSI MEDI
(su
base annua) |
|
APERTURE DI
CREDITO IN CONTO
CORRENTE (1) |
fino a 5.000 |
13,09 |
|
oltre 5.000 |
9,90 |
|
ANTICIPI, SCONTI
COMMERCIALI E
ALTRI
FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE
EFFETTUATI DALLE
BANCHE (2) |
fino a 5.000 |
7,41 |
|
oltre 5.000 |
6,43 |
|
FACTORING (3) |
fino a 50.000 |
6,79 |
| |
oltre 50.000 |
6,06 |
|
CREDITI
PERSONALI E
ALTRI
FINANZIAMENTI
ALLE FAMIGLIE
EFFETTUATI DALLE
BANCHE (4) |
|
10,23 |
|
ANTICIPI, SCONTI
COMMERCIALI,
CREDITI
PERSONALI E
ALTRI
FINANZIAMENTI
EFFETTUATI DAGLI
INTERMEDIARI NON
BANCARI (5) |
fino a 5.000 |
17,19 |
|
oltre 5.000 |
12,78 |
|
PRESTITI CONTRO
CESSIONE DEL
QUINTO DELLO
STIPENDIO (6) |
fino a 5.000 |
16,48 |
|
oltre 5.000 |
10,26 |
|
LEASING |
fino a 5.000 |
11,56 |
|
oltre 5.000 fino
a 25.000 |
9,11 |
|
oltre 25.000
fino a 50.000 |
7,94 |
|
oltre 50.000 |
6,34 |
|
CREDITO
FINALIZZATO
ALL'ACQUISTO
RATEALE E
CREDITO
REVOLVING
(7) |
fino a 1.500 |
16,39 |
|
oltre 1.500 fino
a 5.000 |
16,84 |
|
oltre 5.000 |
10,58 |
|
MUTUI CON
GARANZIA REALE: |
|
|
|
- A TASSO FISSO |
|
5,72 |
|
- A TASSO
VARIABILE |
|
5,31 |
AVVERTENZA: AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI INTERESSI USURARI
AI SENSI DELL'ART. 2
DELLA LEGGE N.108/96, I
TASSI RILEVATI DEVONO
ESSERE AUMENTATI DELLA
METÀ.
RILEVAZIONE DEI
TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE
SULL'USURA
Nota
metodologica
La legge 7 marzo
1996, n. 108, volta a
contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che
siano resi noti con
cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali
medi, comprensivi di
commissioni, spese e
remunerazioni a
qualsiasi titolo
connesse col
finanziamento, praticati
dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze del 20 settembre
2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
227 del 29 settembre
2006, ha ripartito le
operazioni di credito in
categorie omogenee
attribuendo alla Banca
d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il
compito di rilevare i
tassi.
La rilevazione dei dati
per ciascuna categoria
riguarda le medie
aritmetiche dei tassi
praticati sulle
operazioni censite nel
trimestre di
riferimento. Essa e'
condotta per classi di
importo;
limitatamente a talune
categorie e' data
rilevanza alla durata,
all'esistenza di
garanzie e alla natura
della controparte. Non
sono incluse nella
rilevazione alcune
fattispecie di
operazioni condotte a
tassi che non riflettono
le condizioni del
mercato (ad es.
operazioni a tassi
agevolati in virtu' di
provvedimenti
legislativi).
Per le operazioni di
«credito personale»,
«credito finalizzato»,
«leasing», «mutuo»,
«altri finanziamenti» e
«prestiti contro
cessione del quinto
dello stipendio» i tassi
rilevati si riferiscono
ai rapporti di
finanziamento accesi nel
trimestre; per esse e'
adottato un indicatore
del costo del credito
analogo al TAEG definito
dalla normativa
comunitaria sul credito
al consumo. Per le
«aperture di credito in
conto corrente», il
«credito revolving e con
utilizzo di carte di
credito», gli «anticipi
su crediti e sconto di
portafoglio commerciale»
e il «factoring» - i cui
tassi sono continuamente
sottoposti a revisione -
vengono rilevati i tassi
praticati per tutte le
operazioni in essere nel
trimestre, computati
sulla base
dell'effettivo utilizzo.
La commissione di
massimo scoperto non e'
compresa nel calcolo del
tasso ed e' oggetto di
autonoma rilevazione e
pubblicazione nella
misura media praticata.
La rilevazione interessa
l'intero sistema
bancario e il complesso
degli intermediari
finanziari iscritti
nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo
unico bancario.
I dati relativi agli
intermediari finanziari
iscritti nell'elenco di
cui all'art. 106 del
medesimo testo unico
sono stimati sulla base
di una rilevazione
campionaria. Nella
costruzione del campione
si tiene conto delle
variazioni intervenute
nell'universo di
riferimento rispetto
alla precedente
rilevazione. La scelta
degli intermediari
presenti nel campione
avviene per estrazione
casuale e riflette la
distribuzione per area
geografica. Mediante
opportune tecniche di
stratificazione dei
dati, il numero di
operazioni rilevate
viene esteso all'intero
universo attraverso
l'utilizzo di
coefficienti di
espansione, calcolati
come rapporto tra la
numerosita' degli strati
nell'universo e quella
degli strati del
campione.
La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei
cambi procedono ad
aggregazioni tra dati
omogenei al fine di
agevolare la
consultazione e
l'utilizzo della
rilevazione. Le
categorie di
finanziamento sono
definite considerando l'omogeneita'
delle operazioni
evidenziata dalle forme
tecniche adottate e dal
livello dei tassi di
mercato rilevati.
La tabella - che e'
stata definita sentiti
la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei
cambi - e' composta da
venti tassi che fanno
riferimento alle
predette categorie di
operazioni.
Le classi di importo
riportate nella tabella
sono aggregate sulla
base della distribuzione
delle operazioni tra le
diverse classi presenti
nella rilevazione
statistica; lo
scostamento dei tassi
aggregati rispetto al
dato segnalato per
ciascuna classe di
importo e' contenuto.
I mercati nei quali
operano le banche e gli
intermediari finanziari
si differenziano
talvolta in modo
significativo in
relazione alla natura e
alla rischiosita' delle
operazioni. Per tenere
conto di tali
specificita', alcune
categorie di operazioni
sono evidenziate
distintamente per le
banche e gli
intermediari finanziari.
Data la metodologia
della segnalazione, i
tassi d'interesse
bancari riportati nella
tabella differiscono da
quelli rilevati dalla
Banca d'Italia
nell'ambito delle
statistiche dei tassi
armonizzati e di quelle
della Centrale dei
rischi, orientate ai
fini dell'analisi
economica e dell'esame
della congiuntura.
Queste rilevazioni si
riferiscono a campioni,
tra loro diversi, di
banche; i tassi
armonizzati non sono
comprensivi degli oneri
accessori e sono
ponderati con l'importo
delle operazioni; i
tassi della Centrale dei
rischi si riferiscono
alle operazioni di
finanziamento di importo
superiore a 75000,00
euro.
Secondo quanto previsto
dalla legge, i tassi
medi rilevati vengono
corretti in relazione
alla variazione del
valore medio del tasso
ufficiale di sconto nel
periodo successivo al
trimestre di
riferimento. A decorrere
dal 1° gennaio 2004, si
fa riferimento alle
variazioni del tasso
applicato alle
operazioni di
rifinanziamento
principali dell'Eurosistema
determinato dal
consiglio direttivo
della Banca centrale
europea, la cui misura
sostituisce quella della
cessata ragione normale
dello sconto.
Dopo aver aumentato i
tassi della meta', cosi'
come prescrive la legge,
si ottiene il limite
oltre il quale gli
interessi sono da
considerarsi usurai.
***
Rilevazione
degli interessi di mora.
La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei
cambi hanno proceduto a
una rilevazione
statistica riguardante
la misura media degli
interessi di mora
stabiliti
contrattualmente. Alla
rilevazione e' stato
interessato un campione
di banche e di societa'
finanziarie individuato
sulla base della
distribuzione
territoriale e della
ripartizione tra le
categorie istituzionali.
In relazione ai
contratti accesi nel
terzo trimestre del 2001
sono state verificate le
condizioni previste
contrattualmente; per le
aperture di credito in
conto corrente sono
state rilevate le
condizioni previste nei
casi di revoca del fido
per tutte le operazioni
in essere. In relazione
al complesso delle
operazioni, il valore
della maggiorazione
percentuale media e'
stato posto a confronto
con il tasso medio
rilevato.