ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 07/08/1990 Num. 241
(in Gazz. Uff.,
18 agosto, n. 192)
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti. 2. La
pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 2
1. Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni
determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche
amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta
giorni. 4. Le determinazioni
adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti.
Articolo 3
1. Ogni provvedimento
amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della
Articolo 4
1. Ove
non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del
provvedimento finale. 2. Le
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Articolo 5
1. Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro
dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia
effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unità organizzativa
competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6
1. Il
responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio
i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare,
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione
o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'art.
14; d) cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti; e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
Articolo 7
1. Ove
non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le
modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Articolo 8
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale. 2.
Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione
competente; b)
l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la
persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si
può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
Articolo 9
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Articolo 10
1. I
soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno
diritto: a) di
prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.
24; b) di
presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 11
1. In accoglimento di osservazioni
e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 2. Gli accordi di cui al presente
articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo
che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili. 3. Gli
accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato. 5. Le controversie
in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al
presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Articolo 12
1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. 2. L'effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Articolo 13
1. Le disposizioni contenute nel
presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si
applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano.
Articolo 14
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce
di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni
concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono
luogo degli atti predetti. 3.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste. 4. Le disposizioni
di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Articolo 15
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.
Articolo 16
1. Ove
debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge
o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della
richiesta. 2. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla
natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1,
quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti,
ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello
Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
Articolo 17
1. Ove
per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari. 2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano
essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente,
si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.
Articolo 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Articolo 19
1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui
l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato,
può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte
dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta
all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il
termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Con il regolamento di cui al
comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio
immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di
un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli
accertamenti richiesti. 3. Ai
fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il
rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non
possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali
e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 5. Restano ferme le norme
attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Articolo 20
1. Con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In
tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del
regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Articolo 21
1. Con
la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato. 2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto
di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19
e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
Articolo 22
1. Al
fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. é considerato documento
amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'art. 27.
Articolo 23
1. Il
diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi.
Articolo 24
1. Il
diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad
emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e
gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza
di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica
monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità; d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici. 3. Con i decreti
di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che
l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni
hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui
al comma 2. 5. Restano ferme
le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative
norme di attuazione, nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che
limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art.
23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13,
salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 25
1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai
documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e
la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati. 4. Trascorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 5. Contro le determinazioni
amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4
è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale
accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti,
ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Articolo 26
1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi,
le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle
forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'art. 27 e, in
generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende
realizzata.
Articolo 27
1. é
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. 3. La
Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel
corso del triennio. 4. Gli
oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La Commissione vigila affinchè
venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige
una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'art. 22. 6. Tutte le
amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato
dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato
inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste
sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Articolo 28
1.
L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: <<Art. 15
(Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non
può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie
di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio
rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento>>.
Articolo 29
1. Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa contenute,
che costituiscono princì pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Articolo 30
1. In
tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due. 2.
é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in
luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Articolo 31
1. Le
norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24.